REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

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1 Deliberazione n. 182/2015/PRSP REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 12 novembre 2014, composta da: Dott.ssa. Elena BRANDOLINI Dott. Giampiero PIZZICONI Dott. Tiziano TESSARO Dott. Francesco MAFFEI Dott.ssa Francesca DIMITA Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Presidente f.f. Primo Referendario Primo Referendario, relatore Referendario Referendario Referendario VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

2 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131; VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196; VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118; VISTO l art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012; VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a abitanti). VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR; ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l esercizio finanziario 2012, redatta dall organo di revisione del Comune di Pescantina (VR) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata; 2

3 VISTA la nota in data 22 maggio 2014 prot. n. 4707, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune; VISTE le deduzioni fatte pervenire dall Amministrazione comunale con nota del 27 giugno 2014 prot. n (acquisita al prot. C.d.c. n del 30/06/2014); VISTA l ordinanza presidenziale n. 90/2014, che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005; UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro; FATTO L esame istruttorio dei rendiconti 2010 e 2011 del Comune di Pescantina aveva fatto emergere l esistenza di numerose criticità che avevano richiesto un approfondimento istruttorio sfociato nelle delibere 588/2012/PRSP in data 11 settembre 2012 e successivamente 84/2013/PRSP in data 9 gennaio Già prima comunque dell adozione di queste delibere, vi erano state precise e univoche indicazioni collaborative della Corte (delibera n. 65/2009/PRSP del 07/05/2009, delibera n. 232/2010/PRSP del 14/05/2010, delibera n. 447/2011/PRSE del 14/12/2011 e delibera n. 416/2012/PRSP del 23/04/2012). Anche in occasione dell esame del rendiconto 2012 si è proceduto ad una serie di approfondimenti che hanno condotto alla audizione degli organi dell ente, così come avvenuto in occasione dell esame del rendiconto 2011 nei giorni 12/06/2013, 20/9/2013 e 27/11/2013 al fine di tracciare dettagliatamente l esame prognostico del Comune di Pescantina, soprattutto in relazione a quanto già rilevato con le proprie pronunce n. 416/2012/PRSP, n. 588/2012/PRSP e n. 3

4 84/2013/PRSP, alla presenza del Commissario Straordinario, il Presidente del Collegio dei revisori e il Responsabile del Servizio Finanziario. Pertanto in data 17 luglio 2014 si è tenuta una audizione presso la sede della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei conti tra il primo ref. Tiziano Tessaro, magistrato istruttore ed i rappresentanti del Comune di Pescantina: il neo eletto Sindaco, il Vicesindaco, l Assessore al Bilancio, il Presidente del Collegio dei revisori e il Responsabile del Servizio Finanziario. DIRITTO I. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea. Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall art. 119, comma 6, della Costituzione. 4

5 La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del <riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa> (sentenza n. 179 del 2007). La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n Infine, l art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), introdotto dall art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali in caso di mancato adeguamento dell ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica è preclusa l attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Dal quadro normativo sopra ricostruito -che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale- e dalla richiamata giurisprudenza 5

6 della Corte Costituzionale, consegue che l art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli obiettivi di finanza pubblica e a tutelare l'unità economica della Repubblica (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006). Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune. II. Esame criticità 6

7 Ciò doverosamente precisato e passando ora all esame delle criticità riscontrate a seguito dell esame della relazione redatta ai sensi dell art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2012 del Comune di Pescantina, di cui ai rilievi istruttori formulati, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune in sede istruttoria riportato in narrativa-, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all equilibrio di bilancio dell Ente, richiamare l attenzione dell Ente sulle osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate, ricordando altresì che la maggior parte delle criticità riscontrate in relazione al conto consuntivo 2012, in questa sede esaminato, sono state già oggetto di pronunce specifiche adottate da questa Sezione di controllo: delibera n. 65/2009/PRSP del 07/05/2009, delibera n. 232/2010/PRSP del 14/05/2010, delibera n. 447/2011/PRSE del 14/12/2011, delibera n. 416/2012/PRSP del 23/04/2012; delibera n. 588/2012/PRSP dell 11/9/2012; delibera n. 84/2013/PRSP del 9/1/2013) nell ambito delle quali sono stati costantemente richiamati gli organi Politici e Tecnici (ognuno per quanto di propria competenza) alla verifica puntale e costante degli equilibri di bilancio, all esercizio dei poteri dell azionista con attento e continuo monitoraggio dell andamento delle partecipazioni, sul l emersione dei debiti fuori bilancio, sull indebitamento nonché sull opportunità di predisporre accurata reportistica delle riscontrate passività potenziali rinvenendone responsabilità, cause e rimedi. Le coordinate di questa disamina seguono fedelmente il tracciato delineato dall art. 3 del D.L. n. 174/2012 e le connesse indicazioni circa le criticità rilevanti 7

8 per il controllo della Corte, ossia: verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai suddetti parametri si affiancano, nell ambito delle gravi irregolarità contabili in contrasto coi principi del coordinamento della finanza pubblica (riconducibili, cioè, in via residuale, alle violazioni della norma in esame), la criticità connesse alla spesa del personale (in ossequio peraltro a una consolidata giurisprudenza di questa Sezione volta ad assimilare tale violazione a quella del Patto di stabilità: cfr., ex multis, Corte dei conti Sez. Veneto delibera n. 37/2010/PAR e n. 287 del 18 aprile 2011; Sezione Piemonte delibera n. 29/2012/PAR; Sezione Lombardia delibera n. 368/2012/PRSE, n. 422/2012/PAR e n. 250/2013/PAR) Ciò rappresentato, si procede ora alla disamina degli esiti del controllo effettuato, dalle quali sono emerse numerose irregolarità e criticità della gestione (per le quali si reputa necessario l adozione di misure di correzione al fine, in particolare, di assicurare l equilibrio del bilancio e di migliorare l efficacia e l efficienza della spesa). 1 Equilibri di bilancio. Gestione della liquidità. Vincoli di bilancio Dalle risultanze istruttorie emerge,in particolare, un preciso vulnus al principio di equilibrio di bilancio, compromesso da una serie di fattori che, lungi dall essere episodici, sembrano connotare una situazione di non sana gestione, in relazione ai fondamentali parametri stabiliti dall art. 3 del D.L. 174/2012 e alle considerazioni fin qui svolte. La inosservanza della disposizione anzidetta si 8

9 traduce in una serie di comportamenti che - oltre a rappresentare, vista la precisa e inequivoca collocazione della norma e della sua rubrica in particolare, la violazione del principio di responsabilità contenuto nella legge 42/2009 e nel D.lgs. 149/ concretizzano anche condotte contrarie al principio della sana gestione, il quale, introdotto dal Trattato di Maastricht sin dall art. 3A (ora art. 4) TCE richiede l obbligo di mantenere finanze pubbliche sane, si traduce, più specificamente, sul divieto di disavanzi, non risolvendosi certamente nella verifica meccanica della capienza nel competente capitolo, ma richiede anzi una analisi dinamica del rispetto di tale valore fondamentale a cui fa da contraltare il controllo della Corte che, come sottolineato dalla citata delibera della Sezione Autonomie n.5, ne connota il carattere di presidio dinamico essenziale ai fini della tutela dell unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica. L esame della relazione sul conto consuntivo 2012 del Comune di Pescantina e gli approfondimenti istruttori effettuati confermano quindi (al pari di quanto già accertato per gli anni precedenti) la situazione di equilibrio di bilancio assai precaria: gli equilibri sono garantiti da risorse aleatorie e in progressivo esaurimento e persiste, quindi, la tendenza ad utilizzare entrate di natura eccezionale (plusvalenze patrimoniali, oneri di urbanizzazione etc.) per il finanziamento della spesa corrente o quote capitale di rimborso prestiti. Questa Sezione, nell esame del rendiconto 2010, aveva già proceduto in sede istruttoria con delibera 588/2012 PRSP a porre in risalto una serie di criticità finanziario gestionali del Comune di Pescantina che, per le loro caratteristiche, avevano riverberato i loro effetti nell esercizio Sotto il 9

10 profilo considerato, le rilevate criticità e le gravi violazioni dei vincoli di finanza pubblica che influiscono sulla tenuta strutturale del bilancio del Comune di Pescantina, emersi, hanno indotto questa Sezione ad interessare-per i motivi che si diranno nel prosieguo - il Consiglio comunale, ai sensi dell art. 1 della legge 266/2005, e ovviamente gli organi di supporto ad esso (Segretario, Ragioniere, Organo di revisione, Dirigenti) per ausiliarlo con le necessarie indicazioni, al fine di evitare le più gravi conseguenze dissolutorie previste dal 2 comma dell art. 6 del D.lgs. 149/2011. Come noto, infatti, la norma in esame prevede che Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al 10

11 Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del Equilibri parte corrente Dall esame della relazione emerge altresì la violazione degli equilibri di parte corrente che è avvenuta dall'utilizzo di entrate aventi carattere non ripetitivo quali il ricorso ad oneri di urbanizzazione ( , pari al 64,4% dell'accertato), al recupero evasione tributaria ( ), alle sanzioni per violazioni al codice della strada ( ), a plusvalenze ( ) e ad altre entrate per , con un incidenza delle entrate straordinarie sulle entrate correnti, detratte le spese correnti straordinarie e il surplus di parte corrente, dell'11,7%, confermando le criticità evidenziate sugli equilibri di bilancio. La Sezione, alla luce di ciò, deve evidenziare che l art. 162, commi 1, 2 per., e 6, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 11

12 dell entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. In relazione all esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23 /SEZAUT/2013/INPR recante Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013, al punto C) ove si afferma che l art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché' l attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi. L analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. Al riguardo emerge anche l esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione. 12

13 Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale, contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie. L irregolarità appare potenzialmente un fattore di rischio foriera di futuri pregiudizi, per il mantenimento degli equilibri di bilancio futuri del Comune e più in generale per una sana gestione anche in relazione ai nuovi obblighi sanciti dall art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che: Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del T.U.E.L. e la gestione del bilancio all osservanza dei principi di cui al Titolo III del T.U.E.L. (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV, (relativo ai principi di gestione, artt. 191 e ss. ). Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono 13

14 rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico. Al riguardo, si richiama nuovamente alla luce delle delibere più sopra richiamate di questa Corte- l attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e organi politici sulla necessita di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, suggerendo nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all art. 193, comma 2, del T.U.E.L.. 3. Basso grado di realizzo delle entrate straordinarie La parte corrente di bilancio assume ulteriori connotati di criticità in relazione al già descritto basso grado di copertura delle spese correnti con entrate correnti e un equilibrio di parte corrente influenzato da entrate aventi carattere non ripetitivo e certo non correlate in toto a spese aventi anch esse carattere straordinario e non ripetitivo. Valutazioni prudenziali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, richiedono, nella formazione degli equilibri di parte corrente, ampie cautele ove si intenda fare ricorso a entrate non aventi carattere ripetitivo, le quali, oltre che fondarsi su stime attendibili, dovrebbero essere correlate a spese 14

15 aventi le medesime caratteristiche, a spese cioè una tantum o comunque discrezionali e quindi comprimibili. Il Comune di Pescantina viceversa, utilizza le sanzioni amministrative e i relativi proventi per raggiungere l equilibrio di parte corrente. Tali entrate, come è noto, rivestono natura aleatoria con riferimento sia all an che al quantum, traendo origine le stesse da fonti legate a fattori contingenti che non sono certamente nella completa disponibilità del Comune. Per ciò che concerne le sanzioni amministrative, il Collegio sottolinea poi che la parte vincolata alle finalità e alle disposizioni contenute negli articoli 142, comma 12 ter, e 208, comma 4, del codice della strada (D. Lgs. 285/1992) è stata deliberata con provvedimento della Giunta comunale n. 72/2012 per un ammontare di , pari al 41,25% degli accertamenti, risultando pertanto non congruente con il disposto normativo anzidetto, e palesando di conseguenza una criticità non marginale. Inoltre, si deve rilevare il basso grado di realizzo della lotta all'evasione effettuata nel 2012: Accertamenti Riscossioni Grado di realizzo , ,45 32,9% Pur comprendendo che gli accertamenti sono stati emessi nella parte finale del 2012 e che l'incasso di conseguenza non si è realizzato nel corso dell'anno, si evidenzia che un basso grado di realizzo comporta la formazione di residui attivi che, col passare degli anni, rischiano di divenire difficilmente esigibili, con le inevitabili conseguenze sull'attendibilità del risultato di gestione. 15

16 Si evidenzia infine che la scelta di finanziare gli squilibri di bilancio mediante la vendita di beni patrimoniali, oltre ad erodere il patrimonio immobiliare dell'ente, ha talora comportato l'insorgenza di minusvalenze da alienazione: si veda in proposito la vendita del terreno di via Moceniga, deliberata per finanziare parte dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2011, che presentava un valore di stima pari a , aggiudicato nel 2012 per ,98, dopo che la prima gara esperita nel 2011 era andata deserta (Determinazione Dirigenziale n. 56/2012). Sotto il profilo considerato, è doveroso rilevare che la deliberata alienazione dei beni patrimoniali per per il ripiano di situazioni di squilibrio accertate in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio (di cui all'art. 193 del TUEL), non ha trovato integralmente corrispondenza in termini di cassa nel In particolare si rileva che la Deliberazione di Consiglio comunale n. 48/2012 in sede di salvaguardia è stata approvata con il parere negativo del Collegio dei revisori a causa del permanere della sussistenza dello stato di disequilibrio finanziario di parte corrente e dell insufficiente copertura dei debiti fuori bilancio e del disavanzo di amministrazione E.F e che la Deliberazione di Consiglio comunale n. 65/2012 in sede di assestamento è stata è stata approvata con il parere non favorevole del Collegio dei revisori tenuto conto che con le variazioni al Bilancio di previsione E.F proposte non si provvede alla copertura totale del disavanzo di amministrazione E.F e quindi non si mantengono gli equilibri di bilancio. 4. Mancato aggiornamento degli inventari 16

17 La situazione appare ancora più critica per effetto del mancato aggiornamento degli inventari, considerata la risposta negativa fornita dall'organo di revisione alla domanda 9.1.a, attesa l intuibile importanza che la valutazione dell'effettiva consistenza del patrimonio riveste in caso di alienazioni patrimoniali, anche per la determinazione delle eventuali plusvalenze. In merito a tale aspetto, la Sezione rileva come con la L. n. 142/1990 e la riforma della contabilità del 95 (confluite nel Testo unico degli Enti locali) il legislatore ha tentato di introdurre nei sistemi contabili degli Enti locali procedure di contabilità economica, al fine di uniformare, per quanto possibile e con i necessari adattamenti, le scritture contabili pubbliche con le procedure di contabilità applicate dalle aziende di diritto privato. La tenuta della contabilità economico-patrimoniale da parte dell ente locale e l elaborazione dei relativi documenti di sintesi consente la conoscenza della dotazione patrimoniale, della sua consistenza e delle variazioni che essa subisce L utilizzo sporadico e poco diffuso delle informazioni desunte dai prospetti economico patrimoniali a livello decisionale e gestionale e la non regolare tenuta degli inventari preclude quindi agli Enti di conoscere l effettiva consistenza del proprio patrimonio. A tal proposito, si ricorda che il mancato aggiornamento degli inventari, così come la mancata conciliazione, nel caso specifico, tra le poste finanziarie e quelle patrimoniali costituisce una grave irregolarità, in quanto strumentale all attendibilità stessa del conto del patrimonio, altrimenti inidoneo a rappresentare la reale situazione patrimoniale e finanziaria dell Ente. Nel passaggio dai dati della contabilità finanziaria a quella della contabilità economico-patrimoniale, infatti, possono perdersi o distorcersi informazioni, con 17

18 evidenti ricadute negative in termini di qualità ed attendibilità dei dati contabili esposti tanto nel conto economico quanto nel conto del patrimonio. Ciò impone quindi una rilevazione dei profili economici e patrimoniali attraverso una rettifica, spesso approssimativa, di dati finanziari, attuata mediante la sola compilazione del prospetto di conciliazione. 5. Sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria L esame dell istruttoria fa emergere una situazione deficitaria di cassa dovuta a cause che erano già state oggetto di disamina nelle precedenti delibere testé citate. Non appare casuale quindi il fatto che l'ente nell'ultimo triennio abbia fatto sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria, arrivando nel 2012 all'entità di ,40 (in miglioramento rispetto al 2010 e 2011), per 202 giorni di utilizzo, anche se la lettura della domanda c) non evidenzia un'analoga problematica per il Al riguardo, l art. 5 del D.L.. 149/2011 prevede che, per la regolarità della gestione amministrativo-contabile, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196), tra l altro quando un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi. 18

19 L irregolarità derivante dallo sforamento di uno dei parametri anzidetti è suscettibile di compromettere il mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e, più in generale, la sana gestione finanziaria dell ente (cfr. citato art. 6 del D.Lgs. 149/2011). 6. Riaccertamento dei residui In relazione al profilo inerente la presenza in bilancio di residui passivi, risalenti nel tempo e in parte di dubbia esigibilità, si rileva lo sforamento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 4: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente, con uno scarto dell'8,76% (valore dell'indicatore 48,76% a fronte di una soglia del 40%). Sul punto, la Sezione osserva che una corretta rappresentazione della gestione esige la puntuale osservanza delle regole ed elle disposizioni dettate in materia di bilanci pubblici ed in particolare di quelli comunali. Con specifico riferimento ai residui, è da sottolineare come essi concorrano a formare il risultato di amministrazione (art. 21 del D. Lgs n. 170 del 2006; art. 190 del T.U.E.L.). Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell Amministrazione locale, infatti, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell inserimento in bilancio dei residui passivi, l ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni debitorie. Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei debiti esistenti, ma deve 19

20 accertare l effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell esistenza dei requisiti essenziali previsti dall ordinamento. Il mantenimento in bilancio dei residui passivi datati nel tempo incide sull attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art 187 e 228, 4 comma del T.U.E.L.), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. La Sezione, pertanto, non può non richiamare l attenzione sull esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza. A ciò si aggiunga inoltre per la parte capitale il mantenimento di un non trascurabile volume di residui passivi vetusti (705mila euro) e di residui attivi vetusti (660mila euro), non imputabili a trasferimenti di capitale da Stato e/o Regione, che può senz altro minare ulteriormente la veridicità delle previsioni di bilancio e la stessa tenuta degli equilibri complessivi. 7. Riconoscimento di debiti fuori bilancio Dall esame della relazione emerge una cospicua consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell esercizio, pari allo 0,81% dei valori di accertamento delle entrate correnti. 20

21 In un'ottica collaborativa, il Collegio ricorda, innanzitutto, che il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento finanziario della spesa degli enti locali. L'istituto, che ha carattere eccezionale, è disciplinato dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede, tra l'altro, che tale adempimento vada posto in essere in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dell'accertamento degli equilibri generali di bilancio (art. 193, comma 2, del TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche previste dal regolamento di contabilità. L'elencazione prevista dalla norma contempla una serie di ipotesi, tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa, in cui è possibile procedere al riconoscimento, e tra queste (art. 194, comma 1, lett. e) rientra anche l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. L'operatività di quest'ultima norma è dunque subordinata all'accertamento sia dell'utilità pubblica del bene acquisito in relazione alle funzioni ed ai servizi di competenza dell'ente, sia dell'arricchimento dell'ente (che corrisponde al depauperamento patrimoniale sofferto senza giusta causa dal privato contraente ai sensi dell'art cc.). L'accertamento della sussistenza di entrambi questi presupposti, come già più volte ricordato da questa Sezione (cfr. delibere 156/2009/PRSP e 107/2009/PRSP), è obbligatorio e non può essere 21

22 automaticamente ed implicitamente ricondotto alla semplice adozione della deliberazione di riconoscimento, in quanto vi può essere una parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In questo contesto, la delibera consiliare ha dunque il compito di: - riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art. 194 del TUEL; - accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento; - accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente); - ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente; - individuare le risorse per il finanziamento; - accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità. Va ricordato, inoltre, che il riferimento ad opera dell'art. 194, comma 1, del TUEL ad adempimenti periodici e temporalmente cadenzati testimonia come l'adempimento in questione, in presenza dei presupposti di legge, costituisca un atto dovuto e vincolato per l'ente, in quanto consente di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell'esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, 22

23 trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio della gestione finanziaria. Si rammenta che la Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23/SEZAUT/2013/INPR recante Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013, al punto H) ha sottolineato come.la situazione debitoria fuori bilancio e l incidenza delle passività potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine può essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passività potenziali vincolando l avanzo libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale. La presenza di tale tipologia di debiti può assumere una particolare rilevanza nel contesto degli equilibri della gestione 2013 e degli anni futuri e ciò deve essere valutato in sede di controllo a salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono sopravvenienze passive per le quali non si sia fatto validamente fronte con le modalità previste dall'art. 193 del TUEL. Rammenta il Collegio che la tempestività della segnalazione dell'insorgenza di tali debiti e del loro riconoscimento consente di evitare l'insorgere di ulteriori passività a carico dell'ente, quali, ad esempio, eventuali interessi o spese di giustizia. La Sezione ricorda, infine, l'obbligo di trasmissione della delibera anzidetta alla Procura della Corte dei conti, in virtù di quanto stabilito dall art. 23 L. 289/

24 Nello specifico, le problematiche concernono in particolare i debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2011 e che avrebbero dovuto trovare copertura nel corso del citato esercizio dall'alienazione del terreno di via Moceniga, la cui gara nel 2011 è andata deserta. La questione presenta una forte criticità, legata al fatto che gli equilibri di bilancio 2011 sarebbero stati ottenuti mediante l'accertamento di entrate giuridicamente non perfezionate, e quindi in violazione dei principi di veridicità ed attendibilità delle scritture contabili; ad ulteriore riprova di ciò, in sede di assestamento 2012 (D.C. n. 48/2012), i citati debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2011 venivano rifinanziati mediante altre alienazioni, economie di spesa e prelievo dal fondo di riserva per un importo complessivo di A tale riguardo si rileva inoltre il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 10 del D.M. 18/02/2013 "Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente [...]" con un'incidenza del 9,9% (pari a / ,92). Inoltre, in sede istruttoria, è stata rilevata la presenza di debiti fuori bilancio per ,23, imputabili ad acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, oltre all'esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31/12/2012 per ,71. Il Collegio non può fare a meno di sottolineare che i debiti fuori bilancio complessivamente riconosciuti nel biennio ammontano a 563mila euro a cui vanno aggiunti quelli ancora da riconoscere, per un totale di 603mila euro, 24

25 indice di una prassi diffusa di acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa; in tale modus operandi è rinvenibile una delle concause della grave crisi di liquidità dell'ente, che è stato costretto ad un continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria per far fronte al pagamento dei citati debiti, peraltro senza riuscire a rimborsare integralmente l'anticipazione nel 2011 (così come nel 2009 e 2010). La citata criticità testimonia ulteriormente della precarietà degli equilibri di bilancio condizionati assai pesantemente da fattori di incerta valutazione e emersione,anche a distanza di tempo. E il caso ad esempio della contabilizzazione della cartella esattoriale emessa nel 2011 dal Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella nei confronti dell Ente per ,56 (Contributo ambientale dovuto ai Comuni confinanti con Comuni presso cui è ubicata una discarica per R.S.U. e R.S.A., ai sensi dell'art. 37, lettera e), comma 3, della L.R n. 3, come quantificato con Determinazione dirigenziale della Provincia di Verona n. 5472/2010). 8. Rapporti con gli Organismi partecipati Evidenti riflessi in ordine alla tenuta effettiva degli equilibri di bilancio e delle verosimiglianza delle previsioni relative derivano dai riscontrati problemi di governance degli organismi partecipati. Ad avviso della Sezione, in relazione al complesso rapporto che si pone, a legislazione vigente, tra ente locale e organismi comunque partecipati, occorre sottolineare in linea generale che l'utilizzo di risorse pubbliche impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che -direttamente o indirettamente- concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone pertanto sia la giurisdizione che il controllo della Corte dei conti. 25

26 I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico degli organismi partecipati, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante (in maniera più o meno rilevante a seconda dell entità della quota di capitale sociale posseduto), non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale. Infatti, anche a fronte di enti dotati di risorse tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite di detti organismi, le eventuali scelte politiche volte ad addossare tali oneri all'ente e partecipa dunque, in definitiva, alla collettività della quale detto ente è esponenziale richiedono, a monte, approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria. Ciò, rispetto: - alla missione istituzionale dell'ente; - all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito ai relativi costi/benefici; - all'appropriatezza del modulo gestionale; - alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi; 26

27 - alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale. Non si può inoltre prescindere, a valle, da un costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché da tempestivi interventi correttivi in reazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dell organismo, negli elementi originariamente valutati. Ciò premesso, diviene di logica e palmare evidenza la necessità per il Comune di Pescantina indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia delle proprie partecipazioni, di effettuare un effettivo monitoraggio sull andamento gestionale delle stesse. Il che dovrebbe consentire di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative -a vario titolo- sul bilancio dell ente. Infatti, la necessità in altri termini di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell oggetto sociale alle finalità dell ente, non può prescindere da un azione preventiva di verifica e controllo da parte del Comune in merito alle attività svolte. In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria 27

28 dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano. In proposito, a conferma della precarietà degli equilibri di bilancio, l'organo di revisione ha rilevato discordanze tra crediti e debiti reciproci tra l'ente ed alcune delle sue partecipate, esplicitandole nella nota informativa ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012. Ed è pertanto, a seguito della mancata asseverazione, necessario verificare le azioni intraprese a salvaguardia degli equilibri di bilancio, a fronte delle criticità potenziali derivanti da Pescantina Servizi SRL, partecipata al 51%, per la quale sono emerse posizioni di debito e credito della partecipata nei confronti del Comune difformi dai dati forniti dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente (i crediti del Comune superano di oltre 690mila euro i corrispondenti debiti contabilizzati dalla partecipata), per le quali non è stata fornita alcuna giustificazione. Dall altro lato, si sottolinea l'esigenza di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di corporate governance. Per questi motivi appare indispensabile una più accurata vigilanza e maggiori controlli nel periodo in esame sui seguenti enti: - Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero, che ha conseguito nel triennio un valore della produzione in crescita del 23%, in presenza di risultati d'esercizio modestissimi e di un forte incremento della massa debitoria, pari al 28

29 60%, unitamente al fatto che i debiti risultanti dal bilancio del Comune risultano inferiori di circa 200mila euro rispetto ai corrispondenti crediti contabilizzati dalla partecipata; - Acque Veronesi scarl, che ha incrementato di 8 unità il personale dipendente rispetto al 2010 in presenza di un quadro normativo che poneva a carico delle società controllate, affidatarie dirette di servizi pubblici locali a rilevanza economica o privi di rilevanza economica nonché alle società strumentali, i divieti e le limitazioni all'assunzione di personale previsti per le P.A., e inoltre presenta una discordanza di circa 27mila euro imputabile alla mancata emissione, da parte del Comune, di fatture per il recupero di spese per utenze; - Consorzio per la gestione del mercato ortofrutticolo alla produzione di Bussolengo e Pescantina, che presenta perdite negli ultimi due esercizi oltre ad un aumento dell'indebitamento del 19%, pur prendendo atto che da tali situazioni non sono derivati oneri per il bilancio comunale. Si ricorda, al riguardo, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr, per tutte, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Umbria, sentenza n. 354 dell'8 novembre 2006), dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori. 9. Entrate e spese per servizi per conto terzi Per ciò che concerne il punto 1.12 del questionario, va osservato che le entrate e le spese per servizi per conto terzi, in base al DPR 194/1996 ed all art.168 del TUEL sono collocate, rispettivamente, nel titolo VI (entrate) e nel titolo IV del bilancio di previsione (spese). Esse hanno, come noto, un effetto 29

30 figurativo perché l ente è, al tempo stesso creditore e debitore e la loro correlazione presuppone un equilibrio. Alla luce di quanto previsto dai Principi contabili per gli enti locali richiamati nel d.lgs 118/2011 nel punto 27 del Principio contabile n.1, i servizi per conto terzi sono servizi che impongono entrate e spese costituenti al tempo stesso un credito e un debito dell ente. Sono puntualmente definiti e sono immodificabili. Si tratta di servizi che riguardano esclusivamente operazioni poste in essere per conto di altri soggetti non per perseguire un interesse diretto o proprio ma quale strumento per la realizzazione degli interessi dei soggetti stessi. A ciò è da aggiungere che, ai sensi dell articolo 165, comma 12 del TUEL, le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere incluse tra i servizi per conto terzi nei bilanci degli enti locali. Sotto il profilo qui considerato, che deve necessariamente richiamare l attenzione dell organo di revisione e del Ragioniere capo sul punto, va attentamente evitato che nei servizi per conto terzi, vengano incluse spese che debbono trovare invece allocazione in altre componenti del bilancio. Infatti, l allocazione di spese in un titolo non pertinente, ma sicuramente irrilevante ai fini dell individuazione dei limiti imposti per le spese correnti dall avvenuta violazione del patto di stabilità, può implicare l elusione del patto stesso e una violazione dei principi di veridicità e di attendibilità del bilancio. Si rammenta altresì che la non corretta imputazione delle voci di bilanci relative ai servizi per conto terzi che integri una anomala modalità di gestione, che siano emerse anche attraverso le rilevazioni SIOPE. costituisce ai sensi del riscritto art. 148 del TUEL comma 2 valido motivo per attivare da parte del 30

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