REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

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1 REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA Approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 99 del Modificato con delibera della Giunta esecutiva n. 156 del Modificato con delibera della Giunta esecutiva n. 185 del Modificato con delibera della Giunta esecutiva n. 189 del Modificato con delibera del Consiglio dell Università n. 331 del Modificato con delibera del Consiglio dell Università n. 05 del Modificato con delibera del Consiglio dell Università n 06 del Regolamento in materia di Dottorato di ricerca

2 CAPO I Principi generali Oggetto Art. 1 Il presente regolamento, emanato in attuazione dell art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, disciplina i corsi di dottorato di ricerca italiani e internazionali in conformità ai criteri generali determinati dal D.M. del , nr.224. Ai sensi del presente regolamento si intendono: - Per Università la Libera Università di Bolzano; - Per sede amministrativa : l Università che istituisce e gestisce un dottorato di ricerca; - Per sede consorziata : il soggetto pubblico, comprese le università, o il soggetto privato che aderisce ad un corso di dottorato istituito e gestito da altra Università; - Per dottorato di ricerca : un corso di studi di durata almeno triennale vertente su uno o più settori scientificodisciplinari, che può essere rinnovato annualmente mediante attivazione di un nuovo ciclo di studi che può anche vertere su temi di ricerca più specifici; - Per dottorato di ricerca internazionale : un corso di dottorato istituito in base ad un accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale. Obiettivi formativi Art. 2 I corsi di dottorato di ricerca costituiscono parte integrante dell offerta didattica di terzo livello dell Università. Essi consistono nello svolgimento di programmi di studio finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare presso Università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione e contribuire, in tal modo, allo sviluppo della ricerca scientifica e all incremento dell occupazione giovanile qualificata. Art. 3 L Università istituisce corsi di dottorato di ricerca anche in collaborazione con altre università italiane e straniere o soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell art. 1 del D.M del , ovvero partecipa a corsi di dottorato istituiti da altre sedi universitarie. CAPO II PROCEDURA DI ISTITUZIONE DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA Art. 4 Almeno annualmente, il Consiglio dell Università determina la disponibilità finanziaria per l attivazione di corsi di dottorato di ricerca. Art. 5 Qualora l Università istituisca un corso di dottorato in collaborazione con altri soggetti, questi ultimi si impegnano ad osservare il presente regolamento. I rapporti tra i soggetti partecipanti al consorzio sono definiti mediante convenzione. In particolare, la convenzione stabilisce l impegno organizzativo e didattico a carico delle università consorziate e le modalità di ripartizione degli oneri finanziari tra le parti dell accordo. Proposta di istituzione Art. 6 I Consigli di Facoltà delle singole Facoltà, anche in accordo tra loro, propongono al Consiglio dell Università l istituzione di corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l Università. Regolamento in materia di Dottorato di ricerca

3 Art. 7 La proposta di cui all articolo precedente indica fra l altro: a) l area di ricerca e i relativi settori scientifico-disciplinari oggetto del dottorato di ricerca; b) gli specifici temi di ricerca oggetto del ciclo di prossima attivazione; c) le finalità e le modalità di svolgimento del corso, compresi eventuali stage presso soggetti pubblici e privati e periodi di studio all estero; d) la durata minima del corso; e) il numero di laureati la cui formazione è possibile in base alle strutture scientifico-didattiche e al personale che collabora al funzionamento del corso; f) le modalità di svolgimento della selezione e i criteri di valutazione della prova. g) le sedi universitarie, gli enti pubblici e i soggetti privati partecipanti al dottorato di ricerca e i relativi impegni finanziari; h) nominativi del Coordinatore del Corso e dei professori e ricercatori interessati a comporre il Collegio dei docenti; l) le eventuali fonti di finanziamento esterno; Istruzione delle proposte di istituzione Art. 8 Ciascuna proposta di nuova istituzione è sottoposta al vaglio del Nucleo di valutazione interna, che valuta la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al terzo comma dell art. 2 del D.M. del , ed è contestualmente trasmessa al Senato accademico perché esprima il suo parere sulla rilevanza scientifico-culturale delle proposte di istituzione dei corsi di dottorato. Istituzione di corsi di dottorato Art.9 Il Consiglio dell Università, su proposta del Consiglio di Facoltà delle singole Facoltà, sentito il Senato accademico, previo parere del Nucleo di valutazione interna, delibera sulle proposte presentate, approvando o meno l istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca. Il Presidente del Consiglio dell Università decreta annualmente l istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca ed emette il bando relativo alle prove di ammissione. Valutazione annuale dei corsi di dottorato attivi presso l Università Art. 10 A conclusione di ciascun anno accademico il Nucleo di valutazione interna redige una relazione annuale sui risultati dell attività di valutazione, che viene trasmessa dal Presidente del Consiglio dell Università al Ministero unitamente alle osservazioni formulate dal Senato Accademico. CAPO III PROCEDURA DI ADESIONE A CORSI DI DOTTORATO DI ALTRA SEDE UNIVERSITARIA Proposta di adesione Art. 11 I Consigli di Facoltà delle singole Facoltà, anche in accordo tra loro, propongono al Presidente del Consiglio dell Università, l adesione ai corsi di dottorato di ricerca istituiti da altra sede universitaria. Art. 12 La proposta di cui all articolo precedente indica fra l altro: a) l area di ricerca e i relativi settori scientifico-disciplinari oggetto del dottorato di ricerca; b) gli specifici temi di ricerca oggetto del ciclo di prossima attivazione; c) la durata, le finalità e le modalità di svolgimento del corso; d) le sedi universitarie, gli enti pubblici e i soggetti privati partecipanti al dottorato di ricerca; e) la composizione del Collegio dei docenti; f) eventuali oneri a carico della Libera Università di Bolzano Regolamento in materia di Dottorato di ricerca

4 Art. 13 Sentito il Senato Accademico, il Presidente del Consiglio dell Università determina annualmente con decreto i corsi di dottorato di altra sede universitaria ai quali l Università aderisce. Art. 14 Le strutture di cui al precedente articolo 11 possono contribuire al finanziamento delle borse di studio del corso di dottorato cui aderiscono in qualità di sede consorziata attingendo dai propri fondi di ricerca. CAPO IV ORGANI DEL DOTTORATO DI RICERCA Art. 15 Sono organi del corso di dottorato di ricerca avente sede amministrativa presso l Università: il Coordinatore; il Collegio dei docenti. Art. 16 Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato è composto da professori con particolari competenze in riferimento ai curricula attivati in quel Dottorato. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del dottorato e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica. Art. 17 Il Coordinatore è eletto dai membri del Collegio dei docenti tra i professori di prima e seconda fascia che prestano servizio presso la Libera Università di Bolzano anche per più cicli contemporaneamente, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti e sovrintende alle attività che fanno capo al corso, garantendo il suo ordinato e regolare svolgimento. Egli sottopone a conclusione di ciascun anno accademico al Nucleo di valutazione dell Ateneo una relazione particolareggiata sullo stato del corso in funzione della formulazione del giudizio di cui all art. 3 del D.M CAPO V ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO Requisiti di accesso Art. 18 Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca istituiti dalla Libera Università di Bolzano o dei quali questa sia la sede amministrativa, sottoponendosi alle relative prove di ammissione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalle normative in vigore o di analogo titolo accademico conseguito all estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. E consentita, sub condicione, l iscrizione ai laureandi, purché conseguano il titolo entro la data di immatricolazione. Possono essere ammessi in soprannumero: a) candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; b) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'ateneo o accordi interuniversitari (senza oneri finanziari obbligatori per la Libera Università di Bolzano). Regolamento in materia di Dottorato di ricerca

5 Modalità di accesso Art. 19 L accesso al corso di dottorato avviene tramite procedure selettive comparative intese ad accertare e valutare la preparazione dei candidati e la loro attitudine alla ricerca. Bando di ammissione Art. 20 Il bando di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l Università è emanato dal Presidente del Consiglio dell Università, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato al MURST, a norma dell art. 5, co.3 del d.m. 30 aprile 1999, nr.224. Esso indica per ciascuno dei corsi di dottorato da attivare: - il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca - il numero e l ammontare delle borse di studio - I contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri - Le modalità di valutazione selettiva e comparativa Commissione giudicatrice per l accesso al corso di dottorato Art. 21 La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dell Università, sentiti il Collegio dei docenti e il Senato accademico. Ciascuna Commissione é composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline cui si riferisce il corso, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La Presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano di età. In assenza di professori di seconda fascia, la Presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano di età. In relazione a ciascun membro effettivo, il Collegio dei docenti designa un membro supplente. Modalità di ammissione Art. 22 L ammissione al corso di dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando. In caso di rinuncia dell avente diritto prima dell inizio del corso, subentra altro candidato secondo l ordine della graduatoria. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno del corso, il Collegio dei docenti valuta l opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l ordine della graduatoria. Contributi e borse di studio Art. 23 Il Consiglio dell Università, sentito il Senato accademico, delibera in merito all ammontare dei contributi richiesti per l accesso e la frequenza ai corsi di dottorati istituiti presso la Libera Università di Bolzano e in merito all importo e alle condizioni per l assegnazione delle borse di studio, sulla base dei seguenti criteri: a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997; b) l importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni; c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dall Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l accesso e la frequenza dei corsi; Regolamento in materia di Dottorato di ricerca

6 d) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l ordine definito nelle relative graduatorie. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a); e) il numero di borse di studio conferite dall Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi; f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, o comunque derivanti dal bilancio universitario, possono essere coperti dall Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all emanazione del bando, anche in applicazione dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni; g) la durata dell erogazione della borsa di studio è pari all intera durata del corso, fatte salve le situazioni di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento; h) la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre; i) l importo della borsa di studio è aumentato per l eventuale periodo di soggiorno all estero nella misura non inferiore al 50 per cento. CAPO VI SVOLGIMENTO DEL CORSO Durata dei corsi Art. 24 La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni accademici. Sospensione dal corso Art. 25 Le assenze determinate da malattia, maternità e servizio militare non possono dare luogo ad esclusione dal corso di dottorato. In caso di maternità, la dottoranda può assentarsi, previa presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. L assenza determinata da cause diverse da quelle elencate al primo comma deve essere espressamente autorizzata dal Collegio dei docenti. Cessata la cause dell assenza spetta al Collegio dei docenti decidere se riammettere il dottorando in corso d anno ovvero se riammetterlo all anno successivo. Il dottorando riammesso in corso d'anno godrà di una borsa di studio decurtata della quota già corrisposta nell anno in cui si è verificata l assenza. L assenza superiore ai trenta giorni comporta in ogni caso la sospensione dell erogazione della borsa di studio. Diritti e obblighi del dottorando Art. 26 Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l obbligo di frequentare i corsi di dottorato, di compiere attività di studio e di ricerca nell ambito delle strutture all uopo destinate e di presentare al Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull attività di ricerca svolta. E in facoltà del Collegio dei docenti deliberare l esclusione dal corso del dottorando che violi gli obblighi di cui al comma precedente e che svolga incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera che non siano in linea con lo scopo del dottorato di ricerca senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti. Regolamento in materia di Dottorato di ricerca

7 Incompatibilità Art. 27 L iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile con l iscrizione ad altri corsi di dottorato presso altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri, pena la decadenza dal corso. Art. 28 Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere stage presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri e periodi di formazione presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri su autorizzazione del Coordinatore, per periodi fino a sei mesi, e del Collegio dei docenti, per periodi superiori ai sei mesi. CAPO VII CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA Art. 29 Il conferimento del titolo di Dottore di ricerca è subordinato al superamento di un esame finale che si svolge davanti ad una Commissione giudicatrice nominata, con decreto, dal Presidente del Consiglio dell Università, sentiti il Senato accademico e il Collegio dei docenti del corso di dottorato cui risulta iscritto il dottorando. La Commissione si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere. Il Presidente della Commissione è individuato in base ai criteri di cui al precedente articolo 21. Art. 30 Entro la conclusione del corso i dottorandi iscritti all ultimo anno di corso presentano al Collegio docenti domanda di ammissione all esame finale ovvero di proroga all anno accademico successivo. l Collegio dei docenti, acquisito il parere del Relatore in ordine alla tesi elaborata dal dottorando, delibera relativamente all ammissione degli interessati all esame finale formulando contestualmente un parere articolato concernente l attività svolta dal candidato durante il dottorato. Ove sussistano comprovati motivi che impediscono al dottorando di presentare la tesi nei termini previsti, ad es. per gli studenti lavoratori, il Collegio dei docenti propone al Presidente del Consiglio dell Università di ammettere il candidato all esame finale nei 4 anni accademici successivi. L autorizzazione a superare il termine previsto per la presentazione della tesi non può in alcun modo comportare oneri di carattere economico per l Università, né dà titolo all ulteriore erogazione della borsa di studio. Art. 31 Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Presidente del Consiglio dell università non oltre il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato e sono tenute a concludere i lavori nei novanta giorni successivi. L Ufficio competente comunica ai candidati i nominativi della Commissione giudicatrice, informandoli altresì della data e dell ora in cui avrà luogo l esame finale. Tale comunicazione viene effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova. I candidati trasmettono a ciascun membro della Commissione giudicatrice una copia della tesi corredata della relazione del Collegio dei docenti e della presentazione del Relatore. Art. 32 L interessato può chiedere al Presidente del Consiglio dell Università di tenere conto di particolari circostanze (malattia, caso fortuito, forza maggiore) che gli hanno precluso lo svolgimento della prova orale. Regolamento in materia di Dottorato di ricerca

8 Qualora il Presidente del Consiglio dell Università ritenga l assenza giustificata per le circostanze anzidette, ne darà comunicazione scritta all interessato e al Presidente della Commissione esaminatrice, invitando quest ultimo ad indicare una nuova data, in ogni caso non successiva a quella prevista per gli esami del ciclo successivo. Art. 33 Qualora un membro della Commissione esaminatrice rinunci all incarico, il Presidente del Consiglio dell Università, sentito il Coordinatore del corso, nomina un membro in possesso degli stessi requisiti del membro rinunciatario. Della nuova composizione della Commissione giudicatrice è data comunicazione agli interessati. Art. 34 L esame innanzi alla Commissione giudicatrice consiste nella pubblica discussione della tesi finale. La Commissione redige verbale per le operazioni di esame. Per ciascun candidato ammesso all esame finale essa redige altresì una relazione sui lavori in base ai quali è deliberato il rilascio del titolo. Rilascio del titolo di dottore di ricerca Art. 35 Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento dell esame finale. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore della Libera Università di Bolzano, che, a richiesta dell interessato ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, una copia della tesi finale è depositata, a cura della Libera Università di Bolzano, presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Regolamento in materia di Dottorato di ricerca

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