Aams rafforzata per riordinare il settore dei giochi

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1 La Legge di Stabilità 2011 (così si chiama oggi la Legge Finanziaria) si è interessata di affrontare alcuni nodi irrisolti della normativa del settore, ponendo le basi per pervenire a una più coerente disciplina complessiva del gioco A cura di Generoso Bloise legislazione Aams rafforzata per riordinare il settore dei giochi N uovi interventi, da parte del Governo, per affrontare alcune emergenze del settore, tenendo in considerazione, in alcuni punti, non solo le solite necessità di cassa, ma anche le istanze proposte dagli operatori, e in particolare dalla nostra associazione. non si tratta comunque di un atto definitivo, dato che molte delle nuove disposizioni richiederanno successivi quanto immediati prov vedimenti attuativi di aams. di questo cambio di approccio bisogna effettivamente rendere merito all impegno profuso dal Sottosegretario Alberto Giorgetti che ha dimostrato sensibilità alle istanze del settore e, a margine della cerimonia di inaugurazione della scorsa Enada di Roma, aveva già espresso la sua apertura alle istanze della Sapar, rimarcando la volontà di lavorare alla promozione di un testo unico delle leggi del settore, cui intende pervenire confrontandosi con i rappresentanti del settore e anche con la nostra associazione. analogo impegno è stato poi ribadito in altre occasioni dal Direttore Generale di Aams Raffaele Ferrara che ha raccolto la collaborazione della Sapar nella campagna di promozione del gioco responsabile avviata proprio con le previsioni della legge in commento. il testo ha posto sul campo più interventi che meriterebbero una trattazione molto dettagliata, ma noi intendiamo fornire una chiave di lettura soprattutto della parte che più da vicino interessa il settore degli apparecchi da gioco. entrando subito nel merito, è dato cogliere che i problemi posti dalla Sapar hanno trovato una prima importante soluzione; la legge infatti: 1) modifica la norma sulla decadenza automatica dei nulla osta di messa in esercizio degli apparecchi portando a 90 giorni il tempo necessario a far maturare il provvedimento ablativo (comma 72); 2) modifica i principi a cui devono ispirarsi le regole sul contingentamento (comma 81); 3) prevede la formazione dell elenco dei terzi raccoglitori (comma 82). la legge, inoltre, affronta questioni legate alla competenza territoriale per le cause di opposizione alle ordinanze di ingiunzione di Aams e il regime fiscale e di accertamento conseguente alle violazione di cui all art. 39-quater (evasione ed elusione della normativa sul Preu). Per le cause di opposizione all ordinanza ingiunzione emessa per le 16

2 violazioni di cui al comma 9 dell art. 110 tulps è stabilita la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l ufficio dell amministrazione autonoma dei monopoli di stato che l ha emessa (seguendo il principio che esiste già per i procedimenti innanzi alle commissioni tributarie). Per gli episodi di elusione o di evasione del Preu la norma prevede che siano effettuate le letture degli apparecchi e che il Preu sia liquidato in base a tali dati. Quando non è possibile la lettura si applica l imponibile forfettario secondo le regole già esistenti. la norma introdotta ha lo scopo di applicare anche le altre imposte sulla somme non dichiarate, ma il dato che suscita qualche perplessità risiede nel fatto che si pretende che l importo su cui calcolare ogni imposta sia almeno quello risultante dal forfait, persino in caso di importi minori derivati dalle letture ( il predetto importo forfetario o, se maggiore, quello effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico, è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sul valore aggiunto e dell imposta sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto ). La modifica sulla norma dei 60 giorni Poiché per i nostri lettori di riferimento la tematica è ben nota, in questa sede è sufficiente ricordare che la norma in oggetto venne introdotta dall art.15-bis della legge 102/09 di conversione del dl 1/7/2009 (decreto anticrisi) e inquadrata nel nuovo comma 5-bis dell articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n tale norma è stata modificata dal comma 72 della legge di stabilità, che recita testualmente: «5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell Economia e delle Finanze- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni». La revisione del regime del contingentamento Più importanti e significative sono le modifiche apportate ai principi in materia di contingentamento. nella prima parte, il comma 81 lettere da a) a f) indica una serie di attribuzioni, di poteri e di compiti assegnati ad aams e in particolare riferisce che al fine di un più efficace contrasto al gioco illecito e all evasione fiscale nel settore del gioco Aams nel 2011 realizzerà un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco online, delle scommesse, nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; più specificamente per gli apparecchi, aams dovrà completare le proprie banche dati anche con altri contenuti e cioè con un censimento dei locali, delle metrature e degli apparecchi installati, precisando altresì quali siano i concessionari responsabili per ogni locale e per ogni singolo apparecchio; per fare ciò saranno chieste informazioni anche ai concessionari stessi (sanzionati se non rispondono). in questo ambito di controlli e censimento si inseriscono, per l appunto, le previsioni relative al contingentamento. si tratta di una vera e propria modifica dei principi della materia e non di un cambio di regole, nel senso che sono stati previsti nuovi limiti per l offerta mediante apparecchi da gioco, attraverso un successivo atto di aams. il contingentamento era una materia, contenente obblighi imposti dall autorità di pubblica sicurezza, con chiare finalità di prevenzione, orientati ad imporre i limiti espressi alle licenze delle diverse tipologie di locali, rispetto alla qualità ed al numero degli apparecchi che potevano essere installati. Questo comportava l applicabilità di una sanzione amministrativa per violazione della licenza (art. 17 del Tulps) e l obbligo di successiva rimozione dell eventuale apparecchio eccedente o comunque di adeguamento alla regola violata (art. 17-ter). la grande novità è che invece aams può consentire a ciascun 17

3 legislazione concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell ambito della organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi dei limiti attuali e fino alla data di adozione del nuovo decreto, previo pagamento di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. in pratica, emerge che non è più possibile definire il contingentamento come norma di pubblica sicurezza infatti il pagamento di 300 euro al mese ad apparecchio permette la deroga al divieto ma soprattutto l obbligo non è più riferito ai limiti della licenza dell esercente, bensì assume rilievo amministrativo-tributario essendo rivolto in primis al concessionario: diventa, in pratica, un limite di esercizio della concessione (come in parte già previsto dalla vigente convenzione di concessione). certo, nascono dei problemi di non facile soluzione nel regime intermedio tra la vigenza delle precedenti regole e l emanazione di un nuovo decreto, non tanto per la evidente necessità di adeguamento delle regole alle mutate condizioni, ma soprattutto perché mentre nella successiva lettera i) riferita alla violazione degli obblighi che saranno introdotti con il nuovo decreto è espressamente previsto che il pagamento dei 300 euro è a titolo di sanzione amministrativa, ciò non è espressamente previsto per il regime transitorio. una norma più precisa avrebbe eliminato certo ogni dubbio e soprattutto potrebbe farci affermare, con una certezza che ad oggi non possiamo avere, che il pagamento di 300 euro, nel periodo intermedio, sia sanante anche della sanzione amministrativa e non solo dell obbligo di rimozione (che era uno solo degli effetti negativi del precedente regime). ogni dubbio sarà comunque presto sciolto, in quanto l aams ha garantito il proprio impegno a sentire le parti interessate sul punto e a emanare le nuove regole quanto prima. una volta che le nuove regole saranno vigenti ci saranno tre mesi per adeguarsi (o pagando 300 euro di sanzione al mese ad apparecchio fino al massimo a tre mesi dal nuovo decreto), termine dopo il quale non saranno ammesse deroghe: in questo caso è infatti prevista la sanzione fino a euro ad apparecchio e la rimozione forzata da parte di aams (a spese dei responsabili). a tal proposito, diventa importante individuare chi sono i responsabili: in primis il concessionario (o i concessionari, anche proporzionalmente tra loro in caso di installazione di apparecchi in eccedenza che non si possono riferire con certezza a uno solo di essi), poi il gestore e l esercente. ovviamente aams chiederà il pagamento della sanzione al concessionario, il quale, se esente da responsabilità, opererà in regresso per il recupero della somma pagata nei confronti del gestore e dell esercente. con il nuovo decreto, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, aams detterà le regole ( parametri numerico-quantitativi per l installazione e l attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale o punto vendita degli apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 ) seguendo i parametri dettati dalla nuova legge: 1) tipologia dei locali in relazione alla esclusività dell attività di gioco esercitata; 2) estensione della superficie. L istituzione dell elenco dei terzi incaricati 18 infine, la norma di maggior rilievo: la realizzazione dell elenco dei terzi incaricati, nota come la norma sul ruolo del gestore. in verità, essa non definisce il gestore e non crea un solo elenco dei gestori, ma istituisce presso Aams un elenco diviso in tre sezioni: a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta amministrazione rilascia, rispetrivista italiana dell automatico dicembre 2010

4 tivamente, il nulla osta di cui all articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto direttoriale del 22 gennaio 2010 adottato dalla medesima amministrazione. in pratica, i gestori e i titolari di sale per VLT; b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. si tratta dei concessionari che hanno anche la proprietà di apparecchi (in sostanza tutti). c) di ogni altro soggetto che, non compreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue, e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco. in questa ultima categoria rientrano tutti gli ausiliari, esercenti, tecnici e altri soggetti che, ad esempio, compiono solo una attività delle tante possibili, quale potrebbe essere la raccolta delle monete (in gergo scassettamento ). la cosa di maggior rilievo è che anche se questi collaboratori sono contrattualizzati, non dai concessionari, ma da un gestore iscritto, potranno essere iscritti. su questa base le considerazioni d obbligo sono almeno due: 1) l elenco così formato non è tenuto dai concessionari ma è un elenco pubblico tenuto da Aams, con evidenti implicazioni sul piano della riconoscibilità dell operatore della filiera. l iscrizione dovrà essere compiuta anche da tutti gli operatori attualmente operanti nella filiera con contratti già in essere con i concessionari. 2) Il decreto terzi raccoglitori è del tutto superato (la norma sostituisce il comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quindi elimina alla fonte la delega a emanare quel decreto), pertanto i requisiti cambiano: possesso della licenza di cui all articolo 86 tulps; certificazione antimafia; LE SANZIONI RELATIVE ALL IMPOSTA DEI CONCORSI PRONOSTICI E SCOMMESSE il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro , anche con la chiusura dell esercizio da uno a sei mesi. il soggetto passivo che, nell ambito degli adempimenti previsti, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% degli importi non pagati nel termine prescritto. chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro in caso di giocate simulate, fermo restando che l imposta unica è comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell esercizio da tre a sei mesi. in caso di recidiva è disposta la chiusura dell esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un ulteriore violazione, è disposta la revoca della concessione. le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dell articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n compatibilmente con queste sanzioni, sono applicate anche quelle di cui all art.7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza: a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell omissione o dell errore; b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione. il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 19

5 legislazione versamento annuale della somma di euro 100. sulle modalità di richiesta, di pagamento e di iscrizione sarà emanato un decreto aams. l iscrizione è prevista come elemento essenziale per sottoscrivere i contratti coi concessionari a pena di nullità del medesimo e del pagamento di una sanzione da parte di ciascun contraente di una sanzione amministrativa di euro diecimila. si tratta, nel complesso di una normativa che apre la strada a successive e auspicabili modifiche, quale la emanazione di un testo unico per i giochi, in vista anche della prossima selezione per i nuovi concessionari di rete che dovrà avvenire entro il Altre disposizioni in materia di concessioni la legge di stabilità 2011 contiene poi altri provvedimenti importanti in materia di gioco pubblico e soprattutto in materia di concessioni. volendo qui fornire una semplice chiave di lettura del testo e non una puntuale disamina, si può sintetizzare che la legge opera, nel settore scommesse con particolare attenzione alla rete fisica di raccolta, a due livelli: combattere episodi di slealtà fiscale e/o di elusione ed evasione fiscale; imporre rigide regole ai concessionari in ordine alla affidabilità non solo in fase di rilascio della concessione, ma soprattutto nella fase di gestione della attività, anche con riferimento alle vicende economiche e proprietarie delle società titolari di concessione. infatti, sono previste pesanti sanzioni per quegli operatori che simulano giocate vincenti appropriandosi, in realtà, della somma fittiziamente pagata in vincita, con il solo evidente scopo di non dover dichiarare utili (è prevista la chiusura di almeno 3 mesi); inoltre è stabilita una percentuale minima di restituzione in vincita dell 80% (considerata sui volumi complessivi e per le sole scommesse sportive a quota fissa). MISURE IN CAPO AI TITOLARI DI CTD PRIVI DI TITOLI ABILITATIVI sempre con riferimento al primo punto, sono previste della norme indirizzate prevenire e reprimere il fenomeno della raccolta di gioco in assenza della concessione Aams a prescindere dalle decisioni che saranno assunte in sede giurisdizionale europea per quanto attiene la rilevanza penale dei relativi comportamenti. si perviene a questa semplificazione perché si prevede che anche chi opera in modo non regolare sia costretto a pagare le imposte sul gioco e le sanzioni tributarie (da 120% al 240% dell evaso), oltre a numerose altre sanzioni amministrative di importo considerevole. ciò non comporta, come erroneamente sostenuto da alcuni, un effetto sanante per gli operatori irregolari, ma tali norme hanno effetto Ferma restando l obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l immediata chiusura dell esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: l imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell economia e delle Finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di stato; soggetto passivo d imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata da aams, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. se l attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell imposta e delle relative sanzioni. 20

6 ai soli fini tributari e ferma restando l obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l immediata chiusura dell esercizio nei caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi. seguono poi una serie di previsioni tecniche necessarie a rendere efficaci le misure sanzionatorie e interdittive nonché l applicabilità delle pretese erariali. come appena accennato, la legge di stabilità inserisce inoltre requisiti e obblighi che rendono ancor più rigide le regole di gestione di una società concessionaria di gioco pubblico. tra i requisiti soggettivi risaltano per il presidente e i procuratori, speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell Economia e delle Finanze ; tra i requisiti patrimoniali è inserito quello di solidità patrimoniale da stabilire con decreto aams; tra quelli tecnologici la residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo. Gli obblighi sono molto severi e sono ovviamente miranti a conservare i requisiti morali, di solidità patrimoniale e di scrupoloso adempimento di quelli tecnologici, e sono strutturati in modo da evitare situazioni pure verificatesi in passato di poca chiarezza o addirittura di vulnerabilità della posizione di aams rispetto operatori più disinvolti. Per gli operatori già titolari di concessione è previsto l adeguamento entro 180 giorni con la sottoscrizione di atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione. un segnale forte, dopo aver stabilito analoghe previsioni nella legge comunitaria 2008 per il gioco telematico, anche in vista delle future concessioni per gli apparecchi? Avv. Generoso Bloise 21

7 legislazione Gioco responsabile: un impegno che coinvolge tutti C on decreto interdirigenziale del Ministero dell Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero della Salute sono adottate, d intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro e con la chiusura dell esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. Questo è il dettato del comma 70 della legge di stabilità; l ennesimo richiamo ad un sempre maggiore impegno nella prevenzione dei fenomeni di devianza e nella diffusione di un corretto approccio al gioco. la sapar, in un recente incontro con il dott. Ferrara, ha espresso piena condivisione rispetto alla priorità assunta dall amministrazione di monitorare costantemente, e con la massima attenzione, l impatto del gioco sul sociale, con il coinvolgimento di tutte le realtà che gravitano nel settore. secondo quanto affermato dal direttore, tale azione dovrà essere direzionata su un duplice percorso: la tutela dei minori e la prevenzione del gioco patologico. in tal senso, la sapar è pronta a supportare l amministrazione stessa alle iniziative che essa andrà a predisporre e ad attivarsi contestualmente per sensibilizzare l opera di informazione che i gestori propri associati dovranno svolgere presso gli esercizi pubblici. tutto ciò, in linea con le iniziative intraprese sino a oggi, che si sono esplicate in varie direzioni. ricordiamo i vari convegni indetti in questi anni in occasione di enada e di enada Primavera, con la partecipazione di personaggi autorevoli tra i quali possiamo ricordare il direttore centrale aams antonio tagliaferri, l ex direttore strategie aams Gabriella alemanno e il Presidente di siipac Guerreschi e con una visione mirata a individuare degli strumenti concreti da conferire ai gestori degli apparecchi per intervenire su questa complessa problematica. in questo contesto, la sapar ha compiuto passi importanti innanzitutto con l approvazione del codice etico e della carta dei valori, integrati allo statuto, che si intersecano con la dichiarazione sul gioco responsabile emanata dall euromat. Parallelamente, ha sviluppato i progetti saparlab e PagineGiochi, che hanno portato alla costituzione di un circuito di sale giochi di qualità, ponendo come condizione di base l accettazione di un decalogo che contempla tutte le regole di base affinché tali location possano garantire alla propria clientela le migliori condizioni per la fruizione del gioco. sono seguiti, poi, dei corsi predisposti dal prof.cesare Guerreschi per conto del centro studi automat, dedicati al personale delle sale giochi. la sapar, pertanto nella piena consapevolezza del fatto che il gestore degli apparecchi da gioco esercita un ruolo determinante in questo contesto, perché è colui il quale ha un rapporto diretto sia con l esercente che con l utente finale, il giocatore, e pertanto può vantare una esperienza di campo assolutamente ineguagliabile da parte degli altri attori della filiera intende mettere a disposizione delle autorità competenti il proprio know-how per continuare il percorso sulla duplice direttrice di combattere il gioco illegale e prevenire fenomeni di gioco compulsivo. trasparenza, controllo, legalità: queste la parole d ordine a cui ispirarsi per far sì che l industria del gioco possa crescere ancora, anche per modificare quella che è la percezione pubblica del gioco e gli stereotipi che ancora abbondano negli organi di informazione, pur a fronte di una realtà che è nettamente mutata in positivo rispetto a qualche anno fa. 23

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