Anno 14 GIUGNO 2009 Pubblicazione mensile. Direttore Responsabile Sergio Scibetta

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1 COPIA N 6 OMAGGIO Anno 14 GIUGNO 2009 Pubblicazione mensile Direttore Responsabile Sergio Scibetta Iscrizione al Tribunale di Roma sez. Stampa n. 160/96 Poste Italiane S.p.a. - spedizione in Abbonamento Postale 70% - DCB Roma Stampa C.S.R. srl roma via di Pietralata, 157 PERIODICO A CURA DEL CAF UIL spa Via San Crescenziano, Roma I L N O T I Z I A R I O F I S C A L E D E L C A F U I L Gli sconti del Fisco: le spese che fanno risparmiare Task force dell Agenzia delle Entrate contro le compensazioni illecite PAGINA 2 Le spese mediche, chiarimenti e precisazioni PAGINA 5 Locazioni Web, e i contratti di affitto si registrano on line PAGINA 7 Conservazione cellule staminali: per le Entrate non è una spesa sanitaria detraibile PAGINA 8 Gli sconti del Fisco per i disabili PAGINA 9 Pagare le tasse a rate costa meno l interesse ridotto al 4% PAGINA 10 Con una conferenza stampa, cui è seguito un comunicato del 15 giugno, l Agenzia delle Entrate annuncia una decisa discesa in campo per contrastare il fenomeno delle compensazioni indebite, grazie all uso indiscriminato e truffaldino delle quali vengono detratti dalle tasse a debito i crediti fiscali. Come ha spiegato il Direttore Attilio Befera, nel corso della conferenza stampa, l Agenzia ha deciso di puntare su una specifica e mirata strategia di contrasto, che avvalendosi di approfondite analisi di rischio si prefigge di stroncare la diffusione di un fenomeno che trasforma indebitamente il meccanismo della compensazione da strumento di civiltà a strumento di evasione, se non di vera e propria frode. Dall attività di analisi finora effettuata sono emerse due diverse tipologie di evasione: - la prima, di carattere diffuso, vede coinvolti circa soggetti che nel modello F24 hanno utilizzato in compensazione crediti Iva, senza però aver presentato la relativa dichiarazione; - con la seconda, di tipo decisamente fraudolento, si è scoperto il ricorso diffuso alla creazione di società fittizie, all emissione di fatture false o all assistenza di consulenti pronti ad agevolare in vario modo i comportamenti illegali. La novità: istituita una task force La lotta alle compensazioni indebite prende decisamente corpo e, per la prima volta, lo fa attraverso una specifica task force che si occuperà di contrastare e scrivere la parola fine all utilizzo illecito delle compensazioni. Nel comunicato stampa le Entrate dichiarano e indicano chiaramente gli obiettivi, che sono due: 1) mettere fine all utilizzo delle compensazioni di imposta sviluppatesi ormai in maniera patologica, come se fossero un bancomat ; 2) contrastare le frodi più complesse analizzando a fondo le posizioni che risultano essere ad alto rischio. Basti pensare che quest ultima attività ha già condotto, solo in pochi mesi, all individuazione di compensazioni sospette per un ammontare di 170 milioni di euro relative a oltre 200 soggetti, che sono risultati concentrati per il 56% in Lombardia, con una grande frequenza nel settore dell edilizia. Il Direttore ha affermato che Il fenomeno delle compensazioni è in costante crescita e non appare coerente con i dati sul gettito, in particolare con quelli relativi all Iva; in alcune province le compensazioni di crediti Iva sono platealmente sproporzionate rispetto al totale nazionale, evidenziando forti fattori di rischio. È venuto il momento di puntare su una specifica e mirata strategia di contrasto, ha continuato il direttore delle Entrate. L attività di analisi svolta in questi mesi ha fatto emergere, in particolare, due tipologie di ipotesi evasive: la prima di tipo diffuso, caratterizzata da comportamenti individuali, risultati più o meno occasionali, che si concretizzano soprattutto attraverso l omissione versamenti, e la seconda di natura più complessa e di tipo fraudolento.

2 2 IL NOTIZIARIO FISCALE DEL CAF UIL LUGLIO 2009 NUMERO 6 Recuperi già in corso Sotto la lente del fisco ha dichiarato il direttore dell Accertamento, Luigi Magistro ci sono soggetti che nel modello F24 hanno utilizzato in compensazione crediti Iva per un importo complessivo di alcune centinaia di milioni di euro, che risultano non aver presentato la dichiarazione Iva. Per questi contribuenti è già in corso il recupero delle imposte e dei contributi pagati in compensazione con crediti di fatto inesistenti. Le società cartiere per frodare il Fisco In pole position nella lista della task force Antifrode dell Agenzia delle Entrate ci sono i fenomeni frodatori effettuati attraverso la creazione di società fittizie, le attività illecite dei consulenti che agevolano in diversi modi i comportamenti fraudolenti e le emissioni di fatture per operazioni inesistenti da parte delle cosiddette società cartiere. Sono stati già analizzati il biennio e i primi tre mesi del 2009, e si è appurato che risultano ad alto rischio compensazioni per 170 milioni di euro realizzate da oltre 200 soggetti, dislocati il 56% in Lombardia, l 11% nel Lazio, l 8% in Emilia Romagna, il 6% in Puglia, Veneto e Campania, e in percentuali più basse nelle altre Regioni. Il settore più affollato è quello dell edilizia, con la presenza del 47% dei soggetti interessati e il 56% dell importo complessivo dei crediti utilizzati in compensazione. Sono attualmente in corso analisi più sofisticate su più di 500 soggetti che presentano un grado di rischio leggermente minore, che nel solo anno 2008 hanno eseguito compensazioni per un totale di crediti per 180 milioni di euro. L azione della tak force sfocerà quanto prima anche nella denuncia dei responsabili all Autorità giudiziaria. Per gli onesti, al via la compensazione volontaria per la cartella di pagamento Con la direttiva di Equitalia del 15 giugno 2009 il contribuente può scegliere di pagare i debiti iscritti a ruolo in una cartella di pagamento utilizzando i crediti d imposta spettanti. Punto di partenza, in questo modo, per la procedura di compensazione tra i debiti indicati nelle cartelle di pagamento e i crediti d imposta. Equitalia, infatti, per consentire ai contribuenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo utilizzando crediti d imposta di cui gli stessi contribuenti risultano beneficiari, ha elaborato le procedure e i modelli di comunicazione delle proposte di compensazione. In particolare, ricevuta da parte dell Agenzia delle Entrate l informazione dell esistenza di un credito d imposta spettante a un soggetto che è allo stesso tempo destinatario di un iscrizione a ruolo, l agente della riscossione sospende le azioni di recupero e invia una proposta di compensazione per gli importi corrispondenti. La proposta contiene: il dettaglio delle somme iscritte a ruolo con le principali informazioni sulle cartelle di pagamento; il tipo di imposta oggetto di rimborso; i recapiti degli sportelli dell agente a cui inviare il modulo di adesione compilato; l elenco dei documenti da allegare. Se il contribuente accetta la proposta, gli importi a debito e a credito si compensano e l agente della riscossione gli invia la relativa quietanza. Nell ipotesi in cui il contribuente, invece, non aderisce alla proposta di compensazione, trascorsi 80 giorni dalla notifica della stessa, l agente della riscossione riattiva le azioni di recupero che erano state sospese. Gli sconti del Fisco: le spese che fanno risparmiare Quando si parla di spese rimborsabili dal Fisco, tutti pensano agli oneri deducibili, senza fare alcuna distinzione di merito. La differenza fra oneri deducibili e detraibili In realtà emergono differenze sostanziali: alcuni oneri sostenuti dai contribuenti sono deducibili dal reddito complessivo, e permettono di ridurre il reddito imponibile, che è quello su cui si calcola l imposta lorda; gli altri oneri, i più diffusi, consentono di detrarre dall imposta il 19% della spesa sostenuta. Da queste prime considerazioni si può intuire che la differenza fra le due definizioni è tutt altro che formale: in realtà è sostanziale, e genera effetti più o meno vistosi nelle tasche dei contribuenti. Vediamola in dettaglio: Una spesa deducibile consente di ridurre il reddito complessivo e, di conseguenza, il reddito imponibile. Vale a dire che non si paga l Irpef su quella porzione di reddito abbattuta per effetto dell onere deducibile. Misuriamone l effetto con un esempio pratico: un lavoratore dipendente con redditi di fabbricati, ha un reddito complessivo di ,24 euro e nel corso del 2002 ha versato euro al coniuge separato a titolo di alimenti (spesa riconosciuta deducibile). Il suo reddito imponibile, prodotto dalla differenza fra reddito complessivo e oneri deducibili, scende quindi a ,24 euro e quindi non deve pagare l Irpef sui euro dedotti: poiché la riduzione di reddito si verifica interamente nello scaglione imponibile che va da oltre e fino a euro, il contribuente risparmia il 27% di euro, pari a 810 euro. Questa è l ipotesi più semplice, nella quale la spesa deducibile ricade tutta all interno di uno scaglione imponibile, ma il calcolo è semplice anche quando l onere deducibile produce effetti a cavallo di due diversi scaglioni. Tutto diventa più semplice quando si tratta di spese per le quali compete la detrazione d imposta del 19%. L ammontare del reddito complessivo, in questo caso, è ininfluente: la detrazione, qualunque importo di reddito si dichiari, spetta sempre nella misura del 19%. E, come sappiamo, tutti gli oneri più ricorrenti, dalle spese mediche agli interessi sui mutui ipotecari, a partire dal 1992 sono stati trasformati da deducibili in detraibili: nella misura del 27% fino a tutto il 1994, scesa al 22% a partire dal 1995 per effetto della manovra finanziaria-bis del febbraio, 95 e al 19% a decorrere dal 1 gennaio, 98. Pertanto, con un esempio pratico, chi ha sostenuto spese mediche per 929,62 euro e ha pagato il premio di assicurazione sulla vita di 877,98 euro ha diritto alla detrazione del 19% sull ammontare complessivo di 1.678,49 euro (al netto della quota indetraibile di 129,11 euro disposta dalla legge Finanziaria del 1997 per le spese mediche), e quindi ha uno sconto di 318,91 euro. Le regole da rispettare Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d imposta del 19% competono solo se si realizzano, nell anno d imposta interessato, tutti i presupposti stabiliti dalla normativa fiscale vigente. La spesa per la quale si richiede il beneficio fiscale deve essere stata sostenuta nel periodo d imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, applicando rigorosamente il criterio di cassa e non quello di competenza. Occorre prestare molta attenzione a questo requisito, in particolare quando si tratta degli interessi passivi sui mutui ipotecari e dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. Accade spesso, infatti, che la data di scadenza per il pagamento della rata di mutuo o del premio assicurativo coincida con l inizio o la fine dell anno solare, e che gli interessati paghino in anticipo o in ritardo: talvolta l anticipo o il ritardo comportano che l anno di scadenza e quello di effettivo pagamento non coincidano. E necessario, allora, fare molta attenzione al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, per non rischiare di vedersi recuperare dagli uffici del Fisco gli oneri portati in deduzione/detrazione nell anno di competenza anziché in quello di effettivo pagamento. Questo discorso vale, in modo particolare, per i contribuenti che presentano il modello UNICO: per quanti si avvalgono del 730 la verifica è immediata, visti i controlli effettuati dai

3 LUGLIO 2009 NUMERO 6 IL NOTIZIARIO FISCALE DEL CAF UIL 3 CAF e dagli intermediari abilitati. A questo aggiungiamo un consiglio: nei primi anni di rimborso del mutuo, l importo degli interessi è di solito abbastanza elevato, ragione per cui suggeriamo di evitare di pagare tre rate semestrali in uno stesso anno d imposta, con il rischio di sprecare rilevanti importi. Va ricordato, infatti, che esistono limiti di detraibilità degli interessi passivi e gli importi eccedenti questi limiti non possono essere recuperati in altro modo. L onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l obbligo di pagare. Si pensi, in particolare, alle rate di mutuo ipotecario, ai contributi previdenziali obbligatori, ai premi di assicurazione e agli assegni alimentari al coniuge separato o divorziato: in tutti questi casi, nei quali viene posto a carico del soggetto interessato l obbligo di assolvere al pagamento a una data scadenza, le deduzioni e le detrazioni spettano solo a condizione che il contribuente abbia effettivamente adempiuto all obbligazione. Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario delle ricevute, fatture o altro documento di spesa. Nel caso di parziale rimborso nello stesso periodo d imposta in cui sono state sostenute, l interessato ha diritto alla detrazione/ deduzione solo per la parte non rimborsata (se il rimborso è totale non si ha diritto ad alcun beneficio fiscale). Del tutto diverso il trattamento fiscale degli oneri dedotti dal reddito o detratti dall imposta e rimborsati in un periodo d imposta successivo: in questo caso l importo rimborsato deve essere sottoposto a tassazione separata. Gli oneri devono essere documentati, a prescindere dall esonero dall obbligo di allegare la documentazione alla dichiarazione dei redditi. Le spese sono deducibili dal reddito o detraibili dall imposta a condizione che gli oneri non siano stati già riportati in diminuzione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Per fare un esempio, i contributi previdenziali obbligatori versati da imprenditori e lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo e non debbono essere compresi tra i costi inerenti al reddito d impresa o di lavoro autonomo. Le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell interesse proprio. Sono però previste alcune eccezioni riferite agli oneri sostenuti nell interesse di familiari fiscalmente a carico (in un caso particolare, le spese mediche in favore dei portatori di handicap, la deduzione compete anche se il familiare non è a carico). Ultimo requisito, le deduzioni e le detrazioni spettano esclusivamente per gli oneri riconosciuti deducibili e detraibili dalle norme fiscali vigenti, in particolare dagli articoli 10 e 15 del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR). Vale a dire che non è ammessa alcuna interpretazione, analogica o estensiva, delle norme citate, e gli uffici finanziari recuperano a tassazione gli importi non ammissibili in diminuzione del reddito complessivo o dell imposta. Come si documentano le spese Tutti gli oneri portati in diminuzione dal reddito o in detrazione dall imposta devono essere documentati: vale a dire che i contribuenti devono munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente, fatture, prescrizioni mediche (nei casi in cui sono richieste) e ogni altra certificazione idonea (ad es. sentenza di separazione, nel caso degli assegni alimentari al coniuge) a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale. E obbligatorio documentare gli oneri ma senza che questo ne comporti l allegazione alla dichiarazione dei redditi: i contribuenti devono avere le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti e conservarle entro i termini in cui l Amministrazione finanziaria può richiederne l esibizione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione). L intestazione Tranne qualche eccezione, di cui diremo più avanti, è necessario che i documenti di spesa relativi agli oneri deducibili e detraibili siano intestati al soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi e che intende avvalersene per attenuare il carico fiscale o per farsi restituire dal Fisco parte delle ritenute già trattenute alla fonte. Questo principio vale per tutte le spese suscettibili di risparmio fiscale, ma ancor di più per le spese funebri, le erogazioni liberali riconosciute deducibili e i contributi ai consorzi obbligatori: per questi oneri, infatti, la circostanza che siano intestati a soggetti privi di redditi e fiscalmente a carico di altri non permette assolutamente l attribuzione di benefici fiscali a favore di questi ultimi, titolari di redditi ma non intestatari degli oneri. Fino all anno d imposta 2000 risultava completamente sprecata la quota interessi del coniuge intestatario del mutuo che non possedeva redditi ed era fiscalmente a carico dell altro. A questa evidente ed iniqua distorsione ha posto riparo, a partire dall anno Abbiamo già detto che gli oneri sono deducibili o detraibili in ragione del fatto che un contribuente li ha sostenuti nel proprio interesse, ma abbiamo aggiunto che a questo principio generale sono previste alcune eccezioni. Alcuni oneri, infatti, consentono un beneficio fiscale a chi li ha sostenuti anche se riguardano l interesse di familiari considerati fiscalmente a carico: per essere a carico, lo ricordiamo, questi ultimi non devono aver posseduto nell anno d imposta 2008 redditi propri per un ammontare superiore a 2.840,51 euro. Gli oneri per i quali è prevista l eccezione sono: d imposta 2001, la legge 388/2000 che dispone, in questi casi, il diritto per il coniuge titolare di redditi a detrarre entrambe le quote. Nel caso degli oneri sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico possono verificarsi più ipotesi, che abbiamo riassunto nella tabella che segue. Spese intestate a familiari a carico a) La certificazione della spesa (ad esempio, una visita medica specialistica) è intestata alla moglie, destinataria della prestazione e a carico del marito: questi può detrarre l intero importo dall imposta dovuta per la sua dichiarazione dei redditi. b) La ricevuta della spesa medica è intestata ad un figlio che, come la madre priva di redditi, è a carico del padre. L onere viene detratto interamente dal padre nella sua dichiarazione dei redditi. c) La ricevuta è intestata a un figlio che è a carico di entrambi i genitori, ambedue titolari di redditi. In questo caso l onere è detraibile al 50%. d) La certificazione comprovante la spesa sostenuta per un figlio a carico (di uno o entrambi i genitori) è intestata a un genitore titolare di redditi. Questi può sicuramente detrarre l onere nella propria dichiarazione. e) La ricevuta, per una prestazione medica effettuata su un figlio che, come la madre, è a carico del padre, è intestata alla madre. L onere viene detratto dal padre. Nota: quando, come nei punti a) e b), si dice che la spesa medica viene detratta per intero, non si tiene conto della franchigia indetraibile di 129,11 euro, da applicarsi sull intero ammontare delle spese mediche. Le spese per conto dei familiari a carico le spese mediche; i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; i contributi previdenziali volontari; le spese di istruzione secondaria e universitaria. Come già accennato, per quanto riguarda le spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap la deduzione compete al soggetto che le ha sostenute, anche se questo è avvenuto nell interesse di familiari non a carico dal punto di vista fiscale: la condizione indispensabile, però, è che si tratti di familiari compresi tra quelli indicati nella tabella. I familiari fiscalmente a carico Il coniuge I figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati Altri familiari a carico Il coniuge legalmente ed effettivamente separato I discendenti dei figli I genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali I genitori adottivi I generi e le nuore Il suocero e la suocera I fratelli e le sorelle, anche unilaterali

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5 LUGLIO 2009 NUMERO 6 IL NOTIZIARIO FISCALE DEL CAF UIL 5 Le spese mediche, chiarimenti e precisazioni Alcune delle spese sostenute dai contribuenti nel corso dell anno d imposta sono riconosciute rilevanti ai fini della riduzione del carico fiscale. Può trattarsi di spese che hanno un evidente impatto sociale - si pensi, ad esempio, agli interessi passivi sui mutui ipotecari, ai costi dell istruzione secondaria e universitaria o ai contributi pensionistici volontari - oppure di spese che, al contrario, rivestono una valenza più personale, come possono essere quelle sanitarie o quelle funebri. Le spese mediche sono l onere detraibile più ricorrente nelle dichiarazioni dei redditi degli italiani, al punto che spesso ne costituiscono la sola ragione per la presentazione. Il regime fiscale delle spese mediche detraibili ha subito ripetuti interventi legislativi negli anni: attualmente, per le spese mediche sostenute nel proprio interesse o in favore dei familiari fiscalmente a carico, solo in alcuni casi i contribuenti possono detrarre l intero importo mentre, più di frequente, il recupero fiscale compete per l importo complessivo di spesa superiore a 129,11 euro: questa modalità si applica, a partire dall anno d imposta 1996, alla gran parte delle spese sanitarie portate in detrazione, sia specialistiche che generiche. Delle spese mediche per le quali spetta la detrazione sull intero ammontare parleremo in un altro capitolo. Per quanto riguarda le spese per le quali può risultare dubbio l inquadramento tra quelle sanitarie, è necessario fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute che contengono l elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche e delle protesi (ricordiamo, tra gli altri, il DM 332/99, la Circolare 17/06 per i pannoloni e la Risoluzione 11/07 per gli ausili antidecubito). Le spese mediche danno diritto alla detrazione dall imposta lorda a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono sostenute. I chiarimenti dell Amministrazione finanziaria Nella Circolare 17/2006 è stato precisato che le prestazioni effettuate dai dietisti, aventi solitamente carattere di complementarità a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico. Per fruire della detrazione, la documentazione necessaria è costituita dalla fattura del dietista e dalla prescrizione del medico. Le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che siano eseguite in centri autorizzati all attività e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. La documentazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico. In tema di integratori alimentari, con la Risoluzione 256/2008, rispondendo a un istanza di interpello, l Agenzia delle Entrate afferma che il decreto n. 169/2004 fissa due punti ben precisi: 1. per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive - quali le vitamine e i minerali - o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico: in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate (art. 2, comma 1); 2. l etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche, né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane, né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà. Nell etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze

6 6 IL NOTIZIARIO FISCALE DEL CAF UIL LUGLIO 2009 NUMERO 6 nutritive in quantità sufficienti (art. 6, commi 2 e 3). Gli integratori alimentari vengono somministrati sostanzialmente per cure dirette a ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all area alimentare. Alla luce di quanto sopra esposto, l Agenzia delle Entrate ritiene che anche nell ipotesi in cui provveda all acquisto di integratori alimentari dietro prescrizione medica, il contribuente non possa essere ammesso a beneficiare della detrazione d imposta del 19%, riconosciuta esclusivamente per spese mediche e di assistenza specifica, per spese chirurgiche, per l acquisto di medicinali, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Relativamente ai parafarmaci, e in particolare per i prodotti fitoterapici, la Risoluzione 396/2008 (parafarmaci) riporta una serie di informazioni contenute nel sito del Ministero della Salute. In base al D.L.vo 24 aprile 2006, n. 219, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e alla direttiva 2003/94/ CE, viene definito, all art. 1, lett. ll), medicinale di origine vegetale o fitoterapico: ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione a una o più preparazioni vegetali. I medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall AIFA (l Agenzia italiana del farmaco), che ne autorizza l immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica e altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco. Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l autorizzazione all immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali. Le protesi sanitarie Per l esatta individuazione delle protesi si deve fare riferimento alla relativa disciplina sanitaria. Ai fini della detrazione si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. Ai fini della detrazione è necessario: che le protesi siano correlate alla prescrizione medica o di un istituto o ente sanitario; che l applicazione o l esecuzione della protesi sia effettuata da parte dello stesso medico oppure da un soggetto autorizzato all esercizio dell arte ausiliaria della professione medica, ovvero da un officina o da un centro, anch essi autorizzati. Rientrano tra le protesi: gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato (resina, porcellana, metalli preziosi); gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (per i laringectomizzati) e simili; i mezzi correttivi oculistici (occhiali da vista, lenti a contatto e liquidi per l utilizzo). Sono escluse le spese per l acquisto di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura degli occhiali da vista; gli apparecchi per facilitare l audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali), con le stesse limitazioni del punto precedente (per i metalli preziosi), nonché le batterie necessarie ad alimentare detti apparecchi; gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medicochirurgiche); gli apparecchi da inserire nell organismo per compensare una deficienza o un infermità (stimolatori e protesi cardiache, ecc.). L imposta di bollo nella ricevuta medica Con la risoluzione 444/2008 le Entrate chiariscono che l imposta di bollo, assolta dal cliente in sede di regolarizzazione, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, conteggiato nella determinazione dell onere che dà diritto alla detrazione per spese mediche. La stessa conclusione vale nel caso in cui l imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta; come precisato con la Risoluzione 14 luglio 1995 n. 199, nulla vieta, infatti, che l importo del tributo dovuto dal professionista in relazione alla fattura/ricevuta rilasciata al cliente, sia a quest ultimo addebitato in aggiunta al compenso professionale. Anche in questa ipotesi l imposta, addebitata separatamente nella fattura o ricevuta emessa, può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale da conteggiare nella determinazione della spesa detraibile. Al di fuori delle due ipotesi descritte, il contribuente non può includere l importo corrispondente all imposta di bollo nell ammontare delle spese considerate detraibili dalle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi. Le spese sanitarie sostenute all estero La deduzione o la detrazione delle spese sanitarie relative all acquisto di medicinali è subordinata alla loro certificazione mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale, in cui devono essere riportati e specificati: - la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati; - il codice fiscale del destinatario o del soggetto che detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto stesso (il cosiddetto scontrino parlante ). Nel caso di spese sostenute all estero è necessario produrre una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni. In particolare, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento da cui non risultino tali indicazioni: - il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano; - la natura ( farmaco o medicinale ), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante tali indicazioni (per il solo periodo d imposta 2007 era sufficiente una autodichiarazione del contribuente). Le spese per sussidi tecnici e informatici Si tratta dei sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell art. 3, della legge 104/1992. Sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Tra le spese in questione rientrano quelle per l acquisto di fax, modem, computer, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e telefonini da parte di coniugi sordomuti, a condizione che la necessità dell acquisto del sussidio telematico ai fini dello specifico handicap sia certificata dal medico (Circolare 13/E del 2001). Sono detraibili anche i costi di abbonamento al servizio che consente l invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso la linea telefonica (Circolare n. 55 del 2001). Per fruire della detrazione è necessario che il soggetto portatore di handicap ottenga una specifica certificazione del medico specialista della Asl di appartenenza, che attesti la valenza del sussidio al fine della facilitazione dell autosufficienza e delle possibilità di integrazione. Misure di contrasto all evasione Di recente, per contrastare il fenomeno dell evasione fiscale diffuso anche nel campo delle spese sanitarie, sono stati adottati dei provvedimenti specifici. Abbiamo appena descritto le indicazioni che devono essere riportate in una ricevuta o fattura medica perché questa possa essere considerata legittimamente detraibile. In particolare, per quanto riguarda l acquisto dei farmaci, devono essere specificati la natura, qualità e quantità del bene e il codice fiscale del beneficiario. Vediamo, allora, cosa è stato fatto: fino al 30 giugno 2007 al riguardo non era stabilito alcun obbligo; dal 1 luglio al 31 dicembre è stato adottato un regime transitorio, in base al quale il codice fiscale poteva essere riportato a mano sullo scontrino; dal 1 gennaio 2008 è sancito l obbligo di indicare nello scontrino il codice fiscale e le altre indicazioni.

7 LUGLIO 2009 NUMERO 6 IL NOTIZIARIO FISCALE DEL CAF UIL 7 Locazioni Web, e i contratti di affitto si registrano on line Registrare un contratto di locazione utilizzando Internet diventa ancora più facile. Con il servizio Locazioni Web, disponibile nel sito infatti, il contratto può essere compilato direttamente on line, scegliendone uno tra i vari tipi di modelli tipo che si possono anche integrare e personalizzare con i propri dati. Per poter utilizzare Locazioni Web è necessario essere registrati ai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. Le imposte di registro e di bollo vengono calcolate direttamente dal sistema sulla base dei dati inseriti e il costo relativo addebitato direttamente sul conto corrente indicato in sede di registrazione. Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie e aver confermato la richiesta di registrazione si ottiene, nell area Ricevute del sito, un attestazione che contiene gli estremi di registrazione del contratto. Per pagare rinnovi, proroghe o cessioni Con un altra applicazione presente nel menù Strumenti - Pagamenti Registro web è possibile versare l imposta di registro, per i contratti di locazione già registrati in passato, in caso di pagamenti per: annualità successive alla prima; proroghe; risoluzioni e cessioni delle locazioni già esistenti. Ma si può registrare anche in ufficio Chi non ha la possibilità di effettuare la registrazione in via telematica può comunque rivolgersi agli uffici locali delle Entrate, presentando la seguente documentazione: due copie, con la firma in originale, del contratto da registrare; un contrassegno telematico, che si compra presso le rivendite di valori bollati e tabacchi, da applicare sugli originali e le copie, attestante il pagamento dell imposta di bollo di 14,62 euro ogni 4 facciate scritte, e comunque ogni 100 righe; la richiesta di registrazione, Modello 69 + Modello RR: la ricevuta di pagamento dell imposta di registro dovuta, pagata con il Mod. F23 presso qualunque sportello bancario. Registrare scaricando il software Il contratto di affitto può essere registrato anche scaricando dal sito www. agenziaentrate.gov.it, e installandolo sul proprio computer, il software Contratti di locazione, e inviando il relativo file mediante le procedure telematiche Entratel o Fisconline. Si ricorda che per chi possiede almeno 100 immobili la registrazione telematica è obbligatoria. Le regolarizzazioni Nelle ipotesi in cui l imposta non è stata pagata o il contratto di locazione non è stato registrato, e l Agenzia non ha già emesso atti di accertamento, possono essere regolarizzati: il mancato pagamento: a) entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, versando in aggiunta una sanzione pari al 2,5% dell imposta dovuta; b) entro un anno dalla scadenza prevista, versando in più una sanzione del 3% dell imposta dovuta; l omessa registrazione: - entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, versando l imposta dovuta e una sanzione corrispondente al 10% dell imposta dovuta; - entro un anno dal termine di scadenza previsto, versando l imposta dovuta e una sanzione del 12% dell imposta dovuta. I SERVIZI UIL ADA Associazione per i Diritti degli Anziani, si occupa della tutela dei diritti degli Anziani. Fornisce assistenza, informazione, promozione di attività ricreative e turistiche, studi e ricerche. ADOC Associazione per la Difesa e l Orien tamento dei Consumatori, assiste nelle vertenze attinenti alla tutela dei consumatori. ANCS-UIL È volta ad incrementare il proselitismo tra le cooperative e i consorzi promossi dalle strutture UIL ad ogni livelli o che hanno nella UIL un preciso riferimento politico sociale. CAA CAF UIMEC Presta assistenza per le pratiche di aiuto comunitario e per le contabilità dei produttori agricoli. CPO Coordinamento per l Occupazione. ENFAP Ente di Formazione Professionale, aiuta i lavoratori ed i giovani nella riqualificazione professionale, nell addestramento, nella creazione di nuove capacità per un reinserimento o un avviamento nel mondo del lavoro. ITAL Patrocinio dei cittadini, agisce in materia di contribuzione, domanda di pensione, disoccupazione e trattamenti di famiglia, infortuni e malattie professionali. I servizi offerti sono gratuiti. NOI PER IL SOCIALE È una Associazione di Promozione Sociale che ha per obiettivo costruire una rete di Cooperative, Comitati ed Associazioni per la valorizzazione della cultura del sociale, della solidarietà e partecipazione attiva del cittadino. LABORFIN Agenzia Generale UNIPOL Assicurazioni. PROGETTO SUD È l Organizzazione non governativa promossa dalla UIL che opera nella cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo. SERVIZIO IMMIGRATI Fornisce informazioni utili a tutti i cittadini italiani e stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all Unione Europea sulle tematiche inerenti a: rapporti di lavoro, permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari e rapporti con uffici pubblici e amministrativi. UFFICIO H Svolge un ruolo di tutela e rappresentanza dei disabili nel mondo del lavoro e, d intesa con l ITAL UIL, offre una specifica attività di informazione ed assistenza. UIL GIOVANI Si occupa di informazione e orientamento al lavoro, collocamento ordinario e obbligatorio, contratti di formazione lavoro. UIM Unione degli Italiani nel Mondo, opera a tutela e promozione dei diritti e delle aspettative dei milioni di italiani che risiedono all estero. UNIAT UIL Sindacato degli inquilini: fornisce assistenza, consulenza e disbrigo adempimenti per assegnazione case popolari e attribuzione contributo Fondo Sostegno Affitto; vigila sulla correttezza dei bandi e della formulazione delle graduatorie. Assiste per la stipula dei contratti di locazione siano essi a canale libero, concordato, transitori o per studenti universitari; tutela i diritti dell inquilino nel corso del rapporto di locazione. L UNIAT UIL ed il CAF, inoltre, provvedono alla registrazione telematica dei contratti di locazione all Agenzia delle Entrate. Il CAF UIL presta assitenza per i modelli 730, Unico, I.C.I., le dichiarazioni di successione, i modelli Ise e Ise Università, la compilazione dei modelli Red, con l Inps e Inpdap, l invio telematico dei contratti di locazione, i contratti di assunzione e le buste paga delle colf e badanti, nonchè per tutte le richieste di carattere fiscale. I servizi UIL, inoltre, assistono la famiglia nel campo della tutela dei diritti e degli adempimenti burocratici. Come e dove avere informazioni Per ricevere notizie si può consultare il sito ci si può recare presso gli uffici dell Agenzia delle Entrate o telefonare ai numeri: (con il cellulare); (dall estero); (per informazioni via SMS)

8 8 IL NOTIZIARIO FISCALE DEL CAF UIL LUGLIO 2009 NUMERO 6 Conservazione cellule staminali: per le Entrate non è una spesa sanitaria detraibile Con la Risoluzione 155/E del 12 giugno 2009, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è detraibile dall Irpef come spesa sanitaria quella sostenuta per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso autologo, ovvero per future esigenze personali del contribuente. Il quesito proposto Nel 2007 il contribuente, in occasione della nascita del proprio figlio, si è rivolto a una società privata per effettuare la cryo-conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo, e con un istanza di interpello ha chiesto di conoscere di detrarre ai fini Irpef le spese sostenute, documentate da due fatture e dal contratto stipulato con la società. Dalla documentazione risulta che il costo complessivo della prestazione ricevuta è comprensivo dei costi relativi ai servizi di raccolta del sangue e relativo trasporto, dei costi di laboratorio e di trattamento del sangue (spese di trattamento) e del costo di cryo-conservazione del campione per 20 anni (spese di conservazione). La soluzione prospettata Il contribuente ha fatto riferimento alle istruzioni del modello Unico per la dichiarazione dei redditi, dove è specificato che sono detraibili, ai sensi dell art. 15, lett. c), del TUIR, tra l altro, le spese sanitarie sostenute per analisi, indagini radioscopiche, prestazioni specialistiche che non sono sempre finalizzate alla cura di patologie già accertate, ma sono prescritte ed effettuate a scopo di prevenzione (come nel caso, ad esempio, delle indagini per la prevenzione dei tumori). A suo avviso, anche il prelievo e la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale rivestono il medesimo fine di prevenzione, essendo finalizzate all eventuale trapianto sul figlio (soggetto beneficiario) delle cellule prelevate dal cordone ombelicale, qualora dovessero verificarsi, nel corso della sua vita, patologie oggi non rilevate né rilevabili. Il parere dell agenzia delle Entrate Nella risposta, l Agenzia ribadendo che in base alll art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR dall imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente 129,11 euro, e che queste sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Per quanto concerne l individuazione delle spese sanitarie riconducibili alla disposizione citata, nella circolare n. 25 del 6 febbraio1997 è stato chiarito che nei casi in cui sorgano dei dubbi si deve fare riferimento alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, che contengono l elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, ecc.. Al fine di stabilire, quindi, se le spese relative alla cryo-conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo (ovvero per un futuro uso proprio), possano essere considerate quali spese sanitarie detraibili ai sensi dell art. 15 del TUIR, la fonte primaria di riferimento è costituita dalla specifica normativa sanitaria dettata in materia. Le ragioni del No A questo proposito, l art. 3, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, stabilisce espressamente che sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonché il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni ; il successivo comma 3, inoltre, prevede che la donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale è un gesto volontario e gratuito al quale ogni donna può dare il proprio assenso informato al momento del parto. E ancora: l art. 10, comma 3, della stessa legge 219/2005 ha demandato a un apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la predisposizione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto e di programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti. Questo decreto, ai sensi dell art. 35, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009 n. 214, deve essere emanato entro il 31 dicembre Al fine di evitare soluzioni di continuità nella disciplina in esame, lo scorso 26 febbraio il Ministero della salute ha emanato un Ordinanza - in vigore dal 1 marzo concernente Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale, in base alla quale è consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale donato per uso allogenico a fini solidaristici, ai sensi dell art. 3, comma 3 della legge 219/2005. La risoluzione 155/E prosegue sostenendo che la possibilità di conservazione di sangue da cordone ombelicale a uso personale è riconosciuta nei soli casi di uso dedicato al neonato o a consanguinei con patologia in atto al momento della raccolta per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria. E inoltre consentita la conservazione del prelievo per uso dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate, per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico. La conservazione di sangue cordonale nei suddetti casi di uso allogenico e uso dedicato deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia. E, comunque, in ogni caso vietata l istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa. Sulla base delle previsioni contenute nell ordinanza, quindi, non è consentita la conservazione in Italia delle cellule staminali del sangue da cordone ombelicale per uso autologo diverso da quello dedicato. I genitori che intendono conservare campioni di sangue per uso autologo (non dedicato) possono essere autorizzati a esportarli a proprie spese, nel rispetto di una specifica procedura. Peraltro, si legge sempre nella Risoluzione 155/E, nei Considerato dell Ordinanza è scritto che nonostante le informazioni diffuse dai mass media promuoventi la conservazione del sangue cordonale per un possibile futuro uso proprio (autologo), la mancanza di protocolli terapeutici specifici su detto uso e di dati scientifici a sostegno di questa ipotesi in ordine, tra l altro, alla funzionalità delle cellule dopo la conservazione per molti anni o decenni, alla continuità ed affidabilità nel tempo dei programmi di conservazione, rendono oggi tale attività di raccolta ad uso autologo ancora gravata da rilevanti incertezze in ordine alla capacità di soddisfare eventuali esigenze terapeutiche. Infine, nel documento tratto dal sito del Ministero della salute Sull uso appropriato delle cellule staminali del sangue del cordone ombelicale si legge che per quanto riguarda l uso autologo non esistono al momento evidenze scientifiche consolidate a sostegno della reale utilità di tale pratica e pertanto mancano i presupposti per considerare la stessa appropriata. Alla luce di quanto si ricava dalle norme emanate dal Ministero della salute, l Agenzia delle Entrate ritiene che le spese sostenute nel caso in questione non possano beneficiare della detrazione prevista dall art. 15 del TUIR, considerato che la specifica disciplina di settore non riconosce efficacia terapeutica alla procedura effettuata dal contribuente.

9 LUGLIO 2009 NUMERO 6 IL NOTIZIARIO FISCALE DEL CAF UIL 9 Gli sconti del Fisco per i disabili Sono considerate integralmente detraibili le spese sostenute per i mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione). Sono considerati tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell articolo 4 della legge 104/92 ma anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. I grandi invalidi di guerra di cui all articolo 14 del Testo Unico n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell articolo 4 della legge 104/92. In questo caso deve considerarsi sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Coloro che sono stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell articolo 3 della legge 104/92 possono attestare la sussistenza dei requisiti personali richiesti anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se viene accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del soggetto che rende la dichiarazione). Per quanto riguarda le spese finalizzate all accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, la detrazione riguarda gli strumenti e le apparecchiature che consentono alle persone interessate di spostarsi e di accedere, nel modo più agevole possibile, a luoghi altrimenti inaccessibili. Può trattarsi, ad esempio, delle spese sostenute per: l acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti, di carrozzelle, ma anche di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; l acquisto di arti artificiali per la deambulazione; il trasporto in autoambulanza di un soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso si conferma che le spese per prestazioni sanitarie specialistiche e generiche effettuate durante il trasporto vengono comprese tra quelle per le quali compete la detrazione solo sulla parte dell ammontare complessivo che eccede l importo di 129,11 euro; la costruzione o l installazione di scivoli, di ascensori speciali o di apparecchi di sollevamento, la trasformazione dell ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella, la costruzione di rampe per l eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. I veicoli per la locomozione dei non vedenti e sordomuti La detrazione del 19% del prezzo d acquisto compete anche per gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e di quelli sordomuti. In merito alla puntuale individuazione dei soggetti che hanno diritto al beneficio fiscale, la circolare n. 72 del 30 luglio 2001 dell Agenzia delle Entrate rimanda alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che definisce sordomuti coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell apprendimento della lingua parlata e distingue tre categorie particolareggiate di non vedenti (e solo ai disabili che ne sono compresi spetta il beneficio della detrazione d imposta del 19%): ciechi totali, ovvero coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi o che hanno soltanto la percezione dell ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell occhio migliore; ciechi parziali, ovvero coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%; ipovedenti gravi, ovvero coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%. Per quanto riguarda i non vedenti, è scontato che per gli autoveicoli non può essere richiesta alcuna particolare caratteristica tecnica, in quanto non possono che essere condotti da terzi: per i veicoli destinati alla locomozione delle persone sordomute, la normativa vigente non richiede particolari adattamenti tecnici del mezzo. La detrazione spetta anche se la spesa viene sostenuta nell interesse di un familiare fiscalmente a carico e affetto da cecità o sordomutismo. Quanto all intestazione del veicolo e della fattura d acquisto, se il soggetto portatore di handicap è titolare di redditi propri superiori a 2.840,51 euro il veicolo e la fattura debbono essere intestati al diretto interessato: al contrario, se l interessato è fiscalmente a carico, risulta indifferente che veicolo e documento di spesa siano intestati all uno o all altro. Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti Si tratta di motoveicoli e autoveicoli (tassativamente indicati nell art. 15, comma 1, lett. c, TUIR) adattati alle ridotte limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285). Tra i principali adattamenti ai veicoli, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano: la pedana sollevatrice, lo scivolo a comparsa, il braccio sollevatore e il paranco (ad azionamento meccanico, elettrico, idraulico); il sedile scorrevole girevole simultaneamente, atto a facilitare l insediamento del disabile nell abitacolo; il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e le cinture di sostegno; lo sportello scorrevole. Se i veicoli necessitano di adattamenti diversi, la detrazione potrà essere riconosciuta sempre che vi sia un collegamento funzionale tra l handicap e la tipologia di adattamento. Non vedenti e sordomuti Per gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti (ovviamente) non è necessaria nessuna particolare caratteristica tecnica. Per l acquisto di cani guida per ciechi, pur tornando applicabili le istruzioni già fornite per gli autoveicoli, è stato ulteriormente chiarito che l eventuale costo di acquisto del cane guida rileva per l intero importo. Per gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti sordomuti non esistono nella normativa vigente prescrizioni che richiedano particolari adattamenti tecnici del mezzo. Ai fini dell individuazione dei soggetti non vedenti e sordomuti destinatari delle agevolazioni, si deve far riferimento: alla legge 12/3/99, n. 68 ( Norme per il diritto al lavoro dei disabili ); alla legge 3/4/01, n. 138 ( Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici ).

10 10 IL NOTIZIARIO FISCALE DEL CAF UIL LUGLIO 2009 NUMERO 6 Pagare le tasse a rate costa meno: l interesse ridotto al 4% Inabili psichici/invalidi Pluriamputati Per gli inabili psichici con indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e pluriamputati non è richiesto che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto. Nella Circolare n. 46/E del 2001 è stato precisato che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali è la seguente: verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall art 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave - ai sensi dell art. 3 della stessa legge - derivante da disabilità psichica; certificato di attribuzione dell indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l accertamento dell invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990. I chiarimenti Con la circolare n. 15 del 2005 l Agenzia delle Entrate ha specificato quanto segue: - la manutenzione straordinaria non è rateizzabile; - è detraibile la seconda rata in assenza della prima; - in caso di furto del veicolo è detraibile l acquisto di due auto; - se in famiglia ci sono n disabili, è detraibile l acquisto di n auto. Inoltre, con la Risoluzione n. 4 del 2007, sulla base del tenore letterale dell art. 8 della legge n. 449 del 1997, l Agenzia delle Entrate ha negato la detrazione nel caso in cui il veicolo non è intestato al disabile o a colui che lo ha fiscalmente a carico. Pertanto, ai fini della detrazione, è necessario che il veicolo risulti quantomeno intestato al genitore che ha fiscalmente a carico il disabile. La riduzione degli interessi sui pagamenti e rimborsi dei tributi è finalmente ufficiale. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 136 del 15 giugno del DM 21 maggio 2009, la misura dell interesse annuo per i pagamenti rateali degli importi dovuti a titolo di saldo e acconto è diminuito dal 6% al 4%: il provvedimento è applicabile già ai versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1 luglio Ma diminuiscono anche gli interessi sui rimborsi Il decreto ha disposto il taglio degli interessi sui pagamenti e i rimborsi delle imposte, e se è vero che la nuova rimodulazione degli interessi agevola i pagamenti rateali, è altrettanto vero che riduce i benefici per chi deve avere i rimborsi dal Fisco. In particolare, sono avvantaggiati i contribuenti che decidono (o sono costretti) per il pagamento a rate delle imposte e i contributi risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell Iva e dell Irap, Unico compreso. La ormai vecchia misura del 6% annuo, finora chiesta dal Fisco, si abbassa al 4% annuo. L effetto di questa misura è immediato, nel senso che il 4% annuo potrà essere applicato dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni che saranno presentate dal 1 luglio, e, quindi, anche per i versamenti in scadenza dal 16 giugno. Validità già per le dichiarazioni del 2008 Infatti, considerato che i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell Iva e dell Irap scadono dopo il 1 luglio, non è azzardato ipotizzare che tutte le dichiarazioni saranno presentate a partire da tale data. Ad esempio, il 15 luglio 2009 scade il termine per la presentazione telematica dei modelli 730/2009 da parte dei sostituti d imposta, dei Caf e degli altri intermediari abilitati. Per le altre dichiarazioni, relative sempre al periodo d imposta al 2008 (Iva, Irap e modelli Unico), il termine scade invece il 30 settembre Gli esclusi C è pure da dire che, in base alla norma che riduce al 4% la misura degli interessi sui pagamenti rateali, sono escluse dal beneficio le persone fisiche che presentano le dichiarazioni Unico PF2009 alla posta entro il 30 giugno 2009 e scelgono di eseguire i versamenti a rate. Con questo provvedimento si mette anche fine alla misura del 6% finora chiesta ai contribuenti che pagavano a rate le somme dovute in base alle dichiarazioni annuali. Dal 2004, infatti, ai contribuenti il Fisco ha chiesto gli interessi del 6% sulle rate delle imposte che risultano dalle dichiarazioni annuali di redditi, Iva e Irap. Interessi che non tenevano conto di un precedente decreto, del 27 giugno 2003, che aveva previsto l applicazione di interessi del 2,75% più un aumento dell 1%. Il nuovo decreto, rideterminando le misure degli interessi, chiede giustamente di più a chi paga dopo l iscrizione a ruolo, e meno a chi paga spontaneamente. E utile, infine, evidenziare che il DM 21/5/2009 stabilisce, all art. 1, comma 1, che dal 1 gennaio 2010 gli interessi per ritardato rimborso delle imposte pagate scenderanno dall attuale 2,75% annuo al 2% annuo. Questa riduzione fa sperare che dal 1 gennaio 2010 saranno di nuovo abbassati gli interessi per chi paga spontaneamente a rate le imposte di Iva, 730, Unico e Iva. Tenendo conto dell aumento di un punto percentuale, previsto dall art. 20 del D.L.vo 241/97, gli interessi per i pagamenti a rate potrebbero ridursi al 3% (2% più 1 punto percentuale).

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