GRUPPO GBN - Celda S.r.l. Società soggetta a direzione, controllo e coordinamento della SERVER S.a.s. di Città Domenica & C.
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1 Part.Iva/Cod. Fiscale e Iscritta al Registro delle Imprese di Palermo n Capitale Sociale ,00 Interamente versato Iscritta alla CCIAA di Palermo il al n info@gbnworld.net Sito Web: Prot: _1_ _F_ _J_ _9_ _11_ _13_ BAGHERIA, 09/11/13 A TUTTI I NOSTRI CLIENTI LORO SEDI Egregi Signori, il 26 GIUGNO 2013 è stata elevata l imposta di bollo. Com'è noto, sono esenti dall'imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Certamente più complicato è applicare in modo corretto l'imposta di bollo negli ordini, conferme d'ordine e contratti commerciali in genere. La legge n. 71/2013, di conversione del D.L. n. 43/2013, ha introdotto il nuovo art. 7-bis, comma 3, il quale prevede che a decorrere dal 26 giugno 2013, le misure dell'imposta fissa di bollo precedentemente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00. L'imposta fissa di bollo che è passata da euro 1,81 ad euro 2,00 riguarda: - le fatture, note e conti non soggetti ad IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte I) e gli estratti conto, lettere e altri documenti di accreditamento o addebitamento (art. 13, comma 2, della Tariffa, Parte I) di valore superiore a euro 77,47; - le ricevute e le lettere commerciali negoziate o presentate per l'incasso presso aziende o istituti di credito quando la somma non supera euro 129,11 (art. 14 della Tariffa, Parte I). L'imposta fissa di bollo che è passata da euro 14,62 ad euro 16,00 interessa numerosi atti e documenti. In questa sede ci si limita a richiamare quelli maggiormente di interesse per gli operatori e più nel dettaglio: - gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altri pubblici ufficiali e i certificati, gli estratti di qualunque atto o documento e le copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi (art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I); - le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti (art. 2, della Tariffa, Parte I); Sede Orientale:Via Bainsizza, 50 Sede Occidentale: Via Nazionale, 363/D
2 SEGUE >> 2 - le istanze, le petizioni, i ricorsi e le relative memorie dirette agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili (art. 3, comma 1, della Tariffa, Parte I); - libri sociali, repertori e registri contabili [art. 16, comma 1, lett. a) della Tariffa, Parte I]. MODALITA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire mediante una delle seguenti modalità. Tramite intermediario convenzionato Mediante pagamento dell'imposta ad un intermediario convenzionato con l'agenzia delle entrate, il quale rilascia, mediante apposite emettitrici, un contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti la marca da bollo. N.B.: Le caratteristiche tecniche e le modalità d'uso del contrassegno nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idonee a garantire il collegamento telematico con la stessa Agenzia sono state emanate con Provvedimento dell'agenzia delle entrate del 5 maggio In modo virtuale Mediante pagamento dell'imposta: - con pagamento all'ufficio dell'agenzia delle entrate; - presso altri uffici autorizzati; - con versamento su cc/postale. Il pagamento in modo virtuale: - è limitato a determinate categorie di atti e documenti stabilite con decreto (DD.MM. 7 giugno 1973; 25 luglio 1975; 31 ottobre 1981); - deve essere autorizzato dalle Direzioni Regionali delle Entrate, su richiesta degli interessati (art. 15, D.P.R. n. 642/1972). L'autorizzazione della DRE: - è rilasciata a tempo indeterminato, salvo revoca o rinuncia; - è concessa entro gg. 30 dalla richiesta, viene notificata alla parte; - per motivi di «economicità» l'autorizzazione è concessa per importi superiori a euro 2.582,28 di imposta rapportata ad anno solare; - è concessa entro gg. 30 dalla richiesta, viene notificata alla parte previa consegna all'ufficio di un originale (mod. F23) del versamento, richiesto in via cautelativa, dell'intero ammontare dichiarato, rapportato ad anno solare, ai sensi del 3 comma dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, il contribuente deve presentare una dichiarazione (definitiva) con l'esatto numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente. L'ufficio procede alla liquidazione
3 SEGUE >> 3 definitiva dell'imposta. L'eventuale differenza positiva o negativa viene sommata o detratta dalla rata di febbraio o dalla successiva. N.B.: in base all'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, devono recare la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e indicare gli estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'ufficio delle Entrate. ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto con modalità virtuale (modello F24, codice tributo 458T, secondo il dettato dell'art. 7 D.M 23 gennaio 2004): - preventiva comunicazione alla competente AE: occorre preventivamente versare l'ammontare dell'imposta presunta e comunicare all'ae gli estremi del versamento indicando nel contempo il numero/atti e quindi il consumo di imposta previsto; - comunicazione consuntiva alla competente AE: entro il 31 gennaio dell'anno successivo deve essere versato l'ammontare del bollo consuntivo, se dovuto e versato l'acconto per l'anno successivo basato sull'importo dell'anno precedente; entro il 31 gennaio successivo presentare all'agenzia delle entrate una comunicazione consuntiva indicando i documenti distinti per tipologia, nonché l'importo e gli estremi del versamento. Si ritiene che gli estremi della comunicazione debbano essere riportati su tutti i documenti emessi in base ad essa: «imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 7, D.M. 23 gennaio 2004, comunicazione n.... del...». IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE Com'è noto sono esenti dall'imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Per i documenti in cui non risulta evidenziata l'iva l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Il principio di alternabilità IVA/bollo, in concreto, comporta che siano esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto: - fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA; - fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni. Invece, in linea generale, sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 13 della tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. n. 642/1972, le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni: - fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972); - escluse da IVA (per meglio dire i riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc. di cui all'art. 15, D.P.R. n. 633/1972);
4 SEGUE >> 4 - esenti da IVA (art. 10, D.P.R. n. 633/1972); - non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali [esportazioni indirette, art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972]. L'importo dell'imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, a carico del debitore, come stabilito incidentalmente dall'art c.c., ancorché per il pagamento della stessa sono responsabili solidalmente entrambe le parti, quindi, sia chi emette sia chi riceve la fattura senza la corretta applicazione del bollo. Se il costo dell'imposta di bollo è posto a carico del cliente, l'importo (2,00 euro) deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'ambito IVA, ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972; se, invece, il costo grava sul fornitore, l'importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
5 SEGUE >> 5 PROFILI SANZIONATORI L'omissione dell'imposta di bollo o l'applicazione di una marca con data posteriore a quella di emissione della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta irregolare, di un importo pari al doppio o al quintuplo dell'imposta di bolla dovuta. DOCUMENTI COMMERCIALI E CORRISPONDENZA COMMERCIALE
6 SEGUE >> 6 Un problema alquanto delicato è quello della corretta applicazione dell'imposta di bollo negli ordini, conferme d'ordine e contratti commerciali in genere. Tali atti vengono posti normalmente mediante stampati predisposti ed assoggettati alla firma delle parti contraenti. Al riguardo si deve precisare che l'art. 2 della Tariffa - Allegato A - Parte I del D.P.R. n. 642/1927 esplicitamente prevede l'obbligo del bollo sin dall'origine per tutte le scritture private contenenti convenzioni e dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, compresi, quindi, i contratti commerciali. Sui contratti a doppia firma l'imposta di bollo è pari ad euro 16,00 ogni cento righe o frazione di esse. L'art. 22 dello stesso Allegato A (Parte II) precisa che gli atti indicati nell'art. 2 citato, se predisposti sotto forma di: 1) corrispondenza commerciale; 2) dispacci telegrafici; anche se contengono clausole relative alle condizioni generali del contratto (art c.c.) sono soggetti ad imposta di bollo, ma solo in caso d'uso. Al fine di esonerare l'obbligo del bollo da apporre sui contratti commerciali, occorre verificare che gli stessi non vengano predisposti con l'apposizione della sottoscrizione di entrambe le parti contraenti, ma mediante scambio di corrispondenza commerciale, in modo che il soggetto venditore o prestatore conservi un esemplare di tali documenti con la sola firma dell'acquirente o committente e che quest'ultimo conservi la documentazione commerciale con la sola sottoscrizione del venditore di beni o prestatore di servizi commissionati. La corrispondenza commerciale non fa venire meno l'imposta di bollo per alcune tipologie di contratto come ad esempio per i contratti di locazione (sempre che non vi sia l'applicazione della cedolare secca). Occorre, infine, ricordare che sussiste l'obbligo di conservare per ciascun affare tale documentazione in forma ordinata, quali documenti contabili, come previsto dal comma 2 dell'art c.c. per almeno un decennio dalla data della loro emissione (art c.c.). Tali documenti possono essere oggetto di esame anche ai fini delle verifiche ed accertamenti tributari. Il caso Quesito: Ho sentito parlare della corrispondenza commerciale. Tale procedura fa venire meno l'imposta di bollo sui contratti. Che requisiti deve avere un contratto per corrispondenza commerciale? Soluzione prospettata: In base alla prassi dell'amministrazione finanziaria (R.M. n del 28 giugno 1988) i requisiti minimi previsti per la sussistenza della «corrispondenza commerciale» (la risoluzione parla comunque di «lettera») sono la presenza, nel documento, dell'indirizzo del destinatario e della firma del solo mittente. La stessa risoluzione, tra l'altro, aggiunge che non è necessaria la spedizione e quindi la lettera potrebbe essere consegnata direttamente tra le parti. Tale corrispondenza commerciale fa venire meno l'applicazione dell'imposta di bollo. L'IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI LEASING Al contratto di locazione finanziaria si applica l'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura fissa di 16,00 euro, indipendentemente dal numero di esemplari o copie (art. 2, Nota 2-bis, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972).
7 SEGUE >> 7 La predetta imposta di bollo fin dall'origine si applica anche ai contratti di locazione finanziaria redatti per corrispondenza commerciale (C.M. n. 149/E del 10 agosto 1994). L'imposta di bollo nella misura fissa di 16,00 euro si applica anche alle garanzie ricevute da parte della società di locazione finanziaria. Cordiali saluti. Responsabile Area Centrale A Cura del dr. Salvatore Città
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