REGOLAMENTO COMUNALE. di polizia mortuaria e gestione servizi cimiteriali

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1 Comune di Stradella Provincia di Pavia REGOLAMENTO COMUNALE di polizia mortuaria e gestione servizi cimiteriali Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28 marzo 2017 in vigore dal 28 marzo

2 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Art. 2 Competenze Art. 3 Responsabilità Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento Art. 5 Atti a disposizione del pubblico INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE -ACCERTAMENTO DEI DECESSI SEPOLTURA Art. 6 Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi Art. 7 Rinvenimento di parti di cadavere Art. 8 Autorizzazione alla sepoltura Art. 9 Sepoltura di nati morti, feti, prodotti abortivi e parti anatomiche CAPO III PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Art.10 Periodo di osservazione dei cadaveri Art. 11 Depositi di osservazione dei cadaveri Art. 12 Sale per il commiato CAPO IV FERETRI Art. 13 Deposizione del cadavere nel feretro Art. 14 Verifica e chiusura feretri Art. 15 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Art. 16 Piastrina di riconoscimento CAPO V TRASPORTI FUNEBRI Art. 17 Modalità del trasporto e percorso Art. 18 Esercizio del servizio di trasporti funebri e relativo pagamento Art. 19 Cortei funebri Art. 20 Norme generali per i trasporti Art. 21 Riti religiosi o civili - orario e modalità di svolgimento Art. 22 Trasferimento di salme senza funerale Art. 23 Morti per malattie infettive -diffusive o portatori di radioattività Art. 24 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Art. 25 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Art. 26 Trasporti all estero o dall estero Art. 27 Trasporto di ceneri e resti Art. 28 Rimessa delle autofunebri Art. 29 Requisiti dei mezzi di trasporto funebre CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO Art. 30 Riscontro diagnostico ed autopsia CAPO VII - CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA Art. 31 Cadaveri a disposizione della scienza e prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico CAPO VIII - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE Art. 32 Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri TITOLO II - CIMITERO CAPO I CIMITERO Art. 33 Ubicazione del cimitero Art. 34 Disposizioni generali - Vigilanza Art. 35 Reparti speciali nel cimitero Art. 36 Concessione ed ammissione nel cimitero e nell area comune 2

3 CAPO II - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI Art. 37 Custodia del cimitero Art. 38 Conservazione dei registri Art. 39 Disposizioni generali Art. 40 Piano regolatore cimiteriale Art. 41 Zona di rispetto cimiteriale Art. 42 Ossario e cinerario comune CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art. 43 Inumazione Art. 44 Tumulazione Art. 45 Tumulazione provvisoria CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 46 Esumazioni Art. 47 Esumazioni ordinarie Art. 48 Esumazione straordinaria Art. 49 Estumulazioni Art. 50 Estumulazione ordinaria Art. 51 Estumulazioni straordinarie Art. 52 Oneri relativi alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni Art. 53 Raccolta dei resti mortali Art. 54 Oggetti da recuperare Art. 55 Disponibilità dei materiali CAPO V - CREMAZIONE Art. 56 Crematorio Art. 57 Autorizzazione alla cremazione Art. 58 Urne cinerarie Art. 59 Consegna ed affidamento delle ceneri Art. 60 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri CAPO VI - DISCIPLINA DEL CIMITERO Art. 61 Orario Art. 62 Disciplina dell ingresso Art. 63 Divieti speciali Art. 64 Riti funebri Art. 65 Tenuta del cimitero Art. 66 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe Art. 67 Fiori e piante ornamentali Art. 68 Materiali ornamentali TITOLO III - CONCESSIONI CAPO I -TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art. 69 Sepolture private Art. 70 Durata delle concessioni Art. 71 Modalità di concessione Art. 72 Diritto d uso delle sepolture in concessione Art. 73 Manutenzione delle sepolture CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE Art. 74 Divisione e subentri Art. 75 Rinuncia a concessione cimiteriale CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Art. 76 Revoca dell uso e soppressione del cimitero Art. 77 Decadenza Art. 78 Provvedimenti conseguenti la decadenza 3

4 Art. 79 Estinzione Art. 80 Concessione di manufatti retrocessi al comune TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI Art. 81 Accesso al cimitero Art. 82 Esecuzione di manufatti e collocazione di ricordi funebri Art. 83 Responsabilità - Deposito cauzionale Art. 84 Recinzione aree - Materiali di scavo Art. 85 Introduzione e deposito di materiali Art. 86 Orario di lavoro Art. 87 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti Art. 88 Obblighi e divieti per il personale del cimitero o della ditta concessionaria dei servizi cimiteriali CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI Art. 89 Funzioni Licenza Art. 90 Divieti TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE Art. 91 Mappa Art. 92 Annotazioni in mappa cimiteriale Art. 93 Segnaletica Art. 94 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI Art. 95 Efficacia delle disposizioni del Regolamento Art. 96 Cautele Art. 97 Sepolture private a tumulazioni pregresse Art. 98 Tariffe Art. 99 Norma di rinvio Clausole di adeguamento Art.100Entrata in vigore 4

5 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui: -alla Costituzione, -al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/1934, n e successive modificazioni, -al libro terzo titolo I capo II codice civile, -al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, -alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, -alla Leggi Regionali 18 novembre 2003, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni e 8 febbraio 2005, n. 6, -al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 ( Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali ) e ss.mm.ii. (mod. R.R. 06/02/2007, n.1), -alla Delib. G.R. Lombardia del 21/01/2005, n. 7/20278, -alla Circolare n. 21/SAN del 30/05/2005, -alla Legge Regionale 30/12/2009, n Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare del Comune, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 - Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, il Sindaco si avvale, per l espletamento di detti compiti, del Responsabile dell Ufficio Stato Civile ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. n. 267/ I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui agli artt. 31, 112 e 113 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., anche in commistione fra loro, compatibilmente con le funzioni da svolgere. 3. In caso di gestione in economia le funzioni e l organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con atti della Giunta Comunale e dei responsabili dei servizi, nell ambito delle rispettive competenza. In caso di gestione in altre forme, l organizzazione del servizio è stabilita nei relativi contratti di servizio. 4. Al fine del presente Regolamento: a) Il Responsabile del Servizio Tecnico Territoriale ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi ecc., per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e per le operazioni, sia amministrative che di vigilanza, di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria. b) L Ufficiale dello Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, affidamento urne cinerarie e dispersione delle ceneri. 5

6 c) Il Responsabile del Servizio Economato ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali ed il loro rinnovo. I funzionari sopra indicati di concerto con l Amministrazione devono collaborare fra di loro al fine di garantire una gestione del servizio efficace ed efficiente. Art. 3 - Responsabilità 1. Il Comune cura che all interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. I soggetti privati che operano all interno del cimitero comunale devono essere autorizzati e sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell autorizzazione ad operare all interno del cimitero. 3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l illecito non rilevi penalmente. Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso l obitorio comunale; b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme di persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) la deposizione delle ossa in ossario comune; 3. La partecipazione al pagamento delle spese funerarie e di sepoltura da parte del Comune, interventi di natura straordinaria ed eccezionale, sarà valutata caso per caso compatibilmente con i criteri comunali di riferimento e con le dotazioni finanziarie, per i residenti da almeno 1 anno. 4. Per i residenti da meno di un anno e per i non residenti nel Comune di Stradella, deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni di legge, al fine del quale si debba provvedere alla sepoltura nel cimitero comunale, verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati. 5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento dei servizi cimiteriale sulla base delle tariffe stabilite. 6. Per i religiosi/religiose e o sacerdoti che abbiano per nascita o per esercizio del ministero religioso vissuto o operato sul territorio stradellino ed esprimano la volontà di rimanere dopo la morte nel cimitero comunale, verranno concessi i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, gratuitamente, previa informazione dell ordinario Diocesano o della congregazione di appartenenza e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio comunale. Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico 1. Sono tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell ufficio comunale e negli uffici del cimitero: a) l orario di apertura e chiusura del cimitero; b) copia del presente Regolamento; c) l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; d) l elenco delle concessioni cimiteriali scadute e in scadenza nel corso dell anno; e) l elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7/08/1990, n. 241 e succ. modif. 6

7 2. Presso l ufficio economato è tenuto il registro di cui all art. 52 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI SEPOLTURA Art. 6 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi 1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel D.P.R. n 396 del 3/11/2000 art. 72 comma 2, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub. a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/1934, n.126, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare, entro 24 ore dal decesso, al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La redazione dell avviso di morte è in capo e sotto la diretta responsabilità della struttura sanitaria, socio-sanitaria o residenziale del luogo ove è avvenuto il decesso. Per facilitare la trasmissione tempestiva dell avviso stesso, specie nelle ore di chiusura dell ufficio comunale preposto a riceverlo, si potrà ricorrere all utilizzo di fax o posta certificata. 2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione immediatamente all'asst di competenza, per l avvenuto decesso e dovranno essere adottate tutte le cautele individuate e predisposte dalla Giunta Regionale. 3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13/02/1964, n Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico. 5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tal caso per la denuncia della causa di morte, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10/09/1990, n L accertamento della morte, con modello approvato dalla Giunta Regionale, da utilizzarsi in tutti i casi di decesso indipendentemente dal fatto che si proceda alla sepoltura o alla cremazione, senza la necessità di compilare ulteriore certificazione nel caso di cremazione, è effettuato: a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quanto il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione. b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale. c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopico dall ASST territorialmente competente in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti. 7. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro entro 24 ore dall accertamento del decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso, purché la richiesta all ASST sia pervenuta tempestivamente; in caso contrario il termine delle 24 ore decorre dal ricevimento della suddetta richiesta. 8. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all ASST nel cui territorio detto Comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ASST diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all ASST di residenza. 9. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. 7

8 Art. 7 - Rinvenimento di parti di cadavere 1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione alla Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all ASST competente per territorio. 2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità Giudiziaria, l ASST in carica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Art. 8 - Autorizzazione alla sepoltura 1. L'autorizzazione per la sepoltura è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso e comprende l autorizzazione al trasporto del defunto. 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura, negli appositi spazi del cimitero, di parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 7. Art. 9 - Sepoltura di nati morti, feti, prodotti abortivi e parti anatomiche 1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000, viene rilasciata specifica certificazione medica da inviare al Comune ove è avvenuto la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione. 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di età presunta di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'asst. I genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della possibilità di richiedere la sepoltura ed esprimono alla medesima, la volontà di avvalersene. La Direzione Sanitaria inoltra all ASST la certificazione circa la richiesta pervenuta indicando la presunta età del feto o prodotto abortivo. L ASST rilascia il permesso di trasporto e di seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l evento; qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili (art. 11 comma 2 Regolamento Regionale n. 6/2004). 3. Nel Cimitero di Stradella, presso la specifica area, possono essere inumati con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di età presunta inferiore alle 20 settimane. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all ASST, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. 5. Analogalmente, a norma dell art. 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254, per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parte anatomiche riconoscibili (arti inferiori, superiori, o parti di essi), le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall ASST competente per il territorio e le suddette parti anatomiche sono avviate a sepoltura o cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata. La stessa persona può, entro 48 ore dall amputazione, richiedere all ASST, tramite la struttura sanitaria di cura o ricovero, diverse modalità di inumazione, tumulazione o cremazione. 6. Nel Cimitero di Stradella, presso specifica area, possono essere inumate parti anatomiche. 8

9 CAPO III PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Art Periodo di osservazione dei cadaveri 1. Non è possibile procedere alla sepoltura prima che sia compiuto il periodo di osservazione previsto dalla normativa. In caso di morte violenta o sottoposta ad accertamenti in ordine alle cause è necessario attendere il nulla osta alla sepoltura dell Autorità Giudiziaria. 2. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi. 3. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente. 4. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'asst, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. 5. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'asst adotta le misure cautelative necessarie. Art Depositi di osservazione dei cadaveri 1. Il Comune di Stradella dispone di camera mortuaria idonea all utilizzo quale deposito di osservazione o di obitorio. Il Comune di Stradella però per lo svolgimento di tali servizi, si può avvalere anche di strutture gestite da operatori pubblici o privati, eventualmente anche mediante convenzioni. 2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa. 3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l ASST territorialmente competente ha certificato l antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall Autorità Giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o l obitorio comunale. 4. Il deposito dei cadaveri, di cui al precedente comma, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l attività funebre. 5. A richiesta dei familiari, il cadavere può essere trasportato, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso: a) alla sala del commiato; b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria; c) alla abitazione propria o dei familiari; d) all obitorio; e) in Chiese; f) alle sale comunali. I trasporti di cui sopra sono a carico dei familiari richiedenti. 9

10 Art Sale per il commiato 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato. 2. L autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. Durante il periodo di osservazione deve assicurata la sorveglianza, anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine di rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. 3. Le sale di commiato possono prevedere l esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta Regionale. 4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche o private, in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nelle loro immediate vicinanze (intendendo per tali 200 metri dal confine di ciascuna proprietà). 5. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti sul proprio territorio, avvalendosi dell A.S.L. per gli aspetti igienico-sanitari. 6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato, entro il primo mese di ogni anno. CAPO IV - FERETRI Art Deposizione del cadavere nel feretro 1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art Ogni feretro deve racchiudere un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o dignitosamente avvolto in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Ad integrazione di quanto previsto dall art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per i deceduti per malattia infettiva di cui all apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestirne i corpi degli indumenti che indossavano all atto del decesso, ma non è vietato rivestire la persona defunta, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa. 5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'asst detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare l eventuale contaminazione ambientale. Art Verifica e chiusura feretri 1. La verifica della regolarità della chiusura del feretro viene affidata all incaricato dell impresa funebre che esegue il trasporto, il quale è tenuto alle verifiche previste dall art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/ Per i trasporti all estero le funzioni di verifica sono svolte dal personale sanitario dell ASST competente, che può disporre l adozione di particolari misure igienico-sanitarie. Art Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1. Nel caso in cui sia il trasporto che la sepoltura che la cremazione avvengano nell ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi 10

11 stabiliti nell allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Art Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inossidabile e non alterabile recante impressi in modo indelebile, il nome e il cognome del defunto contenuto e le date di nascita e di morte. 2. Per il corpo di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO V -TRASPORTI FUNEBRI Art. 17 Modalità del trasporto e percorso 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco. 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. 3. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4. In tutti i casi, l Ufficiale di Stato Civile comunicherà all Ufficio di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Art Esercizio del servizio di trasporti funebri e relativo pagamento. 1. Il Comune non esercita attività di trasporto funebre. 2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, rilasciate dall Ufficiale dello Stato Civile, i trasporti funebri sono effettuati, su richiesta diretta degli interessati, dai soggetti esercenti l attività funebre, muniti della prevista autorizzazione, rilasciata dal Comune ove è ubicata la sede commerciale, previa verifica dei requisiti di cui all art. 32 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.s. m.m. i.i. Il trasporto è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. Art Cortei funebri 1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa, in mancanza di cerimonie religiose i cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro. Art Norme generali per i trasporti 1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia. Art Riti religiosi o civili - orario e modalità di svolgimento. 1. Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce le fasce orarie per lo svolgimento dei riti funebri religiosi o civili. 11

12 2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell ora fissata. 3. I Ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione, eventualmente intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 4. Il feretro può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all espletazione dei riti diretti o connessi alla cerimonia religiosa. 5. Il Comune individuerà idonei spazi pubblici da mettere a disposizione dei richiedenti per lo svolgimento dei funerali civili. Detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Art. 22 -Trasferimento di salme senza funerale 1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto funebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti in modo che sia impedita la vista dall esterno. 2. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all attestazione medica redatta su apposito modulo: all Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma; all ASST competente per il luogo di destinazione della salma; al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall abitazione privata. 3. Salvo il trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l accettazione della salma, con l indicazione del luogo di partenza, dell orario di arrivo, dell addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche via fax o altra via telematica, ai soggetti di cui ai primi due punti del precedente comma. 4. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. Art Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell ASST prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all art. 11, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione. 3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Per i defunti che risultano portatori di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell ASST dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Art. 24 -Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato del comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell atto di morte ai sensi dell articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, con autorizzazione rilasciata a seguito di domanda degli interessati. 2. L autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall autorizzazione all inumazione o alla tumulazione rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall autorizzazione alla 12

13 cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura. 3. All autorizzazione è successivamente allegata l attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall art. 24 del D.P.R. 10/09/1990, n I cadaveri provenienti dal altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l eventale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l effttuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune. 5. Per i morti di malattie infettive - diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o suo delegato osservate le norme di cui all art. 25 del D.P.R. 10/09/1990, n Art. 25 -Trasporti in luogo diverso dal cimitero 1. Il trasporto di defunti nell ambito del Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato a seguito di domanda degli interessati e con spese a loro carico. Art. 26 -Trasporti all estero o dall estero 1. I trasporti di cadaveri per o da altro Stato sono regolamentati in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, resa esecutiva e ratificata con Decreto Regio 01/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. Art. 27 -Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco o suo delegato. 2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati dientificativi del defunto. Art Rimessa delle auto funebri 1. Le rimesse delle auto funebri, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di sanificazione, devono disporre dei requisiti di cui all art. 37 comma 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004. Art Requisiti dei mezzi di trasporto funebre 1. Si richiamano integralmente le disposizioni previste all art. 37 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii. CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO Art. 30 Riscontro diagnostico ed autopsia 1. A riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli artt. 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, nonché l art. 43 del Regolamento Regionale. 13

14 CAPO VII - CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA Art Cadaveri a disposizione della scienza e prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico 1. Nel caso di cadaveri a disposizione della scienza e per il prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, si applicano gli artt. 44 e 45 del Regolamento Regionale, nonché gli artt. 40, 41,42,43 e 44 del D.P.R. 10/09/1990, n CAPO VIII AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE Art Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri 1. Per le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si seguono gli artt. 45,46,47 e 48 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, nonché l articolo n. 43 del Regolamento Regionale n. 6/2004. TITOLO II CIMITERO CAPO I CIMITERO Art Ubicazione del cimitero 1. Il Comune di Stradella provvede al servizio del seppellimento nei diversi ambiti del cimitero comunale, aventi aree con sistema di inumazione e tumulazione: a) Bottini; b) Li Calzi; c) Ampliamento Esterno 1991; d) Ampliamento Sud. 2. Nel cimitero comunale sono previste le seguenti tipologie di conferimenti: a) campi comuni di inumazione; b) aree private ad inumazione (giardinetti); c) loculi individuali; d) cappelle di famiglia; e) ossari individuali per tumulazione resti mortali, atti a raccogliere anche le urne cinerarie; f) ossario e cinerario comune; g) specifica area per inumazione feti, prodotti abortivi e parti anatomiche. Art Disposizioni generali - Vigilanza 1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero comunale, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale. 2. L ordine e la vigilanza del cimitero comunale spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale interno o di terzi e avvalendosi dell ASST competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari. 3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, devono essere svolte dal personale addetto al cimitero o dalla ditta appaltatrice incaricata all espletamento dei servizi cimiteriali. Art Reparti speciali nel cimitero 1. Sono da considerarsi reparti speciali: 14

15 - l area comune del cimitero Bottini destinata alle inumazioni ordinarie; - l area per l inumazione delle parti anatomiche e dei feti/prodotti abortivi, su specifica richiesta dell ASST, presso il Nuovo Cimitero; - l area minori, ove possono essere inumate le salme di bambini, presso il cimitero Bottini. 2. Non sono previste aree di sepoltura per animali d affezione. Art. 36 Concessione ed ammissione nel cimitero e nell area comune 1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione e di sesso, tutti i cadaveri, indipendentemente dal luogo nel quale le persone sono morte o avessero la residenza al momento del decesso, nonchè i resti mortali e le ceneri derivanti dai cadaveri suddetti. Nel cimitero comunale possono essere altresì accolti: - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. del 10/09/1990 n. 285; - le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l intervento di amputazione, con oneri a carico di quest ultima. 2. Nell area comune del cimitero Bottini possono essere inumati solo: a) i corpi di persone, che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici, abbiano presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Stradella e sia acquisita l attestazione che le procedure per le formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dall Ufficio Anagrafe; b) i corpi di persone che abbiano dovuto spostare la residenza dal Comune di Stradella presso R.S.A. ubicate in altri comuni nei quali si sia verificato il decesso; c) i corpi di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza. 3. E consentita l inumazione di cassette contenente resti mortali e/o urne cinerarie sia nelle fosse del campo comune che nelle aree e manufatti in concessione, previo pagamento di diritti di introduzione; 4. Le sepolture per inumazione nel campo comune sono assegnate gratuitamente esclusivamente in presenza di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; negli altri casi è soggetta al pagamento dei soli servizi cimiteriali sulla base delle tariffe in vigore; 5. Le previsioni di cui al comma 3 nel caso di inumazione in campo comune sono applicabili esclusivamente per il coniuge, il genitore, il figlio di persona già inumata. CAPO II - CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI Art Custodia del cimitero 1. La custodia del cimitero è affidata a personale alle dipendenze del Servizio Tecnico od eventualmente a ditta appaltatrice per quanto riguarda il servizio e la manutenzione del cimitero e dell ASST per quanto riguarda l'igiene. L operatore comunale individuato è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero nonché la tenuta dei registri. 2. L operatore comunale o l appaltatore individuato deve: a. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private. b. dare la necessaria assistenza e collaborazione (per quanto di competenza) per le autopsie ordinate dall'autorità Giudiziaria; c. curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale; d. curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe, sovrintendendo e coordinando l opera eventualmente prestata da personale esterno; 15

16 e. curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero, sovrintendendo e coordinando l opera eventualmente prestata da personale esterno; f. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.; g. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti, controllando che il seppellimento avvenga dietro consegna di analogo permesso e con i documenti prescritti a seconda del caso. Sull apposito registro, iscrive giornalmente: le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome ed età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numerico arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine e/o di protocollo del permesso di seppellimento; le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione; qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazione, traslazione di cadaveri o di ceneri. h. avvertire il medico igienista dell ASST per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo di conseguenza e con sollecitudine tutte le operazioni che questi gli impartirà. Art Conservazione dei registri 1. I registri indicati dell'art. 93 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo e gli stessi devono essere custoditi presso il cimitero e/o presso gli uffici Comunali. Art Disposizioni generali 1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie ventennali e quarantennali, assegnate ogni qualvolta sia richiesta una sepoltura privata, effettuata in area in concessione. 2. Le caratteristiche del suolo dei campi di cui al precedente comma, l ampiezza, la distribuzione e le misure distinte per adulti ed eventualmente previste per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità all art. 15 del Regolamento Regionale n. 6/ Il cimitero ha pure manufatti riservati a sepolture private: individuali e familiari. Art. 40 Piano regolatore cimiteriale 1. A seguito dell entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotterà un piano regolatore cimiteriale che recepirà le necessità del servizio nell arco di vent anni. 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell ASST e dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (ARPA). 3. I pareri suddetti, obbligatori ai sensi dell art. 139 del D.Lgs. n. 267/2000 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 4. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto di quanto previsto dall art. 6 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: - campi di inumazione comune e non, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione, incrementate del cinquanta per cento. Al fine della determinazione della suddetta superficie non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l esumazione ordinaria; - aree per la costruzione di sepolture a tumulazione individuale (loculi) e per famiglie o collettività (cappelle), da costruirsi a cura del Comune; - cellette ossario/cinerarie; - ossario/cinerario comune; - aree destinata alla inumazione di feti, prodotti abortivi e parti anatomiche; - giardino delle rimembranze; - camera mortuaria; 16

17 - locali per il personale di custodia; 5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n L ossario/cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. 7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. Art Zona di rispetto cimiteriale 1. Si richiamano le disposizioni contenute nell art. 8 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Art Ossario e cinerario comune 1. Nel cimitero comunale è presente un ossario/cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art Inumazione 1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture private in concessione. 2. Per le sepolture in campo comune non è ammessa la scelta dei posti, ma vengono assegnate in ordine progressivo. 3. Ogni fossa nel campo comune di inumazione dovrà essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto portante l indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto. 4. L installazione di lapidi, di copritomba, ecc. e la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 5. Sono private le sepolture di durata ventennale a partire dal giorno del seppellimento e vengono assegnate in forma onerosa ogni qualvolta sia richiesta una sepoltura di questo tipo a seguito di stipula di concessione. 6. Le sepolture private a sistema di inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all art. 71 del presente Regolamento. 7. L ordine di impiego delle fosse è progressivo ed assegnato dal Comune nell Ampliamento Esterno 1991, mentre nell area Bottini le aree in concessione possono essere scelte dal richiedente in base alla disponibilità. 8. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n Art. 44 Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in manufatti - loculi o colombarini - laddove vi sia l intenzione di conservare le spoglie mortali, per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, se accordate prima del 9 febbraio 1976, e ciò risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all art. 71 del presente Regolamento. 17

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