IMPRESOA S.p.A. Manuale per l attestazione S.O.A. A cura dell ing. Guglielmo Mele. Impresoa Spa. Vietata la riproduzione di questo documento

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1 IMPRESOA S.p.A. Manuale per l attestazione S.O.A. Impresoa Spa Sede P.co Arbostella, lotto 13, scala Q/int Salerno Uffici P.co Arbostella, lotto Salerno Tel Fax Sito: impresoa@virgilio.it A cura dell ing. Guglielmo Mele Impresoa Spa. Vietata la riproduzione di questo documento L Attestazione Pagina 1 di 55

2 Indice Premessa Pag. 3 Compagine sociale e politica aziendale Pag. 3 Iter procedurale per il rilascio dell attestazione Pag. 4 Tariffe.. Pag. 5 Il nuovo sistema di qualificazione Pag. 6 I diversi livelli di attestazione: classifiche e categorie Pag. 7 Requisiti per ottenere l attestazione da parte di una SOA Pag. 8 La qualità Pag. 20 Riepilogo documenti necessari Pag. 26 La modulistica Pag. 31 Richiesta di attestazione. Pag. 45 Contratto... Pag. 54 L Attestazione Pagina 2 di 55

3 PREMESSA Il sistema di qualificazione delle imprese partecipanti ad appalti pubblici, che prevedeva l iscrizione all Albo Nazionale Costruttori, è stato sostituito dall attestazione di qualifica rilasciata da nuovi organismi autorizzati dall Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, denominati SOA. Come per l Albo Costruttori, l attestato SOA viene rilasciato per determinate categorie di lavori e per determinati limiti di importo relativi alle tipologie di gare a cui si intende partecipare. Il regolamento in materia, DPR 34/2000, prevede l obbligatorietà dell attestazione dal 31/12/2001 per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150mila Euro (circa 290 milioni di lire). L attestato Soa diventa così l unico documento richiesto per concorrere agli appalti pubblici, garantendo una notevole semplificazione del procedimento e dando la possibilità di partecipare a più gare, annullare il rischio di eliminazione e assicurare notevoli economie di tempi e personale. I principali criteri di valutazione (riferiti al quinquennio antecedente la richiesta di certificazione) sono i seguenti (art. 18 del DPR 34/2000): Capacità economica e finanziaria Idoneità tecnica e organizzativa Dotazione di attrezzatura tecnica Adeguato organico aziendale Esecuzione di lavori di importo proporzionato alla richiesta L attestazione SOA non è in alcun modo sostituita dalla certificazione ISO, inoltre la presenza di elementi del sistema qualità o l effettiva certificazione non sono ancora indispensabili per l attestazione, lo diventeranno secondo lo scadenzario allegato al DPR 34/2000 per classifiche di importo superiore al miliardo di lire. Il possesso di questi requisiti, tuttavia, può consentire fin d ora un incremento delle classifiche (art. 19 del DPR 34/2000). COMPAGINE SOCIALE La IMPRESOA S.p.A. ha ottenuto in data 13 marzo 2002 l autorizzazione su tutto l ambito nazionale all attività di attestazione di cui all articolo 10, comma 1 del DPR 34/2000, da parte dell Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (codice identificativo 66/02). La compagine sociale è costituita da professionisti operanti nel settore dell Ingegneria e della Finanza con un ampia e approfondita esperienza e conoscenza del mondo delle Costruzioni e dei Lavori Pubblici. Dispone di un organico giovane ma altamente qualificato che consente di gestire in modo professionale un gran numero di clienti. L Attestazione Pagina 3 di 55

4 POLITICA AZIENDALE La IMPRESOA S.p.A. ha presentato già in sede di domanda di attestazione all Autorità il proprio Manuale Qualità, corredato delle Procedure. IMPRESOA si impegna quindi a: Sviluppare in tutta l organizzazione la cultura della Qualità; Assegnare al Cliente un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di miglioramento dell organizzazione; Porre la soddisfazione del Cliente quale fattore principale dei valori dell organizzazione; Ricercare l ottimizzazione dei processi al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia, di efficienza e di creazione di valore; Adottare procedure che consentano la risoluzione tempestiva di problemi o disfunzioni e l analisi periodica delle non conformità emerse e quindi l adozione di misure atte a impedire che si ripresentino; Eseguire il monitoraggio periodico delle percezioni e delle esigenze di Qualità dei propri Clienti; Applicare la tariffa prevista dalla legge quale minima inderogabile; Evadere la pratica di attestazione con massima celerità; Consegnare a tutti i propri Clienti un manuale cartaceo, corredato da facsimili su supporto informatico quale chiaro estratto della legge di riferimento. L ITER PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELL ATTESTAZIONE L iter per ottenere il rilascio dell attestato di qualificazione è il seguente: Visita all impresa da parte di un nostro esperto che opera una preventiva verifica annullando di fatto il rischio di non attestabilità per mancanza di requisiti; Sottoscrizione del Contratto di Qualificazione; comunicazione all Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici; Formazione del fascicolo con la documentazione necessaria al rilascio dell attestato, così come previsto ed esplicitato nel nostro manuale; Consegna del fascicolo con la documentazione e sottoscrizione del contratto di attestazione; Analisi della documentazione e svolgimento delle attività di verifica; Rilascio e consegna dell attestato di qualificazione. L Attestazione Pagina 4 di 55

5 TARIFFE Il corrispettivo richiesto dalla IMPRESOA S.p.A. per l attività di attestazione SOA è determinato applicando la tariffa minima consentita per legge (DPR 34/2000, art. 12, comma 3 ed allegato F). Non viene applicata nessuna delle maggiorazioni che la legge prevede come facoltative. La formula per il calcolo della tariffa minima è la seguente: Pmin = C/ (2N+8) * Per maggiori informazioni potete contattare la nostra sede di Salerno, Parco Arbostella, lotto 13, scala q, telefonando ai numeri 089/ oppure 089/ Ringrazio per la cortese attenzione e resto a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, sperando di annoverarvi presto tra i nostri Graditi Clienti, Vi porgiamo distinti saluti. IMPRESOA S.p.A. Dott. Mario Sellaro L Attestazione Pagina 5 di 55

6 IL NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 1. I diversi livelli di attestazione: classifiche e categorie Il nuovo sistema mutua dal precedente i concetti di classifica e di categoria, ma ne modifica i contenuti in maniera rilevante. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali e per categorie di opere specializzate (vedi allegato A del Dpr n.34/2000) e classificate, nell ambito delle categorie loro attribuite, secondo determinati importi. Le nuove classifiche, utilizzabili dal 1 marzo 2000, scendono da 10 a 8, ricalcano esattamente i valori dello schema di qualificazione europeo, tuttora in fase di elaborazione,e sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo: I. fino a euro II. fino a euro III. fino a euro IV. fino a euro V. fino a euro VI. fino a euro VII. fino a euro VIII. oltre valore convenzionale illimitato = 40 miliardi A queste si applica il beneficio del quinto ai fini della partecipazione alle gare: vale a dire che la qualificazione in una categoria abilita l impresa a partecipare alle gare e ad eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. La medesima disposizione si applica anche ad imprese raggruppate o consorziate, con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell importo dei lavori a base di gara. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi sopra elencati. Come specificato nell allegato A del regolamento, la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali OG è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. Per le categorie specializzate OS, la qualificazione è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativi di un opera o di un intervento e necessitano di una particolare attenzione e professionalità. Le categorie riproducono solo in parte quelle già individuate dal decreto Costa (DM 304/98): le categorie generali diventano 13 mentre quelle specializzate 34. Nella tabella dell allegato A del Dpr 34/2000 si specifica altresì l indicazione delle categorie per le quali sussiste la qualificazione obbligatoria. L Attestazione Pagina 6 di 55

7 Categorie generali e specializzate N u o v e c a t e g o r i e d i q u a l i f i ca zi o ne G en e r a li OG 1 E dif ic i c i v i l i e in d u s t r i a l i SI G1 2 OG 2 R estaur o e m an utenz i onedeibe ni im m ob ili SI G2 3 A 3 B s o tt o p o s ti a t utela. OG 3 S t r ad e,aut o str ade,po n ti,v ia d o t ti, fe r ro vie, SI G m etr opol i ta n e OG 4 O per e d a r t e nels ottos u olo SI G4 15 OG 5 D ig h e S I G5 14 OG 6 A cque do tt i, ga sdo tti, o le od otti, oper e diir r ig azione SI G6 10 A 10C e diev ac ua z io ne 19E OG 7 O per e m a r i ttimee l av o ri did r ag ag gio SI G7 13 A 13 B OG 8 O per e fl uv i a li, didi fes a, d i siste m a zion e id r a u lic a SI G8 10B e diboni f i c a O G 9 Im p ian ti p e r la p ro du z io n e diene rg ia elettr ic a SI G 9 16 A 16 B 1 6C 16D OG 10 Im p ianti p e r la tr as f o r m azio ne a lta /media tensione SI G10 9D 16F e pe r l a di s t r ib u z i one d i e ner gia e le tt r ic a 1 6G 1 6H i n cor r en te a lte r nata e co ntinu a 1 6L OG11 I m pianti te c n o lo g i ci SI G11 5 A 5C OG12 O per e edi m p ia n ti di bo n ific a e p ro te zione SI S22 a mbiental e OG13 O per e di i nge gne r i a n a t u r a lis tic a SI S 1 11 Sp ec ia liz z a t e O S 1 Lav o r i i n te r r a NO S1 1 O S 2 S upe rf i c i d eco ra tee b e nimobili d i in te re ss e s to ric o SI S2 e a r tis ti c o O S 3 Im p ianti i d r i c o-sani tar i o, cucine,la v ander ie SI S3 5A 1 5B O S 4 Im p ianti e l e t tr om ec c a n i c i tr aspor ta tor i SI S4 5 D 5D 1 20 O S 5 Im pianti p ne um a ti c i e a n tintr usi o ne SI S5 5E O S 6 Fin itu r e di op er e gene r a li in mater ia li lig n e i, NO S6 5 F 1 5F 3 plas tic i, m e ta ll ic i e v et r osi O S 7 Fin itu r e di ope r e ge ne r a li dinatur a edile NO S7 5F 2 5G O S 8 Fin itu r e di o pe r e ge ne ra lidinatu r a tecn ic a NO S8 5H O S 9 Im pianti p e r la segnal e ti ca lu m in osa e la s ic u r ezza SI S9 9 A 9B 9C 9 E del tr a f fi c o OS 10 S egn al et i c a str ad al e n on lu m inosa SI S 10 7 OS 11 A ppa re c c h i a tu r e s t r ut t u r alisp ecia li SI S11 OS 12 B a r r ie r e e p r otezio ni s t ra da li NO S 12 OS 13 S t r uttur e p r e fa bbr i c at e in ce m en to a rm ato SI S 13 OS 14 Im pianti di s malti men t o e r ecupe r o r ifiu ti SI S 14 12B OS 15 P u liz ia di a c qu e mar i n e,la c u s t r i, f luvia li SI S 15 13C OS 16 Im pianti p e r centr al i p r od uzione ene r gia elettr ic a SI S E 16I OS 17 Line e tel e f on ic h e ed i m p ia n t i dite le f on ia SI S 17 16M OS 18 C om po ne ntistru ttur a l i in acciaio o m eta llo SI S OS 19 Im pianti d i r e ti ditel ec o municazio ne,t r asmis s io ni SI S e tr a tta m e nto. OS 20 R ile v ame nti topo gr a f i c i SI S A 19B OS 21 Op er e s t r ut t u r alispec i a l i SI S C 19D 19 F OS 22 Im pianti dipo tab ili z z a zio n e e d ep ur azio n e SI S 23 12A OS 2 3 D em o liz i one di ope re NO S 1 OS 2 4 V e rd e e a r r ed o u r ba n o SI S OS 2 5 S cav i a r c h eo l og ic i S I G2 3B OS 2 6 P av i m e n ta la zi t r az on i oi en e s e ole v tr tr astr ic a u ttu r e s p e ci a li SI G10NO G3 9D 8 OS Im I mp ianti p i a nt eti rmp eicri e di c o n d iz io n a m e n to SI G11 5A OS 29 A rm am en to fe rr ov i a ri o SI S 9 9 A 9B 9C 9E OS 30 Im pianti i nter nielettr i c i, t elef on ic i, r adiotele f o nicie SI G11 5C te le v is i v i OS 31 Im pianti pe r la mobi l i t à sosp esa SI S OS 32 S t r uttur e i n l e g no NO G1 2 OS 33 C op er tu r e sp ecial i SI G1 2 OS 34 S is te m i an t i r um or e pe r i n f r ast ru tt u r e dimobilità NO S8 5H L Attestazione Pagina 7 di 55

8 2. Requisiti per ottenere l attestazione da parte di una SOA Il terzo titolo del regolamento rappresenta il corpo centrale della normativa sulla qualificazione e detta le regole cui devono attenersi gli esecutori di lavori pubblici per ottenere e mantenere la qualificazione. Gran parte delle disposizioni qui contenute riprendono l impostazione e i contenuti di massima dello schema dell Albo nazionale costruttori. Le imprese di costruzioni devono soddisfare requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale. 3. I requisiti di ordine generale L articolo 17 fissa i requisiti di ordine generale che le imprese devono possedere. Fatta eccezione per la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all Unione europea e per l iscrizione nel registro delle imprese presso le competenti camere, anche qui, come già nella legge quadro, sono previste quali situazioni ostative la crisi che assoggetta l impresa a procedura concorsuale, la sottoposizione a misure di prevenzione, la grave infrazione agli obblighi di contribuzione o alle norme poste a tutela della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro, l errore grave nell esecuzione di lavori pubblici, la violazione degli obblighi fiscali, la condanna penale per effetto di sentenza definitiva. Per la qualificazione di società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti relativi alla cittadinanza o alle misure di prevenzione e di condanna si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo. Entrando più nel dettaglio, i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione sono: a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; b) assenza di procedimento in corso per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale; d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto ad obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione della specifica attività di impresa; g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell attività; h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; i) inesistenza di errore grave nell esecuzione di lavori pubblici; j) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; L Attestazione Pagina 8 di 55

9 k) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l ammissione agli appalti e per il conseguimento dell attestazione di qualificazione. Per la qualificazione delle società delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) si riferiscono: al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio. I documenti per la dimostrazione dei requisiti devono essere citati nel contratto stipulato tra la SOA e l impresa di costruzioni: questi devono ancora essere indicati dall Autorità. Nel periodo transitorio, circa le modalità di comprova dei requisiti generali si richiamano le disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative (Legge n. 191/1998 e DPR n. 403/1998) applicabili nei confronti di amministrazioni, concessionari ed esercenti pubblici esercizi. Pertanto tali requisiti sono attestati nei confronti di detti soggetti mediante dichiarazioni sostitutive al momento della domanda di partecipazione alla gara (licitazione privata) o della offerta (asta pubblica). Trattandosi di dichiarazioni sostitutive, l eventuale accertamento della veridicità del loro contenuto sarà effettuato direttamente dalla stazione appaltante mediante richiesta all amministrazione competente del rilascio della relativa certificazione. In relazione ai requisiti relativi alla assenza di sentenze di condanna e di procedimenti in corso si suggerisce di richiedere la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti già in sede di domanda di partecipazione nelle licitazioni private o di offerta nelle aste pubbliche. Per quanto riguarda l inesistenza di errore grave nell esecuzione di lavori pubblici e l inesistenza di false dichiarazioni, si ritiene che l accertamento della veridicità potrà essere effettuato in tempo reale solo dopo l istituzione, presso l Osservatorio per i lavori pubblici, di un casellario informatico (art.27) contenente notizie, informazioni e dati riguardanti le imprese qualificate; in pratica, una grande banca dati cui le stazioni appaltanti potranno accedere in tempo reale per l individuazione delle imprese nei cui confronti sussistano cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici. 4. I requisiti di ordine speciale L articolo 18 fissa i requisiti di ordine speciale necessari a ottenere la qualificazione. Sono tali l adeguata capacità economica e finanziaria dimostrata dalle referenze bancarie e dal fatturato realizzato nell esecuzione di lavori pubblici in proporzione della classifica di qualificazione richiesta, l adeguata idoneità tecnica e organizzativa dimostrata dalla presenza di adeguata direzione tecnica e dalla esecuzione di lavori uguali, variamente valutati per importo, a quelli per cui si chiede la qualificazione, l adeguata attrezzatura tecnica dimostrata dalla dotazione stabile di attrezzature di consistenza ed entità determinate secondo le previsioni del regolamento, l adeguato organico dimostrato dal costo sostenuto per il personale dipendente. La norma è fondamentale nell ambito del sistema di qualificazione, in quanto contiene le regole sostanziali cui l impresa deve sottostare per comprovare la propria idoneità complessiva; essa si pone come un rilevante passo in avanti nella strada della dimostrazione chiara ed effettiva dell idoneità dell appaltatore, da un lato esigendo requisiti nuovi rispetto al passato l attrezzatura tecnica e l organico dall altro dettando regole stringenti per la loro dimostrazione, imponendo alle imprese di colmare quel vuoto strutturale e organizzativo che ha impedito sinora un adeguato sviluppo del sistema. In particolare, i requisiti di ordine speciale necessari per la qualificazione risultano così articolati: L Attestazione Pagina 9 di 55

10 a) adeguata capacità economica e finanziaria; b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa; c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; d) adeguato organico medio annuo. a) Adeguata capacità economica e finanziaria La soddisfazione di tale requisito deve essere dimostrata: da referenze bancarie; dalla cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie; per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale riferito all ultimo bilancio approvato di valore positivo. Per il computo dei requisiti speciali sono considerati anche i valori che l impresa è in grado di comprovare attraverso l attività indiretta, ossia attraverso la porzione, rapportata alla quota di partecipazione, del fatturato, del costo del personale e delle attrezzature dei consorzi e delle società consortili dei quali l impresa faccia parte. La cifra di affari è determinata, quindi, tanto dalla attività diretta dell impresa, quanto da quella indiretta, ed è comprovata: - per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili che effettuano esclusivamente attività di costruzione con le dichiarazioni annuali IVA e con il Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione; in particolare la cifra d affari è pari all importo indicato alla voce volume d affari IVA decurtato dell importo indicato alla voce cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati svolgono anche altre attività, oltre quella di costruzione, occorrerà anche una autocertificazione del legale rappresentante dell impresa che ripartisca il volume di affari fra le diverse attività. Secondo la circolare n. 182/2000 il contenuto della autocertificazione potrebbe essere verificato, a discrezione della stazione appaltante, attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione; - per le società di capitali e le società cooperative, nonché per l attività indiretta (effettuata da consorzi o società fra imprese riunite), il requisito è comprovato con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile) corredati dalla nota che ne attesti l avvenuto deposito. In particolare, la cifra d affari è pari all importo indicato alla voce valore della produzione del conto economico. Se le stesse società svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, la cifra di affari in lavori è desunta dalla nota integrativa redatta ai sensi dall articolo 2427 del codice civile (in specifico alla voce ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività ). Qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni, la ripartizione della cifra di affari nelle varie attività svolte dalla società può essere comprovata con la presentazione di autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca l importo fra le diverse attività, suscettibile come sopra di verifica. La determinazione degli importi dei lavori eseguiti è relativa al periodo di riferimento, nonché alla relativa categoria ed importo. Circa il periodo da prendere in considerazione, esso è individuato nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Eccezionalmente, per talune categorie di opere (dighe, impianti per la produzione di energia elettrica ed impianti per la trasformazione e distribuzione dell energia elettrica) per le quali negli anni immediatamente trascorsi si è verificata una flessione degli appalti, il periodo di riferimento è ampliato al decennio antecedente, ma solo transitoriamente fino al 31 dicembre In particolare, per tali opere i lavori in categoria sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio, mentre per i lavori di punta, di cui diremo in seguito, sono quelli realizzati nell arco del decennio stesso. I lavori da valutare L Attestazione Pagina 10 di 55

11 sono quelli iniziati ed ultimati con buon esito nel quinquennio, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi. Per quanto riguarda categoria ed importo dei lavori eseguiti, si ricorda che, per i lavori eseguiti per committenti tenuti al rispetto della legge quadro, l importo dei lavori è costituito dalla somma di: - importo contabilizzato al netto del ribasso d asta; - importo di eventuale revisione prezzi; - importo delle somme riconosciute a seguito di riserve dell appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. L attribuzione della categoria di qualificazione viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara. Per i lavori eseguiti per conto di committenti, l importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto; l intero importo viene valutato nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle dell allegato A del regolamento. Per i lavori eseguiti in proprio l importo viene calcolato facendo riferimento a parametri fisici (metri quadri, metri cubi) valutati sulla base di indici ufficiali ed il relativo importo è considerato al 100%. Nel caso di opere di edilizia abitativa, invece, si fa riferimento al costo totale dell intervento moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%. In questi ultimi casi costituiscono documentazione: la concessione edilizia relativa all opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato, copia del contratto stipulato, copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti e copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, e, rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori, sono trasmessi in copia all Osservatorio dei lavori pubblici. b) Adeguata idoneità tecnica e organizzativa; L idoneità a tale requisito è dimostrata: dall esecuzione di lavori realizzati nel quinquennio in ciascuna delle categorie oggetto di richiesta, di importo non inferiore al 90% della classifica richiesta; dall esecuzione nel quinquennio di un singolo lavoro, in ogni categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40%, ovvero di due lavori per un totale non inferiore al 55%, ovvero di tre lavori per un totale non inferiore al 65% dell importo della classifica richiesta; dalla presenza di idonea direzione tecnica. Se per quanto riguarda la documentazione di comprova dei primi due requisiti si è già detto nel punto precedente, è d uopo spendere qualche parola sul terzo dei sopraelencati requisiti. La direzione tecnica è l organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnicoorganizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. Può essere assunta da un singolo soggetto o da più soggetti. Ai fini del rilascio dell attestazione da parte delle SOA, l impresa deve dimostrare di avere un direttore tecnico dotato dei seguenti requisiti: L Attestazione Pagina 11 di 55

12 - per qualificazioni in classifiche superiori alla IV (5 miliardi di lire): laurea o diploma universitario in ingegneria, architettura o equipollente, diploma di geometra; - per qualificazioni fino alla IV classifica: diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per almeno cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. In deroga a ciò, i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 ( 1 marzo 2000) svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare l incarico presso la stessa impresa. I soggetti designati nell incarico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate: essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Se il direttore tecnico non si identifica con il titolare dell impresa, il socio, l amministratore o il rappresentante legale, egli deve essere dipendente dell impresa, o legato ad essa da contratto d opera professionale regolarmente registrato. Per i lavori aventi ad oggetto immobili concernenti i beni culturali e per gli scavi archeologici occorre, invece: - per qualificazioni in classifiche superiori alla IV: laurea in architettura o in conservazione dei beni culturali; - per qualificazioni fino alla IV classifica: basta la provata esperienza acquisita come direttore di cantiere nel settore dei beni culturali o scavi archeologici, per almeno cinque anni. Con decreto del Ministro per i beni culturali di concerto con quello dei lavori pubblici saranno, eventualmente, definiti altri titoli o requisiti professionali equivalenti. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, oppure affidati in concessione, il requisito dell idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Infine, la direzione tecnica costituisce anche uno strumento di accesso al sistema di qualificazione, ovvero alcuni requisiti possono essere dimostrati dall impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese delle cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Sotto questo profilo il regolamento stabilisce: - che tramite la direzione tecnica sono comprovabili i soli lavori in categoria e i lavori di punta; pertanto, l impresa che intende qualificarsi dovrà avere già proprio fatturato, personale ed attrezzature; - che vale per ottenere qualificazione fino alla III classifica di importo (2 miliardi di lire); - che la dimostrazione dei requisiti tecnici tramite il direttore tecnico può avvenire solo se sono già trascorsi sei anni da una precedente dimostrazione; - che il direttore tecnico deve aver operato come tale per almeno cinque anni, di cui almeno tre consecutivamente con una stessa impresa; - che la valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l importo complessivo dei lavori oggetto di direzione e che l importo complessivo così ottenuto non può superare i due miliardi. La qualificazione conseguita dall impresa tramite il direttore tecnico è collegata allo stesso, per cui, in caso di sostituzione, la SOA deve effettuare una nuova valutazione, con conseguente revoca o riduzione della qualificazione, qualora il nuovo direttore tecnico non abbia i requisiti del precedente. Ulteriori riscontri e verifiche da produrre sui certificati dei Lavori eseguiti dall Impresa ai fini della qualificazione (Art. 18 C. 6, Art. 22 DPR 34/00) L Attestazione Pagina 12 di 55

13 I lavori eseguiti devono essere riferiti al quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con Attico o altre Soa. Per ottenere la qualificazione in una specifica categoria la somma dei lavori eseguiti nella stessa deve essere non inferiore al 90% dell importo richiesto. Nel caso di lavori iniziati prima del quinquennio e terminati nello stesso, ne verrà stralciato l importo relativo al periodo che non rientra nel quinquennio. Per i lavori in corso di esecuzione si considera valido l importo maturato sino alla data di presentazione della domanda. In particolare per le categorie OG 5, OG 9 e OG 10 fino al , i parametri di valutazione vanno riferiti, per i lavori di cui all art.18 comma 5 lett. b, ai migliori 5 anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto; per i lavori di cui all art. 18 comma 5 lett. c, (lavori di punta)a valutazione va riferita al decennio. Per quanto attiene la categoria OG 11 è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all art 18 comma 1 lettere a), b),c),d) del DPR 34/2000 e presentazione dei certificati dei lavori relativi all esecuzione anche tramite affidamento di parte degli stessi in subappalto nei limiti delle norme vigenti all epoca dell esecuzione di insiemi coordinati e congiunti di almeno 3 impianti (OS 3, OS 5, OS 28; OS 30). I lavori utilizzati per ottenere la prima attestazione possono essere riutilizzati per la successiva attestazione purché rientrino nel quinquennio antecedente alla data della richiesta dell attestazione. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OG2, OS 25 gli immobili dove si sono eseguiti i lavori devono essere sottoposti al vincolo della Sovrintendenza e il certificato dei lavori eseguiti va fatto vistare dalla stessa prima di essere allegato alla richiesta di attestazione. Il Certificato dei Lavori eseguiti deve essere rilasciato secondo l allegato D del DPR 34/2000. I Certificati Lavori, rilasciati prima della data dl DPR 34/00, sono validi anche se privi dell indicazione del Responsabile della Condotta dei Lavori e/o diversi dal modello D. L attribuzione di tali certificati alle varie categorie lavori è avvalorata da altra adeguata documentazione richiesta e verificata dalla SOA. In caso di lavori per enti pubblici una copia del certificato dei lavori eseguiti deve essere inviata a cura di chi lo rilascia all Osservatorio presso l Autorità LL. PP. I lavori possono essere eseguiti per conto: Pubblica Amministrazione - Il certificato di esecuzione lavori deve essere firmato dal responsabile del procedimento ; - La categoria dei lavori è quella prevalente richiesta nel bando di gara; - L importo dei lavori è quello contrattuale al netto del ribasso, oltre ad eventuali perizie e revisione prezzi, comprensivo di riserve riconosciute all Impresa non a titolo risarcitorio. - I lavori ultimati possono essere rivalutati secondo le variazioni ISTAT intervenute tra la data di ultimazione lavori e la data di sottoscrizione di contratto con la SOA Art. 21 p. 1 DPR 34/00). La rivalutazione va riferita alla variazione del costo di costruzione di un edificio residenziale. Per proprio conto (non soggetti all applicazione delle leggi sui lavori pubblici). - Il certificato di esecuzione lavori deve essere firmato dal direttore lavori; - La categoria dei lavori si desume dalla concessione edilizia richiesta, - L importo dei lavori viene calcolato considerato i mq/m cubi dell intervento valutati sulla base degli indici ufficiali sul costo di costruzione nella misura del 100%; L Attestazione Pagina 13 di 55

14 - Se l opera si riferisce ad edilizia abitativa viene considerata la superficie complessiva moltiplicata per gli indici ufficiali sul costo di costruzione ed il risultato viene maggiorato del 25%; - Gli altri documenti da produrre si riferiscono a concessione edilizia, o altro, in copia autenticata, progetto approvato completo di allegati grafici e descrittivi in copia autenticata, certificato di abitabilità o agibilità o dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori attestante che l opera è conforme al progetto. Per la valutazione dei parametri relativi ad Edilizia abitativa l importo dei lavori viene determinato sulla base dei mq di costruzione SC così individuati: SC = SU+ 60% (SNR + SP) dove: SU = superficie utile abitabile calcolata dal progettista e riportata sulla relazione tecnica allegata al progetto; SNR = somma delle superfici di pertinenza degli alloggi (quali loggie, balconi, cantine e soffitte) SP = superfici destinate ad autorimesse o posti macchine coperti Detti mq SC sono moltiplicati per il costo base di produzione a mq degli immobili ultimati nel. (anno di completamento) pubblicato annualmente dal ministero del Lavori pubblici con apposito decreto (DM LL PP 5/08/1994). Il prodotto così ottenuto è maggiorato del 25% su tale importo non si applica la rivalutazione ISTAT. Per la valutazione dei parametri relativi ad Edilizia artigianale ed industriale, l importo dei lavori viene determinato sulla base dei metri cubi di costruzione, rilevabili dalla relazione tecnica allegata al progetto opportunamente incrementati in funzione della percentuale de mq dei parcheggi, delle zone di carico, delle pensiline ecc, moltiplicati per il costo di costruzione della edilizia artigianale ed industriale. Per committenti privati - Il certificato dei lavori eseguiti deve essere firmato dal Direttore dei Lavori o Committente; - La categoria dei lavori si desume dal contratto; - L importo dei lavori si desume dal contratto ed è valutato al 100% nella categoria corrispondente; - Oltre al certificato dei lavori bisogna produrre : 1- concessione edilizia in copia autenticata 2- progetto approvato in copia autenticata 3- certificato di abitabilità o agibilità o dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori attestante che l opera è conforme al progetto 4- fotocopia del contratto stipulato 5- fotocopia delle fatture corrispondenti agli importi dei lavori eseguiti o autocertificazioni contenenti l oggetto dei lavori, il destinatario il numero la data e l importo delle fatture al netto di IVA 6- fotocopia dei fogli del registro IVA su cui sono annotate le fatture Lavori eseguiti all estero Paesi UE - Il certificato dei lavori eseguiti deve essere rilasciato dal committente; - Certificato di collaudo dove emesso - Copia del contratto ed ogni documento comprovante i lavori eseguiti Lavori eseguiti all estero Paesi extra europei L Attestazione Pagina 14 di 55

15 - Il certificato dei lavori eseguiti deve essere rilasciato dal tecnico di fiducia del Consolato competente e vistato dal medesimo contenente la descrizione dei lavori eseguiti, l importo dei lavori, tempo di esecuzione dei lavori, dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente con buon esito, copia del contratto ed ogni documento comprovante che i lavori sono stati eseguiti. Lavori eseguiti e/o affidati in subappalto (Art DPR 34/00) Ai fini dell attestazione delle imprese che hanno affidato lavori in subappalto valgono i seguenti criteri: - L Impresa subappaltatrice può utilizzare tali lavori ai fini della qualificazione nelle rispettive categorie e per i relativi importi; - L impresa aggiudicataria può utilizzare i medesimi importi, soltanto nella categoria prevalente, qualora gli stessi non superino il 30 % dell importo complessivo (per lavori appartenenti a categorie con qualificazione non obbligatoria), ovvero il 40 % (per lavori appartenenti a categorie con qualificazione obbligatoria); - Qualora l importo superi la percentuale del 30%, per lavori subappaltati in categorie a qualificazione non obbligatoria, l ammontare complessivo dei lavori eseguiti viene decurtato dalla quota eccedente il 30%; - Qualora l importo superi la percentuale del 40% per lavori subappaltati in categorie a qualificazione obbligatoria viene decurtato dalla quota eccedente il 40%; - Nel caso in cui ci si riferisce a subappalti misti, sia alla categoria prevalente, sia alle categorie dove non è richiesta la qualificazione obbligatoria, sia ad altre categorie a qualificazione obbligatoria, occorre calcolare una media ponderale. L impresa subappaltatrice, invece, può utilizzare l importo pieno delle lavorazioni eseguite. Esemplificando, per un lavoro di 100, di cui 50 di subappalto di lavorazioni per le quali non è richiesta la qualificazione obbligatoria, il certificato dell appaltatore principale vale 80 (100-20). Se le 50 di subappalto appartengono a lavorazioni con qualificazione obbligatoria, quello stesso certificato vale 90 (100-10). I lavori su immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali possono essere utilizzati ai fini della qualificazione solo ed esclusivamente dall impresa che li ha effettivamente eseguiti. Importi di Lavori singoli -(Lavori di punta. Art. 18 c. 5 c). E necessario che nell ambito della somma totale dei lavori eseguiti in ogni singola categoria richiesta per la qualificazione, si verifichi una delle seguenti condizioni: 1- un lavoro unico al 40% dell importo della iscrizione richiesta; 2- due lavori che sommati tra loro al 55% dell importo; 3- tre lavori la cui somma sia al 65% dell importo; (vedi Adeguata idoneità tecnica ed organizzativa). Consorzi stabili ( Art. 20 c. 1). Affinché si possa costituire un consorzio stabile devono sussistere i seguenti requisiti: 1. tutte le imprese partecipanti al consorzio stabile devono essere attestate; 2. deve essere costituito da almeno tre imprese qualificate (Art Legge 109/94); 3. la durata non deve essere inferiore a 5 anni (Art Legge 109/94); L Attestazione Pagina 15 di 55

16 Il consorzio stabile ottiene l attestazione in una qualsiasi categoria per la classifica corrispondente all importo pari o immediatamente inferiore alla somma di quelli posseduti dalle imprese consorziate. Per ottenere l attestazione nelle classifiche di importo illimitato, è necessario che almeno un impresa consorziata sia già in possesso di tale qualificazione. Il consorzio può essere formato sia da imprese con qualificazioni nella stessa categoria e sia da imprese con qualificazioni in categorie diverse. È fatto divieto alle imprese consorziate far parte di altri consorzi stabili e/o formare tra loro o con terzi associazioni temporanee. c) Adeguata dotazione di attrezzature tecniche; Consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. L articolo 18 detta al comma 8 i criteri per determinare il valore dell attrezzatura tecnica a disposizione dell impresa, desumibile dagli ammortamenti, dai canoni di locazione finanziaria e dai canoni di noleggio corrisposti dall impresa. Dalla norma, che non è di semplice lettura, si può interpretare che: - il coacervo degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria e dei canoni di noleggio (da intendersi quale media annua del valore riferito all ultimo quinquennio) debba risultare non inferiore al 2% della cifra d affari in lavori effettivamente realizzata (anch essa intesa quale media annua della cifra d affari in lavori dell ultimo quinquennio); - almeno la metà del valore minimo dell attrezzatura tecnica richiesta deve essere costituito dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria; - l attrezzatura tecnica per la quale sia stato terminato il piano di ammortamento viene considerata, ai fini della determinazione del costo delle attrezzature, sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato, per un calcolo pari alla metà della sua durata, con l ulteriore precisazione che l ammortamento figurativo è calcolato con l applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. In altre parole, il meccanismo degli ammortamenti figurativi consente all impresa di utilizzare, con riferimento agli esercizi immediatamente successivi a quello nel quale si è concluso il piano di ammortamento risultante dal bilancio, ulteriori quote costanti di ammortamento dello stesso ammontare unitario utilizzato durante il piano concluso. Ad esempio, nel caso di un bene di valore pari a 100, il cui piano ne preveda il completo ammortamento in cinque anni con rata costante di 20, il suddetto meccanismo consente di computare ulteriori quote di ammortamento, ancora con rata pari a 20, nel sesto e nel settimo anno dall iniziale iscrizione a bilancio e la quota finale (rata 10) nell ottavo anno. La circolare ministeriale n. 182 del 1 marzo 2000 precisa che l ammortamento figurativo viene considerato solo per la parte che ricade cronologicamente nel quinquennio documentabile ai fini dell utile sussistenza dei requisiti. Ciò vale a dire, riprendendo l esempio precedente, che, supponendo che il quinquennio documentabile sia quello compreso tra il 1997 ed il 2001, e che l ammortamento del bene sia stato effettuato negli anni , l ammortamento figurativo proseguirà negli anni 1996 con rata 20, 1997 con rata 20 e 1998 con rata 10, ma ai fini della determinazione del requisito, si computeranno solo le rate relative agli anni 1997 (20) e 1998 (10), ricadenti nel quinquennio documentabile. L Attestazione Pagina 16 di 55

17 Per l identificazione delle attrezzature, la stessa circolare le individua in quel complesso di beni che sono tipicamente caratterizzati dall essere destinati all attività di realizzazione dei lavori. Non sono da includere tutti quei beni che l impresa possiederebbe comunque, qualunque fosse l oggetto della propria attività. Andrebbero, quindi, esclusi la sede aziendale o le autovetture del personale, ma, molto opportunamente, la circolare stessa pone l accento sulle necessità di intendere il principio con elasticità e tenendo conto delle peculiarità dei casi specifici. Continuiamo ricordando che, al fine di determinare l ammontare delle attrezzature, vengono considerate anche quelle possedute dai consorzi o dalle società fra imprese riunite, in proporzione alle quote di competenza dell impresa. Per quanto riguarda la documentazione, l ammortamento è comprovato: a) da parte delle ditte individuali e delle società di persone con la presentazione della dichiarazione dei redditi (rispettivamente modello 740 e modello 750, ovvero Modello Unico). In particolare, il dato relativo all ammortamento è rilevabile, a seconda dei modelli di dichiarazione, dal prospetto di determinazione del reddito ai fini IRPEF, o dal prospetto dei dati di bilancio, ovvero dal prospetto dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri e degli studi di settore. La documentazione deve essere corredata da una autocertificazione del legale rappresentante circa la quota dell importo di ammortamenti riferita alla attrezzatura tecnica; b) da parte delle società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare, occorre fare riferimento alla voce del conto economico ammortamento delle immobilizzazioni materiali. La quota relativa all attrezzatura tecnica potrà essere individuata attraverso il prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce risultante dalla nota integrativa. Qualora quest ultima non contenga tale voce, la quota suddetta è attestata mediante autocertificazione del legale rappresentante, verificabile mediante richiesta di copia del libro dei beni ammortizzabili, vidimato. I canoni di locazione finanziaria e di noleggio sono, invece comprovati mediante i relativi contratti. d) Adeguato organico medio annuo L adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza. Questo deve essere: - non inferiore al 15% della cifra di affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. oppure - calcolato con riferimento al solo costo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato, non inferiore al 10% della cifra di affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata, di cui almeno l 80% per personale tecnico laureato o diplomato. Precisiamo che le percentuali minime di incidenza sul costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, rispettivamente per il personale operaio (40% del 15%) e per il personale tecnico laureato o diplomato (80% del 10%) si intendono assolte una volta dimostrato che l impresa, qualunque sia l effettiva percentuale del costo globale del personale rispetto alla cifra d affari, abbia un costo per il personale operaio, ovvero per il personale tecnico laureato o diplomato, non inferiore alla corrispondente aliquota minima indicata. Volendo fare un esempio, laddove un impresa abbia una cifra d affari pari a 10 miliardi, avrà soddisfatto il requisito dell adeguato organico qualora dimostri di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore ad 1,5 miliardi (15% di 10 miliardi) e, nel contempo, di aver sostenuto un L Attestazione Pagina 17 di 55

18 costo per il personale operaio non inferiore a 600 milioni (40% di 1,5 miliardi). Ma la stessa impresa, con la stessa cifra d affari, avrà soddisfatto il requisito se, pur dimostrando costi complessivi per il personale pari a 2 miliardi, quindi superiori al minimo richiesto, abbia registrato valori per il personale operaio pari solamente a 600 milioni, ossia al minimo richiesto. Sempre ai fini della determinazione del costo del personale vanno considerati: - per le imprese artigiane la retribuzione del titolare; - per le imprese individuali e le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci, pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL (ad oggi ). Nella determinazione del requisito va compreso anche il costo del personale dipendente dei consorzi e delle società tra imprese riunite, in proporzione alle quote di competenza dell impresa. Le modalità di comprova per questo requisito sono: a) per le imprese individuali e le società di persone, il costo complessivo del personale è dimostrato dalla dichiarazione annuale dei redditi (modelli 740, 750 o Modello Unico). Il dato è reperibile, a seconda dei modelli utilizzati, nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, ovvero nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri e degli studi di settore. In mancanza di tali dati nella dichiarazione, la comprova del costo complessivo è fornita da autocertificazione corredata da documentazione INPS. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato è comprovata ancora da autocertificazione da cui risulti il numero medio di dipendenti, diviso per categorie. b) per le società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili il costo complessivo del personale è comprovato con i bilanci e relative note di deposito. Il dato risulta dalla voce costi per il personale del conto economico. La ripartizione tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato risulta dalla nota integrativa. Oltre ai suddetti requisiti di ordine generale e di ordine speciale, per essere qualificate le imprese non possono prescindere dalla certificazione di qualità o dalla dimostrazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema qualità. Di questo argomento tratteremo diffusamente nel capitolo successivo. L Attestazione Pagina 18 di 55

19 Requisiti di ordine generale Requisiti relativi alla natura giuridica e civile dell impresa, del legale rappresentante e dell organo di direzione tecnica. Sistema qualità UNI EN ISO 9000 O elementi significativi e correlati Requisiti di ordine speciale Requisiti relativi a quanto previsto dalla norma di riferimento. Requisiti relativi alle capacità tecniche, organizzative e finanziarie dell impresa. Tabella n.1: requisiti di qualificazione Valore appalto euro ( ) Valore appalto Dall in poi - Requisiti generali - Requisiti speciali (quinquennio): - sommatoria lavori > 100% importo gara - costo del personale > 15% importo sommatoria lavori - adeguata attrezzatura Attestato SOA (obbligatorio dall per appalti almeno pari a 5 mln Dsp) (obbligatorio dall per appalti tra euro e 5 mln Dsp) Oltre euro - Requisiti generali - Requisiti speciali: referenze bancarie - Economico-finanziari: capitale netto positivo in ultimo bilancio - Quinquennali: fatturato lavori >= 100% monte iscrizioni richieste - Requisiti tecnici - Direzione tecnica - Lavori categoria prevalente >= 90% classifica iscrizione - Lavori di punta: 1 lavoro >= 40% classifica - 2 lavori >= 55% classifica - 3 lavori >= 65% classifica - Organico - Costo del personale >= 15% fatturato lavori, di cui almeno 40% operai, ovvero >= 10% fatturato lavori, di cui almeno 80% tecnici - Dotazione di attrezzatura >= 2% fatturato lavori Oltre 40 miliardi - Requisiti speciali + fatturato lavori quinquennale >= 3 volte importo gara - Appalti concorso Appalti integrati Concess. LL.PP. - Requisiti generali + staff tecnico Tabella n. 2: Le regole a regime L Attestazione Pagina 19 di 55

20 LA QUALITA Vediamo, in questo paragrafo, le principali caratteristiche del Dpr n 34/2000 con esclusivo riferimento ai Sistemi Qualità conformi alla normativa UNI EN ISO In ottemperanza alle prescrizioni della legge quadro, è confermata come condizione indispensabile per la qualificazione (per lavori di importo superiore a ecu) il possesso, con le scadenze previste nell allegato B del regolamento stesso, in alternativa: Di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati; Della dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro correlati del Sistema Qualità, anch essa rilasciata da soggetti accreditati. L allegato B del Dpr 34/2000 prevede che nei primi due anni dei cinque di transitorio nessuno dei requisiti di qualità possa essere richiesto per la qualificazione e la partecipazione all affidamento di lavori pubblici. Certificazione Sistema Qualità o elementi significativi e correlati Anno Classifica I e II Da 0 a 1 mld Classifica III, IV e V da 1 a 10 mld Classifica VI e VII da 10 a 30 mld Classifica VIII oltre 30 mld 2000 No No No No 2001 No No No No 2002 No No Elementi di SQ Elementi di SQ 2003 No Elementi di SQ Elementi di SQ Certificazione SQ 2004 No Elementi di SQ Certificazione SQ Certificazione SQ 2005 No Certificazione SQ Certificazione SQ Certificazione SQ Tabella n. 3 Sempre lo stesso allegato assegna alla dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema qualità una funzione puramente transitoria, destinata a non sopravvivere al 2004, ultimo dei cinque anni del regime transitorio. Nell allegato C del regolamento vengono, poi, definiti i contenuti del sistema qualità ridotto, corrispondente alla presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema qualità. Come detto, quindi, il nuovo sistema di qualificazione impone comunque il riferimento alle normative internazionali della serie UNI EN ISO 9000; cambia, rispetto alle prime direttive della legge 109, il ruolo assunto dalla certificazione del sistema di qualità delle imprese che passa da requisito primario e centrale a condizione necessaria ma non sufficiente; il Sistema Qualità è infatti, nel nuovo regime, complementare ad altri dettagliati requisiti di carattere tecnico economico amministrativo che devono essere verificati dalle Società Organismi di Attestazione. L applicazione della richiesta di certificazione del sistema qualità nei confronti delle imprese è stata dilazionata nel tempo, in funzione delle classifiche di importo per le quali le imprese chiederanno la qualifica alle SOA, per arrivare alla piena operatività a partire dal L Attestazione Pagina 20 di 55

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