TRACCIABILITA DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE. Rita Marcianò

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1 TRACCIABILITA DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE Rita Marcianò

2 Introduzione Regolamento CE no.178/2002 definisce la tracciabilità (art.3) ed alcuni suoi requisiti (art.18(1)) La tracciabilità serve a : Operatori per tracciare e seguire i SOA/prodotti derivati e prendere eventuali misure in caso di non conformità. Autorità competenti per svolgere l attivtà di controllo ufficiale

3 Introduzione Principali obbiettivi Prevenire contaminazione degli alimenti Prevenire contaminazione dei mangimi con materiali di categoria 1 & 2

4 Principi Generali Principio n 1 : La tracciabilità si applica allo starting point Starting point (R.1069/2009, art.4(1), considerando (21)) Rappresenta il momento in cui il SOA viene prodotto e pertanto entra nel campo di applicazione del Reg. 1069/09 Una volta classificato SOA (starting point), il produttore di detto materiale deve applicare le regole della tracciabilità dei SOA.

5 Campo di applicazione Pacchetto igiene Prodotti di origine animale o materia prima idonea al consumo umano Decisione dell operatore Irreversibile Campo di applicazione Reg. 1069/09 SOA «per legge» SOA «per scelta» Starting point Tracciabilità normativa alimenti Tracciabilità normativa SOA

6 Principi generali Principio n 2 : La tracciabilità si applica fino allo smaltimento o uso del sottoprodotto, a meno che non esista un end point End point (R.1069/2009, art.5, considerando (22)) È il momento in cui i prodotti derivati non sono più assoggettati al Reg. 1069/09 Dopo l end point non sono più richiesti tracciabilità e controllo ufficiale ai sensi del Reg. 1069/09 L End point è specificato per i prodotti derivati di cui agli artt.33, 35 e 36

7 Produzione SOA Raccolta Trasporto Stoccaggio Trattamento Lavorazione Trasformazione Stoccaggio PD Distribuzione Vendita Uso Step 0 Step 1 Step 2 Step 3 Step n Nel campo di applicazione del Reg. SOA SOA TRACCIABILITA PD destinati alla distruzione, all alimentazione di animali da reddito e FO/AMM STARTING POINT SOA Norme tracciabilità SOA TRACCIABILITA END POINT PD destinati al pet food, all alimentazione di animali da pelliccia ed usi tecnici diversi da FO/AMM

8 Esempio di filera con end point Intestini suini mucose End point Eparina Produttore di SOA (mattatoio) manipolazione / Trattamento SOA Riconosciuto Industria farmaceutica Stoccaggio Immissione in commercio Registrato Tracciabilità normativa SOA Tracciabilità normativa farmaco

9 Principi generali Principio n 3 : Assicurare la separazione fra le 3 categorie di SOA ad ogni step della filiera Principio n 4 : Assicurare la corretta destinazione dei SOA = obbligo degli operatori (R.1069/2009, Art. 4(2))

10 Principi generali Principio n 5 : Assicurare un efficace sistema di controllo per garantire la corretta destinazione dei SOA = obbligo degli Stati Membri (R.1069/2009, Art. 4(3)(4))

11 Obblighi degli operatori lungo la filiera raccolta, identificazione per categorie, trasporto e tracciabilità dei SOA (R.1069/2009, Art 21(1) and (2), Art 22(1) and (2))

12 1. Produzione di SOA (Starting point) Allevamento Mattatoio Alimenti - separazione per categoria Cat 1 Cat 1 PRODUZIONE DI SOA Cat 2 Cat 2 CONTENITORI DEDICATI Cat 3 Cat 3

13 Produzione di SOA: Mattatoio Identificazione SOA (obbligatorio per MSR Allegato V, punto 3 Reg. CE no.999/2001) Stoccaggio temporaneo di SOA in containers dedicati e identificazione dei containers per ogni categoria. I produttori di SOA devono avere una procedura che assicuri la corretta destinazione dei SOA (es: liste nazionali degli impianti 1069/09)

14 2. Raccolta e trasporto di SOA (Art.4(2), Art.21(1) and (2), Art.22(2)) allevamento mattaoio SOA liquidi (sangue)

15 2. Raccolta e trasporto di SOA Raccolta senza indebito ritardo Trasportatori registrati Identificazione dei mezzi di trasporto/contenitori/imballaggi Trasporto di SOA/PD in mezzi/contenitori dedicati link con il Reg. CE no.999/2001 (All. IV, part II e III) Proteine Animali Processate (PAP) devono essere trasportate in impianti dedicati e non insieme a mangimi per ruminanti link con Reg. CE no. 852/2004 (All. II, Capitolo IV) Requisiti di igiene e prova di tenuta Temperatura controllata per categoria 3 destinata al feed se trasformata oltre le 24 ore

16 Identificazione dei containers Simile alla precedente norma Categoria 1 Codice Colore : nero CAT. 1 Destinato allo smaltimento scritta : «Destinati solo allo smaltimento» Categoria 2 Codice Colore : giallo scritta: «non destinati al consumo animale» o, se destinato al consumo animale, «per l alimentazione di + nome della specie di destinazione» CAT. 2 non destinati al consumo animale Categoria 3 Codice Colore : verde scritta: «non destinato al consumo umano». CAT. 3 Non destinato al consumo umano

17 Identificazion dei containers Altre indicazioni specifiche per alcuni SOA o PD (R. 142/2011, All. VIII, Capo II) C1 usato per produrre prodotti derivati latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro gelatina, collagene Alimenti grezzi per animali da compagnia pesce e prodotti derivati dal pesce destinati a mangimi per pesci prodotti sanguigni ottenuti da equidi a fini diversi dall'alimentazione animale Corna e zoccoli per la produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti Stallatico e contenuto del tubo digerente Prodotti intermedi Materiali per mangimi campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici articoli da esposizione

18 3. Stabilimenti (R.1069/2009, considerando (26), Art. 22(2), 23, 24) - Riconoscimento: gli Operatori devono assicurare che i propri impianti siano riconosciuti per una specifica categioria prima di poter iniziare la propria attività - Registrazione: gli Operatori devono notificare all autorità competente, prima di iniziare l attività, la presenza del proprio impianto sul territorio, specificandone la categoria del materiale trattato PERCHE ad ogni stadio della filiera (dallo starting point fino alla distruzione o uso finale o all end point se esiste), gli stabilimenti/impianti/strutture che generano SOA o manipolano/trattano SOA/PD devono disporre di una procedura per assicurare la corretta destinazione del proprio sottoprodotto/pd (elenchi stabilimenti)

19 4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Marcatura delle farine PERCHE? - Differenziare le farine cat 1&2 dalle PAP cat 3 - Per evidenziare qualsiasi cross contaminazione of farine cat 1&2 con PAP cat 3 - COME? Con il trieptanoato di glicerina (GHT) - DOVE? Negli impianti di trasformazione di materiali di cat 1&2

20 4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Reg. 142/11 Allegato VIII Capo V Requisito : i prodotti derivati marcati devono contenere in modo omogeneo in tutta la massa una concentrazione minima di 250 mg di GHT per chilo di grasso. Verifica : sistema di monitoraggio e di registrazioni di parametri adatti a dimostrare all'autorità competente il raggiungimento della concentrazione minima omogenea prescritta di GTH

21 4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Reg. 142/11 Allegato VIII Capo V La marcatura con GTH non è prescritta per: a) i prodotti derivati liquidi destinati agli impianti di biogas o di compostaggio; b) i prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali da pelliccia; c) il biodiesel; d) i prodotti derivati se destinati all incenerimento o coincenerimento diretto immediato o usati in loco come combustibile o se destinati alla ricerca o a altri impieghi specifici di cui all'articolo 17 del Reg. 1069/09, autorizzati dall'autorità competente.

22 4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Marcatura di fertilizzanti organici ed ammendanti - PERCHE? Pre prevenire qualsiasi cross contaminazione fra FO/AMM e mangimi. Per rendere la miscela non appetibile agli animali o impedirne l abuso come mangime - DOVE? negli impianti dove vengono prodotti i FO/AMM che sono impianti tecnici riconosciuti

23 4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Marcatura di fertilizzanti organici ed ammendanti - COME? Mescolato con una proporzione minima sufficiente di un componente autorizzato dall autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto sarà applicato sul terreno, in modo da escludere l uso della miscela come mangime : - Es. calce, stallatico, urina, compost o residui della digestione risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas - I componenti sono determinati in base ad una valutazione delle condizioni climatiche e del suolo - L autorità competente mette a disposizione della Commissione e, su richiesta, agli altri Stati membri l elenco dei componenti autorizzati.

24 5. Registri, documento commerciale e certificato sanitario (R.1069/2009, Art.21, Art. 22) Tutti gli Operatori coinvolti nella filiera dei SOA/PD devono: - Tenere le registrazioni di ogni movimentazione e relativi documenti commerciali/certificati sanitari - Assicurare che durante il trasporto i SOA/PD siano scortati da documento di trasporto e quando necessario certificato sanitario raggiunto l end point, non c è più obbligo delle registrazioni e della documentazione di cui al Regolamento CE n.1069/2009

25 Modello di documento commerciale - Modello europeo Reg. 142/2011 Allegato VIII, Capo III - Per alcune tipologie di trasporti (cat 3) in Italia sarà possibile utilizzare il modello semplificato.

26 6. DEROGHE ALLA TRACCIABILITA (R. 1069/2009, Art.21, Art.22) - l autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario - Per il trasporto di alcuni PD (vedi R. 142/11)

27 DEROGHE PER I MANGIMI I mangimi completi prodotti a partire da SOA/PD, come definiti nell art. 3(h)* del Regolamento n. 767/2009 non necessitano di : identificazione ed etichettatura, nè documenti commerciali e registrazioni ai sensi del Reg. 1069/09 *miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;

28 DEROGHE per fertilizzanti organici ed ammendanti Nessun obbligo di etichetatura per : FO/AMM in confezioni pronte per la vendita di non più di 50 kg di peso FO/AMM in big bags di non più di 1000 kg di peso se autorizzato dall autorità competente in base alla valutazione circa la possibilità che il prodotto giunga in allevamento e possano accedervi bovini se indicato sui sacchi che il prodotto non è destinato ad allevamenti o a terreni adibiti al pascolo

29 Controlli ufficiali tracciabilità (R. 1069/2009, Art.45, Art.47 and Art.48) L Autorità competente esegue controli ufficiali ad intervalli regolari (frequenza) lungo tutta la filiera : 1. separazione ed identificazione di SOA e mezzi di trasporto 2. corretta destinazione dei SOA/PD 3. registri/documenti commerciali/certificati sanitari 4. Invio di SOA/PD verso altri Stati membri e Paesi terzi

30 Autorità Competente Controlli ufficiali A livello di produzione (starting point) e lungo tutta la filiera categorizzazione, separazione, identificazione, destinazione registri/documenti commerciali, check list e controlli crociati Rapporto di ispezione Identificazione di non conformità Operatore Azioni correttive - Procedure per assicurare la corretta categorizzazione dei materiali -Procedure per assicurare la corretta identificazione e separazione dei materiali -Procedure per assicurare la corretta destinanazione - Training del personale

31 Controllo ufficiale sulla corretta identificazione dei SOA/PD Controllare sempre le liste degli impianti riconosciuti/registrati disponibili sulla pagina web dell Autorità Competente Centrale ed UE Link of European Commission web page List of approved ABP establishments Nuove specifiche tecniche per la codifica delle liste

32 3. Controlli Ufficiali invio SOA/PD ad altri Stati membri L autorità competente verifica se: - L impianto di destinazione è riconosciuto : per materiale C1 e C2 material e MBM e grassi derivati da materiale C1 e C2 (modello nel R.142/2011) Non più richiesto per le PAP - È avvenuta la notifica attraverso il sistema TRACES per materiale C1 e C2 material e MBM e grassi derivati da materiale C1 e C2 e PAP - I tranportatori devono essere registrati ed i mezzi di trasporto/containers identificati (codice colore)

33 Grazie per l attenzione!

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