FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, DELLE SUE

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1 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, DELLE SUE SOTTOCOMMISSIONI E DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI. Indice TITOLO I COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO Art. 1 Commissione Provinciale per il Lavoro Art. 2 Presidenza della Commissione Provinciale per il Lavoro Art. 3 Composizione della Commissione Provinciale per il Lavoro Art. 4 Nomina e durata della Commissione Provinciale per il Lavoro Art. 5 Compiti e funzioni della Commissione Provinciale per il Lavoro TITOLO II SOTTOCOMMISSIONI PROVINCIALI PER IL LAVORO Art. 6 Sottocommissioni Provinciali per il Lavoro Art. 7 Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili Art. 8 Sottocommissione per i contratti di formazione e la mobilità Art. 9 Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro Art.10- Sottocommissione per la cooperazione sociale TITOLO III COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Art. 11 Comitato Tecnico Provinciale per il diritto al lavoro dei disabili TITOLO IV NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI Art. 12 Assenze ingiustificate Art. 13 Dimissioni e revoca Art. 14 Avviso di convocazione Art. 15 Convocazione della seduta Art. 16 Partecipazione alle sedute Art. 17 Validità della seduta Art. 18 Votazioni Art. 19 Processo verbale Art. 20 Regolamento interno TITOLO V OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE Art. 21 Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro Art.22 Osservatorio Provinciale della Cooperazione Sociale 1

2 TITOLO I COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO Art. n. 1 Commissione Provinciale per il Lavoro 1. È ricostituita la Commissione Provinciale per il Lavoro quale organo permanente di consultazione e concertazione con le parti sociali in materia di lavoro, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche del lavoro e di gestione dei servizi pubblici per l impiego. 2. Essa ha sede presso l Amministrazione Provinciale. Art. n. 2 Presidenza della Commissione Provinciale per il Lavoro 1. La presidenza della Commissione spetta al Presidente della Provincia o all Assessore provinciale al lavoro da lui delegato ovvero, in loro assenza, al Vicepresidente. 2. Le funzioni di Presidente della Commissione, in caso di assenza dei soggetti di cui ai commi precedenti, vengono esercitate dal componente più anziano tra i membri presenti. 3. Il Presidente convoca la Commissione, fissa l ordine del giorno e ne assume la direzione, ordinando ogni attività al fine del corretto svolgimento delle riunioni. Art. n. 3 Composizione della Commissione Provinciale per il Lavoro 1. La Commissione è composta da: a) il Presidente della Provincia o suo delegato; b) Assessore provinciale alle Politiche del Lavoro; c) Consigliere provinciale di parità; d) Rappresentante dell Organizzazione sindacale CGIL o suo sostituto; e) Rappresentante dell Organizzazione sindacale CISL o suo sostituto; f) Rappresentante dell Organizzazione sindacale UIL o suo sostituto; g) Rappresentante dell Organizzazione sindacale UGL o suo sostituto; h) rappresentante dell Unione degli Industriali della provincia di Pordenone o suo sostituto, i) Rappresentante dell Associazione Piccole e Medie Industrie di Pordenone o suo sostituto; j) Rappresentante dell Unione Provinciale degli Agricoltori di pordenone o suo sostituto; k) Rappresentante dell Unione Provinciale delle Cooperative Friulane di Pordenone o suo sostituto; l) Rappresentante dell associazione Generale Cooperative Italiane( AGCI) o suo sostituto; m) Rappresentante della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia o suo sostituto; n) Rappresentante dei consulenti del lavoro individuato dall Ordine dei consulenti del lavoro; o) Rappresentante dell INPS; p) Rappresentante dell INAIL; 2

3 q) Rappresentante dell ASCOM della provincia di Pordenone o suo sostituto; r) Rappresentante della Confesercenti della provincia di Pordenone o suo sostituto; s) Rappresentante dell Unione Artigiani della provincia di Pordenone o suo sostituto; t) Rappresentante dell Associazione Artigiani Pordenone o suo sostituto; u) Rappresentante della Confederazione Nazionale degli Artigiani di Pordenone o suo sostituto; v) Rappresentante dell Associazione Down del Friuli Venezia Giulia o suo sostituto; w) Rappresentante dell Associazione Italiana Tutela Salute Mentale (AITSAM) o suo sostituto; x) Rappresentante dell Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) o suo sostituto; y) Rappresentante dell Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) o suo sostituto; z) Rappresentante dell Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) o suo sostituto; aa) Rappresentante dell Ente Nazionale Sordomuti (ENS) o suo sostituto; bb) Rappresentante dell Unione Italiana Ciechi (UIC) o suo sostituto; cc) Rappresentante dell Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale o suo sostituto; dd) Rappresentante dell Ufficio Scolastico provinciale o suo sostituto. 2. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui al comma precedente, viene altresì designato un numero di componenti supplenti pari a quello degli effettivi. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche in presenza dei membri effettivi ma in questo caso senza diritto di voto. 3. Ai lavori della Commissione, su richiesta del Presidente, partecipano senza diritto di voto: a) il dirigente della struttura cui sono attribuite le competenze in materia di politica del lavoro e dei servizi per l impiego, o un suo sostituto; b) amministratori e funzionari di istituzioni pubbliche e soggetti privati che operano nel mercato del lavoro e nel campo della formazione professionale; c) esperti di materie inerenti alle funzioni della Commissione, in particolare diritto del lavoro, sociologia e materie sociali, statistica e ricerca; d) rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che si occupano dell inserimento lavorativo dei disabili, dei lavoratori extracomunitari, nonché delle fasce deboli della popolazione; e) rappresentanti delle istituzioni scolastiche secondarie, dell Università, degli istituti di formazione professionale operanti sul territorio, degli ordini professionali dei Consulenti del lavoro e di ogni altro ordine professionale e organizzazione che si occupa di lavoro; f) rappresentanti dei Comuni, dei Comprensori montani, dei Distretti e dei Consorzi industriali della Provincia; g) altri soggetti proposti dal Presidente o da un terzo dei membri della Commissione. Art. n. 4 Nomina e durata della Commissione Provinciale per il Lavoro 1. Le organizzazioni di cui all art. 3, comma 1, lettere da d) a dd), provvedono a designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla richiesta formulata 3

4 dall Amministrazione Provinciale. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il Presidente della Provincia può comunque provvedere alla costituzione della Commissione in presenza della metà delle designazioni previste e può sempre procedere alla successiva integrazione. 2. I membri della Commissione, effettivi e supplenti, sono nominati con ordinanza del Presidente della Provincia. 3. La Commissione Provinciale per il Lavoro e le Sottocommissioni durano in carica l intero mandato del Consiglio Provinciale. 4. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste in questo articolo. 5. I membri decaduti della Commissione continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. Art. n. 5 Compiti e funzioni della Commissione Provinciale per il Lavoro 1. La Commissione Provinciale per il Lavoro, allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro locale e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei non occupati e di quanti sono alla ricerca di prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani e di reinserimento professionale, con particolare riguardo ai lavoratori ultracinquantenni, nonché ai lavoratori extracomunitari, nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 2-bis, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come modificata dall art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 ed in armonia con le disposizioni di cui alla LR 18/2005, svolge funzioni di indirizzo, consultive e concertative ed adotta ogni iniziativa utile. In particolare: a) svolge funzioni e compiti di proposta, indirizzo e progettazione sulle questioni relative ai servizi per l impiego e politiche del lavoro relativamente alle funzioni di competenza provinciale, b) svolge funzioni e compiti di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Provincia; c) propone ricerche ed approfondimenti concernenti le dinamiche del mercato del lavoro locale; d) esprime, su richiesta del Consiglio Provinciale o della Giunta Provinciale, pareri non vincolanti entro trenta giorni dalla richiesta medesima, decorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso positivamente; 2. L Amministrazione Provinciale, con cadenza almeno annuale, predispone i reports ed ogni notizia utile sulla propria attività in materia di lavoro e tutte le informazioni utili per l attività della Commissione stessa. Per un espletamento efficace dei compiti di cui al precedente art. 1 e i necessari approfondimenti, la Commissione Provinciale del Lavoro si articola in Sottocommissioni per le specifiche materie. TITOLO II SOTTOCOMMISSIONI PROVINCIALI PER IL LAVORO Art. n. 6 Sottocommissioni Provinciali per specifiche materie del lavoro 1. La Commissione provinciale si articola nelle seguenti sottocommissioni: - Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, - Sottocommissione per i contratti di formazione e lavoro e la mobilità, - Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro, - Sottocommissione per la cooperazione sociale. Le sottocommissioni svolgono attività consultiva specifica nel merito delle materie di cui ai successivi articoli nn. 7,8,9 e10. 4

5 La sottocommissione per i contratti di formazione e lavoro e la mobilità è dotata di poteri deliberanti. 2. La nomina dei componenti delle Sottocommissioni di cui al comma 1, è disposta con ordinanza del Presidente della Provincia previa designazione da parte delle diverse categorie; 3. La composizione delle Sottocommissioni deve essere tale da: a) permettere la partecipazione di membri della Commissione Provinciale per il Lavoro e di membri esterni; b) permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali; c) attribuire la presidenza ad un esponente dell Amministrazione provinciale. 4. Su proposta del Presidente della Sottocommissione possono essere invitati a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, soggetti esterni alla Sottocommissione medesima ogni qualvolta sia reso necessario da specifiche tematiche che necessitino di particolari approfondimenti. Art. n. 7 Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili 1. Alla Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili sono attribuite le funzioni ed i compiti della soppressa Commissione per il diritto al lavoro dei disabili di cui all art. 38 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come modificato dall art. 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n La Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili è composta: a) dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o suo sostituto, che ne assume la presidenza; b) dai coordinatori dei cinque Centri per l impiego c) da un rappresentante dell Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale e dal coordinatore socio-sanitario o suo sostituto; d) dal Consigliere di parità provinciale; e) dal responsabile del Servizio COMIDIS; f) da un rappresentante dell INPS; g) da un rappresentante dell INAIL; h) dal Presidente del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili; i) da almeno otto rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili fisici e sensoriali e psichici; j) da un rappresentante nominato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali; k) da due rappresentanti delle Associazioni datoriali, ed in particolare, un rappresentante dell Unione degli Industriali della provincia di Pordenone ed un rappresentante nominato dall Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Pordenone o loro sostituti l) da un rappresentante per ciascuna delle tre Associazioni centrali delle cooperative; m) da un addetto al servizio COMIDIS con funzioni di segreteria; Per ogni componente effettivo deve essere indicato il sostituto. 3. I membri e loro sostituti della sottocommissione sono nominati con ordinanza del Presidente della Provincia. 4. Su proposta del Presidente della Sottocommissione possono essere invitati a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, soggetti esterni alla Sottocommissione medesima. 5. La Sottocommissione può essere articolata in uno o più sottogruppi di lavoro tematici. 5

6 Art. n. 8 Sottocommissione per i contratti di formazione e lavoro e la mobilità 1. La Sottocommissione per i contratti di formazione e lavoro e la mobilità svolge attività e funzioni inerenti a: a) approvazione delle liste di mobilità; b) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità; c) approvazione dei contratti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 2. La Sottocommissione è composta: a) dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o suo sostituto, che ne assume la presidenza; b) da un rappresentante dell Unione degli Industriali della provincia di Pordenone o suo sostituto; c) da un rappresentante delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale, nominato di comune accordo; d) da un rappresentante dell INPS; e) da uno o più rappresentanti dei 5 Centri per l Impiego di cui uno svolge funzioni di segretario; f) dal responsabile per l istruttoria dei contratti di formazione e lavoro del centro per l Impiego proponente 3. I membri della Sottocommissione sono nominati con ordinanza del Presidente della Provincia. 4. Su proposta del Presidente della Sottocommissione possono essere invitati a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, soggetti esterni alla Sottocommissione medesima. Art. n. 9 Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro 1. La Sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro è organo di concertazione con le parti sociali in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione, qualificazione e riqualificazione professionale. La sottocommissione ha il compito di: a) approvare gli interventi connessi alle istanze di incentivazione, in applicazione delle vigenti normative specifiche, volti al sostegno, alla promozione e sviluppo dell elevata professionalità e di particolari qualifiche quali misure per favorire l inserimento di giovani disoccupati e di quelli a rischio di esclusione dal mercato del lavoro ( borse di studio); b) approvare i progetti propedeutici alla stipulazione di accordi a sostegno delle politiche attive del lavoro finalizzati alla ricollocazione del personale in mobilità; c) approvare progetti speciali per fronteggiare situazioni di grave crisi nelle realtà produttive locali; d) approvare ogni altra attività/progetto a valenza formativa (stages) ed inerente ad azioni positive e pari opportunità previste dalla normativa vigente. 2. La Sottocommissione per la formazione e le politiche attive è composta: a) dal Dirigente del Servizio Lavoro o suo sostituto, che ne assume la presidenza; b) dal funzionario del servizio Cultura ed Istruzione dell Ente o suo sostituto, c) dal funzionario del Servizio Programmazione Sociale dell Ente o suo sostituto, d) da un rappresentante dell Ufficio Scolastico provinciale o suo sostituto, 6

7 e) dal Direttore regionale della Direzione centrale, formazione, orientamento e lavoro o suo sostituto, f) dal consigliere provinciale di parità, g) dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e datoriali, h) da un rappresentante dei Centri per l Impiego con funzioni di segretario. 3. I componenti di cui alle lettere b), c), d) partecipano ai lavori della sottocommissione per la valutazione delle istanze di ammissione per le borse di studio ed altri provvedimenti similari, 4. I componenti di cui alle lettere e) ed f) parteciperanno ai lavori della sottocommissione per la valutazione dei progetti attinenti alle azioni positive ed alle pari opportunità. 5. Su proposta del Presidente della Sottocommissione possono essere invitati a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, soggetti esterni alla Sottocommissione medesima 6. I membri della sottocommissione sono nominati con ordinanza del Presidente della Provincia. Art. n. 10 Sottocommissione per la cooperazione sociale 1. La Sottocommissione per la cooperazione sociale è organo di concertazione con le parti sociali in materia di programmazione provinciale degli interventi nel campo delle realtà cooperative locali. 2. La Sottocommissione ha il compito di: a) collaborare con l Amministrazione Provinciale per la definizione dei criteri di priorità in materia di incentivazione alla cooperazione, b) esprimere il parere consultivo sulle istanze di contributo presentate a norma delle vigenti disposizioni in materia di cooperazione sociale; c) proporre progetti speciali di sostegno e promozione della cooperazione di particolare rilevanza e significatività per il territorio provinciale. 3. La Sottocommissione per la cooperazione sociale è composta: a) dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o suo sostituto, che ne assume la presidenza; b) dal Funzionario del Servizio Programmazione Sociale o suo sostituto, c) da un rappresentante per ogni organizzazione delle tre associazioni centrali cooperative del Friuli Venezia Giulia, d) da un rappresentante dei Centri per l Impiego in qualità di segretario. 4. Su proposta del Presidente della Sottocommissione possono essere invitati a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, soggetti esterni alla Sottocommissione medesima. 5. I membri della Sottocommissione sono nominati con ordinanza del Presidente della Provincia. TITOLO III COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Art. n. 11 Comitato Tecnico Provinciale 1. Il Comitato Tecnico Provinciale per il diritto al lavoro dei disabili svolge compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli 7

8 strumenti delle prestazioni atti all inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Tali funzioni sono svolte in raccordo con la Commissione sanitaria di Accertamento della Disabilità. Il Comitato Tecnico concorre altresì alla progettazione delle linee di intervento provinciali per l attuazione del diritto al lavoro dei disabili. 2. Il Comitato Tecnico si articola a livello provinciale con funzioni anche di indirizzo e coordinamento, consulenza, definizione di criteri e strategie di azione, definizione, individuazione di procedure generali e di strumenti omogenei, azioni di promozione e sensibilizzazione delle comunità, dei servizi e delle aziende per favorire le possibilità di inserimento lavorativo, attività di formazione per gli operatori e di qualificazione del personale dedicato ai servizi specifici, monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi. Per le funzioni amministrative e connesse ai compiti assegnati dalla normativa il COMIDIS svolge una funzione di gestione delle banche dati e di tutte quelle incombenze che hanno validità per tutto il territorio della provincia. 3. Il Comitato Tecnico Provinciale collabora con la Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili. 4. Il Comitato Tecnico Provinciale per il diritto al lavoro dei disabili è composto da: a) Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro o suo sostituto b) un medico di medicina legale designato dell Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale o suo sostituto, c) un medico del Dipartimento di medicina del lavoro/prevenzione designato dell Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale o suo sostituto, d) un operatore del SIL dell Ass. n.6 o suo sostituto e) un operatore del dipartimento di Salute Mentale dell Ass.n.6 o suo sostituto; f) un rappresentante dell INAIL; g) un coordinatore in rappresentanza dei 5 Centri per l Impiego; h) il coordinatore incaricato del COMIDIS; i) un addetto al Servizio COMIDIS con funzioni di segreteria. 5. Su proposta del Presidente del Comitato Tecnico possono essere invitati a partecipare ai lavori soggetti esterni 6. Il Presidente del Comitato Tecnico viene designato dal Presidente dell Amministrazione Provinciale. 7. I membri del Comitato Tecnico Provinciale sono nominati con ordinanza del Presidente della Provincia. 8. Il Comitato Tecnico Provinciale dura in carica l intero mandato del Consiglio Provinciale 9. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste in questo articolo. 10. I membri decaduti del Comitato Tecnico Provinciale continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. TITOLO IV NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE, DELLE SUE SOTTOCOMMISIONI, DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Art. n. 12 Assenze ingiustificate 1. I componenti della Commissione Provinciale del Lavoro, delle sue sottocommissioni e del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili, di cui ai precedenti articoli, decadono nel caso di assenza priva di valida giustificazione reiterata per tre sedute consecutive. 8

9 Art. n. 13 Dimissioni, surrogazioni e revoca 1. Le dimissioni dalla carica di un membro effettivo o supplente devono essere presentate in forma scritta ed indirizzate al Presidente della Commissione, delle sottocommissioni e del Comitato Tecnico. 2. Le dimissioni hanno efficacia dal momento della presa d atto da parte della Commissione e sue sottocommissioni e del Comitato Tecnico. 3. Le organizzazioni e associazioni possono revocare i membri effettivi e supplenti dalle stesse nominati. 4. Le dimissioni o la revoca dalla Commissione Provinciale per il Lavoro implicano le dimissioni o la revoca dalle Sottocommissioni. 5. Su segnalazione delle organizzazioni di appartenenza del componente dimissionario o revocato il Presidente della Provincia nominerà con propria ordinanza, il sostituto. Art. n. 14 Avviso di convocazione 1. La convocazione della Commissione Provinciale e delle sue sottocommissioni deve essere fatta con avviso scritto inviato ai componenti effettivi e supplenti con lettera inviata anche a mezzo fax o e deve contenere l indicazione del giorno, dell ora e del luogo fissati per la riunione nonché l ordine del giorno degli argomenti da trattare. 2. L avviso di convocazione deve pervenire al destinatario almeno cinque giorni prima della riunione. 3. Nei casi di urgenza gli avvisi di convocazione possono essere diramati con telegramma o telefax o da inviarsi almeno quarantotto ore prima della seduta e contenente la sommaria indicazione degli argomenti all ordine del giorno. 4. La Commissione, a maggioranza degli aventi diritto al voto, può prevedere modalità di convocazione diverse da quella indicata ai commi precedenti. 5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire al domicilio eletto per questi fini da ciascun componente della Commissione, sue Sottocommissioni e del Comitato Tecnico. Art. n. 15 Convocazione della seduta 1. La Commissione provinciale per il Lavoro e le Sottocommissioni sono convocate dal relativo Presidente una volta all anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ovvero quando lo richieda la metà dei suoi membri effettivi, nel qual caso l ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato al Presidente almeno dieci giorni prima. 2. Le Sottocommissioni per materie ed il Comitato Tecnico, di cui ai precedenti artt. 7,8,9,10 e11, sono convocati secondo le scadenze connesse alla programmazione annuale delle attività e l effettuazione di specifici compiti e procedure da parte del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia. Art. n. 16 Partecipazione alle sedute 9

10 1. Ai componenti degli organi collegiali non è riconosciuta alcuna indennità né alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell organo. Art. n. 17 Validità della seduta 1. La Commissione Provinciale, le Sottocommissioni ed il Comitato Tecnico si riuniscono validamente con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi, verificata all inizio della seduta e si esprime a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Art. n. 18 Votazioni 1. Le votazioni avvengono in forma palese per alzata di mano. 2. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 3. Le sole eventuali votazioni riguardanti valutazioni su persone avvengono a scrutinio segreto, mediante schede. In tali casi saranno nominati due scrutatori. Art. n. 19 Processo verbale 1. Il processo verbale delle riunioni viene redatto in modo sintetico riportando le determinazioni adottate. 2. I processi verbali delle riunioni, depositati presso il Servizio Politiche del Lavoro, sono sottoposti all approvazione nella successiva seduta della Commissione Provinciale del Lavoro e/o delle sottocommissioni e del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili. Art. n. 20 Regolamento interno 1. La Commissione Provinciale per il Lavoro, le sue Sottocommissioni ed il Comitato Tecnico, per tutto quanto non previsto nel presente titolo rispetto alle modalità di funzionamento, potranno adottare, previa approvazione dei medesimi organismi, ulteriori e specifici adattamenti procedurali per una migliore funzionalità. TITOLO V OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE Art. n. 21 Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro 1. Presso l Amministrazione Provinciale opera l Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro quale servizio di supporto delle attività della Provincia in materia di occupazione. 2. Le attività ed i progetti realizzati dall Osservatorio si raccordano con altre iniziative e realtà similari operanti all interno della Provincia e a livello regionale al fine di 10

11 acquisire una lettura integrata dei fenomeni e della realtà socio-ecomonica produttiva-occupazionale del territorio. 3. L Osservatorio provinciale del mercato del lavoro provvede a: a) effettuare estrazioni dei dati relativi al mercato del lavoro provinciale ed elaborare eventuali valutazioni sistematiche sugli stessi; b) effettuare studi e/o ricerche per valutare gli effetti delle politiche provinciali per il lavoro e la formazione; a) promuovere gli opportuni raccordi con gli altri Osservatori provinciali. Art. n. 22 Osservatorio Provinciale della Cooperazione Sociale 1. Presso l Amministrazione Provinciale è stato istituito l Osservatorio Provinciale della Cooperazione Sociale quale servizio di supporto alle attività della Provincia nell ambito della realtà cooperativa locale. 2. L Osservatorio della Cooperazione Sociale svolge attività tese a raccogliere un quadro esauriente di informazioni sulla situazione socio-economica/finanziaria delle cooperative sociali operanti nel territorio nel territorio provinciale fornendo così elementi utili per la predisposizione di adeguate strategie di sviluppo e rafforzamento del settore. 3. L Osservatorio provinciale svolge altresì funzioni ed attività finalizzate allo sviluppo ed approfondimento della conoscenza del settore, monitora il mondo cooperativo locale con un metodologia unitaria, realizza una immagine del settore in grado di rappresentare le opportunità economiche, finanziarie e sociali del sistema cooperativistico. 4. Le attività ed i progetti realizzati dall Osservatorio si raccordano con altre iniziative e realtà similari operanti all interno della Provincia e a livello regionale al fine di acquisire una lettura integrata dei fenomeni e della realtà cooperativistica sia locale che regionale. 11

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