COLLOCAMENTO LAVORATIVO DISABILI: IDONEITÀ E COMPATIBILITÀ
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1 Dipartimento di Prevenzione U.O. Medicina Legale Dr. Stefano Lelli Dr. Anna Maria Lupi ASL 5 di Pisa COLLOCAMENTO LAVORATIVO DISABILI: IDONEITÀ E COMPATIBILITÀ 1
2 Pagina 2 COLLOCAMENTO LAVORATIVO DISABILI: IDONEITÀ E COMPATIBILITÀ ASL 5 DI PISA U.O. MEDICINA LEGALE DR STEFANO LELLI *, DR.ANNA MARIA LUPI ** è necessario creare le condizioni normative in base alle quali ciascun cittadino,col proprio lavoro, possa dare un contributo alla creazione della ricchezza collettiva, commisurato alle proprie capacità. (Dalla relazione alla Camera dei Deputati sulla legge di riforma del collocamento obbligatorio) Premessa La legge n. 68 del 12/3/1999, relativa alla riforma del collocamento obbligatorio stabilisce un principio di grande rilievo: garantire l inserimento lavorativo della persona disabile mediante il raffronto ottimale tra le abilità e le mansioni lavorative. L inserimento del disabile nella vita produttiva si basa, alla luce della più recente norma, anziché sulla invalidità e sul grado del deficit, come accadeva con la L. 482/68, sulle potenzialità. Un sistema così introdotto sarà tanto più efficace quanto più saprà valutare le competenze e le capacità residue e confrontarle con i requisiti richiesti per un lavoro. Il punto cruciale è dunque saper abbinare la persona adatta al giusto lavoro. Questa visione del problema nasce dalla consapevolezza che le potenzialità professionali e le attitudini convivono con aree di non completa efficienza ed occorre non solo individuare le capacità residue ma anche valorizzarle attraverso percorsi di integrazione. Chiaro, in proposito, è l art.2 della L.68/99 che prevede: 2
3 Pagina 3 - l individuazione dei mezzi tecnici e di supporto che permettono di valorizzare adeguatamente le persone disabili nelle loro capacità lavorative - l analisi dei posti di lavoro - l analisi delle forme di sostegno, delle azioni positive e delle soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, con gli strumenti e con le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro. La compatibilità L inserimento lavorativo mirato si concretizza attraverso momenti successivi che sono rappresentati dalla valutazione delle capacità del disabile, dall analisi dei posti di lavoro, dalla risoluzione dei problemi ergonomici, ambientali e relazionali, dall utilizzo di adeguate tecnologie di supporto e della strumentazione disponibile per valorizzare le potenzialità professionali residue (processi formativi, percorsi personalizzati etc.). La ponderata individuazione delle mansioni lavorative adatte richiede l analitica definizione delle capacità funzionali d apparato e delle attitudini della persona; inoltre può rendersi necessario risolvere le difficoltà correlate con l esistenza di problematici rapporti psicologici e relazionali, di gravose condizioni organizzative e ambientali (eventuali barriere architettoniche), di ostacoli correlati a condizioni strumentali e tecnologiche che sono proprie di un preciso sistema produttivo. Il collocamento mirato, quindi, si realizza ricercando e mettendo in atto tutte le soluzioni positive necessarie affinché si possa parlare di 3
4 Pagina 4 compatibilità tra le caratteristiche del posto di lavoro, inteso nell accezione più completa del termine, e le residue capacità della persona invalida. Il concetto di compatibilità non è nuovo. In ambito legislativo si parla di compatibilità nella L.104/92, norma quadro concernente la tutela dell handicap. L art. 19 della legge, soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, stabilisce che la valutazione finalizzata all inserimento lavorativo dei disabili psichici in mansioni lavorative compatibili deve scaturire dall apprezzamento della capacità lavorativa e relazionale e non solo dalla conoscenza della minorazione fisica o psichica. La rilevanza del concetto di compatibilità lavorativa era stato oggetto, ancor prima della emanazione della legge sull handicap, di una sentenza della Corte Costituzionale del La Suprema Corte dichiarava l illegittimità costituzionale della Legge 482/68 là dove non considerava ai fini del collocamento obbligatorio invalidi civili i disabili psichici proficuamente impiegabili in mansioni compatibili. In questo momento storico il contenuto del termine compatibilità veniva riferito essenzialmente all apprezzamento del grado di adattamento/ opposizione del disabile alle mansioni lavorative che concretamente dovevano essere svolte. In tal senso si esprimevano le corti di merito in numerose sentenze confermando la peculiare accezione del termine compatibilità quale correlazione tra compito lavorativo e residua validità della persona invalida. 4
5 Pagina 5 La nuova disciplina inerente al diritto al lavoro dei disabili afferma con chiarezza l ampio contenuto del termine compatibilità, in accordo con le indicazioni dell art. 19 della legge quadro sull handicap. La complementare lettura degli artt. 6 e 10 della L. 68/99 consente di individuarne i significati e chiarisce inoltre, quali siano le competenze in ordine all applicazione degli strumenti valutativi e all espressione del giudizio di merito. L accertamento della condizione di disabilità è, evidentemente, il primo parametro valutativo che deve essere constatato ed apprezzato. L organismo abilitato a rilevare la natura ed il grado delle infermità è rappresentato dalla commissione di cui all art.4 della L.104/92. Il compito ultimo, cioè la finalità particolare, è quello di caratterizzare funzionalmente la persona che presenti una condizione di menomazione o disabilità da cui derivi uno svantaggio esistenziale grazie alla ponderazione di una serie di parametri di efficienza quali la capacità di utilizzare le informazioni, la postura e la locomozione, la capacità di movimento e di funzione degli arti, la capacità di effettuare attività complesse e attività fisica associata a resistenza, la adattabilità a fattori ambientali, la capacità di adattamento a situazioni lavorative. Il collegio procede, quindi, alla definizione del profilo socio-lavorativo della persona grazie alla raccolta di notizie relative alla vita scolastica, alle precedenti esperienze di lavoro, alle esperienze sociali e relazionali. 5
6 Pagina 6 L accertamento è rivolto alla stima in positivo del disabile, mirando ad individuare le capacità migliori che potrà essere in grado di esprimere anche grazie alla possibile previsione di strumenti di ausilio tecnico e/o di sostegno. RELAZIONE CONCLUSIVA Riporta la sintesi e le risultanze della valutazione delle disabilità e delle capacità migliori; Indica le forme di sostegno e gli strumenti necessari all inserimento o al mantenimento al lavoro; Formula il progetto di inserimento lavorativo; La relazione conclusiva è l atto formale che esplicita in modo s i n t e t i c o o g n i informazione utile alla migliore valorizzazione della persona invalida. L analisi del posto di lavoro è l altro parametro cardine del collocamento lavorativo del disabile in quanto momento preliminare necessario alla espressione del giudizio di compatibilità. La valutazione parte dall individuazione dei ruoli e delle mansioni lavorative che sono disponibili, ne considera analiticamente gli aspetti di ordine tecnologico, accerta l eventuale presenza di barriere architettoniche, l organizzazione del sistema produttivo e la necessità o meno di adattamento a orari e turnazioni. In questo ambito può essere opportuna anche una valutazione della situazione socio-relazionale propria del posto di lavoro per, eventualmente, valutare l opportunità di favorire, per esempio, un inserimento in gruppi produttivi stabili, poco numerosi e privi di tensioni. 6
7 Pagina 7 Questa analisi è, a mente dell art. 6, c 2, lettera b della L.68/99, la missione del Comitato Tecnico, organo previsto nell ambito della Commissione Provinciale per le politiche del lavoro. L esperto medico-legale presente in seno al Comitato Tecnico ha evidentemente il compito di chiarire gli aspetti sanitari inerenti la ammissibilità dell inserimento nell attività lavorativa disponibile tenuto conto della condizione biologica e funzionale del disabile così come risulta dalla relazione conclusiva; l esperto del settore sociale porterà le proprie osservazioni e proposte in ordine agli aspetti attitudinali e socio-relazionali. COMITATO TECNICO Individuazione dei ruoli e mansioni lavorative disponibili Analisi degli aspetti tecnologici Presenza di barriere architettoniche Valutazione della organizzazione del lavoro ( orari, turnazioni etc.) Valutazione della situazione socio- relazionale del posto di lavoro Esame della relazione conclusiva Il Comitato Tecnico è, pertanto, il propulsore del collocamento lavorativo mirato e il suo derivato parere, è il sostegno imprescindibile per lo statuirsi del rapporto di lavoro. La commissione ASL effettua la necessaria attività di consulenza, così come previsto all art. 8 del DPCM del 13 gennaio 2000, mettendo in atto la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonché della validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento effettuato all atto dell iscrizione nella lista costituita presso il 7
8 Pagina 8 centro per l impiego. Da questo percorso assistenziale, visto il disposto dell art.1 della L.68/99, restano estranei gli invalidi per infortunio sul lavoro e malattia professionale e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi di servizio. Per queste categorie, infatti, ai fini dell accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta adeguata la certificazione rilasciata dall INAIL ovvero dalla C.M.O. ai sensi del DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. Tuttavia, con riferimento agli invalidi del lavoro, la Direzione Generale per l Impiego, con circolare n. 66 del 10/7/2001, precisa che l Inail deve valutare la disabilità e mettere in atto tutte le procedure successive, in ottemperanza alle linee del DPCM 13/1/2000 per la definizione della capacità e per la formulazione della diagnosi funzionale. L esito di tale accertamento costituirà oggetto d informativa ai comitati tecnici preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro. Invece, per gli invalidi di guerra e per servizio la normativa specifica sembra non consentire ancora un adeguamento in via amministrativa del percorso. L idoneità L attuale legge sul collocamento lavorativo delle persone disabili, così come l abrogata L.482/68, non richiama il concetto di idoneità lavorativa. Solo all art. 16, comma 3, con rilievo evidentemente di portata generale e quindi non limitato agli aspiranti lavoratori disabili, si dice: Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana 8
9 Pagina 9 costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego. In proposito, nell ampia problematica del diritto al lavoro le norme relative al collocamento mirato si confrontano necessariamente con quelle inerenti alle assunzioni nel pubblico impiego e con le leggi relative al controllo dell idoneità al momento dell inserimento lavorativo in aziende private. Si pone il problema, allora, se ai fini del previsto requisito della idoneità fisica all impiego, quale idoneità al servizio continuativo e incondizionato nella pubblica amministrazione ivi compreso il controllo degli attributi specifici previsti per lo svolgimento di singole funzioni, possa essere ritenuto esaustivo il giudizio di compatibilità espresso dalla Commissione ASL ovvero se sia, invece, indispensabile un ulteriore verifica medico-legale dell idoneità. La disciplina sul collocamento mirato si intreccia, per altro verso, con le disposizioni pertinenti alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quelle relative alla sorveglianza sanitaria. La convivenza di queste due discipline determina di fatto la necessità che all atto dell avviamento al lavoro il disabile sia sottoposto ad un giudizio di compatibilità ai sensi della L. 68/99 e ad un giudizio di idoneità laddove siano individuati specifici rischi professionali. Questo secondo giudizio si sostanzia, rispetto al concetto di compatibilità al lavoro, per un significato propriamente finalizzato a perseguire l annullamento e il contenimento dei rischi professionali codificati. E il compito peculiare dell attività medica definita negli anni 80 9
10 Pagina 10 in ambito CEE come la valutazione periodica medico-fisiologica dei lavoratori esposti, con l obiettivo di proteggere la salute e prevenire le malattie correlate al lavoro. Come tale, è affidato al medico competente, individuato dai decreti legislativi 277/91 e 626/94 ed è finalizzato a un autentico obiettivo di prevenzione. Il giudizio d idoneità IDONEITA AL LAVORO NELL AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA che esprime il medico competente è rivolto a ricercare l assenza di Verifica della assenza di controindicazioni allo svolgimento di mansioni precise in considerazione di agenti specifici di rischio professionale controindicazioni allo svolgimento di mansioni p r e c i s e i n considerazione degli agenti specifici di rischio presenti in una precisa attività e ai quali il lavoratore è esposto in ragione del suo compito. Il tipo di valutazione che il medico addetto alla sorveglianza sanitaria deve effettuare è diversa a seconda che si tratti del momento del collocamento lavorativo ovvero della visita periodica. La visita compiuta al momento dell inserimento lavorativo ha lo scopo di valutare l assenza di condizioni individuali per le quali il lavoro specifico potrebbe essere nocivo per il lavoratore. L accertamento periodico, invece, è finalizzato alla verifica della conservazione dello stato di salute in presenza dell esposizione ad un agente lesivo professionale e alla valutazione della tollerabilità tra le caratteristiche dell esposizione alla noxa lesiva e lo stato funzionale e l integrità dell organo critico. Il senso di questa seconda visita, pertanto, è 10
11 Pagina 11 tipicamente quello di un atto di prevenzione secondaria, cioè di ricerca di possibili iniziali alterazioni determinatesi nell esercizio e a causa dell attività professionale. Problematico coordinamento tra le norme L assenza di un esplicito coordinamento tra queste norme può essere fonte di dubbi e incertezze, sul piano strettamente procedurale, soprattutto laddove le decisioni degli organi preposti all accertamento delle compatibilità e delle specifiche idoneità non siano sovrapponibili. In proposito appare utile citare la Sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 21/11/97. La Corte, chiamata ad esprimersi sulla possibilità di coesistenza tra la L.482/68 e l art. 16 del Dlgs 626/94, ha affermato la compatibilità delle due normative e la prevalenza del parere del collegio medico in considerazione del carattere speciale della L.482/68 La citata sentenza è utile riferimento per chiarire le competenze e i rispettivi ambiti giuridici degli organi valutativi previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio e del medico competente. L instaurazione o la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di soggetto disabile non può essere regolata dal giudizio del medico competente in quanto la norma speciale prevale su quella di carattere generale Al medico competente è data la possibilità di modulare tutti gli interventi di prevenzione disponibili, dalle prescrizioni ai giudizi di 11
12 Pagina 12 parziale,temporanea inidoneità, alla totale inidoneità. In quest ultima evenienza, fatta salva la possibilità per il datore di lavoro e per il lavoratore di avanzare ricorso ai sensi dell art. 17 del Dlgs. 626/94, si inserisce nuovamente la protezione e l obiettivo di tutela del diritto al lavoro del disabile voluti dalla norma speciale che stabilisce il dovere da parte del datore di lavoro di esperire tutti i tentativi per assicurare la prosecuzione del rapporto di lavoro, ricercando altre mansioni compatibili. In questa prospettiva di tutela la Legge stabilisce la possibilità di richiedere ulteriori accertamenti ed anche la verifica dell organizzazione produttiva e dei possibili adattamenti della stessa da parte delle Commissioni ASL. L accertamento della definitiva impossibilità a reperire mansioni compatibili rappresenta l antecedente inderogabile per la risoluzione del rapporto di lavoro. La legge inoltre, con chiari intenti di protezione per chi nel mondo del lavoro si trovi in una condizione psico-fisica di svantaggio, estende le previsioni di tutela anche a coloro che, validi al momento dell assunzione, subiscano per malattia sopravvenuta o per infortunio una riduzione della capacità lavorativa tale da poter pregiudicare la prosecuzione del rapporto d impiego. Oltre al dovere di garantire la conservazione del posto di lavoro per quei soggetti divenuti disabili a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale è previsto l onere di ricercare mansioni alternative compatibili, con mantenimento del trattamento economico più favorevole, per coloro che in conseguenza di una patologia professionale o di una malattia comune abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% e siano divenuti inabili alla specifica mansione Solo nel caso di indisponibilità di mansioni compatibili il rapporto di lavoro può essere risolto e il lavoratore è avviato presso altra azienda, con precedenza e senza inserimento nella graduatoria. 12
13 Pagina 13 L accertamento della validità residua e l individuazione delle mansioni compatibili presso altro datore di lavoro sono demandati al Comitato Tecnico e alla Commissione i di cui all art. 4 della L. 104/ La procedura si applica nei casi di sopravvenuta malattia comune e nei casi di infortunio o malattia professionale Le diversità relative ai criteri di accesso al collocamento obbligatorio tra le varie categorie di invalidi non sussistono quando in ragione della disabilità sia problematico il proseguimento del rapporto di lavoro. La Commissione di cui alla L. 104/92, infatti, è sempre chiamata ad esprimersi nei casi di sopravvenute difficoltà di soggetti collocati con la L.68/99 e per individuare le mansioni compatibili quando invalidità sopravvenute superiori al 60%, di origine lavorativa o comune, abbiano determinato la risoluzione del rapporto di lavoro e il conseguente avviamento presso altra 13
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