Il collocamento obbligatorio. Norme per il diritto al lavoro dei disabili Il collocamento dei disabili (art. 1, L , n.

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1 Il collocamento obbligatorio. Norme per il diritto al lavoro dei disabili Il collocamento dei disabili (art. 1, L , n. 68) Norma di riferimento: art. 1, L , n. 68 Collocamento dei disabili 1 [1] La presente legge ha come finalità la promozione dell inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all ottava categoria di cui alle tabelle annesse al t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. [2] Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell apprendimento della lingua parlata. [3] Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778, alla legge 5 marzo 1965, n. 155, alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397, e alla legge 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21

2 luglio 1961, n. 686, e alla legge 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n Per l assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n [4] L accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. [5] In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del t.u. delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall INAIL. [6] Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. [7] I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. Riferimenti normativi: artt. 2, 4, 35, 38, 41 Cost.; art c.c.; L , n. 1312; L , n. 264; L , n. 686; L , n. 1539; L , n. 482; D.P.R , n. 915; D.L , n. 726, conv. in L , n. 863; art. 1, L , n. 113; art. 1, L , n. 295; L , n. 223; artt. 4, 18, 19, L , n. 104; L , n. 29; art. 6, D.Lgs , n. 469; D.P.C.M ; circ. Min. Lav , n. 77. Bibliografia: ALBINI, CRESPI, DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, Padova, 2000; BARCHI, Assunzioni obbligatorie: primi problemi applicativi, in DPL, 2000; BIANCHI D URSO, VIDIRI, Luci e ombre sulla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 2000, n. 7;

3 CARDARELLO, Il nuovo collocamento obbligatorio. Riflessi e conseguenze operative della l. di riforma n. 68/99 e dei successivi provvedimenti di attuazione, Milano, 2000; DALMASSO, Diritto al lavoro dei disabili: prime considerazioni sulla l. n. 68/1999, in LPO, 1999; DE LUCA, Norme per il diritto al lavoro dei disabili (l. 12 marzo 1999 n. 68), in FI, 2000, V; DE LUCA, BUSCEMA, Il collocamento dei disabili, in DPL, 1999; GALLO, Incentivi per l inserimento al lavoro dei disabili, in DPL, 2004; GAROFALO, Disabili e lavoro. Profilo soggettivo, in DPL, 1999, n. 37, XVIII; LAI, Sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, in DPL, 1999; MANICASTRI, Assunzione di categorie protette non disabili e computabilità, in DPL, 2004; MASSI, Riforma del collocamento obbligatorio, in DPL, 1999; NITTI, Inserimento e integrazione lavorativa dei disabili, in NR, 2000; PERA, Della licenziabilità o no del lavoratore divenuto totalmente inabile, in RIDL, 1999, II; ID., Note sulla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie degli invalidi, in GC, 1999, II; PERSIANI, PROIA, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, 2007; PESSI, Lezioni di diritto del lavoro, Torino, 2006; RICCARDI, Commento al D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333, regolamento di esecuzione della l. 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in Gdir, 2001, n. 2; SCHIAVONE, Il diritto al lavoro dei disabili nella l. 12 marzo 1999 n. 68, in Ipr, 2003; SCIORTINO, Disabili e diritto al lavoro, in LG, 2004; STOLFA, in GAETA, STOLFA, TESAURO, Il rapporto di lavoro: subordinazione e costituzione, II, La costituzione del rapporto, Torino, 1993; TATARELLI, Lavoro dei disabili: omessa assunzione e risarcimento del danno, in Gdir, 2001, n ; TOSANO, Il lavoro dei disabili Legge 12 marzo 1999 n. 68 di riforma del collocamento obbligatorio, Milano, 2000; TURSI, La nuova disciplina del diritto al lavoro dei disabili, in RGL, 1999, I; VALLEBONA, La nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 1999, n. 5. Sommario: 1. Premessa. Il diritto al lavoro nel diritto del lavoro. 2. Evoluzione storica del collocamento obbligatorio dei disabili. 3. Finalità della legge. Nozione di collocamento mirato. Rinvio. 4. Categorie protette e accertamento delle condizioni di disabilità. 5. Disabilità sopravvenuta in corso di rapporto di lavoro. Gli invalidi interni. 1. Premessa. Il diritto al lavoro nel diritto del lavoro La normativa in commento introduce una revisione al vecchio modello di collocamento obbligatorio dei disabili, già disciplinato dalla L , n L istituto del collocamento obbligatorio costituisce, allo stato, una residua sacca di resistenza del vecchio regime di collocamento, caratterizzato da un pervasivo intervento delle istituzioni nella

4 dinamica domanda-offerta di lavoro, in evidente controtendenza rispetto al relativo processo di privatizzazione, in atto negli ultimi anni (PESSI, Lezioni di diritto del lavoro, Torino, 2006*[pagina?]*). L esigenza di intervenire al fine di pilotare l incontro tra domanda ed offerta viene avvertita dal legislatore in funzione protettiva nei confronti di categorie di soggetti particolarmente svantaggiati. Invero, la ratio dell istituto è quella di garantire una possibilità di occupazione a soggetti che, affetti da menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali e intellettive, incontrano significative difficoltà nel reperimento di attività lavorativa (PERSIANI, PROIA, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, 2007, 29). Finalità, questa, che viene soddisfatta attraverso l imposizione, in capo al datore di lavoro, di un obbligo di assunzione, e di mantenimento in servizio, di un certo numero di soggetti affetti da determinate patologie, calcolato in funzione del numero di dipendenti complessivamente occupati. La selezione delle c.d. categorie protette è rimessa a criteri predeterminati per legge, atti a designare soggetti che, per la particolare condizione patologica in cui versino, siano ritenuti meritevoli di una tale tutela. La portata precettiva dell obbligo giuridico di assunzione, e mantenimento in servizio, dei lavoratori disabili, è rinforzata dalla previsione di sanzioni amministrative per il caso di inottemperanza al predetto obbligo (cfr. art. 15, L , n. 68). Si discute in dottrina se, all obbligo di assunzione incombente, per legge, sul datore di lavoro, corrisponda, simmetricamente, una posizione giuridica soggettiva attiva del disabile, e se essa sia coattivamente soddisfacibile. Quanto al primo quesito, è la rubrica stessa della normativa in commento a dettare «norme per il diritto al lavoro dei disabili». Ad ulteriore conferma della titolarità, in capo al lavoratore disabile, di un vero e proprio diritto al lavoro, la giurisprudenza ha, ormai da tempo, sancito la nullità assoluta delle transazioni implicanti la rinunzia dell avente diritto all assunzione, dietro corrispettivo (C., Sez. Lav., , n. 4207). Quanto al secondo profilo, la dottrina si interroga se, nel silenzio della legge sul punto, e sul presupposto della titolarità di un diritto al lavoro, il lavoratore disabile sia legittimato in caso di inadempimento del datore di lavoro all obbligo di assunzione ad agire ex art c.c., al fine di ottenere una sentenza costitutiva del suo diritto (BIANCHI D URSO, VIDIRI, Luci e ombre sulla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 2000, n. 7, 721; SCIORTINO, Disabili e diritto al lavoro, in LG, 2004, 545). A fronte di un tendenziale riconoscimento di tale legittimazione in sede dottrinale, la giurisprudenza ha manifestato maggiori resistenze, ritenendo, tra l altro, che «la nascita del rapporto

5 di lavoro richiede necessariamente l intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto, e della determinazione di elementi essenziali quali la retribuzione, le mansioni, la qualifica» (C., Sez. Lav., , n. 4953). Con la conseguenza che, al disabile indebitamente non assunto, spetterà il solo diritto al risarcimento del danno patrimoniale da mancata assunzione (TATARELLI, Lavoro dei disabili: omessa assunzione e risarcimento del danno, in Gdir, 2001, n , 12). Tale orientamento giurisprudenziale incontra, peraltro, diverse critiche in dottrina (VALLEBONA, La nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 1999, n. 5, 476; SCIORTINO, Disabili e diritto al lavoro, in LG, 2004, 545). 2. Evoluzione storica del collocamento obbligatorio dei disabili Il primo intervento normativo volto ad agevolare l inserimento del lavoratore invalido nel mondo del lavoro risale all inizio dello scorso secolo, con la L , n Dopo circa un quarantennio di vigenza, il legislatore ha introdotto delle modifiche con la L , n. 1539, per poi dar luogo, con la L , n. 482, ad una vera e propria riorganizzazione della materia, orientata in direzione dell impianto costituzionale. L ispirazione sottesa alla nuova disciplina era marcatamente assistenzialistica, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 4, 35, 38, nonché alla luce dell art. 41 Cost., che individua nell «utilità sociale» e nei «fini sociali» una restrizione alla libertà imprenditoriale. Senonché, proprio questa impronta solidaristica di base ha costituito, con il passare del tempo, e con il fisiologico mutare delle esigenze produttive, il vero limite della citata normativa. Essa infatti imponeva al datore di lavoro l assunzione di una determinata quota di soggetti appartenenti alle categorie protette, senza avere alcun riguardo alle esigenze imprenditoriali di inserimento del lavoratore nell apparato produttivo dell impresa. Tanto che in dottrina si è parlato di c.d. imponibile di mano d opera (ALBINI, CRESPI, DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, Padova, 2000, 50). Di conseguenza, la predetta normativa ha letteralmente gravato l impresa di un vero e proprio peso assistenziale, diversamente modulato in ragione delle dimensioni dell impresa stessa, ma, comunque, in grado di paralizzarne lo sviluppo produttivo. Le distorsioni e lo svilimento della matrice solidaristica perpetuatisi nel corso di un trentennio hanno così indotto il legislatore ad abbandonare la superata impostazione della normativa al tempo vigente, e ad agevolare l affermazione di un collocamento, per quanto obbligatorio, comunque mirato.

6 Un primo passo in tal senso è stato compiuto con la L , n. 104, ossia la legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Ma il vero coronamento di tale percorso si è avuto con la normativa in commento, la quale ha cercato di realizzare, in modo organico, le aspirazioni di collocamento mirato del disabile. 3. Finalità della legge. Nozione di collocamento mirato. Rinvio Ai sensi del 1 co. dell art. 1 in commento, la finalità della legge è quella di promuovere l inserimento e l integrazione lavorativa del disabile nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. A tale riguardo, si fa espresso rinvio alle considerazioni contenute a margine del successivo art Categorie protette e accertamento delle condizioni di disabilità Il 1 co. dell art. 1 in commento individua un novero di soggetti beneficiari della disciplina legislativa, i quali vengono tutelati in ragione di una significativa posizione di debolezza contrattuale. In particolare, essi possono essere così classificati: a) gli invalidi civili, e cioè le «persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento»: la legge prevede che l accertamento di tale invalidità sia rimesso alle Commissioni Mediche di cui all art. 1, L , n. 295; al riguardo, si fa rinvio all art. 2 del D.Lgs , n. 509, secondo il quale «il Ministro della sanità approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall Organizzazione mondiale della sanità»; b) gli invalidi al lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%: la legge prevede che l accertamento di tale invalidità sia rimesso alla competenza dell Inail; c) le «persone non vedenti o sordomute»: al riguardo, la legge precisa che sono non vedenti «coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione»; sono sordomuti, «coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell apprendimento della lingua parlata»; d) gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all ottava categoria delle vigenti tabelle in materia: la legge prevede che l accertamento di tale invalidità «continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del t.u.

7 delle norme in materia di pensioni di guerra», sicché continuano ad essere competenti le Commissioni Mediche Ospedaliere di cui al D.P.R , n In materia di accertamento delle condizioni di disabilità del lavoratore, l art. 1 in commento, al 4 co., individua il soggetto pubblico titolare del potere di effettuare tale accertamento, attraverso un rinvio all art. 4, L , n Tale disposizione, a sua volta, opera un ulteriore rinvio all art. 1, L , n Ai sensi del combinato disposto delle richiamate disposizioni, competenti ad effettuare l accertamento delle condizioni di disabilità sono le commissioni mediche operanti presso le Asl, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le stesse Asl. I criteri in base ai quali le predette commissioni mediche effettuano l accertamento sono individuati con D.P.C.M , emanato ai sensi del citato 4 co. dell art. 1 in commento. Infine, in deroga alle previsioni di cui sopra, l accertamento delle condizioni di disabilità relative agli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all ottava categoria delle tabelle annesse al t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R , n. 915, continua ad essere effettuato ai sensi di tale ultima normativa (cfr. 6 co. della norma in commento). 5. Disabilità sopravvenuta in corso di rapporto di lavoro. Gli invalidi interni L ult. co. dell art. 1 in commento recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, in forza del quale la sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, può essere esclusa dalla possibilità di assegnazione del lavoratore ad altre mansioni, anche inferiori. Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato coronamento, da ultimo, nella recente pronuncia della Suprema Corte (C., S.U., , n In dottrina, v. PERA, Della licenziabilità o no del lavoratore divenuto totalmente inabile, in RIDL, 1999, II, 170. Pronuncia, questa, che supera definitivamente l orientamento giurisprudenziale più risalente, secondo il quale la sopravvenuta impossibilità, fisica o psichica, del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, in assenza di espressa previsione legislativa o contrattuale, potesse giustificare il licenziamento da parte del datore di lavoro, senza che questi avesse alcun onere di provare che nell azienda ci fossero altri posti di lavoro con mansioni confacenti alle menomate condizioni del lavoratore (C., Sez. Lav., , n. 9684; C., Sez. Lav., , n. 3174).

8 In dottrina, v. LAI, Sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, in DPL, 1999, Alla luce del revirement della Cassazione, il legislatore è intervenuto al fine di accordare un vero e proprio diritto al mantenimento del posto di lavoro in favore dei «soggetti che, non essendo disabili al momento dell assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità». La dottrina ha evidenziato come, stando alla formulazione della legge, ai soggetti che si trovino in tali condizioni viene garantito il posto di lavoro, ma non anche la specifica mansione svolta (LAI, 2684). Pertanto, in ossequio al principio di repechage sancito dalla richiamata giurisprudenza, il datore di lavoro è tenuto ad una valutazione circa l esistenza o meno, nell organico aziendale, di mansioni equivalenti od anche inferiori a quelle di originaria appartenenza del disabile. Viceversa, l accertamento delle residue capacità lavorative spetta agli uffici competenti, ed in particolare al comitato tecnico dell organismo provinciale di concertazione di cui all art. 6, 3 co., del D.Lgs , n La combinazione delle due predette valutazioni consente la riallocazione del disabile in attività compatibili all interno dell organico aziendale. GIANLUCA LUCCHETTI

9 Il collocamento obbligatorio. Norme per il diritto al lavoro dei disabiliil collocamento mirato (art. 2, L , n. 68) Norma di riferimento: art. 2, L , n. 68 Collocamento mirato 2 [1] Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. Riferimenti normativi: artt. 2, 4, 35, 38, 41 Cost.; L , n Bibliografia: ALBINI, CRESPI, DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, Padova, 2000; BIANCHI D URSO, VIDIRI, Luci e ombre sulla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 2000, n. 7; PERA, Note sulla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie degli invalidi, in GC, 1999, II; PERSIANI, PROIA, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, 2007; PESSI, Lezioni di diritto del lavoro, Torino, 2006; SCIORTINO, Disabili e diritto al lavoro, in LG, 2004; TURSI, La nuova disciplina del diritto al lavoro dei disabili, in RGL, 1999, I; VALLEBONA, La nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 1999, n. 5. Sommario: 1. La nozione di collocamento mirato. 1. La nozione di collocamento mirato L art. 2 in commento fornisce la definizione di collocamento mirato. Con tale espressione il legislatore designa «quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione».

10 Viene in tal modo formalizzata la funzione principale perseguita dalla nuova disciplina, volta a contemperare gli interessi produttivi dell azienda con quelli di rispetto delle attitudini lavorative del disabile. In altri termini, la nuova concezione del collocamento obbligatorio si propone di valorizzare, contemperandoli, da un lato l interesse del datore di lavoro ad una maggiore efficienza produttiva, dall altro quello, potenzialmente confliggente, del disabile di sentirsi direttamente ed utilmente impegnato nelle sorti dell impresa (BIANCHI D URSO, VIDIRI, Luci e ombre sulla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 2000, n. 7, 734). Del resto, come affermato in dottrina, nel caso del disabile il fine da raggiungere non è quello del ristoro economico, ma quello dell integrazione sociale, della realizzazione della personalità morale, che solo l effettivo inserimento nel mondo del lavoro, e non la semplice percezione di una somma di denaro, è in grado di perseguire (SCIORTINO, Disabili e diritto al lavoro, in LG, 2004, 547). GIANLUCA LUCCHETTI

11 Il collocamento obbligatorio. Norme per il diritto al lavoro dei disabili Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva (art. 3, L , n. 68) Norma di riferimento: art. 3, L , n. 68 Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva 3 [1] I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. [2] Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni. [3] Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione. [4] Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. [5] Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all assunzione previsto dall articolo 8, comma 1, della stessa legge. [6] Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati. [7] Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

12 Riferimenti normativi: artt. 2, 4, 35, 38, 41 Cost.; art. 15, L , n. 264; L , n. 686; L , n. 482; art. 1, D.L , n. 726, conv. in L , n. 863; L , n. 113; artt. 1 e 3, L , n. 223; L , n. 29; art. 6, D.Lgs , n. 469; art. 4, L , n. 68. Bibliografia: ALBINI, CRESPI, DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, Padova, 2000; PERSIANI, PROIA, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, 2007; PESSI, Lezioni di diritto del lavoro, Torino, 2006; STOLFA, in GAETA, STOLFA, TESAURO, Il rapporto di lavoro: subordinazione e costituzione, II, La costituzione del rapporto, Torino, 1993; VALLEBONA, La nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 1999, n. 5. Sommario: 1. La funzione delle quote di riserva. 2. Disposizioni speciali in materia di quote di riserva. 3. Assunzione di lavoratori disabili con contratti atipici. 1. La funzione delle quote di riserva L art. 3 in commento disciplina le c.d. quote di riserva, ossia il numero o la percentuale di posti di lavoro che l imprenditore deve riservare a lavoratori appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 1. Tali quote vengono quantificate in ragione dell ampiezza dell azienda, misurata in via presuntiva sulla base del numero dei dipendenti in essa occupati. In particolare, il legislatore ha previsto: a) che le imprese che occupano più di 50 dipendenti debbono riservare ai lavoratori disabili il 7% dei posti in organico; b) che le imprese che occupano da 36 a 50 dipendenti debbono riservare ai lavoratori disabili due posti in organico; c) che le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti debbono riservare ai lavoratori disabili un posto in organico: il legislatore soggiunge che, in tal caso, il predetto obbligo di riserva riguarda le sole nuove assunzioni (2 co.). La norma in commento precisa altresì, al 7 co., che debbono computarsi nella quota di riserva i massaggiatori e i massofisioterapisti ciechi collocati obbligatoriamente nelle strutture ospedaliere ai sensi della L , n. 686, i centralinisti non vedenti assunti obbligatoriamente ai sensi della

13 L , n. 113, nonché i terapisti della riabilitazione non vedenti, assunti obbligatoriamente ai sensi della L , n. 29. Tale disciplina è applicabile anche agli enti pubblici economici (6 co.). 2. Disposizioni speciali in materia di quote di riserva L art. 3 in commento introduce poi delle regole specifiche per determinate categorie di datori di lavoro. In particolare, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell assistenza e della riabilitazione, l obbligo di assunzione sorge solo in caso di nuova assunzione, a prescindere dal numero di dipendenti, e, in ogni caso, il computo delle quote di riserva riguarda esclusivamente il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (3 co.). Inoltre, per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, l obbligo di assunzione è previsto solamente per i relativi servizi amministrativi (4 co.). La legge prevede inoltre delle ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione. In particolare: a) per le imprese sottoposte a cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi degli artt. 1 e 3, L , n. 223, ovvero ai sensi dell art. 1, D.L , n. 726, conv. in L , n. 863, gli obblighi sono sospesi per tutta la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento; b) per le imprese sottoposte a procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 4 e 24, L , n. 223, gli obblighi sono sospesi per tutta la durata della procedura di mobilità; peraltro, laddove la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, la sospensione si protrae per l ulteriore periodo di sei mesi, durante il quale permane, ai sensi del combinato disposto dell art. 8, L , n. 223, e dell art. 15, 6 co., L , n. 264, il diritto alla precedenza nella riassunzione in capo ai lavoratori licenziati per riduzione del personale. 3. Assunzione di lavoratori disabili con contratti atipici Si è posta in dottrina la questione della possibilità di soddisfare la quota di riserva attraverso l assunzione di soggetti svantaggiati in base a contratti di lavoro atipici. Al riguardo, dottrina e giurisprudenza si sono pronunciate in senso negativo, ad esempio, relativamente al lavoro a domicilio (STOLFA, in GAETA, STOLFA, TESAURO, Il rapporto di lavoro: subordinazione e costituzione, II, La costituzione del rapporto, Torino, 1993, 166). In giurisprudenza, cfr. C., , n. 6290*[specificare sezione]*.

14 Tali resistenze sono state oggi superate dall espressa previsione legislativa dell art. 4, 3 co., L , n. 68, in ordine alla computabilità dei lavoratori a domicilio e dei telelavoratori ai fini dell assolvimento della quota d obbligo. GIANLUCA LUCCHETTI

15 Il collocamento obbligatorio. Norme per il diritto al lavoro dei disabili Criteri di computo della quota di riserva (art. 4, L , n. 68) Norma di riferimento: art. 4, L , n. 68 Criteri di computo della quota di riserva 4 [1] Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n [2] Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. [3] I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva. [4] I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all articolo 3 se hanno subìto una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all articolo 8. [5] Le disposizioni di cui all articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

16 [6] Qualora si renda necessaria, ai fini dell inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l addizionale di cui al primo comma dell articolo 181 del t.u. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l assegno di incollocabilità previsto dall articolo 180 dello stesso t.u., per l assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l addestramento professionale dei lavoratori, di cui all articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata». Riferimenti normativi: artt. 2, 4, 35, 38, 41 Cost.; art. 181, D.P.R , n. 1124; art. 11, L , n. 482; art. 18, L , n. 300; art. 1, D.P.R , n. 78; art. 1, L , n. 108; art. 3, L , n. 68. Bibliografia: ALBINI, CRESPI, DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, Padova, 2000; BIANCHI D URSO, VIDIRI, Luci e ombre sulla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in Mgl, 2000, n. 7; PERSIANI, PROIA, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, 2007; PESSI, Lezioni di diritto del lavoro, Torino, 2006; STOLFA, in GAETA, STOLFA, TESAURO, Il rapporto di lavoro: subordinazione e costituzione, II, La costituzione del rapporto, Torino, 1993; TURSI, La nuova disciplina del diritto al lavoro dei disabili, in RGL, 1999, I; VALLEBONA, La nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 1999, n. 5. Sommario: 1. I criteri di computo delle quote di riserva. 2. Sopravvenuta inabilità allo svolgimento delle mansioni. 3. Norme speciali per il personale militare e della protezione civile. 4. La riqualificazione professionale. 1. I criteri di computo delle quote di riserva

17 La disposizione in commento stabilisce i criteri di computo delle quote di riserva, individuando, in particolare, il novero dei lavoratori che, in base alla tipologia di contratto con il quale sono stati assunti, devono essere computati al fine di determinare il numero di soggetti che possono beneficiare del diritto all assunzione previsto dall art. 3, L , n. 68. Anzitutto, essa ha codificato un punto di approdo della giurisprudenza, relativo all esclusione dei dirigenti da tale computo. Prima di allora, l art. 11, L , n. 482, si limitava ad escludere dal novero dei dipendenti i soli apprendisti e i soci cooperative di lavoro. Il fisiologico dibattito giurisprudenziale derivante dal silenzio della legge fu al tempo sedato da un intervento del Consiglio di Stato, il quale, con un parere del 1991, aveva affermato che «la categoria dei dirigenti di azienda va esclusa dal computo del numero dei lavoratori dipendenti necessari a fare scattare, a norma dell art. 11, L. n. 482/1968, il meccanismo dell assunzione obbligatoria delle categorie protette» (Cons. St., Sez. II, , n. 265). Quanto ai soci di cooperative di produzione e di lavoro, la nuova disposizione ribadisce l esclusione di tali soggetti da quel computo. Infine, quanto agli apprendisti, la disposizione non ne ribadisce espressamente l esclusione dal computo, come già stabilito dal richiamato art. 11, L , n Lacuna, questa, oggetto di critica da parte di alcuni autori, che hanno rivendicato la contraddittorietà tra il silenzio della legge ed il «momento storico caratterizzato dal prepotente rilancio di questo istituto» (ALBINI, CRESPI, DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, Padova, 2000, 193). L art. 4, 1 co., della legge in commento esclude dal computo anche «i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi». La ratio di tale esclusione non è di agevole comprensione. In particolare, la dottrina si è interrogata, per un verso, sul motivo per cui sia stata individuata la soglia dei nove mesi, posto che a tale limite non può certo attribuirsi la valenza di «presunzione circa la persistente disponibilità (rectius, stabilità) nell organico aziendale di un posto di lavoro» (ALBINI, CRESPI, DI SERI, 192). Per altro verso, la dottrina ha avanzato critiche al fatto che il legislatore non abbia operato il «necessario distinguo tra contratto a termine stipulato in sostituzione di altro prestatore di lavoro temporaneamente assente e fattispecie di inserimento aggiuntivo, soluzione per converso accolta al fine di qualificare il concetto di nuova assunzione ex art. 3, comma 2» (ALBINI, CRESPI, DI SERI, 192).

18 Infine, quanto al computo dei «lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale», opera un rinvio all art. 18, 2 co., L , n. 300, come sostituito dall art. 1, L , n. 108, ai sensi del quale «ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro [ ] si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale». Inoltre, il 2 co. della disposizione in commento precisa che le frazioni percentuali superiori allo 0,50 vengono approssimate per eccesso ad unità. 2. Sopravvenuta inabilità allo svolgimento delle mansioni Il 4 co. della disposizione in commento detta una disciplina specifica in caso di sopravvenuta inabilità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni. In particolare, il legislatore ha escluso dal computo i «lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia», laddove abbiano «subìto una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro». Inoltre, la disposizione in commento precisa che in nessun caso la sopravvenuta inabilità, nel senso sopra precisato, può costituire un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, a condizione che sia possibile adibirli a diverse mansioni, ancorché inferiori a quelle originariamente svolte. E, ad ulteriore presidio del diritto del lavoratore, il legislatore si è preoccupato di garantire, con disposizione inderogabile, il mantenimento del medesimo trattamento economico «corrispondente alle mansioni di provenienza». In ultima analisi, laddove non sia possibile la loro adibizione ad altre mansioni, anche inferiori, la norma opera un rinvio all art. 6, 1 co., della legge in commento, al fine di individuare gli uffici deputati ad un ricollocamento del lavoratore in altra azienda e per lo svolgimento di attività compatibili con le residue capacità lavorative. In tale ipotesi, il legislatore stesso esclude che il lavoratore venga inserito nelle graduatorie per il collocamento previste dall art. 8 della legge in commento. 3. Norme speciali per il personale militare e della protezione civile

19 Il 5 co. della disposizione in commento prevede una disposizione di particolare favore per il personale militare e della protezione civile. In particolare, essa estende a tali soggetti l applicazione dell art. 1, D.P.R , n. 78, ai sensi del quale «il personale delle forze di polizia indicate nell art. 16 della L. 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l inidoneità assoluta ai servizi d istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all espletamento dei compiti d istituto, è utilizzato, d ufficio o a domanda, in servizi d istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta». Si tratta, dunque, dell estensione, anche al personale militare e della protezione civile, di una disposizione di salvaguardia del posto di lavoro in presenza di un inabilità che comprima la capacità lavorativa del dipendente. 4. La riqualificazione professionale Infine, l ult. co. della disposizione in commento detta una disciplina speciale per tutti quei casi in cui, ai fini dell inserimento mirato, sia necessaria un adeguata opera di riqualificazione professionale. Titolare della funzione di promuovere la riqualificazione è la Regione, la quale, sostenendone i relativi costi, può alternativamente affidare il compito all azienda che assume ovvero, previa stipulazione di apposite convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza o agli organismi di inserimento previsti dalla L , n La disposizione in commento prevede inoltre, in favore della Regione, l attribuzione dell addizionale stabilita in misura pari all 1 per cento su premi e contributi dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (cfr. art. 181, D.P.R , n. 1124), al fine di finanziare l attività di riqualificazione professionale. GIANLUCA LUCCHETTI

20 Il collocamento obbligatorio. Norme per il diritto al lavoro dei disabili Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi (art. 5, L , n. 68) Norma di riferimento: art. 5, L , n. 68 Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi 5 [1] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione. [2] I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all osservanza dell obbligo di cui all articolo 3. Non sono inoltre tenuti all osservanza dell obbligo di cui all articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell attività di trasporto. Per consentire al comparto dell autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all osservanza dell obbligo di cui all articolo 3. [3] I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall obbligo dell assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l occupazione dei disabili di cui all articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. [4] Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di

21 cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione. [5] In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7. [6] Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata. [7] Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l occupazione dei disabili di cui all articolo 14, delle somme di cui al presente articolo. [8] I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse. Riferimenti normativi: artt. 2, 4, 35, 38, 41 Cost.; D.M , n. 357; D.M Bibliografia: ALBINI, CRESPI, DI SERI, Il nuovo diritto al lavoro dei disabili, Padova, 2000; BARCHI, Assunzioni obbligatorie: primi problemi applicativi, in DPL, 2000; BIANCHI D URSO, VIDIRI, Luci e ombre sulla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 2000, n. 7; DALMASSO, Diritto al lavoro dei disabili: prime considerazioni sulla l. n. 68/1999, in LPO, 1999; TURSI, La nuova disciplina del diritto al lavoro dei disabili, in RGL, 1999, I; VALLEBONA, La nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in MGL, 1999, n. 5. Sommario: 1. Esoneri o riduzioni per le P.A. 2. Esenzioni per particolari settori imprenditoriali. 3. Esoneri parziali: il contributo esonerativo. 4. La compensazione delle assunzioni tra diverse unità produttive. 1. Esoneri o riduzioni per le P.A.

22 Il 1 co. della disposizione in commento prevede un regime di particolare favore per le P.A. in ordine alla possibilità di essere esonerate o esentate in parte dal rispetto degli obblighi di assunzione della presente legge. In particolare, la norma demanda ad un D.P.C.M. il compito di individuare «le mansioni che, in relazione all attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta», nonché di determinare la misura dell eventuale riduzione. Tale decreto ad oggi non risulta essere stato adottato. 2. Esenzioni per particolari settori imprenditoriali Il 2 co. della disposizione in commento individua una serie di settori imprenditoriali per i quali il legislatore ritiene il datore di lavoro dispensato dal rispetto degli obblighi di assunzione di cui alla presente legge. Si tratta, in particolare: a) dei «datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre», limitatamente alle assunzioni che riguardano il «personale viaggiante e navigante»; b) dei «datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore»; c) dei «datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell attività di trasporto»; d) dei «datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante»: in tal caso, il legislatore stesso precisa che tale esenzione ha la funzione di «consentire al comparto dell autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi». 3. Esoneri parziali: il contributo esonerativo Al di fuori delle ipotesi di esonero totale dal rispetto degli obblighi di assunzione, riconducibili a determinati settori imprenditoriali e a determinate categorie di dipendenti, il legislatore prevede ulteriori ipotesi di esonero parziale. Tale esonero, di cui possono beneficiare i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che ne facciano domanda, consiste nella facoltà di occupare un numero di lavoratori disabili inferiore rispetto a quello a cui sarebbero tenuti in forza di legge.

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