DLgs 105/2015 MODIFICHE IN STABILIMENTI SOGGETTI A NOTIFICA
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- Rocco Salvatori
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1 Oggetto DLgs 105/2015 MODIFICHE IN STABILIMENTI SOGGETTI A NOTIFICA Queste note si riferiscono ad una prima lettura del DLgs 105/2015 che ha recepito la nuova Direttiva 2012/18/UE ed abrogato il DLgs 334/99 e il DM 9 Agosto 2000 applicativo dell Art.10 del DLgs 334/99 Campo di applicazione L art. 18 del DLgs 105/2015 si applica alle modifiche in stabilimenti soggetti a NOTIFICA (quindi sia di soglia inferiore, che di soglia superiore), normando tuttavia nell Allegato D (che sostituisce il DM 9 agosto 2000) solo i procedimenti riferiti a stabilimenti di soglia superiore. Si applica quindi alle modifiche di Impianti, stabilimenti o depositi, come definito dal DLgs 105/2015 (vale a dire con presenza di sostanze pericolose dalle quali discende l assoggettabilità a NOTIFICA) processi natura o forma fisica o quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero comportare un cambiamento della classificazione da soglia inferiore a superiore 1
2 NB Per quanto concerne gli stabilimenti di soglia inferiore, compete alla Regione emanare una legge che identifichi le modalità di presentazione di una richiesta di modifica con o senza aggravio del rischio. Definizione di Modifiche con Aggravio (potenziale) del Rischio Sono esplicitamente definite dall Allegato D al DLgs 105/ un aumento >25% sull intero impianto o deposito (oppure >20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio individuata come possibile fonte di incidente) della quantità di: - sostanza pericolosa già presente in Stabilimento e specificata nell elenco dell Allegato I Parte 2^ - sostanza o preparato (oppure somma di sostanze e preparati) pericolosi già presenti in Stabilimento ed appartenenti alla medesima categoria di cui all Allegato I, Parte 1^ e 2^ NB Il criterio di assoggettabilità definito con la regola della somma pesata Σ i (q i / Q i ) >1 per la somma dei quantitativi di sostanze appartenenti a categorie di pericolosità diverse di cui alla Nota 4 dell Allegato I, non si applica nella individuazione di una modifica rilevante 2. la introduzione di una nuova sostanza o preparato pericoloso in quantità > alle soglie di assoggettabilità di cui all Allegato I, Parte 1^ e 2^ (ndr.: non è detto esplicitamente se sia il limite inferiore di 2^ colonna o quello di 3^ colonna, ma è verosimile si intenda il limite inferiore di colonna 3^) NB Secondo questa lettura, sono modifiche con potenziale Aggravio del rischio quelle che in Stabilimenti soggetti a Notifica di soglia inferiore comportano la introduzione di quantità > dei limiti corrispondenti per Stabilimenti di soglia superiore. 3. la introduzione di nuove tipologie e modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili (fra cui effetti domino, n.r.d.) che risultano più gravosi per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento. 2
3 4. smantellamento o riduzione della funzionalità o efficacia di apparecchiature e/o sistemi di sicurezza critici (ad esempio antincendio, controllo di processo, protezioni attive o passive, ecc.). Procedimenti autorizzativi conseguenti alla introduzione di una modifica Si distinguono 2 diverse possibilità: A) Modifiche con potenziale aggravio dei rischi (vale a dire quelle che risultano comprese in almeno uno dei criteri di cui all Allegato D, secondo la Definizione data in precedenza) Esse sono normate dal combinato disposto dell Art.15 comma 8 lettera b) e dell Art. 17, il quale prevede che il Gestore, prima di procedere con la realizzazione della modifica, adempia a quanto previsto dall Art.18, vale a dire: a) riesamina e, se necessario, aggiorna la notifica e le sezioni informative del modulo di cui all allegato 5, il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza e trasmette alle autorità competenti ai sensi del presente decreto tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche; b) riesamina e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza e trasmette al Comitato di cui all articolo 10 tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, per l avvio dell istruttoria di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti; c) comunica la modifica all'autorità' competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità' alla procedura prevista per tale valutazione. L istruttoria, di esclusiva competenza del Comitato (CTR), prevede due fasi successive (Art.17 comma 2): Nulla Osta di Fattibilità (NOF) vincolante per la realizzazione delle opere e l ottenimento delle autorizzazioni da parte delle altre autorità competenti Progetto Particolareggiato (PP) vincolante per l ottenimento del parere conclusivo ai fini dell inizio della attività 3
4 Per la fase NOF il parere del CTR (per il quale la legge prevede 120 gg + eventualmente 60 gg in caso di richiesta di ulteriori informazioni) è vincolante e non esiste nessuna alternativa al suo rilascio formale, anche decorsi i termini di legge (non esiste ciò silenzio assenso ). NB Non solo non è quindi possibile mettere in esercizio gli impianti/depositi che risultano da un aggravio del rischio ma neanche realizzare le modifiche prima di aver ottenuto il NOF. Una volta ottenuto il NOF è possibile realizzare la modifica; una volta ultimati i lavori è necessario inviare al CTR il PP (contenente le dichiarazioni e le certificazioni di cui al DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012). Per la fase di PP il CTR ha a disposizione 120 gg + 60 gg per esprimere un parere. => Si veda documento SYRECO inerente i procedimenti in casi di nuovi stabilimenti e modifche con aggrvio 4
5 B) Modifiche senza potenziale Aggravio dei Rischi La Dichiarazione di NON aggravio va presentata al Comitato di cui all Art.10 (attualmente il CTR) Comando Provinciale dei VVF ed attesta esplicitamente che la modifica è progettata ed eseguita a regola d arte e Non costituisce Aggravio del pre-esistente livello di rischio, indicando in particolare se (in rosso le modifiche principali introdotte rispetto al DM 9/8/2000): a) la modifica comporta un incremento <10% sull intero impianto o deposito (ovvero <20% nella singola apparecchiatura o serbatoio critica) di sostanze pericolose o categorie di cui all Allegato I Parte 1^ e 2^ b) la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi infiammabili rientranti nelle categorie P5a e P5b dell allegato 1, parte 1, in impianti o depositi con sostanze pericolose rientranti nella stessa categoria di pericolo o in categoria P5c; c) la modifica comporta il cambio di destinazione d uso di serbatoi con sostanze pericolose nell'ambito della stessa categoria o di categoria di pericolo inferiore; d) se la modifica comporta l'incremento pari o superiore al 10% e inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito : - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 1; 5
6 - della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2. Per le modifiche riportate al punto 2.1 d), il gestore è tenuto a conservare e a rendere disponibile a ogni richiesta dell'autorità competente la documentazione comprovante il non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti conseguente alle modifiche stesse. In ogni caso viene ribadito che il passaggio da soglia inferiore a soglia superiore deve essere autorizzato con parere del Comitato (ora CTR) con procedimento di NOF e PP, alla stregua di un nuovo impianto ai sensi dell Art.17 del DLgs 105/
7 Modifiche non rientranti nel campo di applicazione dell Allegato D Il punto 3. definisce come esclusi gli interventi di ripristino e sostituzione di apparecchiature, macchine ed altri componenti di impianto con altri di capacità non superiore o aventi le medesime caratteristiche, comprese tubazioni, strumentazione, sistemi di controllo e sicurezza ed accessibilità all area. Sono invece soggetti almeno a DNA gli ampliamenti produttivi anche se senza aumento di stoccaggio. Altri adempimenti conseguenti alla realizzazione ed entrate in funzione delle modifiche L Allegato D stabilisce che il Gestore, a seguito della realizzazione ed entrata in esercizio della Modifica soggetta a procedura di DNA, ne tenga conto in sede di: aggiornamento biennale del Documento di Politica (e conseguentemente del Sistema di Gestione) aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza (limitatamente agli Stabilimenti di soglia superiore) Comunque, conseguentemente alla realizzazione della Modifica (anche al livello inferiore di DNA), il Gestore deve aggiornare la NOTIFICA di cui all Allegato 5 del DLgs 105/
8 MODIFICHE IN STABILIMENTI SOGGETTI A NOTIFICA (stabilimenti di soglia superiore) SCHEMA PROCEDURALE DEFINITO DAL DLgs 105/2015 ED ALLEGATO D IN ATTUAZIONE ALL ART.18 MODIFICA IN: STABILIMENTI, IMPIANTI O DEPOSITI PROCESSI INDUSTRIALI NATURA, FORMA FISICA O QUANTITA SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI (Allegato I, Parte 1^ o 2^ DLgs 105/15) MODIFICHE NON RILEVANTI (Punto.3 Allegato D) Ripristino o Sostituzione di apparecchiature o macchine con altri di uguale capacità o caratteristiche di processo ed impiantistiche MODIFICHE RILEVANTI con potenziale Aggravio del Rischio (Punto 1. Allegato D) Nessuna procedura autorizzativa, salvo il rispetto delle Leggi e norme applicabili AUMENTO DELLE QUANTITA DI SOSTANZE PERICOLOSE di cui all Allegato I Parte 1^ o 2^ Introduzione di Nuove sostanze Nuova categoria di sostanza in quantità > limiti di cui all Allegato I, 2^ colonna Smantellamento o riduzione o capacità o efficacia sistemi di sicurezza Nuova tipologia o scenario incidentale più gravoso >10% del totale nell impianto deposito? NO SI NO >25% nell impianto/deposito >20% nella singola apparecchiatura o serbatoio critico SI MODIFICA DA AUTORIZZARE COME PER NUOVO IMPIANTO (Art.17 DLgs 105/15) DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO (DNAR) (Legge N 15/68) Parere favorevole alla realizzazione e inizio attività Concessione Edilizia, SCIA, ove necessario al Comitato (CTR) Comando Prov. VVF. Fornire su richiesta Opere non soggette a C.E. Documentazione del Non Aggravio del Rischio da conservare a disposizione ed includere nel prossimo aggiornamento quinquennale del RdS al Comitato (CTR) Rapporto di Sicurezza per NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (NOF) gg Parere favorevole alla realizzazione (non esiste il silenzio-assenso: bisogna attendere ed ottenere il NOF!) Concessione Edilizia o SCIA (comunale non VVF) Realizzazione opere Inizio attività Eventuale SCIA al Comando Prov. VVF. con Asseverazione e Dich. / Cert. di legge Aggiornamento NOTIFICA (Allegato 5 DLgs 105/15) Aggiornamento Rapporto di Sicurezza (quinquennale), Realizzazione opere Rapporto di Sicurezza per PROGETTO PARTICOLAREGGIATO (PP) corredato con asseverazione, Dich. / Cert. richieste dall Allegato II del DM 7/8/2012 (ai fini SCIA VVF) Non manca l esame Obbligatorio progetto per quelle SCIA al prima 120 gg +60 gg modifiche che non Comando Prov. VVF. dell inizio attività sono DNA Seveso, ma sostanziali ai fini di Aggiornamento Comunicazione ai destinatari prevenzione incendi Inizio Sistema di Gestione della della Notifica (punto 1.2 Sicurezza SGS (biennale) attività 8 SYRECO S.r.l. Via al Lido, GAVIRATE (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ Allegato D) fzani@syreco.it,
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