Versamenti e compensazioni: i chiarimenti delle Entrate nella C.M. n.29/e/10 a cura di Fabio Garrini
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- Livia Filippa Magnani
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1 Il Punto sull Iva Versamenti e compensazioni: i chiarimenti delle Entrate nella C.M. n.29/e/10 a cura di Fabio Garrini Premessa Nella sequenza di circolari che l Agenzia delle Entrate ha presentato nelle ultime due settimane, la meno pubblicizzata è certamente la C.M. n.29/e del 3 giugno 2010; in realtà con questo documento l Agenzia offre alcune precisazioni non di elevato spessore tributario, ma significative da un punto di vista operativo, in particolare circa le modalità attraverso le quali i contribuenti devono effettuare le compensazioni (sia di crediti Iva ai sensi dell art.10 del D.L. n.78/09, che delle ritenute degli studi associati, in ragione dell interpretazione precedentemente fornita con la C.M. n.56/e/09). Compensazione ritenute Partiamo dal fondo della circolare: il primo chiarimento interessa l operatività degli studi associati, ossia la corretta compilazione del modello F24 in caso di utilizzo in compensazione delle ritenute residue restituite dai soci perché eccedenti il plafond necessario per azzerare il relativo debito Irpef. Queste ritenute eccedenti potevano essere utilizzate già dal mese di febbraio, ossia da quando la R.M. n.6/e dell 11 febbraio 2010 ha istituito il codice tributo 6830 da indicare nel modello F24 per effettuare le compensazioni (Iva, contributi, ritenute, ecc.), ma presumibilmente molti enti collettivi trasparenti faranno utilizzo di tale credito a partire dal prossimo 16 giugno (o 6 luglio) per effettuare il versamento dell Irap dovuta 8, una volta determinato l effettivo plafond di ritenute spendibili, a seguito di verifica nelle dichiarazioni dei singoli associati. Il dubbio operativo riguardava la compilazione del campo anno di riferimento, visto quanto previsto nella menzionata risoluzione: In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna Importi a credito compensati, con l indicazione quale Anno di riferimento, dell anno d imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite ai soggetti di cui all art.5 del Tuir, nel formato AAAA. In base a quanto affermato nella risoluzione, l anno di riferimento risultava essere quello nel quale le ritenute residue sono riattribuite all associazione: poiché la dichiarazione relativa al 2009 viene redatta nel 2010, l anno nel quale avviene la restituzione risulterebbe quindi il Tale interpretazione letterale convinceva ben poco: comunemente un credito che scaturisce dalla dichiarazione relativa al 2009 viene speso utilizzando come anno di riferimento Pertanto pareva più appropriato fare riferimento al periodo d imposta al quale dette ritenute si riferiscono, ossia quello a cui si riferisce la dichiarazione nella quale tale credito viene esposto (quindi, per quest anno, il 2009). L Agenzia delle Entrate nella C.M. n.29/e/10 conferma tale interpretazione. 8 Posto che si ritenga soggetto ad Irap uno studio associato di professionisti. 33
2 Esempio L Associazione Professionale Rossi i cui associati sono Luca Rossi e Andrea Rossi il 16 giugno intende utilizzare in compensazione una quota di ritenute riattribuite dagli associati (per un importo di ), al fine di effettuare il versamento del saldo Irap 2009 ( ) e dell acconto Irap 2010 ( 4.000). Associazione professionale Rossi Nella circolare in commento l Agenzia precisa che: se le ritenute nel corso dell anno non vengono completamente esaurite esse possono essere riportate nella dichiarazione dell anno successivo e si rigenerano, quindi dovranno essere conteggiate assieme a quelle che si formeranno nel Problematiche, comunque, che ci troveremo a dover gestire con riferimento alle compensazioni che saranno effettuate dal prossimo 1 gennaio Al fine di gestire le ritenute pregresse, il rigo RX19 di Unico Società di Persone prevede le colonne 1 e 2; come si evince dalle istruzioni alla compilazione del modello relativo al 2009, tali colonne saranno compilabili solo a partire dal prossimo anno In maniera analoga a quanto avviene, ad esempio, per un credito Iva 2009 che non viene interamente utilizzato in compensazione prima della presentazione della dichiarazione relativa al
3 Adeguamento Iva Studi di settore Il D.L. n.78/09 ha introdotto la possibilità di rateizzare la maggior Iva dovuta a seguito di un adeguamento da Studi di settore, derogando all unica scadenza precedentemente prevista, coincidente con la scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi. Questa possibilità è stata introdotta per incentivare all adeguamento, posto che il versamento in unica soluzione è un evidente impedimento di ordine finanziario per tutti coloro che sarebbero comunque propensi all adeguamento. Come precisato dal comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2009, tale possibilità era ammessa anche con riferimento ai versamenti da effettuarsi a partire dallo scorso 6 luglio Con la circolare in commento è stato osservato che l indicazione (introdotta con la R.M. n.40/e del 18 maggio 2010 al fine di consentire un più efficiente monitoraggio del gettito riferibile all imposta versata ) della reteazione dei versamenti Iva da adeguamento studi 11 interessa i soli versamenti effettuati a partire da tale data. Nel caso di pagamento in unica soluzione occorrerà indicare 0101 nel campo rateazione. Compensazioni di crediti Iva LA C.M. n.29/e/10 fornisce anche alcuni chiarimenti sulle modalità attraverso le quali effettuare le compensazioni dei crediti Iva. Come tutti ben ricordano, le compensazioni dei crediti Iva che derivano da dichiarazioni presentate nel 2010 sono oggetto di significative limitazioni: per i crediti che superano per i crediti che superano la compensazione è rinviata ad un momento successivo a quello in cui viene inviata la dichiarazione; il credito deve essere oggetto di certificazione attraverso l apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato ed autorizzato. Tale disciplina, più volte commentata sulle pagine della presente rivista, è stata introdotta dall art.10 del D.L. n.78/09 ed è stata oggetto di chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate attraverso le CC.MM. n.57/e/09, 1/E/10 e 12/E/10. Il primo chiarimento offerto dalla C.M. n.29/e/10 riguarda una posizione assunta nell ambito del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot del 21 dicembre 2009: al punto 4.6 viene affermato che tali limitazioni interessano le sole compensazioni che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, escludendo quelle utilizzate per i pagamenti Iva periodici, in acconto e a saldo. In proposito, la C.M. n.1/e/10 ha chiarito che le compensazioni utilizzate per tali pagamenti non concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità di e di se e nella misura in cui la loro esposizione nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa di esercitare la detrazione, che può essere evidenziata all interno della dichiarazione annuale (quadro VL del mod. Iva). In altri termini: se il credito Iva annuale viene utilizzato per compensare il versamento a debito del primo trimestre 2010, tale compensazione anche se transitata dal modello F24 (il che è solo un eventualità essendo una compensazione Iva da Iva) non si considera per la verifica dei limiti di cui si è detto Si ricorda che i versamenti a saldo da parte dei soggetti che applicavano gli Studi di settore erano stati prorogati a tale data. Il codice tributo da utilizzare è il
4 Nella C.M. n.29/e/10 è stato chiarito che tale previsione riguarda solo le compensazioni con un debito che sorge successivamente alla maturazione del credito (come quello dell esempio proposto). Quando, al contrario, le compensazioni interessano un debito precedente 12, poiché non possono essere recepite in detrazione nel modello VL della dichiarazione Iva annuale, concorrono alla verifica dei limiti di ed Compensazioni di crediti maturati in capo ad altri soggetti Altra questione connessa alla precedente è quella riguardante la compensazione di crediti che sorgono in capo ad altri soggetti: il soggetto che effettua la compensazione deve indicare, nell intestazione del modello F24 attraverso il quale si realizza tale compensazione, il codice identificativo 62 13, al fine di evidenziare il fatto che tale credito non si origina in una dichiarazione propria del contribuente, ma al contrario sorge in quella di un altro soggetto (il cui codice fiscale deve essere indicato quale soggetto coobbligato). 62 Sul punto la C.M. n.29/e/10 precisa che tale codice identificato non va indicato: né per il credito utilizzato nell ambito della liquidazione Iva di gruppo, quando tale credito sia maturato in capo alle controllate (perché emerge dal quadro VY); né quando si tratta di un credito utilizzato dal contribuente ma generato in capo ad un soggetto trasparente (perché emerge dalla dichiarazione di quest ultimo soggetto). La C.M. n.29/e/10 offre anche alcuni chiarimenti circa l utilizzo di crediti nell ambito di un consolidato fiscale, che prevede l indicazione nel modello F24 del codice identificativo 61, istituito dalla medesima R.M. n.286/e/09. Al riguardo: poiché nel caso di utilizzo di crediti provenienti da più soggetti facenti parte del consolidato occorre indicare il codice fiscale del soggetto che ha generato il credito maggiore, quando il credito maggiore (o l unico credito utilizzato) è del soggetto consolidante, il suo codice fiscale andrà indicato nel campo del coobbligato; integrando quando previsto nella R.M. n.286/e/09, il codice fiscale del soggetto che ha trasferito il credito più elevato deve essere indicato anche se i crediti trasferiti sono di natura diversa Nel documento di prassi si propone quale esempio la compensazione di un debito Iva di gennaio 2010 con un credito del secondo trimestre, e la compensazione di un saldo Iva annuale con un credito Iva relativo al primo trimestre. Cfr. R.M. n.286/e/09. 36
5 La C.M. n.29/e/09 prevede, inoltre, che tali codici debbano essere utilizzati sin dalla data della loro istituzione (22/12/09) indipendentemente dal momento in cui i crediti utilizzati si siano formati (quindi anche per quelli formatisi precedentemente). Nel caso in cui vi sia la necessità di indicare tanto un coobbligato quanto il soggetto in capo al quale si è formato il credito, occorre valutare caso per caso qual è l indicazione più importante da fornire. Non pare certo un gran chiarimento quello di lasciare la scelta all apprezzamento del soggetto che si trova ad effettuare la compensazione. Si apprende comunque che, nel caso di utilizzo di un credito Iva, è opportuno utilizzare i codici identificativi 61 o 62 (e relativo codice fiscale) per evitare lo scarto della delega di versamento. Gli altri chiarimenti Si forniscono infine, per completezza di trattazione, gli altri chiarimento contenuti nella circolare in commento: quando il contribuente presenta un debito superiore ad a seguito di controllo delle dichiarazioni, nel caso di decadenza dalla rateizzazione il versamento effettuato da parte del garante o datore di ipoteca comporta l obbligo di indicazione del codice identificativo 60 (istituito con la R.M. n.31/e/10); nel caso di applicazione in dichiarazione (all interno del quadro RC di Unico o del quadro C del modello 730) della sostituiva per i premi di produttività (in alternativa alla via ordinaria, quella del riconoscimento da parte del sostituto d imposta) per il versamento si deve applicare il medesimo codice tributo (1816) che la R.M. n.115/e/09 aveva istituito per la precedente dichiarazione dei redditi. 37
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