Cass., sez. II, Voce e sottovoci: Difensore penale [2150] Giudicante: Cass., sez. II, Estremi documento ---
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1 :27:51 Pagina 1 di 1 Cass., sez. II, In tema di indagini difensive, la richiesta al p.m. di disporre l audizione della persona informata su fatti di interesse per l investigazione del difensore, che si sia avvalsa della facoltà di non rendere dichiarazioni, deve indicare le circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali si ritiene che esse siano utili alle indagini, con la conseguenza che, in difetto di tali indicazioni, il p.m. non ha l obbligo di provvedere. Giudicante: Cass., sez. II, Parti: Orieti Dir. pen. e proc., 2007, 1325, n. PROCACCINO Guida al dir., 2007, fasc. 14, 64, n. VENTURA Nel Repertorio: 2007,, n. 27
2 :56:10 Pagina 1 di 1 G.i.p. T. Livorno, La disposizione di cui all art. 438 c.p.p. che disciplina il giudizio abbreviato condizionato non pone alcun limite alla richiesta d integrazione probatoria se non quella che si tratti di attività necessaria ai fini della decisione e non incompatibile per il rito richiesto ed in particolar modo con le esigenze di economia processuale su tale tipo di giudizio; pertanto è ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato subordinata alla acquisizione degli atti delle indagini difensive. Giudizio abbreviato [3245] - Difensore e difesa - Difensore penale - Giudizio abbreviato, integrazione probatoria - Giudizio abbreviato, richiesta Giudicante: G.i.p. T. Livorno, Foro toscano-toscana giur., 2004, 113 (m), n. MANNUCCI Nel Repertorio: 2004, Giudizio abbreviato [3245], n. 38 c.p.p., art. 438
3 :54:19 Pagina 1 di 1 Cass. [ord.], sez. VI, In tema di indagini difensive, ai fini della richiesta prevista dall art. 391 bis, 1º comma, c.p.p. per l audizione di persone che hanno esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, è necessario che il difensore specifichi l oggetto dell audizione, indicando gli argomenti sui quali si intendono sentire i soggetti indicati dal 1º comma del suddetto articolo. Giudicante: Cass. [ord.], sez. VI, Parti: Barone Ced Cass., rv (m) Nel Repertorio: 2005,, n. 54
4 :53:04 Pagina 1 di 1 G.i.p. T. Camerino, Le indagini difensive sono utilizzabili nel giudizio abbreviato, perché esse possono avervi ingresso, prima che venga disposto il giudizio abbreviato, quali atti che, dopo la conclusione delle indagini preliminari, vanno a far parte del fascicolo del p.m., trasmesso al gup ex art. 416, 2º comma, c.p.p.; inoltre, eventualmente, in quanto atti difensivi raccolti ex art. 419, 3º comma, c.p.p.; infine, in quanto «prove assunte nell udienza», per il combinato disposto degli art. 421, 3º comma e 391 octies, 1º comma, c.p.p. Giudizio abbreviato [3245] - Difensore e difesa - Difensore penale - Giudizio abbreviato, presupposti - Giudizio abbreviato, procedimento in camera di consiglio Giudicante: G.i.p. T. Camerino, Arch. nuova proc. pen., 2005, 595 Nel Repertorio: 2005, Giudizio abbreviato [3245], n. 35 c.p.p., art. 391 octies c.p.p., art. 416 c.p.p., art. 419 c.p.p., art. 421
5 :52:33 Pagina 1 di 1 Cass., sez. III, Nel procedimento conseguente all appello proposto dalla difesa contro l ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura coercitiva è legittima l ammissibilità della documentazione relativa ad elementi probatori nuovi riguardanti lo stesso fatto, acquisita anche all esito di indagini difensive, sempre che tale produzione rientri nell oggetto dei motivi di impugnazione, i quali hanno la funzione di determinare e delimitare l oggetto del giudizio del procedimento de quo, che mantiene la natura di mezzo di gravame. Misure cautelari personali [4255] - Difensore e difesa - Impugnazioni - Impugnazioni penali - Misure cautelari personali, revoca Giudicante: Cass., sez. III, Parti: Fiorentino Ced Cass., rv (m) Nel Repertorio: 2006, Misure cautelari personali [4255], n. 226 c.p.p., art. 310 c.p.p., art. 391
6 :51:58 Pagina 1 di 1 Cass. [ord.], sez. II, In tema di investigazioni difensive, è da escludere che l art. 391 septies c.p.p., nel prevedere la possibilità di accesso del difensore, su motivato decreto di autorizzazione del giudice, a luoghi privati o non aperti al pubblico, conferisca al medesimo difensore anche il potere di prendere visione e trarre copia di atti o documenti ivi custoditi, potendo il difensore avere accesso, ai sensi dell art. 391 quater c.p.p., solo alla documentazione in possesso della p.a. mentre, con riguardo a quella detenuta da privati di cui questi rifiutino l esibizione, può soltanto avanzare richiesta, ai sensi dell art. 367 c.p.p., per l adozione di un provvedimento di sequestro. Giudicante: Cass. [ord.], sez. II, Parti: Giambra Arch. nuova proc. pen., 2006, 178 Dir. e giustizia, 2006, fasc. 1, 81, n. MORRA Nel Repertorio: 2006,, n. 44 c.p.p., art. 367 c.p.p., art. 391 quater c.p.p., art. 391 septies
7 :51:33 Pagina 1 di 1 Cass., sez. I, La tardiva trasmissione al tribunale del riesame, da parte del p.m., della documentazione delle indagini difensive svolte in favore dell indagato dopo l emissione nei suoi confronti dell ordinanza di custodia cautelare in carcere non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo, qualora l organo di accusa non abbia la materiale disponibilità degli atti per essere stati gli stessi depositati esclusivamente presso la cancelleria del gip. Misure cautelari personali [4255] Giudicante: Cass., sez. I, Parti: Musarella Ced Cass., rv (m) Nel Repertorio: 2007, Misure cautelari personali [4255], n. 38 c.p.p., art. 309
8 :49:45 Pagina 1 di 1 Cass., sez. V, È illegittimo il provvedimento con cui il gup dichiari l inutilizzabilità delle indagini difensive depositate il giorno successivo alla prima udienza, considerato che il principio della continuità investigativa trova applicazione anche con riguardo alla parte privata, con la conseguenza che - in virtù del combinato disposto degli art. 327 bis, 2º comma, 442, 1º comma bis, 419, 3º comma, 421, 3º comma e 391 octies c.p.p. - le indagini difensive possono essere svolte in qualsiasi stato e grado del procedimento, costituire oggetto di indagini suppletive ed essere prodotte in limine e nel corso dell udienza preliminare, fatto salvo il diritto delle controparti di esercitare il contraddittorio sulle prove non oggetto di preventiva discovery. Udienza preliminare [6905] Giudicante: Cass., sez. V, Parti: Cervone Ced Cass., rv (m) Nel Repertorio: 2007, Udienza preliminare [6905], n. 14 c.p.p., art. 327 bis c.p.p., art. 391 octies c.p.p., art. 419 c.p.p., art. 421 c.p.p., art. 442 c.p.p., art. 606
9 :49:27 Pagina 1 di 1 Cass., sez. I, In materia di indagini difensive, qualora il mandato al difensore sia stato conferito per compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l eventuale promuovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna, l istanza con la quale il difensore chiede l autorizzazione al prelievo di campioni su reperti sequestrati, ed in custodia dell autorità giudiziaria, va proposta al giudice dell esecuzione e non già al giudice che sarebbe competente per il giudizio di revisione, in quanto tale attività di indagine difensiva, consistente in una serie di operazioni tecnico scientifiche, risulta meramente prodromica alla eventuale presentazione dell istanza di revisione. Revisione penale [5790] Giudicante: Cass., sez. I, Parti: Piemonte Ced Cass., rv (m) Nel Repertorio: 2007, Revisione penale [5790], n. 8 c.p.p., art. 263 c.p.p., art. 327 bis c.p.p., art. 391 novies c.p.p., art. 633 c.p.p., art. 676
10 :40:41 Pagina 1 di 1 G.i.p. T. Bari, Se una persona è già stata sentita in sede di incidente probatorio (nella fattispecie: in occasione di una ricognizione personale), il difensore non può sentirla di nuovo sugli stessi fatti mediante atto di investigazione difensiva, in quanto in tal modo si tende surrettiziamente a infirmare il contenuto di un atto avvenuto nel contraddittorio tra le parti, e le dichiarazioni eventualmente rese al difensore sono inutilizzabili; del resto, analogo divieto vale, alle medesime condizioni, anche per il p.m.; tale divieto sussiste anche se sia diretto a supportare una richiesta di ulteriore incidente probatorio per risentire la persona in questione. Giudicante: G.i.p. T. Bari, Giur. merito, 2001, 685 Nel Repertorio: 2001,, n. 66
11 :40:25 Pagina 1 di 1 G.i.p. T. Bari, Nel caso in cui il difensore, nell assumere informazioni nello svolgimento di indagini investigative, ometta l avvertimento di cui all art. 391 bis, 3º comma, lett. e) c.p.p. (divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla p.g. o dal p.m. e le risposte date), ovvero chieda alla persona informata sui fatti notizie sulle risposte date alla p. g. o al p.m., in violazione del disposto dall art. 391 bis, 4º comma c.p.p., l intero atto di investigazione difensiva è inutilizzabile, e tale sanzione è comminata anche in relazione alla violazione di una sola delle disposizioni citate; inoltre, gli atti vanno obbligatoriamente trasmessi ai titolari dell azione disciplinare nei confronti del difensore. - Nullità penale Giudicante: G.i.p. T. Bari, Giur. merito, 2001, 685 Nel Repertorio: 2001,, n. 65
12 :39:53 Pagina 1 di 1 T. Palermo, L incidente probatorio previsto dall art. 391 bis, 11º comma, c.p.p. mira a consentire al difensore, cui sia stato opposto un rifiuto a collaborare da parte della persona informata sui fatti, la possibilità di ottenere per altra via la cristallizzazione del contributo dichiarativo, in alternativa rispetto all audizione in comune con il p.m. prevista dal medesimo art. 391 bis, 10º comma, c.p.p.; dalla specificità della fattispecie consegue che l incidente è inestensibile ad altre persone interessate, mentre, ricorrendone i presupposti, ne può essere consentita l estensione, su richiesta del p.m., ad altri fatti che debbano costituire oggetto di prova. Giudicante: T. Palermo, Parti: Canale Foro it., 2002, II, 306, n. DI CHIARA Nel Repertorio: 2002,, n. 57 c.p.p., art. 392 c.p.p., art. 396 c.p.p., art. 398
13 :39:39 Pagina 1 di 1 Cass., sez. II, Gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell art. 391 bis c.p.p. sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal p.m. e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell art. 391 octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo (nella specie, in applicazione di tali principi, la corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, l ordinanza di un tribunale del riesame il quale, a fronte di dichiarazioni prodotte dalla difesa a conferma di un alibi, si era limitato ad osservare che la loro effettiva attendibilità avrebbe dovuto essere verificata dall autorità giudiziaria procedente). - Misure cautelari personali Giudicante: Cass., sez. II, Parti: Pedi Arch. nuova proc. pen., 2002, 441 Impresa, 2002, 1859 Nel Repertorio: 2002,, n. 56 c.p.p., art. 391 octies
14 :39:22 Pagina 1 di 1 Cass., sez. III, Il mancato accoglimento della richiesta di incidente probatorio, anche quando trattisi di richiesta avanzata dal difensore ai sensi dell art. 391 bis, 11º comma, c.p.p. (relativo al caso di persona ritenuta in grado di riferire circostanze utili ai fini dell attività investigativa difensiva, la quale abbia dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni scritte), non può dar luogo ad impugnazione alcuna, esulando anche la proponibilità del ricorso per cassazione, nel presupposto della ritenuta abnormità del provvedimento in questione, quando tale abnormità voglia farsi discendere dalla sola pretesa erroneità del provvedimento stesso o dalle carenze del suo apparato motivazionale. - Cassazione penale - Incidente probatorio Giudicante: Cass., sez. III, Parti: Mondadori Arch. nuova proc. pen., 2002, 397 Nel Repertorio: 2002,, n. 55
15 :38:40 Pagina 1 di 1 G.i.p. T. Lanciano, Nell ambito delle investigazioni difensive, il difensore non può compiere accertamenti tecnici che importino una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi che renda l accertamento stesso non ripetibile, salvo che essi siano anche indifferibili, ex art. 391 decies c.p.p. Giudicante: G.i.p. T. Lanciano, Giur. merito, 2003, 923 P.Q.M., 2003, fasc. 1, 105 Cass. pen., 2003, 3180 Dir. e giustizia, 2003, fasc. 16, 39, n. GRASSO Nel Repertorio: 2003,, n. 53 c.p.p., art. 391 decies
16 :38:01 Pagina 1 di 1 T. Bari, L illegittimo diniego della facoltà dell imputato o dell indagato di partecipare all espletamento dell atto di investigazione difensiva consistente in un accesso a luoghi genera una nullità, per violazione del diritto di difesa, riconducibile all art. 178, 1º comma, lett. c) c.p.p.; tale nullità travolge, in via derivata, il successivo decreto che dispone il giudizio, e comporta la regressione del procedimento alla fase in cui è intervenuta la nullità. - Nullità penale Giudicante: T. Bari, Parti: De Matteis Foro it., 2003, II, 205 Nel Repertorio: 2003,, n. 52 c.p.p., art. 178 c.p.p., art. 391 sexies
17 :37:38 Pagina 1 di 1 T. Bari, Non sussistendo divieti normativi, deve ritenersi in facoltà dell imputato o del sottoposto alle indagini presenziare personalmente all attività di investigazione difensiva consistente nell accesso ai luoghi allo scopo di consentire la ricerca e l individuazione degli elementi di prova favorevoli. Giudicante: T. Bari, Parti: De Matteis Foro it., 2003, II, 205 Nel Repertorio: 2003,, n. 51 c.p.p., art. 391 sexies
18 :37:17 Pagina 1 di 1 Cass., sez. II, In tema di investigazioni difensive, l attestazione, prevista dall art. 391 ter, 1º comma, lett. c), c.p.p., di aver rivolto alle persone con le quali si sono avuti colloqui non documentati o dalle quali sono state ottenute dichiarazioni scritte gli avvertimenti previsti dal 3º comma dell art. 391 bis c.p.p. non richiede forme particolari né, tanto meno, implica che i verbali compilati dai difensori contengano l analitica enunciazione dei singoli avvertimenti summenzionati (nella specie, in applicazione di tali principi, la corte ha ritenuto sufficiente l attestazione che il dichiarante era stato reso «edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli art. 391 bis e ter introdotti dalla l. 397/2000, di cui si dà lettura, e che ha facoltà di non rispondere»). Giudicante: Cass., sez. II, Parti: Mancuso Arch. nuova proc. pen., 2003, 130 Nel Repertorio: 2003,, n. 50 c.p.p., art. 391 ter
19 :36:30 Pagina 1 di 1 T. Torino, Il difensore, nel verbalizzare le dichiarazioni di persone informate sui fatti secondo le modalità e i principi di cui all art. 391 bis c.p.p., non può omettere le circostanze sfavorevoli al proprio assistito; in tale ipotesi egli commette, non solo il delitto di favoreggiamento (art. 378 c.p.) ma anche il delitto di falso ideologico (art. 479 c.p.), avendo il verbale natura di atto pubblico e, dunque, il difensore che lo redige, la qualifica di pubblico ufficiale limitatamente alla redazione dell atto stesso. Giudicante: T. Torino, Parti: Balzaretti Temi romana, 2002, fasc. 2, 3, n. BORZONE, CAIAZZA, TRANFO, VASSELLI Giust. pen., 2003, III, 585, n. RUGGIERO Impresa, 2003, 1473 Rass. forense, 2003, 630 Dir. e giustizia, 2003, fasc. 23, 76, n. BATTISTA Nel Repertorio: 2003,, n. 45 c.p., art. 378 c.p., art. 479
20 :36:13 Pagina 1 di 1 G.i.p. T. Torino, L art. 327 bis c.p.p. disponendo che «il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito» indica la finalità generale cui è indirizzata l attività di investigazione difensiva, ma non dà alcuna disposizione sul modo in cui gli elementi di prova devono essere raccolti e utilizzati, in quanto per questi aspetti rinvia a quanto stabilito dagli art. 391 bis e segg. c.p.p.; non può assolutamente desumersi da questa norma che il difensore sia autorizzato a «ritagliare», da quanto la persona informata riferisce, le sole circostanze che ritenga utili al proprio assistito, e a omettere e tralasciare le altre di segno contrario, di conseguenza sussiste il delitto di falso ideologico. Giudicante: G.i.p. T. Torino, Parti: Schera Guida al dir., 2003, fasc. 23, 63, n. FRIGO Questione giustizia, 2003, 850, n. SCAPARONE Nel Repertorio: 2003,, n. 44 c.p.p., art. 327 bis
21 :35:47 Pagina 1 di 1 G.i.p. T. Torino, Il difensore ha diritto di convocare e farsi dire la verità da una persona estranea al suo rapporto privatistico con il proprio assistito, e redige un verbale che entra negli atti processuali e ha valore di prova al pari degli atti del p.m.; ne consegue che anche il suo verbale delle informazioni documentate è un atto pubblico al pari degli altri verbali del processo, e che, limitatamente al momento in cui egli riceve le informazioni e le verbalizza, egli è pubblico ufficiale. Giudicante: G.i.p. T. Torino, Parti: Schera Guida al dir., 2003, fasc. 23, 63, n. FRIGO Questione giustizia, 2003, 850, n. SCAPARONE Nel Repertorio: 2003,, n. 43
22 :35:24 Pagina 1 di 1 Corte cost. [ord.], , n È manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da un giudice che ha ormai esaurito il proprio potere decisorio, la questione di legittimità costituzionale degli art. 391 bis, 391 ter, 391 octies e 391 decies c.p.p., nella parte in cui prevedono la possibilità per i difensori delle parti private di assumere dichiarazioni e conferiscono alle stesse la medesima valenza di quelle assunte dal p.m., senza prescrivere in capo ai difensori i medesimi obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova stessa, in riferimento agli art. 2, 3 e 111 cost. - Costituzione della Repubblica Giudicante: Corte cost. [ord.], , n. 264 Foro it., 2003, I, 2573 Giur. costit., 2002, 1930 Nel Repertorio: 2003,, n. 42 cost., art. 2 cost., art. 3 cost., art. 111 c.p.p., art. 391 ter c.p.p., art. 391 octies c.p.p., art. 391 decies
23 :34:05 Pagina 1 di 1 Cass., sez. III, In sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell art. 391 bis, 3º comma, c.p.p., a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, debbono essere specificamente verbalizzati, non potendosi ritenere sufficiente la mera attestazione, da parte dello stesso difensore, secondo quanto previsto dall art. 391 ter, 1º comma, c.p.p., dell avvenuta effettuazione dei suddetti avvertimenti. Giudicante: Cass., sez. III, Parti: L. L. Arch. nuova proc. pen., 2004, 195 Nel Repertorio: 2004,, n. 42 c.p.p., art. 391 ter
24 :33:43 Pagina 1 di 1 Cass., sez. fer., La specifica valenza procedimentale dell attività di investigazione difensiva consistente nell assunzione di informazioni, e il carattere tipico dell attività medesima, impone che gli avvertimenti preliminari rivolti al dichiarante risultino analiticamente verbalizzati, così come, d altronde, è disposto per i corrispondenti atti compiuti dal giudice e dal p.m.; in mancanza di analitica documentazione, le dichiarazioni acquisite non possono essere utilizzate. Giudicante: Cass., sez. fer., Parti: Jovanovic Foro it., 2004, II, 1 Nel Repertorio: 2004,, n. 41 c.p.p., art. 391 ter
25 :33:19 Pagina 1 di 1 T. Nola, Posto che le attività investigative consentite al difensore, ovvero ai suoi ausiliari dall art. 391 bis seg. c.p.p., attengono solo all attività di tipo meramente ricognitivo e visivo, finalizzate alla raccolta di dati descrittivi, non può essere consentito al difensore/investigatore la facoltà di svolgere operazioni che importino una modifica dello stato originario delle cose e dei luoghi (come le indagini di natura tecnico-scientifica su oggetti sequestrati) che implicano un attività di prelievo ed incidono sulla originaria conservazione del bene. Giudicante: T. Nola, Dir. e giustizia, 2005, fasc. 35, 46, n. VENTURA Nel Repertorio: 2005,, n. 56
26 :33:01 Pagina 1 di 1 A. Torino, È da considerare pubblico ufficiale il difensore nel momento in cui assume informazioni da persona a conoscenza di circostanze utili ai fini dell attività investigativa, documentando tale attività con le forme previste dall art. 391 ter c.p.p. - Falsità in atti - Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio Giudicante: A. Torino, Riv. trim. dir. pen. economia, 2005, 157, n. BONIFACIO Merito, 2005, fasc. 6, 59, n. SORGATO Nel Repertorio: 2005,, n. 55 c.p., art. 357 c.p., art. 378 c.p., art. 479 c.p.p., art. 391 ter
27 :32:38 Pagina 1 di 1 Cass. [ord.], sez. VI, In tema di indagini difensive, ai fini della richiesta prevista dall art. 391 bis, 1º comma, c.p.p. per l audizione di persone che hanno esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, è necessario che il difensore specifichi l oggetto dell audizione, indicando gli argomenti sui quali si intendono sentire i soggetti indicati dal 1º comma del suddetto articolo. Giudicante: Cass. [ord.], sez. VI, Parti: Barone Ced Cass., rv (m) Nel Repertorio: 2005,, n. 54
28 :32:14 Pagina 1 di 1 T.a.r. Lombardia, sez. I, , n L art. 391 quater c.p.p., dedicato alla richiesta di documentazione alla p.a., al 3º comma, stabilisce che in caso di rifiuti può essere chiesto il sequestro dei documenti al p.m.; tale disposizione non rimanda affatto alle norme processuali di cui all art. 25 l. n. 241 del 7 agosto 1990; ciò significa che il legislatore ha inteso tenere distinte le procedure di acquisizione di documenti dalla p.a. effettuate da un lato, nell ambito di investigazioni difensive volte a individuare elementi di prova per un processo penale, eventuale o già in corso; dall altro, nell ambito dell esercizio del diritto di accesso ai sensi della l. n. 241/1990, che è generalmente riconosciuto a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta (art. 22, 1º comma, lett. a) l. n. 241/1990) ed è finalizzato non ad individuare elementi di prova per un processo penale, ma ad attuare la trasparenza e a verificare l imparzialità dell operato della p.a.; si tratta di due sistemi giuridici diversi, con finalità diverse e che trovano ciascuno, nell ambito della propria disciplina, compiuta e precisa regolamentazione, tra le quali il legislatore non ha previsto collegamenti o interferenze. Giudicante: T.a.r. Lombardia, sez. I, , n Parti: Soc. trasp. automobilistici reg. c. Inps Dir. e pratica amm., 2006, fasc. 2, 26 (m), n. ATERNO Nel Repertorio: 2006,, n. 45 c.p.p., art. 391 quater l n. 241, art. 22 l n. 241, art. 24 l n. 241, art. 25
29 :31:58 Pagina 1 di 1 Cass. [ord.], sez. II, In tema di investigazioni difensive, è da escludere che l art. 391 septies c.p.p., nel prevedere la possibilità di accesso del difensore, su motivato decreto di autorizzazione del giudice, a luoghi privati o non aperti al pubblico, conferisca al medesimo difensore anche il potere di prendere visione e trarre copia di atti o documenti ivi custoditi, potendo il difensore avere accesso, ai sensi dell art. 391 quater c.p.p., solo alla documentazione in possesso della p.a. mentre, con riguardo a quella detenuta da privati di cui questi rifiutino l esibizione, può soltanto avanzare richiesta, ai sensi dell art. 367 c.p.p., per l adozione di un provvedimento di sequestro. Giudicante: Cass. [ord.], sez. II, Parti: Giambra Arch. nuova proc. pen., 2006, 178 Dir. e giustizia, 2006, fasc. 1, 81, n. MORRA Nel Repertorio: 2006,, n. 44 c.p.p., art. 367 c.p.p., art. 391 quater c.p.p., art. 391 septies
30 :30:40 Pagina 1 di 1 Cass., sez. IV, È abnorme il decreto con il quale il giudice autorizza, in sede di investigazione difensiva preventiva l accesso del difensore di soggetti, che non erano indagati o persone offese, a luoghi privati e non aperti al pubblico (nella specie, sottoposti a sequestro probatorio da parte del p.m. nell ambito di procedimento avviato contro ignoti per il crollo di una palazzina), poiché, in sede di investigazione preventiva, non è consentito al difensore lo svolgimento di atti che richiedono l autorizzazione e l intervento dell autorità giudiziaria, vale a dire del p.m. o del giudice (nell occasione la corte ha chiarito che l attività investigativa può essere svolta dal difensore in via preventiva, ossia «per l eventualità che s instauri un procedimento penale»: ipotesi che si verifica allorquando la notizia di reato non sia ancora pervenuta al p.m. o, comunque, questi non l abbia ancora iscritta nel registro di cui all art. 335 c.p.p. ovvero allorquando il difensore abbia ricevuto il mandato da un soggetto che non sia «iscritto» nell ambito di procedimento in corso contro persone diverse o contro ignoti). - Cassazione penale Giudicante: Cass., sez. IV, Parti: Campa Ced Cass., rv (m) Nel Repertorio: 2006,, n. 43 c.p.p., art. 335 c.p.p., art. 391
31 :56:45 Pagina 1 di 1 Cass., sez. VI, L obbligo dell autorità procedente di trasmettere al tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all art. 291, 1º comma, c.p.p., anche «tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini» va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze acquisiti dalla stessa autorità e di cui la difesa non ha l immediata disponibilità; non rientrano in tale novero i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilità del difensore, possono essere presentati dal medesimo «direttamente» al giudice, secondo l espressa previsione dell art. 291 octies c.p.p., con l effetto che la rappresentazione delle ragioni fondate su detti risultati investigativi finisce con il trovare, comunque, compiuta realizzazione nel procedimento di riesame, dove ha piena applicazione il principio del contraddittorio processuale. Misure cautelari personali [4255] - Difensore e difesa - Riesame Giudicante: Cass., sez. VI, Parti: Montanari Ced Cass., rv (m) Nel Repertorio: 2004, Misure cautelari personali [4255], n. 248 c.p.p., art. 291 c.p.p., art. 309 c.p.p., art. 391 octies norme att. coord. trans. c.p.p., art. 38
Art. 54 decreto legge
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