PERCORSO FORMATIVO SICUREZZA DEI LAVORATORI
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- Adriana Massari
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1 PERCORSO FORMATIVO SICUREZZA DEI LAVORATORI Modulo di 4 ore FORMAZIONE GENERALE Di cui alla lettera a) comma 2 art. 37 D.lgs 81/2008 e smi disciplinata da Accordo Stato Regioni del Docenti: Alessandro Ferrari Tutor: Annalisa Gessani
2 Formazione PRESENTAZIONI In che veste ci troviamo qui? in azienda sul luogo ed in orario di lavoro Voi Lavoratori/Corsisti Io Docente/Formatore Cosa facciamo qui oggi? Formazione su salute e sicurezza sul lavoro Perché?... 2
3 VEDIAMO I PRIMI RUOLI CHE CI INTERESSANO ORA Formazione Premessa NORMATIVA «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, (..ETC ) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Ce ne sono altri e li vedremo più avanti 3
4 E COSA CI DICE DELLA FORMAZIONE? Formazione Premessa NORMATIVA All articolo 37 sulla Formazione dei lavoratori Il testo di legge dice che Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici ( ) dell azienda. 4
5 Formazione Salute e Sicurezza Cosa sono? SALUTE E SICUREZZA Sono nostri DIRITTI, BISOGNI FONDAMENTALI, difesi dalla Costituzione e dalla Legge Italiana, riconosciuti anche dalle organizzazioni internazionali come l ONU Tanto fondamentali che li diamo per scontati e non sappiamo dare una definizione, una spiegazione. Provate a descrivere SALUTE Provate a descrivere SICUREZZA 5
6 Formazione Salute e Sicurezza SALUTE E SICUREZZA Definizioni in generale da dizionario: SALUTE Buona condizione psicofisica, benessere SICUREZZA Prevenzione, eliminazione parziale o totale di danni, pericoli, rischi 6
7 Formazione Salute e Sicurezza E nel luogo di lavoro? SALUTE E SICUREZZA Possiamo dire: SALUTE Mantenimento del ns benessere psicofisico, = evitare di subire i danni che si sviluppano nel tempo, cioè le MALATTIE PROFESSIONALI SICUREZZA Evitare di subire i danni immediati che sono gli INFORTUNI 7
8 Formazione Salute e Sicurezza Nell ambito del lavoro quindi SALUTE = NO MALATTIE PROFESSIONALI SICUREZZA = NO INFORTUNI MALATTIE PROFESSIONALI E INFORTUNI SONO DANNI ALLA NOSTRA PERSONA 8
9 Formazione Premessa ai contenuti Patto Formativo Per quello che abbiamo detto, questo corso \ lezione \ momento di formazione è: 1) Per Legge: Un obbligo - Un diritto 2) Per tutti noi un occasione di apprendere come salvaguardare la nostra salute e sicurezza NON SPRECHIAMO L OCCASIONE! UTILIZZIAMOLA AL MEGLIO! Potete interrompere (SARÒ ATTENTO ALLE VOSTRE ESIGENZE): - per domandare chiarimenti - Per fare considerazioni, esempi pratici - Sottoporre casi e problemi In maniera ordinata ed educata (RISPETTATE IL MIO LAVORO), per alzata di mano, attendendo il mio permesso. 9
10 Formazione Contenuti Concetto di danno. Concetto di rischio. Concetto di prevenzione. Concetto di protezione. Organizzazione delle prevenzione aziendale. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 10
11 Formazione Concetto di DANNO Lo abbiamo citato nella premessa per definire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dicendo: SALUTE Mantenimento del nostro benessere psicofisico, = evitare di subire i danni che si sviluppano nel tempo, cioè le MALATTIE PROFESSIONALI SICUREZZA Evitare di subire i danni immediati, che sono gli INFORTUNI 11
12 Formazione Concetto di DANNO MALATTIA PROFESSIONALE: Patologia (=malattia) provocata da un agente connesso con il lavoro che abbia operato in forma di causalità diluita nel tempo. più semplicemente Malattia che si sviluppa nel tempo, causata dall esposizione nel tempo (settimane, mesi, anni), durante il lavoro, a qualcosa di nocivo (rumore, determinati movimenti, sostanze ) ESEMPI: Sordità, mal di schiena, irritazioni della pelle INFORTUNIO: Evento dannoso avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro Con parole diverse Danno fisico immediato (trauma) causato da un incidente durante il lavoro. ESEMPI: Fratture, tagli, bruciature 12
13 Formazione Concetto di DANNO INFORTUNIO SUL LAVORO MALATTIA PROFESSIONALE Come si verifica Incidente, causa acuta/violenta Esposizione cronica a fattore nocivo Quando si verifica In un istante ben preciso Si sviluppa nel tempo Esempi Riguarda Fratture per cadute, tagli, Ustioni, intossicazioni acute, schiacciamenti La sicurezza della persona sul posto di lavoro Sordità, dolori muscolo-scheletrici, irritazioni della pelle La salute della persona sul posto di lavoro 13
14 Valore Formazione Formazione generale Concetto di di Danno DANNO Livello di Danno Definizione/ criteri per stabilire la gravità di un infortunio o di una malattia 4 Gravissimo 3 Grave 2 Modesto 1 Lieve INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON EFFETTI LETALI O D INVALIDITÀ TOTALE ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI LETALI O TOTALMENTE INVALIDANTI INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON EFFETTI D INVALIDITÀ PARZIALE ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI IRREVERSIBILI E/O PARZIALMENTE INVALIDANTI INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON EFFETTI D INABILITÀ REVERSIBILE ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI REVERSIBILI INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON INABILITÀ RAPIDAMENTE REVERSIBILE ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI RAPIDAMENTE REVERSIBILI 14
15 Formazione Concetto di DANNO L'inabilità temporanea è rappresentata dalla durata in termini di tempo necessaria per guarire: - dalle lesioni riportate a seguito dell infortunio - Dalla malattia in cui la persona non può svolgere il proprio lavoro. L'invalidità permanente, a causa di infortunio o malattia, è costituita invece dalla perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. 15
16 Formazione Concetto di DANNO Una caduta dalle scale, un infortunio, può comportare: o una semplice distorsione (inabilità temporanea: guarisco completamente in un certo tempo) o una frattura importante (invalidità permanente parziale: guarisco in parte e rimangono dei danni che limitano in parte le mie capacità fisiche) oppure addirittura una paralisi degli arti inferiori (invalidità totale e permanente, restano dei danni permanenti che impediscono totalmente il lavoro) Quindi lo stesso evento può comportare, livelli di danno diversi. 16
17 Formazione Concetto di DANNO Abbiamo visto: Danno Danno da infortunio Danno da malattia Gravità del danno (sia dell infortunio che della malattia) Gravità del danno in termini inabilità e invalidità Come difendersi? Con la conoscenza delle cause di infortuni e malattie 17
18 Formazione Le cause del DANNO Definizione del Dlgs 81 «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Definizione del Dlgs 81 «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 18
19 Formazione Le cause del DANNO Altra definizione PERICOLO potenzialità di una determinata entità (processo lavorativo, attrezzatura, sostanza, eccetera) di causare un danno Altra definizione RISCHIO combinazione della probabilità e della gravità delle conseguenze di un evento che possa causare un danno Rischio = probabilità x gravità 19
20 Formazione Concetto di PERICOLO 20
21 Formazione Concetto di RISCHIO 21
22 Formazione Il concetto di RISCHIO 22
23 Formazione Il concetto di RISCHIO Abbiamo la probabilità di subire DANNI più o meno gravi per come ci comportiamo o per come usiamo qualcosa di pericoloso 23
24 Formazione Il concetto di RISCHIO Abbiamo la probabilità di subire DANNI più o meno gravi per come ci comportiamo o per come usiamo qualcosa di pericoloso probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 24
25 Formazione Il concetto di RISCHIO Quindi per quello che abbiamo detto PER NON SUBIRE DANNI, PER NON ESSERE A RISCHIO è fondamentale Che NOI sappiamo riconoscere i pericoli sul lavoro Che NOI sappiamo comportarci rispetto a questi pericoli sul lavoro come possiamo vedere dalla definizione di rischio date Abbiamo la probabilità di subire DANNI più o meno gravi per come ci comportiamo o per come usiamo qualcosa di pericoloso probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 25
26 Formazione Il concetto di RISCHIO 26
27 Formazione Il RISCHIO IDEALE = 0 27
28 Formazione RISCHIO ACCETTABILE 28
29 Formazione Riduzione del RISCHIO 29
30 Formazione - Dal concetto di RISCHIO al concetto di Prevenzione e Protezione 30
31 Valore Formazione Azione della PREVENZIONE 4 Livello di Probabilità Molto Probabile 3 Probabile Definizione/ criteri per stabilire il livello di probabilità di un certo evento LA PREVENZIONE LIMITA LA Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nel luogo di lavoro in ambienti simili o situazioni operative simili Il verificarsi del danno conseguente la PROBABILITA mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore tra gli altri lavoratori. DELL EVENTO La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa. 2 Possibile 1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno al contemporaneo verificarsi di particolari condizioni. Sono noti solo rari episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una discreta sorpresa. La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 31
32 Valore Formazione generale Azione Concetto della PROTEZIONE di Danno Livello di Danno 4 Gravissimo 3 Grave 2 Modesto 1 Lieve Definizione/ criteri per stabilire la gravità di un infortunio o di una malattia LA PROTEZIONE AL VERIFICARSI DELL EVENTO RIDUCE IL LIVELLO DEL DANNO INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON EFFETTI LETALI O D INVALIDITÀ TOTALE ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI LETALI O TOTALMENTE INVALIDANTI INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON EFFETTI D INVALIDITÀ PARZIALE ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI IRREVERSIBILI E/O PARZIALMENTE INVALIDANTI INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON EFFETTI D INABILITÀ REVERSIBILE ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI REVERSIBILI INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON INABILITÀ RAPIDAMENTE REVERSIBILE ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI RAPIDAMENTE REVERSIBILI 32
33 Formazione Concetto di Rischio, Prevenzione e Protezione Abbiamo visto: Da cosa si origina il Danno Concetto di Pericolo Concetto di Rischio Le componenti del Rischio: Probabilità e Danno R = P x D Ridurre il rischio, riducendo Probabilità e Danno Introduzione dei Concetti Prevenzione e Protezione Adesso che ne abbiamo parlato in generale vediamo queste cose nell ambiente di lavoro, in azienda, e cosa dice la LEGGE 33
34 Formazione La tutela della salute e sicurezza in azienda Dai concetti base in generale alla tutela in pratica sul lavoro secondo la Legge Adesso che abbiamo familiarizzato con l ABC, i concetti base, della sicurezza li vediamo nella pratica del lavoro in azienda e trattando i temi Organizzazione delle prevenzione e protezione aziendale. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 34
35 Formazione L azienda: un luogo organizzato, un organizzazione Cos è una azienda? Potremmo dire in generale che è: un luogo, dove in maniera organizzata si lavora, grazie alle varie attività di diverse persone (detti anche soggetti ) che hanno diversi compiti. La Legge, il Dlgs 81 definisce: «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro. 35
36 Formazione L azienda : i vari soggetti dell organizzazione In una azienda come la vostra ci sono anche queste altre figure che si differenziano per le caratteristiche evidenziate «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa E poi? Ce ne sono altri? Sì. Perché queste figure appena viste che sono legate all attività lavorativa produttiva collaborano con altre per la salute e la sicurezza 36
37 Formazione L azienda : i vari soggetti dell organizzazione «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso determinate capacità e dei requisiti professionali stabilite dalla legge, che è designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; «medico competente»: medico con particolari competenze stabilite dalla Legge che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti i compiti stabiliti dalla Legge; «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata che rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro e che riceve specifica formazione E non finiscono qui! Abbiamo visto le figure per GESTIRE IL LAVORO e SICUREZZA, ma ci sono anche quelle per GESTIRE LE EMERGENZE 37
38 Formazione L azienda : i vari soggetti dell organizzazione Queste sono le figure in azienda che entrano in azione in caso di emergenza: «addetto primo soccorso»: persona nominata dal datore di lavoro che ha svolto apposito corso di formazione, per attuare le azioni di primo soccorso necessarie in caso di emergenza in azienda «addetto antincendio»: persona nominata dal datore di lavoro che ha svolto apposito corso di formazione, per attuare le azioni di lotta antincendio ed evacuazione necessarie in caso di emergenza in azienda secondo procedure stabilite. Tutti quanti DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI, RSPP, MEDICO COMPETENTE, RLS, ADDETTI PRIMO SOCCORSO E INCENDIO, nella struttura organizzata dell azienda, sono in relazione tra loro, svolgendo i loro compiti per contribuire al diritto-dovere al lavoro in salute e sicurezza 38
39 Formazione L organigramma per la sicurezza Le relazioni gerarchiche e di collaborazione sono riassunte nell organigramma Resp Servizio Prevenzione e Protezione Medico Competente Rappr. Lavoratori Sicurezza DATORE DI LAVORO esercita potere Decisonale e di spesa DIRIGENTI garantiscono l attuazione delle decisioni Addetti Primo Scoorso Addetti Antincendio Quello della vostra azienda è QUI PREPOSTI vigilano sui lavoratori LAVORATORI eseguono rispettando le istruzioni ricevute 39
40 Formazione L organigramma per la sicurezza Tutta la struttura aziendale, quindi ogni soggetto, con le relazioni esemplificate dall organigramma, ovviamente si occupa di attuare l attività produttiva, così come di attuare tutte le misure per tutelare la salute e la sicurezza che sono imposte dal DLGS
41 Formazione I livelli di responsabilità Ognuno secondo il proprio livello di responsabilità Nessuno escluso! Datore di Lavoro Dirigente ALTO Preposti BASSO Lavoratori 41
42 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; Formazione Le misure generali di tutela da attuare per legge b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; Segue.. 42
43 e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale l) il controllo sanitario dei lavoratori; Formazione Le misure generali di tutela da attuare per legge m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione; Segue.. 43
44 n) L informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; Formazione Le misure generali di tutela da attuare per legge s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; Segue.. 44
45 Formazione Le misure generali di tutela da attuare per legge u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Questo è tutto quello che in azienda dobbiamo fare per lavorare sicuri. Di seguito vedremo chi fa cosa. Serve l impegno di tutti!! 45
46 Formazione COMPITI ESCLUSIVI DEL DATORE DI LAVORO QUESTI DUE COMPITI SONO OBBLIGHI ESCLUSIVI DEL DATORE DI LAVORO: COMPITI CHE NON PUO DELEGARE - VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato; con indicazione delle misure di prevenzione e protezione relative - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Gli altri obblighi a cui deve far fronte li può far adempiere a Dirigenti specificatamente incaricati e sono quelli che seguono 46
47 Formazione Cosa deve fare il DATORE DI LAVORO 1. Il datore di lavoro, (..) e i dirigenti, che organizzano e dirigono le (..) attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, segue 47
48 e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; Formazione Cosa deve fare il DATORE DI LAVORO e i DIRIGENTI segue 48
49 h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; Formazione Cosa deve fare il DATORE DI LAVORO e i DIRIGENTI m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; segue 49
50 Formazione Cosa deve fare il DATORE DI LAVORO e i DIRIGENTI o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di Valutazione Rischi, anche su supporto informatico ( ), nonché i dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) elaborare il documento DUVRI, anche su supporto informatico ( ), su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; segue 50
51 r) comunicare in via telematica all INAIL ( ), i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza al lavoro superiore a tre giorni; ( ) s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( ) Formazione Cosa deve fare il DATORE DI LAVORO e i DIRIGENTI t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, ( ). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda o dell unità produttiva, e al numero delle persone presenti; segue 51
52 u) nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all INAIL ( ), i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza( ); Formazione Cosa deve fare il DATORE DI LAVORO e i DIRIGENTI bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. segue 52
53 Formazione Cosa deve fare il DATORE DI LAVORO e i DIRIGENTI 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati degli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. segue 53
54 Formazione Cosa deve fare il DATORE DI LAVORO e i DIRIGENTI 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all adempimento degli obblighi di ( ) preposti, lavoratori, fabbricanti, progettisti e installatori, medico competente( ), ferma restando l esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. 54
55 Obblighi del preposto 1I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; Formazione Cosa devono fare i PREPOSTI c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; segue 55
56 Formazione Cosa devono fare i PREPOSTI d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione ( ). 56
57 Formazione Cosa devono fare i LAVORATORI 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segue 57
58 e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, ( ) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; Formazione Cosa devono fare i LAVORATORI h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente. 58
59 Formazione Cosa deve fare il MEDICO COMPETENTE a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione( )della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. ( ) b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria ( ) in funzione dei rischi specifici ( ) c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; segue 59
60 d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, ( ) con salvaguardia del segreto professionale; Formazione Cosa deve fare il MEDICO COMPETENTE e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, ( ), da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, ( ) g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; segue 60
61 Formazione Cosa deve fare il MEDICO COMPETENTE h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria ( ), a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; segue 61
62 Formazione Cosa deve fare il MEDICO COMPETENTE m) partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di legge, al Ministero del lavoro(..) 62
63 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive che derivano dalla valutazione dei rischi fatta da l Datore di lavoro, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; Formazione Cosa deve fare il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; segue 63
64 Formazione generale Cosa deve fare il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell esercizio delle funzioni di cui al presente Decreto Legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 64
65 Formazione generale Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. ( ) 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. ( ) 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. ( ) 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;( ) 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste ( ), le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali di cui agli articolo 48( ). segue 65
66 1( ), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all organizzazione della formazione; Formazione generale Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; segue 66
67 Formazione generale Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata ( ) h) promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; segue 67
68 Formazione generale Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l accesso ai dati, di cui all articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali. ( ) segue 68
69 Formazione generale Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di Valutazione Rischi 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento DUVRI ( ) 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto ( ) e del segreto industriale ( ) 7. L esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione 69
70 Formazione generale Diritti dei LAVORATORI in caso di pericolo grave ed immediato 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. 70
71 Formazione generale Il SISTEMA DELLE SANZIONI Non è forse il caso di dilungarsi nell elencare chi viene sanzionato e per cosa. Possiamo di certo dire che di fronte agli obblighi di legge ci sono sanzioni in termini economici e di condanna penale (detenzione=galera) anche molto importanti. Teniamo presente inoltre che, non rispettare le norme di salute e sicurezza significa in primis arrecare danno a noi stessi ed ai nostri colleghi, poi vengono le sanzioni di legge, ma anche quelle disciplinari aziendali che possono arrivare fino al licenziamento per giusta causa. Inoltre di fronte a infortuni gravi, i giudici possono condannare anche comportamenti che la legge non prevedeva come sanzionabili come alcuni doveri dei lavoratori se questi siano diventati causa di danno ad altri. 71
72 Formazione generale Il SISTEMA DELLE SANZIONI La misura delle sanzioni per le varie figure rispetto agli obblighi visti in precedenza DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE ARRESTO AMMENDA fino a 8 MESI fino a PREPOSTO fino a 2 MESI fino a FABBRICANTE E FORNITORI fino a 6 MESI fino a PROGETTISTA fino a 6 MESE fino a INSTALLATORE MEDICO COMPETENTE LAVORATORE fino a 3 MESI fino a fino a 3 MESI fino a fino a 1 MESE fino a
73 Formazione generale GLI ENTI DI VERIFICA ED ASSITENZA USL e Vigili del Fuoco:verifica INAIL assistenza ai lavoratori per infortuni e malattie USL INAIL ORGANISMI PARITETICI assistenza alle aziende per il miglioramento delle misure preventive e protettive 73
74
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