Avv. ROBERTO BERNOCCHI professore a contratto e dottore di ricerca in diritto degli alimenti Università di Parma

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1 Avv. ROBERTO BERNOCCHI professore a contratto e dottore di ricerca in diritto degli alimenti Università di Parma IL PROCESSO PENALE Dispensa per la Scuola di Specializzazione in Legislazione Veterinaria Università di Parma Sommario: 1. Nozione di procedimento penale; 2. Le indagini preliminari; 3. L informazione di garanzia; 4. I mezzi di ricerca della prova; 5. I provvedimenti restrittivi della libertà personale; 6. L incidente probatorio; 7. La conclusione delle indagini preliminari; 8. L udienza preliminare; 9. Il patteggiamento; 10. Il giudizio abbreviato; 11. Il giudizio direttissimo; 12. Il giudizio immediato; 13. Il procedimento per decreto; 14. La formazione del fascicolo per il dibattimento; 15. Il dibattimento; 16. Le impugnazioni. 1. Nozione di procedimento penale Il procedimento penale rappresenta l insieme delle attività volte all accertamento dei fatti che costituiscono reato, alla determinazione della responsabilità del soggetto imputato e alla eventuale irrogazione della pena. Esso si divide in due fasi ben distinte e con finalità proprie. La prima fase riguarda le indagini preliminari, condotte dal Pubblico Ministero, che sono finalizzate a raccogliere gli elementi di fatto che depongono a carico o a discarico della persona che si presume coinvolta nel reato come responsabile (detta indagato), allo scopo di decidere se promuovere o meno l azione penale. La seconda fase, detta giudizio, è affidata al giudice e si apre quando gli elementi raccolti sono ritenuti sufficienti per sostenere l accusa contro la persona inquisita, che per effetto di ciò prende il nome di imputato. Essa è finalizzata alla formazione delle prove attraverso il contraddittorio tra le parti e si conclude con una sentenza di condanna o di proscioglimento. Pertanto la verifica delle modalità della condotta tenuta dall imputato, della capacità di intendere e di volere del soggetto, del nesso di causalità tra condotta ed evento, della colpa o del dolo, dell assenza di cause di giustificazione e di quant altro la legge penale presuppone per l irrogazione della pena o per la sua quantificazione, sono oggetto di ricerca ad opera del Pubblico Ministero e di accertamento ad opera del Giudice. 2. Le indagini preliminari Il procedimento penale ha inizio con l acquisizione della notitia criminis (art.330 c.p.p.), cioè di un fatto che astrattamente si configura come violazione di un precetto penale. La notizia può pervenire ai soggetti preposti alle indagini preliminari, Pubblico Ministero (P.M.) e organi di Polizia Giudiziaria (P.G.), o per conoscenza diretta, in qualunque modo acquisita, o per segnalazione: denuncia (artt. 331 e 333 c.p.p.), referto (334 c.p.p.), querela (art.336 c.p.p.).

2 2 La denuncia e la querela hanno la stessa funzione, cioè di dare impulso alle indagini, ma si distinguono in quanto la prima ha carattere impersonale (chiunque può segnalare un reato), mentre la seconda è riservata alla persona offesa dal reato (parte lesa); per taluni reati infatti, come ad es. le ingiurie, in cui non vi è un diretto e preminente interesse dello Stato alla punizione del colpevole, la legge subordina l esercizio della azione penale alla volontà dell offeso (reati procedibili a querela). Il referto è soltanto una particolare forma di denuncia posta a carico dei soggetti esercenti una professione sanitaria, qualora abbiano prestato assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d ufficio (ad esempio lesioni gravi volontarie o omicidio). Le indagini preliminari non servono a formare le prove a carico del sottoposto alle indagini, ma hanno l unica ed esclusiva funzione di raccogliere gli elementi (o fonti) di prova, che risultano necessari per consentire all organo dell accusa di decidere se l azione penale debba o meno essere coltivata (art.326 c.p.p.). La direzione e il coordinamento delle indagini preliminari compete al Pubblico Ministero (art.327 c.p.p.). A tale fine egli può impartire direttive agli organi di polizia giudiziaria perchè in sua vece compiano atti di accertamento e di acquisizione di fonti di prova. I suoi poteri però sono regolati dalla legge e sottoposti al controllo di un organo che si pone come terzo ed imparziale rispetto alle esigenze contrapposte dell accusa e della difesa dell indagato: il Giudice per le indagini preliminari (GIP). La funzione del GIP è di decidere, sulle richieste avanzate dal P.M., dalla persona indagata e dalla parte offesa (art.328 c.p.p.). In particolare sono di competenza del GIP: i provvedimenti che comportano restrizioni alla libertà personale (quali la sottoposizione ad arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari) o alla libera disponibilità dei beni (sequestro conservativo sul patrimonio dell indagato o sequestro preventivo di cose che potrebbero servire per commettere altri reati). 3. L informazione di garanzia L informazione di garanzia (art.369 c.p.p.) consiste in quell atto con il quale il P.M. deve informare l indagato che si sta procedendo contro di lui. Essa deve contenere le norme di legge che si assumono violate dall indagato, la data e il luogo del fatto e l invito a nominare un difensore. L informazione di garanzia non deve essere inviata fin dall inizio delle indagini o dal momento in cui queste sono indirizzate nei suoi riguardi, ma soltanto se occorre compiere un atto al quale il difensore dell indagato abbia diritto di assistere (accertamento tecnico non ripetibile, perquisizione, sequestro, interrogatorio, ispezione, confronto). Infatti da una parte la legge ha inteso salvaguardare le indagini, consentendo al P.M. di svolgerle senza che l indagato ne sia a conoscenza, così da impedirgli qualsiasi attività di ostacolo o di inquinamento degli elementi di prova, dall altro però - in una logica di salvaguardia dei diritti della persona - ha voluto prescrivere, per il compimento da parte del P.M. di alcuni atti particolarmente invasivi nella sfera soggettiva dell indagato, la presenza del difensore che ne garantisca il rispetto dei diritti. 4. I mezzi di ricerca della prova Come si è detto, funzione delle indagini preliminari è quella di consentire la ricerca e la raccolta degli elementi a carico o anche a discarico del sottoposto alle indagini. Per fare questo il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria si servono di diversi strumenti previsti e disciplinati dalla legge (artt. 244 e 348 ss. c.p.p.), fra cui sono da ricordare: 2

3 3 - Le sommarie informazioni testimoniali: il P.M. e la P.G. possono ascoltare persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini per la ricostruzione del fatto o l individuazione del colpevole. Le notizie così raccolte verranno fatte oggetto di verifica in sede di giudizio, attraverso l esame dei testi in contraddittorio fra il P.M. e le parti private, e si trasformeranno così in prove testimoniali. - L interrogatorio: se l indagato lo chiede o vi consente (art.65 c.p.p.), il P.M., previa contestazione del fatto di reato ipotizzato, lo invita ad esporre quanto ritiene utile alla sua difesa e gli rivolge direttamente le domande utili ai fini investigativi. Nella successiva fase del giudizio l interrogatorio prende il nome di esame dell imputato, e diventa un vero e proprio mezzo di prova. - Le ispezioni: consistono nell attività di accertamento e rilevazione delle tracce e degli altri effetti materiali del reato su persone, luoghi e cose (art.244 e ss. c.p.p.). - Le perquisizioni: consistono nell attività diretta a ricercare il corpo del reato o cose pertinenti al reato su persone o in luoghi determinati (art.274 e ss. c.p.p.). - Il sequestro probatorio: consiste nella materiale acquisizione del corpo del reato o di cose a questo pertinenti (art.253 c.p.p), per impedire che possano essere alterati o dispersi. Questa figura - che ricade fra i mezzi di ricerca della prova - non va confusa né col sequestro preventivo (art.321 c.p.p.), che ha la finalità di interrompere o prevenire l attività criminosa (es. sequestro di stupefacente per impedire che divenga oggetto di spaccio), né col sequestro conservativo (art.316 c.p.p.), che ha la finalità di impedire la dispersione del patrimonio con cui l indagato sarà chiamato a rispondere per eventuali rimborsi o risarcimenti. - Le intercettazioni: consistono nella rilevazione di telecomunicazioni (attraverso il telefono o altre forme di trasmissione) e di colloqui tra presenti (cosiddette intercettazioni ambientali, art. 266 c.p.p.). - Gli accertamenti tecnici: sono le operazioni che, richiedendo particolari competenze tecniche, vengono affidate ad esperti. Nella fase del giudizio anche gli accertamenti tecnici possono essere utilizzati come mezzi di prova; in tal caso si parla di perizia quando all esperto viene demandata la risoluzione di questioni tecniche, e di esperimento giudiziale quando si vuole riprodurre la situazione in cui si sarebbe verificato il reato. - L individuazione di persone o cose: è l operazione di riconoscimento di persone o cose che il PM può richiedere ad un soggetto che ne abbia avuto diretta percezione (art.361 c.p.p.). Nel corso del giudizio tale operazione prende il nome di ricognizione. Occorre infine aggiungere che l attività di indagine non è esclusivamente riservata agli organi inquirenti; anche l imputato o la parte offesa possono compiere, attraverso il difensore, l investigatore privato e il consulente tecnico, e nel rispetto di specifiche regole, atti di investigazione difensiva (artt.391 bis e ss. c.p.p.), finalizzati ad assumere informazioni, acquisire dichiarazioni scritte (art.392 bis c.p.p.), chiedere documenti alla Pubblica Amministrazione (art.391 quater c.p.p.), documentare lo stato di luoghi o di cose, o compiere su di essi rilievi tecnici (art.391 sexies c.p.p.). 5. I provvedimenti restrittivi della libertà personale: Nelle indagini preliminari la Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero possono limitare la libertà personale dell indagato con l arresto o il fermo (in entrambi i casi il soggetto viene tradotto in carcere). L arresto è applicabile a carico di chi sia colto nell atto o subito dopo la commissione di un reato di una certa gravità (artt.380 e 381 c.p.p.), cioè in flagranza di reato (art.382 c.p.p.). Il fermo invece viene adottato nei confronti di chi sia indiziato di un reato di una certa gravità e sussista un concreto pericolo di sua fuga (art.384 c.p.p.). 3

4 4 Entrambi possono avere una durata non superiore alle 96 ore, entro le quali, (al più tardi), devono essere convalidati da GIP; in tal caso, quando si ritiene che il soggetto debba essere mantenuto in uno stato di limitazione della libertà, si applica una misura cautelare; diversamente l indagato deve essere rimesso in libertà (art.391 c.p.p.). Le misure cautelari possono essere disposte dal GIP quando sussistono a carico dell indagato gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e sussiste altresì il pericolo che questi ostacoli l acquisizione delle prove o ne comprometta la genuinità o si dia alla fuga o commetta altri reati (art.274 c.p.p.); in tali casi il soggetto potrà essere sottoposto alla misura della custodia in carcere (art.280 c.p.p.), o del divieto di espatrio (art.281 c.p.p.) o degli arresti domiciliari (art.284 c.p.p.), etc.. Dette misure, essendo irrogate in assenza di un giudizio che abbia accertato definitivamente la responsabilità penale del soggetto, non possono essere mantenute oltre i tempi stabiliti dalla legge: ciò al fine di contemperare la necessità di salvaguardare la sicurezza della collettività e la genuinità delle indagini, con quella di non comprimere oltre misura la libertà individuale della persona sottoposta a procedimento penale, che è presunta innocente fino a condanna irrevocabile. Per contrastare i provvedimenti cautelari, si può fare ricorso al Tribunale del Riesame (detto anche Tribunale della Libertà ) e chiederne la revoca (art.309 c.p.p.), sia per ragioni di fatto (dimostrando ad esempio la propria estraneità all ipotesi di reato) che per ragioni di diritto (ad esempio per mancanza dei presupposti stabiliti dalla legge per l applicazione della misura cautelare). In caso di conferma della misura cautelare è possibile fare ricorso in Cassazione, ma soltanto per ragioni di diritto (art.311 c.p.p.). 6. L incidente probatorio Durante le indagini preliminari il P.M. o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda in via anticipata all assunzione di una prova attraverso il cosiddetto incidente probatorio (art.392 c.p.p.). La richiesta deve essere rivolta al Gip. Si tratta di una procedura eccezionale, in quanto nell ambito di un attività preliminare, destinata alla ricerca e all acquisizione delle fonti di prova, e preordinata unicamente a che il P.M. decida se promuovere o meno l azione penale, si consente di procedere all assunzione di una vera e propria prova con le forme del dibattimento. L eccezionalità è giustificata dall urgenza di cristallizzare una prova che, se ritardata fino al dibattimento, rischierebbe di deteriorarsi o disperdersi (ad es. nel caso di persona moribonda o esposta a pericolo di minacce o di deperibilità dell oggetto su cui verte la prova). Gli atti assumibili tramite incidente probatorio sono: la testimonianza, l esame dell indagato, l esame di imputati in procedimenti connessi, il confronto, la ricognizione, la perizia e l esperimento giudiziale. L udienza per l assunzione della prova nelle forme dell incidente probatorio si svolge dinanzi al GIP e segue le forme dibattimentali, per cui la prova viene assunta in contraddittorio tra P.M. e difensori (esaminando il testimone, interrogando l indagato etc.). I verbali che ne seguono andranno a rifluire direttamente nel fascicolo del dibattimento e avranno la valenza di prova dei fatti in essi descritti e riportati. 7. La conclusione delle indagini preliminari La durata delle indagini preliminari è fissata per legge in sei mesi (o in un anno per taluni reati che richiedono indagini più complesse), ma su richiesta del P.M. i termini possono essere prorogati dal GIP fino ai limiti massimi previsti dalla legge (art.407 c.p.p.). Quando il P.M. ritiene di avere raccolto sufficienti elementi di prova deve sottoporli 4

5 5 al giudice con le conclusioni a cui è pervenuto, che potranno consistere nella richiesta di archiviazione del procedimento, quando gli elementi emersi inducono a ritenere infondata la notizia di reato (art.408 c.p.p.), oppure, in caso contrario, nella richiesta di rinvio a giudizio. In tal caso il P.M. ha l obbligo (art.415 bis c.p.p.) di notificare all indagato un avviso contenente l enunciazione del fatto per cui si procede, con indicazione delle norme di legge violate, della data e del luogo del reato commesso, nonchè l informazione che gli atti delle indagini sono depositati nella cancelleria del P.M.. A seguito della notifica l indagato ha diritto di estrarre copia degli atti, di presentare memorie, documenti e documentazione relativa alle investigazioni difensive, di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, di chiedere al P.M. lo svolgimento di ulteriori indagini in grado di fare emergere elementi a suo favore. 8. L udienza preliminare A seguito della richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero e l indagato devono presentarsi davanti al Giudice in camera di consiglio (cioè in seduta che non è aperta al pubblico) per l udienza preliminare. La funzione dell udienza preliminare è duplice: in primo luogo sottoporre ad un preventivo sommario esame del giudice detto Giudice per l udienza preliminare (GUP) la valutazione della fondatezza dell azione penale proposta dal P.M.; in secondo luogo consentire una deflazione del dibattimento attraverso proscioglimenti anticipati, o l eventuale celebrazione dei riti speciali del patteggiamento o del giudizio abbreviato. Esaminiamo dunque brevemente entrambe le possibilità che possono ricorrere nell udienza preliminare. Se l indagato propone richiesta di riti alternativi, il GUP procede nelle forme previste per essi. In caso contrario, a seguito di discussione (art.421 c.p.p.) compiuta dal P.M. e dai difensori sugli elementi di indagine, esamina tutti gli atti fino a quel momento raccolti e decide se gli stessi sono sufficienti e idonei a sostenere l accusa nel giudizio. In caso affermativo emette il decreto di rinvio a giudizio della parte, che da questo momento prende il nome di imputato; diversamente emette sentenza di non luogo a procedere (art.424 c.p.p.). Nel primo caso il procedimento proseguirà davanti ad un nuovo giudice (giudice del dibattimento), nel secondo caso risulterà chiuso. La riforma del processo penale operata dalla Legge 479/99, ha però introdotto una terza possibilità: qualora il GUP ritenga che le indagini preliminari siano insufficienti, può raccogliere in udienza elementi di prova integrativi (art.422 c.p.p.) oppure ordinare al P.M. di svolgere ulteriori attività di indagine (art.421 bis c.p.p.). 9. Il patteggiamento Il patteggiamento - o come definito dal codice, l applicazione della pena su richiesta (art.444 e ss. c.p.p.), - consiste nell accordo tra indagato e P.M. sulla pena da applicare. Se l indagato ritiene, in relazione agli elementi raccolti a suo carico, di avere scarse possibilità di proscioglimento, può concordare la pena con il P.M. in una misura ridotta fino ad un terzo rispetto a quella cui potrebbe andare incontro se affrontasse il giudizio. Questa procedura consente di abbreviare notevolmente il procedimento. Il patteggiamento però è ammissibile soltanto per i reati per i quali risulta applicabile una pena in concreto non superiore a due anni di detenzione (inclusa la diminuzione fino ad un terzo prevista dal rito). 5

6 6 Il Giudice cui viene sottoposto l accordo può accogliere la richiesta, se la ritiene conforme al diritto, oppure rigettarla. Qualora, anche in presenza dell accordo delle parti, ritenga emergere dagli atti elementi che conducono al proscioglimento dell indagato (artt.444 II comma e 129 c.p.p.), dovrà decidere in tal senso; il legislatore infatti ha espressamente richiamato anche nella disciplina del patteggiamento il principio generale secondo cui il giudice deve sempre dichiarare il proscioglimento qualora ne ricorrano i presupposti. 10. Il giudizio abbreviato Questo giudizio è caratterizzato dal fatto che le parti (P.M. e parti private) accettano di utilizzare come prove gli atti di indagine raccolti nel corso delle indagini preliminari nello stato in cui risultano (art.438 c.p.p.). In questo caso il GUP emette una sentenza di condanna o di proscioglimento fondata sull esame degli stessi. Qualora condanni l imputato, la pena ritenuta congrua per la fattispecie realizzata dovrà essere diminuita di un terzo. Anche in questo caso la natura premiale è giustificata dal fatto che la legge vuole incentivare la scelta di tale rito, perchè consente la definizione del procedimento senza che si svolga il dibattimento, con un notevole risparmio di tempo, energie e denaro pubblico. 11. Il giudizio direttissimo Quando una persona è arrestata in flagranza di reato o ha confessato di avere commesso il fatto, il P.M. può presentarla direttamente al giudice per il dibattimento (art.449 e ss. c.p.p.). La specialità di questo rito risiede nella soppressione quasi totale dell intera fase preliminare e nell assenza dell udienza preliminare, giustificate dall evidenza del fatto contestato come reato. I testimoni, stante la semplificazione e celerità del rito, possono essere presentati direttamente nel dibattimento, senza preventiva indicazione e citazione. L imputato sottoposto a questo rito conserva la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, che potrà esercitare prima che sia dichiarato aperto il dibattimento (art.451 e 446 c.p.p.). 12. Il giudizio immediato Quando dalle indagini preliminari risulta evidente la prova della colpevolezza dell indagato, il P.M. può chiedere al GIP che disponga immediatamente il giudizio senza passare attraverso l udienza preliminare (art.453 c.p.p.). La specialità di questo rito risiede proprio nell assenza di tale fase. Unica condizione necessaria è che l indagato sia stato preventivamente posto in grado di esporre le proprie ragioni attraverso l interrogatorio. Come nel rito direttissimo l imputato sottoposto a giudizio immediato conserva la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. 13. Il procedimento per decreto La procedura è limitata ai reati per i quali il P.M. ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria. In tal caso può presentare al GIP il fascicolo contenente le fonti di prova con richiesta di emissione del decreto penale di condanna, indicando la 6

7 7 misura della pena che ritiene congrua (che può essere diminuita fino alla metà del minimo previsto dalla legge). Se il GIP accoglie la richiesta emette il decreto che viene notificato al condannato e questi potrà opporvisi nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, ottenendo di essere sottoposto a giudizio immediato o abbreviato o di potere patteggiare la pena (art.459 c.p.p.). La caratteristica di questo rito, in cui mancano sia l udienza preliminare sia il dibattimento, è l irrogazione della pena in assenza di contraddittorio tra accusa e difesa, al quale si fa luogo soltanto in caso di opposizione. Allo scopo di disincentivare l opposizione al decreto di condanna (che vanificherebbe lo scopo di celerità cui è preordinato), sono previsti, oltre allo sconto di pena, altri specifici benefici a vantaggio del condannato, quali l estinzione degli effetti penali della condanna col decorso del tempo, l'esenzione dal pagamento delle spese processuali etc. (art.460 c.p.p.). I diritti di difesa del condannato non risultano violati in quanto possono rivivere in misura integrale attraverso l opposizione. 14. La formazione del fascicolo per il dibattimento A seguito del decreto di rinvio a giudizio, il procedimento prosegue con la fase del dibattimento, che è preceduta dalla formazione del cosiddetto fascicolo del dibattimento. A questo riguardo si deve porre l attenzione su un aspetto molto importante: nelle indagini preliminari si raccolgono elementi di accusa, ma è soltanto nel dibattimento che si forma la prova dell innocenza o della colpevolezza del soggetto sottoposto al procedimento. A tal fine si vuole che il Giudice del dibattimento sia estraneo alle attività investigative che sono state compiute nelle fasi precedenti, in modo che possa giudicare con assoluta imparzialità, senza preconcetti e prevenzioni, i mezzi di prova che accusa e difesa sottopongono a lui sulle varie circostanze. Perché ciò accada è necessario che sul banco del giudice sia collocato un fascicolo quasi completamente vuoto, che soltanto nel corso dell udienza o delle udienze che si svolgeranno davanti a lui si riempirà progressivamente dei vari verbali contenenti le dichiarazioni che si vanno assumendo, nonché dei documenti che le parti producono, delle relazioni tecniche esperite, etc.. A tal fine la legge (art.431 c.p.p.) prevede che il fascicolo per il dibattimento contenga (in principio) soltanto: - gli atti introduttivi dell azione penale (querela, decreto di rinvio a giudizio, costituzione di parte civile); - i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal P.M. (in questo caso si ha una deroga alla formazione della prova in dibattimento, giustificata dal fatto che certi accertamenti sono per natura irripetibili, e devono per forza confluire direttamente nel fascicolo del dibattimento, pena l irreparabile perdita di importanti elementi di prova); - i verbali degli atti assunti nell incidente probatorio (in questo caso è evidente che essi devono confluire nel fascicolo perchè sono stati assunti nelle forme del dibattimento); - il certificato del casellario giudiziale, cioè in parole povere l elenco di tutte le condanne definitive a carico dell imputato; - il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Tutti gli altri atti raccolti nel corso delle indagini preliminari, salvo diverso accordo tra le parti, rimangono nel fascicolo del P.M. (art.431 c.ii cpp.). 15. Il dibattimento 7

8 8 Sette giorni prima dell udienza fissata per il dibattimento il Pubblico Ministero, il difensore dell imputato e i difensori dalle altre parti private hanno l onere, a pena di inammissibilità, di indicare i testimoni e i consulenti tecnici, precisando le circostanze su cui intendono esaminarli in giudizio. Questo sistema risponde al rispetto di un principio fondamentale su cui si basa il nostro processo: evitare l introduzione di prove a sorpresa, che comprometterebbero i diritti di accusa e difesa. Nelle prime fasi dell udienza le parti discutono sull ammissione dei mezzi di prova richiesti. Il giudice, sentite le loro ragioni, decide quali mezzi ammettere e da questo momento in poi ha inizio l istruttoria dibattimentale. L istruttoria si svolge attraverso l esame e il controesame dei testimoni, dei periti e delle parti. Se gli stessi a seguito delle domande loro rivolte rifiutano di rispondere o rispondono in modo difforme rispetto a quanto dichiarato nelle indagini preliminari (anche in sede di investigazioni difensive), è possibile procedere alla contestazione. Questa ha luogo attraverso la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese che, per effetto di ciò, potranno essere valutate ai fini della credibilità del soggetto che viene esaminato (art.500 c.p.p.). Quindi mentre le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento valgono sempre come prova dei fatti in esse affermati, quelle rese durante le indagini preliminari possono emergere nel dibattimento solo per effetto delle contestazioni e servire al giudice soltanto per valutare la credibilità di chi depone. Chiusa l istruttoria dibattimentale, si apre la discussione. Il PM., che prende la parola per primo, potrà insistere nell accusa, sulla base degli elementi emersi, chiedendo la condanna dell imputato ad una determinata pena, ma potrà anche essersi accorto della insussistenza degli elementi a carico e chiedere l assoluzione. Nel caso che insista per la condanna è a suo carico l onere di fornire la prova della colpevolezza dell imputato; un analogo onere di fornire la prova della propria innocenza non grava invece sull imputato; infatti per principio costituzionale (art.27 Cost.) vi è presunzione di innocenza. Interviene successivamente la parte civile, proponendo le ragioni a sostegno delle proprie richieste risarcitorie, e da ultimo la parola spetta all imputato, che potrà contestare le ragioni svolte dal P.M. e dalla parte civile e svolgere le proprie ragioni e difese. Il processo si conclude con una sentenza di proscioglimento o di condanna. 16. Le impugnazioni Anche nel procedimento penale, come in quello civile, la parte soccombente può impugnare la sentenza e sottoporre alla valutazione di un diverso Giudice quanto è emerso nel corso del dibattimento. Di regola contro le sentenze di primo grado è ammesso l appello che può riguardare l intero giudizio o singole questioni di fatto o di diritto. Contro le sentenze d appello è ammesso il ricorso in cassazione che però è limitato alle sole questioni di diritto. Le impugnazioni possono essere proposte sia dall imputato che ha subito la condanna, sia dal P.M. che non ha visto accolte le proprie domande, sia dal Procuratore Generale presso la Corte d Appello, nel caso in cui non condivida la posizione presa dal P.M.. Se l appello viene proposto soltanto dall imputato si applica la regola per cui la nuova sentenza non può risultare peggiorativa della precedente. La previsione dei tre gradi ordinari non ha carattere cogente ed indefettibile, giacché la Costituzione si limita a garantire soltanto il doppio grado di giudizio, che può essere soddisfatto anche tramite il solo ricorso per cassazione (art.111 Cost.). Così ad esempio le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato sono appellabili solo in determinate ipotesi (art.443 c.p.p.), mentre le sentenze emesse a seguito di patteggiamento sono del tutto inappellabili (art.448 c.p.p.). 8

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