Messaggio concernente l approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l Italia per evitare le doppie imposizioni

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Messaggio concernente l approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l Italia per evitare le doppie imposizioni"

Transcript

1 Messaggio concernente l approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l Italia per evitare le doppie imposizioni del 12 agosto 2015 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. 12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 Compendio La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata firmata a Roma il 9 marzo Conformemente alla prassi svizzera al momento della sua conclusione, la Convenzione contiene un articolo sullo scambio di informazioni limitato ai casi di applicazione regolare e alla lotta contro il suo impiego abusivo. I negoziati hanno permesso di concludere un Protocollo di modifica che introduce una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard dell OCSE. Il Protocollo di modifica è stato firmato a Milano il 23 febbraio I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione di questo Protocollo di modifica. 5632

3 Messaggio 1 Considerazioni generali concernenti lo sviluppo della politica in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l attività della nostra economia d esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner. La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell OCSE, poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Essa mira principalmente a una chiara ripartizione delle competenze in materia d imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l eliminazione di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli del regime fiscale applicato nel nostro Paese e il suo riconoscimento internazionale. Infatti, in mancanza di tale legittimazione, anche la migliore delle soluzioni svizzere perderebbe la sua attrattiva. 2 Situazione iniziale, andamento e risultato dei negoziati L Italia è il terzo partner commerciale della Svizzera dopo la Germania e gli Stati Uniti. È il nostro secondo fornitore e, per quanto concerne le esportazioni, è il nostro quarto mercato. Nel 2014 il volume degli scambi ammontava a 32,5 miliardi di franchi. L ammontare totale degli investimenti diretti della Svizzera in Italia era, alla fine del 2013, di 26,8 miliardi di franchi, registrando un aumento del 4,3 per cento rispetto all anno precedente. Con circa persone, gli italiani costituiscono la principale comunità straniera residente in Svizzera. La Convenzione del 9 marzo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il suo Protocollo è entrata in vigore il 27 marzo 1979 (di seguito CDI-I). Conformemente alla prassi svizzera al momento della sua conclusione, la CDI-I contiene un articolo concernente lo scambio di informazioni limitato ai casi di applicazione regolare e alla lotta contro l impiego abusivo della convenzione. A seguito della decisione del Consiglio federale del mese di marzo 2009 di revocare la riserva sull articolo 26 del modello di convenzione dell OCSE, la Svizzera ha potuto inserire lo standard internazionale in oltre 50 convenzioni per evitare le doppie imposizioni e in nove accordi sullo scambio d informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA). 1 RS

4 Il 9 maggio 2012 la Svizzera e l Italia hanno rilanciato il dialogo bilaterale in materia fiscale e finanziaria. Il 29 agosto 2012 il Consiglio federale ha conferito il mandato concernente i negoziati con l Italia. Nel complesso si mira a normalizzare le relazioni in ambito fiscale con l Italia. Le discussioni avvenute nel 2014 si sono focalizzate su un protocollo di modifica della Convenzione e su una roadmap in materia fiscale e finanziaria, un documento non vincolante a livello giuridico ma che contiene linee politiche chiare con elementi di soluzioni reciproche per i dossier oggetto di discussione bilaterale. Questi negoziati hanno permesso di parafare, il 19 dicembre 2014, un Protocollo di modifica della CDI-I che è stato firmato il 23 febbraio a Milano. Esso adegua lo scambio di informazioni su domanda allo standard dell OCSE ed è applicabile dalla sua entrata in vigore a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica o dopo tale data. In pratica la firma del Protocollo di modifica permette ai clienti italiani di istituti finanziari svizzeri di essere trattati come clienti che hanno i loro conti presso istituti finanziari situati in Stati che non figurano sulle liste nere italiane. Di conseguenza, questi clienti italiani potranno, se del caso, regolarizzare i loro averi alle stesse condizioni (uguali sanzioni penali e amministrative) dei clienti con conti non dichiarati, al momento della regolarizzazione, presso istituti finanziari situati in Italia o in Stati che hanno una clausola concernente lo scambio di informazioni su domanda in vigore con l Italia. Oltre al Protocollo di modifica, i negoziati hanno permesso di finalizzare una roadmap che contiene un impegno politico di Svizzera e Italia concernente aspetti importanti relativi alle relazioni fiscali e finanziarie bilaterali. Anche la roadmap è stata firmata il 23 febbraio 2015 a Milano. Tenuto conto che essa non è giuridicamente vincolante per le Parti, la roadmap non costituisce un trattato la cui approvazione compete all Assemblea federale. Gli elementi della roadmap possono essere riassunti come segue: gli sviluppi avvenuti in ambito di scambio automatico di informazioni a livello internazionale sono riconosciuti, in particolare viene sottolineato che lo scambio automatico sarà oggetto di uno strumento giuridico separato dalla CDI-I. Per quanto concerne la regolarizzazione del passato, sono fissati i parametri della futura cooperazione in ambito amministrativo, che si fonderà sul nuovo articolo 27 della CDI-I (scambio di informazioni su domanda). Oltre allo scambio di informazioni, la CDI-I verrà riveduta in una seconda tornata di negoziati per convenire un certo numero di modifiche. I parametri della futura soluzione in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri sono tra le questioni principali della roadmap, che contiene pure un calendario relativo all uscita della Svizzera dalle liste nere italiane. Alcuni aspetti concernenti la fiscalità indiretta dell enclave di Campione d Italia dovranno pure essere oggetto di discussione. La roadmap prevede infine un dialogo continuo per trattare questioni importanti come l imposta italiana sulle transazioni finanziarie, il miglioramento dell accesso ai rispettivi mercati per gli istituti finanziari e i regimi in materia di imposizione delle imprese. Le discussioni sull attuazione del contenuto della roadmap sono proseguite durante la prima parte del In particolare sono avvenuti diversi incontri per concretizzare il nuovo accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri. Sono pure proseguite le discussioni concernenti il miglioramento dell accesso al mercato per i fornitori di prestazioni finanziarie e la fiscalità indiretta di Campione d Italia. 5634

5 3 Valutazione I negoziati con l Italia si sono svolti in stretta collaborazione con il settore bancario e la piazza finanziaria ticinese. Le autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese sono state pure associate alle discussioni concernenti l imposizione dei lavoratori frontalieri. In generale il contenuto del Protocollo di modifica e della roadmap riflette gli obiettivi fissati e ciò è stato riconosciuto anche dai partecipanti all indagine conoscitiva. Le soluzioni convenute nel Protocollo di modifica alla CDI-I e nella roadmap permettono il sensibile avanzamento del processo di normalizzazione delle relazioni con un importante partner economico e politico. Con l entrata in vigore del Protocollo di modifica la Svizzera non figurerà più sulle liste nere italiane che hanno come unico criterio l assenza di scambio di informazioni su domanda. Nel suo insieme il Protocollo di modifica contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali, permette di agevolare la regolarizzazione per i clienti italiani di banche svizzere e di evitare dunque massicce fughe di capitali. I risultati ottenuti nel Protocollo di modifica sono stati sottoposti a un indagine conoscitiva sotto forma di un rapporto indirizzato ai Cantoni e agli ambienti economici interessati alla conclusione di un tale accordo. Questo rapporto esplicativo ha anche fornito una panoramica dettagliata del contenuto della roadmap. Il Protocollo di modifica è stato accolto positivamente. In un secondo tempo la CDI-I sarà oggetto di una revisione parziale concernente altre tematiche che non sono più adeguate agli sviluppi avvenuti nell ambito della fiscalità internazionale. Si è deciso tuttavia di dissociare la questione dello scambio di informazioni su domanda dalle altre tematiche allo scopo di permettere ai clienti italiani di istituti finanziari svizzeri di essere trattati, nel contesto della procedura di auto-regolarizzazione, come dei clienti che hanno i loro conti presso istituti finanziari situati in Stati che non figurano sulle liste nere italiane e inoltre di aspettare la fine dei lavori dell OCSE in merito a importanti questioni come le disposizioni contro gli abusi e l arbitraggio. La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni è conforme allo standard internazionale e corrisponde all obiettivo di politica in materia di convenzioni della Svizzera. In questo modo il nostro Paese potrà far valere un ulteriore aggiornamento di una convenzione contro le doppie imposizioni con un partner importante nel quadro delle valutazioni tra pari del Forum globale riguardante la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, rafforzando in questo modo la sua posizione in questo ambito. Per le ragioni di cui sopra è dunque auspicabile che questa modifica possa entrate in vigore quanto prima. 4 Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica Le nuove disposizioni che disciplineranno l assistenza amministrativa tra i due Paesi si fondano, sul piano formale e materiale, sul Modello di convenzione dell OCSE (di seguito «Modello dell OCSE») e sulla politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito. 5635

6 Art. I del Protocollo di modifica concernente l art. 27 CD-I (Scambio di informazioni) Il Protocollo di modifica contiene una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Il commento qui sotto si concentra soltanto su alcuni punti. L articolo 27 nella sua versione del Protocollo di modifica riprende integralmente l articolo 26 del Modello dell OCSE. La disposizione sullo scambio di informazioni si applica a tutte le imposte. La Svizzera non concederà assistenza amministrativa in materia fiscale all Italia se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente. La delegazione svizzera lo ha comunicato durante i negoziati. Art. II del Protocollo di modifica concernente la lett. e bis del Protocollo aggiuntivo (Scambio di informazioni) Le disposizioni dell articolo 27 CDI-I sono precisate alla lettera e bis del Protocollo aggiuntivo. Questa disposizione disciplina in particolare le esigenze a cui deve sottostare la domanda di informazioni (n. 2). Sono richieste l identità della persona oggetto del controllo e, se sono noti, il nome e l indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (ad es. una banca). Il Protocollo aggiuntivo precisa inoltre che queste esigenze non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni (n. 3). Secondo lo standard internazionale, lo scambio di informazioni si limita a domande concrete. Secondo il riveduto standard dell OCSE, fanno parte di queste domande anche quelle concernenti un gruppo di contribuenti identificati in modo preciso, per i quali si deve dedurre che non abbiano adempiuto i loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Il Protocollo di modifica permette di rispondere a queste domande (n. 3). L identificazione può avvenire con il nome e l indirizzo della persona interessata, ma anche con altri mezzi, come ad esempio con la descrizione di un comportamento. Questa interpretazione si fonda sulla clausola di interpretazione (n. 3 in combinato disposto con il n. 2 dell art. II del Protocollo di modifica) che obbliga gli Stati contraenti a interpretare le esigenze di una domanda in modo da garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza tuttavia consentire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). In Svizzera le disposizioni procedurali per rispondere alle domande raggruppate sono disciplinate nella legge del 28 settembre sull assistenza amministrativa fiscale completata dall ordinanza del 20 agosto sull assistenza amministrativa fiscale. Il nuovo articolo 27 CDI-I non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico. Al momento della conclusione del Protocollo di modifica il diritto svizzero non disponeva di una base legale sufficiente per questi tipi di scambio di informazioni. Queste forme di scambio di informazioni saranno oggetto di altri strumenti giuridici sottoposti separatamente all approvazione del Parlamento. 2 RS RS

7 Art. III del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Per quanto concerne lo scambio di informazioni, la CDI-I si applicherà alle domande di informazioni presentate alla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data; per le informazioni che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica o dopo questa data. Questa disposizione è simile alle clausole convenute in particolare con gli Stati Uniti, la Svezia, i Paesi Bassi e la Germania. 5 Ripercussioni finanziarie L introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni nella CDI-I non implica alcuna riduzione diretta del gettito fiscale. Una tale clausola può invece generare ulteriori entrate fiscali poiché permette alla Svizzera di inoltrare domande di assistenza amministrativa verso l Italia. Tuttavia non è possibile effettuare stime al riguardo. La nuova clausola potrebbe aumentare l onere amministrativo delle autorità federali. Tuttavia è difficile prevedere questo aumento, soprattutto sul lungo termine. 6 Costituzionalità Il Protocollo di modifica si basa sull articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) 4, secondo il quale gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. Secondo l articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all Assemblea federale approvarli. Non appena approvato dalle Camere federali, il Protocollo di modifica diverrà parte integrante della Convenzione del Sottostanno al referendum facoltativo secondo l articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l adesione a un organizzazione internazionale comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l attuazione dei quali è necessaria l emanazione di leggi federali. Conclusa per una durata indeterminata, la Convenzione è denunciabile in ogni momento per la fine di un anno civile con preavviso di sei mesi. Essa non prevede l adesione a un organizzazione internazionale. Conformemente all articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre sul Parlamento, una disposizione iscritta in un trattato internazionale contiene norme di diritto che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Lo scambio di informazioni su domanda è accordato in maniera estesa conformemente allo standard internazionale in materia e che corrisponde alla recente politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito. Il Protocollo di modifica contiene dunque un importante nuovo impegno per la Svizzera. Il decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l Italia per evitare le doppie imposizioni sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. 4 RS RS

8 5638

Messaggio concernente l approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l Albania per evitare le doppie imposizioni

Messaggio concernente l approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l Albania per evitare le doppie imposizioni 15.074 Messaggio concernente l approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l Albania per evitare le doppie imposizioni dell 11 novembre 2015 Onorevoli presidenti e consiglieri,

Dettagli

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l Ungheria per evitare le doppie imposizioni. del 20 novembre 2013

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l Ungheria per evitare le doppie imposizioni. del 20 novembre 2013 13.098 Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l Ungheria per evitare le doppie imposizioni del 20 novembre 2013 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio

Dettagli

del 20 gennaio Onorevoli presidenti e consiglieri,

del 20 gennaio Onorevoli presidenti e consiglieri, 10.015 Messaggio concernente l approvazione di un Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni del 20 gennaio 2010 Onorevoli presidenti

Dettagli

del 14 ottobre Onorevoli presidenti e consiglieri,

del 14 ottobre Onorevoli presidenti e consiglieri, 15.066 Messaggio concernente l approvazione della Convenzione tra la Svizzera e l Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito del 14 ottobre 2015 Onorevoli presidenti e consiglieri,

Dettagli

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e il Turkmenistan per evitare le doppie imposizioni

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e il Turkmenistan per evitare le doppie imposizioni 12.089 Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e il Turkmenistan per evitare le doppie imposizioni del 21 novembre 2012 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente

Dettagli

Messaggio concernente l approvazione degli Accordi con Jersey, Guernsey e l Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Messaggio concernente l approvazione degli Accordi con Jersey, Guernsey e l Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale 13.099 Messaggio concernente l approvazione degli Accordi con Jersey, Guernsey e l Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 20 novembre 2013 Onorevoli presidenti e consiglieri,

Dettagli

Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con il Regno di Norvegia e il relativo Protocollo

Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con il Regno di Norvegia e il relativo Protocollo 05.048 Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con il Regno di Norvegia e il relativo Protocollo del 3 giugno 2005 Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo,

Dettagli

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l Uruguay per evitare le doppie imposizioni

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l Uruguay per evitare le doppie imposizioni 10.105 Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l Uruguay per evitare le doppie imposizioni del 3 dicembre 2010 Onorevoli presidenti e consiglieri vi sottoponiamo, per

Dettagli

06.042. Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Finlandia. del 24 maggio 2006

06.042. Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Finlandia. del 24 maggio 2006 06.042 Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Finlandia del 24 maggio 2006 Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione,

Dettagli

Messaggio concernente l approvazione di una nuova Convenzione tra la Svizzera e la Cina per evitare le doppie imposizioni

Messaggio concernente l approvazione di una nuova Convenzione tra la Svizzera e la Cina per evitare le doppie imposizioni 13.097 Messaggio concernente l approvazione di una nuova Convenzione tra la Svizzera e la Cina per evitare le doppie imposizioni del 20 novembre 2013 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente

Dettagli

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni. del 31 agosto 2011

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni. del 31 agosto 2011 11.054 Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni del 31 agosto 2011 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio

Dettagli

Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Lettonia

Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Lettonia 02.042 Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Lettonia del 22 maggio 2002 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un

Dettagli

Protocollo. Traduzione 1

Protocollo. Traduzione 1 Traduzione 1 Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle

Dettagli

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Mongolia

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Mongolia 00.033 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Mongolia del 6 marzo 2000 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale

Dettagli

Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare la doppia imposizione con la Repubblica federale di Germania

Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare la doppia imposizione con la Repubblica federale di Germania 02.037 Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare la doppia imposizione con la Repubblica federale di Germania dell 8 maggio 2002 Onorevoli presidenti e consiglieri Vi

Dettagli

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Serbia e Montenegro

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Serbia e Montenegro 05.063 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Serbia e Montenegro del 17 agosto 2005 Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto

Dettagli

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Macedonia

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Macedonia 00.054 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Macedonia del 5 giugno 2000 Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda Avamprogetto Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza

Dettagli

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione. del 25 agosto 2010

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione. del 25 agosto 2010 10.069 Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione del 25 agosto 2010 Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per

Dettagli

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d Israele

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d Israele 03.059 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d Israele del 19 settembre 2003 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto

Dettagli

Messaggio che approva l Accordo con il Brasile sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Messaggio che approva l Accordo con il Brasile sullo scambio di informazioni in materia fiscale 16.032 Messaggio che approva l Accordo con il Brasile sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 23 marzo 2016 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per

Dettagli

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Avam- Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI) del 1 ottobre 2010

Dettagli

Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica del Cile

Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica del Cile 08.075 Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica del Cile del 29 ottobre 2008 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno

Dettagli

Iniziativa parlamentare La formazione di apprendisti come criterio per l aggiudicazione di appalti pubblici

Iniziativa parlamentare La formazione di apprendisti come criterio per l aggiudicazione di appalti pubblici ad 03.445 Iniziativa parlamentare La formazione di apprendisti come criterio per l aggiudicazione di appalti pubblici Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio nazionale del

Dettagli

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002) Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie 0.414.5 Conclusa a Parigi il 14 dicembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento

Dettagli

Messaggio. del 28 ottobre Onorevoli presidenti e consiglieri,

Messaggio. del 28 ottobre Onorevoli presidenti e consiglieri, 15.070 Messaggio relativo alla Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni e alla sua attuazione (Modifica della legge concernente l esecuzione delle convenzioni internazionali

Dettagli

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO BGBl. III - Ausgegeben am 22. April 2010 - Nr. 38 1 von 6 PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE

Dettagli

Messaggio concernente l approvazione dell Accordo tra la Svizzera e la Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza

Messaggio concernente l approvazione dell Accordo tra la Svizzera e la Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza 16.039 Messaggio concernente l approvazione dell Accordo tra la Svizzera e la Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza del 18 maggio 2016 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente

Dettagli

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu), Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Messaggio. del 15 giugno Onorevoli presidenti e consiglieri,

Messaggio. del 15 giugno Onorevoli presidenti e consiglieri, 07.054 Messaggio concernente l approvazione dell Accordo del 31 ottobre 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana relativo alla non imponibilità all imposta sul valore

Dettagli

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. La nuova Convenzione tra Italia

Dettagli

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria,

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria, [Signature] [QR Code] Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria che abroga la Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria

Dettagli

(Proroga del decreto federale) del 28 settembre Onorevoli presidenti e consiglieri,

(Proroga del decreto federale) del 28 settembre Onorevoli presidenti e consiglieri, 07.081 Messaggio relativo alla cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (Proroga del decreto federale)

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN) Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Disegno (Legge contro il lavoro nero, LLN) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il

Dettagli

08.412, , , Iniziative parlamentari Extranet. Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari agli affari commissionali

08.412, , , Iniziative parlamentari Extranet. Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari agli affari commissionali 08.412, 08.413, 08.414, 08.415 Iniziative parlamentari Extranet. Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari agli affari commissionali Rapporto dell Ufficio del Consiglio nazionale del 18 settembre

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Legge federale sugli stranieri (LStr) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre

Dettagli

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sul servizio civile Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 8 lett.

Dettagli

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) 441.1 del 5 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO 453 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 03 Protokoll und Zusatzprotokoll in italienischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E PROTOCOLLO

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord che abroga la Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito

Dettagli

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI C 4/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.1.2015 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI Informazioni ai sensi dell articolo 76 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del

Dettagli

Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio degli Stati

Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio degli Stati 09.434 Iniziativa parlamentare Tasse di bollo Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 novembre 2009 Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo

Dettagli

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1750-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore DINI) Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2009 SUL DISEGNO DI LEGGE

Dettagli

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sulla ricerca Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:

Dettagli

Messaggio concernente il Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Messaggio concernente il Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein 01.063 Messaggio concernente il Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein del 17 ottobre 2001 Onorevoli presidenti e consiglieri,

Dettagli

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati Traduzione 1 Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati Conclusa a New York il 10 dicembre 2014 Approvata dall Assemblea federale il 16

Dettagli

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 A Revisione parziale della vigente legge sul CO 2 Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. 03.023 Messaggio relativo all Accordo con la Germania concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Argovia) e Rheinfelden (Baden-Württemberg) del 7 marzo

Dettagli

Accordo aggiuntivo. Traduzione 1

Accordo aggiuntivo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE 18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa

Dettagli

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del decreta: I La legge

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della

Dettagli

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord («il Regno Unito»),

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord («il Regno Unito»), [Signature] [QR Code] Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord che abroga la Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione

Dettagli

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. Il Protocollo, firmato il 9 dicembre

Dettagli

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] 16.xxx Messaggio concernente la modifica della legge sull imposizione del

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2207 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia

Dettagli

del 15 febbraio Onorevoli presidenti e consiglieri,

del 15 febbraio Onorevoli presidenti e consiglieri, 12.025 Messaggio concernente l approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) del 15

Dettagli

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche Termine di referendum: 24 gennaio 2008 Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) del 5 ottobre 2007 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci; Traduzione 1 0.741.619.291 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 30 giugno

Dettagli

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri Termine di referendum: 17 marzo 2005 Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) del 3 ottobre 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Decisione del Consiglio nazionale del 25.05.2010: non entrata in materia Decisioni del Consiglio degli Stati del 17.06.2010 Codice delle obbligazioni (CO) (Protezione dalle pigioni abusive) Disegno Modifica

Dettagli

Decreto federale Disegno

Decreto federale Disegno Decreto federale Disegno che approva la trasposizione dello scambio di note fra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici

Dettagli

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio Legge federale sulle banche e le casse di risparmio Modifica del 22 aprile 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1998 1, decreta:

Dettagli

Sommario SOMMARIO. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. XVII

Sommario SOMMARIO. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. XVII Sommario SOMMARIO Capitolo I LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NELL ART. 26 DEL MODELLO OCSE 1.1 Introduzione... 3 1.2 Lo scambio di informazioni su richiesta... 4 1.2.1 Premessa... 4 1.2.2 La procedura per lo

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania Traduzione 1 Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania 0.946.296.631 Conchiuso il 13 dicembre 1972 Entrato in vigore il 15 aprile 1973 (Stato 15 aprile 1973)

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.12.2014 C(2014) 10145 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17.12.2014 che approva determinati elementi del programma di cooperazione "Area alpina" ai fini

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 31/05/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 31/05/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 31/05/2017 Circolare n. 95 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio

Dettagli

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale 1

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione

Dettagli

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull imposta federale diretta

Dettagli

Svizzera: attualità in tema di scambio di informazioni con i Paesi comunitari

Svizzera: attualità in tema di scambio di informazioni con i Paesi comunitari Svizzera: attualità in tema di scambio di informazioni con i Paesi comunitari Prof. dr. Pasquale Pistone WU Vienna e Università di Salerno Roma, 1 dicembre 2009 Pasquale.pistone@wu.ac.at Institute for

Dettagli

La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni

La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni Federica Persano La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni II caso dello scambio di informazioni in materia tributaria MCOÜMÜgl G. Giappichelli Editore - Torino INDICE Pag- Abbreviazioni

Dettagli

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. 16.018 Messaggio concernente l approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Popolare Cinese del 3 febbraio 2016 Onorevoli

Dettagli

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto [Signature] [QR Code] Legge federale concernente l attuazione di raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni a fini fiscali del L

Dettagli

ottobre 2009 ISTITUZIONI

ottobre 2009 ISTITUZIONI 6279 6 ottobre 2009 ISTITUZIONI Denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre

Dettagli

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 29 ottobre 2008 (Stato 1 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 47 capoverso 2 della legge del 21

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio

Dettagli

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione. del 25 agosto 2010

Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione. del 25 agosto 2010 10.068 Messaggio concernente l approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione del 25 agosto 2010 Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo,

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1

Dettagli

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. del 16 novembre Onorevoli presidenti e consiglieri,

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. del 16 novembre Onorevoli presidenti e consiglieri, 01.457 Iniziativa parlamentare Prescrizione dell azione penale adattamento di disposizioni del Codice penale e del Codice penale militare al nuovo diritto di prescrizione Rapporto della Commissione degli

Dettagli

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004 Traduzione 1 Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo

Dettagli

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Iniziativa parlamentare Aumento dei contributi ai gruppi parlamentari per la copertura dei costi delle loro segreterie

Iniziativa parlamentare Aumento dei contributi ai gruppi parlamentari per la copertura dei costi delle loro segreterie 09.437 Iniziativa parlamentare Aumento dei contributi ai gruppi parlamentari per la copertura dei costi delle loro segreterie Rapporto dell Ufficio del Consiglio nazionale del 21 agosto 2009 Onorevoli

Dettagli

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011 1, decreta: I Le seguenti

Dettagli

Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale

Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull assistenza amministrativa fiscale, LAAF) 672.5 del 28 settembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) L Assemblea federale

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE) Modifica del 21 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 20 aprile 2011 1 sull organizzazione

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

Parte generale: compendio

Parte generale: compendio 9.2.3 Messaggio concernente due Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni, l uno fra la Svizzera e la Spagna, l altro fra la Svizzera e l Italia del 15 gennaio 2003

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell accordo tra l Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese

Dettagli

Scambio di lettere

Scambio di lettere Scambio di lettere del 23 luglio/11 agosto 1971 tra il Dipartimento politico federale e la Banca asiatica per lo sviluppo, concernente l ufficio della Banca in Zurigo e il personale che esso occupa 0.192.122.975

Dettagli

del 29 maggio Onorevoli presidenti e consiglieri,

del 29 maggio Onorevoli presidenti e consiglieri, 13.046 Messaggio concernente la legge federale sulle misure per agevolare la risoluzione della controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti d America del 29 maggio 2013 Onorevoli presidenti

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Termine di referendum: 3 aprile 2003 Codice delle obbligazioni (Locazione) Modifica del 13 dicembre 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del

Dettagli