Gli accertamenti tecnici irripetibili
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1 Università degli Studi di Messina Facoltà di Giurisprudenza Gli accertamenti tecnici irripetibili di Giada Barbera Relatore Stefano Ruggeri A. A
2 Capitolo I Introduzione Sommario: 1. I Rilievi e gli Accertamenti: definizioni; 2. Irripetibilità degli atti di indagine; 3. Profili soggettivi degli accertamenti tecnici irripetibili. 1. I Rilievi e gli Accertamenti: definizioni Nel codice di procedura penale, numerosi sono i richiami terminologici a rilievi ed accertamenti: nomenclature che sovente vengono utilizzate indiscriminatamente e senza distinzione alcuna. Così nell art. 349, 2 co. il legislatore, a proposito dell attività della Polizia Giudiziaria ai fini dell identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone, richiama eventuali rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. A sua volta l art. 358 fa esclusivo riferimento agli accertamenti che, ex lege, il Pubblico Ministero deve eseguire a favore della persona indagata. 1
3 Ancora l art. 359, individuando l attività del Pubblico Ministero, fa cenno ad accertamenti e rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici. E questa babele terminologica cresce ulteriormente se si prosegue nella lettura dell art. 360, il quale rinvia agli accertamenti previsti nell art. 359, senza però citare i rilievi cui fa riferimento quest ultimo articolo. Al fine di ripristinare, quindi, quella chiarezza lessicale richiesta dal diritto sarà essenziale palesare il significato di questi termini. La dottrina giuridica è pacifica nel ritenere che per rilievi debba generalmente intendersi un attività di individuazione e rilevazione, appunto, di dati materiali, mentre gli accertamenti comportano un attività di studio, di analisi e di giudizio di quegli stessi dati 1. Di conseguenza si potranno classificare come rilievi tutte quelle operazioni attraverso cui, ad esempio, si effettua la ricerca di residui di materiale esplosivo nella zona tipica di impugnazione dell arma da sparo, mentre sarà accertamento l operazione che si concreta nell analisi chimica di tali residui, allo scopo di verificare se effettivamente sono presenti tracce di polvere da sparo. Così sarà rilievo anche l attività di raccolta di impronte dattiloscopiche mentre sarà accertamento lo studio di tali impronte e il confronto con quelle presenti 1 Cass., Sez. I, 2 aprile 2009, n
4 nel database delle persone segnalate. Da questa distinzione potrebbe quindi concludersi, pur con tutte le cautele del caso non avendo il legislatore operato alcuna differenza, che i rilievi siano prodromici agli accertamenti e che esista una sorta di rapporto di species at genus degli uni rispetto agli altri. C è ancora chi attribuisce ai rilievi il ruolo di forme speciali di accertamento e, allo stesso tempo, qualifica entrambi gli strumenti come il punto di emergenza o la risultante di mezzi di ricerca della fonte di prova ovvero come momento acquisitivo della stessa 2. È necessario però precisare che i rilievi non sono in alcun modo identificabili con gli accertamenti: per cui ne deriva che pur essendo i primi irripetibili, la loro effettuazione non dovrà seguire le forme dell art. 360, in quanto questo richiama espressamente solo gli accertamenti previsti dall articolo precedente, mancando un richiamo anche ai rilievi 3. Questa poca attenzione dimostrata dal legislatore ha comportato come diretta conseguenza una difficoltà interpretativa che si ritrova in moltissime pronunce della Suprema Corte, soprattutto in riferimento agli 2 C. TAORMINA, Diritto processuale penale, vol. I, Giappichelli, Torino, 1995, Cass., sez. I, 9 maggio 2002, MAISTO, in C.E.D. Cass., n ; Cass., sez. I, 6 giugno 1997, PATA. 3
5 accertamenti che può compiere la Polizia Giudiziaria. In particolare, la Corte di Cassazione riconosce che la Polizia Giudiziaria possa compiere accertamenti dattiloscopici, consistenti e nel rilevamento delle impronte e nel confronto delle stesse con quelle presenti nello schedario, non trattandosi di un attività che richiede particolari conoscenze o qualifiche tecnico-scientifiche, bensì di un semplice accertamento tecnico 4. Ancora la Corte ammette che la competenza della Polizia Giudiziaria si possa estendere alle operazioni di STUB, cioè la ricerca di residui di materiale esplosivo sulle cose, sui luoghi e sulle persone, con la conseguenza che, se tali atti sono nel caso di specie da considerarsi irripetibili, i relativi verbali riportanti i risultati del test potranno essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento e utilizzati per la decisione ai sensi dell art. 431 lett. b c.p.p., senza a tal proposito rilevare il mancato preavviso al difensore che, com è noto, ha diritto ad assistere a tali attività senza l obbligo del preavviso 5. La ratio di tale esegesi si potrebbe a ben vedere ritrovare nel fatto che tali attività non comportano la necessaria esistenza di determinate 4 Cass. Se. II, 8 giugno 1997, CHIRICO, in C.E.D. Cass., n ) 5 Cass., sez. I, 14 ottobre 1999, PUPILLO, in C.E.D. Cass., n ; Cass., sez. I, 11 novembre 1996, KOUDRI, in C.E.D. Cass., n
6 qualifiche tecnico-scientifiche nel pubblico ufficiale che le pone in essere: essendo molto spesso operazioni da svolgere con l ausilio di veri e propri kit già predisposti e di facile utilizzo, come nel caso dei c.d. tamponi a freddo da utilizzare per il rilevamento di materiale esplosivo ovvero di sostanze alcoliche o stupefacenti assunte dal soggetto. È però pacifico che la Polizia Giudiziaria non possa espletare veri e propri accertamenti, ciò emerge anche dall art. 13 d.lg. 247/2000, relativo al procedimento per reati attribuiti al giudice di pace, che richiama il veto per la Polizia Giudiziaria di disporre accertamenti tecnici irripetibili, salvo che tale attività non sia stata espressamente autorizzata dal Pubblico Ministero e che lo stesso non ritenga di doverla espletare personalmente. 2. Rilievi ed accertamenti nelle investigazioni difensive La legge 397/2000 ha modificato in parte il procedimento penale: tale modifica è stata prevista soprattutto nell ottica di parificare le parti processuali, in una fase, come le indagini preliminari, in cui questa parità era molto carente, specie per le indagini difensive per le quali il 5
7 legislatore del 88 ammetteva esclusivamente che il difensore intervenisse durante la fase dibattimentale. La finalità della legge è quindi acquisire una parità sostanziale tra Pubblico Ministero e difesa, che si traduce in una vera e propria dissoluzione della normativa precedente e nell attribuzione de plano di attività effettivamente finalizzate a contrastare le risultanze derivanti dalle indagini compiute dal Pubblico Ministero al fine di accertare la responsabilità penale del soggetto indagato. Tale legge, inoltre, risponde all esigenza di dare attuazione ad una norma divenuta fondamentale nel nostro ordinamento ovvero l art. 111 Cost. il quale sancisce il diritto al c.d. giusto processo. In proposito l art. 327-bis costituisce la base della piramide processuale sulla quale si fonda la libertà di azione riconosciuta al difensore: nella specie l articolo dispone che costui ha la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, attività che possono essere svolte previo incarico del difensore anche dal sostituto dello stesso, da investigatori privati autorizzati o, se sono richieste specifiche consulenze tecniche, anche da consulenti tecnici ex art. 233 c.p.p. La norma, quindi, attribuisce una partecipazione al difensore non solo simbolica, ma anche effettiva. 6
8 In particolare attribuisce alla difesa: La facoltà di svolgere, in qualunque stato e grado del procedimento per l esercizio del diritto di difesa, indagini al fine di ricercare eventuali elementi di prova a favore del proprio assistito, nell esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione; La facoltà di esaminare il materiale sequestrato nel luogo in cui è sito e, se si tratta di documenti, di estrarne copia 6. La possibilità per il difensore, un suo sostituto o per i consulenti tecnici, di accedere ai luoghi per descriverne lo stato o eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, ex art. 391 sexies c.p.p. L ambito di attività che possono essere liberamente espletate dal difensore sono richiamate nell art. 391-bis e ss. c.p.p. e si traducono nella possibilità di: Acquisire elementi di prova dichiarativa attraverso colloqui non documentati, ricezione e assunzione di informazioni o 6 Tale capacità è stata riconosciuta al difensore nell art. 366/1 ultima parte proprio dalla l. 397/2000, definita legge sulla indagini difensive, sempre nell ottica di una maggiore parità processuale tra accusa e difesa. 7
9 documentazioni, effettuate per iscritto ed autenticate dal difensore, da parte di coloro che siano in grado di riferire su circostanze utili all attività investigativa 7. Richiedere documenti alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell art. 391 quater c.p.p., salvo che si tratti di documenti rivelanti segreti di Stato. Il difensore in tal caso dovrà adeguatamente chiarire la propria qualità, motivando la sua richiesta di accesso. Accedere ai luoghi per prendere visione dello stato degli stessi ovvero delle cose per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi: nello specifico gli artt. 391 sexies e 391 septies prevedono che tale facoltà possa esercitarsi e in luoghi pubblici e in luoghi privati, ovvero in luoghi non aperti al pubblico. Va da sé che, mentre per i luoghi pubblici l accesso è libero, per quelli privati è necessaria l autorizzazione del giudice ove manchi il consenso della persona che ne ha la disponibilità e ove sussista un giustificato motivo alla base della richiesta. 7 Ai fini dell utilizzabilità dibattimentale di tali documenti è pacifico che essendo il colloquio non documentato trattandosi di una conversazione informale cui non segue nessuna riproduzione scritta o fonografica non venga inserito nel fascicolo per il dibattimento, assumendo quindi una esclusiva rilevanza interna rispetto ai soggetti costituenti la difesa; a contrario le informazioni e i documenti acquisiti nel rispetto delle procedure previste dalla legge, assumeranno valenza di prova e pertanto verranno incluse nel materiale probatorio. 8
10 Un ulteriore veto è previsto per le abitazioni private, nelle quali non è consentito l accesso, salvo che si tratti di accertare elementi essenziali del reato. Circa le modalità di attuazione di tale potere concesso alla difesa, il legislatore tace: manca infatti una regolamentazione specifica che attenga all espletamento di tali attività. È tuttavia pacifico che i rilievi (solo a questi si riferisce la norma, senza nominare, dicevamo, gli accertamenti) debbano essere effettuati dai soggetti individuati nell articolo solo a condizione che non provochino un alterazione dello stato originale dei luoghi. Così il difensore potrà eseguire esclusivamente un attività descrittiva piuttosto che ricognitiva dei luoghi o delle cose, come ad esempio fotografare tracce ematiche presenti sul manto stradale, ma non potrà chiaramente effettuare dei rilievi di tali tracce per poi analizzarle con l aiuto di proprio consulenti, perché questo potrebbe alterare lo stato dei luoghi e delle cose, soprattutto ove tali rilievi siano da considerare irripetibili. Questa interpretazione ha portato parte della dottrina a ritenere che l espressione contenuta nell articolo, ossia prendere visione, debba essere intesa nel significato più letterale della stessa e che siano, di conseguenza, consentite solo attività di osservazione ab externo al solo 9
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