CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI DUE CONTRATTI PER DUE POSTI AGGIUNTI DI MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

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1 CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI DUE CONTRATTI PER DUE POSTI AGGIUNTI DI MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, codice fiscale n , nella persona del Rettore, Prof. Pasquale Nappi, nato a Sassari il , domiciliato per la carica presso l Università, via Savonarola n. 9, e L AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA, codice fiscale e partita IVA n , con sede legale in Modena, via Del Pozzo n. 71, nella persona del legale rappresentante d.ssa Kyriakoula Petropulacos, nata a Modena il ; PREMESSO - che il Decreto Legislativo , n. 368 Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE e successive modificazioni e integrazioni, regolamenta anche la 1

2 formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia; - che a far tempo dall anno accademico è prevista l applicazione del contratto di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/99 e successive modificazioni; - che è abrogato il D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 fatto salvo quanto previsto dall art. 3 comma 2 come meglio previsto nell art. 46, comma 3, del decreto legislativo , n. 368 e successive modificazioni; - che l art. 39 del D.Lgs , n. 368 così come modificato dall art. 1 comma 300 della L n. 266, prevede che spetta, per tutta la durata legale del corso, al medico che ha sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all art. 37 del medesimo Decreto, un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, che in fase di prima applicazione, non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa; - che il trattamento di cui al citato art. 39 è determinato annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; - che ai sensi della nota di indirizzo del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca del , n , i contratti finanziati dalle Regioni e quelli derivanti da finanziamenti acquisiti dalle Università, sono aggiuntivi ai contratti statali; - che l art. 40 del decreto legislativo , n. 368, prevede nel caso di impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, la sospensione del periodo di 2

3 formazione, fermo restando che l intera durata della formazione stessa non viene ridotta a causa delle suddette sospensioni. Nel caso di sospensione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso; - che presso l Università degli Studi di Ferrara è attivata la Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria; - che la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria possiede strutture e spazi sufficienti per l attivazione di contratti aggiuntivi rispetto a quelli statali; - che il Finanziatore è interessato a finanziare un contratto per la formazione specialistica nella Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria in aggiunta a quelli di finanziamento statale; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Articolo 1 L Università degli Studi di Ferrara si impegna, subordinatamente all autorizzazione da parte del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca di cui alla nota prot. n del , ad attivare per l anno accademico nella scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, della durata di cinque anni, due contratti di formazione specialistica, in aggiunta a quelli di finanziamento statale, da destinare ai candidati utilmente collocatosi in graduatoria ed in possesso dei prescritti requisiti di legge. L Università degli Studi di Ferrara provvederà ad erogare gli emolumenti di spettanza nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni e dalla normativa 3

4 vigente. Articolo 2 Il Finanziatore si impegna a versare all Università degli Studi di Ferrara, per ciascun contratto, la somma attualmente determinata per i medici in formazione che si immatricoleranno nell anno accademico , ,00 (quarantacinquemilaquattrocento/00) annui lordi (per n. 2 contratti) quale parte fissa per l intera durata del ciclo di studi, in ,00 (quattromilaseicento/00) annui lordi (per n. 2 contratti) quale parte variabile per i primi due anni e in ,00 (seimilaseicento/00) annui (per n. 2 contratti) per ciascuno degli anni successivi, da destinare al finanziamento di due contratti per posti aggiunti. Il Finanziatore si impegna anche a corrispondere eventuali maggiori oneri per consentire che la quota da erogare corrisponda all importo annualmente rideterminato ai sensi dell art. 39, 3 comma, del Decreto Legislativo , n. 368, nonché derivanti da somme aggiuntive a seguito di eventuali pronunce giurisprudenziali in merito. Il Finanziatore si impegna inoltre a versare all Università degli Studi di Ferrara una somma pari alla parte fissa del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica che usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso, per 4

5 servizio militare, gravidanza e malattia, ai sensi dell art. 40, commi 3 e 5 del Decreto Legislativo , n Articolo 3 La somma complessiva così come determinata dal precedente articolo 2, potrà essere versata anche in cinque rate annuali anticipate, di cui la prima all atto della comunicazione di avvenuta autorizzazione ministeriale ad attivare n. 2 contratti per posti aggiunti e le successive ogni anno dietro richiesta dell Università. Tale versamento non potrà essere sospeso o ritardato senza alcuna eccezione. Le obbligazioni assunte dal Finanziatore con la presente convenzione permangono anche nell ipotesi di definitivo mancato superamento della prova di esame annuale e conseguente esclusione dalla Scuola da parte del beneficiario o comunque nel caso di anticipato abbandono dello stesso per qualsiasi motivo, del corso di formazione specialistica. Le somme non utilizzate e quelle da versare verranno accantonate per essere destinate ad ulteriori contratti nell ambito della stessa Scuola. Il finanziamento per l anno accademico , dovrà essere effettuato mediante accreditamento sul numero di conto Unife in Bankitalia entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell Università, successiva alla intervenuta iscrizione nella scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria dei due candidati utilmente collocati in graduatoria. 5

6 Articolo 4 Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento dei corsi ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti ai suddetti corsi, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia. Articolo 5 La presente convenzione ha la durata di anni cinque ] (pari alla durata della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria) a decorrere dall anno accademico Il contratto si intende prorogato nel caso in cui si sia verificata una delle cause di sospensione della formazione specialistica ai sensi dell art. 2 della presente convenzione. Articolo 6 L efficacia della presente convenzione è subordinata all autorizzazione del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca di cui alla nota prot. n del , per l attivazione di n. 2 contratti per posti aggiunti ed alla effettiva copertura degli stessi. In caso di mancata copertura dei posti per l anno accademico cui si riferisce il presente atto, le Parti concordano, con scambio di lettere e per corrispondenza, di destinare i fondi al finanziamento di contratto per 2 posti aggiunti all interno della medesima Scuola di Specializzazione per l anno accademico successivo. Articolo 7 La presente convenzione non è soggetta all imposta sui trasferimenti di beni 6

7 e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi ai sensi dell art. 3, primo comma, del D.Lgs , n. 346, essendo stata stipulata in favore dell Università allo scopo di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altra finalità di pubblica utilità. La registrazione, prevista solo in caso d uso, è gratuita ai sensi dell art. 55, secondo comma, del D.Lgs , n Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del finanziatore. Ferrara,lì IL RETTORE DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (Prof. Pasquale Nappi) F.to Pasquale Nappi IL DIRETTORE GENERALE DELL AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA (D.ssa Kyriakoula Petropulacos) F.to Kyriakoula Petropulacos Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della presente convenzione. IL FINANZIATORE ((Direttore Generale dell Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena) F.to D.ssa Kyriakoula Petropulacos 7

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