TRIBUNALE DI BOLOGNA

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1 N. R.G. 2014/13520 TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione feriale CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /2014 promosso da: ITACME INFORMATICA S.R.L. (C.F ) con il patrocinio dell avv. FINOCCHIARO GIUSELLA e dell avv. CANDINI ALESSANDRO (CNDLSN83H02A944J) ; RONCUZZI ANNA RITA (RNCNRT61M43D704K) ; elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA BOLOGNApresso il difensore avv. FINOCCHIARO GIUSELLA RICORRENTE/I contro DIGISOFT SYSTEM ENGINEERING S.R.L. (C.F ) con il patrocinio dell avv. PIANA CARLO e dell avv. PIANON ALBERTO (PNNLRT76P17L840X) CORSO A. FOGAZZARO VICENZA; elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA 16 MILANOpresso il difensore avv. PIANA CARLO SYSTEM S.R.L. (C.F ) con il patrocinio dell avv. PIANA CARLO e dell avv. PIANON ALBERTO (PNNLRT76P17L840X) CORSO A. FOGAZZARO VICENZA; elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA 16 MILANOpresso il difensore avv. PIANA CARLO KEY FOR S.R.L. (C.F ) con il patrocinio dell avv. PIANA CARLO e dell avv. PIANON ALBERTO (PNNLRT76P17L840X) CORSO A. FOGAZZARO VICENZA; elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA 16 MILANOpresso il difensore avv. PIANA CARLO KOINE SISTEMI S.R.L. (C.F ) con il patrocinio dell avv. PIANA CARLO e dell avv. PIANON ALBERTO (PNNLRT76P17L840X) CORSO A. FOGAZZARO VICENZA; elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA 16 MILANOpresso il difensore avv. PIANA CARLO SISTED S.R.L. (C.F ) con il patrocinio dell avv. PIANA CARLO e dell avv. PIANON ALBERTO (PNNLRT76P17L840X) CORSO A. FOGAZZARO VICENZA; elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA 16 MILANOpresso il difensore avv. PIANA CARLO EURODATA 2000 S.R.L. (C.F ) con il patrocinio dell avv. PIANA CARLO e dell avv. PIANON ALBERTO (PNNLRT76P17L840X) CORSO A. FOGAZZARO VICENZA; elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA 16 MILANOpresso il difensore avv. PIANA CARLO REALTI STUDIO DI PELLICCIARI MAURO & CO. SAS (C.F ) con il patrocinio dell avv. PIGNATTI SILVIA e dell avv. elettivamente domiciliato in VIA CANALINO MODENApresso il difensore avv. PIGNATTI SILVIA Il Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 11/09/2014, ha pronunciato la seguente Pagina 1 RESISTENTE/I

2 ORDINANZA In ordine alle richieste di produzioni attoree: è ultroneo il richiamo all art. 257 bis c.p.c. di cui non ricorrono i presupposti di legge e, comunque, sono superflue ai fini del decidere le dichiarazioni acquisite dalla difesa ITACME, sia perché a supporto di documentazione già prodotta, sia perché relative a circostanze già note (network di imprese pubblicizzato da System, doc. 35 attoreo) o la cui conoscenza del dichiarante è de relato; ammissibile e rilevante è invece la produzione della missiva PEC di ITACME; in ordine alla cautela richiesta: ITACME INFORMATICA srl (nel prosieguo anche solo ITACME) agisce in via cautelare per la tutela di software gestionale denominato DNA di propria produzione e sviluppo; l invocata cautela si innesta in causa di merito in cui ITACME conviene tutte le odierne resistenti lamentando la violazione dei diritti della personalità, dei diritti esclusivi di autore, l utilizzo abusivo del marchio registrato, nonché pratiche commerciali scorrette e contrarie alla buona fede in punto di diritto emerge dal ricorso introduttivo che la tutela cautelare è invocata ex art. 700 c.p.c. in relazione: - Agli artt. 64 bis e ss. L.A. affermandosi la ricorrente titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del softare DNA, anche registrato presso il Registro Pubblico Speciale di cui all art. 103 L.A. - All art. 131 CPI a tutela del marchio DNA Manufacturing Solutions depositato presso l Ufficio Italiano Marchi e Brevetti - All art nn.1, 2 e 3 c.c. per le dedotte condotte di concorrenza sleale di cui infra in punto di fatto va osservato quanto segue: tutte le resistenti sono software houses già rivenditori autorizzati da ITACME sia per la fornitura a terzi di DNA sia per i servizi di assistenza, manutenzione e aggiornamento del software in virtù di contratti di nomina di rivenditore di programmi applicativi DNA (cfr. docc. da 6 a 26 causa di merito) pacificamente cessati il ; assume la ricorrente che a partire dal (cessazione dei contratti di collaborazione per la rivendita autorizzata di DNA e relativi servizi) le resistenti avrebbero dovuto interrompere ogni attività di pubblicizzazione e di utilizzo delle privative relative al software DNA, nonché di assistenza, manutenzione e rivendita incompatibili con l intervenuta cessazione dei precedenti contratti di licenza intercorsi con ITACME, astenendosi dal porre in essere attività di sfruttamento del marchio, del nome, dell immagine, o comunque attività di concorrenza sleale; si duole la ricorrente (con esposizione in tutto identica a quella già contenuta nell atto di citazione, v. par. le condotte illecite delle convenute.. e peraltro ripetitiva e non organicamente strutturata) che invece gli ex-rivenditori avrebbero tenuto condotte illecite in violazione dei diritti esclusivi di autore di ITACME, utilizzo abusivo del marchio registrato, violazione dei diritti della personalità e pratiche commerciali scorrette e contrarie alla buona fede, in particolare: - per avere utilizzato indebitamente il marchio registrato DNA (doc. 5 attoreo) nei propri siti internet e nella propria pubblicità commerciale - per aver leso il diritto all identità, al nome, all immagine ed alla reputazione di ITACME - per avere fornito informazioni commerciali ingannevoli e reticenti: Pagina 2

3 o non informando la clientela della intervenuta cessazione dei rapporti contrattuali con ITACME o costituendo vera e propria partnership tra loro per l erogazione di servizi su DNA (cfr. comunicazione SYSTEM di cui a doc. 35 attoreo, comunicazione DSE di cui a doc. 36 attoreo) o continuando a presentarsi alla clientela come rivenditori del software DNA o fornendo (anche sui siti internet) informazioni commerciali ingannevoli circa la possibilità degli ex-rivenditori di fornire ai clienti qualunque servizio in precedenza già erogato sul software DNA, compresi aggiornamenti e sviluppi o introducendo nelle pagine web dei propri siti internet molteplici ed ampi riferimenti al software DNA per lo più unitamente ad altri prodotti software di cui le resistenti sono titolari di diritti patrimoniali d autore o licenziatarie (cfr. docc. da 37A a 42B attorei) così ingenerando confusione circa la titolarità del software DNA o offrendo servizi di assistenza sul software DNA che ricomprendono prerogative riservate al produttore ITACME, come gli aggiornamenti, sviluppi e modifiche del software (cfr. bozza di contratto di assistenza SYSTEM doc. 45 attoreo) o utilizzando materiale pubblicitario di ITACME o immagini riconducibili a materiale pubblicitario di ITACME (brochure ITACME doc. 43 attoreo e pagine web doc. 39A e 41A) Le resistenti, costituendosi (con unica comparsa SYSTEM s.r.l., SYSTED s.r.l., KEY FOR s.r.l., KOINE SISTEMI DIGISOFT SUSTEM ENGINEERING (D.S.E.) s.r.l., EURODATA 2000 s.r.l.; separatamente REALTI STUDIO sas), rivendicano come leciti (e non in violazione di privativa o di altri diritti di ITACME, né integranti concorrenza sleale) i servizi di personalizzazione, verticalizzazione e assistenza costruiti sull applicativo base DNA che, sostengono, consentono di sviluppare (o aiutare i propri clienti a sviluppare) programmi software autonomi dal codice sorgente di DNA (sia nella forma di script che nella forma di applicativi del tutto esterni a DNA) al fine di implementare i processi aziendali specifici di ciascun cliente. Non si ravvisa violazione dei diritti della personalità di ITACME: in particolare, nella comunicazione di SYSTEM alla clientela doc. 35 cit. si afferma che il network di imprese nasce in seguito alla decisione unilaterale di Itacme di interrompere i rapporti di collaborazione con tutti i Partners presenti in varie regioni d Italia (n.d.r. leggi ex-rivenditori) non è dato ravvisare alcuna lesione del diritto all identità personale di ITACME nelle sue varie estrinsecazioni (nome, immagine, reputazione); del pari non emerge in atti e docc. di causa che il simbolo e/o la denominazione DNA siano utilizzati da ITACME in modo da assurgere a caratterizzazione dell identità soggettiva di ITACME stessa: sul punto basti considerare che nei vari contratti tra ITACME con i rivenditori autorizzati (docc attorei) il simbolo DNA non è riportato e la relativa denominazione è richiamata solo per la individuazione dei programmi applicativi software cui i contratti si applicano; per analoghe ragioni è da escludersi l usurpazione del marchio DNA Manifacturing Solutions, laddove è documentata (cfr. docc. 39 e 41 citt.) piuttosto la riproduzione su pagine web di materiale pubblicitario del prodotto DNA (brochure doc. 43); le circostanze descritte sono da derubricarsi, semmai, a condotte concorrenziali scorrette ex art c.c. su cui infra; Pagina 3

4 quanto alla lamentata violazione dei diritti nella titolarità esclusiva dell autore del software pare evidente a questo giudice che anche ove le resistenti avessero continuato a presentarsi come rivenditori del software DNA ovvero legate a ITACME da rapporto contrattuale che ne legittimasse la rivendita a terzi, la presentazione come rivenditore di prodotto altrui di per sé esclude la violazione di diritti del titolare della privativa; peraltro, pacifico che gli ex-rivenditori a seguito della cessazione dei rapporti di distribuzione con ITACME abbiano costituito una partnership volta alla erogazione di servizi di consulenza, assistenza e sviluppo di sistemi gestionali rivolta anche alla clientela già acquisita in costanza di rapporto con ITACME, nelle comunicazioni sopra citt. (docc. 35 e 36) è fatta menzione dell applicativo DNA solo con riferimento al comune fornitore indicato anche come produttore di DNA, ovvero per esplicitare che il network di imprese è costituto da tutti i rivenditori di DNA e non risulta, a quanto consta a questo giudice, che alcuna delle resistenti abbia affermato che il software DNA sia di propria produzione o non sia nella titolarità di ITACME, anzi come detto la qualifica di rivenditori, semmai, è implicito riconoscimento della titolarità/produzione altrui; si aggiunga più specificamente quanto ai diritti di sfruttamento esclusivo in capo all autore di software ex art. 64 bis e ss. L.A. che: - non sono provate concrete attività delle resistenti in violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti a ITACME (riproduzione, traduzione, adattamento, trasformazione e in generale modifica, ovvero distribuzione del software, cfr. art. 64 bis L.A.) - d altronde devesi rilevare che le attività di riproduzione del codice del programma (cd. codice sorgente) e la traduzione della sua forma al fine della sua modifica non sono soggette ad autorizzazione del titolare se indispensabili per ottenere l interoperabilità con altri programmi (cfr. art. 64 quater L.A.) rilievo che tenendo conto della natura di applicativo ERP del software in questione, induce a particolare prudenza nella valutazione del fumus di fondatezza della prospettata violazione; - é la stessa ITACME che, in certa misura, consente e legittima gli ex-rivenditori ad attività di consulenza sull uso del programma DNA a favore dei clienti già fruitori del software (cfr. missiva ITACME prodotta in udienza) - emerge documentalmente che la personalizzazione del programma mediante script e queri visuali è possibile all utilizzatore del programma e al parametrizzatore, cioè a colui che interviene per la personalizzazione (cfr. presentazione DNA estratta dal sito ITACME doc. 56 attoreo) dunque può dirsi assodato che le resistenti, non più in veste di rivenditori ITACME bensì in proprio, possono fornire servizi di assistenza, manutenzione e consulenza informatica sul software DNA in base alla conoscenza acquisita del programma e grazie alle sue potenzialità di personalizzazione, mediante script o applicativi esterni; che per contro non sono consentite alle resistenti l elaborazione o la decompilazione del codice sorgente, così come sono riservate a ITACME le nuove versioni o gli aggiornamenti del programma. Ma nella presente sede di cognizione sommaria non è dato riscontrare con sufficiente verosimiglianza che l attività delle resistenti esorbiti dalla personalizzazione del programma consentita, ovvero dai limiti dall art. 64 quater L.A. e si deve invece rilevare che manipolazioni non consentite sul software (quali modifiche o aggiornamenti o nuove versioni del programma) o elaborazioni o decompilazioni del codice sorgente non sono allegate se non per il fatto che ITACME avrebbe saputo da clienti già utilizzatori finali di DNA (dunque de relato) che gli exrivenditori avrebbero loro prospettato la possibilità di fornire aggiornamenti e modifiche del programma anche intervenendo sul codice sorgente. Pagina 4

5 Dunque non ricorre il fumus di fondatezza della cautela ex art. 64 bis e ss. L.A. Piuttosto è vero che: - è stata offerta assistenza software sul programma applicativo DNA, comprensiva di modifiche ai programmi installati, aggiornamenti e/o modifiche per migliorare le prestazioni dei programmi, rilascio di aggiornamenti, attività che appaiono, quantomeno lessicalmente, contrarie allo spazio operativo consentito agli ex-rivenditori e come sopra individuato (cfr. bozza di contratto SYSTEM doc. 45 attoreo); - è stata comunicata alla clientela la costituzione di partnership fra tutte le resistenti (doc. 36 attoreo) per l offerta di servizi di assistenza alle aziende utilizzatrici del prodotto DNA che saranno ora forniti con le stesse modalità rispetto al passato ma rafforzati, comunicazione commerciale che oggettivamente induce il convincimento nell utente che il servizio già prestato dall (ex)distributore sul prodotto DNA possa essere non solo mantenuto ma migliorato; - è stato utilizzato materiale pubblicitario del programma DNA (docc. 39 e 41 attorei) Ora, reputa questo giudice che tali condotte sono oggettivamente da valutarsi scorrette ex art n. 3 c.c., tenuto conto dei pregressi rapporti di rivendita autorizzata con ITACME e della prossimità delle condotte rispetto alla loro cessazione, tali da ingenerare nell utente DNA, come detto, il convincimento che l assistenza su DNA potesse proseguire con gli stessi servizi dapprima prestati in virtù del rapporto di rivendita, ove invece è evidente che lo spazio operativo degli ex-rivenditori si riduce alle attività di consulenza ed assistenza che non consistano in aggiornamenti e modifiche del programma se non mediante script o applicativi esterni; l utilizzo di materiale pubblicitario di DNA, inoltre, non è più consentito con la cessazione del rapporto di rivendita del relativo prodotto; il riferimento al prodotto DNA deve, conseguentemente, ritenersi lecito se utilizzato unicamente per descrivere le attività di consulenza ed assistenza consentite agli ex-rivenditori Le spese al merito P.Q.M. Visti gli artt. richiamati NON AMMETTE le produzioni dichiarazioni ai sensi dell art. 257 bis c.p.c. INIBISCE a SYSTEM s.r.l., DIGISOFT SISTEM ENGINEERING s.r.l., EURODATA 2000 s.r.l., SISTED s.r.l., KOINE SISTEMI s.r.l., KEY FOR s.r.l., REALTI STUDIO di Pellicciari Mauro & Co. s.a.s., singolarmente o in partnership l offerta o prosecuzione dei servizi di assistenza e personalizzazione sul prodotto DNA senza la precisazione mediante script e applicativi esterni a DNA e senza la precisazione le nuove versioni, gli aggiornamenti e le modifiche del programma sono nella titolarità esclusiva di ITACME - l utilizzo di materiale pubblicitario del prodotto DNA - il richiamo nei propri comunicati commerciali/offerte/ materiale pubblicitario al prodotto DNA se non in relazione ai servizi consentiti come sopra delimitati Pagina 5

6 FISSA in 1.000,00 la somma dovuta per ogni violazione del presente provvedimento. Si comunichi. Bologna, Il Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Pagina 6

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