CORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 22 gennaio

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 6/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 22 gennaio 2013 composta dai Magistrati: Dott. ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario relatore Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 1

2 Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; Vista l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; Vista la richiesta proveniente dal Presidente della Commissione straordinaria del Comune di Rivarolo Canavese, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie, e pervenuta in data 6 dicembre 2012; Vista l Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa Udito il relatore; Ritenuto in FATTO Il Comune istante dichiara di aver ricevuto una domanda di assunzione obbligatoria per chiamata diretta ai sensi dell art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 407/1998 ( nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ) ed ai sensi dell art. 3, comma 123, della legge n. 144/2007 che estende le disposizioni relative al collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo alla categoria degli orfani, o in alternativa ai coniugi superstiti, di coloro che sono deceduti per fatto di lavoro. 2

3 Evidenzia che, a seguito di vacanze dotazionali, constando il Comune di 75 dipendenti, risulterebbero non ottemperati gli obblighi di cui all art. 18 della legge n. 68/1999 che, per le categorie ivi previste, stabilisce una quota di riserva pari ad una unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da 51 a 150 dipendenti. Premesso di aver rispettato il limite alla spesa di personale di cui all art. 1, comma 557 della legge n.296/2006 nel 2012 ed il patto di stabilità nel 2011 e negli esercizi precedenti, e dichiarato un rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente pari a 30,59% nel 2012 (in conformità al limite previsto dalla prima parte dell art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, quale presupposto per ogni tipologia di assunzione), chiede se l obbligo imposto dall art. 18 della legge n. 68/1999 abbia carattere derogatorio rispetto ai vincoli assuntivi imposti dall art. 76, comma 7, secondo periodo, del D.L. n. 112/2008, come da ultimo modificato dall art. 4-ter, comma 10, della legge n. 44/2012, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 16/2012, ed in particolare se si possa procedere alle predette assunzioni anche in assenza di cessazioni realizzatesi nell anno precedente e, comunque, instaurando rapporti di lavoro il cui costo ecceda il limite percentuale di spesa anzidetto. DIRITTO La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. 3

4 Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione. Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l ammissibilità della richiesta in esame: Requisito soggettivo: La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all ordinaria sfera di competenze della Corte. I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall Organo rappresentativo dell Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco). La richiesta di parere in esame proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Presidente della Commissione straordinaria, legale rappresentante dell Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile. Requisito oggettivo: I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione 4

5 n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Va infine ricordato che, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. 5

6 Nel caso di specie, la richiesta di parere, avendo ad oggetto un quesito che riguarda i limiti alle assunzioni e alla spesa di personale degli Enti locali, posti dalla legge per fini di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, attiene alla materia della contabilità pubblica, ma soltanto per i profili appena specificati, restando invece precluse invece, a questa Sezione, valutazioni su aspetti riguardanti più strettamente l interpretazione della disciplina giuslavorista, peraltro rilevanti nel caso di specie. Pertanto la richiesta di parere, nei limiti sopra precisati, risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo. Merito: L art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007 ha esteso le disposizioni relative al collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo - di cui all art. 1, comma 2, della legge n. 407/ alla categoria degli orfani, o in alternativa ai coniugi superstiti, di coloro che sono deceduti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. L art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998 recita: i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo 6

7 livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. In sede di interpretazione autentica, il legislatore ha precisato che il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili (art. 1, comma 1, della legge n. 25/2011). Tanto ricordato ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione della disciplina vigente alla fattispecie concreta rappresentata, la Sezione esamina il quesito generale ed astratto posto dal Comune, così come rappresentato, esclusivamente sotto i profili strettamente attinenti alla contabilità pubblica. 7

8 Il Comune chiede se gli obblighi imposti dall art. 18 della legge n. 68/1999 abbiano carattere derogatorio rispetto ai vincoli all assunzione imposti dall art. 76, comma 7, secondo periodo, del D.L. n. 112/2008, come da ultimo modificato dall art. 4-ter, comma 10, della legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012. Sul punto si ritiene di poter aderire alle conclusioni cui sono giunte altre Sezioni regionali (cfr. Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, nn. 36/2008/SSRR/PAR del 10 dicembre 2008 e 49/2011/SSRR/PAR del 1 luglio 2011 e Sezione Lombardia 168/2012/PAR e 926/2012/PAR), sostenendo la prevalenza della legislazione che prevede l assunzione obbligatoria di soggetti appartenenti alle categorie protette, nei limiti della copertura della quota d obbligo, sulle previsioni che pongono vincoli e divieti di assunzione e fondando detta prevalenza sulla singolarità di detta legislazione, derivante dall essere espressione della tutela di diritti costituzionalmente rilevanti e resa particolarmente stringente anche dall espressa previsione di misure sanzionatorie (art.15, comma 3, citata legge n.68/1999). Un impostazione in linea anche con la pacifica esclusione delle spese per le categorie protette dal computo delle spese di personale, sempre nei limiti della copertura della quota d obbligo, ai fini della verifica dei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e comma 562 della legge n. 296/2006, confermata nelle diverse linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, ai fini del controllo di cui all art. 1, commi 166 e ss della legge finanziaria per il 2006 (da ultimo, Sezione Autonomie, del. 10/2012). Ritiene in ogni caso il collegio di dover sottolineare la necessità di evitare che l adempimento agli obblighi di assunzione obbligatoria possa costituire occasione, se non addirittura strumento, per la violazione di norme cogenti emanate in 8

9 attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento sotto il profilo della tutela degli equilibri di bilancio, richiamando l Ente ad adottare, attraverso una corretta programmazione del fabbisogno del personale, tutte le misure idonee ad adempiere agli obblighi relativi alle categorie protette nel contemporaneo rispetto dell ulteriore disciplina pubblicistica sulla spesa di personale (cfr. in tal senso anche Sezione Molise del. n. 136/2012/PAR). Del resto l art.91 del TUEL stabilisce espressamente che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. P.Q.M. Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nell adunanza del 22 gennaio Il Primo Referendario Relatore F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica LATERZA Depositato in Segreteria il 23/01/2013 Per il Funzionario Preposto (Dott. Federico SOLA) F.to Dott. Guido CURRE 9

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