GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

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1 GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO Verbale n. 2 Adunanza 17 gennaio 2012 OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E INFRATEL S.PA., PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI RELATIVI ALLE INTERFERENZE TRA LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE E INFRASTRUTTURE, RETI DI LINEE TELEFONICHE E DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA O RAME, AEREE E SOTTERRANEE. Protocollo: /2011 Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D OTTAVIO, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO. Sono assenti gli Assessori ALBERTO AVETTA, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e ANTONIO MARCO D ACRI. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. A relazione del Presidente della Provincia. Premesso che: Con Deliberazione n /2004 il Consiglio Provinciale ha approvato in data 01/03/2005 il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali ; con Deliberazione n /98 del 27/10/98 il Consiglio Provinciale di Torino ha approvato il Canone per occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; in attuazione dell'art. 16 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali che disciplina la materia delle "Convenzioni Speciali" sono previste: 1. la stipula con Enti, Aziende e Società esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità di convenzioni speciali, aventi durata quinquennale, per la colloca-

2 zione di tubazioni e impianti di qualsiasi genere sul demanio stradale, nonché nel caso di interferenze delle infrastrutture stradali con tali servizi; 2. eventuali accordi in ordine alla semplificazione dell'attività amministrativa derivante da istanze di autorizzazione per la realizzazione, installazione e modifica di impianti di qualsiasi tipo sul demanio stradale, oltre alla costituzione di depositi cauzionali globali; 3. la nomina di un collegio Arbitrale competente per dirimere eventuali controversie; Considerato che: è stata individuata la parte delle nuove dorsali e reti da posarsi con la tecnica di minitrincea, secondo gli accordi raggiunti nell'ambito dei progetti, che a livello cartografico corrispondono agli interventi riassunti nelle corografie e negli elaborati grafici dell allegato 1 alla presente Convenzione; Attesa pertanto la necessità ed opportunità di stipulare con le aziende di erogazione di pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali, quali nel caso in esame l Infratel Italia S.p.A. una convenzione per meglio regolamentare i reciproci rapporti tecnico amministrativi inerenti le interferenze tra le strade appartenenti al demanio provinciale, (comprese, dal 1 gennaio 2011, le ex strade Statali, e, le ex strade Regionali), con le infrastrutture e reti di linee telefoniche e di telecomunicazione in fibra ottica o rame, aeree e sotterranee; Valutato che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile è assoggettata, dal momento del rilascio della concessione, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione stessa, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa; I parametri di rilevazione della tariffa sono i seguenti: sulle occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate forfettariamente commisurando il numero complessivo delle relative utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale per la misura unitaria di tariffa. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a 516, 45 euro (ex lire ). Gli importi sono rivalutati annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Dalla misura complessiva del canone sopra citato sarà detratto l importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge per la medesima occupazione; sulle occupazioni temporanee di suolo e sottosuolo inerenti alle varie fasi di cantiere per la posa di impianti e per i successivi interventi manutentivi, solitamente rilevato puntualmente in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento, in relazione alla presente Convenzione e con il comune accordo fra le parti, senza che ciò comporti detrimento di gettito, viene rilevato per semplicità gestionale mediante una quantificazione forfetaria sui lavori autorizzati nell'anno solare precedente, parametrizzata secondo giorni e importi standardizzati in relazione ai metri quadri occupati. Le fasce progressive così rilevate compensano, sulla base di un'analisi dei dati dell'anno precedente, adeguatamente l'ipotetico calcolo di gettito di

3 occupazione puntuale di suolo pubblico. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente; metri metri gg. importo da a , , , , , ,00 oltre ,00 I dati relativi ai metri lineari di scavo eseguito nell'anno precedente saranno la base di calcolo per la determinazione del canone per l'anno corrente (nel 2012 sarà dovuto il canone calcolato sui metri di occupazione autorizzati con concessioni rilasciate nel corso dell'anno 2011); Visto lo schema di convenzione tra la Provincia di Torino e la INFRATEL ITALIA S.P.A. che regolamenta i rapporti tra la Provincia di Torino e la Società; Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267; Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza; con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la convenzione tra la Provincia di Torino e la società Infratel Italia S.p.a, secondo lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la regolamentazione di tutti i rapporti relativi alle interferenze tra le strade provinciali; 2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità, a sottoscrivere la suddetta Convenzione, con facoltà di apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie; 3. di dare atto che l'approvazione e stipulazione della Convenzione di cui trattasi non comporta ulteriori oneri al bilancio della Provincia di Torino; 4. di dare atto che la Convenzione avrà la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione e alla scadenza verrà rinnovata con apposito provvedimento da entrambe le parti;

4 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato. Il Segretario Generale f.to B. Buscaino Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta

5 CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E L INFRATEL ITALIA S.PA. PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI RELATIVI ALLE INTERFERENZE TRA LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ED INFRASTRUTTURE E RETI DI LINEE TELEFONICHE E DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA O RAME, AEREE E SOTTERRANEE. APPROVATA DALLA GIUNTA PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. DEL TRA La Provincia di Torino (Codice fiscale n ), rappresentata dal, nella persona del Dott., domiciliato - ai fini della presente Convenzione - presso la sede provinciale di Via Maria Vittoria n. 12 Torino, nel seguito per brevità denominata Provincia ; E 1

6 La Società Infratel Italia S.p.A. (Codice fiscale e P.IVA n ), rappresentata dal Direttore Generale Ing. Salvatore Lombardo nella qualità di legale rappresentante protempore, domiciliato - ai fini della presente Convenzione - presso la sede operativa della Società sita in viale America, ROMA, nel seguito per brevità denominata Azienda. PREMESSO CHE: - il Consiglio Provinciale di Torino nella seduta del , con Delibera n /04, ha approvato il Regolamento per l organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali e modifiche al regolamento Canone di occupazioni spazi ed aree pubbliche e disciplina delle concessioni stradali e autorizzazioni della Provincia di Torino ; - in attuazione all Art. 16 del suddetto Regolamento denominato Convenzioni speciali la Giunta Provinciale può stipulare, con Enti e Società esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità, Convenzioni speciali per la collocazione di tubazioni e impianti di qualsiasi genere sul demanio stradale, nonché nel caso di interferenze delle infrastrutture stradali con tali servizi; - il Consiglio Provinciale di Torino con propria Deliberazione n /98 del e s.m.i., ha approvato il Canone per l Occupazione di spazi ed Aree Pubbliche; - Infratel Italia, costituita su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni) e dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A.) in attuazione della Convenzione stipulata in data tra il Ministero e l Agenzia, è il soggetto attuatore del Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del Paese, ai sensi della Legge n. 80/05; - Infratel Italia è titolare di autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell Art. 25, comma 4 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimata, a far data dal , alla costruzione ed all offerta agli operatori di telecomunicazioni ed alla Pubblica Amministrazione di infrastrutture di rete; - in data è stata stipulata la Convenzione Operativa tra Regione Piemonte e il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le comunicazioni, per lo sviluppo della Banda Larga nel territorio della Regione Piemonte, per l'attuazione del quale il MISE si servirà della propria società "in house" Infratel Italia; - la Provincia di Torino e Infratel convengono sull opportunità di regolare i reciproci rapporti tecnico-amministrativi relativi alle interferenze fra strade di proprietà provinciale e loro pertinenze, con gli impianti costituenti infrastrutture e reti telefoniche e di telecomunicazione in fibra ottica o rame, aeree o sotterranee (nel seguito, per brevità, definito Sistemi di TLC), gestite nell ambito dell esercizio del relativo pubblico servizio, che possono diventare sede di servizi unicamente quando non sia tecnicamente possibile collocare le stesse in posizione tale da non interessare il corpo stradale; - è stata individuata la parte delle nuove dorsali e reti di cui sopra da posarsi con la tecnica di minitrincea, secondo gli accordi raggiunti nell ambito dei progetti, che a livello cartografico corrispondono agli interventi riassunti nelle corografie e negli elaborati grafici dell Allegato 1 alla presente Convenzione. - la Provincia di Torino, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. del ha approvato lo schema della presente Convenzione; 2

7 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Ambito d applicazione. 1. La presente Convenzione disciplina l uso del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, lo spostamento, la riqualificazione, il potenziamento e la fornitura di infrastrutture di reti telefoniche e di telecomunicazioni in genere, in fibra ottica o rame, nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi, con riferimento al complesso dei servizi tecnologici di rete eserciti dall Azienda, al momento della firma della presente, si applica alle strade Provinciali, alle ex strade statali affluite al demanio provinciale e regolamenta le reciproche interferenze fra le strade suddette ed i sistemi di TLC dell Azienda, sia di nuova costruzione sia preesistenti, nonché quelli esistenti nei casi di interventi effettuati dalla Provincia sulle strade di competenza di cui al successivo Art Le opere e gli impianti eseguiti dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti nel periodo di progettazione ed esecuzione degli interventi, a totale carico dell Azienda, sia sotto il profilo impiantistico che della sicurezza sul lavoro e dell esercizio. Art. 2 - Finalità. 1. Finalità della Convenzione è la definizione delle procedure per la realizzazione, manutenzione o spostamento di infrastrutture, impianti e reti esercitati dall Azienda, nel pieno recepimento delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal relativo del Regolamento di esecuzione ed attuazione. 2. I principi informatori sono la tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione assicurati, tra l altro, attraverso il controllo dell uso della strada. Art. 3 - Definizioni. Ai fini dell applicazione della presente Convenzione i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato: Infrastrutture e reti del sistema TLC: impianti, linee e cavidotti, relativi al sistema di impianti telefonici, sistema di telecomunicazioni in genere, compresi quelli in fibra ottica o rame, reti fisse e mobili, Internet, tv digitale e mobile, con i loro manufatti ed elementi accessori. Le tipologie dei servizi connessi con le fibre ottiche sono: servizi voce, dati, video. Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica. Tubazioni: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica. Manutenzione: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni di Infratel in ordinario funzionamento. Norme Tecniche: complesso delle disposizioni che disciplinano in modo specifico le modalità e le tecniche di svolgimento dei lavori da parte di Infratel. Interferenza: rapporto con infrastrutture e/o reti di qualunque genere attraversanti od occupanti strutture viarie, sia preesistenti sia di nuova costruzione, ovvero modifiche o nuove realizzazioni di strutture viarie dalle quali detto rapporto si manifesta. 3

8 Occupazione per pubblico servizio: occupazione di suolo pubblico, sia temporanea sia permanente, realizzato mediante una rete di TLC per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, lo spostamento, la riqualificazione, il potenziamento e la fornitura di infrastrutture e reti di impianti telefonici e di telecomunicazioni in fibra ottica o rame, nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico, quali attività di preminente interesse generale, con riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete, comprese le infrastrutture accessorie. Regolamento: il Regolamento per l organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali e modifiche al regolamento Canone di occupazioni spazi ed aree pubbliche e disciplina delle concessioni stradali e autorizzazioni della Provincia di Torino, approvato dal Consiglio Provinciale con propria Deliberazione n /04 nella seduta del e s.m.i., esecutivo ai sensi di legge; Titolo autorizzativo: il provvedimento che la Provincia rilascia ai sensi del vigente C.d.S e del relativo regolamento per interventi (art. 67 del D.P.R n. 495 e s.m.i.,) nonché ai sensi della presente Convenzione per autorizzare gli interventi effettuati dall Azienda sulla sede stradale di competenza della Provincia. Strade Provinciali: con questo termine ci si riferisce alle strade, come definite dal D.Lgs. n. 285 del e s.m.i. e dal D.P.R. n. 495 del e s.m.i., nonché i manufatti, i reliquati adiacenti al confine stradale e ad ogni altra area di pertinenza stradale in proprietà della Provincia di Torino. Azienda: Infratel Italia S.p.A.. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI Art. 4 - Condizioni generali. L Azienda, ogni qualvolta intenda realizzare, installare, spostare tubazioni, impianti telefonici, reti ed infrastrutture del sistema TLC, che attraversino, occupino o in ogni caso insistano, anche con i relativi depositi o strutture ovvero carpenteria, sul suolo e/o sul sottosuolo riguardante le strade di 4

9 competenza provinciale e loro fasce di rispetto, come definite dagli Artt.16, 17, 18 del Codice della Strada, si impegna a: a) progettarne l'ubicazione in aree esterne al corpo stradale e sue pertinenze ovvero, comunque, in aree non interessanti la sede viabile su cui si svolge il transito veicolare ove tecnicamente plausibile in ragione delle finalità delle installazioni, prescindendo dai conseguenti oneri, salvo casi di reale impossibilità tecnica debitamente motivati e documentati ed accertati dalla Provincia; tenendo conto in ogni caso della compatibilità tra l urgenza di avviare l erogazione di pubblico servizio o di servizio di pubblica utilità rispetto al disbrigo di procedure coattive di natura patrimoniale nei confronti di terzi (servitù, esproprî); b) presentare apposita domanda alla Provincia corredata dai disegni illustrativi, dalle planimetrie e dalle sezioni delle opere da eseguirsi, indicando la precisa ubicazione degli impianti con riferimento ai parametri stradali, nonché la durata presunta d esecuzione dei lavori, secondo le caratteristiche stabilite dall Art. 12 del Regolamento; c) presentare, qualora il lavoro fosse particolarmente complesso, ogni altra documentazione che la Provincia reputasse necessaria ai fini dell istruttoria. Per motivi tecnico-amministrativi, ciascuna domanda di autorizzazione, da presentarsi almeno 60 giorni prima della data prevista per la costruzione dell impianto, dovrà riferirsi ad una sola strada e dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta, indicata in allegato al Regolamento. Resta possibile il ricorso all Art. 23 del Regolamento Occupazioni d urgenza per particolari condizioni che ne legittimino l applicabilità, con la regolamentazione procedurale prevista. L Azienda rilascerà, secondo il disposto del successivo Art. 7, al momento della firma della presente Convezione, una polizza fideiussoria a garanzia degli interventi richiesti, che sarà escussa per il corrispondente importo, ogni qualvolta l Azienda risulti inadempiente agli obblighi prescritti dal titolo autorizzativo; la Provincia, previ gli opportuni accertamenti, ove nulla osti, rilascerà il titolo autorizzativo per le interferenze, secondo le condizioni stabilite nella presente, sulla base delle istanze presentate. Gli atti autorizzativi, sostitutivi dei provvedimenti di concessione in virtù della presente, s intendono sempre rilasciati a titolo precario, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 823 e 824 del Codice Civile. Prima del rilascio dell atto di assenso da parte della Provincia, l Azienda non potrà iniziare i lavori di costruzione di nuovi impianti e/o posa di tubazioni di reti ed infrastrutture di TLC sulla proprietà provinciale e, comunque, non potrà effettuare lavori tali che comportino deroghe alle modalità costruttive stabilite nella presente Convenzione. Per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice della Strada si farà riferimento al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con D.Lgs , n. 259 e s.m.i.. Art. 5 - Rilascio dei titoli autorizzativi. 1. Fatte salve diverse disposizioni di legge vigenti, a fronte della regolare presentazione dei documenti richiesti, la Provincia, a seguito d istruttoria favorevole, accoglierà la domanda presentata dall Azienda, rilasciando il titolo autorizzativo nei termini previsti dalla Legge del n. 241 e s.m.i. e recepiti nell Art. 17 del Regolamento, nonché secondo quanto previsto dal D.Lgs. 259/03 e s.m.i. per le parti compatibili. 2. I singoli provvedimenti indicheranno, in via elencativa, le prescrizioni per l esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, la durata dei lavori e la determinazione dei canoni di occupazione del suolo pubblico come indicato nel successivo Art. 6. Art. 6 - Canone e corrispettivo (permanente e temporaneo). 1. La Provincia di Torino prevede per l occupazione, sia permanente sia temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, il pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel 5

10 medesimo atto di concessione in base a tariffa, permanente e temporanea; tale canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (meglio conosciuto con il suo acronimo di COSAP) è stato adottato con apposito Regolamento (Delibera Consiliare n del e s.m.i.). 2. Il COSAP sulle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi è determinato forfetariamente commisurando il numero complessivo delle relative utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale per la misura unitaria di tariffa. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a 516, 45 euro (ex lire ). Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente. Dalla misura complessiva del canone sopra citato sarà detratto l importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge per la medesima occupazione. 3. Il COSAP sulle occupazioni temporanee di suolo e sottosuolo inerenti alle varie fasi di cantiere per la posa di impianti e per i successivi interventi manutentivi, solitamente rilevato puntualmente in conformità a quanto previsto dall Art. 13 del Regolamento, in relazione alla presente Convenzione e con il comune accordo fra le parti, senza che questo comporti detrimento di gettito, viene rilevato per semplicità gestionale mediante una quantificazione forfetaria sui lavori autorizzati nell anno solare precedente, parametrizzata secondo giorni e importi standardizzati in relazione ai metri quadri occupati. Le fasce progressive così rilevate compensano, sulla base di un analisi dei dati dell anno precedente, adeguatamente l ipotetico calcolo di gettito di occupazione puntuale di suolo pubblico. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente. metri metri gg. importo da a , , , , , ,00 oltre ,00 4. In relazione al comma precedente si precisa che i dati relativi ai metri lineari di scavo eseguito nell anno precedente saranno la base di calcolo per la determinazione del canone per l'anno corrente (nel 2012 sarà dovuto il canone calcolato sui metri di occupazione autorizzati con concessioni rilasciate nel corso dell'anno 2011). Tali dati dovranno essere forniti al Servizio competente/ufficio Concessioni Stradali entro il mese di gennaio di ogni anno per la relativa verifica e verranno dallo stesso inviati all ufficio tributi entro il mese di febbraio per il successivo iter di calcolo del canone. Il canone dovrà essere versato annualmente entro il 30 Aprile di ogni anno secondo le modalità contenute in apposita richiesta degli uffici della Provincia, riservandosi se del caso, operazioni di conguaglio alla fine di ogni esercizio. 6

11 5. Resta salva la facoltà per la Provincia di Torino di modificare, a norma di legge, la natura e la misura impositiva connessa all occupazione. In merito al canone di occupazione temporanea di suolo e sottosuolo, vista la natura e la durata dei cantieri e la varietà delle imprese realizzatrici, si propone che il pagamento si effettui contestualmente alle spese di istruttoria riportate nel successivo Art. 8. Art. 7 - Garanzia fideiussoria. 1. All atto della stipula della presente Convenzione ed a titolo di garanzia dell esatto adempimento di tutte le norme prescritte dalla stessa e da ogni atto autorizzativo l Azienda, dovrà prestare garanzia fideiussoria, stipulata presso primario Istituto di Credito o primaria Compagnia di Assicurazione, ovvero tramite la società appaltatrice delle opere (essendo l appalto assimilabile a quelli trattati ai sensi del D.lgs.163/2006 e s.m.i. e in tale caso nella fidejussione - da trasmettersi entro 30 giorni dalla data di inizio lavori - dovrà essere espressamente indicata, quale ulteriore beneficiario, la Provincia di Torino; il relativo svincolo dovrà essere subordinato al rilascio di formale comunicazione liberatoria di questi uffici, previo accertamento della regolarità delle opere di competenza; in caso di contestazioni o necessità di interventi rivolti a riparazioni e/o rifacimenti di parti d opera, il Concessionario si impegna a far valere dette garanzie a favore delle ulteriori opere ritenute necessarie dalla Provincia, assicurando quanto occorrente) di importo pari ad euro ,00= (euro centomila/00), con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all Art del Codice Civile. 2. Detta garanzia, di validità annuale con tacito rinnovo fino alla scadenza della presente Convenzione, sarà soggetta ad adeguamento annuale, mediante accordo da formalizzarsi tra le parti stipulanti la presente entro 30 giorni dalla sua scadenza e dovrà essere escutibile a prima istanza, dalla Provincia di Torino, con obbligo di reintegro a carico dell Azienda, entro 30 giorni dall emanazione della Determina Dirigenziale di cui all Art. 4 - Condizioni generali. 3. In caso di collaudo non favorevole dei lavori di ripristino eseguiti dall Azienda, ai sensi dell Art. 18, oppure di accertamento anche successivo di deterioramenti della pavimentazione stradale (costituiti, a mero titolo esemplificativo, da buche isolate, deformazioni, fessurazioni, scavi il cui ripristino presenti cedimenti od imperfezioni, pozzetti e chiusini non a perfetta quota della pavimentazione stradale, etc.) sul sito oggetto d intervento, la Provincia provvede alla comunicazione immediata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando gli interventi necessari per un ripristino a regola d arte, fissando altresì un termine entro il quale i lavori devono essere effettuati. In caso di inadempimento, la Provincia escuterà la fideiussione prevista nel presente articolo per l importo corrispondente alla quantificazione dei ripristini da effettuarsi, eseguendo direttamente i lavori e senza necessità di ulteriori adempimenti. 4. In caso di revoca della presente Convenzione, la fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace fino al collaudo dell ultima opera iniziata durante la vigenza della medesima. 5. Il Fideiussore dovrà sollevare la Provincia dall obbligo di agire nei termini previsti dall Art del Codice civile anche nel caso in cui la stessa non abbia proposto istanza contro la Società o non l abbia continuata. 6. Al completamento di tutte le opere e a seguito della verifica positiva dello stato dei luoghi, effettuata dalla Provincia in contraddittorio con l Azienda entro il termine di 120 gg. dalla data di fine lavori comunicata dall'azienda, quest'ultima, o la società esecutrice delle opere, potrà richiedere lo svincolo della polizza fideiussoria. 7

12 Art. 8 - Oneri Istruttori. L Azienda dovrà provvedere al pagamento delle spese d istruttoria relative ad ogni domanda di autorizzazione, concessione, modifica, proroga, rinnovo, secondo il disposto dell Art. 39 del Regolamento. CAPO III OBBLIGHI E RESPONSABILITA Art. 9 - Realizzazione di infrastrutture. 1. L Azienda ha la possibilità, previo rilascio di idoneo titolo autorizzativo da parte della Provincia, di realizzare reti ed infrastrutture del sistema TLC utilizzando il suolo, il sottosuolo, il soprasuolo relativo alla sede stradale di competenza Provinciale, o parti della stessa, secondo le modalità e prescrizioni stabilite dalla presente e dai successivi atti autorizzativi. 8

13 Tale facoltà sarà attuabile nei casi di mancata esistenza di Infrastrutture ovvero qualora sia accertata l impossibilità tecnica di utilizzare quelle esistenti (la possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti deve essere valutata nei singoli casi), sempre che le stesse non siano in contrasto con l interesse pubblico o possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale. 2. Le infrastrutture devono essere realizzate a regola d arte in conformità ai dettami delle normative e di regolamenti e norme tecniche vigenti (norme UNI, CEI ecc.); saranno altresì realizzate secondo le prescrizioni dettate dalla Provincia. In ogni caso dovrà essere posta massima attenzione a non interferire con reti preesistenti o predisposte, adottando tecnologie a bassa incidenza sullo stato delle aree Provinciali. I lavori dovranno essere eseguiti con attrezzature e mezzi conformi alle norme vigenti in materia, tra le quali il D.P.R. del e la Direttiva 2006/42/CE. 3. Ogni eventuale costo o danno connesso o derivante dal proprio operato rivolto all installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo o intervento sulle reti e infrastrutture del sistema TLC saranno a totale carico dell Azienda, compresa ogni attività e spesa per il ripristino del suolo, sottosuolo, soprasuolo relativo alle strade. In caso di interventi o modifiche agli impianti ed alle infrastrutture esistenti di reti e infrastrutture del sistema TLC in dipendenza di lavori stradali, questi interventi saranno attuati conformemente ai criteri fissati all art Durante l esecuzione dei lavori, l Azienda e le imprese appaltatrici o subappaltatrici, dovranno rispettare tutte le norme vigenti in materia di uso di suolo pubblico e di sicurezza sul lavoro. 5. L Azienda, a seguito di richiesta della Provincia di Torino, trasmetterà, in forma compatibile con l applicativo informatico Catasto Strade della Provincia medesima, la situazione aggiornata relativa alla propria rete di distribuzione, degli impianti presenti nel sottosuolo e soprassuolo a proposito della sede stradale Provinciale (ArcGIS). Art Modalità ed esecuzione delle opere e norme tecniche delle prescrizioni in genere. 1. Prima di effettuare qualsiasi genere di intervento, da autorizzare dalla Provincia, lungo o attraverso le Strade di competenza, su pertinenze delle stesse o Infrastrutture, l Azienda dovrà informare in forma scritta la Provincia, secondo le modalità indicate nel Regolamento - Allegato 1, indicando il provvedimento autorizzativo, la data presunta di inizio e fine lavori, nonché il nominativo dell'impresa esecutrice degli stessi. 2. Ogni lavoro, previa apposizione di regolamentare segnaletica e dei presidi necessari ad evitare qualsiasi pericolo per la circolazione previsti dalla normativa vigente, non appena iniziato dovrà essere concluso entro il più breve tempo possibile, in ogni caso entro i termini indicati nel provvedimento autorizzativo per l esecuzione dei lavori, senza interrompere il pubblico transito dei veicoli (tranne i casi del successivo p.to 5) e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza della circolazione stradale. 3. I lavori dovranno essere condotti con continuità, senza interruzioni, se non per cause di forza maggiore intervenute. 4. L esecuzione dei lavori di riparazione che non interessino la proprietà Provinciale, non è soggetta ad autorizzazione; questa deve essere richiesta nel caso le attrezzature e le maestranze dovessero occupare, anche in parte, la strada e le sue pertinenze. 5. Nei casi in cui i lavori da effettuare interessino la carreggiata e sia necessario, per motivi di sicurezza, prevedere la chiusura al traffico della strada, l Azienda dovrà presentare, in tempo utile, apposita richiesta di interruzione del traffico, al fine di poter predisporre la necessaria Ordinanza Provinciale (corredata da progetto della segnaletica sulla base del D.M Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo ). 6. Il riempimento delle trincee di scavo, dopo la posa dell impianto e l eventuale realizzazione dell Infrastruttura, dovrà essere seguito a perfetta regola d arte, secondo le norme e le prescrizioni 9

14 di seguito indicate, adottando altresì tutte le cautele della buona tecnica intese a evitare che si verifichino in seguito avvallamenti o deformazioni del piano viabile o delle pertinenze stradali. 7. L Azienda è tenuta ad osservare inoltre le seguenti ulteriori prescrizioni tecniche, per il corretto svolgimento dei lavori: a) Utilizzo di tecnologie NO-DIG. - Posa di infrastrutture sotterranee mediante perforazioni teleguidate nel sottosuolo. Per limitare o eliminare gli effetti delle pose con scavi a cielo aperto, che renderebbero necessari ripristini molto estesi della pavimentazione, potranno essere adottate tutte quelle tecnologie o metodi ( NO-DIG e Trenchless Technology ) che permettano di limitare o annullare gli scavi a cielo aperto, mediante l uso di tecniche di perforazione teleguidata che, di norma, devono essere eseguite con macchine che lavorano con liquidi, a secco e ad aria compressa. Si possono raggruppare nelle seguenti categorie: tecniche non invasive per la ricerca e la mappatura dei servizi esistenti; tecniche per nuove installazioni; tecniche per riabilitazione di canalizzazioni esistenti; tecniche trenchless con riutilizzo di infrastrutture esistenti. Le sudddette tecniche saranno sempre applicabili oltre che nellle percorrenze longitudinali anche per attraversamenti stradali, ferroviari, di corsi d acqua, nell ambito di centri storici, fiancheggiamenti di strade urbane a traffico elevato o sezione modesta, risanamento dei servizi interrati, riabilitazione senza asportazioni delle preesistenti e vetuste canalizzazioni, soprattutto nell impossibilità tecnico-economica di dotarsi di un cunicolo intelligente. Per la posa di infrastrutture mediante perforazioni teleguidate, generalmente si dovranno applicare le seguenti prestazioni: - prestazioni principali: indagine con sistemi georadar quale analisi preventiva delle interferenze dell intervento con le canalizzazioni preesistenti e con l ambiente circostante, disfacimento e scavo della pavimentazione per l esecuzione di alloggiamenti in scavo di partenza e di arrivo (fuori proprietà provinciale ed in ogni caso fuori sede bitumata); perforazione a qualsiasi profondità; alesatura del foro fino al raggiungimento del diametro utile alla posa, fornitura e posa e collaudo dei tubi previsti, reinterro delle buche con la fornitura e stesa di misto cementato o magrone secondo le esigenze, trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. - prestazioni accessorie: esecuzione di saggi per verifiche, adozione di mezzi e/o personale necessari per regolare traffico e circolazione stradale, accessi alle proprietà laterali, trasporto dei materiali di risulta a discariche autorizzate. In tal caso, il ripristino sarà limitato alla zona di intervento secondo le modalità individuate all Art. 15, estendendo il ripristino definitivo a soli mt. 1,00 oltre il bordo di scavo. a.1) Tecniche No-Dig per nuove installazioni. Perforazione guidata (HDD Horizontal Directional Drilling) Si tratta di una operazione di trivellazione guidata che parte generalmente dalla superficie e consente di superare ostacoli tra i quali strade, ferrovie, limitando lo scavo in superficie solo alle due estremità della trivellazione. L'impiego di questo sistema può essere limitato in particolari casi con presenza di pietre o rocce. La tecnica prevederà la creazione di un foro pilota mediante l introduzione, da un pozzo di ingresso, di una colonna di aste con un utensile di perforazione posto in testa, che vengono guidate alla quota e nella direzione voluta; la testa raggiungerà il pozzetto di arrivo. La perforazione può essere effettuata a secco oppure ad umido (con avanzamento coadiuvato da getto fluido costituito da acqua e bentonite). Campi di applicazione: installazione di nuove canalizzazioni in PEAD sino a 400 mm di diametro, per qualsiasi utilizzo (gascomprese comunicazioni) Microtunneling - Spingitubo - Scudo. La tecnica del microtunneling sarà adottata per l installazione di condotte in grès o in calcestruzzo Ø 1400 mm., mediante perforazione orizzontale con testa d avanzamento a ruota fresante. La perforazione per l alloggiamento della condotta inizierà dal pozzo di partenza, necessario per 10

15 lo scavo del tunnel e la successiva spinta dei vari tratti di tubo. L avanzamento della macchina di scavo e delle tubazioni sarà effettuato tramite martinetti idraulici (cd. jacks). L impianto di spinta sarà ubicato fuori dalle pertinenze stradali, in modo da non richiedere alcuna interruzione del traffico veicolare. Dovrà essere garantita la protezione delle pareti dei pozzetti. Lo spingitubo, quale perforazione orizzontale, anche nella variante scudo, si differenzierà per l assenza della fresa come utensile di scavo; sarà adottato per dimensioni anche maggiori o per l infissione di manufatti realizzati a pié d opera (scatolari, ecc.), in caso di condotte idriche e fognarie (in calcestruzzo o grès), soprattutto per il superamento di contropendenze topografiche. - Mole (siluro). Trattasi di attrezzature di modeste dimensioni per limitati attraversamenti, costituite da un utensile di scavo a percussione dotato di sistema di avanzamento guidato. b) Tecniche non invasive per la ricerca e la mappatura dei sottoservizi esistenti. Prima di ogni realizzazione NO-DIG ed in genere riguardante nuove linee, dovrà essere condotta un accurata azione conoscitiva sulle possibili interferenze con i servizi esistenti. Tali tecnologie, applicate anche a supporto di tecniche tradizionali (tipo scavi a cielo aperto), per la loro caratteristica di non invasività e per la stretta connessione e dipendenza con le tecnologie NO-DIG propriamente dette, pur essendo indagini conoscitive impiegate nella fase preliminare dell intervento, sono incluse nell ambito delle tecnologie NO-DIG. - Indagini preliminari. Consisteranno nelle ispezioni CCTV, indagini georadar, geoelettrica e tracciatura ad induzione. La mappatura del sottosuolo dovrà essere completa delle informazioni riguardanti il tracciato delle reti (dati georeferenziati del percorso planimetrico e delle profondità d installazione), ingombro dimensionale (volume di sottosuolo occupato), materiale costitutivo della rete installata e presenza di manufatti edilizi o tubazioni, macro-classificazione delle reti (tratta principale o adduttrice, tratta di allacciamento etc.), preesistenze che potrebbero generare vincoli e preclusioni alla posa di nuove installazioni, nonché spazi liberi disponibili per la posa di nuovi servizi. Dovrà essere garantita la precisione geografica degli elementi acquisiti, in riferimento agli elementi architettonici fissi (anche la mezzeria della strada), parallelismi tra elementi lineari di rete ecc.. La localizzazione e mappatura dei servizi interrati preesistenti, propedeutica all impiego di ogni tecnologia NO-DIG, potrà essere condotta con telecamere, radar, cercatubi. - Rintracciamento strumentale: sarà da prevedere in caso di mancanza di planimetrie o di scarsa affidabilità di quelle a disposizione. - Telecamere: saranno impiegate per la verifica dello stato reale delle condotte esistenti, indispensabile alla successiva applicabilità delle tecniche NO-DIG, con apparecchiatura antideflagrante e risultati registrati su supporto video e/o magnetico. - Ispezione televisiva: dovrà consentire la precisa valutazione circa la tipologia del materiale tubolare, di giunti, curve, riduzioni ed altri elementi di impianto occulti. - GeoRadar (Ground Penetrating Radar, GPR): dovrà essere in grado di eseguire scansioni affidabili sino a mt. 3,00 di profondità. - Georadar tridimensionale: apparecchiatura costituita da emettitore di segnali a radiofrequenza con antenne, montato su un carrello; è in grado di individuare gli oggetti di qualsiasi materiale. - Geolettrica: efficace per profili elettrostratigrafici del sottosuolo sino a profondità di mt. 15,00 e per determinare la stratigrafia; indispensabile prima di trivellazioni orizzontali o di microtunneling. - Cercatubi: impiegato nei rilievi di superficie, per localizzazione di tubazioni metalliche o elettriche. c) Scavi e reinterri con la minitrincea. Non si acconsentirà all utilizzo della microtrincea, anche se finalizzata a cablaggi ed attivazioni 11

16 od esigenze di urgenza: questo è motivato dalla realizzazione di una microfresatura sull asfalto per posare direttamente il cavo di fibra ottica, con scavo limitato alla fresatura, che però non si omogeneizza con il resto della pavimentazione bituminosa. Su strada e relative pertinenze si acconsente alla realizzazione di scavi con minitrincee, anche considerata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a condizione che, nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento, la tubazione sia posta ad almeno mt. 1,00 di profondità, con uno scavo in superficie avente larghezza minima di cm. 20. Rappresenta eccezione quanto previsto al seguente p.to d). 1. Scavo e reinterro con minitrincea a profondità mt. 1,00 potranno essere autorizzati esclusivamente lungo i marciapiedi, nell ambito dei centri abitati, attraverso il taglio delle dimensioni interne di 12 cm. di larghezza e di 35/40 cm. di profondità secondo il pacco tubi da posare; l estradosso, dalla sommità del pacco tubi al piano della carreggiata, deve essere garantito in 25 cm. Allo scopo di assicurare un estradosso costante i tubi dovranno essere fermati sul fondo della minitrincea, assicurandosi che con la posa della malta aerata non subiscano la spinta verso l alto. In questo caso la minitrincea dovrà essere riempita con malta cementizia aerata, che garantisca una totale coesione con il corpo stradale esistente, tale da rendere impossibili sgranamenti e/o cedimenti della struttura stradale. Il riempimento con tale soluzione dovrà restituire alla strada la compattezza e l elasticità iniziale. L operatività dell intervento dovrà essere la seguente: - esecuzione di indagine georadar di campo, al fine di evidenziare i sottoservizi esistenti fino a 1 mt. di profondità, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e aziende di ulteriori notizie circa l esistenza di sottoservizi nella tratta dell intervento. - taglio e scavo della carreggiata effettuato con apposita ed idonea macchina fresatrice/escavatrice a ruota (ovvero a catena ), che effettui il perfetto taglio longitudinale della pavimentazione bitumata e l asportazione del materiale fresato ai lati della minitrincea; l impatto deve essere al minimo tramite l impiego di macchina fresatrice di circa 1,20 metri. - formazione del pacco tubi affasciato (morbida per permettere alla malta aerata di penetrare). - posa del pacco tubi e ancoraggio dello stesso sul fondo dello scavo; - riempimento dello scavo fino a 3 cm dal piano viabile di usura, con malta cementizia aerata composta di aggregati selezionati e lavati (granuli di sabbia fino a 6 mm.) del tutto privi di sostanze reattive dannose o materiali terrosi, tenuti insieme da una matrice di pasta di cemento; - esecuzione dello strato di usura per tutta la larghezza della corsia o del marciapiede; - ripristino di segnaletica e pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori. 2. In alternativa il ricorso all utilizzo della minitrincea, secondo la prima citata direttiva, sarà consentito in ambito urbano così come perimetrato dall Ente proprietario della Strada (in caso di strade provinciali che presentino particolari caratteristiche quali presenza di strettoie ecc. che non consentano altre soluzioni), compatibilmente con la predisposizione di un piano organico per l utilizzazione razionale del sottosuolo, denominato Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), facente parte del Piano Regolatore Generale, da attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico per comuni con popolazione > abitanti. Detta soluzione si potrà adottare per limitati tratti di strada, dopo di che si dovrà procedere a soluzioni tipo staffaggio a parte di fabbricati, recinzioni ecc.. d) Scavi e reinterri con la minitrincea aventi carattere sperimentale. 1. Dopo il ricorso alla valutazione sulla tecnica no-dig di cui al p.to a) e - in caso di motivata impossibilità al ricorso a tali soluzioni e debitamente documentata dal concessionario - tramite l espletamento delle indagini non invasive di cui al p.to b), potrà essere autorizzato l intervento con scavo in minitrincea: la posa dei cavi dovrà in ogni caso rispettare le norme CEI per le distanze tra le varie tipologie di condutture. Detta soluzione si potrà adottare in assenza di altre soluzioni tipo staffaggio a parete di fabbricati, recinzioni ecc. 12

17 Il ricorso a detta tecnica sarà da escludersi per gli attraversamenti stradali. E fatto espresso riferimento alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la razionale sistemazione del sottosuolo degli impianti tecnologici: la tubazione potrà essere posata a meno di mt. 1,00 di profondità, con scavo in superficie di larghezza minima di cm. 10. Il ricorso alle tecniche oggetto del presente articolo sarà effettuato compatibilmente con la predisposizione di un piano organico per l utilizzazione razionale del sottosuolo, denominato Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), facente parte del P.R.G.C. e da attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico di ogni singolo Comune interessato. Si adotterà per la posa di cavidotti su strade periferiche o lungo le Strade Provinciali, fuori dalle perimetrazioni del centro abitato, ove non potrà essere eseguito l intervento secondo le tecniche sopraesposte e comunque dopo la verifica tramite le indagini georadar e similari e consisterà principalmente nell esecuzione di fresatura stradale con larghezza di 10 cm. e profondità massima di 40 cm. (con estradosso minimo di cm.), posa dei cavidotti, riempimento con miscela cementizia, ripristini definitivi. In particolare consisterà in un taglio della strada, di piccole dimensioni: entro il taglio potranno essere posati sino a 3 tubi in PDH Ø 50 mm. Il tutto verrà poi ricoperto in calcestruzzo con ripristino del tappetino di usura in asfalto, per l estensione di seguito descritta al successivo p.to 2. La localizzazione ed il percorso dello scavo sarà comunque in funzione alla tipologia e caratteristiche geometriche delle strade interessate. 2. Modalità di esecuzione dei lavori. - Taglio e scavo della carreggiata effettuato con apposita macchina fresatrice/escavatrice a ruota (od a catena ), che effettui il perfetto taglio longitudinale e lineare della pavimentazione bitumata e l asportazione del materiale fresato ai lati della minitrincea; l impatto deve essere al minimo tramite l impiego di macchina fresatrice di ridotte dimensioni (mt. 1,20 1,40). - Taglio delle dimensioni interne di cm. 12 di larghezza e di cm. 30/40 di profondità, secondo il pacco-tubi da posare. - Allontanamento del materiale di risulta a discarica autorizzata. - Posa del cavo (monotubo o tritubo) con estradosso, dalla sommità del pacco-tubi al piano della carreggiata, garantito a cm Riempimento dello scavo fino al piano viabile di usura con malta cementizia aerata composta di aggregati selezionati e lavati (granuli di sabbia fino a 6 mm.) del tutto privi di sostanze reattive dannose o materiali terrosi, tenuti insieme da una matrice di pasta di cemento, con calcestruzzo colorato con ossido di ferro in ragione di 14 Kg/m³, opportunamente additivato con prodotti aeranti ed avente un Rck = a 15 N/mm²; - Costipazione-compattazione meccanica finale superficiale. - Ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3, da eseguirsi previa fresatura, secondo la strada e le sue caratteristiche geometriche (vedasi p.to 3), compresa la pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio. - Sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato a caldo. - Esclusivamente per percorrenze, nel caso in cui non sia possibile oppure tecnicamente non consigliabile, ripristinare il tappeto d usura di cm. 3 con fresatura a freddo, si dovrà provvedere alla stesa di un tappeto di usura di cm. 3 per la larghezza di tutta la sede stradale (opportunamente fresati nel metro a monte ed a valle per il raccordo con la pavimentazione esistente). - In corrispondenza di cigli, scarpate e banchine non bitumate che dovessero essere tagliati, la relativa sagoma andrà ripristinata mediante riporto di misto cementato e con gli ultimi cm. 20 in terreno vegetale perfettamente sagomato. - Sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo. - Ripristino di segnaletica orizzontale e delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3. Tipologie di strade provinciali interessate e relativi ripristini. 13

18 La viabilità provinciale interessata sarà quella coinvolta dai collegamenti elencati nell Allegato 1 alla presente Convenzione, anche per rappresentazione e localizzazione cartografica. Nelle strade a mezzacosta la percorrenza sarà ubicata a monte e - tassativamente - non a valle, per non comportare problemi di stabilità alla struttura stradale. 3.1 Per strade con presenza di banchina bitumata: la posa si realizzerà per l intera area ad essa corrispondente; il ripristino definitivo sarà eseguito con ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso spessore cm. 3, da estendersi per la larghezza di tutta la banchina (dal ciglio alla linea di demarcazione laterale), da eseguirsi previa fresatura e quindi incassato ed a perfetto livello con la pavimentazione esistente. 3.2 Per strade senza banchina e piattaforma oltre mt. 5,00: la posa si realizzerà entro mt. 1,00 dal ciglio stradale ovvero (se indicato nell atto autorizzativo) in mezzeria della corrispondente corsia e la ricostruzione dello strato di usura (come sopra e con fresatura) per complessivi mt. 1, Per le strade aventi larghezza media sino a mt. 5,00 e senza la presenza di banchina e di linea di demarcazione centrale: la posa si realizzerà al centro della corrispondente corsia, in modo da evitare le sollecitazioni dirette dovute al transito; il ripristino definitivo sarà eseguito con ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso spessore cm. 3 da estendersi da ciglio a mezzeria, da eseguirsi previa fresatura e quindi incassato ed a perfetto livello con la pavimentazione esistente; se possibile in alternativa si potrà eseguire l intero tappeto bituminoso a sormonto (vedasi successivo p.to 3.4). 3.4 Nel caso di frequenti spostamenti del parallelismo da un lato all altro, ovvero alla presenza di un numero considerevole di stacchi od attraversamenti, si provvederà al ripristino dell intera sede stradale, previa scarifica di cm. 3 del tappeto bituminoso preesistente. Eventualmente, a seguito di sopralluogo congiunto, potrà essere perseguita la soluzione di stesa di tappeto a sormonto su tutta la carreggiata. 3.5 Per le strade aventi larghezza media sino a mt. 5,00 senza la presenza di banchina e di linea di demarcazione centrale, caratterizzate da stratigrafia ridotta (assenza di strato di collegamento, tout-venant di ridotto spessore ed avente fondamento direttamente sul sottofondo/naturale, tipologia tipica delle strade secondarie, per le quali anche la posa a 40 cm. di profondità e la fresatura potrebbero comportare instabilità per l intera sovrastruttura): la posa avverrà ad mt. 1,00 entro il ciglio. Il ripristino definitivo sarà eseguito con nuovo tappeto in conglomerato bituminoso compattato dello spessore di cm. 3, realizzato a sormonto dell esistente, senza scarifica della pavimentazione stradale (da inizio a termine della percorrenza, su tutta la larghezza della pavimentazione stradale da ciglio a ciglio), previa stesa di emulsione per ancoraggio. Per mt. 1,50 ad inizio e termine del tappeto a sormonto, per tutta la larghezza della strada, dovrà essere eseguita la fresatura per il raccordo a quota ± 0,00, con sigillatura del giunto con la pavimentazione preesistente. 3.6 A rinforzo della portata del manto stradale, così ricostruito come ripristino, ovvero per interventi di rifacimento dei ripristini stessi quando se ne ravvisi la necessità od ancora in casi di particolari e motivate esigenze, la Provincia di Torino potrà richiedere la posa di reti in fibra di vetro per la ripartizione dei carichi veicolari, da incorporarsi lungo i tratti bitumati eseguiti dall Azienda, con regolare collegamento con gli strati di binder laterale esistente. - All interno dei tratti in centro abitato il responsabile per il rilascio dell autorizzazione sarà il Comune (Art. 26 comma 3 D.Lgs. 285/1992), previa trasmissione del nulla-osta provinciale; al Comune spetterà l onere di garantire l ineccepibile regolarità e stabilità delle opere o dei ripristini anche attraverso idonee cauzioni. 3.7 I ripristini definitivi di norma dovranno essere realizzati entro e non oltre 60 giorni dalla posa e chiusura della minitrincea, fatte salve particolari prescrizioni che dovessero essere diposte dagli Uffici competenti della Provincia, in ragione di condizioni od elementi che ne comportino 14

19 l esecuzioni a diversa data. 4. Oneri manutentivi. Il presente capoverso è da ritenersi valido per le opere di cui al presente p.to; per le altre tipologie di opere ed interventi di cui alla presente Convenzione si farà riferimento al successivo Art. 21 ed in ogni caso ai richiami in merito contenuti nella stessa. Gli oneri manutentivi derivanti dall esercizio delle opere saranno a totale carico dell Azienda (che dovrà garantire il monitoraggio sulle infrastutture eseguite, per rilevazione di eventuali problemi). 4.1 Qualora venga ravvisata criticità o problemi legati alle opere eseguite a seguito di verifiche esperite dalla Provincia e si rendesse indispensabile intervenire, il concessionario dovrà: - provvedere all intervento di ripristino sollecitamente alla richiesta, anche verbale, che dovesse provenire dai funzionari della Provincia ed in ogni caso entro 2 ore dalla segnalazione se trattasi di interventi comportanti carattere di urgenza; - provvedere se necessario alla protezione dell infrastruttura, se necessario sino ad disporla con l estradosso ad mt. 1,00 dal piano viabile; - provvedere alla rimozione del riempimento con malta cementizia, con le necessarie ricariche di materiale, eventualmente estendendo il ripristino anche del binder e del tappeto di usura. - provvedere al rifacimento del tappeto di usura con le modalità previste dal precedente punto 3) e che verranno individuate dall Ente proprietario della strada a seconda dei casi. 4.2 Qualora si renda necessario il rifacimento esteso del tappeto bituminoso, l Azienda dovrà - se l opera risulta utile anche per la strada e se in precedenza programmata dalla Provincia - partecipare sul consuntivo di spesa delle opere appaltate dalla stessa, nella misura corrispondente al rifacimento dell intera corsia interessata, previo accordo tra le parti. 5. Qualora le tecnologie di scavo e posa dei cavi dovessero rendere disponibili nuove soluzioni e tecniche per gli interventi, saranno valutate di concerto tra la Provincia e l Azienda; se concordate potranno essere oggetto di modifica della presente Convezione. e) Lavori di scavo con tecniche tradizionali. Nei casi eccezionali in cui nessuna delle tecniche poco invasive sopra descritte possa essere utilizzata, se la posa degli impianti avviene con rottura della sede stradale, i lavori di scavo dovranno essere effettuati in modo da lasciare libera al transito una zona di piano viabile di almeno mt. 3,00 ove non ricorrano le condizioni contemplate all Art. 10 p.to 5, escluse dal pt.o d); comunque la profondità minima dell estradosso del/i cavo/i non dovrà essere inferiore a mt. 1,00. Il tratto di strada interessato dallo scavo non dovrà mai essere superiore in rettifilo ai mt. 50,00; in ogni modo dovrà essere tale da garantire sempre il senso unico alternato. Lo scavo a sezione trapezoidale dovrà essere tale da permettere la posa della conduttura o del manufatto alla profondità minima di mt. 1,00 (misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto); sarà compreso il carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta, senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale. Nelle operazioni di scavo dovranno essere impiegati opportuni macchinari che consentano l accurato taglio della pavimentazione e lo scavo a sezione costante. Gli scavi per impianti interessanti il corpo stradale di strade collinari e, comunque, con andamento altimetrico particolarmente accentuato, dovranno presentare lungo il percorso opportuni drenaggi trasversali di scarico delle acque d infiltrazione. Per la posa di infrastrutture, ove possibile, si dovrà perseguire la tecnica dello scavo su terreno sterrato ed in ogni caso fuori proprietà provinciale. Eventuali altri prescrizioni tecniche potranno essere desunte dal vigente Codice della Strada ovvero dal Regolamento Provinciale in materia di Concessioni Stradali. In ogni caso ci si riferirà all All. 1 - (rif. Art. 22), p.to d), 26) del Regolamento. Art Disposizioni per gli impianti in attraversamento della sede stradale. 1. L'attraversamento sotterraneo della strada dovrà avvenire in senso normale alla stessa e dovrà essere eseguito mediante trivellazione orizzontale o con macchina spingitubo (o tecniche 15

20 equivalenti), senza manomettere la massicciata e la pavimentazione, secondo le prescrizioni disposte dall Art. 10; gli scavi per la posa ed il successivo utilizzo delle apparecchiature di trivellazione o spingitubo dovranno essere realizzati fuori delle pertinenze stradali. 2. In casi eccezionali, opportunamente motivati, qualora non fosse possibile seguire il procedimento sopra riportato, la Provincia autorizzerà l'esecuzione degli attraversamenti con scavo a cielo aperto, da eseguirsi comunque su metà strada per volta, in modo da non arrecare intralcio e/o interruzione al traffico veicolare. 3. L'esecuzione degli scavi e i relativi ripristini dovrà avvenire con le seguenti caratteristiche, salvo eventuali prescrizioni specifiche concordate tra i soggetti stipulanti la presente Convenzione. 4. Qualora non fosse tecnicamente possibile eseguire l attraversamento con spingitubo per la presenza di ostacoli irremovibili che impediscano l impianto di reti ed infrastrutture di TLC o la possibilità di effettuare la trivellazione sotterranea, dovrà essere organizzato il cantiere in modo da consentire la continuità del traffico, con riferimento ad almeno una corsia di marcia, impiantando - ove necessario - un semaforo che regoli il senso unico alternato (vedasi Art. 10 p.to 5). I lavori di scavo, di reinterro e di ripristino della pavimentazione dovranno essere condotti secondo le caratteristiche individuate all Art. 10 lett. e). 5. Tutti i pozzetti di ispezione degli allacciamenti privati di norma devono essere posizionati fuori dalla sede stradale e dalla sua fascia di pertinenza. Quelli per i quali non è tecnicamente possibile osservare quanto sopra disposto e gli altri pozzetti di ispezione per il funzionamento della rete di distribuzione ovvero manufatti equivalenti presenti sulla carreggiata stradale devono essere espressamente autorizzati e devono essere mantenuti a perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi (es. bitumatura, lievi abbassamenti del piano viabile conseguenti a fresatura, ecc.) realizzati dalla Provincia. 6. In ogni caso non sarà consentito che al termine dei lavori la zona interessata dagli stessi presenti livelletta con quota diversa da quella preesistente, oppure risulti priva di sigillatura (su precedente taglio eseguito a macchina e perfettamente rettilineo), in corrispondenza della giunzione tra pavimentazione vecchia e nuova. 7. Qualora l Azienda richiedesse di installare manufatti interrati per l esercizio degli impianti, dovrà essere unicamente realizzato il taglio con fresa a disco rotante e lo scavo a sezione obbligata, con trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed opportuna sigillatura tra asfalto e manufatto. In tali casi, l'accertamento definitivo della regolare esecuzione delle opere, di cui al successivo Art. 18, avverrà a lavori ultimati. Art. 12 Individuazione delle dorsali. 1. Segnaletica di superficie, rintracciabilità dei sottoservizi e sicurezza. Ad ultimazione degli interventi di posa delle dorsali dovrà essere assicurata la rintracciabilità dei sottoservizi in oggetto. La rintracciabilità dei sottoservizi dovrà essere definita su due livelli: rintracciabilità su base cartografica e sul campo. La rintracciabilità sul campo si avvarrà di tecniche investigative del sottosuolo, schede tecniche relative agli interventi effettuati, segnaletica di superficie e non. - Schede degli interventi eseguiti: l Azienda dovrà fornire prima dell ultimazione dei lavori il rilievo esatto dell intero tracciato delle tubazioni, con documentazione fotografica e coordinate rispetto a punti fissi in loco, di ogni vertice, per individuare in dettaglio l intero percorso. A tal fine è opportuno che vengano predisposti appositi moduli, sui quali il concessionario, al 16

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