COMUNE DI TREVISO - REGOLAMENTI -

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1 COMUNE DI TREVISO - REGOLAMENTI - RIVENDITE QUOTIDIANI E PERIODICI Regolamento per la disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici Art. 1 - Zonizzazione... 1 Art 2 - Prescrizioni generali - Durata... 2 Art. 3 - Autorizzazioni per zone di Piano... 2 Art. 4 - Parametri numerici per il rilascio di nuove autorizzazioni... 2 Art. 5 - Trasferimento all interno della stessa zona di Piano... 3 Art. 6 - Trasferimento in altra zona di Piano... 3 Art. 7 - Distanze minime... 3 Art. 8 - Superfici minime di vendita... 3 Art. 9 - Rivendite pertinenziali... 4 Art Distributori automatici... 4 Art Domande concorrenti... 4 Art Chiusura temporanea della rivendita... 5 Art Autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi... 5 Art Edicole sul suolo pubblico... 5 Art Modifiche localizzazione chioschi... 6 Art Canone per l occupazione del suolo... 6 Art Revoca dell autorizzazione... 6 Art Revoca della concessione... 6 Art Caratteristiche dei chioschi in zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale... 7 Art Sanzioni... 7 Art Aggiornamento della dinamica di Piano... 7 Art Disposizioni transitorie... 7 Art Abrogazione norme... 8 Art Entrata in vigore... 8 NOTE:... 8 Art. 1 - Zonizzazione Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone: 1. CS, corrispondente al centro storico ossia la parte del territorio comunale relativa alla circoscrizione A ubicata all interno della cinta muraria; 2. A, corrispondente alla zona individuata quale circoscrizione A ad esclusione del centro storico; 3. B, corrispondente al territorio della circoscrizione B; 1

2 4. C, corrispondente al territorio della circoscrizione C; 5. D, corrispondente alla circoscrizione D; 6. E, corrispondente alla circoscrizione E. Art 2 - Prescrizioni generali - Durata Le presenti norme e direttive, unitamente alla relazione tecnica ed alla planimetria allegata, costituiscono il Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici del Comune di Treviso a seguito di quanto disposto dall art. 6, comma 2, della legge n. 170/2001. L esercizio delle attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dal presente piano, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle disposizioni regionali. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dalle norme di cui al primo comma si farà ricorso alle disposizioni previste dal Decreto legislativo n.114/1998 per quanto applicabili. Il presente piano ha la durata di quattro anni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione ed esplicherà, comunque, la sua efficacia fino alla sua revisione. Art. 3 - Autorizzazioni per zone di Piano L attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici sia su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico che su edificio privato è soggetta all autorizzazione di cui all art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 170/2001 nei casi di nuova apertura e trasferimento dei punti di vendita esclusivi in zone diverse. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all art.5, comma 2 del D. Lgs. 114/98. Le istanze finalizzate ad ottenere l autorizzazione predetta devono essere predisposte su modulistica predisposta dall Ufficio comunale competente e corredate dagli allegati ivi previsti. L autorizzazione è rilasciata in conformità alle norme del presente piano, alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di igiene, polizia urbana, edilizia e del Codice della strada. Art. 4 - Parametri numerici per il rilascio di nuove autorizzazioni Il rilascio di nuove autorizzazione per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici di cui all art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 170/2001 è consentito nel rispetto dei parametri numerici riportati nella sottostante tabella, soggetti a revisione quadriennale; detti parametri sono individuati suddividendo il territorio comunale in zone corrispondenti alle dimensioni territoriali delle circoscrizioni ad eccezione del centro storico (intra moenia) che fa a sé stante, data la concentrazione di attività che vi insistono. 2

3 ZONE DI PIANO RIVENDITE RIVENDITE DISPONIBILITA ALLA DATA DI ESISTENTI* ESCLUSIVE MASSIME ADOZIONE DEL PIANO CS A B C D E * Incluse le 2 edicole pertinenziali (ospedale/aeroporto) e le 3 edicole non esclusive Art. 5 - Trasferimento all interno della stessa zona di Piano Il trasferimento di sede di un punto di vendita all interno della stessa zona di Piano è soggetto a preventiva comunicazione al Comune e potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a condizione che la nuova ubicazione non disti più di 100 metri dalla precedente e comunque ad una distanza che sia superiore o uguale a 100 metri da punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici più vicino. Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme. Nei casi di trasferimento temporaneo per cause di forza maggiore non si applicano le distanze di cui all art. 7. Art. 6 - Trasferimento in altra zona di Piano Il trasferimento di un punto di vendita in altra zona di Piano è soggetto alla preventiva autorizzazione amministrativa di cui all art.3. Il trasferimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, ed in particolare di quelle di cui agli artt. 4, 7 e 8. Nei casi di trasferimento temporaneo per cause di forza maggiore non si applicano le distanze di cui all art.7. Art. 7 - Distanze minime Nel rilascio di autorizzazioni per le nuove edicole e per il trasferimento in zone diverse di esercizi esistenti, si deve osservare una distanza minima di 100 metri se ubicate in centro storico, una distanza minima di 400 metri se ubicate in zona A e una distanza minima di 500 metri se ubicate nelle rimanenti zone. Il criterio del computo della distanza è quello della effettiva percorrenza stradale per aree pubbliche, seguendo il percorso pedonale più breve nel rispetto del Codice della strada. Art. 8 - Superfici minime di vendita Le superfici minime dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici nel caso di nuove autorizzazioni, di trasferimenti che nel caso di sostituzione delle attrezzature di vendita sono le seguenti: - per gli esercizi di vendita collocati in edifici: disporre di una superficie di vendita almeno di mq. 15; 3

4 - per gli esercizi di vendita collocati su suolo pubblico o di pubblico passaggio: compatibilmente con i problemi di viabilità e traffico e con gli interessi di uso pubblico del suolo, i chioschi devono avere una dimensione che consenta la più ampia esposizione delle diverse testate e comunque la superficie di vendita deve essere almeno di mq. 6 e non superiore a mq. 30. Art. 9 - Rivendite pertinenziali Le rivendite e le edicole di quotidiani e periodici localizzate in strutture in cui al vendita è rivolta ad una determinata cerchia di utenti non rientrano tra quelle indicale all art. 3. A titolo esemplificativo dette attività sono quelli ubicate all interno di stazioni ferroviarie con accesso limitato, in autostazioni con accesso limitato, impianti sportivi e ricreativi, ospedali, case di riposo, caserme, ecc.. Le suddette attività di vendita non sono trasferibili al di fuori degli impianti ove sono ubicate. I titolari di rivendite di quotidiani e periodici all interno dei suddetti complessi sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate prevista dall art. 4 del decreto legislativo n. 170/2001. Ai fini dell attivazione dei suddetti esercizi interni colui che intende esercitare detta attività deve possedere il preventivo assenso dell ente proprietario dello spazio destinato al punto di vendita. Art Distributori automatici Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo distributori automatici non sono soggette ad autonoma autorizzazione di cui all art.3 se collocate all interno o ad una distanza massima pari a 2 metri dal punto di vendita, purché gestite dal titolare della rivendita stessa, fatta salva l applicazione dell art. 17 del D. Lgs. n. 114/98. E sempre possibile la rivendita a mezzo di distributori automatici all interno delle rivendite pertinenziali di cui all art. 9, fatta salva l applicazione dell art. 17 del D. Lgs. n. 114/1998. Art Domande concorrenti Si considerano domande concorrenti le istanze pervenute al protocollo generale del Comune nel medesimo giorno. In caso di domande concorrenti al fine del rilascio di nuove autorizzazioni le stesse sono valutate in base ai seguenti criteri di priorità: 1. nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita è data priorità all istanza di trasferimento; in tal caso si considera assegnatario del punto di vendita lasciato scoperto il richiedente il nuovo punto di vendita, salvo rinuncia dello stesso entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione; 2. nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti in zone diverse dalla precedente localizzazione è data priorità alla ditta che ha subito nel corso del biennio 2000/2001 la maggiore perdita in termini di 4

5 fatturato e di copie vendute; 3. nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura in locali verrà data priorità alla domanda che individua la maggiore superficie di vendita; 4. nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura, una da esercitarsi a mezzo chiosco ubicato su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico l altra da esercitarsi in edificio, è data priorità alla domanda che prevede l esercizio dell attività presso un edificio; 5. nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura a mezzo chioschi in area pubblica o privata ad uso pubblico, verrà data priorità alla migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione, accessibilità e vicinanza a servizi commerciali, strutture pubbliche, istituti scolastici e culturali. Art Chiusura temporanea della rivendita In caso di chiusura temporanea e ricorrente delle rivendite di quotidiani e periodici o di impedimento dei titolari delle medesime, questi devono affidare a titolari di altri esercizi commerciali del medesimo bacino di utenza, con priorità agli esercizi affini, la vendita di quotidiani e periodici. Art Autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi Le autorizzazioni per l esercizio dell attività di vendita non esclusiva di quotidiani e periodici sono rilasciate ai soggetti di cui all art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 170/2001. Nel caso in cui pervengano domande di punti di vendita non esclusivi nel medesimo giorno le stesse verranno valutate in base ai seguenti criteri di priorità: 1. gli esercizi che hanno partecipato alla sperimentazione di vendita prevista dalla legge n. 108/1999; 2. gli esercizi che non hanno partecipato alla sperimentazione di cui al punto precedente, qualora la domanda contenga la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all art.2, comma 5, del D. Lgs. n. 170/2001 e qualora non vi siano dei punti di vendita esclusivi già operanti nel raggio di 800 metri. Art Edicole sul suolo pubblico I chioschi su area pubblica, sia esistenti che di previsione, tenuto conto della finalità della diffusione dell informazione a mezzo stampa al fine di valorizzare la visibilità e l accesso al punto di vendita e dell esigenza di qualificare le aree urbane, devono essere in linea con i principi di arredo urbano, fermo restando l art. 19 con riferimento al centro storico. La concessione di posteggio ha durata di sette anni; i titoli concessori con scadenze diverse verranno rinnovati con scadenza settennale al primo termine di scadenza utile. Essa è rinnovata su richiesta del concessionario, da presentarsi entro 30 giorni dalla scadenza della concessione. L Amministrazione comunale con atto motivato e in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata AR, può modificare, sospendere o revocare la concessione, ovvero imporre nuove condizioni e 5

6 richiedere lo spostamento del manufatto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile il mantenimento dell occupazione in oggetto, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Nella comunicazione predetta il Comune propone l assegnazione di un nuova localizzazione del chiosco, delle medesime dimensioni e nel rispetto delle dimensioni minime previste all art.8, in un altra area comunale, qualora esista la possibilità. Se l operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di revoca della concessione, il dirigente competente provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d esercizio. Art Modifiche localizzazione chioschi L Amministrazione comunale, con provvedimento concordato con gli edicolanti, può modificare l attuale collocazione delle edicole esistenti ubicate in chioschi su area pubblica o privata ad uso pubblico, allo scopo di assicurare una migliore fruibilità degli utenti, una maggiore funzionalità delle aree pubbliche ed una migliore viabilità pubblica. Art Canone per l occupazione del suolo 1. Il canone per l occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. 2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio ove è ubicato il chiosco è stato riconsegnato nella piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario. 3. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base dei relativi regolamenti comunali in vigore. 4. L esercizio dell attività di vendita di quotidiani e periodici è assoggettato altresì al pagamento della tariffa asporto rifiuti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari. Art Revoca dell autorizzazione L autorizzazione è revocata nei seguenti casi: 1. non venga attivato il punto vendita entro 12 mesi dalla data del titolo autorizzativo, fatta salva la possibilità di proroga per comprovati motivi non dipendenti dal titolare; 2. qualora l operatore sospenda l attività per un periodo superiore ad un anno. In quest ultimo caso si provvede altresì alla revoca del titolo di concessione del posteggio ove l attività è esercitata presso un chiosco ubicato su area pubblica o su area privata ad uso pubblico. Accertata la sospensione dell attività nei termini suindicati, il dirigente competente comunica l avvio del procedimento di revoca della concessione, contestualmente all avvio del procedimento di revoca dell autorizzazione. Art Revoca della concessione 6

7 1. Il Comune revoca la concessione del posteggio ove è installato il chiosco di rivendita quotidiani e periodici per motivi di pubblico interesse. 2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all interessato ai sensi dell art. 7 della legge 241/1990, indicando l esistenza di posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali. 3. In caso di revoca, l interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore a quella originaria e comunque non inferiore a quella prevista dall art La revoca, debitamente motivata, è disposta dal dirigente competente. 5. Il Comune revoca inoltre la concessione del posteggio per violazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, relativamente al pagamento del canone di occupazione. 6. In tal caso si procede alla revoca qualora l operatore non adempia all obbligo del pagamento del canone di occupazione per importo pari ad un canone annuale. 7. Nell ipotesi di cui al primo comma il concessionario non ha diritto all assegnazione di altro posteggio qualora il medesimo è inadempiente all obbligo del pagamento del canone annuale. Art Caratteristiche dei chioschi in zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale I chioschi per l esercizio dell attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici ubicati in centro storico devono essere conformi alle disposizioni previste dal regolamento edilizio. Art Sanzioni Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici è fatto divieto di: a) rifiutare di porre in vendita una testata e comunque non assicurare la parità di trattamento per le diverse testate previsto dall art. 4 del D. Lgs. n. 170/2001; b) esporre e vendere ai minori riviste vietate per legge ai minorenni. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di 100 ad un massimo di 600, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche. Art Aggiornamento della dinamica di Piano L aggiornamento della disponibilità di autorizzazioni è effettuato a mezzo determinazione dirigenziale conseguentemente alle variazioni che intervengono a seguito del rilascio di nuove autorizzazioni, di trasferimenti da zone diverse ed a seguito di cessazioni e revoche. Dette modifiche dovranno essere riportate nella planimetria di Piano allegata al presente provvedimento. Art Disposizioni transitorie 7

8 Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano l attività di vendita quotidiani e periodici, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le istanze volte ad ottenere l autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici, esclusiva e non, pervenute a questa amministrazione dal 27 marzo 1994 e fino all entrata in vigore del presente regolamento, saranno archiviate d ufficio ed agli interessati verrà comunicata l archiviazione. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. L entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento. Art Abrogazione norme Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate. Art Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all albo pretorio, in base al combinato disposto degli articoli 124 del TULCP n. 267/2000 e 10 delle Disposizioni preliminari al Codice civile. NOTE: Settore / Servizio responsabile: Settore Sportello unico per le imprese e i cittadini / Servizio Attività produttive Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del Contenuto ultima modifica:

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