COMUNE DI OLGINATE PROVINCIA DI LECCO

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1 COMUNE DI OLGINATE PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ai sensi della Legge Regionale n 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i. e del d.lgs n 59/2010 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n del Pagina 1 di 39

2 INDICE TITOLO I - NORMATIVA GENERALE...4 Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento...4 Articolo 2 - Definizioni...4 Articolo 3 - Finalità del Regolamento...7 Articolo 4 - Criteri individuazione aree mercatali...8 Articolo 5 - Organi competenti...8 Articolo 6 - Consultazione preventiva delle parti...9 Articolo 7 - Finalità della consultazione non vincolante...10 Articolo 8 - Disposizioni generali sull esercizio dell attività...10 Articolo 9 - Produttori agricoli. Autorizzazione d esercizio...12 Articolo 10 - Posteggi riservati ai produttori agricoli...12 Articolo 11 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione...13 Articolo 12 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi...15 Articolo 13 - Autorizzazione per l esercizio del commercio in forma itinerante...15 Articolo 14 - Subingresso nella titolarità dell autorizzazione...16 Articolo 15 - Reintestazione dell autorizzazione e della concessione dell area...18 Articolo 16 - Disposizioni relative alla carta di esercizio e attestazione annuale...18 Articolo 17 - Sospensione dell autorizzazione d esercizio...19 Articolo 18 - Revoca dell autorizzazione d esercizio...19 Articolo 19 - Decadenza dell autorizzazione d esercizio...20 Articolo 20 - Indirizzi generali in materia di orari...21 Articolo 21 - Festività...22 Articolo 22 - Effettuazione di mercati straordinari...22 Articolo 23 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare...23 Articolo 24 - Tariffa occupazione suolo pubblico e tariffa smaltimento rifiuti. Rinvio...23 Articolo 25 - Posteggi temporaneamente liberi e criteri di assegnazione (spunta)...23 Articolo 26 - Assenza titolare...24 Articolo 27 - Validità e verifica delle presenze...25 Articolo 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati...25 Articolo 29 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale...26 TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI...27 Articolo 30 - Concessione del posteggio Durata Rinnovo...27 Articolo 31 - Planimetria del mercato...27 Articolo 32 - Utilizzo del posteggio...27 Articolo 33 - Dimensioni dei posteggi...28 Articolo 34 - Richiesta di trasferimento nell ambito di uno stesso mercato...29 Articolo 35 - Scambio reciproco di posteggio...29 Articolo 36 - Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari...30 Pagina 2 di 39

3 TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE...30 Articolo 37 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante...30 Articolo 38 Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti...31 TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO, FIERE E MERCATINI LOCALI...32 Articolo 39 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione...32 Articolo 40 - Organizzazione fiere e mercatini locali...32 Articolo 41 - Revoca e decadenza Articolo 42 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico. Rinvio...33 Articolo 43 - Sanzioni...33 TITOLO V - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA...33 Articolo 44 - Normativa igienico-sanitaria...33 TITOLO VI - SANZIONI...37 Articolo 45 - Sanzioni...37 TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI...38 Articolo 46 - Disposizioni transitorie e finali...38 Articolo 47 - Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze...39 Articolo 48 - Entrata in vigore...39 Pagina 3 di 39

4 TITOLO I - NORMATIVA GENERALE Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento 1. La disciplina dei pubblici mercati settimanali e delle forme di vendita/commercio su aree pubbliche, che sì svolgono nell'interesse dei consumatori, è disciplinata dalle seguenti disposizioni: dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i., dalla L.R. 21 marzo 2000 n. 15 (modificata dalla L.R. 3 aprile 2001 n. 6 e dalla L.R. 31 marzo 2008 n. 8) e confluita nel Titolo II, sezione III della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, dai Regolamenti di Polizia Locale, di Igiene, di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Tassa Rifiuti nonché dalle leggi e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Il regolamento è stato redatto nel rispetto anche del Dlgs n 59/2010 di recepimento della direttiva servizi 123/CE/2006, dell intesa sancita dalla Conferenza unificata del e successivo documento unitario della Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome 13/009/CR11/C11 del Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale, esplica la sua validità a tempo indeterminato. 3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale. 4. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse. Articolo 2 - Definizioni Agli effetti del presente regolamento s intendono: 1. per commercio su aree pubbliche: l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle Pagina 4 di 39

5 demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; 2. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico; 3. per mercato: l area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l erogazione di pubblici servizi; 4. per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell anno successivo a quello in cui ha inizio; 5. per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto; 6. per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato sul mercato; 7. per fiera: la manifestazione caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; 8. per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e particolari luoghi; 9. per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera; 10. per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività; 11. autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche: l atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune nel Pagina 5 di 39

6 quale si intende avviare l attività per gli operatori itineranti; o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all esercizio del commercio sulle aree pubbliche; 12. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio del commercio su aree pubbliche; 13. per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un area mercatale; 14. per plateatico: il fronte espositivo sul posteggio concesso 15. per decreto legislativo : il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998; 16. per legge regionale : la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 02 febbraio 2010; 17. per registro delle imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 18. per TUEL il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali); 19. per mercato straordinario: l effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l edizione aggiuntiva o straordinaria; 20. per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione; 21. per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato; 22. per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio; 23. per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli; 24. per settore merceologico: quanto previsto dall articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE; 25. per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all inizio dell orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; Pagina 6 di 39

7 26. per spuntista : l operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall operatore in concessione o non ancora assegnato; 27. per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi; 28. per ordinanza del Ministro della Salute: l ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002 (in G.U. n. 114 del17 maggio 2002). 29. per Comune: il Comune di Olginate Articolo 3 - Finalità del Regolamento Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore; b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive; c) rendere compatibile l impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l inquinamento; d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente; e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di Commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale; f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all andamento del turismo stagionale; g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, favorendo e promuovendo l adeguamento delle aree mercatali alla vigente normativa igienico-sanitaria; h) favorire l individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all incremento demografico, alla propensione al consumo ed all offerta commerciale già esistente nel territorio comunale; i) localizzare le aree mercatali in modo da consentire: Pagina 7 di 39

8 un facile accesso ai consumatori; sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori; il minimo disagio alla popolazione; la salvaguardia dell attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza; un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate; promuovere l aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali. Articolo 4 - Criteri individuazione aree mercatali Nell individuazione delle aree da destinare a sede di mercati, il Comune deve rispettare: a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali; b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali; c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere; d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana; e) le caratteristiche socio-economiche del territorio; f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante. Nell ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare il comune può determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori. Articolo 5 - Organi competenti La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il settore Pagina 8 di 39

9 Amministrazione generale e settore Vigilanza assicurando l espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza. Il responsabili dei settori competenti si avvalgono, per l attività gestionale e di controllo, del personale previsto dalla vigente pianta organica. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento dei mercati, gli operatori di Polizia Locale addetti al servizio nei mercati, operano in conformità alle direttive impartite dal Responsabile del settore competente. Il Comune di Olginate, ai sensi dell art. 19, comma 2, della Legge Regionale, stabilisce di non istituire l apposita Commissione Consultiva di cui all articolo stesso, avendo una popolazione inferiore a abitanti, fermo restando l obbligo di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti sulle questioni di cui al comma 4 dell art. 19 della Legge regionale, qui elencate: a) programmazione dell attività; b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere; d) definizione dei criteri per l assegnazione dei posteggi e dei canoni per l occupazione del suolo pubblico; e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l attività di commercio su aree pubbliche. Articolo 6 - Consultazione preventiva delle parti 1. Preventivamente alla deliberazione in ordine alle materie elencate al successivo articolo 7, l Amministrazione Comunale provvederà a fare richiesta alle associazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori, dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello locale, o a livello provinciale, di parere non vincolante sulla disciplina dettata dal presente atto. 2. La richiesta di parere sarà formulata per scritto, ed inviata assieme agli allegati necessari per l espressione del parere. 3. La risposta alla richiesta di parere, debitamente motivata, dovrà pervenire entro e non oltre quindici giorni dall invio della richiesta stessa, trascorsi inutilmente i quali la consultazione preventiva si intenderà regolarmente e positivamente assolta ed il parere si intenderà comunque acquisito in modo favorevole. Pagina 9 di 39

10 Articolo 7 - Finalità della consultazione non vincolante La fase della consultazione non vincolante delle organizzazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello locale, si prefigge lo scopo di acquisire il parere non vincolante, in merito: alla programmazione dell'attività; alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere; alla definizione dei criteri per l assegnazione dei posteggi e dei canoni per l occupazione del suolo pubblico; alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche. Articolo 8 - Disposizioni generali sull esercizio dell attività 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato, l operatore commerciale persona fisica o società di persone o società di capitali o cooperative, può avere in concessione un massimo di due posteggi. 2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienicosanitarie. E fatto altresì divieto di tornare nella medesima zona in precedenza occupata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con le sanzioni di cui alla L. R. n 6/2010. Pagina 10 di 39

11 Per la sosta dei veicoli per l esercizio dell attività svolta devono essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione. 3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone o società di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all art. 20 della L. R. n 6/2010, sostituito dall art. 23 comma 1, lettera e) della L.R. 21 febbraio 2011 n Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui alla L. R. n 6/ L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare di autorizzazione su posteggio non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. 6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione. 7. Durante lo svolgimento di un mercato è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti il mercato stesso, fino ad una distanza di 500 metri di raggio. 8. L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Pagina 11 di 39

12 9. Il competente servizio comunale, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle C.C.I.A.A., annualmente verifica, in relazione alle autorizzazioni rilasciate, se il titolare ha assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali (attestazione annuale) previsti dalle disposizioni vigenti. L attestazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. 10. L autorizzazione all esercizio dell attività deve essere esibita in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. 11. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade. Articolo 9 - Produttori agricoli. Autorizzazione d esercizio 1. Per i produttori agricoli, l autorizzazione d esercizio in Regione Lombardia è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge regionale n 8/2007, n 1/2007 e D.G.R n 6919 del 2 aprile 2008, anche ai fini igienico sanitari di notifica dell attività. 2. Nel caso in cui l esercizio dell attività avvenga sulla base della segnalazione di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell autorizzazione, purchè si tratti di denuncia regolare e completa. 3. In ogni caso, per tutto quanto rimanente e relativo alla disciplina dei produttori agricoli è fatto integrale rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo n 228/2001. Articolo 10 - Posteggi riservati ai produttori agricoli 1 La qualità di imprenditore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall interessato con l autocertificazione, ai sensi delle vigenti normative in materia. 2. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare. 3. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate al successivo articolo del presente regolamento. Pagina 12 di 39

13 4. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all art. 11 comma 3, lettera c) del presente regolamento, l interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo. 5. Il criterio di priorità di cui all art. 11, comma 4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell agricoltore produttore diretto. 6. I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli aventi diritto saranno assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori del settore alimentare con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, fatto salvo il diritto di priorità di altro produttore agricolo che si presentasse come spuntista. Articolo 11 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione 1. L autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione dodecennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica. 2. La graduatoria è approvata dal suddetto responsabile con propria determinazione. 3. Per ottenere l autorizzazione d esercizio e la concessione dodecennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo all amministrazione comunale secondo le modalità ed i tempi indicati nell apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell art. 12 del presente regolamento. Nella domanda devono essere dichiarati: a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società; b) codice fiscale/partita IVA; c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L. R. n 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni ; Pagina 13 di 39

14 d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d area pubblica; e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione; f) il settore od i settori merceologici. 4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell ordine, i seguenti criteri di priorità : a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato; b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all art. 20, c.9, L.R. n. 6/2010 e s.m.i.; c) anzianità di registro delle imprese; d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese. A parità dei titoli di priorità la domanda è valutata in base all ordine cronologico di consegna della domanda, allo sportello Unico (SUAP) del Comune. Verranno escluse le domande presentate dagli operatori commerciali su area pubblica che risultino morosi TOSAP nei confronti del Comune di Olginate nel triennio antecedente la pubblicazione del bando 5. Le domande devono essere inviate, allo Sportello Unico (SUAP) del Comune. 6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure possono essere consegnate direttamente all Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. 7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il competente servizio pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all albo pretorio del Comune. Pagina 14 di 39

15 8. L autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. Articolo 12 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi 1. Ai fini dell autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione dodecennale della relativa area di posteggio, il competente servizio comunale provvede a rendere pubblico avviso dei dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione. 2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l autorizzazione d esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell avviso di disponibilità di posteggi. 3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all art. 11 del presente regolamento. 4. L adozione degli atti relativi all aumento del numero dei posteggi mercatali sul territorio comunale, entro la disponibilità stabilita dalla Regione ai sensi della L. R. n 6/2010, è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla direzione regionale commercio fiere e mercati, sentite le associazioni di categoria. Articolo 13 - Autorizzazione per l esercizio del commercio in forma itinerante 1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune di Olginate a persone fisiche, società di persone, società di capitali, cooperative che hanno la sede legale nel comune o intendono svolgere l attività nel territorio comunale. 2. Qualora il comune riceva una domanda che non è di sua competenza, il competente servizio provvederà tempestivamente a rinviarla, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata motivando l incompetenza territoriale. 3. Nella domanda di rilascio dell autorizzazione l'interessato dichiara: a) i dati anagrafici e il codice fiscale; b) il possesso dei requisiti di cui alla L. R. 6/2010; c) il settore o i settori merceologici; d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante. Pagina 15 di 39

16 4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il competente servizio comunale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento. 5. La domanda deve essere inviata allo sportello Unico (SUAP) del Comune. 6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure possono essere consegnate direttamente all Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. 7. Il competente servizio comunale in fase di istruttoria della domanda verifica la completezza ed il possesso dei requisiti del richiedente. 8. Qualora la domanda non sia regolare o completa il citato servizio competente ne da comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda. 9. Nel caso in cui il competente servizio non provveda alla comunicazione di cui al comma 8, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda. Articolo 14 - Subingresso nella titolarità dell autorizzazione 1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell azienda o di un suo ramo, per l esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell attività, a condizione che sia provato l effettivo trasferimento dell azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l attività. 2. Il trasferimento dell azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell eredità. 3. Qualora l azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l esercizio dell attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell area sede di posteggio, per il periodo residuo del dodecennio in corso. Pagina 16 di 39

17 4. Per il subentro nella titolarità dell autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, deve essere presentata la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), tramite lo sportello unico (SUAP). La stessa sarà poi istruita dal competente ufficio comunale che si avvarrà degli uffici comunali competenti per le verifiche di competenza. 5. La cessione, in gestione od in proprietà, dell azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all azienda ceduta. 6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L. R. n 6/2010 per l esercizio del commercio su aree pubbliche, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. 7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l esercizio dell attività di cui alla L. R. n 6/2010 e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile dell ufficio competente. 8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l esercizio dell attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell attività, comunicando l intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile dell ufficio competente. 9. La cessione e l affidamento in gestione dell attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. IL subingresso può essere effettuato solo per lo stesso settore merceologico. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla. Pagina 17 di 39

18 Articolo 15 - Reintestazione dell autorizzazione e della concessione dell area 1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l autorizzazione d esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono reintestate al nuovo esercente da parte del competente ufficio comunale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla L. R. n 6/2010. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa presentazione di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da parte del reintestatario, tramite l invio allo sportello unico (SUAP) del Comune e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì effettuata dal competente ufficio comunale qualora il subentrante sia residente nel comune o nel caso di società di persone la sede legale della stessa sia situata nel comune. Qualora il titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l attività. La decadenza opera di diritto. Articolo 16 - Disposizioni relative alla carta di esercizio e attestazione annuale 1. Oltre all autorizzazione, che ciascun operatore deve sempre avere con sé durante lo svolgimento dell attività, al fine di poterla esibire in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza, è fatto obbligo di munirsi della Carta d esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori ed i titoli autorizzativi utilizzati. Pagina 18 di 39

19 2. La forma, il contenuto e le modalità di compilazione e vidimazione della Carta d esercizio e dell attestazione annuale sono disciplinate da apposite disposizioni emanate dalla Regione. 3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall art. 27 commi 7 e 7 bis della legge regionale. Articolo 17 - Sospensione dell autorizzazione d esercizio 1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il responsabile dell ufficio competente, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario Si considerano di particolare gravità: a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) l abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Articolo 18 - Revoca dell autorizzazione d esercizio 1. L autorizzazione per l esercizio del commercio su area pubblica è revocata mediante provvedimento del responsabile del competente ufficio comunale nei seguenti casi: a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall art. 21 comma 4 della L. R. n 6/2010 e s.m.i; b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio; c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi; Pagina 19 di 39

20 d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi della L. R. n 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di regolarità amministrativi, fiscali e previdenziali dell esercizio dell attività, ovvero non sia stato assolto l obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi della legge regionale sopra citata; e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione. 2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell ufficio competente previa comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 19 - Decadenza dell autorizzazione d esercizio La decadenza dalla concessione di posteggio si verifica per il mancato rispetto delle norme sull esercizio dell attività, nonché quando il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di malattia, gravidanza, infortunio, debitamente documentati dall interessato. Una volta che il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopraindicati è accertato dall ufficio comunale competente anche attraverso il corpo di polizia locale, la decadenza opera automaticamente; la stessa deve essere notificata immediatamente ad opera dell ufficio competente all interessato. Relativamente all attività di vendita svolta nei posteggi assegnati ai produttori agricoli, non verranno computate, ai fini della decadenza della concessione, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purché adeguatamente comprovate e comunicate al Settore competente. Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale o comunque nei periodi di bassa produzione in relazione ai prodotti commercializzati. L amministrazione comunale potrà revocare la concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In questo caso l interessato ha diritto di ottenere altro posteggio sul territorio comunale fino alla scadenza del termine previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e la sua localizzazione dovrà avvenire Pagina 20 di 39

21 sentito l interessato. Quest ultimo, in attesa dell assegnazione del nuovo posteggio, potrà continuare provvisoriamente l attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il mancato pagamento della tassa occupazione suolo pubblico comporta la pronuncia di decadenza della concessione del posteggio con contestuale revoca dell autorizzazione d esercizio del commercio. Il provvedimento di decadenza, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell ufficio competente previa comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 20 - Indirizzi generali in materia di orari 1. In conformità alle disposizioni della L. R. n 6 /2010, è stabilito in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, quanto segue: L orario di vendita è stabilito dalle ore 7.50 alle ore 13,00. Gli ambulanti dovranno prendere posto terminando le manovre dell automezzo, un quarto d ora prima dell inizio della vendita alle ore h Alle 7.35 verrà effettuata la spunta dei posti. L orario di sgombero viene fissato entro le ore Per coloro che sono in possesso di un mezzo superiore agli 8,00 mt l orario termine delle manovre di posteggio è anticipato di un ulteriore quarto d ora alle ore h L accesso alle aree mercatali da parte degli operatori è consentito a partire da 1 ora prima dell inizio dell orario di vendita dalle ore h. 6.45) 6:50. Entro 1 ora dal termine dell orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente regolamento. Qualora se ne verifichi la necessità, su proposta del competente ufficio comunale, o della competente azienda sanitaria locale per le corrispondenti competenze, l Amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, a motivi di carattere igienico-sanitario od altri motivi di pubblico interesse. Pagina 21 di 39

22 Articolo 21 - Festività 1. Come stabilito dalla L. R. n 6/2010, qualora il mercato ricada in giorno festivo sarà effettuato nella giornata immediatamente precedente non festiva, salvo diverso nulla-osta dell Amministrazione Comunale, a seguito di apposita istanza delle Associazioni di categoria. E vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Articolo 22 - Effettuazione di mercati straordinari 1. Per mercato straordinario s intende l edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. 2. Fatti salvi i divieti di cui al precedente articolo, nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l effettuazione di edizioni straordinarie ed aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ed aventi particolari. 3. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di quattro. 4. La proposta può essere presentata, per scritto, al Settore Amministrazione Generale: da almeno il 20% degli operatori su area pubblica; dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica; dalle Associazioni dei consumatori di cui all art. 5 della L. 281/ La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere delle Associazioni di categoria di cui all art. 5 del presente regolamento e, successivamente, a cura del Settore Amministrazione Generale ufficio commercio, viene sottoposta all esame della Giunta Comunale, per la decisione. 6. La Giunta comunale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta. 7. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata ai richiedenti, almeno quindi giorni prima della data prevista. Pagina 22 di 39

23 Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Comunale, sentite le Associazioni di cui all articolo 5 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura del Settore Amministrazione Generale, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione. Articolo 23 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 1. Ogni area di svolgimento di mercati sarà interdetta, con apposita ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. Articolo 24 - Tariffa occupazione suolo pubblico e tariffa smaltimento rifiuti. Rinvio La concessione del posteggio comporta l obbligo del versamento della tariffa per l occupazione del suolo pubblico nonché la tassa smaltimento rifiuti giornaliera secondo le tariffe determinate dall Amministrazione. Articolo 25 - Posteggi temporaneamente liberi e criteri di assegnazione (spunta) 1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all autorizzazione che intendono utilizzare. I posteggi saranno assegnati per settore merceologico (alimentare e non alimentare). Avranno diritto alla spunta coloro che abbiano presentato domanda al protocollo comunale. In assenza di operatori spuntisti appartenenti al settore merceologico oggetto di spunta si procederà con l assegnazione del posteggio in deroga al settore merceologico secondo le procedure di cui al presente articolo. 2. La graduatoria verrà redatta e costantemente aggiornata nel registro di spunta, a cura del servizio di polizia locale. Ai sensi dell art. 29, comma 2, della Lr. 6/2010 i comuni Pagina 23 di 39

24 aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell arco dell ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell arco del triennio. 3. L assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato appartenente al Servizio Polizia Locale. Per partecipare alle operazioni di spunta l operatore deve essere presente sul mercato entro le ore 7:30 pena esclusione; deve avere con sé l originale dei titoli abilitativi all esercizio del commercio su area pubblica o di copia sostitutiva ai sensi di legge (in caso di smarrimento, distruzione, furto). Lo spuntista deve essere inoltre in regola con i pagamenti della tassa di occupazione del posteggio. In difetto è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti. 4 Ai fini dell assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, dal titolare dell autorizzazione. 5. La presenza dell operatore verrà conteggiata, ai fini della graduatoria, nei seguenti casi: - esercizio dell attività, per disponibilità del posteggio; - qualora non vi sia disponibilità, presenza dell operatore entro l orario stabilito. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese. 6. A norma dell art. 14 comma 5. del presente Regolamento la cessione, in gestione od in proprietà, dell azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all azienda ceduta, ivi comprese le eventuali presenze già maturate. Non è tuttavia consentito il cumulo fra le presenze già maturate dal titolo subentrante e quello già posseduto intendendosi assorbite dal nuovo titolo; sarà comunque nella facoltà del subentrante la scelta del titolo da far valere. Articolo 26 - Assenza titolare 1. In caso di assenza del titolare dell autorizzazione, l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari in possesso dei requisiti di cui alla L. R. n 6/2010 e s.m.i. Pagina 24 di 39

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