PROPOSTA DI LEGGE N. 188

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROPOSTA DI LEGGE N. 188"

Transcript

1 presentata dai consiglieri Piccin, Revelant 1, Ret 2 il 14 febbraio 2017 <<Norme in materia di recupero di fauna selvatica ferita con l ausilio dei recuperatori abilitati>> 1 Firma aggiunta il 20 febbraio Firma aggiunta il 24 febbraio 2017

2 Signor Presidente, colleghi consiglieri, l articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l esercizio dell attività venatoria", disciplina, nella nostra Regione, l attività di recupero della fauna ferita. Questo articolo fin dal suo inserimento ad opera dell articolo 3, comma 1 della legge regionale 7/2013 ha mostrato tutti i suoi limiti e ha reso di fatto inutilmente macchinosa la procedura di attivazione degli interventi di recupero, producendo una forte disaffezione da parte dei cacciatori verso questo importante servizio. Questa inutile burocratizzazione infatti ha avuto, come esito finale, un crollo del numero di chiamate da parte dei cacciatori e di conseguenza la perdita di capi di pregiata fauna ungulata. Per rendersi conto della dimensione del fenomeno, è utile portare un esempio: in provincia di Udine vengono abbattuti circa capi di ungulati all anno, stando alla media degli altri paesi europei, circa il 15 per cento dei capi abbattuti viene recuperato dai cani da traccia, pertanto nel nostro caso si tratterebbe di 750 capi. Stando sempre alle medie europee la percentuale di successo degli interventi di recupero, che comprendono anche le verifiche dei tiri, è di circa il 50 per cento, quindi il recupero di 750 animali richiederebbe circa richieste d intervento, ma lo scorso anno, anche a causa dell articolo 11 bis, in provincia di Udine sono stati richiesti solo 80 interventi, l 1,6 per cento. Il dato si commenta da sé. Va sottolineato che i conduttori abilitati e i soggetti appartenenti alla vigilanza venatoria che svolgono l attività di recupero della fauna selvatica ferita ricoprono un importantissimo ruolo nella gestione del patrimonio di ungulati, infatti nell ambito dei piani di prelievo basati su quote numeriche, come quelli che vengono annualmente assegnati a ciascuna Riserva di Caccia della nostra regione, i capi non recuperati, e dei quali si ignora il destino, non vengono conteggiati tra i prelievi effettuati, portando quindi ad aumentare il numero dei capi effettivamente abbattuti, con conseguente sforamento dei piani stessi. Inoltre, fatto ancor più importante, queste unità cinofile, svolgono un importante funzione nel campo del benessere animale poiché il risvolto etico del lavoro porta ad accorciare il periodo di agonia degli esemplari feriti. Non va sottovalutato nemmeno il lato della sicurezza: infatti, un cinghiale ferito può rappresentare un particolare pericolo per l incolumità umana. Per tutto quanto sopra esposto, con la presente proposta di legge, si vuole inserire nel corpus normativo regionale una disciplina specifica per il recupero della fauna selvatica ferita con l ausilio dei recuperatori abilitati, abrogando l attuale disciplina dell articolo 11 bis della legge regionale 6/2008. Con la presente proposta di legge si vuole portare la nostra Regione all avanguardia in Italia sul fronte del corretto rapporto tra l attività venatoria e il benessere degli animali e dare un giusto riconoscimento a quel gruppo di volontari che sono i conduttori di cane da traccia. Entrando nel merito dell articolato, la proposta di legge si compone di sette articoli. All articolo 1 sono enucleati i principi della legge e viene data una definizione dell attività di recupero della fauna selvatica, normata all articolo 2. L articolo 3 prevede una disciplina più completa ed articolata, rispetto a quella attuale, della figura del Recuperatore abilitato. I

3 Gli articoli 4 e 5 rispettivamente si occupano dei cani da traccia abilitati e del loro allenamento e addestramento. L articolo 6 prevede l abrogazione dell attuale disciplina prevista dall articolo 11 bis della legge regionale 6/2008. L articolo 7 presenta le norme transitorie e finali. Si confida nella più ampia condivisione della proposta di legge da parte di codesto Consiglio Regionale. PICCIN II

4 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Principi e definizioni) 1. La Regione riconosce l attività di recupero della fauna selvatica ferita come un servizio pubblico altamente qualificato, avente valore etico ambientale, per la tutela e la gestione della fauna selvatica. 2. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. 3. Per recupero della fauna selvatica si intende l attività posta in essere da soggetti appartenenti alla vigilanza venatoria di cui al Titolo V della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l esercizio dell attività venatoria), e dai recuperatori abilitati di cui all articolo 3 che si esplica nella proceduta di presa in carico della segnalazione di fauna selvatica ferita, nella verifica, nella ricerca e nell individuazione dell animale e nella cattura dello stesso. 4. I soggetti di cui al comma 3 svolgono le attività di recupero della fauna selvatica ferita con la qualifica di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell articolo 358 del codice penale. 5. L attività di recupero, svolta dai recuperatori abilitati, è attività di volontariato e viene svolta a titolo gratuito. Art. 2 (Attività di recupero della fauna selvatica ferita) 1. L attività di recupero della fauna selvatica ferita è consentita, nel territorio regionale, tutti i giorni della stagione venatoria senza limiti di orario. L attività di recupero per le specie di cui all articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), è consentita nei periodi ivi indicati, senza limiti di orario. 2. Nei giorni di cui all articolo 18, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e nelle aree in cui l attività venatoria non è consentita, l attività di recupero può essere svolta dai recuperatori abilitati di cui all articolo 3 in presenza dei soggetti appartenenti alla vigilanza venatoria. 3. Qualora il ferimento della fauna selvatica derivi da causa non riconducibile all attività venatoria, l attività di recupero è consentita tutti i giorni dell anno senza limiti di orario e può essere svolta dai recuperatori abilitati di cui all articolo 3 in presenza di soggetti appartenenti alla vigilanza venatoria. 4. Il cacciatore che abbia ferito un ungulato, nell esercizio dell attività venatoria, e non rinvenga o raccolga il capo di selvaggina deve dare immediata comunicazione dell accaduto al Direttore della Riserva di caccia o al legale rappresentante dell Azienda faunistico venatoria e richiedere l intervento di un recuperatore abilitato di cui all articolo 3. Le spoglie dell animale recuperato sono di

5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell attività venatoria che provvederà ad annotarlo sul proprio tesserino venatorio regionale. Art. 3 (Recuperatori abilitati) 1. L attività di recupero di cui all articolo 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia, abilitati al recupero di fauna selvatica ferita ai sensi dell articolo 4, di seguito denominati recuperatori abilitati, che abbiano frequentato gli appositi corsi organizzati, almeno una volta all anno, dalla Regione o da associazioni riconosciute a livello regionale, in base agli indirizzi dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e abbiano superato con esito positivo i relativi esami di abilitazione indetti dalla Direzione regionale competente. 2. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 1 sono valide sull intero territorio regionale. 3. I recuperatori abilitati sono iscritti, previa domanda, nell elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico. 4. Ai fini dell iscrizione all elenco di cui al comma 3 l Amministrazione regionale ha la facoltà di richiedere al recuperatore abilitato idonea polizza assicurativa. 5. Il recuperatore abilitato, nell esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all articolo 13 della legge 157/ Nei giorni di cui all articolo 18, comma 5, della legge 157/1992 e nelle aree in cui l attività venatoria non è consentita, l uso delle armi di cui al comma 5 può avvenire solo alla presenza di soggetti appartenenti alla vigilanza venatoria. 7. Il recuperatore abilitato comunica preventivamente l inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria le quali possono partecipare o effettuare direttamente l attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità. Art. 4 (Cani da traccia abilitati) 1. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalla Regione o dall Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI). 2. Le razze canine ammissibili ad abilitazione sono quelle che, negli standard approvati dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI) e dall ENCI, prevedano, specificatamente, la prova su pista di sangue. 3. I soggetti appartenenti alle razze di cui al comma 2 devono risultare iscritti ai libri genealogici dell ENCI o di equivalenti enti stranieri appartenenti alla FCI.

6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 5 (Addestramento e allenamento dei cani da traccia) 1. Il recuperatore abilitato può eseguire, non armato, con cane da traccia legato alla lunga, tracce artificiali di addestramento e allenamento su tutto il territorio regionale, a esclusione delle zone precluse alla caccia e nel territorio delle Zone di Protezione Speciale, durante tutto l anno. 2. Nel territorio di competenza delle Riserve di caccia l allenamento può avvenire previa comunicazione al Direttore della riserva. 3. Al recuperatore abilitato è consentito detenere e utilizzare materiale biologico, necessario alla posa delle tracce, anche di selvaggina, purché non proveniente da specie protette. Art. 6 (Abrogazioni) 1. L articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 è abrogato. Art. 7 (Norme transitorie e finali) 1. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell entrata in vigore della presente legge. 2. La Regione provvede al riconoscimento dei titoli abilitativi al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguiti, sulla base degli indirizzi dell ISPRA, in altre Provincie e Regioni italiane.

7 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all articolo 1 - Il testo del Titolo V della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l esercizio dell attività venatoria) è il seguente: TITOLO V VIGILANZA Capo I Vigilanza venatoria Art. 35 (Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori) 1. La vigilanza sull applicazione della presente legge è affidata alla Regione. 2. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale partecipano alla vigilanza venatoria e il loro coordinamento è affidato alla Regione. 3. La Regione organizza annualmente i corsi di preparazione e di aggiornamento dei soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria con particolare riferimento alle materie concernenti l esercizio venatorio, la tutela dell ambiente e della fauna selvatica. 4. (ABROGATO) 5. L Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e per il suo funzionamento.

8 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari - Il testo dell articolo 358 del Codice penale è il seguente: Articolo 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Note all articolo 2 - Il testo dell articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) è il seguente: Art Sull intero territorio regionale la caccia selettiva per qualità, sesso e struttura agli ungulati potrà essere esercitata nei confronti delle specie e per i periodi sotto elencati senza cane e con fucile a canna rigata: a) capriolo: dal 15 maggio al 15 gennaio; b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio; c) cervo: dal 16 agosto al 15 gennaio; d) camoscio: dal 16 agosto al 31 dicembre; e) daino e muflone: dal 16 agosto al 15 gennaio. 2. È ammesso l uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità fissate con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 6, comma 3. 2 bis. Al fine di contenere l espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimità dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio. 3. La caccia selettiva di cui al comma 1. può essere esercitata ogni giorno, esclusi il martedì ed il venerdì. 4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo, il cinghiale ed il cervo, nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto.

9 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 5. La pratica della caccia selettiva per le specie qui considerate rimane subordinata alla non inclusione delle specie medesime nell elenco degli ungulati particolarmente protetti a seguito di divieti regionali adottati ai sensi dell articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n Il testo dell articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è il seguente: Art. 18 Specie cacciabili e periodi di attività venatoria 1. Ai fini dell esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Sylvilagus floridanus); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola), taccola (Corvus monedula), corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); francolino di monte (Bonasia bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus); d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa). 2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell anno nel rispetto dell arco temporale massimo indicato al comma 1. L autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunisticovenatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani

10 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell arco temporale di cui al comma Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell agricoltura e delle foreste, d intesa con il Ministro dell ambiente, vengono recepiti in nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall avvenuta approvazione comunitaria o dall entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell agricoltura e delle foreste, d intesa con il Ministro dell ambiente, sentito l Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. 4. Le regioni, sentito l Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, con l indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria. 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l esercizio dell attività venatoria è in ogni caso sospeso. 6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre. 7. La caccia è consentita da un ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un ora dopo il tramonto. 8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. Note all articolo 3 - Il testo dell articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è il seguente: Art. 13 Mezzi per l esercizio dell attività venatoria 1. L attività venatoria è consentita con l uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

11 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 2. E consentito, altresì, l uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l uso dell arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Note all articolo 6 - Il testo dell articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l esercizio dell attività venatoria) è il seguente: Art. 11 bis (Fauna selvatica ferita) 1. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. 2. L attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero di fauna selvatica ferita, di seguito denominati recuperatori abilitati, previa frequentazione dei corsi organizzati dalla Regione in base agli indirizzi dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e superamento dei relativi esami di abilitazione. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalla Regione o dall Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI). 3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull intero territorio regionale. 4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico. 5. Il recuperatore abilitato, nell esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all articolo 13 della legge 157/ Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell attività venatoria. 7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente

12 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari l attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità. 8. (ABROGATO) 9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).

REGIONE DEL VENETO CALENDARIO PER L ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2016/ Preapertura

REGIONE DEL VENETO CALENDARIO PER L ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2016/ Preapertura REGIONE DEL VENETO CALENDARIO PER L ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2016/2017 1. Preapertura Nelle giornate 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2016 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari

Dettagli

ALLEGATO B Dgr n. 614 del 03/05/2013 pag. 1/8

ALLEGATO B Dgr n. 614 del 03/05/2013 pag. 1/8 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 614 del 03/05/2013 pag. 1/8 REGIONE DEL VENETO CALENDARIO PER L ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2013/2014 1. Preapertura Nelle giornate 1, 7, 8, e 14 settembre

Dettagli

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/6

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/6 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/6 REGIONE DEL VENETO CALENDARIO PER L ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2010-2011 1. Preapertura Nelle giornate 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010

Dettagli

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/8

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/8 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/8 REGIONE DEL VENETO CALENDARIO PER L ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2014/2015 1. Preapertura Nelle giornate 1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014

Dettagli

ALLEGATOB alla Dgr n. 868 del 13 luglio 2015 pag. 1/8

ALLEGATOB alla Dgr n. 868 del 13 luglio 2015 pag. 1/8 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 868 del 13 luglio 2015 pag. 1/8 REGIONE DEL VENETO CALENDARIO PER L ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2015/2016 1. Preapertura Nelle giornate 2, 5, 6,

Dettagli

L esercizio venatorio nella stagione 2014/2015, è consentito con le seguenti modalità:

L esercizio venatorio nella stagione 2014/2015, è consentito con le seguenti modalità: ALLEGATO A CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2014/2015 L esercizio venatorio nella stagione 2014/2015, è consentito con le seguenti modalità: 1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA 1.1. Ai fini

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO

CALENDARIO VENATORIO Approvato con delibera nr. 101 del 02 agosto 2013 allegato sub a) CALENDARIO VENATORIO 2013-2014 L'esercizio della caccia in tutto il territorio della provincia di Belluno è disciplinato come segue: Apertura

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO CALENDARIO VENATORIO 2015-2016 L'esercizio della caccia in tutto il territorio della provincia di Belluno è disciplinato come segue: Apertura generale della caccia

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO L'esercizio della caccia in tutto il territorio della provincia di Belluno è disciplinato come segue:

CALENDARIO VENATORIO L'esercizio della caccia in tutto il territorio della provincia di Belluno è disciplinato come segue: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO CALENDARIO VENATORIO 2016-2017 L'esercizio della caccia in tutto il territorio della provincia di Belluno è disciplinato come segue: Apertura generale della caccia

Dettagli

PROPOSTA DI CALENDARIO PER L ANNATA VENATORIA

PROPOSTA DI CALENDARIO PER L ANNATA VENATORIA PROPOSTA DI CALENDARIO PER L ANNATA VENATORIA 2013-2014 L esercizio venatorio per l annata 2013/2014, ai sensi della L. R. 26/2012 e della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE STAGIONE 2015/2016. (Delibera Giunta Regionale Veneto n. 868 del 13 luglio 2015)

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE STAGIONE 2015/2016. (Delibera Giunta Regionale Veneto n. 868 del 13 luglio 2015) PROVINCIA DI ROVIGO Servizio Risorse Faunistiche - Caccia CALENDARIO VENATORIO REGIONALE STAGIONE 2015/2016 (Delibera Giunta Regionale Veneto n. 868 del 13 luglio 2015) 1. Preapertura Nelle giornate 2,

Dettagli

L esercizio venatorio, nella stagione 2013/2014, è consentito con le seguenti modalità:

L esercizio venatorio, nella stagione 2013/2014, è consentito con le seguenti modalità: ALLEGATO A La Giunta regionale Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 Visto l art. 11- quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248 Visto l art. 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5 Vista la D.G.R. n.

Dettagli

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017. Articolo 1 (Caccia programmata)

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017. Articolo 1 (Caccia programmata) CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017 Articolo 1 (Caccia programmata) 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull intero territorio della Liguria si applica

Dettagli

TAV. 1. Francolino di monte maschio (Tetrastes bonasia) Colino della Virginia maschio (Colinus virginianus) Quaglia maschio (Coturnix coturnix)

TAV. 1. Francolino di monte maschio (Tetrastes bonasia) Colino della Virginia maschio (Colinus virginianus) Quaglia maschio (Coturnix coturnix) TAV. 1 Francolino di monte maschio (Tetrastes bonasia) Colino della Virginia maschio (Colinus virginianus) Quaglia maschio (Coturnix coturnix) TAV. 2 Tortora (Strptopelia turtur) Tortora dal collare orientale

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2002/2003

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2002/2003 ALLEGATO 1 ALLEGATO A CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2002/2003 Articolo 1. (Caccia programmata). 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull intero territorio della

Dettagli

Il Presidente della Regione Lazio

Il Presidente della Regione Lazio DECRETO N. T0416 DEL 14/07/2008 Oggetto: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2008/2009. Il Presidente della Regione Lazio SU PROPOSTA dell Assessore all Agricoltura; VISTO lo Statuto

Dettagli

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2017/2018 Articolo 1 (Caccia programmata) 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull intero territorio della Liguria si applica

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE NEL LAZIO

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE NEL LAZIO Allegato 1 ASSESSORATO ALL AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA AREA POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA Legge Regionale

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE NEL LAZIO

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE NEL LAZIO Allegato 1 ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 NORME PER

Dettagli

Provincia di Firenze

Provincia di Firenze Provincia di Firenze DIREZIONE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA Via G.S. Mercadante, 42 50144 FIRENZE Tavole di riconoscimento della fauna omeoterma ai fini del conseguimento dell abilitazione all esercizio

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE NEL LAZIO

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE NEL LAZIO Allegato 1 ASSESSORATO ALL AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 NORME

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE NEL LAZIO

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE NEL LAZIO Allegato 1 ASSESSORATO ALL AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA AREA POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA Legge Regionale

Dettagli

REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI

REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI Allegato A al Decreto del Presidente n. T0269 del 1 agosto 2011 REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE

Dettagli

Regione del Veneto Deliberazione della Giunta (7^ legislatura)

Regione del Veneto Deliberazione della Giunta (7^ legislatura) Regione del Veneto Deliberazione della Giunta (7^ legislatura) Presidente V. Presidente Assessori Giancarlo Fabio Renato Giancarlo Marialuisa Antonio Marino Massimo Raffaele Antonio Floriano Ermanno Raffaele

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RUGGERI, POLI, BOSI, CICCANTI, COMPAGNON, MANNINO, NARO, RUVOLO, TASSONE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RUGGERI, POLI, BOSI, CICCANTI, COMPAGNON, MANNINO, NARO, RUVOLO, TASSONE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2018 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RUGGERI, POLI, BOSI, CICCANTI, COMPAGNON, MANNINO, NARO, RUVOLO, TASSONE Modifiche alla legge

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2014-2015 NEL LAZIO

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2014-2015 NEL LAZIO Allegato 1 ASSESSORATO ALL AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E

Dettagli

CAPO I. CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Articolo 1 (Caccia programmata)

CAPO I. CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Articolo 1 (Caccia programmata) LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 12 Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI: Franco ORSI Francesco BRUZZONE Gabriele SALDO Franco ROCCA Matteo MARCENARO Giovanni MACCHIAVELLO Alessio SASO

Dettagli

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2013/2014

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2013/2014 CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2013/2014. ARTICOLO 34, COMMA 4, LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Dettagli

CODICE REGIONALE N AATVNU19

CODICE REGIONALE N AATVNU19 AZIENDA VENATORIA AGRO-TURISTICO- ISALLE/ORRULE CODICE REGIONALE N AATVNU19 REGOLAMENTO ATTIVITA VENATORIA E LISTINO PREZZI ANNO 2011-2012 Art.1 Nell ambito dell Azienda Agro-Turistico-Venatoria Isalle/Orrule,

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017 ALLEGATO A CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017 L esercizio venatorio nella stagione 2016/2017, è consentito con le seguenti modalità: 1) SPECIE E PERIODI

Dettagli

R E G I O N E B A S I L I C A T A

R E G I O N E B A S I L I C A T A Allegato 2 R E G I O N E B A S I L I C A T A CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2014-2015 La Regione Basilicata regolamenta l esercizio dell attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi

Dettagli

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2014/2015. Articolo 1 (Caccia programmata)

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2014/2015. Articolo 1 (Caccia programmata) Anno XLV - N. 16 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 16.04.2014 - pag. 32 CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2014/2015 Articolo 1 (Caccia programmata) 1. Ai fini della

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 662 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori MELELEO, DANZI e MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2001 Modifica

Dettagli

MILANO - GIOVEDÌ, 5 AGOSTO Sommario. [5.4.0] Calendario venatorio regionale... 3 Legge regionale 2 agosto n. 18

MILANO - GIOVEDÌ, 5 AGOSTO Sommario. [5.4.0] Calendario venatorio regionale... 3 Legge regionale 2 agosto n. 18 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - GIOVEDÌ, 5 AGOSTO 2004 1º SUPPLEMENTO ORDINARIO Sommario Anno XXXIV - N. 183 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b -

Dettagli

Definizione del calendario per l esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2007/2008. Articolo 16 della L.R. n. 50/1993.

Definizione del calendario per l esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2007/2008. Articolo 16 della L.R. n. 50/1993. 8^ legislatura Deliberazione della Giunta n. 1759 del 12 GIU. 2007 Presidente V. Presidente Assessori Segretario Giancarlo Luca Renato Giancarlo Marialuisa Oscar Elena Fabio Massimo Renzo Flavio Flavio

Dettagli

A relazione dell'assessore Ferrero:

A relazione dell'assessore Ferrero: REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2016 Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 97-3835 Ordinanza del TAR Piemonte n. 280 del 27/07/2016. Adeguamento della DGR n. 21-3140 dell'11/04/2016 di approvazione

Dettagli

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga CAPO I

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga CAPO I REGIONE LIGURIA ----------- LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2011 N. 12 CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI 2011/2012, 2012/2013 E 2013/2014. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 6 E 34 DELLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO

Dettagli

Calendario Venatorio Regionale Caccia di Selezione (ex L.R. 14/1987 art.2)

Calendario Venatorio Regionale Caccia di Selezione (ex L.R. 14/1987 art.2) Calendario Venatorio Regionale Caccia di Selezione (ex L.R. 14/1987 art.2) SPECIE CLASSI DI SESSO ED ETÀ MAG. GIU. 16 AGO. 01 SET. 01 OTT. OTT. 31 OTT. 01 NOV. NOV. 01 DIC. DIC. 31 DIC. GEN. Maschio Femmina

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017 Allegato R E G I O N E B A S I L I C A T A CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017 La Regione Basilicata regolamenta l esercizio dell attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi

Dettagli

LEGGE REGIONALE 01 Giugno 2011 n. 12

LEGGE REGIONALE 01 Giugno 2011 n. 12 LEGGE REGIONALE 01 Giugno 2011 n. 12 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 01/06/2011 n. 9 LEGGE N.12 del 2011 - Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed in particolare gli articoli 9 e 18 in ordine, rispettivamente, alle competenze della Provincia di materia di prelievo

Dettagli

Art.1) - L attività venatoria in Sardegna per la stagione 2010/11 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art.1) - L attività venatoria in Sardegna per la stagione 2010/11 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente decreto. D E C R E T A Art.1) - L attività venatoria in Sardegna per la stagione 2010/11 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente decreto. Art.2) - I titolari di porto d arma per uso di caccia

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO

CALENDARIO VENATORIO 1. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA Da domenica 19 settembre 2010 a domenica 5 dicembre 2010: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); fagiano (Phasianus colchicus); lepre comune (Lepus europaeus);

Dettagli

REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste, Caccia e Pesca

REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste, Caccia e Pesca REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste, Caccia e Pesca CALENDARIO VENATORIO PER L ANNATA 2008-2009 L esercizio venatorio

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1122

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1122 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1122 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CORONELLA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2008 Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti

Dettagli

Referendum popolari. -- Disciplina della caccia Accesso dei cacciatori ai fondi privati Uso dei fitofarmaci in agricoltura --

Referendum popolari. -- Disciplina della caccia Accesso dei cacciatori ai fondi privati Uso dei fitofarmaci in agricoltura -- UFFICIO STAMPA Referendum popolari -- Disciplina della caccia -- -- Accesso dei cacciatori ai fondi privati -- -- Uso dei fitofarmaci in agricoltura -- 3/4 giugno 1990 ############### Arezzo, 5 giugno

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2017/2018

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2017/2018 R E G I O N E B A S I L I C A T A Allegato 1 CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2017/2018 La Regione Basilicata regolamenta l esercizio dell attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Modifica alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) Art. 2 (Oggetto della tutela) 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONE TOSCANA. Settore Attività Faunistico Venatorie 2017/2018

CALENDARIO VENATORIO REGIONE TOSCANA. Settore Attività Faunistico Venatorie 2017/2018 REGIONE TOSCANA Settore Attività Faunistico Venatorie 2017 2018 2017/2018 2017/2018 2017/2018 2017/2018 MASSA CARRARA - LUCCA - PISTOIA 2017 2018 ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 711 DEL

Dettagli

VENATORIO CALENDARIO. Per la caccia da appostamento fisso. Sintesi Normativa 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI ASSESSORATO ALLA CACCIA

VENATORIO CALENDARIO. Per la caccia da appostamento fisso. Sintesi Normativa 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI ASSESSORATO ALLA CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2010-2011 Per la caccia da appostamento fisso ASSESSORATO ALLA CACCIA Sintesi Normativa L esercizio della caccia nel territorio provinciale è disciplinato dalla normativa vigente ed

Dettagli

Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA

Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA CALENDARIO 2015-2016 Per la caccia vagante in pianura Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA L esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l addestramento dei cani nel periodo

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 17-07-1996 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria

Dettagli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale 1 1 LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16 #LR-ER-1998-16# DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1998/1999 (Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale) Bollettino

Dettagli

Articolo 1 Fauna selvatica

Articolo 1 Fauna selvatica Articolo 1 Fauna selvatica 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. 2. L'esercizio dell'attività venatoria è

Dettagli

Art Stagione venatoria e giornate di caccia

Art Stagione venatoria e giornate di caccia Legge Regionale 10 giugno 2002, n. 20 Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna

Dettagli

Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA

Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA CALENDARIO 2015-2016 Per la caccia da appostamento fisso Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA L esercizio della caccia nel territorio provinciale è disciplinato dalla normativa vigente

Dettagli

D E C R E T O N /DecA/ 18 del D E C R E T A

D E C R E T O N /DecA/ 18 del D E C R E T A L Assessore D E C R E T O N 15327 /DecA/ 18 del 30.06.2010 Oggetto: Calendario venatorio 2010/11. Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; la legge regionale 7/1/1977,

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE. D E C R E T O N 9 del 03.07.2007

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE. D E C R E T O N 9 del 03.07.2007 L Assessore D E C R E T O N 9 del 03.07.2007 Oggetto: Calendario venatorio 2007/08. Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Vista la legge regionale 7/1/1977, n.1 art.14;

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE. D E C R E T O N 16858/DecA/47 del

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE. D E C R E T O N 16858/DecA/47 del D E C R E T O N 16858/DecA/47 del 27.06.2008 Oggetto: Calendario venatorio 2008/09. Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; la legge regionale 7/1/1977, n.1 art.14;

Dettagli

d iniziativa dei senatori CASTRO, VETRELLA, VICECONTE e SPADONI URBANI

d iniziativa dei senatori CASTRO, VETRELLA, VICECONTE e SPADONI URBANI Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1104 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CASTRO, VETRELLA, VICECONTE e SPADONI URBANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2008 Modifiche alla legge

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2011/2012

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2011/2012 La Giunta regionale Visto l art. 18 della legge 157/1992 come modificato dall art. 42 della legge 4.6.2010 Visto l art 45 della l.r. n. 70 del 4 settembre 1996 Visto l art. 23 della l.r. n. 22 del 6 agosto

Dettagli

51 - legge re alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 Calendario

51 - legge re alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 Calendario domenica di settembre e 1 febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.. della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e

Dettagli

REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste, Caccia e Pesca

REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste, Caccia e Pesca REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste, Caccia e Pesca CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2009-2010 L'esercizio venatorio

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE La Giunta regionale Visto l art 45 della l.r. n. 70 del 4 settembre 1996 Visto l art. 23 della l.r. n. 22 del 6 agosto 2009 vista la D.G.R. n. 17-149 del 7 giugno 2010 pubblica il seguente:

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE L.R.

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE L.R. CALENDARIO VENATORIO REGIONALE L.R. 10 giugno 2002 n.20 (da ultimo modificata con L R.T. del 18 giugno 2012 n. 29) Capo I - STAGIONE VENATORIA Art. 01 - Stagione venatoria e giornate di caccia 1. La stagione

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE REGIONE BASILICATA CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2010-2011 D.P.G.R. n. 211 del 30.07.2010 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DECRETA CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2010-2011 VISTO l art. 18 della Legge

Dettagli

DECRETO N Del 28/09/2017

DECRETO N Del 28/09/2017 DECRETO N. 11727 Del 28/09/2017 Identificativo Atto n. 507 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA Oggetto CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2017-2018: GIORNATE INTEGRATIVE SETTIMANALI DI CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma. Art. 1 Finalità

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma. Art. 1 Finalità Gruppo Consiliare Forza Italia Consiglio regionale della Toscana Proposta di Legge n. 210 Prot. n. 10755/2.6 del 23.08.2007 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Norme per il prelievo venatorio e per la protezione

Dettagli

D E C R E T O N 15556 /DecA/ 14 dell 11.07.2011 D E C R E T A

D E C R E T O N 15556 /DecA/ 14 dell 11.07.2011 D E C R E T A L Assessore D E C R E T O N 15556 /DecA/ 14 dell 11.07.2011 Oggetto: Calendario venatorio 2011/12. Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; la legge regionale 7/1/1977,

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4262 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore CAMPUS COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1999 Modifiche alla legge

Dettagli

R E G I O N E C A L A B R I A

R E G I O N E C A L A B R I A R E G I O N E C A L A B R I A ASSESSORATO AGRICOLTURA FORESTE FORESTAZIONE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VISTA la L.R. n 9/96; VISTA la L.R. n 1 del 11/01/2006 che all art. 12 comma 1 modifica la

Dettagli

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE. D E C R E T O N 29968/DecA/44 del

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE. D E C R E T O N 29968/DecA/44 del L Assessore D E C R E T O N 29968/DecA/44 del 23.12.2011 Oggetto: prosecuzione attività venatoria gennaio 2012. Visto Vista Vista Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Dettagli

Firenze, 11 agosto 2016

Firenze, 11 agosto 2016 Firenze, 11 agosto 2016 Il Calendario Venatorio della Toscana per la stagione 2016/2017, approvato dalla Giunta regionale il 25 luglio con delibera n. 752, stabilisce tempi e specie di caccia rispettosi

Dettagli

REGISTRO DEI PERMESSI RILASCIATI E DEI CAPI PRELEVATI

REGISTRO DEI PERMESSI RILASCIATI E DEI CAPI PRELEVATI Allegato n. 2 alla Determina Dirigenziale IP n. 2927/2011 Regione Emilia-Romagna Provincia di Bologna Azienda Faunistico - Venatoria ZONA COLLINA - MONTAGNA REGISTRO DEI PERMESSI RILASCIATI E DEI CAPI

Dettagli

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 13

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 13 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n. 20 19.6.2002 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 13 Modificata con L.R. n. 45 del 20 dicembre 2002 Avviso di rettifica B.U. 5 luglio 2002,

Dettagli

REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste, Caccia e Pesca

REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste, Caccia e Pesca REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste, Caccia e Pesca CALENDARIO VENATORIO PER L ANNATA 2009-2010 L esercizio venatorio

Dettagli

PROVINCIA DI LUCCA Il Presidente della Giunta Provinciale

PROVINCIA DI LUCCA Il Presidente della Giunta Provinciale PROVINCIA DI LUCCA Il Presidente della Giunta Provinciale VISTA LA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992 N. 157, NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO; VISTA LA LEGGE REGIONALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ VENATORIA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ VENATORIA Norme per la caccia nell Area contigua Nel Parco la caccia è vietata; ai sensi della Legge n.394/1991 è consentita unicamente nelle aree di Pre-Parco e vi possono accedere soltanto i cittadini in possesso

Dettagli

2012-2013 CALENDARIO. Per la caccia da appostamento fisso. Sintesi Normativa. 1. ADDEStRAmENtO E ALLENAmENtO DEI CANI. ASSESSORAtO ALLA CACCIA

2012-2013 CALENDARIO. Per la caccia da appostamento fisso. Sintesi Normativa. 1. ADDEStRAmENtO E ALLENAmENtO DEI CANI. ASSESSORAtO ALLA CACCIA CALENDARIO venatorio 2012-2013 Per la caccia da appostamento fisso Sintesi Normativa ASSESSORAtO ALLA CACCIA L esercizio della caccia nel territorio provinciale è disciplinato dalla normativa vigente ed

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 20-05-2004 REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 20-05-2004 REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 20-05-2004 REGIONE MOLISE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1993 N. 19, RECANTE: NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO

Dettagli

T E S S E R I N O. fonte: R E P U B B L I C A I T A L I A N A REGIONE CAMPANIA

T E S S E R I N O. fonte:  R E P U B B L I C A I T A L I A N A REGIONE CAMPANIA 1 FRONTESPIZIO [STEMMA] R E P U B B L I C A I T A L I A N A [STEMMA] T E S S E R I N O N. PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ANNATA VENATORIA XXXX - XXXX 1 2 FORMA DI CACCIA E ATC

Dettagli

REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE REGIONALE DELL AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE REGIONALE DELL AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA D.A. N. 50 gab / 2014 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL AGRICOLTURA EX DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L AGRICOLTURA Servizio 7- UO 47 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE REGIONALE DELL

Dettagli

Registro delle Deliberazioni

Registro delle Deliberazioni Registro delle Deliberazioni DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA Delibera n. 195 SEDUTA DEL 28/06/2011 Riguardante l argomento inserito al n. 9 dell ordine del giorno: ADOZIONE DEL CALENDARIO

Dettagli

R E G I O N E C A L A B R I A

R E G I O N E C A L A B R I A R E G I O N E C A L A B R I A ASSESSORATO AGRICOLTURA FORESTE FORESTAZIONE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VISTA la L.R. n 9/96; VISTA la L.R. n 1 del 11/01/2006 che all art. 12 comma 1 modifica la

Dettagli

10.2.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N.

10.2.2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. domenica di settembre e 1 febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dettagli

XIII Commissione - Mercoledì 10 novembre 2004

XIII Commissione - Mercoledì 10 novembre 2004 XIII Commissione - Mercoledì 10 novembre 2004 Pag. 116 ALLEGATO Modifiche alla legge 157/1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio (C. 27 Stefani, C. 291 Massidda, C. 498 Bono, C. 1417

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO PER L ANNATA L Assessore per l Agricoltura, dott. Vito Amendolara RENDE NOTO

CALENDARIO VENATORIO PER L ANNATA L Assessore per l Agricoltura, dott. Vito Amendolara RENDE NOTO GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste, Caccia e Pesca CALENDARIO VENATORIO PER L ANNATA 2011-2012 L Assessore

Dettagli

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA Dec. di Medaglia d Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA Dec. di Medaglia d Oro al V.M. Allegato All. A alla deliberazione G. P. n XX del XXXXXXX PROVINCIA DI MASSA-CARRARA Dec. di Medaglia d Oro al V.M. VISTO il Testo Coordinato della Legge Regionale n. 3 del 12/01/94;VISTA la Legge Regionale

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE

CALENDARIO VENATORIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE Allegato A CALENDARIO VENATORIO 2015-2016 DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE Integrazioni al calendario venatorio regionale per la caccia nel territorio della Città Metropolitana di Firenze nella stagione

Dettagli

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI CALENDARIO VENATORIO REGIONALE, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DEI CALENDARI VENATORI 2015/2016 1. FINALITÀ 1.1 Il presente

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017 CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017 (D.G.R. n. 21-3040 del 11.4.2016 mod. con D.G.R. n. 27-3835 del 4.8.2016) L esercizio venatorio nella stagione 2016/2017,

Dettagli

2012-2013 CALENDARIO. Per la caccia vagante in pianura. Sintesi Normativa 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI

2012-2013 CALENDARIO. Per la caccia vagante in pianura. Sintesi Normativa 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI CALENDARIO VENATORIO 2012-2013 Per la caccia vagante in pianura Sintesi Normativa ASSESSORATO ALLA CACCIA L esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l addestramento dei cani nel periodo

Dettagli

CALENDARIO VENATORIO PER L ANNATA

CALENDARIO VENATORIO PER L ANNATA REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste, Caccia e Pesca CALENDARIO VENATORIO PER L ANNATA 2010-2011 L esercizio venatorio

Dettagli

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA DISEGNO DI LEGGE N. 179

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA DISEGNO DI LEGGE N. 179 RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA al DISEGNO DI LEGGE N. 179

Dettagli

DECRETO N Del 27/09/2016

DECRETO N Del 27/09/2016 DECRETO N. 9417 Del 27/09/2016 Identificativo Atto n. 473 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA Oggetto CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016-2017: GIORNATE INTEGRATIVE SETTIMANALI DI CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO

Dettagli

Presentazione del PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE - Bologna, 17 febbraio 2017

Presentazione del PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE - Bologna, 17 febbraio 2017 Presentazione del PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE - Bologna, 17 febbraio 2017 Elisa Armaroli& Riccardo Fontana elisa.armaroli@studio-geco.it; riccardo.fontana@studio-geco.it 2. Pianificazione delle

Dettagli

REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE REGIONALE DELL AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE REGIONALE DELL AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA D.A. n. 42/GAB DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE Servizio 7- U.O. 2 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE REGIONALE DELL AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA

Dettagli

Annata 2009/2010. ART.1 Stagione venatoria

Annata 2009/2010. ART.1 Stagione venatoria A L L E G A T O A ) CALENDARIO VENATORIO Annata 2009/2010 Vista la L.R. n 27 del 13.08.1998; Vista la L.R. n 12 del 29.07.2004; Visto il Decreto legge n. 7 del 31.01.2005; Visto il Piano Faunistico Venatorio

Dettagli