Il Bilancio d esercizio Principi e postulati
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1 Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Scienze economiche e aziendali Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Corso di Economia Aziendale Alberto Ezza, Ph. D. alberto.ezza@uniss.it Il Bilancio d esercizio Principi e postulati Lezione n. 7
2 Art c.c. comma 2 Il bilancio deve essere redatto con CHIAREZZA e deve rappresentare in modo VERITIERO e CORRETTO la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio Il bilancio d esercizio 2
3 Veridicità e Correttezza Veridicità Verità oggettiva: il bilancio deve rispecchiare la realtà dei fatti Verità soggettiva: stime e congetture devono essere razionali e credibili (si parla di soggettività razionale) Correttezza Correttezza tecnica: rispetto delle regole di corretta contabilità ed esattezza numerica Correttezza comportamentale: rispetto pieno e leale delle regole del Codice e della prassi contabile Sotto il profilo deontologico l informazione di bilancio deve essere neutrale (principio dell imparzialità, divieto di politiche di bilancio, inammissibilità delle interferenze fiscali) Il bilancio d esercizio 3
4 Chiarezza Formale Si persegue applicando nel migliore die modi le norme stabilite per gli schemi del bilancio Sostanziale Capacità di esprime in modo intellegibile e comprensibile l oggetto rappresentato Il bilancio d esercizio 4
5 Chiarezza Principio della verificabilità dell informazione L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita dal bilancio deve essere verificabile attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi. (OIC n.11) Principio della significatività e rilevanza dei dati Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti (OIC n.11) Principio della topica legale dell informazione Il codice civile definisce con chiarezza il luogo in cui ogniinformazione deve essere collocata e non ammette(salvo casi specifiche) modifiche alla struttura prevista per legge o l iscrizione in documenti diversi da quelli del Bilancio. Il bilancio d esercizio 5
6 Chiarezza con le modifiche agli artt c.c. contenute nel D.lgs. 139/2015 viene introdotta la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio,laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevantiai fini della rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili) «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione» (art D.lgs. N 139) Il bilancio d esercizio 6
7 Il postulato della completezza Art. 2423c.3 Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Il postulato della completezza può essere interpretato anche come obbligo di integrazione La rigidità degli schemi di bilancio (topica legale dell informazione) è attenuata da tale obbligo. Infatti se le disposizioni di legge non sono sufficienti a garantire una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il bilancio d esercizio 7
8 Il postulato della rilevanza Art c. 4 Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Il bilancio d esercizio 8
9 L Obbligo di Deroga Art c. 5 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio d esercizio 9
10 i principi di redazione: art 2423 bis Logica di funzionamento Competenza Prudenza Costo storico Prevalenza della sostanza sulla forma Comparabilità Divieto di compensi di partite Il bilancio d esercizio 10
11 La logica di funzionamento Le aziende possono attraversare 3 fasi fondamentali: costitutiva, di funzionamento e di liquidazione. La normativa civilistica in tema di bilancio osserva le aziende in funzionamento. Un azienda in funzionamento se: -è in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico; -tali condizioni garantiscono la continuazione dell attività aziendale; -non sono individuabili segnali o intenzioni di di liquidare l attività. Il bilancio d esercizio 11
12 La logica di funzionamento Da un punto di vista formalela logica di funzionamento ha imposto una struttura di bilancio che rifletta la proiezione dell attività aziendale al futuro. Esempio: distinzione fra immobilizzazioni e Attivo circolante. Aspetti sostanziali La logica di funzionamento impone di valutare ogni elemento patrimoniale in relazione al contributo che questo può fornire alla continuazione dell attività aziendale. Il bilancio d esercizio 12
13 La competenza economica La rilevazione dei fatti di gestione è operata secondo la logica numeraria (variazione di liquidità e variazione causale economica). Pervalutaresel azienda,inundatoperiodo,èstataingrado diprodurrericchezzaènecessarioriconvertireivalorisecondo la logica della competenzaeconomica. E necessario individuare quali ricavi e quali costi, indipendentemente dalla data di incasso/pagamento concorrono alrisultatod esercizio. Quandouncostoounricavosonodicompetenza? Il bilancio d esercizio 13
14 La competenza economica Un costo o un ricavo compete numerariamenteall esercizio in cui si ha la variazione numeraria(quando cioè varia la liquidità). Un costo compete economicamente quando le utilità incorporate nei fattori produttivi acquisiti sostenendo il costo sono state effettivamente impiegate nella produzione; analogamente un ricavo è di competenza economica del periodo nel quale le utilita incorporate nei prodotti ai quali il ricavo si riferisce sono state effettivamente create con la produzione e cedute a terzi. Il procedimento di individuazione dei costi è ricavi di competenza economica si sviluppa in due fasi: a) realization principle; b) matching principle Il bilancio d esercizio 14
15 Principio della realizzazione (RICAVI) Sono ricavi di competenza dell esercizio quelli che si riferiscono a prodotti a) Il cui processo produttivo è completato b) dei quali nell esercizio è avvenuto lo scambio con il conseguente passaggio, sostanziale e non solo formale, del titolo di proprietà (cosiddetti ricavi realizzati) Il bilancio d esercizio 15
16 Matching principle Sono di competenza economica dell esercizio tutti i costi sostenuti per la realizzazione dei ricavi, che sono cioe in correlazione con i ricavi realizzati, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria: A) Correlazione causa-effetto (es. provvigioni su vendite, materie prime ecc.) B) Correlazione con i ricavi complessivi (es. costi amministrativi, costi della direzione generale ecc.) C) Attribuzione mediante ripartizione (beni ad utilita pluriennale) D) Attribuzione immediata al conto economico: in ogni caso un costo grava sul conto economico dell esercizio quando è relativo ad un fattore produttivo che non puo piu produrre benefici futuri (ad esempio un impianto danneggiato irrimediabilmente) Il bilancio d esercizio 16
17 Prudenza La prudenza è un principio che tutela l integrità del patrimonio. Il principio implica l obbligo di iscrivere le perdite presunte e il divieto di inserire utili sperati. Questo pone una disparità nell iscrizione dei valori di costo e ricavo. Per evitare abusi deve essere interpretato nel rispetto della clausola generale. Il bilancio d esercizio 17
18 Costo storico come criterio base di valutazione La valutazione degli investimenti che formano il capitale è guidata dal principio del costo storico (i.e. il costo di prima iscrizione in bilancio). Il costo può essere di acquisto o di produzione Il costo storico ha il vantaggio di essere un valore oggettivo Il costo storico è un valore immutabile e deve essere confrontato con opportuni parametri (es. valore d uso). Influenza IASB: fair value. Il bilancio d esercizio 18
19 Prevalenza della sostanza sulla forma la valutazione delle voci [...] deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo e del passivo considerato Tale previsione richiede di osservare la reale sostanza economica dell operazione e di non limitarsi alla sola forma giuridica. Questo permette una rappresentazione più veritiera e chiara. Il bilancio d esercizio 19
20 Comparabilità La comparabilità supporta il ruolo informativo del bilancio rendendo gli schemi confrontabili nel tempo. Formale: obbligo di riportare i valori per singola voce dell esercizio precedente; schemi rigidi ed uniformi; Sostanziale: Costanza nell applicazione dei criteri di valutazione Il bilancio d esercizio 20
21 Divieto di compensi di partite Questo principio vieta le compensazioni giuridiche. Il principio si traduce nel divieto di compensare posizioni aventi segno opposto e nell obbligo di indicare separatamente le due posizioni (es. un azienda è creditore e debitore dello stesso soggetto). Sono invece ammesse le compensazioni contabili. Il bilancio d esercizio 21
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