DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ugio 2005, n.169 Regoamento per i riordino de sistema eettorae e dea composizione degi organi di ordini professionai. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gi articoi 87, quinto comma, 117, secondo comma, ettera g), e 117, sesto comma, dea Costituzione; Visto 'articoo 1, comma 18, dea egge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato da'articoo 6, comma 4, dea egge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto 'articoo 1-septies de decreto-egge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, daa egge 31 marzo 2005, n. 43; Visto 'articoo 17, comma 2, dea egge 23 agosto 1988, n. 400; Visto 'articoo 4 de decreto de Presidente dea Repubbica 5 giugno 2001, n. 328; Sentiti gi ordini professionai interessati; Vista a preiminare deiberazione de Consigio dei Ministri, adottata nea riunione de 7 aprie 2005; Uditi i pareri de Consigio di Stato, espressi daa sezione consutiva per gi atti normativi nee Adunanze de 18 aprie 2005 e de 13 giugno 2005; Ritenuto di non accogiere 'osservazione de Consigio di Stato, contenuta ne parere de 13 giugno 2005, reativa aa mancata previsione de voto per corrispondenza per i consigi provinciai, in quanto attraverso i sistema eettorae si intende favorire a partecipazione personae degi iscritti ae eezioni; Vista a deiberazione de Consigio dei Ministri, adottata nea riunione de 24 giugno 2005; Sua proposta de Ministro de'istruzione, de'universita' e dea ricerca, di concerto con i Ministro dea giustizia; E m a n a i seguente regoamento: Art. 1. Ambito di appicazione 1. Le disposizioni di cui a presente regoamento si appicano agi ordini dei dottori agronomi e dottori forestai, degi architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degi assistenti sociai, degi attuari, dei bioogi, dei chimici, dei geoogi e degi ingegneri. Art. 2. Composizione dei consigi territoriai 1. Fatto savo quanto previsto dagi articoi 6 e 8 de presente regoamento, i consigi territoriai degi ordini di cui a'articoo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti ae sezioni A e B dei rispettivi abi pari a: a) sette, se i numero compessivo degi iscritti non supera cento; b) nove, se i numero compessivo degi iscritti supera cento ma non cinquecento; c) undici, se i numero compessivo degi iscritti supera cinquecento ma non miecinquecento; d) quindici, se i numero compessivo degi iscritti supera miecinquecento. 2. I predetti consigi sono composti secondo quanto previsto nea tabea di cui a'aegato 1, che e' parte integrante de presente regoamento. 3. I consigieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti a'abo e sono eetti dagi iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza. 4. I consigieri restano in carica quattro anni a partire daa data dea procamazione dei risutati e, a far data da'entrata in

2 vigore de presente regoamento, non possono essere eetti per piu' di due vote consecutive. 5. I consigiere che per quasiasi motivo sia venuto a mancare e' sostituito da primo dei candidati non eetti iscritto aa medesima sezione de'abo. Se ne corso de mandato viene a mancare a meta' piu' uno dei consigieri, si procede a nuove eezioni. Art. 3. Eezione dei consigi territoriai 1. L'eezione de consigio de'ordine e' indetta da consigio in carica ameno cinquanta giorni prima dea sua scadenza, mediante 'avviso di cui a comma 3. La prima votazione deve tenersi i quindicesimo giorno feriae successivo a queo in cui e' stata indetta 'eezione medesima. In caso di omissione spetta a consigio nazionae indire e eezioni. 2. I consigio de'ordine uscente rimane in carica sino a'insediamento de nuovo consigio. 3. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gi iscritti ne'abo, escusi i sospesi da'esercizio dea professione, per posta prioritaria, per teefax o a mezzo posta eettronica certificata ameno dieci giorni prima dea data fissata per a prima votazione. L'avviso e', atresi', pubbicato, entro i predetto termine, su sito internet de consigio nazionae. E' posto a carico de'ordine 'onere di dare prova soo de'effettivo invio dee comunicazioni. Ove i numero degi iscritti superi i cinquecento, puo' tenere uogo de'avviso, spedito per posta, a notizia dea convocazione pubbicata ameno in un giornae per due vote consecutive. 4. L'avviso di cui a comma 3 contiene 'indicazione de uogo, de giorno e de'ora di inizio e di chiusura dee operazioni di voto, nonche' dee procedure eettorai e de numero degi iscritti ae due sezioni aa data di indizione dee eezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i cacoi di cui a presente regoamento. 5. In prima votazione, 'eezione e' vaida se ha votato un terzo degi aventi diritto, per gi ordini con piu' di miecinquecento iscritti a'abo; a meta' degi aventi diritto, per gi ordini con meno di miecinquecento iscritti a'abo. In seconda votazione, 'eezione e' vaida se ha votato un quinto degi aventi diritto, per gi ordini con piu' di miecinquecento iscritti a'abo; un quarto degi aventi diritto, per gi ordini con meno di miecinquecento iscritti a'abo. In terza votazione, 'eezione e' vaida quasiasi sia i numero dei votanti. Ai fini dea vaidita' dea votazione si computano e schede deposte nee urne ne periodo di apertura dei seggi eettorai ai sensi de comma 14, nonche' quee pervenute per posta nei modi e nei termini previsti da comma Gi iscritti ne'abo esercitano i diritto di voto presso i seggio ovvero uno dei seggi istituiti nea sede de'ordine. Quaora siano istituiti piu' seggi, anche fuori daa sede de'ordine, e urne debitamente sigiate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro 'inizio deo scrutinio ne seggio centrae. 7. E' ammessa a votazione mediante ettera raccomandata, ad eccezione che per 'eezione dei consigi provinciai. L'eettore richiede aa segreteria de'ordine a scheda debitamente timbrata e, prima dea chiusura dea prima votazione, fa pervenire a scheda stessa, in una busta chiusa, sua quae e' apposta a firma de votante autenticata nei modi di egge, nonche' a dichiarazione che a busta contiene a scheda di votazione, a'ordine, che a conserva sotto a responsabiita' de presidente. I presidente consegna e buste a presidente de seggio centrae aa chiusura dea prima votazione. Ove sia raggiunto i quorum costitutivo, i presidente de seggio, verificata e fattane constatare 'integrita', apre a busta,

3 ne estrae a scheda, senza aprira, e a depone ne'urna. Ove non sia raggiunto i quorum, i voto espresso per corrispondenza concorre ai fini de cacoo de quorum dea seconda votazione. Di tai voti si tiene, atresi', conto ne'eventuae terza votazione. L'iscritto che ha esercitato i voto per corrispondenza puo' votare personamente aa seconda e terza votazione. 8. I consigio, con a deibera che indice e eezioni, scegie per ciascun seggio, tra gi iscritti, i presidente, i vice-presidente, i segretario ed ameno due scrutatori. 9. Durante a votazione e' richiesta a presenza di ameno tre componenti de seggio. 10. L'eettore viene ammesso a votare previo accertamento dea sua identita' personae, mediante 'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante i riconoscimento da parte di un componente de seggio. 11. L'eettore ritira a scheda eettorae, che prevede un numero di righe pari a queo dei consigieri da eeggere. L'eettore vota in segreto, scrivendo sue righe dea scheda i nome ed i cognome de candidato o dei candidati per i quai intende votare tra cooro che si sono candidati ai sensi de comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quei corrispondenti a numero dei consigieri da eeggere. La scheda e' deposta chiusa ne'urna. 12. Le candidature vanno indicate a consigio de'ordine fino a sette giorni prima dea data fissata per a prima votazione. I consigio de'ordine ne assicura 'idonea diffusione presso i seggi per 'intera durata dee eezioni. 13. Ne caso in cui non sia stato raggiunto i quorum, i presidente, sigiate in un pico per 'archiviazione e schede votate a seggio, rinvia aa successiva votazione, che deve avere uogo i giorno feriae successivo. Le schede archiviate ne pico non concorrono ai fini de cacoo de quorum dea successiva votazione. 14. I seggio eettorae e' aperto, in prima votazione, per otto ore a giorno per due giorni feriai immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore a giorno per gi otto giorni feriai immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore a giorno per i dieci giorni feriai immediatamente consecutivi. 15. I tempi dea seconda e terza votazione di cui a comma 14 sono ridotti aa meta' negi ordini con meno di tremia iscritti. 16. I seggio e' chiuso dae ore ae ore Concuse e operazioni di voto, i presidente de seggio dichiara chiusa a votazione. Ae ore 9.00 de giorno successivo, i presidente de seggio, assistito da due scrutatori, procede ao scrutinio. 17. Risutano eetti, per ciascuna sezione, cooro che hanno riportato i maggior numero di voti. 18. Ne caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti aa sezione B de'abo, ciascun iscritto aa medesima sezione e' eeggibie. Ove non vi siano iscritti aa sezione B, tutti i consigieri sono eetti tra i candidati iscritti aa sezione A. Ne caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti aa sezione A, ciascun iscritto e' eeggibie. 19. In caso di parita' e' preferito i candidato che abbia maggiore anzianita' di iscrizione a'abo e, tra cooro che abbiano uguae anzianita', i maggiore di eta'. 20. I presidente de seggio centrae procama i risutato dee eezioni e ne da' immediata comunicazione a Ministero dea giustizia. Art. 4. Presidente de consigio de'ordine territoriae 1. I consigio de'ordine eegge tra i propri componenti un presidente iscritto aa sezione A de'abo, che e' rieeggibie.

4 2. I presidente ha a rappresentanza de'ordine, di cui convoca e presiede i consigio e 'assembea, ove prevista da'ordinamento professionae. I presidente e' tenuto a convocare 'assembea a richiesta dea maggioranza dei componenti de consigio ovvero di un quarto degi iscritti a'abo. Art. 5. Composizione, eezione e presidenza de consigio nazionae de'ordine 1. Fatto savo quanto previsto dagi articoi 6, 7 e 8 de presente regoamento, i consigio nazionae degi ordini di cui a'articoo 1 e' costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire daa data dea procamazione dei risutati, ripartiti tra gi iscritti aa sezione A e B secondo quanto previsto daa sezione 4 dea tabea di cui a'aegato 1 de presente regoamento. I consigio uscente rimane in carica sino a'insediamento de nuovo consigio. 2. I consigieri de consigio nazionae rappresentano tutti i professionisti iscritti negi abi tenuti dagi ordini territoriai, sono eetti senza distinzione riguardo ae sezioni o settori di appartenenza e, a far data da'entrata in vigore de presente regoamento, non possono essere eetti per piu' di due vote consecutive. 3. Le cariche di consigiere nazionae e di consigiere de consigio territoriae sono incompatibii. L'opzione per una dee due cariche e' esercitata entro due giorni daa procamazione. In mancanza di opzione 'interessato decade daa carica di membro de consigio nazionae. 4. Secondo quanto previsto daa tabea di cui a'aegato 2 de presente regoamento, a ciascun consigio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed otre. 5. A'eezione de consigio nazionae si procede presso ciascun ordine territoriae. A tae fine e' convocata un'apposita seduta di consigio, che deibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eeggere. I nominativi sono sceti tra cooro che si sono candidati, ai sensi de comma 6, per ciascuna sezione de'abo. Dea seduta e' redatto apposito verbae, che e' sottoscritto dai consigieri che vi hanno partecipato ed i presidente de'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nea scheda, predisposta da Ministero dea giustizia con un numero di righe pari a queo dei consigieri da eeggere per ciascuna sezione de'abo ed i numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nea scheda. La scheda e' immediatamente trasmessa per teefax a Ministero. Ad ogni nominativo indicato nea scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti a'ordine. 6. Le candidature sono comunicate a consigio nazionae, che e pubbica su sito internet entro quarantotto ore da giorno stabiito ne'avviso di convocazione da Ministero dea giustizia, ove e' atresi' stabiito i giorno ne quae tutti i consigi procedono aa votazione. 7. Ne caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti aa sezione B de'abo ciascun iscritto aa sezione B e' eeggibie. Ove non vi siano iscritti aa sezione B tutti i consigieri sono eetti tra i candidati iscritti aa sezione A. Ne caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti aa sezione A ciascun iscritto e' eeggibie. 8. In caso di parita' e' preferito i candidato che abbia maggior anzianita' di iscrizione a'abo e, tra cooro che abbiano uguae anzianita', i maggiore di eta'.

5 9. Aa sostituzione de consigiere che, per quasiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dae sedute per un periodo di otre sei mesi consecutivi si procede mediante eezioni suppetive da svogersi ai sensi de presente regoamento. 10. I consigio nazionae eegge tra i propri componenti un presidente tra gi iscritti nea sezione A de'abo. 11. A presidente de consigio nazionae si appicano e disposizioni di cui a'articoo 4, comma 2, de presente regoamento. Art. 6. Consigio de'ordine e consigio nazionae degi attuari 1. I consigio de'ordine degi attuari e' formato da un numero di componenti iscritti ae sezioni A e B de'abo pari a: a) sette, se i numero compessivo degi iscritti non supera cento; b) nove, se i numero compessivo degi iscritti supera i cento ma non cinquecento; c) undici, se i numero compessivo degi iscritti supera i cinquecento ma non miecinquecento; d) quindici, se i numero compessivo degi iscritti supera miecinquecento. 2. I consigio de'ordine e' composto secondo quanto previsto nea tabea di cui a'aegato 3, che e' parte integrante de presente regoamento. Le eezioni sono regoate dae disposizioni de'articoo 3 de presente regoamento. 3. I consigio nazionae e' composto secondo quanto previsto nea tabea di cui a'aegato 4, che e' parte integrante de presente regoamento. Le eezioni sono regoate dae disposizioni de'articoo 3 de presente regoamento. Art. 7. Consigio nazionae dei geoogi 1. I consigio nazionae de'ordine dei geoogi si compone di quindici membri eetti dagi iscritti a'abo. Le eezioni sono regoate dae disposizioni de'articoo 3. I tempi dea seconda e terza convocazione di cui a'articoo 3, comma 15, sono ridotti aa meta'. 2. I consigio nazionae e' composto secondo quanto previsto nea tabea di cui a'aegato 5, che e' parte integrante de presente regoamento. Art. 8. Consigio de'ordine e consigio nazionae dei bioogi 1. I consigio de'ordine dei bioogi ed i consigio nazionae dei bioogi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eetti in coegio unico nazionae dagi iscritti a'abo de'ordine. 2. Le eezioni sono regoate dae disposizioni de'articoo I consigi sono composti secondo quanto previsto nea tabea di cui a'aegato 6, che e' parte integrante de presente regoamento. Art. 9. Procedimenti discipinari 1. Fatto savo quanto previsto dai singoi ordinamenti professionai per 'istruttoria, i consigio, ove competente in materia discipinare ai sensi degi ordinamenti medesimi, giudica gi iscritti. Ne'esercizio di tae funzione esso e' composto dai

6 consigieri appartenenti aa sezione de professionista assoggettato a procedimento. 2. Ove i numero dei consigieri iscritti aa sezione B de'abo non sia tae da costituire un coegio, i consigio giudica in composizione monocratica. 3. In caso di parita' di voti, prevae queo de consigiere con maggiore anzianita' di iscrizione. 4. In mancanza di consigieri iscritti aa sezione B de'abo, giudica i consigio de'ordine territoriamente piu' vicino, che abbia tra i suoi componenti ameno un consigiere iscritto aa stessa sezione de'abo. Nei consigi nazionai e per quei territoriai ove tae criterio risuti inappicabie per mancanza di rappresentanti iscritti aa sezione B degi abi giudica i consigio nazionae o territoriae a quae appartiene 'incopato, anche se composto escusivamente dagi appartenenti aa sezione A. Art. 10. Abrogazioni 1. A decorrere daa data di entrata in vigore de presente regoamento, non si appicano agi ordini di cui a'articoo 1 e seguenti disposizioni de decreto egisativo uogotenenziae 23 novembre 1944, n. 382: articoo 1, comma primo, secondo periodo; articoo 2, commi primo, secondo, imitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articoo 3; articoo 4; articoo 5; articoo 10, commi primo, dae paroe «e sono» fino aa paroa «professione», e secondo; articoo 11; articoo 12; articoo 13; articoo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo. 2. A decorrere daa data di entrata in vigore de presente regoamento sono abrogate e seguenti disposizioni: a) articoo 10, commi primo e secondo; articoo 14, comma terzo; articoo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articoo 23, comma primo, dae paroe «ed e» aa paroa «anni», commi secondo e terzo; articoo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articoo 28; articoo 48, comma secondo, dae paroe «; in caso» aa paroa «incopato», dea egge 7 gennaio 1976, n. 3; b) articoo 5; 'articoo 6, comma primo, daa paroa «effettivi» aa paroa «due», commi secondo e terzo; articoo 7, commi primo e terzo; articoo 8; articoo 9, commi primo, secondo e terzo; articoo 15, de decreto de Presidente dea Repubbica 30 aprie 1981, n. 350; c) articoo 14; articoo 27, comma primo, dae paroe «aa eezione» ae paroe «centrae ed», de regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; d) articoo 2, commi 1 e 2; articoo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 'articoo 5; articoo 12, comma 1, daa paroa «, dura» aa paroa «consecutive»; articoo 13, comma 1, secondo periodo, imitatamente ae paroe «, a maggioranza assouta,» e «quindici», e comma 2, de decreto de Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615; e) articoo 19, comma primo, dae paroe «, i quae e' composto» fino aa paroa «categoria», commi secondo e terzo, dea egge 9 febbraio 1942, n. 194; f) articoo 16, comma primo, dae paroe «ed e' composto» aa paroa «insediamento»; articoo 21, comma primo, dae paroe «ed e' costituito» aa paroa «seguenti»; articoo 30, comma terzo; articoo 31; articoo 33; articoo 34; articoo 35, commi primo e secondo; articoo 39, comma sesto, dea egge 24 maggio 1967, n. 396; g) articoo 1, commi primo, dae paroe «ed e' composto» aa paroa «membri», e quarto; articoo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articoo quarto, commi primo e secondo; articoo 5, commi quinto e sesto; articoo 6, commi primo, secondo e terzo; articoo 10, commi settimo e ottavo, dea egge 25 ugio 1966, n.

7 616; h) articoo 2, commi 1, dae paroe «, che e' composto» aa paroa «superiore», e 2; articoo 4, comma 2, daa paroa «Ove» aa paroa «incopato.», dea egge 12 novembre 1990, n Art. 11. Entrata in vigore 1. I presente regoamento entra in vigore i giorno stesso dea pubbicazione nea Gazzetta Ufficiae dea Repubbica itaiana. I presente decreto, munito de sigio deo Stato, sara' inserito nea Raccota ufficiae degi atti normativi dea Repubbica itaiana. E' fatto obbigo a chiunque spetti di osservaro e di faro osservare. Dato a Roma, addi' 8 ugio 2005 CIAMPI Berusconi, Presidente de Consigio dei Ministri Moratti, Ministro de'istruzione, de'universita' e dea ricerca Castei, Ministro dea giustizia Visto, i Guardasigii: Castei Registrato aa Corte dei conti i 22 agosto 2005 Ufficio di controo preventivo sui Ministeri dei servizi aa persona e dei beni cuturai, registro n. 5, fogio n. 121

8 GAZZEITA UFFICIALE DELLA R EPUBBLICA ITALIANA Serie generae - n. 198 ALLEGATO (Previsto dagi articoi 2, comma 2, e 5, comma )! Iscritti a'abo i. < i >100 <500 t 3 >500 < >1500!! TABELLA GENERALE ~~ '\,;>.\' ~\ Ra. ~. ppresentant 1 dtìot:a di. crittì i... a '\ IS 1scntt1 a y. ne a B. sez10ne Numero dei Rappresentanti componenti de iscritti aa Consigio sezione A sezione B \("y ~ ' (\ ~ 6 f\'\ Fino a29% 7 5 Da29,01% a 43% 4.~~ Da43,01% in poi ; 8 Fino a22% 7 ~~~ Da22,01% a33% 9 6 ~ 3 Da33,01% a44% 5, ~ ) 4 Da 44,01% in poi 10 ~v i Fino a8% 9 ì 2 Da8,01% a27% ) s( ~ Da27,0% a36% 7 ~ 4 Da36TO % a45% ; 8 s Da4.S,01% in poi / 14 Fino a13% 13 2 Da13,01% ai 20%.:.yY 12 3 Da20,01% a27% 15 ~ 4 Da27,01% a133% -r,.~... LO 5 Da33,01% a40%.j, J~ 9 6 Da40,01% a47% (. \ 8 7 Da47,01% in poi

9 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generae - n. 198 ALLEGATO 2 (Previsto da'art. 5. comma 4) i Iscritti Voti Fino a 100 Da 101 a 399 i 2 Da 400 a 599 \....; Da 600 a Da 900 a IT99 5 Da 1200 a Da 1500 a IDa 1800 a Da 2100 a ' ~ Da 2400 a 2699 O.t,\" Da 2700 a \~ Da 3000 a "V Da 3300 a A?'t Da 3600 a 3899 J~'\ <Da 3900 a 4199 /'~ 15 1 Da 4200 a 4499 ;\ '\16 Da 4500 a 4799 A,V 7 Da 4800 a 5099 ~v 18 Da5100a5399 (.-\_\ 19 :,,,,.,/ Da 5400 a 5699 Da 5700 a Da 6000 a 629,9 ' 22 Da 6300 a 6599) 23 Da 6600 a..g Da 690QJ 7199 i 25 Da 720'()(~" Da 75Qò a Da iz.boo a :Qa,8100 a ( '!Ja 8400 a Da 8700 a ' Da 9000 a Da 9300 a Da 9600 a Da 9900 a Da a Da 0500 a Da a Da a Da a Da a Da si procede in modo anaogo atl-ibuendo un voto ogni 300 iscritti

10 ALLEGATO 5 (Art. 7. comma 2). ' ORDINE DEI GEOLOGI,+~ Y' Numero dei Rappresentanti Rappresentanti Quota,dL~ critti aa Iscritti a'abo componenti dei iscritti aa iscritti aa sezioo~ de'abo Consigi sezione A sezione B ~V Ì ( ' }' ì ~y. 14 r!\:'>- Fino a13% \..\.ji' Da 13,01% a20% 1 1 Consigio (f.\,-..., 1 Da20,0% a27% nazionae "'-"\.- Da 27,01% a 33% ~ : Da.33,01% a40% 9 ~ Da40,01% a 47% 1 8 è 'v' Da47,0% in poi. i f"''" i'~~ ~'X)

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