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1 Roma, 30 settembre 2010 Prot. CC /2010 Prot. AT 1273/2010 Dott. Arturo BETUNIO Direttore Centrale Normativa Agenzia delle entrate Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D Roma Trasmissione esclusivamente a mezzo fax: OGGETTO: Problematiche aperte in relazione alla disciplina introdotta dall articolo 1 del decreto legge n. 40 del 2010 Comunicazioni di operazioni intercorse con operatori residenti in paesi black list richiesta chiarimenti. Egr. Direttore, in relazione all applicazione della nuova disciplina relativa alla comunicazione delle operazioni intercorrenti con operatori residenti in Paesi black list, si sottopongono le problematiche di seguito evidenziate, con ipotesi di possibili soluzioni interpretative, che sono pervenute dalle nostre Associazioni territoriali. I chiarimenti richiesti, come pure un interpretazione sistematica della nuova disposizione, è quanto mai urgente in quanto, come noto, il prossimo 2 novembre scade il termine per l invio delle prime comunicazioni. A disposizione per eventuali chiarimenti, è gradita l occasione per porgere cordiali saluti. Confartigianato IL DIRETTORE Andrea Trevisani CNA IL RESPONSABILE Claudio Carpentieri

2 COMUNICAZIONE DATI IVA CON PAESI BLACK LIST 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE 1.1 Nel DM 21/11/2001 (art. 2 e 3) sono previste una serie di esclusioni oggettive e soggettive (esempio: Monaco, sono escluse le società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato). Si chiede se queste limitazioni valgano anche ai fini della comunicazione delle operazioni Iva con Paesi black list. Si ritiene non debba tenersi conto delle limitazioni. Il DM 30/3/2010 prevede, infatti, che debbano essere indicate tutte le operazioni effettuate o ricevute nei confronti di operatori black list di cui al DM 4/5/99 e al DM 21/11/ Isola di Man, Principato di Monaco e Lussemburgo fanno parte dell Unione Europea e sono anche compresi nei DM 24/5/99 e DM 21/11/2001. Per le operazioni con questi Paesi esiste quindi sia un obbligo Intrastat che un obbligo black list. Potrebbe essere eliminato l obbligo della comunicazione black list per gli scambi economici con operatori residenti in questi Paesi al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese. 2. PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI 2.1 Nel DM 30/3/2010 (art. 2, c. 1, lett. a) è previsto che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a euro. Letteralmente sembra che debbano essere indagate le operazioni black list effettuate/ricevute nei quattro trimestri precedenti e quindi anche quelle effettuate/ricevute prima del 1 luglio Evidentemente questa lettura crea oggettive difficoltà alle imprese che sarebbero costrette ad indagare operazioni che non sono state tenute monitorate. Sarebbe auspicabile che venga prevista una presunzione di trimestralità per tutti i soggetti e che le operazioni da monitorare siano solo quelle effettuate dal 1 luglio 2010 in poi.

3 2.2 Nel DM 30/3/2010 (art. 2, c. 2) è previsto che i soggetti che iniziano l attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente. Il concetto di inizio attività ripreso nel decreto è quello di apertura della partita Iva o è quello di inizio delle attività black list? Per i modelli Intrastat l Amministrazione finanziaria ha esplicitamente chiarito che il concetto deve essere riferito a quello di inizio dell attività di scambi intracomunitari. (CM 13 del 23/2/1994, punto 15). Si ritiene che anche per le comunicazioni delle operazioni Iva con Paesi black list il concetto di inizio attività sia da riferire all inizio dell attività con Paesi black list. 2.3 La periodicità di presentazione della comunicazione (trimestrale o mensile) dipende dal fatto che un soggetto abbia realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a euro. Il limite dei euro deve essere verificato con riferimento alla somma degli imponibili delle varie operazioni o alla somma dei totali (imponibili + imposta)? In una logica di coerenza con la compilazione del modello di comunicazione (in cui sembra nei righi debbano essere indicati gli importi totali - imponibile + Iva delle varie operazioni) si ritiene che il limite dei euro debba essere verificato con riferimento ai totali (imponibile + Iva) delle operazioni intercorse con operatori black list Cambio di periodicità nella presentazione delle comunicazioni Nel DM 30/3/2010 (art. 2, c. 4) è previsto che i soggetti che nel corso di un trimestre superano la soglia dei euro presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi. Le istruzioni prevedono poi la compilazione di una casella Variazione di periodicità nel frontespizio del modello da utilizzare per ognuna delle comunicazioni mensili eventualmente da effettuarsi, in considerazione del decadimento della facoltà di produrre comunicazione trimestrale. In sostanza, si chiede se l esempio sotto riportato sia da ritenersi corretto. Supero del limite di euro in agosto presentazione della comunicazione con periodicità mensile a partire dalle operazioni relative al mese di settembre: la comunicazione deve essere inviata entro il 02/11/2010; - presentazione mensile della comunicazione relativa alle operazioni di luglio entro il 02/11/2010 (nel frontespizio del modello deve essere barrata la casella variazione di periodicità ); - presentazione mensile della comunicazione relativa alle operazioni di agosto entro il 02/11/2010 (nel frontespizio del modello deve essere barrata la casella variazione di periodicità );

4 3. POSSIBILITÀ DI CORREZIONE DELLA COMUNICAZIONE Esiste la possibilità di presentare una comunicazione integrativa di una comunicazione validamente presentata. Nelle istruzioni al modello è precisato che la casella Comunicazione integrativa è da compilare quando scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa presentando entro l ultimo giorno del mese successo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria una nuova comunicazione... Da quanto riportato sembra quindi che, oltre i termini consentiti (ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza originale di presentazione), non sia più possibile correggere una comunicazione già presentata. Se oltre i termini stabiliti per la comunicazione integrativa non esiste la possibilità di correzione della comunicazione non può essere riconosciuta al soggetto la possibilità di utilizzare l istituto del ravvedimento operoso entro i normali termini previsti dall art. 13 del D.Lgs n. 472/97; è infatti preclusa la possibilità di perfezionare il ravvedimento mediante la regolarizzazione dell adempimento stesso. In sostanza, quindi, in base a quanto riportato nelle istruzioni, un soggetto che: 1) omette di presentare la comunicazione è punito con una sanzione doppia rispetto a quella prevista dall art. 11 del D.Lgs n. 471/97; l omissione non è sanabile e il contribuente non può quindi nemmeno avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso; 2) commette errori nella compilazione della comunicazione: può procedere con la correzione della stessa inviando una comunicazione integrativa nei termini consentiti (ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza del termine di presentazione originaria). Trascorso tale termine la violazione non è sanabile e il contribuente non può quindi nemmeno avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso. Quanto appena affermato fa presupporre che per l adempimento in questione non sia possibile fare una presentazione tardiva della comunicazione né sanare eventuali errori commessi in fase di compilazione oltre i termini previsti per l integrativa. Questa rigidità, almeno in una prima fase di applicazione, può diventare molto pesante per i contribuenti e quindi si auspica che venga concessa la possibilità di sanare omissioni od errori nella compilazione, anche avvalendosi del ravvedimento operoso. 4. IDENTIFICATIVI FISCALI DEGLI OPERATORI BLACK LIST Nel quadro A del modello di comunicazione devono essere riportati il: - codice Iva; - codice fiscale degli operatori black list con cui si intrattengono rapporti economici. Il DM 30/3/2010 (art. 4, c. 1, lett. b) si limita a precisare che devono essere indicati il numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo. Non è ben chiaro quale è il codice Iva o il codice fiscale che gli operatori economici italiani devono chiedere agli operatori black list. Per la corretta compilazione delle comunicazioni è quindi necessario vengano date indicazioni più precise per individuare quale codice richiedere al cliente/fornitore black list.

5 5. NOTE DI VARIAZIONE Il DM 30/3/2010 (art. 4, c. 1, lett. f), prevede che nella comunicazione deve essere indicato l importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate [ ] al netto delle relative note di variazione. Le note di variazione relative sono: - quelle emesse, per le operazioni emesse; - quelle ricevute, per le operazioni ricevute. Le istruzioni al modello si esprimono invece in modo diverso, creando confusione nella compilazione del modello stesso. Le istruzioni alla compilazione del modello prevedono infatti che le operazioni attive (righi da A2 ad A5) devono essere indicate al netto delle note di variazione ricevute nel periodo. Per la parte relativa alle operazioni passive (righi da A19 ad A22) le istruzioni prevedono che le operazioni vanno indicate al netto delle note di variazione emesse. Con riferimento alla parte relativa alle note di variazione relative ad annualità precedenti delle operazioni attive (righi da A15 ad A18) si sottolinea poi che le stesse istruzioni richiedono la compilazione delle righe nel caso in cui siano emesse note di variazione relative ad operazioni attive di annualità precedenti. Stesso discorso vale per le note di variazione relative ad operazioni passive (righi da A32 ad A35). In sostanza quindi, le istruzioni richiederebbero due modalità diverse di rilevazione ed indicazione delle note di variazione a seconda che ci si trovi di fronte a note di variazione emesse/ricevute nello stesso anno dell operazione principale che rettificano o in un anno successivo. Si ritengono valide le informazioni riportate nel DM 30/3/2010. Le note di variazione dovrebbero quindi essere indicate nel seguente modo: - nella parte delle operazioni attive, se si riferiscono a queste; - nella parte delle operazioni passive, se si riferisco a queste. Sono quindi non corrette le istruzioni al modello. A questa conclusione si giunge anche guardando la parte del modello relativa alle operazioni passive che si riferisce alle note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell anno (righi da A28 ad A31). Sia nel modello sia nelle istruzioni è infatti riportato note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell anno. 6. INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI Le istruzioni alla compilazione della comunicazione prevedono che deve essere indicato L importo complessivo delle operazioni. Prevedono, inoltre, che va riportato altresì l imposta relativa ai righi. I termini complessivo e altresì fanno ritenere che nei righi relativi alle operazioni attive e passive imponibili (A2-A4-A11-A13-A15-A17-A19-A21-A28-A30-A32-A34) debba essere riportato il totale (imponibile + Iva) e non solo l imponibile. Si chiede una conferma di tale impostazione.

6 7. OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA 7.1 Nel modello di comunicazione devono essere indicate le operazioni non soggette ad Iva (righi A9, A10, A26, A27). In questa definizione possono rientrare una molteplicità di operazioni tra cui quelle che non sono assoggettate ad Iva per mancanza di uno dei requisiti fondamentali per l applicazione dell imposta (requisito oggettivo, territoriale). Il DM 5/8/2010 ha precisato che devono essere indicate le prestazioni di servizio che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici black list. La precisazione fa presupporre che le operazioni fuori campo Iva diverse dalle prestazioni di servizio appena citate non debbano essere indicate. Se così non fosse, infatti, non sarebbe stato necessario fare la precisazione. In conseguenza a ciò si ritiene quindi che non rientrino nell obbligo di comunicazione: - le operazioni non soggette per carenza del requisito oggettivo (es. cessioni gratuite di beni che non formano oggetto dell attività di valore inferiore a euro); - le cessioni di beni in cui è carente il requisito territoriale. Si chiede però una conferma in tal senso. 7.2 Le prestazioni di servizio non soggette ad Iva per carenza del requisito territoriale rese o ricevute nei confronti di soggetti extra UE non hanno alcun obbligo di registrazione ai fini Iva. Con riferimento a quale data devono essere incluse nella comunicazione black list? Per semplificazione nella compilazione del modello si ritiene che anche queste operazioni debbano essere indicate con le stesse regole previste per le operazioni Iva e quindi con riferimento al momento di effettuazione (pagamento). 8. RILEVANZA O MENO DELLE AUTOFATTURE Nel caso di prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo black list nei confronti di un soggetto passivo italiano le regole di territorialità disposte dall art. 7ter/633 prevedono che l operazione sia da assoggettare ad Iva nel Paese del committente. L operatore italiano, al più tardi al momento del pagamento del corrispettivo, deve emettere autofattura e registrare la medesima nei registri Iva. In questo caso esiste il dubbio se ai fini della compilazione della comunicazione sia rilevante il documento ricevuto (fuori campo Iva ex art. 7ter) o l autofattura. Se rilevante è il documento ricevuto, l operazione deve essere riportata tra le operazioni passive non soggette all imposta. Se invece rilevante è l autofattura, l operazione deve essere riportata tra le operazioni imponibili.

7 Dato che il DM 30/3/2010 prevede che nel modello sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel modello di comunicazione deve essere indicata l autofattura. Il documento ricevuto dal prestatore black list extra UE, ai fini Iva non deve infatti essere rilevato. In conseguenza a ciò queste operazioni vanno indicate in base al trattamento imputato alle stesse in fase di registrazione, quindi tra gli acquisti: - imponibili, se l autofattura è emessa con Iva; - non imponibili, se l autofattura è emessa non imponibile; - esenti, se l autofattura è emessa esente. 9. SCAMBI CON SAN MARINO 9.1 Acquisti di beni senza l applicazione dell Iva Nel caso in cui l operatore san marinese emetta fattura senza Iva l operatore italiano assolve gli obblighi Iva integrando il documento ricevuto e registrando lo stesso nei registri Iva vendite e Iva acquisti. Si chiede se nella comunicazione delle operazioni Iva con Paesi Black list va indicato il documento - senza Iva ricevuto (tra le operazioni fuori campo) - o l integrazione del documento (tra le operazioni imponibili). Dato che il DM 30/3/2010 prevede che nel modello sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel modello di comunicazione deve essere indicata l integrazione del documento. Il documento ricevuto dal fornitore san marinese, ai fini Iva non deve infatti essere rilevato. In conseguenza a ciò queste operazioni vanno indicate in base al trattamento imputato alle stesse in fase di registrazione. 10. RAPPORTI CON RAPPRESENTANTI FISCALI Ci si chiede se debbano essere indicate nella comunicazione le operazioni effettuate/ricevute con rappresentanti fiscali di soggetti black list nominati in paesi non a fiscalità privilegiata. Analogo dubbio emerge per le operazioni effettuate/ricevute con soggetti black list identificati direttamente in Paesi non black list. Si ritiene vadano indicate per le ragioni sotto indicate. Il DL 40/2010 ha previsto l obbligo di comunicazione di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

8 Per individuare le operazioni da indicare nel modello deve dunque essere data rilevanza unicamente al fatto che il cliente/fornitore abbia una sede, la residenza o il domicilio in un Paese black list. A nulla rileva quindi il fatto che l operatore black list - abbia nominato un rappresentante fiscale - si sia identificato direttamente in un Paese non black list. La nomina del rappresentante fiscale, così come l identificazione diretta, sono infatti solo un modo per adempie agli obblighi Iva in un determinato Paese e in alcun modo queste modalità mettono in discussione il fatto che i rapporti intervengano con l operatore economico black list. Si segnala però che se l impostazione viene confermata, ai fini della compilazione della comunicazione questo implica un aggravio notevole di adempimenti in capo ai contribuenti italiani perché sono costretti a conoscere tutti i dati del soggetto non residente, anche se, di fatto, le operazioni Iva intervengono con il rappresentante fiscale o con la posizione Iva del soggetto black list identificato direttamente.

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