PASSAGGIO GENERAZIONALE: Aspetti tecnici e giuridici degli strumenti applicabili. Crema, 26 marzo 2015

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1 PASSAGGIO GENERAZIONALE: Aspetti tecnici e giuridici degli strumenti applicabili Crema, 26 marzo 2015

2 DISCLAIMER Tutti i contenuti di questa presentazione sono di proprietà di Aletti Fiduciaria S.p.A. e la loro distribuzione o diffusione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto, sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Le informazioni contenute in questa presentazione hanno uno scopo puramente indicativo e non costituiscono parere fiscale e/o giuridico, che sarà necessario ottenere da consulenti terzi, qualificati ed iscritti agli appositi albi. Le informazioni contenute in questa presentazione non devono essere considerate come base per un investimento ovvero una decisione con effetti giuridici. Si raccomanda di richiedere sempre un parere circostanziato al professionista. Questa presentazione non rappresenta e non deve essere interpretata come un offerta o sollecitazione a sottoscrivere o in alcun modo acquistare titoli di Banco Popolare o di altre società del gruppo ovvero servizi bancari e/o di investimento, né deve, nel suo complesso o relativamente a sue parti, formare la base o essere considerata come riferimento per qualunque tipo di contratto di acquisto o sottoscrizione di titoli di Banco Popolare o altre società del gruppo, o comunque un impegno di qualsivoglia genere. Aletti Fiduciaria e le altre società del Gruppo Banco Popolare non si assumono alcuna responsabilità per la fondatezza, l aggiornamento o la revisione delle dichiarazioni rese in questa presentazione. Le dichiarazioni si riferiscono esclusivamente alla data di questa presentazione. 2

3 INDICE 1. Chi siamo 2. Cosa facciamo 3. Il Fondo Patrimoniale 4. Il Patto di Famiglia 5. Il Family buy-out 6. Il Trust 7. Contatti 3

4 Chi siamo 4

5 CHI SIAMO Aletti Fiduciaria S.p.A. svolge l attività di società fiduciaria, cosi come disciplinata dalla legge 23 novembre 1939 n ed è soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, di Banca d Italia. La Società è controllata da Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., appartenente al Gruppo Banco Popolare. 5

6 Cosa facciamo 6

7 COSA FACCIAMO La Società ha sede in Milano e Brescia ed opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di personale interno altamente qualificato e di una consolidata rete di primari professionisti esterni specializzati in materia legale e fiscale. La Società ha focalizzato la propria azione sulla tutela e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, erogando i seguenti servizi: le intestazioni fiduciarie tradizionali; lo svolgimento dell ufficio di trustee o guardiano di trust interni; l assistenza nel passaggio generazionale con i servizi personalizzati. 7

8 SCOPO DELLA RELAZIONE La presente nota è finalizzata a fornire un sintetico prospetto descrittivo degli strumenti sotto elencati, il fondo patrimoniale; il patto di famiglia; Il family buy-out; il trust. 8

9 Il Fondo Patrimoniale 9

10 DEFINIZIONE E FORMA Definizione Il fondo patrimoniale è un complesso di beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito separato dal patrimonio dei coniugi e destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Forma per la costituzione Atto pubblico o testamento (di terzo). Forma per l opponibilità ai terzi Annotazione a margine dell atto di matrimonio, e: Beni immobili: trascrizione nei registri immobiliari; Beni mobili registrati: trascrizione nei pubblici registri; Titoli di credito: vanno resi nominativi mediante annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (per i titoli dematerializzati: registrazione del vincolo in apposito conto dell intermediario). 10

11 AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFETTI Ambito soggettivo Famiglia c.d. legittima. Ambito oggettivo Beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito. I frutti prodotti dai beni vincolati restano vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Effetti I beni vincolati sono insensibili alle vicende del patrimonio da cui vengono separati e non possono essere fatti oggetto di esecuzione forzata se non per debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia. 11

12 DURATA ED AMMINISTRAZIONE Durata Il fondo patrimoniale cessa se viene meno il rapporto coniugale (annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o morte di uno dei coniugi), salva la sua ultrattività in caso di figli minori fino al raggiungimento della maggiore età degli stessi. Amministrazione dei beni Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i coniugi. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso di entrambi i coniugi. Se non è diversamente previsto dall atto di costituzione i beni del fondo patrimoniale non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l autorizzazione concessa dal giudice nei soli casi di necessità od utilità evidente. 12

13 VANTAGGI E SVANTAGGI Possibili vantaggi 1. Idoneità a creare un patrimonio separato in deroga al principio di cui all art c.c.; 2. Esclusione dell esecuzione sui beni del fondo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; 3. Esclusione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale dal fallimento. Possibili svantaggi 1. Necessità del consenso di entrambi i coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione 2. Necessità del consenso di entrambi i coniugi per gli atti dispositivi di cui all art. 169 c.c., nonché dell autorizzazione del giudice in caso di presenza di figli minori; 3. Ultrattività del fondo in caso di figli minori fino al raggiungimento della loro maggiore età; 4. E controversa la possibilità dello scioglimento consensuale del fondo patrimoniale. 13

14 NORME DI RIFERIMENTO Norme di riferimento Artt. 162 ss. c.c. Disciplina del fondo patrimoniale. Art c.c. Trascrizione del fondo patrimoniale. Art. 46 L.F. Beni non compresi nel fallimento. Art. 162 c.c. Forma delle convenzioni. Artt. 180 ss. c.c. Amministrazione della comunione legale. Artt. 191 ss. c.c. Scioglimento della comunione. 14

15 Il Patto di Famiglia 15

16 DEFINIZIONE E FORMA Definizione Il patto di famiglia è un contratto con cui, «compatibilmente con le disposizioni in materia d impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti» (art. 768 bis c.c.). Forma per la costituzione Atto pubblico. 16

17 REGIME PUBBLICITARIO ED INVALIDITA Regime pubblicitario ed opponibilità ai terzi Trasferimento d azienda (o di ramo d azienda): deposito entro 30 gg. per l iscrizione nel registro delle imprese. Trasferimento di beni immobili: applicazione della disciplina in tema di trascrizione per l opponibilità a terzi. Trasferimento di partecipazioni societarie: resta ferma la disciplina prevista per il relativo tipo sociale. Cause di invalidità e termine di prescrizione Tutte le cause previste dalla disciplina generale dei contratti. I vizi del consenso possono essere fatti valere entro un anno. Mancata liquidazione dei legittimari che non hanno partecipato al contratto entro un anno dall apertura della successione del disponente. 17

18 AMBITO DI APPLICAZIONE Ambito soggettivo Il disponente può essere solo un imprenditore, inteso come il titolare di un azienda, o il titolare di partecipazioni sociali. Devono sottoscrivere il patto di famiglia: il coniuge e tutti coloro i quali rivestirebbero la qualità di legittimari se in quel momento si aprisse la successione. Il trasferimento può avvenire unicamente in favore dei discendenti. Ambito oggettivo Azienda (o ramo d azienda). Partecipazioni societarie. 18

19 EFFETTI E SCIOGLIMENTO Effetti Trasferimento dell azienda (o del ramo d azienda) o delle partecipazioni societarie. Liquidazione dei legittimari non assegnatari che hanno sottoscritto il patto di famiglia. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. Dopo l apertura della successione: se richiesta, liquidazione dei legittimari che non hanno partecipato al contratto. Scioglimento e modifica Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che hanno concluso il contratto mediante: diverso contratto (avente le stesse caratteristiche); recesso (se previsto dal contratto), attraverso una dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio. 19

20 VANTAGGI Possibili vantaggi 1. Consente di disciplinare la propria successione e di disporre il trasferimento in favore del discendente o dei discendenti che assicurano maggiori garanzie per l efficienza dell impresa (es. il discendente ritenuto più idoneo o quello effettivamente interessato); 2. Evita la frammentazione dell impresa. 20

21 SVANTAGGI Possibili svantaggi 1. Il disponente si spoglia immediatamente dell impresa. 2. Non è del tutto insensibile alle vicende familiari successive (ad es. in caso di nascita o riconoscimento di nuovi figli, all apertura della successione del disponente, questi hanno liquidazione della quota prevista per i legittimari non assegnatari e, in caso tale diritto non venga soddisfatto, possono impugnare il patto di famiglia). 3. Le poche pronunce giurisprudenziali rendono ancora incerta l operatività del patto di famiglia. Si rilevano numerosi contrasti dottrinali anche su aspetti importanti. 21

22 NORME DI RIFERIMENTO Norme di riferimento Art. 458 c.c. Divieto di patti successori. Artt. 768bis c.c. e ss. Disciplina del patto di famiglia. 22

23 Il Family Buy-out 23

24 DEFINIZIONE Il family buyout ( FBO ) è un operazione di acquisizione da parte di un famigliare o di un ramo famigliare delle partecipazioni degli altri famigliari nella società di famiglia, realizzata utilizzando le risorse della società medesima per il rimborso dei finanziamenti ricevuti per l acquisizione. Caratteristica dell'operazione è, pertanto, lo sfruttamento della leva finanziaria che si identifica con il valore della società acquisita, secondo una tecnica che si identifica con il cash merger, ossia con l acquisto delle partecipazioni nella società target da parte di una società, già esistente o costituita ad hoc, che ricorre al credito per l acquisto e poi si fonde con la target. Realizzata la fusione, la debitrice sarà quindi la società target e il rimborso del debito avverrà con i flussi di cassa della target. 24

25 AMBITO SOGGETTIVO I soggetti coinvolti in una operazione di FBO sono: i famigliari acquirenti e i famigliari cedenti; la società di famiglia; il partner finanziario (advisor e finanziatore dell acquisizione). L operazione di family buyout consente di realizzare, nell ambito delle imprese di famiglia e in particolare dei passaggi generazionali, l acquisizione del controllo da parte di alcuni famigliari, oppure la liquidazione dei famigliari non interessati all impresa o non scelti per la sua continuazione, in situazioni nelle quali i famigliari acquirenti non hanno le risorse finanziarie per realizzare l acquisizione. 25

26 PRESUPPOSTI L operazione ha come presupposti, oltre naturalmente al consenso dei famigliari acquirenti e cedenti, che la società di famiglia abbia caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie tali da poter assicurare il rimborso del finanziamento. Le principali caratteristiche considerate dai soggetti finanziatori prevedono che la società: operi in un settore maturo, caratterizzato, quindi, da bassa aleatorietà dei flussi di cassa; abbia un buon livello di redditività economica, costante nel tempo, e abbia una solida posizione sul mercato (ad esempio con un marchio forte, oppure una posizione leader in un settore di nicchia); abbia un livello di indebitamento che consenta un ulteriore indebitamento; abbia dei flussi di cassa adeguati per ripagare il debito derivante dall acquisizione; abbia una situazione di governance definita e con un ruolo riconosciuto al famigliare o al ramo famigliare che si propone di acquistarne il controllo (meglio se questi già ha un ruolo gestionale preminente all interno della società). 26

27 FASI L'operazione, nella sua forma più semplice, si articola nelle seguenti fasi. Nella prima fase i famigliari acquirenti conferiscono le loro partecipazioni nella società di famiglia in una società di nuova costituzione; questa fase non è necessaria se le loro partecipazioni sono già detenute tramite una società adatta all operazione, cioè una società che una volta fusa con la target non modifichi i presupposti economici, patrimoniali e finanziari sopra indicati. Nella seconda fase, la società acquirente, non avendo sufficienti disponibilità finanziarie, ricorre a un partner finanziario che, verificate le condizioni per la realizzazione dell operazione, concede il finanziamento per l acquisto. Normalmente il finanziamento è assistito da pegno sulle partecipazioni della società target e l erogazione avviene contestualmente all esecuzione dell acquisto delle partecipazioni e alla concessione del pegno. Nella terza fase la società acquirente si fonde con la società acquisita. Con la fusione si realizza l effetto sostanziale per cui il debito contratto per l'acquisto delle partecipazioni nella società target viene rimborsato non dall'acquirente, bensì dal soggetto che viene acquisito. 27

28 VANTAGGI E SVANTAGGI L operazione di family buyout ha il vantaggio di rendere possibile l assunzione del controllo dell impresa di famiglia o la liquidazione dei famigliari di minoranza anche nel caso in cui i famigliari acquirenti non abbiano i mezzi propri o la capacità di credito per realizzare l acquisto. Nell ambito dei passaggi generazionali, il FBO è uno strumento molto utile per assicurare la continuità dell impresa di famiglia, consentendo ai famigliari scelti per proseguirla di assumere il controllo della società o di liquidare gli altri famigliari. Lo svantaggio dell operazione è che riduce e può anche esaurire la capacità di credito della società di famiglia, a discapito della possibilità di effettuare investimenti o perseguire programmi espansivi. Occorre quindi effettuare una valutazione approfondita delle prospettive della società nell orizzonte di rimborso del finanziamento. 28

29 IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO Il punto centrale dell operazione è il contratto di finanziamento con il partner finanziario. Il piano di rimborso sarà naturalmente commisurato ai flussi di cassa della società di famiglia post fusione con la società acquirente. Usualmente i contratti di finanziamento prevedono che l erogazione del finanziamento sia condizionata all acquisto delle partecipazioni nella target, alla costituzione del pegno sulle partecipazioni nella target (generalmente è richiesto il pegno sul 100% del capitale sociale) e alla concessione di altre garanzie (ad esempio il pegno sulle partecipazioni della società acquirente). Quanto agli impegni il contratto prevederà l impegno di realizzare la fusione tra la società acquirente e la società acquisita entro un determinato termine. Talvolta viene previsto l impegno di effettuare, a seguito della fusione, dismissioni di asset non strategici e di destinare a rimborso il ricavato della dismissione. Usuali sono anche le clausole (comuni ai contratti di finanziamento complessi) che prevedono il rispetto di determinati parametri economici finanziari e diritti del finanziatore (di anticipazione dei termini di rimborso o di aumento dei tassi di interesse) nel caso in cui non vengano rispettati. 29

30 ASPETTI GIURIDICI RILEVANTI Nel caso in cui l operazione di family buyout preveda l acquisizione del controllo della società di famiglia, si applica la disciplina dell art bis c.c., ai sensi del quale: il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (e la ragionevolezza di tale indicazione deve essere attestata dagli esperti di cui all art sexies c.c.); la relazione degli amministratori delle società partecipanti alla fusione deve indicare le ragioni che giustificano l operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obietti che si intendono raggiungere; al progetto di fusione deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di una delle società interessate; alla fusione non si applicano le semplificazioni documentali e procedimentali previste per la fusione di società interamente posseduta e di società posseduta al 90%. Nell ambito dell operazione, può essere necessario concludere patti parasociali tra i componenti della famiglia che hanno acquisito il controllo (ed anzi è una occasione opportuna per disciplinare anche i rapporti tra i famigliari acquirenti) e tra questi e gli altri famigliari, nel caso in cui restino con una partecipazione di minoranza. 30

31 Il Trust 31

32 IL TRUST: DEFINIZIONE L art. 2 della Convenzione de L Aja del 1 Luglio 1985 sancisce per trust s intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee; Il trustee è investito del potere e onerato dell obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. 32

33 IL TRUST: NOZIONE E SOGGETTI Il trust è un rapporto in virtù del quale un soggetto (DISPONENTE) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un terzo (TRUSTEE) affinché quest ultimo li amministri e gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell interesse di uno o più BENEFICIARI o per il raggiungimento di uno scopo, talora sotto la supervisione di un GUARDIANO. I soggetti del trust sono: Disponente Trustee Beneficiario Guardiano Il trust interno è il trust istituito in Italia mediante atto pubblico da disponenti cittadini residenti in Italia, su beni collocati entro i confini nazionali, a favore di soggetti beneficiari residenti, nei quali il trustee sia pure residente in Italia e svolga la gestione e amministrazione del fondo in Italia. L unico elemento di estraneità è la legge regolatrice, scelta dal disponente come prevede l art. 6 della citata Convenzione. 33

34 ISTITUZIONE DEL TRUST E LEGITTIMAZIONE Le modalità di istituzione di un trust in Italia sono due: atto tra vivi; testamento. La prassi dei trust interni prevede due atti: l Atto istitutivo che disciplina il rapporto tra i diversi soggetti del trust stabilendo le regole e le modalità di funzionamento dello stesso; l Atto dispositivo che disciplina il trasferimento del patrimonio (anche un solo bene) dalla sfera giuridica del soggetto disponente al fondo in trust (segregato e vincolato). In Italia il trust trova legittimazione giuridica a seguito dell adesione del nostro Paese alla Convenzione dell Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio

35 CARATTERISTICHE GENERALI Chi può istituire il trust: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica. Oggetto del trust: tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto. A titolo esemplificativo, possiamo citare: somme di denaro, strumenti finanziari (azioni quotate in Italia o all Estero, obbligazioni, quote di fondi, ecc.), titoli di credito, partecipazioni in società non quotate, preziosi ed opere d arte, immobili. Durata: Il termine può essere indicato in un numero di anni ovvero essere riferito al verificarsi di un certo evento. 35

36 LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE L'effetto più importante che il Trust produce è rappresentato dalla cosiddetta segregazione patrimoniale. Questo significa che i beni posti in Trust, da chiamarsi a tutti gli effetti beni in Trust, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del Trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile "stato di fatto" e che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i beni in Trust. La segregazione fa sì che i beni in Trust non possano essere aggrediti dai creditori personali del Trustee, del disponente e dei beneficiari e il loro eventuale fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in Trust. 36

37 ALTRI VANTAGGI DEL TRUST L assenza di vincoli nella gestione di un patrimonio: il trustee, quale pieno proprietario dei beni in trust, agisce discrezionalmente nell amministrazione seppure nel rispetto degli scopi e dei limiti individuati dal disponente nell atto istitutivo di trust; L ultrattività: attraverso il trust il disponente può perseguire finalità che possono andare oltre l orizzonte della propria vita; La garanzia di riservatezza: il trust è un soggetto a tutti gli effetti autonomo e distinto da colui che lo ha istituito; ne consegue che il disponente può utilizzare il trust laddove abbia necessità di compiere particolari operazioni per cui ritiene opportuno celare a terzi l identità del soggetto che fornisce la provvista economica. 37

38 FINALITA Il trust, rappresenta uno strumento assai utile per la famiglia, al fine di: prevenire e dirimere situazioni di disaccordo familiare; realizzare una pianificazione successoria. Il trust rappresenta uno strumento assai utile per l imprenditore al fine di: separare e proteggere il proprio patrimonio da quello dell azienda; assicurare una gestione fluida e unitaria dell azienda; sfruttare forme di garanzia alternative a quelle tradizionali. programmare e pianificare il passaggio generazionale dell azienda al fine di: prevenire il sorgere di futuri attriti tra eredi; sopperire all eventuale mancanza di eredi idonei o interessati alla continuazione dell impresa. 38

39 ALTRE APPLICAZIONI Attraverso il trust sono, altresì, perseguibili finalità non altrimenti realizzabili con gli strumenti giuridici tradizionali, quali ad esempio: la tutela di coppie di fatto o di figli non riconosciuti: a titolo esemplificativo, si pensi a conviventi more uxorio che intendono istituire un trust per tutelare il convivente superstite, oppure al caso di un soggetto che vuole assicurare in piena riservatezza determinati benefici ad un figlio non riconosciuto; la tutela di soggetti deboli (interdetti, inabilitati, tossicodipendenti, etilisti, prodighi): ad esempio, il caso di un figlio diversamente abile al quale i genitori intendono assicurare dopo la loro morte i mezzi necessari per il sostentamento e le cure necessarie. 39

40 TIPOLOGIE DI TRUST La flessibilità dello strumento è dimostrata anche dalla gamma della casistica di impiego o tipologia. A titolo meramente esemplificativo, si menziona: Trust per il passaggio generazionale; Trust di protezione; Trust liquidatori; Trust di garanzia; Trust a favore di soggetto debole; Trust per il patrimonio artistico. 40

41 Contatti 41

42 CONTATTI Aletti Fiduciaria S.p.A. Via Roncaglia, Milano Tel Viale della Bornata, Brescia Tel

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