Regolamento per la previdenza professionale della cassa pensione pro

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1 Regolamento per la previdenza professionale della cassa pensione pro validi dallo cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Casella postale 434 CH-6431 Svitto t f pkpro.ch

2 Indice Art. 1 Disposizioni generali Scopo Cassa di previdenza Contenuto del Regolamento per la previdenza Disposizioni relative all età Salariati assoggettati all obbligo di affiliazione Assicurati volontari Inizio dell affiliazione Età di pensionamento 41.9 Copertura previdenziale Fine dell obbligo assicurativo Obblighi della persona assicurata Obbligo d informare della Fondazione Prestazione d entrata Unione domestica registrata 6 Art. 2 Definizioni relative al salario Salario annuo Salario assicurato Particolarità 7 Art. 3 Prestazioni previdenziali Panoramica delle prestazioni Avere di vecchiaia Avere di vecchiaia prevedibile con e senza 8 gli interessi 3.4 Avere di vecchiaia degli assicurati invalidi 8 Prestazioni di vecchiaia Rendita di vecchiaia Rendita per figli di pensionati 8 Prestazioni in caso d invalidità Disposizioni generali Rendita d invalidità Rendita per figli d invalidi Esonero dai contributi Modifica del grado d invalidità Ricaduta 10 Prestazioni in caso di morte Diritto alle prestazioni in caso di morte Rendita per coniuge Importo della rendita per coniuge Rendita per partner Diritto del partner Rendita per i superstiti Diritto dei coniugi divorziati Riduzione e soppressione della rendita per i 11 superstiti 3.21 Rendita per orfani Capitali in caso di morte 12 Disposizioni generali per le 12 prestazioni previdenziali 3.22 Fondo di garanzia Adeguamento all evoluzione dei prezzi Coordinamento con l assicurazione contro gli 12 infortuni e l assicurazione militare Rapporto con altre prestazioni assicurative Pagamento delle prestazioni previdenziali Liquidazioni in capitale Restituzione di prestazioni percepite illecitamente Partecipazione alle eccedenze derivanti 14 da contratti d assicurazione 3.30 Partecipazione alle eccedenze derivanti da contratti 14 d assicurazione Art. 4 Uscita Uscita dalla previdenza in favore del personale Prestazione di libero passaggio Utilizzo della prestazione di libero passaggio Copertura successiva 15 Art. 5 Contributi Obbligo di pagare i contributi Importo dei contributi Riscatto di anni contributivi 16 PK_07_200_03_i 2

3 Art. 6 Organizzazione della Fondazione Commissione di previdenza Consiglio di fondazione Obbligo del segreto 17 Art. 7 Ulteriori disposizioni Misure di risanamento Promozione della proprietà di un abitazione Cessione e costituzione in pegno Divorzio Figli aventi diritto alla rendita Luogo di adempimento Prescrizione Adeguamenti del Regolamento per la previdenza Disposizioni transitorie Entrata in vigore 19 Allegato al regolamento 20 Aliquote di conversione 20 In caso di pensionamento ordinario: 20 In caso di pensionamento anticipato 20 In caso di pensionamento differito 20 Entrata in vigore 20 3

4 Art Scopo Disposizioni generali La presente previdenza del personale viene istituita con lo scopo di proteggere le persone assicurate e i loro superstiti dalle conseguenze economiche causate dalla perdita di guadagno per vecchiaia, invalidità e morte La Fondazione è organizzata sotto forma di fondazione collettiva. Essa è iscritta nel Registro della previdenza professionale ed è assoggettata alla vigilanza dell Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera centrale Per le prestazioni previdenziali non assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) sono escluse le prestazioni minime previste dalla LPP. 1.2 Cassa di previdenza La Fondazione gestisce una Cassa di previdenza per ogni datore di lavoro che ha sottoscritto con lei un contratto d affiliazione. 1.3 Contenuto del Regolamento per la previdenza I rapporti tra la Fondazione e gli assicurati o le persone aventi diritto sono disciplinati dal presente Regolamento per la previdenza e, per quanto concerne il genere e l importo delle prestazioni previdenziali e il loro finanziamento, da un piano di previdenza elaborato per ogni singola Cassa di previdenza. Tale piano forma parte integrante del Regolamento per la previdenza. A ogni salariato da affiliare deve essere consegnata una copia del piano di previdenza e, su richiesta, anche una copia del Regolamento per la previdenza Le disposizioni del presente Regolamento per la previdenza sono applicabili in tutti i casi in cui il piano di previdenza non presenta una disciplina diversa L organizzazione della Fondazione, l elezione e le competenze dei suoi organi, nonché gli investimenti patrimoniali, sono disciplinati in seno alla Fondazione. 1.4 Disposizioni relative all età L età determinante per l ammissione e per l ammontare dei contributi e degli accrediti di vecchiaia, così come per il calcolo della prestazione minima in caso di libero passaggio, corrisponde alla differenza tra l anno civile in corso e l anno di nascita. 1.5 Salariati assoggettati all obbligo di affiliazione Sono assoggettati all obbligo di affiliazione alla previdenza tutti i salariati che: a) percepiscono un salario annuo superiore al salario minimo LPP; b) hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure un contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi; c) non sono assicurati obbligatoriamente presso un altro ente per un attività professionale principale; d) fruiscono della capacità di guadagno in misura pari o superiore al 30 %. Non sono assicurate in modo obbligatorio le persone che usufruiscono di una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell Art. 26a LPP Il piano di previdenza può prevedere ulteriori possibilità di affiliazione oltre a quelle stabilite dall art Assicurati volontari Possono assicurarsi volontariamente i salariati e gli indipendenti con i loro salariati che non sono assoggettati all assicurazione obbligatoria, a condizione che siano adempiute le condizioni stabilite dal presente Regolamento I contributi e i versamenti degli indipendenti devono essere destinati in modo durevole alla previdenza professionale. 1.7 Inizio dell affiliazione L affiliazione alla previdenza del personale diventa effettiva alla data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 1.5 o 1.6. Salvo diversa disposizione del piano di previdenza, l affiliazione inizia alla data precedente tra le seguenti: il 1 gennaio successivo al compimento del 17 anno d età per i rischi di invalidità e morte; il 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno d età per le prestazioni di vecchiaia Le persone che al momento dell affiliazione alla previdenza del personale sono parzialmente incapaci di guadagno o invalide, sono assicurate solo per la parte corrispondente al rispettivo grado di capacità di guadagno Il datore di lavoro notifica alla Fondazione le persone da affiliare. 1.8 Età di pensionamento Salvo diversa disposizione del piano di previdenza, l età di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento dell età ordinaria di pensionamento AVS Se il rapporto di lavoro viene disdetto e se il salariato percepisce delle prestazioni dalla Fondazione Pensionamento Anticipato (PEAN), dalla Resor o da un istituzione con uno scopo simile, 4

5 l età di pensionamento viene comunque raggiunta conformemente a quanto previsto dal piano di previdenza oppure il primo giorno del mese successivo al compimento dell età di pensionamento ordinaria stabilita dall AVS. Tuttavia, in tal caso, l assicurazione delle prestazioni d invalidità e quella delle prestazioni in caso di morte superiori all avere di vecchiaia si estinguono Un prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia è possibile al più presto a partire dall età di 58 anni, a condizione che la persona assicurata cessi definitivamente l attività professionale. I pensionamenti anteriori al raggiungimento di questa età sono ammessi nei casi di ristrutturazione aziendale. Il capitale di vecchiaia corrisponde all avere di vecchiaia disponibile al momento del prelievo. L aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia viene ridotta proporzionalmente. Le aliquote di conversione sono stabilite dal piano di previdenza. Con il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia, l età di pensionamento si considera raggiunta Con il consenso del datore di lavoro e con una corrispondente riduzione dell attività professionale, è possibile un pensionamento parziale a partire dall età di 58 anni. La persona assicurata può ridurre il suo grado di occupazione di una percentuale compresa tra il 20% e il 50%, proseguendo al contempo la previdenza in misura corrispondente al salario assicurato precedente, per intero o in parte, fino all età di 65 anni. I contributi del datore di lavoro e del lavoratore per la previdenza facoltativa sono a carico della persona assicurata. Sono riservate le disposizioni fiscali. Se la previdenza viene ridotta in proporzione alla riduzione dell attività professionale, la parte rimanente di attività professionale continua a essere gestita come quella di un assicurato attivo. La parte non compresa nell attività professionale dà diritto alle prestazioni di vecchiaia Se la persona assicurata continua a lavorare in seguito al raggiungimento dell età di pensionamento, è possibile il differimento delle prestazioni di vecchiaia, benché in ogni caso non oltre il compimento del 70 anno d età. Il capitale di vecchiaia corrisponde all avere di vecchiaia disponibile al momento del prelievo. L aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia viene incrementata proporzionalmente. Le aliquote di conversione sono stabilite dal piano di previdenza. L assicurazione delle prestazioni d invalidità e delle prestazioni in caso di morte che superano l avere di vecchiaia si estingue in ogni caso al raggiungimento dell età di pensionamento prevista dall art Copertura previdenziale La copertura previdenziale è valida in tutto il mondo. Essa inizia dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni di affiliazione definite agli artt. 1.5 o 1.6 (inizio dell assicurazione) e termina il giorno in cui la persona assicurata lascia la previdenza del personale La copertura previdenziale è definitiva e senza riserve per: le prestazioni minime ai sensi della LPP; le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio apportata, a condizione che tali prestazioni fossero assicurate senza riserve presso il precedente istituto di previdenza. Per quanto concerne le altre prestazioni, la copertura previdenziale è definitiva e senza riserve se all inizio dell assicurazione la persona assicurata fruisce della completa capacità di guadagno e le prestazioni previdenziali regolamentari non superano determinati limiti stabiliti dalla Fondazione o dalla compagnia d assicurazioni. In caso contrario tali prestazioni vengono assicurate inizialmente solo a titolo provvisorio. È considerata non pienamente capace di guadagno una persona assicurata che all inizio dell assicurazione: deve assentarsi interamente o parzialmente dal lavoro per motivi di salute; percepisce un indennità giornaliera in seguito a malattia o infortunio; è iscritta presso un assicurazione statale per l invalidità; percepisce una rendita di invalidità totale o parziale; oppure per motivi di salute non può più essere impiegata a tempo pieno e conformemente alla sua formazione e alle sue capacità Copertura previdenziale provvisoria Se determinate prestazioni possono essere assicurate solo a titolo provvisorio, la Fondazione ne informa la persona assicurata. La Fondazione o la compagnia d assicurazioni possono esigere dalla persona assicurata informazioni integrative sul suo stato di salute. All occorrenza è inoltre possibile consultare un medico o richiedere una visita medica. In base alla documentazione presentata, i rischi di invalidità e morte possono essere soggetti a una riserva per motivi di salute. La durata massima di tale riserva è di 5 anni. È possibile mantenere una riserva esistente presso l istituto di previdenza precedente, tenendo però conto del periodo di riserva già trascorso. Anche nel caso di una riserva limitata nel tempo, fino al termine dell assicurazione non vengono versate prestazioni sovraobbligatorie se il rischio oggetto di riserva si presenta nel corso del periodo di riserva. Se i dati o gli accertamenti dello stato di salute della persona da assicurare richiesti non vengono forniti, oppure non vengono forniti entro i termini stabiliti, le prestazioni sono limitate alle prestazioni minime ai sensi della LPP. La Fondazione comunica per iscritto al datore di lavoro e alla persona assicurata se la copertura previdenziale è concessa normalmente o con riserva (restrizione). Tale comunicazione rende definitiva la copertura. Se nel periodo della copertura previdenziale provvisoria si verifica un caso di previdenza: sono concesse le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio apportata; 5

6 sono concesse le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio apportata e che erano assicurate con riserva presso l istituto di previdenza precedente, tenendo conto di tale riserva; non vengono concesse le altre prestazioni assicurate a titolo provvisorio, laddove il verificarsi del caso di previdenza sia attribuibile a una causa pregressa all inizio della copertura previdenziale provvisoria In caso di aumento delle prestazioni previdenziali, per le prestazioni supplementari da assicurare si applicano per analogia le disposizioni degli artt In caso di congedo non pagato, la previdenza può essere portata avanti interamente o parzialmente su richiesta della persona assicurata e con il consenso del datore di lavoro Fine dell obbligo assicurativo Con riserva delle disposizioni dell art , l obbligo assicurativo termina: al raggiungimento dell età di pensionamento; con la risoluzione del rapporto di lavoro; alla morte della persona assicurata; qualora non si raggiunga l importo del salario minimo Obblighi della persona assicurata Ogni persona assicurata è tenuta a informare la Fondazione in merito a tutte le circostanze determinanti ai fini della previdenza. La persona assicurata è tenuta a comunicare al datore di lavoro, all attenzione della Fondazione, le modifiche dello stato civile come pure l inizio o il termine degli obblighi di assistenza entro un termine di 30 giorni. In particolare, alla Fondazione va immediatamente comunicata qualsiasi modifica del grado di incapacità lavorativa o di guadagno Le persone assicurate che percepiscono prestazioni di vecchiaia, d invalidità o per i superstiti sono tenute a informare la Fondazione segnatamente in merito a eventuali redditi conteggiabili (per es. prestazioni sociali erogate in Svizzera o all estero, prestazioni fornite da altre casse pensioni, altri redditi realizzati con la propria attività) Obbligo d informare della Fondazione Al momento dell affiliazione, in caso di cambiamento delle prestazioni previdenziali e all inizio di ogni anno la persona assicurata riceve un «certificato di previdenza» personale in cui figurano i dati previdenziali che la riguardano Su richiesta alla Commissione di previdenza e nel quadro delle disposizioni di vigilanza, la Fondazione comunica alla persona assicurata ulteriori informazioni in merito alla situazione della sua assicurazione e all attività della Fondazione. Inoltre, su richiesta scritta, consegna agli assicurati una copia del conto di esercizio annuale e del rapporto annuale e fornisce tutte le informazioni ai sensi dell art. 86 b LPP Ogni persona assicurata può richiedere alla Commissione di previdenza che la Fondazione le comunichi e se del caso rettifichi tutti i dati gestiti che la riguardano A cadenza annuale la Commissione di previdenza informa gli assicurati riguardo a: organizzazione e finanziamento; composizione della Commissione di previdenza Prestazione d entrata Nell ambito delle disposizioni di legge, la persona assicurata è tenuta ad apportare alla Fondazione le prestazioni di libero passaggio provenienti da istituti di previdenza precedenti. La prestazione di libero passaggio apportata dall assicurato è utilizzata per incrementare il suo avere di vecchiaia Unione domestica registrata Per «coniuge» si intende la persona di sesso maschile o femminile sposata con l assicurato o che con quest ultimo ha contratto un unione domestica registrata ai sensi della Legge sull unione domestica registrata. Per «matrimonio» o «divorzio» si intende l instaurazione o lo scioglimento di un matrimonio o di un unione domestica registrata. Art. 2 Definizioni relative al salario 2.1 Salario annuo Si calcola di regola come salario annuo l ultimo salario AVS noto prendendo in considerazione i cambiamenti già convenuti per l anno in corso. Le parti di salario di natura puramente occasionale non vengono considerate. Tale importo è limitato a dieci volte l importo limite massimo ai sensi dell art. 8 cpv. 1 LPP Il datore di lavoro comunica il salario annuo alla Fondazione a ogni 1 gennaio o al momento dell affiliazione. Gli adeguamenti salariali applicati nel corso dell anno devono essere comunicati alla Fondazione immediatamente Se la persona assicurata è impiegata presso il datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno (per es. in caso di contratti di lavoro stagionali o temporanei), si considera come salario annuo 6

7 quello che le verrebbe corrisposto per un anno intero d occupazione. Il riferimento all anno intero si applica anche alle assunzioni avvenute nel corso dell anno Per le persone assicurate con un grado d occupazione e un livello di reddito soggetti a forti variazioni risulta determinante il salario annuo medio della rispettiva categoria professionale. I valori determinanti applicabili in questi casi sono eventualmente riportati nel piano di previdenza Il salario assicurabile o il reddito assicurabile dei lavoratori indipendenti non può superare il reddito assoggettato ai contributi AVS La limitazione del salario assicurabile o del reddito assicurabile si applica alla totalità dei rapporti di previdenza intrattenuti da un assicurato. Se l assicurato intrattiene diversi rapporti di previdenza e se la somma di tutti i suoi salari e redditi assoggettati all AVS supera un ammontare pari a dieci volte l importo limite massimo ai sensi della LPP, è tenuto a informare ognuno dei suoi istituti di previdenza in merito alla totalità dei rapporti di previdenza intrattenuti, nonché ai salari e ai redditi in tal modo assicurati. 2.2 Salario assicurato Il salario assicurato è definito nel piano di previdenza. Se necessario, la Fondazione adegua alla legislazione federale le deduzioni di coordinamento e gli importi minimi e massimi eventualmente indicati nel piano di previdenza. Il salario annuo percepito nell arco del triennio di tutela previsto dall art. 26a LPP non viene assicurato dal presente regolamento né in forma obbligatoria né in forma sovraobbligatoria In linea di principio gli adeguamenti del salario assicurato si applicano a far data dal 1 gennaio. Se il salario annuo di una persona assicurata diminuisce temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o per motivi analoghi, il salario assicurato e l obbligo di pagare i contributi rimangono invariati fintantoché sussiste l obbligo legale del datore di lavoro di continuare a pagare il salario. La persona assicurata può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato. 2.3 Particolarità Se una persona assicurata sviluppa un invalidità totale, il salario valevole immediatamente prima dell inizio dell incapacità lavorativa che ha portato all invalidità rimane costante ai fini della sua assicurazione Se una persona assicurata sviluppa un invalidità parziale, la sua assicurazione viene divisa in una parte «attiva» e una parte «passiva», conformemente a quanto previsto dall art Per la suddivisione del salario ci si basa sul salario valevole immediatamente prima dell inizio dell incapacità lavorativa che ha portato all invalidità. Il salario alla base della parte «passiva» dell assicurazione rimane costante. Nella parte «attiva» dell assicurazione viene considerato salario annuo il reddito conseguito nell ambito della capacità di guadagno. Il medesimo criterio si applica alle persone parzialmente invalide al momento dell affiliazione Per le persone parzialmente invalide gli importi limite menzionati agli artt. 1.5 e 1.6 ed eventualmente nel piano di previdenza sono stabiliti fatto salvo il salario assicurato minimo previsto dalla LPP in base al livello delle prestazioni di cui all art Il reddito della propria attività percepito dall assicurato presso un datore di lavoro non affiliato alla Fondazione non viene conteggiato Il piano di previdenza può stabilire che le eventuali deduzioni di coordinamento e gli importi minimi e massimi per i collaboratori a tempo parziale siano definiti conformemente al loro grado d occupazione effettivo. Art. 3 Prestazioni previdenziali 3.1 Panoramica delle prestazioni In base al presente Regolamento per la previdenza e al piano di previdenza, la Fondazione concede le seguenti prestazioni: a) al raggiungimento dell età di pensionamento: rendita di vecchiaia ex art. 3.5 rendita per figli di pensionati ex art. 3.6 b) in caso d invalidità: rendita d invalidità ex art. 3.8 rendita per figli d invalidi ex art. 3.9 esonero dai contributi ex art c) in caso di morte: rendita per coniuge ex art rendita per partner ex art rendita al coniuge divorziati ex art rendita per orfani ex art capitali in caso di morte ex art Avere di vecchiaia Per ogni persona assicurata viene accumulato, a partire dalla data dell affiliazione alla previdenza per la vecchiaia, un avere di vecchiaia L avere di vecchiaia aumenta a seguito di: accrediti di vecchiaia; prestazioni di libero passaggio apportate; 7

8 eventuali prestazioni di riscatto e versamenti supplementari; interessi; eventuali quote di eccedenze della Fondazione. L avere di vecchiaia si riduce a seguito di: prelievi anticipati legati alla promozione della proprietà di un abitazione; versamenti parziali in seguito a divorzio; versamento parziale in seguito a pensionamento parziale L ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali è regolato dal piano di previdenza Gli interessi sono calcolati in base al saldo dell avere di vecchiaia rilevato alla fine dell anno precedente e accreditati all avere di vecchiaia alla fine di ogni anno civile I versamenti o i prelievi sono conteggiati pro rata temporis nell anno dell operazione Se si verifica un caso di previdenza oppure se una persona assicurata interrompe l affiliazione nel corso dell anno, gli interessi relativi all anno corrente sono calcolati in base al saldo dell avere di vecchiaia alla fine dell anno precedente, proporzionalmente fino alla data in cui si è verificato il caso di previdenza o è stata versata la prestazione di libero passaggio Modifica del grado d occupazione Se il grado d occupazione viene modificato, l avere di vecchiaia della persona assicurata disponibile non subisce nessuna variazione La definizione del tasso d interesse è disciplinata dall art. 7 del Regolamento per le disposizioni tecniche. 3.3 Avere di vecchiaia prevedibile con e senza gli interessi L avere di vecchiaia prevedibile senza gli interessi è composto: dall avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino all inizio del diritto alle prestazioni d invalidità o per i superstiti; più la somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell età di pensionamento; senza conteggiare gli interessi applicabili. Il calcolo degli accrediti di vecchiaia si basa sull ultimo salario assicurato della persona assicurata. 3.4 Avere di vecchiaia degli assicurati invalidi Per le persone parzialmente invalide l avere di vecchiaia viene diviso in una parte «passiva» e una parte «attiva» conformemente al livello delle prestazioni di cui all art Prestazioni di vecchiaia 3.5 Rendita di vecchiaia Al raggiungimento dell età di pensionamento, la persona assicurata acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia. L importo della rendita di vecchiaia è calcolato applicando l aliquota di conversione all avere di vecchiaia accumulato Aliquota di conversione in caso di pensionamento ordinario Salvo diversa disposizione del piano di previdenza, l aliquota di conversione corrisponde a) per la parte obbligatoria dell avere di vecchiaia, in caso di pensionamento ordinario è applicato il tasso d interesse fissato dal Consiglio federale; b) per la parte sovraobbligatoria dell avere di vecchiaia, in caso di pensionamento ordinario è applicato il tasso d interesse indicato nell allegato al Regolamento Aliquota di conversione in caso di pensionamento anticipato o differito Salvo diversa disposizione del piano di previdenza, le aliquote di conversione applicate in caso di pensionamento anticipato o differito sono definite secondo le basi attuariali e sono riportate nell allegato al Regolamento Differimento della rendita in caso di pensionamento anticipato Se al raggiungimento dell età di pensionamento anticipato il rapporto di lavoro viene mantenuto (a tempo pieno o in misura ridotta) e se la persona assicurata ha effettuato dei riscatti conformemente a quanto previsto dall art , l importo della rendita di vecchiaia non può superare il 105 % della rendita di vecchiaia ordinaria Se la rendita di vecchiaia sostituisce una rendita d invalidità in corso, il suo importo è pari almeno alla rendita d invalidità legale adeguata al rincaro. 3.6 Rendita per figli di pensionati Il diritto alla rendita per figli di pensionati sorge se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia, ha figli aventi diritto alla rendita ai sensi dell art. 7.5 e per loro non riceve già una rendita per figli d invalidi Il diritto alla rendita decade se non sono più soddisfatte le relative condizioni ai sensi dell art. 7.5, oppure in caso di morte della persona assicurata L importo della rendita annuale per figli di pensionati è stabilito nel piano di previdenza. 8

9 Prestazioni in caso d invalidità 3.7 Disposizioni generali È considerata evento assicurato l invalidità conseguente a malattia (compreso il decadimento delle facoltà fisiche e mentali) o infortunio. Una persona assicurata è invalida se: temporaneamente o in modo durevole, non è più in grado di esercitare, interamente o parzialmente, la propria professione o un altra attività lucrativa adeguata alla sua posizione sociale, come pure alle sue cognizioni e capacità; oppure è invalida ai sensi dell Assicurazione federale per l invalidità (AI) Inizio e fine dell invalidità Salvo diversa disposizione del piano di previdenza, l invalidità è riconosciuta non appena il grado d invalidità della persona assicurata è pari o superiore a ¼ ed è trascorso il periodo d attesa. L invalidità si ritiene conclusa non appena la persona assicurata è nuovamente capace di guadagno in misura superiore ai ¾ (ripristino delle capacità), raggiunge l età di pensionamento o muore Accertamento del grado d invalidità Per accertare il grado d invalidità è possibile consultare un medico o richiedere una visita medica. Un eventuale modifica del grado d invalidità viene comunicata all Assicurazione per l invalidità Condizione per il diritto alla rendita Il diritto alle prestazioni d invalidità presuppone in ogni caso che, all insorgere dell incapacità al lavoro la cui causa ha portato all invalidità, la persona assicurata fosse assicurata in base al presente Regolamento per la previdenza. Inoltre, hanno diritto alle prestazioni d invalidità nell ambito della prestazione minima LPP le persone assicurate che: in seguito a un infermità congenita, all inizio della carriera professionale erano incapaci al lavoro per almeno il 20 %, ma in misura minore del 40 %, e che, con l aumentare dell incapacità al lavoro la cui causa ha portato all invalidità, erano assicurate almeno per il 40 %; hanno sviluppato una condizione di invalidità prima del raggiungimento della maggiore età (art. 8 cpv. 2 LPGA) e pertanto all inizio della carriera professionale erano incapaci al lavoro per almeno il 20 %, ma in misura minore del 40 %. Il diritto alla rendita d invalidità e alla rendita per figli d invalidi non sussiste fino a quando la persona assicurata percepisce un indennità giornaliera dell Assicurazione federale per l invalidità Periodo d attesa Il periodo d attesa è rappresentato dalla durata dell incapacità al lavoro che deve trascorrere dall inizio dell incapacità al lavoro fino al sorgere del diritto alle prestazioni. Il periodo d attesa è definito nel piano di previdenza. Se il periodo d attesa concordato è di 12 mesi e l Assicurazione federale per l invalidità versa una rendita prima del termine del periodo d attesa, le prestazioni vengono concesse a partire dalla data del diritto alla rendita AI. Se il periodo d attesa concordato è di 24 mesi e se in caso di invalidità dovuta a malattia le prestazioni d indennità giornaliera per malattia non vengono versate per la durata di 24 mesi, le rendite d invalidità e per figli d invalidi vengono concesse, nel quadro delle prestazioni minime LPP, a partire dalla data in cui viene meno la prestazione d indennità giornaliera per malattia, benché comunque non prima della data del diritto alla rendita AI Grado d invalidità Il grado d invalidità viene determinato in base alla perdita di guadagno e normalmente corrisponde al grado d invalidità dell Assicurazione federale AI. A tale scopo il reddito della propria attività realizzato prima dell inizio dell invalidità viene confrontato con quello che la persona assicurata realizza o sarebbe presumibilmente in grado di realizzare in seguito. Il grado d invalidità è dato dalla differenza tra i due valori, espressa in percentuale o come frazione del reddito precedente Calcolo della prestazione in caso di invalidità parziale In presenza di un invalidità parziale, le prestazioni sono erogate nella misura seguente: Grado AI / IG Diritto alle prestazioni in % della rendita d invalidità assicurata 25.0 % % In base al grado AI 60.0 % % 75 % 70.0 % % 100 % Condizioni di sofferenza prive di spiegazione organica Laddove continuino a essere erogate delle rendite attribuite sulla base di condizioni di sofferenza prive di spiegazione organica in applicazione della lettera a cpv. 3 delle Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI, la Fondazione garantisce le prestazioni previste a questo riguardo dalla legge (obbligo massimo di versamento delle prestazioni per 2 anni, Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 nella LPP). 3.8 Rendita d invalidità L importo annuale della rendita d invalidità totale viene stabilito nel piano di previdenza. 3.9 Rendita per figli d invalidi Il diritto alla rendita per figli d invalidi sorge contemporaneamente al diritto alla rendita d invalidità, qualora la persona assicurata abbia figli aventi diritto alla rendita ai sensi dell art Il diritto alla rendita decade se non sono più soddisfatte le relative condizioni ai sensi dell art. 7.5, oppure in caso di morte o ripristino delle capacità della persona assicurata prima dell età di pensionamento. 9

10 3.9.3 L importo della rendita annuale per figli d invalidi totali è stabilito nel piano di previdenza Esonero dai contributi Il diritto all esonero dai contributi sorge non appena la durata dell incapacità di guadagno supera il rispettivo periodo d attesa Il diritto decade allorché la persona assicurata ripristina le proprie capacità, raggiunge l età di pensionamento o muore Modifica del grado d invalidità Le modifiche del grado d invalidità comportano una verifica della situazione e, all occorrenza, un adeguamento del diritto alle prestazioni. Laddove a causa di una riduzione del grado d invalidità siano state versate prestazioni eccessive, queste devono essere restituite Se aumenta il grado d invalidità di una persona parzialmente invalida la cui invalidità parziale precedente è assicurata in base al presente Regolamento, si applicano le disposizioni seguenti: a) se l aumento è dovuto alla medesima causa che ha determinato l invalidità parziale precedente, le prestazioni d invalidità già in corso vengono adeguate al nuovo livello senza applicare un nuovo periodo d attesa; b) se l aumento è dovuto a una causa diversa, le prestazioni già in corso continuano a essere concesse senza cambiamenti. Trascorso il periodo d attesa, sussiste il diritto a nuove prestazioni in misura pari all aumento. In questo caso sono determinanti le prestazioni assicurate alla data dell aumento del grado d invalidità Se aumenta il grado d invalidità di una persona parzialmente invalida la cui invalidità parziale precedente non è assicurata in base al presente Regolamento, si applicano le disposizioni seguenti: a) se l aumento è dovuto alla medesima causa che ha determinato l invalidità parziale precedente, non sussiste alcun diritto alle prestazioni d invalidità; b) se l aumento è dovuto a una causa diversa, trascorso il periodo d attesa sussiste il diritto alle prestazioni d invalidità in misura pari all aumento. In questo caso sono determinanti le prestazioni assicurate alla data dell aumento del grado d invalidità Se aumenta il grado d invalidità di una persona parzialmente invalida la cui invalidità parziale precedente è assicurata in base al presente Regolamento, ma solo in seguito alla sua uscita dalla cerchia delle persone assicurate, si applicano le disposizioni seguenti: a) se l aumento è dovuto alla medesima causa che ha determinato l invalidità parziale precedente, le prestazioni d invalidità già in corso vengono adeguate al nuovo livello senza applicare un nuovo periodo d attesa; b) se l aumento è dovuto a una causa diversa, per l aumento non sussiste alcun diritto alle prestazioni d invalidità Ricaduta Si verifica un caso di ricaduta se, in seguito al ripristino delle capacità, la persona assicurata diventa nuovamente invalida per la medesima causa, in misura pari o superiore a ¼ Se la persona assicurata subisce una ricaduta durante il periodo di affiliazione alla previdenza o prima della scadenza del termine della copertura successiva e se l invalidità precedente era assicurata in base al presente Regolamento, si applicano le disposizioni seguenti: a) se la ricaduta avviene entro 6 mesi dal ripristino delle capacità, il periodo di invalidità dovuta alla medesima causa che è già trascorso nel quadro della previdenza viene conteggiato all interno del periodo d attesa. In questo caso, il diritto alle prestazioni d invalidità si basa sulle prestazioni assicurate nel periodo immediatamente precedente il ripristino delle capacità; b) se la ricaduta avviene dopo 6 mesi dal ripristino delle capacità, il periodo d attesa viene calcolato ex novo. In questo caso, il diritto alle prestazioni d invalidità si basa sulle prestazioni determinanti al momento della ricaduta Se la persona assicurata subisce una ricaduta durante il periodo di affiliazione alla previdenza o prima della scadenza del termine della copertura successiva e se l invalidità precedente non era assicurata in base al presente Regolamento, dopo il periodo d attesa sussiste il diritto alle prestazioni d invalidità se la ricaduta si verifica più di 6 mesi dopo il ripristino delle capacità. Il periodo d attesa convenuto decorre dalla data della ricaduta. I periodi d invalidità precedenti non vengono conteggiati. In questo caso, il diritto alle prestazioni d invalidità si basa sulle prestazioni determinanti al momento della ricaduta Se la persona assicurata subisce una ricaduta in seguito all uscita dalla previdenza e dopo la scadenza del termine della copertura successiva e se l invalidità precedente era assicurata in base al presente Regolamento, dopo il periodo d attesa sussiste il diritto alle prestazioni d invalidità se la ricaduta si verifica entro 6 mesi dal ripristino delle capacità. Per determinare il periodo d attesa e il diritto alle prestazioni si applica per analogia l art a Il ripristino della prestazione in applicazione dell Art. 26a cpv. 2 LPP va sempre classificato come recidiva, a prescindere dalla causa e senza nuovo termine d attesa Le ricadute che non rientrano nelle disposizioni di uno degli articoli precedenti (da a ) non sono assicurate. 10

11 Prestazioni in caso di morte 3.13 Diritto alle prestazioni in caso di morte Il diritto alle prestazioni in caso di morte sussiste soltanto se il defunto: a) era assicurato al momento della morte o al sorgere dell incapacità al lavoro la cui causa ha portato al decesso; oppure b) in seguito a un infermità congenita, all inizio della carriera professionale era incapace al lavoro per almeno il 20 %, ma in misura minore del 40 %, e, con l aumentare dell incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte, era assicurato almeno per il 40 %; oppure c) aveva sviluppato una condizione di invalidità prima del raggiungimento della maggiore età (art. 8 cpv. 2 LPGA) e per questo motivo all inizio della carriera professionale era incapace al lavoro per almeno il 20 %, ma in misura minore del 40 %, e, con l aumentare dell incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte, era assicurato almeno per il 40 %; oppure d) alla data della morte riceveva dall istituto di previdenza una rendita di vecchiaia o d invalidità. Nei casi b) e c) il diritto alle prestazioni minime LPP è limitato Rendita per coniuge Il diritto alla rendita per coniuge sorge in caso di morte di una persona assicurata sposata Il diritto alla rendita decade se la persona avente diritto contrae nuovo matrimonio prima dei 45 anni di età, oppure se muore. In caso di nuove nozze prima dell età di 45 anni viene corrisposta un indennità unica pari a 3 rendite annue Importo della rendita per coniuge L importo della rendita per coniuge viene stabilito nel piano di previdenza Se una persona assicurata muore per infortunio o malattia prima del raggiungimento dell età di pensionamento e se l avere di vecchiaia accumulato è superiore al premio unico necessario per il finanziamento di tale rendita per coniuge, la differenza viene versata sotto forma di capitale. L ordine dei beneficiari è regolato dall art Rendita per partner Il piano di previdenza stabilisce se, oltre alla rendita per coniuge, è assicurata anche una rendita per partner Diritto del partner Riguardo al diritto alla rendita o al capitale, i partner conviventi comprese le persone dello stesso sesso sono equiparati ai coniugi se: a) tale equiparazione è prevista nel piano di previdenza; e b) nessuno dei due partner è sposato e tra i due non sussistono legami di parentela; e c) il partner negli ultimi cinque anni precedenti la morte dell assicurato aveva convissuto ininterrottamente all interno della medesima economia domestica; questo termine non si applica in presenza di uno o più figli comuni; e d) l economia domestica comune è stata concordata per iscritto e la rispettiva dichiarazione di concubinato è stata presentata alla Fondazione entro 3 mesi dalla morte dell assicurato. In mancanza di un economia domestica comune non sussiste alcun diritto alla rendita. Le disposizioni di cui all art si applicano per analogia. Il Consiglio di fondazione disciplina gli altri particolari Rendita per i superstiti Si intende con il termine «Rendita per i superstiti» la rendita per coniuge e partner Diritto dei coniugi divorziati Nell ambito delle prestazioni minime LPP, il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se nella sentenza di divorzio gli è stata attribuita una rendita o un indennità in capitale per una rendita vitalizia La rendita spettante al coniuge divorziato viene ridotta nella misura in cui il suo importo, sommato alle prestazioni di altre assicurazioni, in particolare a quelle dell AVS e dell AI, supera il diritto stabilito dalla sentenza di divorzio Riduzione e soppressione della rendita per i superstiti Se l età della persona avente diritto alla rendita per i superstiti è inferiore di oltre 10 anni a quella del defunto, l importo della prestazione viene ridotto dell 1 % per ogni anno intero o frazione di anno che supera i 10 anni di differenza d età tra il beneficiario e il defunto Se il matrimonio è contratto dopo il compimento del 65 anno d età, la rendita viene ridotta alle seguenti percentuali: matrimonio durante il 66 anno d età: 80 % matrimonio durante il 67 anno d età: 60 % matrimonio durante il 68 anno d età: 40 % matrimonio durante il 69 anno d età: 20 % 11

12 La rendita non viene corrisposta se il matrimonio è stato celebrato dopo il compimento del 69 anno d età oppure se, al momento del matrimonio, l assicurato aveva compiuto i 65 anni ed era a conoscenza di essere affetto da una grave malattia della quale è deceduto entro i 2 anni successivi alla data del matrimonio Tali limitazioni non si applicano laddove esse pregiudichino le prestazioni minime previste dalla LPP Rendita per orfani Il diritto alla rendita per orfani sorge se la persona assicurata muore lasciando figli aventi diritto alla rendita conformemente all art Il diritto alla rendita decade se non sono più soddisfatte le condizioni per il diritto alla rendita ai sensi dell art L importo della rendita annuale per orfani è stabilito nel piano di previdenza Capitali in caso di morte Se una persona assicurata muore prima del pensionamento e non viene versata una rendita per i superstiti, l avere di vecchiaia accumulato deve essere versato, interamente o parzialmente. Indipendentemente dal diritto successorio, hanno diritto a riscuotere tale somma le seguenti persone: a) il superstite avente diritto conformemente agli artt e 3.16; in sua mancanza: b) i figli aventi diritto conformemente all art. 3.21; in loro mancanza: c) le persone fisiche al cui sostentamento l assicurato provvedeva in modo sostanziale o la persona che ha convissuto ininterrottamente con l assicurato negli ultimi 5 anni prima della morte o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in loro mancanza: d) i figli del deceduto che non soddisfano le condizioni di cui all art. 3.21; in loro mancanza: e) i genitori o i fratelli e le sorelle; in loro mancanza: f) gli altri eredi legali (esclusi gli enti pubblici), che, tuttavia, hanno diritto al massimo al 50 % dell avere di vecchiaia o a tutti i contributi e agli importi versati dalla persona assicurata, se questi sono superiori al 50 % dell avere di vecchiaia. Il dovere reciproco al sostentamento (lett. c) deve essere concordato per iscritto. Il relativo contratto di sostentamento della Fondazione deve essere presentato alla Fondazione entro 3 mesi dalla morte dell assicurato. La persona assicurata può stabilire a piacimento i diritti delle persone beneficiarie all interno di un gruppo di beneficiari (lett. a - f) fornendone comunicazione scritta alla Fondazione (modulo «Modifica della clausola beneficiaria»). La comunicazione deve essere presentata alla Fondazione quando la persona assicurata è ancora in vita. Se non risulta una comunicazione della persona assicurata, il capitale in caso di morte viene ripartito in parti uguali all interno del gruppo di beneficiari. In mancanza di persone corrispondenti alle definizioni di cui alle lett. a - f, l avere di vecchiaia spetta all istituto di previdenza e viene utilizzato per finalità di previdenza Il piano di previdenza stabilisce se, oltre al capitale in caso di morte di cui all art , è assicurato un capitale supplementare. Il diritto alla prestazione è stabilito nell art Disposizioni generali per le prestazioni previdenziali 3.23 Fondo di garanzia La Fondazione è affiliata per legge al Fondo di garanzia Il finanziamento dei contributi destinati al Fondo di garanzia è regolato dal piano di previdenza Adeguamento all evoluzione dei prezzi Come deciso dal Consiglio federale, le rendite per i superstiti e d invalidità che decorrono da oltre 3 anni vengono adeguate all evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell età di pensionamento AVS ordinaria, laddove le rendite minime AVS adattate al rincaro siano superiori alle rendite regolamentari. Il calcolo delle singole indennità di rincaro viene effettuato in base alla prestazione minima prevista dalla LPP Negli altri casi, la Commissione di previdenza è tenuta a effettuare un adeguamento delle rendite correnti di sua competenza, nell ambito delle possibilità finanziarie della Cassa di previdenza Coordinamento con l assicurazione contro gli infortuni e l assicurazione militare Salvo diversa disposizione del piano di previdenza, in caso d invalidità o di morte per infortunio vengono versate al massimo le prestazioni minime LPP. 12

13 Salvo diversa disposizione del piano di previdenza, se un assicuratore contro gli infortuni ai sensi della Legge sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o l assicurazione militare ai sensi della Legge sull assicurazione militare (LAM) sono assoggettati all obbligo di concedere prestazioni, le rendite per coniuge, per orfani, d invalidità e per figli d invalidi esigibili ai sensi del presente Regolamento sono limitate al minimo stabilito per legge. Inoltre, il diritto a queste rendite sussiste solo se la somma delle prestazioni della previdenza professionale e di quelle conteggiabili ai sensi dell art del presente Regolamento per la previdenza non superano il 90 % della perdita presumibile di guadagno L eventuale diritto a una rendita d invalidità e a una rendita per figli d invalidi non può sorgere prima che l assicuratore contro gli infortuni o l assicurazione militare abbiano interrotto il versamento di indennità giornaliere sostituendole con una rendita d invalidità In caso di concomitanza di infortunio e malattia, questa regola si applica solo alla parte riguardante l infortunio Non vengono compensate eventuali riduzioni o rifiuti delle prestazioni dell assicurazione contro gli infortuni o dell assicurazione militare in seguito a colpa grave che ha cagionato il caso di previdenza Le limitazioni descritte nell art non si applicano alle persone assicurate non assoggettate alla LAINF e che sono state notificate in modo speciale come tali. In mancanza di una notifica in tal senso vengono versate, in caso di infortunio, esclusivamente le prestazioni minime previste dalla legge All interno del piano di previdenza è possibile concordare una copertura più ampia contro gli infortuni Rapporto con altre prestazioni assicurative La Fondazione riduce le prestazioni d invalidità e per i superstiti se, sommate ai redditi conteggiabili ai sensi dell art , superano il 90 % della perdita presumibile di salario, di regola equivalente all ultimo salario annuo percepito dalla persona assicurata. Le prestazioni previdenziali che non possono essere versate a persone aventi diritto ai sensi del presente Regolamento per la previdenza spettano alla Fondazione e vengono utilizzate per finalità attinenti alla Fondazione Sono conteggiabili le prestazioni dello stesso tipo e aventi le medesime finalità che vengono versate alla persona avente diritto da assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri o esteri, fatta eccezione per gli assegni per grandi invalidi, le liquidazioni e altre prestazioni analoghe. Le prestazioni in capitale sono conteggiate tenendo conto del valore della rendita. Le entrate del coniuge e degli orfani vengono sommate. Ai beneficiari di prestazioni d invalidità viene inoltre conteggiato il reddito della propria attività ancora conseguito o che si presume possano ancora conseguire. Al raggiungimento dell età di pensionamento AVS anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri sono considerate redditi conteggiabili. Nel corso della proroga del rapporto di assicurazione e del mantenimento del diritto alle prestazioni conformemente all art. 26a LPP la Fondazione riduce la rendita d invalidità di un importo corrispondente al grado di invalidità ridotto della persona assicurata, benché solo fino a concorrenza di tale riduzione con l importo del reddito supplementare della persona assicurata. La Fondazione riduce le sue prestazioni se queste, sommate agli altri redditi conteggiabili, superano il 90 % dell importo che al calcolo di un eventuale sovrindennizzo immediatamente prima dell età di pensionamento doveva essere considerato perdita presumibile di guadagno. Tale importo deve essere adeguato al rincaro registrato tra la data di raggiungimento dell età di pensionamento e la data del calcolo La Fondazione può ridurre le sue prestazioni previdenziali in pari misura se l AVS / AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché la persona avente diritto ha cagionato la morte o l invalidità per colpa grave oppure intenzionalmente, oppure si oppone a un provvedimento d integrazione dell AI Se al sorgere del diritto alle prestazioni l assicurato non era affiliato all istituto di previdenza assoggettato all obbligo di versare le prestazioni, l obbligo di versamento di prestazioni anticipate ricade sull istituto di previdenza al quale l assicurato è stato affiliato per ultimo. Una volta identificato l istituto di previdenza obbligato al versamento delle prestazioni, l istituto di previdenza che ha concesso le prestazioni anticipate può esercitare il diritto di regresso nei confronti dell altro Nei confronti di terzi responsabili del caso assicurato, alla data dell evento la Fondazione subentra nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altri beneficiari di cui all art fino a concorrenza delle prestazioni legali. Per quanto concerne la parte sovraobbligatoria, i diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altri beneficiari di cui all art nei confronti di terzi responsabili del caso assicurato devono essere ceduti alla Fondazione fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari Pagamento delle prestazioni previdenziali Le prestazioni regolamentari vengono pagate non appena gli aventi diritto hanno presentato tutti i documenti necessari alla Fondazione per accertare il diritto. 13

14 Se le prestazioni sono costituite in pegno, per il loro versamento è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio Il pagamento delle rendite esigibili avviene di regola a cadenza trimestrale in forma anticipata il primo giorno del trimestre. Su richiesta della persona avente diritto, la rendita può essere corrisposta in forma anticipata mese per mese. Se l obbligo di versare le prestazioni inizia nel corso di un trimestre o di un mese, viene versato un corrispondente importo parziale. Al termine dell obbligo di versare le prestazioni, le rendite vengono versate ancora per tutto il trimestre o il mese a seconda della periodicità scelta. In caso di ripristino delle capacità della persona assicurata o di raggiungimento dell età di pensionamento, il pagamento della rendita viene meno sempre alla fine del mese. In caso di modifica del grado d invalidità, il conteggio viene effettuato considerando il giorno esatto. Se una rendita per i superstiti sostituisce una rendita già in corso, la nuova rendita viene corrisposta per la prima volta all inizio del trimestre o del mese successivo. Le riserve per sinistri e le riserve matematiche liberate rimangono in ogni caso alla Fondazione Liquidazioni in capitale La persona assicurata può prelevare sotto forma di capitale fino al 100 % delle prestazioni di vecchiaia se negli ultimi tre anni non sono stati effettuati riscatti. A tal fine, non più tardi di 6 mesi prima della percezione della prestazione di vecchiaia deve consegnare una dichiarazione in tal senso. Per gli assicurati sposati è inoltre necessario il consenso scritto con firma autenticata del coniuge. La liquidazione in capitale corrisponde al capitale di vecchiaia accumulato o alla quota corrispondente in caso di prelievo parziale. Per gli assicurati invalidi non è possibile una liquidazione in capitale in misura corrispondente alla loro invalidità. Tutti gli altri diritti nei confronti della Fondazione vengono meno in misura corrispondente al prelievo di capitale Il superstite può richiedere una liquidazione in capitale anziché la rendita per i superstiti. A tale scopo egli deve presentare una dichiarazione in questo senso prima del pagamento della prima rata della rendita. La liquidazione in capitale corrisponde al valore attuale della rendita esigibile diminuito del 3 % per ogni anno o frazione d anno di differenza tra l età della persona avente diritto e i 45 anni, laddove la persona sia più giovane di tale soglia. La liquidazione in capitale corrisponde almeno a 4 rendite annuali. Il coniuge divorziato può richiedere una liquidazione in capitale secondo le stesse regole valide per il coniuge superstite Con il prelievo di capitale si estinguono tutti gli altri diritti nei confronti della Fondazione Se, al momento del versamento, la rendita di vecchiaia annuale o la rendita d invalidità totale è inferiore al 10 %, se la rendita per i superstiti è inferiore al 6 % e se la rendita per figli è inferiore al 2 % della rendita di vecchiaia AVS minima, invece della rendita viene corrisposto un equivalente importo in capitale Restituzione di prestazioni percepite illecitamente Le prestazioni percepite illecitamente devono essere restituite. Le prestazioni percepite illecitamente devono essere restituite. È possibile rinunciare alla restituzione se il beneficiario delle prestazioni era in buona fede e se la restituzione comporta gravi difficoltà Il diritto alla restituzione cade in prescrizione un anno dopo che la Fondazione è venuta a conoscenza delle prestazioni percepite illecitamente, ma al più tardi dopo 5 anni dal pagamento delle prestazioni. Se il diritto alla restituzione deriva da un atto punibile a riguardo del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest ultima Partecipazione alle eccedenze derivanti da contratti d assicurazione Le partecipazioni alle eccedenze derivanti da contratti di assicurazione vengono utilizzate come qui di seguito descritto: a) per la compensazione di un eventuale copertura insufficiente ai sensi dell art. 44 OPP 2; b) per il finanziamento dell adeguamento delle rendite all evoluzione dei prezzi conformemente al punto 3.24; c) per il finanziamento delle riserve tecniche e finanziarie Attraverso questa procedura tutti gli istituti di previdenza ricevono pari trattamento e non sussistono utilizzi a favore di singoli datori di lavoro né riduzioni dei contributi Il Consiglio di fondazione commenta ogni anno, all interno del rapporto di gestione, l utilizzo della partecipazione alle eccedenze. Art. 4 Uscita 4.1 Uscita dalla previdenza in favore del personale Una persona assicurata esce dalla previdenza in favore del personale se non sono più soddisfatte le condizioni di affiliazione di cui agli artt. 1.5 e 1.6 e non è subentrato nessun caso di previdenza, in particolare in caso di scioglimento del rapporto di lavoro. 14

15 4.1.2 La persona assicurata uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio, a condizione che sia disponibile un avere di vecchiaia. Quest ultimo è calcolato in base alle disposizioni della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LFLP) del 17 dicembre 1993, che prevede che la Cassa di previdenza è una cassa con primato dei contributi. 4.2 Prestazione di libero passaggio La prestazione di libero passaggio corrisponde all avere di vecchiaia alla data dell uscita. La prestazione di libero passaggio corrisponde all avere di vecchiaia acquisito fino alla data dell uscita, e comprende le prestazioni di libero passaggio apportate da un istituto di previdenza precedente, i contributi versati per il riscatto di anni contributivi, altri depositi e interessi La prestazione di libero passaggio deve corrispondere almeno al diritto previsto dall art. 17 LFLP, la cui composizione è la seguente: a) prestazioni di libero passaggio apportate ed eventuali contributi unici effettuati dalla persona assicurata, compresi i rispettivi interessi; b) somma dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata per le prestazioni di vecchiaia conformemente al piano di previdenza, compresi gli interessi; c) supplemento calcolato sull importo di cui alla lett. b). Tale supplemento è del 4 % per ogni anno d età a partire dai 20 anni, ma ammonta al massimo al 100 %. Gli interessi vengono calcolati in base al tasso d interesse descritto all art e utilizzato per la remunerazione degli averi di vecchiaia. Il tasso d interesse corrisponde in ogni caso, come percentuale massima, al saggio minimo d interesse LPP stabilito dal Consiglio federale. Se nel corso di una copertura insufficiente l avere di vecchiaia viene remunerato a un tasso inferiore al saggio minimo d interesse LPP, per il calcolo dell importo minimo ai sensi dell art. 17 LFLP risulta determinante il tasso d interesse con cui viene remunerato l avere di vecchiaia L importo della prestazione di libero passaggio, inoltre, deve essere almeno pari all avere di vecchiaia ai sensi dell art. 15 LPP La prestazione di libero passaggio diventa esigibile con l uscita dalla previdenza in favore del personale. Da tale momento, alla prestazione di libero passaggio va applicato il tasso d interesse di cui al punto 3.2.8, per una percentuale massima pari al saggio minimo d interesse LPP. Se la prestazione d uscita non può essere versata entro 30 giorni dalla data di disponibilità di tutti i dati necessari, a partire dal termine di tale periodo si dovranno pagare gli interessi di mora previsti dall art. 26 cpv. 2 LFLP. 4.3 Utilizzo della prestazione di libero passaggio La prestazione di libero passaggio viene trasferita all istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro secondo le indicazioni della persona assicurata anche in seguito al raggiungimento della prima età idonea per il pensionamento. Se l assicurato, dopo aver raggiunto la prima età idonea per il pensionamento, lascia l azienda, ha diritto a una prestazione di vecchiaia se non avvia un nuovo rapporto di lavoro Su richiesta della persona assicurata, la prestazione di libero passaggio le viene versata in contanti se: a) lascia definitivamente lo spazio economico costituito da Svizzera e Liechtenstein; b) inizia un attività lucrativa indipendente e non è più assoggettata alla previdenza obbligatoria; c) la prestazione di libero passaggio è inferiore all importo di un contributo annuo della persona assicurata. Le persone assicurate che lasciano definitivamente la Svizzera o il Liechtenstein non possono richiedere il pagamento in contanti della prestazione d uscita fino a concorrenza dell avere di vecchiaia stabilito dall art. 15 LPP se: a) continuano a essere obbligatoriamente assicurate per i rischi di vecchiaia, morte e invalidità in conformità alle prescrizioni legali di uno Stato membro dell Unione europea; b) continuano a essere obbligatoriamente assicurate per i rischi di vecchiaia, morte e invalidità in conformità alle prescrizioni legali dell Islanda o della Norvegia Per le persone assicurate sposate, il pagamento in contanti è ammesso solamente con il consenso scritto (autenticato) del coniuge. Per le persone divorziate è necessaria una copia della sentenza di divorzio Se la prestazione di libero passaggio è costituita in pegno, per il pagamento in contanti è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio Se la prestazione di libero passaggio non può essere né trasferita a un altro istituto di previdenza né pagata in contanti, con il consenso della persona assicurata essa viene garantita tramite l emissione di una polizza di libero passaggio o il versamento su un conto di libero passaggio. Se nessuna di queste soluzioni è possibile, la prestazione di libero passaggio viene trasferita all istituto collettore al più presto dopo 6 mesi e al più tardi dopo 2 anni dall uscita. 4.4 Copertura successiva Dopo l uscita, la copertura previdenziale per i rischi di invalidità e morte rimane in vigore fino all inizio di un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo per un mese. 15

16 4.4.2 La Fondazione non è più tenuta a rispondere per i casi assicurati che si verificano dopo la scadenza della copertura successiva. Per i peggioramenti che sorgono in seguito per la medesima causa, la Fondazione non risponde oltre i limiti definiti nel quadro delle prestazioni minime LPP Se un caso assicurato si verifica durante il periodo della copertura successiva, l importo della prestazione d uscita eventualmente già corrisposto deve essere restituito fino alla somma necessaria per il pagamento delle prestazioni. Altrimenti la Fondazione si riserva il diritto di compensare questa somma con le prestazioni dell assicurazione esigibili Copertura supplementare per beneficiari di prestazioni d invalidità (revisione AI 6a): qualora la legge preveda, in caso di sospensione parziale o totale delle prestazioni d invalidità, una copertura supplementare a favore della persona assicurata, la Fondazione garantisce tale copertura conformemente alle disposizioni legali. Art. 5 Contributi 5.1 Obbligo di pagare i contributi L obbligo di pagare i contributi inizia con l affiliazione di una persona assicurata alla Cassa di previdenza L obbligo di pagare i contributi si estingue con la morte della persona assicurata, benché comunque non oltre il raggiungimento dell età di pensionamento o l uscita anticipata dalla Cassa di previdenza in seguito al cambiamento del posto di lavoro, oppure nel caso in cui per un periodo presumibilmente prolungato il salario risulti inferiore agli importi minimi definiti dall art. 2 cpv. 1 LPP. È fatta riserva di un eventuale esonero dai contributi in caso d incapacità di guadagno. Se il rapporto di lavoro viene disdetto e se il salariato percepisce delle prestazioni dalla Fondazione Pensionamento Anticipato (PEAN), dalla Resor o da un istituzione con uno scopo simile, i contributi vengono versati da questa in base al regolamento valevole per tale istituzione I contributi delle persone assicurate vengono trattenuti sul salario dal datore di lavoro in rate di pari importo e versati alla Fondazione unitamente ai contributi del datore di lavoro Il datore di lavoro finanzia i suoi contributi attingendo ai fondi propri o alle riserve dei contributi costituite a tale scopo. 5.2 Importo dei contributi Il costo totale della soluzione previdenziale definita nel presente Regolamento si compone degli accrediti di vecchiaia e dei contributi per le prestazioni di rischio. Inoltre, rientrano in tale cifra gli eventuali contributi per le spese di amministrazione, per il Fondo di garanzia ai sensi dell art. 59 LPP e di risanamento L importo e la composizione dei contributi a carico della persona assicurata sono stabiliti nel piano di previdenza Anche i contributi del datore di lavoro sono illustrati nel piano di previdenza. L importo del contributo del datore di lavoro deve essere pari o superiore a quello complessivo di tutte le persone assicurate Se l istituto di previdenza dispone di fondi liberi propri, la Commissione di previdenza ha facoltà di deliberare che una parte dei contributi gravi sui fondi liberi dell istituto di previdenza. L accredito dei contributi deve avvenire in proporzione a favore delle persone assicurate e del datore di lavoro. 5.3 Riscatto di anni contributivi È possibile versare contributi per riscattare anni contributivi se l avere di vecchiaia disponibile tenuto conto di tutte le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previdenza (compresi gli averi di libero passaggio che, conformemente agli artt. 3 e 4 cpv. 2bis LFLP, non devono essere necessariamente trasmessi alla Fondazione, e l avere del pilastro 3 a, nella misura in cui esso supera i limiti legali ammessi) è inferiore all importo che sarebbe risultato se la persona assicurata fosse stata assicurata nel quadro di questa previdenza fin dal primo momento possibile. Per il calcolo dell importo massimo dell avere di vecchiaia non si tiene conto degli interessi. Il contributo massimo corrisponde alla differenza tra i due importi sopra menzionati La persona assicurata può effettuare riscatti supplementari per compensare interamente o parzialmente eventuali riduzioni dovute al prelievo anticipato della rendita di vecchiaia. Questi sono gestiti in un conto supplementare separato che viene remunerato con le stesse modalità dell avere di vecchiaia, conformemente all art I riscatti sono possibili solo dopo che l assicurato ha riscattato integralmente le prestazioni regolamentari. Se nonostante il riscatto supplementare della riduzione della rendita l assicurato continua l attività professionale oltre l età di pensionamento scelta, il conto supplementare non viene più remunerato. 16

17 Inoltre, se l obiettivo di prestazione previsto dal regolamento viene superato per più del 5 %, in deroga a quanto previsto dall art i contributi dell assicurato non sono più detratti dal salario bensì addebitati sul conto supplementare. Se una persona assicurata che ha riscattato il pensionamento anticipato non va in pensione alla data per la quale ha effettuato il riscatto, l importo della rendita di vecchiaia al pensionamento non può essere superiore al 105 % della rendita di vecchiaia ordinaria. Un eventuale quota superiore spetta alla Cassa di previdenza e viene utilizzata per finalità di previdenza Qualora siano stati effettuati dei riscatti, nell arco dei 3 anni successivi le prestazioni risultanti non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Il ritiro delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale non è permesso in questo periodo di tre anni. In caso di prelievi anticipati per la promozione della proprietà di un abitazione, è possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo che sono stati rimborsati i prelievi anticipati Per le persone immigrate dall estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni dall affiliazione a un istituto di previdenza svizzero il pagamento annuo destinato al riscatto non può superare il 20 % del salario assicurato regolamentare. Trascorsi i cinque anni, l istituto di previdenza deve concedere alla persona assicurata che non ha ancora riscattato integralmente le prestazioni regolamentari la possibilità di effettuare tale riscatto. Il limite di riscatto viene meno in determinati casi stabiliti dall art. 60 b cpv. 2 OPP 2 se gli averi o diritti previdenziali acquisiti all estero vengono trasmessi a un istituto di previdenza svizzero. Art. 6 Organizzazione della Fondazione 6.1 Commissione di previdenza La Commissione di previdenza è responsabile della direzione della Cassa di previdenza, conformemente a quanto previsto dal Regolamento dell amministrazione della Fondazione. La Commissione di previdenza si compone di almeno 2 membri. Il datore di lavoro e i salariati hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti all interno della Commissione. I salariati eleggono i loro rappresentanti scegliendoli dalla cerchia delle persone assicurate. 6.2 Consiglio di fondazione Il Consiglio di fondazione adotta le misure necessarie per l ottenimento dello scopo della Fondazione e fa in modo che la Commissione di previdenza rispetti le disposizioni legali, statutarie e regolamentari I particolari concernenti la composizione, l elezione e l organizzazione del Consiglio di fondazione sono disciplinati dall Atto di fondazione e dal Regolamento concernente la composizione, l elezione e il metodo di lavoro del Consiglio di fondazione. 6.3 Obbligo del segreto I membri della Commissione di previdenza e tutte le altre persone coinvolte nella gestione, nel controllo o nella sorveglianza della Fondazione hanno l obbligo di mantenere il segreto sulla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate e del datore di lavoro. Le deroghe sono disciplinate dalle ordinanze e dalle istruzioni del Consiglio federale I dati personali della persona assicurata necessari per la realizzazione della previdenza professionale della stessa possono essere trasmessi a riassicuratori e ai rispettivi partner di distribuzione La Fondazione adotta le misure necessarie per garantire la protezione dei dati. Art. 7 Ulteriori disposizioni 7.1 Misure di risanamento La riscossione di somme legate a misure da adottare in caso di copertura insufficiente o ridotta capacità di rischio è disciplinata dalle disposizioni dell art. 8 del Regolamento per le disposizioni tecniche Nell ambito delle disposizioni legali e statutarie, il Consiglio di fondazione ha facoltà di decidere in merito a ulteriori misure di risanamento. Le prestazioni già versate e i diritti già acquisiti non vengono toccati da tali misure La realizzazione delle misure di risanamento e il termine entro il quale la Fondazione intende riassorbire gli scoperti devono essere comunicati all Autorità di vigilanza. Le persone assicurate e i beneficiari di rendite vengono informati periodicamente sugli sviluppi della situazione. 7.2 Promozione della proprietà di un abitazione Fino a 6 mesi prima del raggiungimento dell età di pensionamento ordinaria, la persona assicurata può far valere il diritto al pagamento di un importo da utilizzare per la proprietà di un abitazione a uso proprio. 17

18 7.2.2 Entro lo stesso termine, la persona assicurata può costituire in pegno il proprio diritto alle prestazioni di previdenza o di libero passaggio per acquisire la proprietà di un abitazione a uso proprio Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati dalle disposizioni legali e da un apposito Regolamento della Fondazione. 7.3 Cessione e costituzione in pegno Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell esigibilità delle prestazioni. È fatta riserva delle disposizioni dell art Divorzio In caso di divorzio, il tribunale competente decide in merito ai diritti dei coniugi a una parte della prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio L importo e l utilizzo di un diritto di libero passaggio da trasferire sono definiti dalla sentenza del tribunale passata in giudicato In caso di trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio all istituto di previdenza del coniuge, l avere di vecchiaia disponibile viene ridotto di tale importo. Se l avere di vecchiaia disponibile secondo le disposizioni del presente Regolamento risulta determinante per l importo delle prestazioni previdenziali, queste vengono ridotte in misura corrispondente La persona assicurata ha la possibilità di effettuare un riscatto in misura pari alla prestazione di libero passaggio trasferita. In tal modo le sue prestazioni previdenziali aumentano in misura corrispondente. 7.5 Figli aventi diritto alla rendita Sono considerati figli della persona assicurata aventi diritto alla rendita: i figli naturali e adottivi; gli affidati aventi diritto alla rendita ai sensi dell AVS / AI; i figliastri mantenuti interamente o in misura preponderante dalla persona assicurata L età termine per il diritto alla rendita per i figli è stabilita nel piano di previdenza Il diritto alla rendita rimane in essere oltre l età termine del figlio: finché il figlio è in formazione, benché non oltre il compimento del 25 anno d età; fino all ottenimento della capacità di guadagno se il figlio è invalido almeno al 70 % e se la condizione di invalidità è stata sviluppata prima del compimento del 25 anno d età. L importo della rendita dipende dal grado d invalidità Il diritto alla rendita si estingue in caso di morte del figlio. 7.6 Luogo di adempimento Agli aventi diritto domiciliati in Svizzera, sul territorio di uno Stato membro dell Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein o in Norvegia, le prestazioni esigibili in base al presente Regolamento vengono versate al loro domicilio. A tutti gli altri aventi diritto le prestazioni sono erogate presso la sede della Fondazione. Le prestazioni previdenziali sono corrisposte in franchi svizzeri. 7.7 Prescrizione Il diritto alle prestazioni non cade in prescrizione a condizione che, quando si verifica il caso assicurato, le persone assicurate non abbiano lasciato l istituto di previdenza. I crediti concernenti le prestazioni e i contributi periodici cadono in prescrizione dopo 5 anni, negli altri casi dopo 10 anni. Trovano applicazione gli articoli da 129 a 142 del Codice delle obbligazioni. 7.8 Adeguamenti del Regolamento per la previdenza Nel rispetto dei diritti acquisiti dalle persone assicurate, il Consiglio di fondazione ha facoltà di adeguare in ogni momento il Regolamento per la previdenza alle nuove circostanze, in particolare alle modifiche delle disposizioni legali e in materia di vigilanza La Commissione di previdenza ha facoltà di apportare modifiche al piano di previdenza. In linea di principio tali modifiche entrano in vigore all inizio di un nuovo anno civile. 7.9 Disposizioni transitorie In assenza di disposizioni diverse, per gli assicurati che presentano un incapacità al lavoro o un incapacità di guadagno che dà o darebbe diritto a prestazioni d invalidità o per i superstiti fanno stato il salario assicurato all inizio dell incapacità al lavoro, nonché l età di pensionamento e il regolamento validi in quel momento. 18

19 7.9.2 Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia, d invalidità o per i superstiti che avevano diritto a una rendita prima dell entrata in vigore del presente Regolamento continua a trovare applicazione il regolamento precedente Per le future prestazioni per i superstiti dei beneficiari di una rendita d incapacità di guadagno, d invalidità o di vecchiaia, si applica il Regolamento valido per il nuovo caso di previdenza Se l incapacità al lavoro che ha portato all incapacità di guadagno o alla morte della persona assicurata è subentrata prima del 1 gennaio 2005, fa stato il salario assicurato all inizio dell incapacità al lavoro in deroga alla lettera c delle Disposizioni finali della modifica del 18 agosto 2004 dell OPP 2, pur nel rispetto delle esigenze minime previste dalla legge Per le rendite di vecchiaia che vengono a scadenza al termine di una rendita d invalidità si applica l aliquota di conversione valida al momento della conversione dell avere di vecchiaia in rendita di vecchiaia Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retoattivo il e sostituisce quello del , con le modifiche del , del , del , del , del , del , del e del Svitto, 18 aprile 2013 cassa pensione pro Consiglio di fondazione Peter Hofmann Presidente Thomas Kopp Vicepresidente In caso di divergenze nell interpretazione fa fede il testo tedesco. 19

20 Allegato al regolamento Allegato al regolamento Aliquote di conversione In caso di pensionamento ordinario: Anno di nascita Aliquota di conversione uomini Aliquota di conversione donne % 7.10 % % 7.00 % % 6.95 % % 6.90 % % 6.85 % a partire dal % 6.80 % In caso di pensionamento anticipato Base: aliquota di conversione in caso di pensionamento ordinario Età Aliquota di conversione uomini Aliquota di conversione donne % % % % % % % % % % % % % In caso di pensionamento differito Base: aliquota di conversione in caso di pensionamento ordinario Età Aliquota di conversione uomini Aliquota di conversione donne % % 0.40 % % 0.70 % % 1.00 % % 1.20 % % Per gli anni non interi le aliquote di conversione vengono interpolate. Entrata in vigore Il presente allegato entra in vigore al e sostituisce quello del Svitto, 18 dicembre 2009 cassa pensione pro per il Consiglio di fondazione Peter Hofmann Presidente Dirk Jan Post Membro 20

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