Capitolo. La compensazione dei crediti verso enti pubblici con le iscrizioni a ruolo. 8.1 La normativa. Sommario
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1 Capitolo 8 La compensazione dei crediti verso enti pubblici con le iscrizioni a ruolo Sommario 8.1 La normativa Le condizioni richieste La compensazione. 8.1 La normativa L art. 28quater del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, consente di compensare le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (e, quindi, risultanti dalla cartella di pagamento) con i crediti maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti purché non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, secondo quanto è previsto dal d.m. 25 giugno 2012 e dal d.m. 19 ottobre L estinzione del debito è subordinata al fatto che il creditore deve acquisire la certificazione, rilasciata ai sensi dell art. 9, co. 3bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta (art. 28ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602). Da tale documento deve risultare che: a) il credito è vantato dal contribuente a fronte di somministrazioni, forniture e appalti; b) il credito, non prescritto, è certo, liquido ed esigibile. La compensazione del credito con il debito iscritto a ruolo è condizionata dall esistenza e dalla validità della certificazione. Se la regione, l ente locale o l ente del servizio sanitario nazionale non versa all agente della riscossione l importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine indicato nella medesima, l agente della riscossione ne dà comunicazione ai ministeri dell interno e dell economia e delle finanze e l importo certificato è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all ente territoriale a qualsiasi titolo. Se il recupero non è stato possibile, l agente della riscossione, sulla base del ruolo emesso a carico del contribuente, procede
2 Capitolo 8 alla riscossione coattiva delle somme dovute nei confronti della regione, dell ente locale secondo le modalità previste dagli artt. 45 e seguenti del d.p.r. 29 settembre 1973, n La procedura è esclusa per i crediti di natura diversa dalle somministrazioni, dalle forniture e dagli appalti nonché per quelli vantati nei confronti dello Stato, di amministrazioni dello Stato, di enti previdenziali e di altri organismi pubblici (ad esempio, CCIAA etc.) e società costituite da enti pubblici (comprese quelle partecipate da regioni e enti locali). Dai recuperi sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. La compensazione dei ruoli con i crediti verso enti pubblici Crediti: crediti verso Stato, regioni, enti locali e enti del servizio sanitario nazionale purché: a) ammessi a) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; b) maturati per somministrazioni, forniture e appalti. b) esclusi a) crediti, amministrazioni dello Stato, istituti previdenziali ed assistenziali, enti pubblici e società partecipate da regioni e enti locali; b) crediti diversi da quelli sopra indicati. Condizioni a) richiesta di certificazione; b) certificazione rilasciata entro 20 giorni ai sensi dell art. 9, co. 3bis, del d.l. 29 novembre 2008, n Procedura a) il debitore versa le somme dovute dall agente della riscossione entro 60 giorni dal termine in essa indicato; b) nel caso di inosservanza, l agente della riscossione procede alla riscossione coattiva nei confronti del debitore. 8.2 Le condizioni richieste La procedura di compensazione è ammessa per i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale relativi a somministrazioni, forniture e appalti. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, di: a) cartelle di pagamento; b) atti di recupero emessi dall INPS; c) avvisi di accertamento-riscossione; notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali e locali, per contributi assistenziali e previdenziali, per premi INAIL, ovvero per entrate spettanti all amministrazione che ha rilasciato la certificazione, nonché per altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo identificate con apposito d.m. La compensazione si estende anche agli oneri accessori, agli aggi e alle spese riconosciute all agente della riscossione (art. 1 del d.m. 25 giugno 2012). La nozione di «enti del Servizio sanitario nazionale» Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituiti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale e istituti zooprofilattici di cui al d.lgs. 30 giugno 1993, n
3 La compensazione dei crediti verso enti pubblici con le iscrizioni a ruolo 8.3 La compensazione Acquisita la certificazione del credito, l interessato la presenta all agente della riscossione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Se il pagamento ha per oggetto soltanto una parte delle somme dovute, il contribuente indica le partite che intende estinguere; in caso contrario, si applica l art. 31 del d.p.r. 29 settembre 1973, n L agente della riscossione trattiene un esemplare della certificazione, ne rilascia una copia timbrata per ricevuta all interessato e, entro il terzo giorno lavorativo successivo, richiede all amministrazione debitrice la verifica e la validità della certificazione. Entro il decimo giorno successivo, la stessa comunica l esito della verifica che, Esito della verifica se ritenuto positivo, comporta l estinzione del debito per compensazione per la parte di credito certificato, con annotazione sulla copia della certificazione rilasciata all agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la certificazione è accompagnata dall avvenuta compensazione. Sono, in ogni caso, dovuti gli interessi di mora e l aggio maturati dalla data di quantificazione del debito fino a quella della sua estinzione. L agente della riscossione comunica all ente debitore e all ente impositore l avvenuta compensazione entro il quinto giorno lavorativo successivo e, entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero delle finanze-dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l ammontare delle compensazioni effettuate indicando il tributo, gli oneri accessori, gli aggi e le spese a suo favore oggetto della compensazione. L ente debitore deve versare l importo utilizzato in compensazione entro dodici mesi dalla data del rilascio della certificazione. L inosservanza del termine comporta l applicazione degli interessi di mora di cui all art. 30 del d.p.r. 29 settembre 1973, n Mancando il pagamento spontaneo dell importo compensato, l agente della riscossione né da comunicazione ai Ministeri dell Interno, dell Economia e delle Finanze e l importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all ente territoriale a qualsiasi titolo. Dal recupero sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Se il recupero non è possibile, sulla base del ruolo, l agente della riscossione procede alla riscossione coattiva. 221
4 Capitolo 14 L iscrizione a ruolo dei tributi locali Sommario 14.1 La riscossione volontaria Il testo unico ambientale L accertamento e la riscossione Gli interessi Il contenzioso I privilegi La riscossione coattiva Le violazioni del Codice della strada La riscossione volontaria L iscrizione a ruolo effettuata dalle Amministrazioni comunali è la procedura canonica di riscossione attivata soltanto in assenza del versamento spontaneo del contribuente. Attenzione! Ai sensi dell art. 7, co. 2, lett. gg-ter), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, Equitalia cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate a decorrere dal 1 gennaio 2014 (art. 10, co. 2ter, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35). La riscossione volontaria ha per oggetto soltanto le somme che possono essere pagate previa notifica della cartella di pagamento in quanto manca un metodo diverso per pagare il debito. Ai sensi dell art. 32 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate. Le rate scadono l ultimo giorno del mese. L intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate. L agente della riscossione può far precedere la notifica della cartella di pagamento dall invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, l invio avviene in modo che la prima o unica rata cada entro l ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Attenzione! Dal 1 gennaio 2014 è soppresso il limite di 30, previsto dall art. 3, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, per l accertamento, l iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributi locali. Il limite vale solo per i tributi erariali e regionali. (art. 1, comma 736, della l. 27 dicembre 2013, n. 147).
5 Capitolo Il testo unico ambientale La tariffa afferente al testo unico ambientale, determinata con regolamento, è percepita mediante la procedura di riscossione volontaria e, se del caso, coattiva secondo le procedure fissate dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, previa convenzione con l Agenzia delle entrate (art. 238, co. 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). L accertamento degli illeciti e l irrogazione delle sanzioni sono di competenza della provincia nel cui territorio la violazione è stata commessa (ovvero del comune per il divieto di smaltimento in discarica di rifiuti di imballaggi e contenitori usati relativamente alle operazioni di selezione, riciclo e recupero) ai sensi dell art Avverso le ordinanze e l ingiunzione si applica il giudizio di opposizione ai sensi dell art. 23 della l. 24 novembre 1981, n L accertamento e la riscossione Relativamente ai tributi di propria competenza, gli enti locali rettificano le dichiarazioni incomplete o infedeli o i parziali o ritardati versamenti, nonché procedono all accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Rettifica Gli accertamenti in rettifica e d ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate irrogate le sanzioni amministrative tributarie ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n Nel caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo (art. 1, co. 163, della l. 27 dicembre 2006, n. 296). Prassi (C.M. 11 novembre 2010, n. 3/DF) La TIA 1 (art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) non ha natura tributaria per cui è soggetta all IVA. La TIA 2 (art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), che ha natura di corrispettivo, è assoggettata all IVA non essendo razionale un diverso trattamento. La Corte di cassazione (sentenza 29 agosto 2011, n ) ha escluso che la riscossione della tariffa per il servizio idrico possa avvenire mediante l iscrizione a ruolo, trattandosi di un entrata di diritto privato dei comuni. La procedura, tuttavia, è ammessa se il credito derivi da un titolo con efficacia esecutiva Gli interessi La misura annua degli interessi è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con la maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili. 308
6 L iscrizione a ruolo dei tributi locali Con la N.M. 20 aprile 2007, n. 6464/DPF, è stato affermato che, ai sensi dell art. 1, co. 165, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, ciascun ente locale, con proprio regolamento, può determinare il tasso di interesse nella misura che scaturisce dall aumento o dalla diminuzione fino a tre punti del tasso di interesse legale, attualmente nella misura del 2,5%. Agli effetti pratici se per l anno 2013 il comune: non ha deliberato in merito, l interesse è applicato con il tasso del 2,5%; ha deliberato un tasso di interesse nella misura, ad esempio, del 2,85%; dal 1 gennaio 2013 continua ad essere applicato il tasso del 2,85%, in quanto rientra nell intervallo concesso dalla legge (cioè dallo 0% al 6%); ha deliberato uno spread rispetto al tasso legale, ad esempio del 1%, dal 1 gennaio 2013 il tasso è elevato al 3,5% Il contenzioso Contro l iscrizione a ruolo è possibile proporre ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento I privilegi Hanno privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti per la finanza locale e dalle norme relative all imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni (art. 2752, co. 4, c.c.) La riscossione coattiva Ai sensi dell art. 36, co. 2, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, la riscossione coattiva dei tributi degli enti locali continua a poter essere effettuata con: la procedura dell ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio o è affidata ai soggetti indicati all art. 52, co. 5, lettera b), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; la procedura del ruolo, nel caso in cui la procedura è affidata all agente della riscossione. A decorrere dal 1 gennaio 2015, i comuni, ai sensi dell art. 7, co. 2, lettera gg-quater) del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, effettuano direttamente la riscossione delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo la normativa di cui al titolo II del d.p.r. 29 settembre 1973, n
7 Capitolo Le violazioni del Codice della strada A decorrere dal 1 gennaio 2008, l agente della riscossione non può svolgere attività finalizzate al recupero di somme di spettanza comunale iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo (art. 1, co. 153, della l. 24 dicembre 2007, n. 244). Il recupero delle sanzioni può avvenire con la procedura di ingiunzione prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, o con l iscrizione a ruolo ai sensi dell art. 10, co. 8quinquiesdecies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78. La mancata notifica della multa inibisce all agente della riscossione di procedere in sede di esecuzione (Corte di cassazione, sentenza 21 febbraio 2012, n. 2486). 310
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