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1 Liceo Scientifico G. Keplero Progetto Alternanza Scuola Lavoro RES PUBLICA ART. 33 Disegno di Legge Norme in materia di contrasto al bullismo e di tutela delle vittime Classi IIIA IVA a.s. 2016/17

2 CAMERA DI RES PUBLICA I LEGISLATURA Norme in materia di contrasto al bullismo e di tutela delle vittime Art. 1 Finalità 1. La presente legge si pone l obiettivo di contrastare i fenomeni del bullismo e del bullismo informatico in tutte le loro manifestazioni, con azioni finalizzate alla prevenzione, rieducazione e repressione. Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi della presente legge con il termine bullismo si definiscono quei comportamenti offensivi ovvero aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto ripetutamente nel corso del tempo provocando ad uno o più individui danni fisici, sociali, psicologici ed economici. Se compiute con tali modalità configurano atti di bullismo le seguenti condotte: a) comportamenti reiterati nel tempo che si traducono in insulti, offese e derisioni che hanno ad oggetto l orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l opinione politica, le condizioni personali o sociali della vittima; b) atti diffamatori e false accuse; c) estorsione; d) minacce; e) esclusione deliberata di un soggetto da un gruppo al fine di provocare un sentimento di emarginazione; f) lesioni e percosse personali volontarie; g) violenza psicologica h) istigazione al suicidio o all autolesionismo i) piccoli furti 2. Ai sensi della presente legge per cyberbullismo si intendono quei comportamenti descritti nel precedente comma compiuti con l uso di internet. Configurano cyberbullismo le seguenti condotte: a) la pubblicazione di informazioni o immagini private della vittima; b) offese, derisioni e minacce effettuate online; c) la registrazione di video o audio e la successiva pubblicazione con lo scopo di diffamare vittima; d) la registrazione e pubblicazione degli atti di bullismo e) furto d identità 3. Si definisce autore di condotta di bullismo colui che compie gli atti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a prescindere dall età, dal luogo, dal contesto in cui li attua. Art. 3 Prevenzione del bullismo e cyberbullismo nelle scuole 1. Il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, promuove

3 l istituzione di corsi di formazione annuali e obbligatori per un minimo di dieci ore per il personale scolastico al fine di garantire l acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire e a contrastare il bullismo e il bullismo informatico nonché a fornire sostegno alla vittima. 2. Gli istituti scolastici, nell ambito della propria autonomia, promuovono la conoscenza reciproca, insegnando il rispetto verso le altre realtà socio-culturali, favoriscono lo sviluppo dell autostima nei giovani, aiutano alla risoluzione dei conflitti, educano al rispetto delle regole di convivenza civile attraverso: a) dibattiti, conferenze, testimonianze volte ad informare e sensibilizzare gli studenti su tale fenomeno, realizzando progetti al termine di essi; b) proiezioni di film o testimonianze che raccontino esperienze di chi ha subito o ha compiuto atti di bullismo in prima persona; c) la creazione di una piattaforma online sul sito internet del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca, in cui le vittime possono denunciare in forma anonima atti di bullismo o di cyberbullismo e ricevere consigli da esperti nel campo; d) l educazione alla valorizzazione delle varie differenze culturali, personali e fisiche, ponendo attenzione alla protezione di studenti con handicap fisici ovvero mentali. 3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono previste durante l orario scolastico attività volte a favorire il dibattito e al confronto per sensibilizzare gli alunni sul tema del bullismo e del cyberbullismo, nonché attività di gruppo volte a rafforzare i rapporti di amicizia e il rispetto reciproco fra gli alunni. Art. 4 Assistenza alla vittima e rieducazione dell autore dell atto 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza dell avvenuto compimento di atti di bullismo è tenuto a convocare entro 48 ore i soggetti coinvolti, uno psicologo dell Azienda Sanitaria Locale competente, i genitori, il docente che ha assistito all avvenimento, allo scopo di predisporre un piano di rieducazione per il bullo e di assistenza per la vittima. 2. Le vittime di atti di bullismo hanno l accesso gratuito a un ciclo di sedute dallo psicologo il cui numero varia in base alla gravità delle violenze subite. 3. L autore di atti di bullismo è tenuto a svolgere lavori socialmente utili all interno e all esterno della scuola per una durata per un tempo che sarà definito dal dirigente scolastico coordinandosi con le autorità competenti. 4. Nei casi più gravi il dirigente scolastico è tenuto a sporgere denuncia all autorità giudiziaria. Art. 5 Coinvolgimento delle famiglie 1. Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di bullismo è tenuto a informare le famiglie dei soggetti minorenni coinvolti e, dietro richiesta, dei maggiorenni sino ai 21 anni. E tenuto altresì a convocare una o più riunioni, con frequenza stabilita in base alla gravità, tra le famiglie dei soggetti coinvolti e uno psicologo della Associazione sanitaria locale al fine di esaminare la situazione e di predisporre percorsi per l assistenza alla vittima e ai genitori e la rieducazione dell autore della condotta. Tali riunioni saranno da svolgersi oltre l orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate. 2. Qualora un soggetto sia vittima di atti di bullismo informatico, questi, o chi per lui eserciti la potestà genitoriale, può presentare al responsabile del sito internet, nel quale sono stati diffusi i dati personali, la richiesta di oscuramento, di rimozione o di blocco di tali dati. 3. La vittima di bullismo avrà facoltà di scegliere se compiere le sedute con gli specialisti in presenza della propria famiglia. Art. 6 Monitoraggio 1. E istituito l Osservatorio Nazionale per il contrasto al fenomeno del bullismo e del

4 cyber bullismo articolato in tre strutture dislocate sul territorio nazionale. 2. L osservatorio è istituito con decreto del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, da adottarsi entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge. Esso ha il compito di elaborare statistiche sulle diverse tipologie di atti di bullismo, distinguendo in particolare le motivazioni (discriminazioni sessuali, razziali, culturali) che generano questi atti, la correlazione tra gli atti di bullismo e la condizione familiare degli autori delle condotte e la correlazione tra tali atti e la loro collocazione geografica. 3. Il registro è liberamente consultabile. Art. 7 Risarcimento del danno 1. Chiunque commette atti di bullismo è tenuto a corrispondere adeguato risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente riconducibili alla propria condotta. 2. Rispondono dei fatti commessi dal bullo anche coloro che hanno concorso attivamente al verificarsi del danno. 3. Qualora l autore del fatto illecito sia un minore, sono responsabili in solido con esso i genitori o chi ne fa le veci, ovvero gli insegnanti secondo quanto stabilito dall art c.c. salvo che questi provino di non aver potuto impedire il fatto. Art. 8 Sanzioni 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni colui che, mettendo in atto le condotte previste dall'articolo 2, cagiona nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità. 2. La pena viene aumentata sino ad un terzo nei seguenti casi: a) la vittima è diversamente abile; b) vengono compiuti congiuntamente atti di bullismo e cyber bullismo; c) la differenza di età tra vittima e autore è superiore o uguale a cinque anni. 3. Se all episodio di bullismo segue il suicidio della vittima la pena è aumentata sino ai 2/3. 4. Se i comportamenti configurano già di per sé una delle ipotesi di reato, di cui si riporta a scopo esemplificativo e non esaustivo i reati contro la persona ovvero il patrimonio o la violazione della privacy, viene istituita l aggravante del bullismo, per cui le pene dei reati vengono aumentate di un terzo. 5. Se l'autore di atti di bullismo è minore di anni dieci il dirigente scolastico predispone un percorso rieducativo con la partecipazione di chi esercita la potestà genitoriale. Se l autore di atti di bullismo ha un età superiore agli undici anni il dirigente scolastico predispone un percorso rieducativo integrato con lavori socialmente utili da svolgersi all interno dell edificio scolastico. Se l autore di atti di bullismo ha un età superiore ai quattordici anni dirigente scolastico può disporre l allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. Art. 9 Campagne di sensibilizzazione 1. Il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca promuove l'utilizzo dei mezzi di comunicazione principali per diffondere messaggi brevi di sensibilizzazione sugli effetti e le conseguenze che il bullismo può causare su un adolescente. 2. Il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca crea presso il proprio sito internet una piattaforma informatica da utilizzare come strumento di informazione, dialogo e ascolto verso chi ha è stata vittima di bullismo o cyberbullismo. 3. Le istituzioni scolastiche promuovono incontri di sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyber bullismo alla presenza di personalità altamente qualificate e di soggetti direttamente coinvolti. Art. 10 Disposizioni finanziarie

5 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, corrispondenti ad una cifra tra i 5 e i 15 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2018 allo scopo utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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