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1 Litisconsorzio necessario, contumacia di uno dei convenuti Tribunale Varese, sez. I civile, sentenza In presenza di un unico fatto generatore della responsabilità, l'accertamento dello stesso non può condurre a risultati differenti a seconda che la statuizione produca effetto nei confronti di un litisconsorte ovvero di un altro. La struttura dell'azione diretta si fonda su di un medesimo accertamento che coinvolge tutti i tre soggetti implicati nel processo ed impone un accertamento unico ed uniforme, anche in ottemperanza al principio di non contraddizione. Pertanto, l'esistenza del rapporto di assicurazione e la responsabilità dell'assicurato non possono essere contemporaneamente affermate e negate. Una volta accertata o negata nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, in contraddittorio con l'assicurato, la responsabilità è accertata o negata anche nei rapporti tra danneggiato e assicurato. Ne consegue che, operando il principio di non contestazione sull accertamento dei fatti posti a fondamento della responsabilità, questo non può trovare applicazione nel giudizio litisconsortile ove uno dei litisconsorti sia contumace. In questa ipotesi, l attore avrà l onere di provare il fatto pur di fronte alla mancanza di contestazione da parte del convenuto costituito. ( 1 ) (1) In senso conforme, sul principio di non contestazione Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. civ., sez. un., sentenza 23 gennaio 2002, n. 761; sul principio di non contraddizione: Cass. civ. SS.UU /2006. (Fonte: Massimario.it - 4/2010) litisconsorzio necessario contumacia convenuti principio di non contestazione Tribunale di Varese Sezione I Civile Sentenza 19 gennaio 2010 (est. Giud. Stefano Sala)...omissis... MOTIVI DELLA DECISIONE

2 Con atto di citazione ritualmente notificato, FD conveniva in giudizio la società IP S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'infortunio verificatosi il , quantificando il pregiudizio nella somma di Euro ,27 ovvero nella misura risultante ad istruttoria esperita. L'attrice rappresentava che nel predetto giorno, mentre transitava alla guida della vettura Fiat Punto, tg., in località, all'altezza di via, veniva urtata dall'autovettura Ford Escort, tg. R, condotta dal sig. C. Assumeva, inoltre, l'attrice che l'evento traumatico le aveva provocato una ferita lacero contusa al naso con frattura delle ossa nasali, patologia successivamente sottoposta a trattamento di chirurgia estetica, e specificava che, in conseguenza dell'accaduto, era caduta in un profondo stato depressivo con sindrome di isolamento, condizioni che tutte avevano favorito l'insorgere di una grave crisi coniugale, poiché l'attrice stessa, percependo il proprio viso come gravemente deturpato dai postumi dell'incidente, non riusciva più ad intrattenersi intimamente con il marito. A sua volta, disponeva il Giudice, ex art. 23 l. 990/1969, che il contraddittorio dovesse essere ritualmente integrato nei confronti del responsabile del danno, C, che, tuttavia, pur regolarmente citato, non si costituiva, determinando i presupposti per la pronuncia di contumacia. Si costituiva, invece, IP, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Interveniva, infine, volontariamente l'ufficio centrale italiano, che si limitava a domandare una corretta liquidazione del danno. Precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale della causa, il Giudice istruttore, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., dava contestuale lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. *** * *** In via preliminare, deve procedersi alla dichiarazione del difetto della legittimazione passiva con riferimento alla posizione assunta nell'odierno procedimento dalla convenuta IP S.p.A.. La società, infatti, non è proprietaria del veicolo coinvolto nell'incidente né tanto meno risulta aver assicurato il mezzo predetto; peraltro l'impresa non esercita nemmeno l'attività di compagnia assicuratrice ed è stata coinvolta dall'uci nella vicenda al solo fine di gestire il sinistro durante la fase stragiudiziale, compiendo gli accertamenti all'uopo necessari e valutando l'indennizzabilità del pregiudizio lamentato dalla vittima. Non vi è titolo, dunque, per riconoscere in capo alla convenuta la qualificazione di legittimato passivo, in quanto, com'è comunemente risaputo, il vecchio art. 6. della L. 990/1969 (testo vigente all'epoca della domanda ed oggi integralmente trasfuso nella lettera dell'art. 126 Cod. ass.) individua nell'uci il soggetto deputato a rispondere in giudizio del danno cagionato dai veicoli temporaneamente circolanti in Italia e immatricolati in altro Paese.

3 *** * *** Per quanto concerne la ricostruzione del sinistro, giova preliminarmente osservare come l'uci non abbia proposto una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella suggerita dall'attrice né tanto meno abbia rappresentato l'esistenza di motivi per imputare in tutto o in parte la responsabilità del fatto occorso a persona diversa da quella del terzo chiamato. Ritiene questo Giudice che sia condivisibile quell'orientamento del Supremo Consesso, che già prima dell'ultima riforma (l. 69/2009), ravvisava nel nostro ordinamento l'esistenza di un onere di tempestiva contestazione, sostenendo che un tale principio potesse chiaramente evincersi dal carattere dispositivo del processo, dal sistema delle preclusioni, dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che informa il procedimento in virtù di quanto previsto dall'art. 111 Cost. Alla stregua di un tale criterio, pertanto, deve concludersi che ogni volta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, l'altra ha l'onere di contestare tempestivamente il fatto allegato, dovendosi altrimenti ritenere la circostanza pacifica e definitivamente acquisita al processo (cfr.: Cass /2007; Cass. 5191/2008). Sennonché, nel caso in esame, il responsabile del danno non si è costituito e a tale circostanza consegue l inapplicabilità del principio di non contestazione con riferimento alla sua posizione, atteso che la contumacia, per costante giurisprudenza, non equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte. Se, dunque, è certamente corretto asserire che con riferimento alla posizione dell'uci, i fatti costitutivi della domanda, in merito ai quali l'attore soltanto ha l'onere di dare prova, potrebbero astrattamente considerarsi come non contestati, è del pari vero che non si può giungere alle medesime conclusioni nei confronti del contumace (Cass /2003; Cass /2003; Cass. 1648/1996). In questi casi la soluzione preferibile non è quella di pervenire ad una contraddittoria statuizione sulla responsabilità -quanto ai rapporti insistenti tra danneggiato e danneggiante e quelli tra danneggiato e compagnia di assicurazioni-, ma appare assi più opportuno rimettersi ad una complessiva e prudente valutazione del giudicante, in applicazione di quei criteri che la giurisprudenza ha già individuato con precisione trattando, per esempio, la non dissimile ipotesi della confessione del responsabile del danno (Cass. S.U /2006; Cass. 1680/2008). In materia, dopo qualche iniziale contrasto, hanno fatto chiarezza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione precisando che, in presenza di un unico fatto generatore della responsabilità, l'accertamento dello stesso non può condurre a risultati differenti a seconda che la statuizione produca effetto nei confronti di un litisconsorte ovvero di un altro. Considera, infatti, il Supremo Consesso che l'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e l'azione nei confronti del danneggiante si articolano, infatti, sulle medesime circostanze, ovverosia su rapporti -il contratto di assicurazione e la responsabilità per fatto illecito- la cui titolarità deve essere sempre riferita alla persona del responsabile del danno: per tale ragione, e non per una semplice esigenza processuale, è stato previsto dalla legge il litisconsorzio necessario

4 (Cass. S.U /2006). La statuizione sul fatto illecito e sull'esistenza del rapporto assicurativo non costituisce, infatti, un semplice presupposto della pretesa rivolta dalla vittima alla compagnia, ma l'oggetto stesso della domanda formulata in giudizio. Come, infatti, non è dubitabile che l'accertamento in ordine all'esistenza del fatto generatore di responsabilità compiuto nel giudizio instaurato in forza delle norme sull'azione diretta possa essere invocato nel diverso giudizio di rivalsa che la compagnia di assicurazione esperisce nei confronti del danneggiante, non può che ritenersi altrettanto ragionevole stimare che la statuizione espressa nel rapporto danneggiatodanneggiante possa valere anche con riferimento al rapporto danneggiato-assicuratore. La struttura dell'azione diretta si fonda su di un medesimo accertamento che coinvolge tutti i tre soggetti implicati nel processo ed impone un accertamento unico ed uniforme, anche in ottemperanza al principio di non contraddizione. Conclude, pertanto, la Corte che l'esistenza del rapporto di assicurazione e la responsabilità dell'assicurato non possono essere contemporaneamente affermate e negate. Una volta accertata o negata nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, in contraddittorio con l'assicurato, la responsabilità è accertata o negata anche nei rapporti tra danneggiato e assicurato (Cass. S.U /2006). E viceversa. Dei fatti costitutivi della pretesa l'attrice non ha fornito, però, prova alcuna, atteso che i capitoli dedotti e i documenti versati in atti non si riferiscono alla dinamica dell'evento lesivo, ma ad altre circostanze del tutto inconferenti in merito. Deve, inoltre considerarsi come, in un simile contesto, il comportamento processuale assunto dall'uci non rivesta particolare incidenza per l'esito del giudizio, in quanto la mancata contestazione dei profili relativi all an appare banalmente spiegabile con la considerazione che le circostanze del caso concreto non erano probabilmente note all'ente. Alla stregua delle valutazioni esposte, deve, pertanto, ritenersi che la domanda di risarcimento del danno sia del tutto carente di prova in relazione ai suoi presupposti costitutivi: per tale ragione la pretesa vantata dall'attrice non può trovare accoglimento né nei confronti del C né tanto meno nei confronti dell UCI. Ogni altra questione ed istanza deve considerarsi assorbita. A fronte della soccombenza in punto di legittimazione passiva, l'attrice deve essere condannata a rifondere le spese di lite alla convenuta IP S.p.A.

5 A fronte delle ragioni che motivano il rigetto delle domande formulate dall attrice e in considerazione del fatto che l UCI non ha avanzato contestazioni in merito all an, paiono sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra l attrice stessa e l intervenuto-, in virtù di quanto previsto dall art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis. Per le stesse ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell UCI e dell'attrice nella misura del 50 % per ciascuna parte ed in solido fra loro. In punto di spese processuali, nulla deve, invece, disporsi in favore del C in ragione della sua contumacia. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede: - dichiara la contumacia di C - dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta IP S.p.A. per le ragioni di cui in parte motiva; - rigetta ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti del terzo intervenuto UCI e del terzo chiamato C per le ragioni di cui in parte motiva; - pone le spese della consulenza tecnica d ufficio a carico dell'uci e dell attrice nella misura del 50% per ciascuna parte ed i solido fra loro; - condanna l'attrice a rifondere alla convenuta IP S.p.A. le spese processuali, che liquida in Euro 50,00 per spese esenti; Euro 1.400,00 per diritti, Euro 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ex art. 14 LP, C.P.A. ed I.V.A.; - dichiara compensate le spese di lite fra l attrice e l UCI; - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Varese, il Il Giudice

6 dott. Stefano Sala ( da )

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