CASINO ON-LINE A cura di Dott. Francesco Cannizzaro
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1 CASINO ON-LINE A cura di Dott. Francesco Cannizzaro Indubbiamente il mezzo Internet, in tutte le sue forme, ha rivoluzionato la comunicazione transnazionale, dando la possibilità a tutti gli utenti, sia quelli passivi (navigatori che fruiscono di ciò che la rete offre), sia quelli attivi (coloro che immettono dati di qualsiasi genere in rete), di entrare in contatto fra loro in tempo reale senza alcun limite territoriale. L influenza che questo rivoluzionario mezzo (J.P. Barlow lo ha definito l evento storico di maggiore portata dalla scoperta del fuoco ) può avere nel particolarissimo campo del gioco è certamente di vasta portata, specie in considerazione delle macroscopiche differenze culturali e di morale dei paesi che utilizzano la connessione in rete. Internet ha rappresentato per lungo tempo la zona franca della comunicazione in un ambito virtuale ma comunque molto simile al reale; nella totale assenza di regole, questo mezzo ha fatto conoscere la più alta forma della libertà di espressione e di pensiero dell individuo. Tutto questo fa ancora oggi della Rete la più ampia fonte di informazioni e il più eterogeneo mezzo di scambio di idee e prodotti mai esistito. Ovviamente lo sviluppo sempre crescente del mezzo, e la sua semplicità e velocità di utilizzo, hanno portato nuove prospettive anche negli ambienti della criminalità, e questo fenomeno ha contribuito di conseguenza a portare all attenzione dei legislatori statali e degli organi internazionali i casi di illeciti commessi in rete. Alla luce di questo processo di sviluppo, gli organi giurisdizionali cercano di dare una disciplina alla materia, muovendosi tra il concetto di Internet come mondo virtuale anarchico, e la speranza altrettanto utopica forse di adattare le diverse discipline dei 140 Stati che ad oggi hanno l accesso in rete. Va da sé, che alla luce delle considerazioni appena fatte il Diritto Penale, è il campo, che per sue caratteristiche proprie, crea i maggiori problemi di regolamentazione. Proprio sotto questo aspetto è inquadrabile il fenomeno del gioco d azzardo all interno dei nuovi orizzonti aperti da Internet. Il nostro Paese ha da sempre condannato il gioco definito d azzardo basando il proprio atteggiamento ostile su un senso comune della moralità, certamente più attinente ai risvolti sociali di tali pratiche, e alla deplorevole psicologia del giocatore, che alla condotta in sé. Si punisce quindi una condotta (pur essendo essa una delle pratiche più antiche e comuni nella storia dell uomo), al fine di prevenire degli eventuali turbamenti dell ordine pubblico, e dei comportamenti, conseguenti alla stessa condotta, riconosciuti come immorali dall opinione comune (sperpero di denaro e poca attitudine al lavoro).
2 Lo Stato italiano ha quindi disciplinato il gioco d azzardo nel libro III del codice penale (Delle contravvenzioni in generale) al capo II intitolato, non a caso, Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale. Quanto appena esposto non deve, però, far pensare che questi due fenomeni siano sempre e comunque relegati nel campo dell illegalità. Infatti, il fine di prevenzione dei comportamenti riconosciuti come immorali, è derogabile nel momento in cui entra in contrasto con un fine riconosciuto dallo Stato come maggiormente meritevole di tutela. Il nostro ordinamento ha quindi scelto di sottoporre a monopolio statale le scommesse, le lotterie ecc., ed a regime autorizzatorio dell autorità amministrativa le quattro case da gioco ad oggi presenti nel nostro territorio, consentendo la pratica delle scommesse e del gioco d azzardo in deroga alla normativa generale, considerando l interesse alle entrate nelle casse dello Stato, come meritevole di maggiore tutela rispetto alla punizione delle condotte disciplinate dal codice penale e dalla L. 401/89. Questo tipo di scelta legislativa è stata finora idonea a disciplinare le condotte illecite legate al gioco all interno del territorio italiano. Che succede però quando il limite territoriale suddetto si oltrepassa? Come fare ad adattare questa normativa al fenomeno Internet, che fa della transnazionalità la sua caratteristica peculiare? Certamente il problema non è di facile soluzione, anche in considerazione del fatto che il panorama internazionale sull argomento è piuttosto eterogeneo; si è divisi tra paesi in cui il gioco d azzardo e le scommesse sono pratiche comuni e perfettamente lecite, ed altri, tra cui l Italia in cui, pur essendo altrettanto comuni, sono illegali secondo i principi generali dell ordinamento. La trasposizione di questa realtà in Rete, un mondo virtuale dove si compiono operazioni reali, rende complicato far convergere queste differenze verso un'unica disciplina che regoli queste fattispecie diventa opera di difficile realizzazione. Qualunque cittadino italiano può, infatti, giocare d azzardo in un paese in cui è perfettamente legale, o scommettere in un agenzia di bookmaker inglese se lo fa nel Regno britannico, ma può fare lo stesso dal suo computer a casa connettendosi a internet e utilizzando i siti operanti negli altri paesi? Capita già da tempo che navigando in Internet improvvisamente compaiono banner pubblicitari dei cosiddetti casinò on-line; che fare? Cosa si rischia a partecipare? Per cercare di dare una soluzione, seppure momentanea, che risolva il problema in attesa del tanto auspicato codice di autoregolamentazione del settore, è necessario iniziare l analisi dalla normativa vigente in Italia al fine di valutare quali soluzioni possono essere adottate per la risoluzione dei problemi che in questi ultimi tempi risultano essere sempre più urgenti. L art. 718 c.p. stabilisce che: chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d azzardo o lo agevola è
3 punito con l arresto da tre mesi ad un anno e con l ammenda non inferiore ad euro 206. La giurisprudenza si è ormai da tempo consolidata riguardo l elemento oggettivo della fattispecie prevista e punita dall art. 718: ai fini dell esistenza della contravvenzione, infatti, non si richiede l effettiva partecipazione al gioco da parte dei giocatori, né la flagranza, ma è necessario e sufficiente che l organizzatore abbia predisposto quanto serve per l inizio della partita, poiché il reato de quo si considera consumato già con la predisposizione delle attrezzature necessarie (cfr. Cass. Pen , Riccioni, GP 1978, vol. II, pag.580). Perché, quindi, si configuri il reato ex art. 718 c.p. è sufficiente tenere o agevolare un gioco d azzardo, indipendentemente dal fatto che si verifichi l evento, cioè la partita. Per la Suprema Corte, l espressione tenere o agevolare un gioco d azzardo nel suo significato più ampio, comprende ogni attività di istituzione, organizzazione, direzione, amministrazione del gioco, cioè il provvedere a quanto serve perché il gioco stesso sia messo a disposizione dei giocatori e può concretarsi anche in una condotta omissiva, ogni qualvolta esiste un obbligo in capo al soggetto di impedire il gioco d azzardo (cfr. Cass. Pen , Cacciato, CP 1988, pag. 698). Nel caso in cui la condotta illecita come sopra configurata sia posta in essere nel territorio italiano, la competenza per giurisdizione spetterebbe al giudice italiano. L art. 6 co. 2 c.p. in materia di territorialità dispone: chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l azione o l omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l evento che è la conseguenza dell azione od omissione. Qualora, però, la casa da gioco sia virtuale e il tenutario agisca in uno Stato straniero, al giudice di quale Stato deve rispondere? La condotta è da considerarsi posta in essere nel territorio virtuale e sconfinato di Internet, o in uno dei paesi con confini reali interessati? E se la risposta fosse la seconda, in quale dei molteplici Stati (140) che possono entrare in conflitto di giurisdizione? La risposta dovrebbe essere nel suesposto principio di territorialità, ma il panorama giurisprudenziale attuale, anche a livello internazionale, non offre precedenti in materia di casinò on-line. Proviamo a risolvere il problema con una delle possibili interpretazioni della normativa vigente. Tenere e agevolare un gioco d azzardo è illegale in Italia se l attività è svolta dentro il territorio; se, però, l organizzatore del gioco agisce in territorio straniero, la disciplina applicabile alla sua condotta sarebbe da ritenersi quella dello Stato in cui opera; nel caso specifico dove l operatore apre il sito che
4 consente di giocare, dove lo organizza e presta la sua assistenza ai giocatori, dove infine raccoglie e paga le giocate. Quando, dunque, il sito che ospita il casinò on-line ha sede in un paese dove l attività è perfettamente lecita, la giurisdizione italiana non dovrebbe perseguirlo. A sostegno di questa tesi possono portarsi alcune pronunce di diversi Tribunali italiani e della stessa Corte di Cassazione, che riguardano casi di illeciti su Internet diversi da quello di cui ci si occupa, ma che si possono prendere in considerazione per quel che concerne l applicazione del principio di territorialità. Prendiamo una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del in cui, per il reato p.p. dall art. 600 ter. Co.2 (commercio di materiale pedopornografico), il giudice dichiara la propria incompetenza, ritenendo competente il giudice del luogo in cui il materiale illecito viene immesso in Rete, essendo sufficiente per la punibilità della fattispecie la mera condotta. Poiché, come si è detto, la fattispecie disciplinata dall art. 718 c.p. è ritenuta dalla giurisprudenza un reato di mera condotta, ritenendosi consumato già al momento della predisposizione delle attrezzature, non richiedendosi l effettivo inizio del gioco,sembrerebbe potersi dedurre che, nel caso di casinò on-line su sito operante all estero, organizzato e gestito su un territorio in cui tale condotta è perfettamente lecita, non vi è alcuna parte dell attività che possa essere penalmente rilevante per l ordinamento italiano. Infatti, l unica condotta punibile dalla normativa vigente, perché posta in essere all interno dello Stato, sarebbe imputabile al giocatore che, eventualmente, prendesse parte al gioco in Italia, integrando la contravvenzione prevista e punita dall art. 720 c.p., per cui però non può essere chiamato a rispondere l esercente, imputabile esclusivamente ex art. 718 c.p. (C , Cristiano, RP 60, II, 252). Sulla base del ragionamento appena fatto sembrerebbe che l attività del gestore/fornitore del servizio casinò on-line non possa in alcun modo essere attaccata dalla Autorità italiana. Abbiamo anche detto, però, che le interpretazioni della normativa possono essere molteplici, e che, quindi egualmente molteplici possono essere le conclusioni a cui si perviene. In Italia, infatti, le interpretazioni fatte dai Tribunali portano, come la storia attuale ci insegna, a conclusioni diverse rispetto a quella da noi paventata, e ciò è reso possibile dalla assoluta inidoneità della normativa statale a disciplinare il mondo del Web. Un recente caso relativo ai cyber-casinò è il Granite Gate Affair negli Stati Uniti, che già da tempo sono impegnanti nella in una approfondita analisi della conflittualità dei rapporti tra il cyber-spazio e i principi di giurisdizione e di sovranità nazionale. Nella specie una società del Nevada, la Granite Gate, aveva realizzato un casinò on-line cui gli utenti potevano accedere mediante l inserimento del
5 numero della propria carta di credito; invero il Minnesota Attorney General diffondeva a tal proposito un annuncio su Internet in cui dichiarava la giurisdizione del proprio Stato su qualunque soggetto avesse diffuso telematicamente contenuti illegali per l ordinamento del Minnesota, con la consapevolezza che detti contenuti avrebbero raggiunto le utenze di quest ultimo. Il Florida Attorney General, pronunciatosi in materia poiché il gioco d azzardo è proibito anche in Florida, ha affermato che, le questioni concernenti l utilizzo di Internet dovrebbero sottostare a regolamenti federali, se non addirittura internazionali, essendo queste le sedi più opportune per la risoluzione di questo tipo di problemi; la Procura Generale della Florida ritiene pertanto inidonei gli strumenti giuridici a disposizione dei singoli Stati. La giurisprudenza statunitense è la più attiva nella ricerca di soluzioni al problema: recentemente si cerca di sviluppare la dottrina della presenza costruttiva perché possa essere resa applicabile analogicamente anche al cyber-spazio. In tal senso si utilizzano le nozioni di minimum contact (contatto telematico minimo idoneo a giustificare la giurisdizione di uno Stato sulla condotta realizzata da un soggetto operante all estero), con le sue interpretazioni estensiva e restrittiva, e di most significant interest (il più significativo interesse tra quelli degli Stati in contesa). Ciò non toglie che, l utilizzo di queste dottrine sperimentali in attesa di una normativa specifica, comporta la conseguenza, per i più inaccettabile, che un soggetto che metta in atto nel proprio paese condotte perfettamente lecite secondo l ordinamento di quest ultimo, sia sottoposto a sanzioni da parte di un altro Stato. La soluzione al problema certamente non è agevole, ma sicuramente la strada non può essere quella di una interpretazione estensiva delle norme generali in materia di territorialità e giurisdizione, previste in maniera diversa da ciascun ordinamento, in special modo se si considera la particolarità della Rete rispetto agli altri settori che i legislatori dei vari paesi sono stati chiamati fino ad ora a disciplinare. Resta da osservare che, in un mondo che va verso la globalizzazione in tutti i settori, non è pensabile limitare lo sviluppo del mezzo più rivoluzionario del nostro tempo, giustificando questo sbarramento con un senso comune della moralità, che potrebbe essere proprio dell Italia, ma che non è condiviso dalla maggior parte degli altri paesi. Il gioco, come tutte le altre realtà della vita quotidiana, vede aprirsi dei nuovi orizzonti con l utilizzo della Rete; esso vive la propria globalizzazione, che contribuisce a rendere più agevole questa pratica, comunque già presente, anche se limitata, in tutti gli ordinamenti, ma d altra parte è ancora limitata dalla disuguaglianza dei giocatori che da ogni posto del mondo vanno a sedersi ad un tavolo virtuale.
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