DIREZIONE REGIONALE AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI AREA CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICA

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1 DIREZIONE REGIONALE AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI AREA CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICA CIRCOLARE sul rapporto tra la legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) in materia di sanzioni amministrative. Competenza ad irrogare le sanzioni amministrative ed a riscuoterne i proventi. A cura di: Dott.ssa Loredana Faldetta D.ssa Daniela Camuto Sig.ra Emanuela La Bella

2 1. Premessa e normativa di riferimento. Successivamente all entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono pervenuti alla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi numerosi quesiti in merito alla normativa applicabile in materia di sanzioni amministrative, soprattutto con riferimento alle funzioni amministrative trasferite o delegate dalla Regione alle province o ai comuni, e circa il rapporto esistente tra tale legge e la legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 ( Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale ). Si ritiene, pertanto, opportuno fornire delle delucidazioni al riguardo, al fine di agevolare l operato delle strutture amministrative interessate. 2. La legge regionale 14/1999. L articolo 182, comma 1 della legge regionale 14/1999 stabilisce che la Regione, direttamente o tramite gli enti regionali, nonché gli enti locali esercitano di norma, in relazione alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati e conferiti nei singoli settori organici di materie, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la vigilanza e l irrogazione delle sanzioni amministrative previste da leggi statali e regionali. Tale disposizione prevede che, di regola, il soggetto che svolge la funzione e i compiti amministrativi in una determinata materia eserciti anche la vigilanza e provveda ad irrogare le sanzioni amministrative. Essa contempla, in sostanza, due ipotesi: l ipotesi in cui la funzione sia di competenza della Regione e l ipotesi in cui essa sia stata conferita agli enti locali. Nel primo caso, ossia qualora la funzione è riservata alla Regione, la Regione stessa direttamente o tramite i propri enti dovrebbe esercitare la vigilanza ed applicare le sanzioni amministrative. Tuttavia, ai sensi dell articolo 208 della stesa legge regionale 14/1999 in attesa dell adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell articolo 194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in materia secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche, di cui si dirà nel successivo paragrafo 3. Nel secondo caso, ossia qualora la funzione sia conferita ad un ente locale, in quanto ad esso trasferita o delegata o, infine, subdelegata dalla Regione, spetta all ente locale stesso la vigilanza e l irrogazione delle sanzioni amministrative in quella determinata materia. Naturalmente occorre verificare, di volta in volta, se tale trasferimento di funzioni sia già avvenuto. Si ricorda, infatti, che l articolo 191, comma 2, della legge regionale 14/1999 stabilisce che, l effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all articolo 8, comma 1, lettera b), (ossia delle funzioni e dei compiti già disposti dalla legislazione vigente nei settori organici di materie, confermati o adeguati ai sensi della stessa legge regionale 14/1999), fermo restando l esercizio concernente le funzioni e i compiti confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie previsti dall articolo 192. Seguono poi, in relazione a specifiche materie, una serie di norme, alle quali si rinvia, che stabiliscono, per l effettivo esercizio delle funzioni e compiti amministrativi, una decorrenza diversa (articolo 191). A quanto sopra consegue che, una volta verificato che vi sia stato effettivo conferimento delle funzioni dalle Regioni agli enti locali, questi ultimi diventano competenti alla vigilanza (salvo deroghe) e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.

3 L articolo 182, comma 2, della stessa legge regionale 14/1999 prevede, poi, una ulteriore ipotesi, statuendo che qualora la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente diverso da quello competente all esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente la specifica materia, l applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all ente vigilante che provvede, altresì, ad introitare gli importi delle sanzioni stesse. La ripartizione di tali importi tra l ente vigilante e l ente competente all esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia avviene sulla base di percentuali stabilite, previa intesa tra tali enti e sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, tenuto conto degli oneri rispettivamente sostenuti. Tale disposizione, contempla quindi una sorta di deroga al principio fissato dal comma 1, secondo il quale normalmente chi esercita la funzione svolge anche la vigilanza ed irroga le sanzioni. Infatti prevede che la legge possa affidare espressamente la vigilanza ad un ente diverso da quello competente all esercizio della funzione e del compito amministrativo relativamente ad una determinata materia, con una serie di conseguenze, anche in merito all introito degli importi derivanti dalle sanzioni, di cui si dirà dopo. Per quanto riguarda, invece, la competenza ad introitare i proventi derivanti dalla applicazione di sanzioni amministrative in materie di competenza degli enti locali (in quanto agli stessi trasferite, delegate o subdelegate) si richiama l articolo 15 della legge regionale 14/1999, che, nel dare concreta attuazione all articolo 4, comma 3, lettera i) della legge 15 marzo 1997, n. 59 secondo il quale i conferimenti di funzioni da parte delle regioni, alle province, ai comuni e agli altri enti locali avvengono con l osservanza, tra gli altri, del principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l esercizio delle funzioni amministrative ha stabilito che a ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla regione, i proventi delle tasse dei diritti delle tariffe e dei relativi servizi. Si ritiene, quindi, applicando tale principio, che nel caso di sanzioni amministrative relative a funzioni attribuite, delegate o subdelegate agli enti locali, l introito dei relativi proventi spetti agli enti stessi, salvo l ipotesi in cui la vigilanza sia esercitata da un ente diverso da quello competente all esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente la specifica materia, perché in tal caso il già citato articolo 182, comma 2, della legge regionale 14/1999 prevede che l ente vigilante applichi le sanzioni e provveda ad introitarne gli importi. Segue, poi, sulla base degli oneri rispettivamente sostenuti, la ripartizione di tali importi tra l ente vigilante e l ente competente all esercizio della funzione, sulla base di percentuali stabilite, previa intesa tra tali enti e sentita la Conferenza Regione - autonomie locali. Tale disposizione, nel momento in cui prevede un riparto di introiti tra ente vigilante ed ente competente all esercizio della funzione o del compito amministrativo, implicitamente conferma, in forza dell argumentum a contrario, che, laddove tale distinzione di ruoli non vi sia, l introito delle sanzioni spetti esclusivamente all ente competente all esercizio della funzione o del compito amministrativo relativo a quella determinata materia. 3. La legge regionale 30/1994. Come già sopra accennato, con riferimento all ipotesi in cui la competenza in una determinata materia sia della Regione, la vigilanza e l irrogazione delle sanzioni dovrebbero essere esercitate dalla Regione stessa direttamente o tramite gli enti regionali. Tuttavia l articolo 208 della legge regionale 14/1999 ha introdotto una disposizione transitoria stabilendo che in attesa dell adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell articolo 194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in materia secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche. L ambito di applicazione della legge regionale 30/1994 è individuato dall articolo 1 della legge stessa, secondo il quale per l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi statali

4 concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella presente legge. Tale legge pertanto trova applicazione con riferimento a materie di competenza della Regione, in quanto alla stessa trasferite o delegate dallo Stato. La legge regionale 30/1994 prevede, poi, all articolo 2, che le funzioni inerenti all applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Regione sono delegate, a norma dell articolo 118 della Costituzione o subdelegate, a norma dell articolo 7 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, salvo in materia di caccia e di pesca rispetto alle quali si rinvia al paragrafo 4. Seguono, poi, una serie di disposizioni che disciplinano l ipotesi di violazione di norme da parte degli enti delegati (art. 3), il pagamento in misura ridotta (articolo 4), l obbligo di trasmissione del verbale, da parte degli organi addetti all accertamento delle infrazioni amministrative di cui all articolo 1, al settore contenzioso della Regione, nonché l obbligo di trasmissione allo stesso settore, a cura dell autorità competente ad irrogare la sanzione, di copia dell ordinanza ingiuntiva e delle pronunce definitive (articolo 5). Sono altresì disciplinate dalla stessa legge le modalità di pagamento alla Regione, delle sanzioni amministrative (articolo 6), l obbligo di comunicazione dell avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta; la raccolta dei dati nello schedario generale della Regione; l attività di vigilanza e direzione da parte della Giunta regionale e la ripartizione tra gli enti locali di cui all articolo 2 delle somme introitate a titolo di sanzioni, secondo determinate modalità (articolo 9), nonché l iscrizione nell apposito capitolo di bilancio denominato Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale degli importi introitati ai sensi delle disposizioni della stessa legge regionale 30/1994 (articolo 10). Particolare attenzione merita la questione inerente la competenza ad introitare i proventi derivanti dall applicazione delle sanzioni nelle materie riservate alla Regione. Infatti, ai sensi dei citati articoli 6 e 9 suddetta della legge regionale, le somme vengono introitate dalla Regione stessa, a seguito di versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Lazio, o di versamento diretto presso la Tesoreria della Regione, che provvede, annualmente, a ripartirle tra gli enti locali cui è stata delegata la funzione inerente l applicazione di tali sanzioni amministrative. Il riparto delle somme introitate a titolo di sanzione è commisurato agli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate, sulla base di documentate relazioni da trasmettere, a cura dell'ente locale, alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state introitate. 4. Disposizioni particolari e conclusioni. Un discorso particolare meritano le materie della caccia e della pesca nelle acque interne. In tali materie le funzioni ed i compiti amministrativi, ed in particolare la vigilanza, sono state delegate alle province ai sensi degli articoli 4, comma 2 e 36 comma 1, lettera e) della legge regionale 14/1999. Pertanto, in relazione ad esse, la competenza alla vigilanza e alla irrogazione delle relative sanzioni amministrative spetta in alle Province ai sensi del citato articolo 182, comma 1 della legge regionale 14/1999. Per quanto attiene invece alle funzioni e ai compiti amministrativi in materia di pesca marittima sono riservati alla Regione ai sensi dell articolo 35 della legge regionale 14/1999. Ne consegue che in attesa dell adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative la Regione esercita tale competenza in materia secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, che prevede, al comma 2, la delega alle province nel cui territorio sono commesse le violazioni della funzione inerente l applicazione delle sanzioni amministrative in tal materia, con tutte le conseguenze che ne derivano in merito alla applicazione della suddetta normativa.

5 In conclusione ed alla luce di quanto fin qui esposto, si può affermare che, fermo restando quanto eventualmente previsto in leggi speciali e successive alla legge regionale 14/1999, la normativa di riferimento in materia di sanzioni amministrative, ivi compresa la competenza ad introitare i relativi proventi, è rappresentata dalla legge regionale 30/1994 per quanto attiene alle funzioni ed ai compiti amministrativi di competenza della Regione e dalla legge 14/1999 (in particolare dall articolo 182) per quanto attiene alle funzioni e ai compiti amministrativi nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione agli enti locali, a decorrere dalla data di effettivo esercizio delle stesse. Al fine di agevolare la lettura della presente circolare si allega uno schema riassuntivo della normativa di riferimento.

6 SOGGETTO COMPETENTE ALL ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI IN UNA DETERMINATA MATERIA FUNZIONI E COMPITI DI VIGILANZA E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NORMATIVA DI RIFERIMENTO INTROITO DEI PROVENTI ALLEGATO In attesa dell adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, le funzioni inerenti l applicazione di tali sanzioni sono delegate ai comuni e, in materia di pesca marittima, alle province (art. 2 l.r.30/1994). Si applica la legge regionale 30/1994, in attesa dell adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell articolo 194, comma 4 della l.r. 14/1999. L importo derivante dalla applicazione delle sanzioni amministrative viene introitato dalla Regione. Le somme riscosse a tale titolo sono poi ripartite tra gli enti locali cui è stata delegata la funzione inerente all applicazione delle sanzioni amministrative (comuni - o province per le funzioni di pesca marittima, in misura commisurata agli oneri sostenuti per l esercizio di tale funzione. REGIONE (cui la funzione è riservata) ENTE LOCALE (che esercita la funzione in quanto allo stesso trasferita, o delegata, o, infine, subdelegata). L adeguamento della legge regionale 30/1994 ai principi della legge regionale 14/1999 dovrebbe comportare che la Regione sarà competente direttamente o tramite gli enti regionali all esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la vigilanza e l irrogazione delle sanzioni amministrative nelle materie ad essa riservate, salva l ipotesi in cui la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente diverso. Esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la vigilanza e l irrogazione delle sanzioni (purché ci sia stato l effettivo conferimento delle funzioni), salvo che la vigilanza sia conferita ad un ente diverso. Una volta adeguata la legge regionale 30/1994 si farà riferimento alla normativa di adeguamento. Si applica quanto previsto dalla legge regionale 14/1999 ed, in particolare, dall articolo 182. La nuova legge regionale in materia di sanzioni amministrative dovrebbe prevedere, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 14/1999, che l introito dei proventi spetti alla Regione in quanto soggetto cui la funzione è riservata, salva l ipotesi in cui la vigilanza sia esercitata da un soggetto diverso. In tal caso l ente vigilante dovrebbe introitare gli importi che verranno successivamente ripartiti tra ente vigilante e Regione. Occorre comunque avere riguardo a quanto in concreto sarà previsto da tale normativa. L introito dei proventi spetta all ente competente all esercizio della funzione, salva l ipotesi in cui la vigilanza sia esercitata da un ente diverso. In questo caso l ente vigilante applica la sanzione e provvede ad introitarne gli importi. Segue, poi, la ripartizione di tali importi tra ente vigilante ed ente competente all esercizio della funzione, sulla base di percentuali stabilite, previa intesa tra tali enti e sentita la Conferenza Regione -autonomie locali. N.B. Rimane comunque fermo quanto eventualmente previsto in leggi regionali speciali e successive alla legge regionale 14/1999.

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