REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI DELL AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI DELL AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA Approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 33 dell 8 agosto 2014
2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI DELL AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA Sommario 2 TITOLO I - OGGETTO...3 Articolo 1 - Oggetto...3 TITOLO II - DIVIETO DI CUMULO DI IMPIEGHI, INCOMPATIBILITA E CONFLITTO DI INTERESSI...3 Articolo 2 - Divieto di cumulo di impieghi e incompatibilità assoluta...3 TITOLO III - AUTORIZZAZIONE AGLI INCARICHI...4 Articolo 3 - Disciplina specifica per i dipendenti a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno...4 Articolo 4 - Incarichi esterni a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50 per cento...4 Articolo 5 - Criteri per la concessione delle autorizzazioni...5 Articolo 6 - Procedimento autorizzativo...5 Articolo 7 - Incarichi esterni che possono essere svolti senza autorizzazione dell Amministrazione...6 Articolo 8 - Aspettativa per lo svolgimento di attività professionali e imprenditoriali...7 Articolo 9 - Divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro...7 TITOLO IV - TRASPARENZA...7 Articolo 10 - Norme in materia di trasparenza...7 TITOLO V - SERVIZIO ISPETTIVO E SANZIONI...8 Articolo 11 - Servizio ispettivo...8 Articolo 12 - Obblighi di segnalazione...8 Articolo 13 - Sanzioni...8 TITOLO VI - NORME FINALI...9 Articolo 14 - Entrata in vigore...9
3 TITOLO I - OGGETTO Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, l assunzione di incarichi esterni da parte dei dipendenti dell Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (ATC Alessandria), rispondendo alla necessità di escludere casi di incompatibilità, di diritto e di fatto o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che ne pregiudichino l esercizio imparziale dei compiti. 2. Esso si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, con le precisazioni previste in caso di prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. 3. Tra i dipendenti cui si riferisce il presente Regolamento sono ricompresi anche quelli con qualifica dirigenziale. TITOLO II - DIVIETO DI CUMULO DI IMPIEGHI, INCOMPATIBILITA E CONFLITTO DI INTERESSI Articolo 2 - Divieto di cumulo di impieghi e incompatibilità assoluta 1 1. Il dipendente non può assumere altri impieghi, compresi quelli pubblici, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. 2. In particolare, fatte sempre salve le eccezioni previste dalla legge, il dipendente con prestazione a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento non può in nessun caso: a. esercitare attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome; b. esercitare attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale; c. instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altri enti pubblici che alle dipendenze di soggetti privati; d. assumere, a qualunque titolo, cariche in società di persone o di capitali, aziende o enti aventi scopo di lucro o in fondazioni operative che perseguano il loro scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione, salvo che si tratti di cariche per le quali la nomina spetti all Amministrazione; e. partecipare, con compiti di gestione, a società di persone o di capitali; f. ricevere incarichi da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in atto, un interesse in decisioni o attività inerenti all ufficio di appartenenza; g. svolgere qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse. Fatta salva la valutazione in concreto dei singoli casi, non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni, comunque denominate, dirette all Amministrazione; h. ricevere incarichi per attività e prestazioni che rientrino in compiti d ufficio del dipendente; i. ricevere incarichi per attività e prestazioni rese dal dipendente in rappresentanza 3
4 dell Amministrazione. 3. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa o congedo straordinario a qualsiasi titolo concessi al dipendente, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. TITOLO III - AUTORIZZAZIONE AGLI INCARICHI Articolo 3 - Disciplina specifica per i dipendenti a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell Amministrazione. In tale caso, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, il dipendente, che intenda svolgere un incarico o un attività esterna è comunque tenuto a darne comunicazione al Responsabile della struttura di assegnazione almeno 15 giorni prima dell inizio, salvi casi eccezionali debitamente motivati. Per i Responsabili, la comunicazione è indirizzata al Direttore Generale. 2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata per ogni nuovo o diverso incarico o attività. 3. Nella suddetta comunicazione il dipendente fornisce tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di interessi connessi all incarico stesso. 4. Entro i successivi 15 giorni, il Responsabile del servizio competente, o il Direttore Generale, per quanto concerne i Responsabili, si esprime in ordine all eventuale sussistenza di ragioni di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di interessi e, in tal caso, è fatto divieto al dipendente di svolgere l incarico o l attività. L assenza di comunicazioni nel predetto termine costituisce legittimazione, per il dipendente, allo svolgimento dell incarico o dell attività. Tutte le comunicazioni e le relative risposte sono trasmesse al Responsabile competente in materia di gestione giuridica del personale, che provvede al loro inserimento nel fascicolo personale del dipendente interessato. 5. Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia dichiarata e con modalità diverse da quelle comunicate. 6. Gli incarichi e le attività non possono comunque interferire con i doveri e i compiti inerenti all ufficio ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell ufficio per il loro assolvimento. 7. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno può iscriversi agli albi professionali ed esercitare attività professionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Le relative attività sono comunque sottoposte agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo. Articolo 4 - Incarichi esterni a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50 per cento 1. Tutte le attività e gli incarichi di cui alla presente Titolo devono essere svolti al di fuori del normale orario d ufficio. 2. Previa autorizzazione da parte dell Ente, rilasciata a seguito di valutazione dell impegno richiesto e delle modalità di svolgimento, avendo anche riguardo all insorgenza di eventuali conflitti d interesse con le specifiche funzioni svolte dall interessato o dalla sua struttura di assegnazione, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento è consentito: a. l esercizio di attività agricola marginale e, in particolare, l amministrazione dei beni terrieri di 4
5 proprietà familiare o lo svolgimento di attività agricola, anche carattere societario a conduzione familiare, purché l impegno richiesto sia modesto, non abituale o continuato durante l anno; b. la partecipazione a cariche sociali presso società cooperative, qualunque sia la natura o l attività e presso società sportive, ricreative, culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell oggetto sociale; c. la partecipazione, in qualità di semplice socio a società in accomandita semplice, qualora dall atto costitutivo emerga che il dipendente è socio accomandante; d. lo svolgimento dell incarico di amministratore di condominio solo relativamente all immobile ove è fissata la propria residenza; e. lo svolgimento di incarichi, a titolo oneroso, a favore di soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei criteri generali e delle modalità stabilite dal presente Regolamento. 3. L autorizzazione non può superare l arco temporale di 12 mesi, fatti salvi gli incarichi che per la loro natura hanno una durata pluriennale, comunque predeterminata. In tal caso la richiesta di autorizzazione dovrà essere comunque presentata annualmente. Articolo 5 - Criteri per la concessione delle autorizzazioni 1. L autorizzazione è concessa qualora l incarico esterno: a. sia di carattere temporaneo ed occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata temporale; b. si svolga totalmente al di fuori dell orario di lavoro e non comporti l utilizzo di beni, strumentazioni, o informazioni di proprietà dell Amministrazione; c. non comprometta per l impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d ufficio da parte del dipendente o comunque influenzarne negativamente l adempimento; d. non assuma un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro alle dipendenze dell Ente. A tal fine si stabilisce che i compensi lordi per incarichi esterni di qualsiasi tipo, complessivamente percepiti dal dipendente nel corso dell anno solare, non possano risultare superiori al 30_% [ 2 ] della retribuzione annua lorda dallo stesso percepita nell anno precedente; e. non interferisca o produca conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione; f. non venga svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza; g. non comprometta il decoro ed il prestigio dell Amministrazione e non ne danneggi l immagine; h. non si riferisca all esercizio di una libera professione. Articolo 6 - Procedimento autorizzativo 1. Il dipendente che intenda assumere un incarico esterno, deve presentare domanda di autorizzazione, sulla base della richiesta presentata dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l incarico Una diversa percentuale potrà essere stabilita nel caso di attività svolta da dipendente con contratto di lavoro a part_time, nel rispetto della normativa che regola l attività lavorativa a tempo parziale.
6 medesimo. La richiesta può anche essere direttamente presentata dal dipendente interessato. 2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell inizio dello svolgimento dell incarico, salvi casi eccezionali debitamente motivati, al Responsabile competente in materia di gestione giuridica del personale, corredata dal parere del Responsabile del servizio di assegnazione. Per i Responsabili, l istanza è presentata, con gli stessi termini, al Direttore Generale. 3. Il parere del Responsabile del servizio di assegnazione concerne l assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità di diritto o di fatto con l attività istituzionale svolta dal dipendente oltre alla compatibilità dell incarico con le esigenze di servizio, tenuto conto delle dell impegno richiesto. 4. A tali fini, nella domanda sono indicati: a. la tipologia dell incarico, specificando in dettaglio l oggetto dell attività; b. il soggetto, con relativo codice fiscale e partita Iva, a favore del quale si intende svolgere l incarico; c. le modalità di svolgimento; d. la quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell impegno richiesto; e. il compenso lordo previsto o presunto. 5. Nella domanda il dipendente dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che l incarico per il quale è richiesta l autorizzazione risponde a tutte le caratteristiche specificate al precedente articolo Il soggetto competente al rilascio della autorizzazione ai sensi del comma 2 può chiedere ulteriori elementi di valutazione all interessato, ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa o comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare a tal fine. Egli si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro 10 giorni dalla ricezione. 7. Per il personale dell Ente che presti eventualmente servizio presso amministrazioni pubbliche diverse, trovano applicazione previsioni, condizioni e termini stabiliti dall articolo 53 del d.lgs. n. 165/ L autorizzazione o il diniego debbono comunque risultare da un provvedimento espresso. Nel caso di inerzia valgono, per gli interessati, le forme di tutela previste dall ordinamento, con le conseguenti responsabilità in capo ai soggetti inadempienti. 9. L Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni rilasciata a proprio dipendente qualora sopravvengano condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o di incompatibilità di fatto o di diritto o qualora vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi. 10. Il dipendente provvede a comunicare tempestivamente all Amministrazione il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione dell incarico. Articolo 7 - Incarichi esterni che possono essere svolti senza autorizzazione dell Amministrazione 1. Il personale dipendente non necessita di autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi e delle attività per i quali il legislatore ha compiuto, a priori, una valutazione di non incompatibilità. L elenco tassativo di tali attività è riporto al 6 comma dell articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001; queste, pertanto, non debbono essere autorizzate né comunicate all Amministrazione. Resta comunque in capo al dipendente l obbligo di astenersi dell assunzione degli incarichi di cui al presente comma qualora essi interferiscano o producano conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dall interessato o dalla struttura di assegnazione. 2. Il dipendente è invece tenuto a comunicare formalmente all Amministrazione l attribuzione di incarichi 6
7 anche se svolti a titolo gratuito; in questi casi, l Amministrazione, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, deve comunque valutare entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie, l eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell incarico. 3. Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all Amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all interno dell Ente. 4. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono inviate al Responsabile del servizio di assegnazione; per i Responsabili la comunicazione è trasmessa al Direttore Generale. 5. Tutte le comunicazioni e le relative risposte sono trasmesse al Responsabile competente in materia di gestione giuridica del personale, che provvede al loro inserimento nel fascicolo personale del dipendente interessato. Articolo 8 - Aspettativa per lo svolgimento di attività professionali e imprenditoriali 1. Il dipendente può richiedere di essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. 2. La richiesta è inviata al Direttore generale, corredata della necessaria documentazione e del parere del Responsabile del servizio di assegnazione, il quale deve esprimersi in ordine alla compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative della struttura. 3. Il Direttore Generale ai sensi dei commi precedenti si esprime nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Articolo 9 - Divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 1. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 2. I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell Amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura. I predetti soggetti, pertanto, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione, compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui sopra, trovano applicazione le sanzioni sull atto e sui soggetti previsti dalla legge. 4. I competenti Responsabili inseriscono nei contratti di assunzione del personale, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti e nei relativi schemi contrattuali, apposite clausole concernenti gli obblighi del rispetto dei divieti di cui al presente articolo e le sanzioni sull atto e sui soggetti derivanti dalla loro violazione. TITOLO IV - TRASPARENZA Articolo 10 - Norme in materia di trasparenza 1. Entro 15 giorni dall erogazione del compenso per gli incarichi conferiti ai dipendenti di cui all articolo 4, i soggetti pubblici o privati conferenti sono tenuti a comunicarne l ammontare all Amministrazione. 7
8 Tale scadenza verrà indicata nella comunicazione di autorizzazione al dipendente e al soggetto conferente l incarico. 2. Le autorizzazioni agli incarichi, anche a titolo gratuito, rilasciate ai dipendenti dell Ente, sono comunicate, dal Responsabile competente in materia di gestione giuridica del personale, al Dipartimento della Funzione pubblica, nei termini, modi, contenuti e condizioni stabiliti dalla legge. 3. Il presente Regolamento è trasmesso a tutti i dipendenti. Al fine di agevolarne la corretta applicazione, sarà cura del Responsabile competente in materia di gestione giuridica del personale, predisporre e rendere disponibile la necessaria modulistica per le diverse fattispecie. 4. Tutte le comunicazioni tra l Amministrazione e i dipendenti previste dal presente Regolamento sono, di norma, effettuate attraverso posta elettronica, salve diverse, motivate esigenze. TITOLO V - SERVIZIO ISPETTIVO E SANZIONI Articolo 11 - Servizio ispettivo 1. Con il presente Regolamento viene istituito il Servizio Ispettivo per l accertamento dell osservanza delle disposizioni normative e regolamentari sul regime degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti dell ATC di Alessandria. 2. Il Sevizio Ispettivo è posto in capo al Direttore Generale, il quale, per lo svolgimento delle relative funzioni, potrà avvalersi di dipendenti anche di diversi servizi. 3. Il Servizio Ispettivo, anche su richiesta dei Responsabili, effettua controlli a campione o generalizzati, finalizzati all accertamento della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti nonché all accertamento circa l osservanza delle disposizioni che disciplinano il regime degli incarichi, compresa la verifica, presso le competenti Amministrazioni, in ordine all esistenza, in capo ai dipendenti dell Ente, di partite Iva attive o di cariche ovvero incarichi gestionali in società, aziende o enti comunque denominati. 4. Il Servizio Ispettivo ha diritto di accesso immediato agli atti e documenti detenuti dall Amministrazione attinenti all oggetto degli accertamenti. Articolo 12 - Obblighi di segnalazione 1. I Responsabili sono tenuti a segnalare al Servizio Ispettivo eventuali casi di inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento da parte dipendenti loro assegnati, di cui siano venuti, comunque, a conoscenza, ai fini dei prescritti accertamenti. L inosservanza del presente obbligo dà luogo a responsabilità disciplinare. Articolo 13 - Sanzioni 1. La violazione del divieto di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l autorizzazione rilasciata dall Amministrazione di appartenenza e l autorizzazione sia stata concessa, o la mancata comunicazione di inizio di attività o di diversa attività da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, o le informazioni non veritiere in materia, comunicate dal dipendenti, costituiscono giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro. 2. In caso di violazione del divieto di svolgere incarichi o collaborazioni retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall Amministrazione, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari, deve essere versato dal dipendente all Amministrazione, che lo destinerà, nel rispetto della normativa al tempo vigente, ad incremento dei fondi per il trattamento accessorio. Nel caso il dipendente non provveda al versamento, l Amministrazione procederà al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione o, comunque, attivando ogni altra forma di recupero prevista dalla legge. 8
9 3. Per la contestazione delle violazioni, al dipendente si applica la procedura disciplinare prevista da legge, regolamenti e contratti. TITOLO VI - NORME FINALI Articolo 14 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore _08/08/2014_. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l attività dell ATC di Alessandria. 2. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione, nel caso in cui siano fornite nuove o diverse indicazioni, in materia, dal Tavolo tecnico costituto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto nell intesa siglata in sede di Conferenza Unificata in data
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