VISITING PROFESSOR E RESEARCHER Anno 2010
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- Salvatore Santini
- 8 anni fa
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1 VISITING PROFESSOR E RESEARCHER Anno 2010 (Compensi erogati a soggetti non residenti) Con questa nota informativa i Visiting Professor e Researcher hanno a disposizione: 1. una guida ai documenti che dovranno presentare per ricevere il pagamento dei compensi; 2. tutte le indicazioni utili ai fini della compilazione del MODULO fiscale, indispensabile per la corresponsione dei compensi maturati per l attività didattica e/o di ricerca prestata presso codesta struttura; 3. le informazioni in merito al trattamento tributario al quale sarà assoggettato il loro compenso nel caso non intendano optare per la tassazione nel loro paese oppure in assenza della documentazione necessaria a tal fine. Status di non residente Prima di fornire le indicazioni utili per la compilazione e presentazione dei documenti necessari al fine del pagamento dei compensi maturati, si ritiene opportuno precisare che per essere identificato come soggetto non residente, ai fini delle imposte sui redditi, il Visiting professor e researcher dovrà rispondere ai seguenti requisiti: - non essere iscritto nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili); - non avere, nel territorio dello Stato italiano, il domicilio (sede principale di affari e interessi); - non avere, nel territorio dello Stato italiano, la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i soggetti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano ai sensi degli artt. 25, co. 2 e 24, co. 1-ter del D.P.R. 600/73, salvo le eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza. Attribuzione Codice Fiscale Al fine della identificazione fiscale dei non residenti in Italia, i soggetti devono richiedere all Agenzia delle Entrate (Autorità italiana competente in materia tributaria) l attribuzione di un numero identificativo ai fini fiscali denominato Codice Fiscale. In alternativa, per richiedere l'attribuzione del codice fiscale, i soggetti non residenti possono rivolgersi all'autorità consolare territorialmente competente. Il Consolato avrà cura di controllare l'esattezza dei dati anagrafici del soggetto cui deve essere attribuito il codice fiscale e provvederà ad inoltrare telematicamente la richiesta all Agenzia delle Entrate. Rimborso ritenute operate dal sostituto d imposta Università. La procedura ordinaria per evitare le doppie imposizioni sui redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti, sulla base dei Trattati stipulati, è quella del rimborso delle ritenute alla fonte. Il Visiting Professor, qualora intenda dichiarare il proprio reddito nel paese in cui risiede fiscalmente e richiedere il rimborso delle trattenute subite in Italia, potrà rivolgersi all Agenzia delle Entrate italiana per attivare la procedura di rimborso. A tale riguardo le informazioni utili si trovano sul sito dell Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo web.: Il percorso è il seguente: cliccare su Fiscalità Comunitaria e Internazionale (menù che si sviluppa sul lato destro) e poi, (sul lato sinistro della pagina web), selezionare Convenzioni e Accordi; in tal modo si accede alle istruzioni contenute sotto la voce Come ottenere esenzioni e rimborsi. Cliccare su questo argomento e poi sul Modello di domanda per i soggetti non residenti in Italia. Applicazione diretta delle Convenzioni per evitare doppie imposizioni.
2 In alternativa al rimborso, il sostituto d imposta può operare attraverso l applicazione diretta del trattamento più favorevole previsto dalle Convenzioni internazionali per la fattispecie specifica. Ciò significa che il compenso erogato al soggetto non residente non verrà assoggettato a contribuzione fiscale e previdenziale in Italia. Questo però comporta, in capo al sostituto d imposta, una responsabilità diretta nei confronti dell Amministrazione fiscale italiana. E per questo motivo che il sostituto d imposta è tenuto ad acquisire, da parte del beneficiario del reddito, la documentazione idonea a dimostrare l effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione: Una attestazione ufficiale dell Autorità fiscale estera che certifichi: 1. l inesistenza di stabili organizzazioni (base fissa) nel territorio italiano del percettore estero; 2. l effettiva residenza fiscale extranazionale del suddetto percipiente e la sua soggettività passiva d imposta nello Stato estero. NB Il sostituto d imposta (Dipartimento) dovrà richiedere preventivamente le specifiche attestazioni, cioè prima del pagamento del corrispettivo al beneficiario (Ris. 12/762/1977/E). Documentazione da presentare per l applicazione delle convenzioni internazionali Per i soggetti non residenti - cittadini comunitari 1. autocertificazione di residenza all estero e di inesistenza di base fissa in Italia; 2. certificato fiscale dell Autorità straniera preposta attestante la natura di contribuente nel paese estero (con traduzione in lingua italiana o inglese certificata da esperto del tribunale); 3. autocertificazione che il soggetto vuole avvalersi della convenzione tra il proprio paese e l Italia con espresso riferimento normativo (di cui alla Legge n. del di ratifica, art ); 4. copia di un documento di identità. I documenti previsti ai punti 1 e 3 possono essere autocertificati con la compilazione del MODULO preposto per tutto il personale non strutturato che potrà essere scaricato al seguente indirizzo internet cliccando su Dichiarazione per soggetti esterni non residenti. Per i soggetti non residenti cittadini extracomunitari 1. è consigliabile il certificato di residenza all estero e dichiarazione di inesistenza di base fissa in Italia (non è opportuna una semplice autocertificazione); 2. certificato fiscale dell Autorità straniera preposta attestante la natura di contribuente nel paese estero (con traduzione in lingua italiana o inglese certificata da esperto del tribunale); 3. autocertificazione che il soggetto vuole avvalersi della convenzione tra il proprio paese e l Italia con espresso riferimento normativo (di cui alla Legge n... del di ratifica, art ); 4. copia di un documento di identità. Tutti i documenti sopra menzionati dovranno essere presentati presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica sito alla Via Vivaldi, Caserta Tel. n. 0823/ Si precisa che, per quanto riguarda la certificazione di residenza fiscale indicata al punto 2, cioè l attestazione relativa al requisito della tassazione nel paese di residenza, dovrà essere rilasciata obbligatoriamente dalla competente autorità fiscale del paese estero in quanto non ricompresa tra le attestazioni che possono essere sostituite da autocertificazioni ai sensi dell art. 46 D.P.R. 445/2000. Considerata l elevata responsabilità in capo al Dipartimento per l applicazione del trattamento previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, tale attestazione (rilasciata nell anno di imposta corrente), dovrà riportare la dichiarazione dalla quale risulti che la persona in questione è soggetto passivo di imposta e quindi sottoposto a tassazione nello stato estero nel quale risiede e
3 dovrà, inoltre, richiamare la convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra quel paese e l Italia. Qualora tale documento non presenti gli elementi appena descritti non potrà essere accettato per l applicazione delle agevolazioni previste dalla convenzione internazionale di riferimento ed il Visiting Professor dovrà essere tassato in Italia secondo il regime fiscale e previdenziale vigente. E bene sottolineare, ancora una volta, che il sostituto d imposta ha la facoltà di applicare le regole convenzionali, in quanto se decide di avvalersene lo fa sotto la propria diretta responsabilità. (Ris. 68/2000/E Ris. 183/2003/E Ris. 56/2005/E). Nell ipotesi in cui il sostituto d imposta non intenda avvalersi di questa facoltà, ovvero in mancanza della documentazione richiesta, le somme erogate dovranno essere assoggettate a tassazione in base alla normativa tributaria italiana. In merito, al punto 3, si ricorda che le convenzioni stipulate dall Italia contro le doppie imposizioni risultano, in generale, conformi al Modello OCSE e che di norma l articolo che si riferisce ai professori e ai ricercatori è il n. 20 (venti) delle Convenzioni internazionali. A tale proposito è fondamentale non dare mai per scontato che "applicazione della convenzione ai soggetti non residenti (visiting professor) equivalga alla automatica non applicazione della ritenuta"; occorre, pertanto, leggere attentamente la disposizione normativa per verificare concretamente il contenuto dell articolo della convenzione e la sua applicabilità. Per procedere in tal senso si segnala che dal sito delle Finanze ( cliccando su Fiscalità Comunitaria e Internazionale del menù che si sviluppa sul lato destro e poi su Convenzioni e Accordi (lato sinistro), si accede ai testi in vigore delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (lato destro), riportati nelle versioni in lingua italiana e inglese. Inquadramento fiscale e tassazione dei compensi. In caso di tassazione del compenso in Italia si precisa che l inquadramento fiscale e previdenziale previsto per i Visiting Professor è il seguente: per compensi di lavoro autonomo occasionale > di 5.000,00 e/o di co.co.co. (ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali) 1- l INPS (circ. 164/2004) ha precisato che i collaboratori non residenti sono soggetti a contribuzione alla Gestione Separata se il reddito è tassato in Italia ai fini IRPEF, ancorchè a titolo d imposta; 2 se il reddito non è invece tassato in Italia ai fini IRPEF, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro doppie imposizioni, non è dovuta contribuzione alla gestione separata; 3 con circ. INPS 88/2008, riprendendo la nota n. 25/I/ del 1/9/2008 del MLPS, è stato precisato che è irrilevante per il diritto italiano l iscrizione del non residente ad una forma previdenziale obbligatoria nel paese straniero. Tuttavia per i Paesi dell Unione Europea e i Paesi legati all Italia da convenzioni internazionali di sicurezza sociale, si applica l aliquota ridotta. Per i Paesi non legati all Italia da convenzioni si applicherà l aliquota intera, operando pienamente il principio di territorialità, pari al 26,72% per il 2010 (art. 2. Legge 335/95); 4 - trattenuta ai fini assicurativi INAIL pari al 7 per il (Legge 38/2000). 5 - ritenuta a titolo d'imposta (IRPEF) nella misura del 30 % sul compenso lordo del soggetto - (Art. 24, comma 1-ter DPR 600/73); Per quanto concerne le trattenute INPS e INAIL, per entrambe la legge prevede che un terzo del contributo e del premio siano a carico del soggetto collaboratore, mentre i due terzi rimangono a carico dell Amministrazione. per compensi di lavoro autonomo occasionale < di 5.000,00. di conseguenza al soggetto sarà applicata la seguente tassazione:
4 - ritenuta a titolo d'imposta (IRPEF) nella misura del 30 % sul compenso lordo del soggetto - (Art. 24, comma 1-ter DPR 600/73); Sono a carico dei professori e dei ricercatori visitatori i costi per la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e, qualora gli stessi provengano da Paesi non comunitari, alla copertura assicurativa per spese mediche. Documentazione da presentare per il pagamento. Oltre alla documentazione già indicata, da presentare solo nell ipotesi di applicazione diretta della convenzione contro le doppie imposizioni, il visiting professor e/o researcher in ogni caso dovrà presentare: - copia della presa di servizio, (vedi modulo allegato), se la prestazione è continuativa, cioè non subisce interruzioni temporali; - se l attività, invece, prevede dei periodi di interruzione e si sviluppa in più tranche di lavoro, separate nel tempo, è necessario presentare, per ogni periodo di lavoro del quale si chiede il pagamento, una dichiarazione rilasciata dal Direttore della struttura ospitante nella quale si attesta l attività svolta dal Visiting Professor e/o Researcher (vedi modulo allegato). Modalità di erogazione del compenso La corresponsione della somma potrà avvenire, previa verifica della completezza della documentazione presentata: - in un unica soluzione entro sette giorni dalla conclusione dell attività prestata; - in rate mensili, con erogazione del compenso il giorno 27 del mese, se l attività è continuativa (non subisce interruzioni temporali); - a tranche, con erogazione del compenso il giorno 27 del mese, se l attività prevede dei periodi di interruzione. Certificazione dei compensi. Su richiesta del docente/ricercatore straniero, al termine del rapporto di lavoro, potrà essere rilasciata apposita Certificazione dei compensi corrisposti ai fini di una eventuale richiesta di rimborso all Agenzia delle Entrate italiana e per le diverse esigenze dichiarative del docente/ricercatore Visiting professor e researcher. Si precisa che per legge, entro il 28 febbraio del 2011, al soggetto percipiente redditi di collaborazione coordinata e continuativa, cui sono state effettuate le ritenute fiscali e previdenziali, sarà rilasciato il modello CUD (Certificazione unica) con il quale il sostituto d imposta/università attesterà le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all Erario. Guida alla compilazione del modulo fiscale Pagine 1 e 2 Il soggetto non residente - percettore del compenso dovrà compilare il modulo fiscale scaricato dal sito cliccando su Dichiarazione per soggetti esterni non residenti. Nella prima pagina dovrà indicare: - i propri dati anagrafici; - la modalità di accredito del compenso di cui è beneficiario. Nella seconda pagina dopo aver contrassegnato la lettera A) o la lettera B) dovrà scegliere se: - avvalersi della Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale tra Italia e il proprio stato estero di residenza; - non avvalersi della Convenzione internazionale.
5 Nel caso decida di avvalersi della Convenzione, il visiting professor e/o reasercher dovrà compilare, con cura, la parte successiva nella quale dovrà richiamare con precisione la Legge di ratifica della convenzione internazionale bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata tra l Italia e il proprio paese e l articolo che si riferisce, in modo specifico, al reddito prodotto in Italia dal professore/ricercatore visiting professor e/o reasearcher. Con la compilazione di questa parte il soggetto dichiara, come già indicato in precedenza, di essere soggetto non residente in Italia, di non avere base fissa di svolgimento dell attività in Italia, e di non presentare dichiarazione dei redditi in Italia. Infine, il soggetto non residente dichiara di allegare l attestazione di residenza ai fini fiscali rilasciata dalla competente Autorità Fiscale Estera dalla quale risulta che egli paga le tasse nel proprio Paese di residenza. Parte INPS Pagina 2-3 Sul modulo il visiting professor e/o reasearcher dovrà indicare di avere già provveduto o, in alternativa, che provvederà all iscrizione alla gestione separata INPS. Punti 2 e 3 L INPS, con circolare 164/2004 ha precisato che i collaboratori non residenti sono soggetti a contribuzione alla Gestione separata se il reddito è tassato in Italia ai fini IRPEF, ancorché a titolo di imposta. Se il reddito, invece, non è tassato in Italia ai fini IRPEF, per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, non è dovuta contribuzione alla gestione separata INPS. Pertanto, questa parte dovrà essere compilata solo dai soggetti che, non avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, saranno soggetti a contribuzione fiscale e previdenziale in Italia. Nella normalità dei casi i soggetti dovranno scegliere e firmare il punto 3) con il quale il soggetto dichiara di non essere titolare di copertura previdenziale obbligatoria riconosciuta in Italia; quindi soggetto alla gestione contributiva nella misura del 26,72 %. Punto 4 In questo punto il soggetto dovrà precisare se ha superato o meno il limite contributivo di Euro ,00 stabilito dall INPS per il Per limite contributivo si intende la somma dei redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata INPS e assoggettati a tale contribuzione fino al raggiungimento del massimale di reddito sopra indicato. In caso di superamento di questo importo al soggetto non sarà applicata la contribuzione INPS. Parte INAIL Pagina 3 Ai fini del calcolo del trattamento assicurativo INAIL il soggetto, al punto 1), autorizza il committente ad applicare la ritenuta assicurativa e, al punto 2), dichiara se è titolare o meno di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per consentire la esatta determinazione del premio di competenza dei diversi committenti. Si precisa che il premio assicurativo INAIL, che ha la finalità di coprire i rischi legati alla prestazione lavorativa resa dal co.co.co, è comunque dovuto e deve essere obbligatoriamente calcolato e versato anche in caso di applicazione delle agevolazioni previste dal regime convenzionale per evitare le doppie imposizioni. Sottoscrizioni Pagina 4 Nella parte denominata Prende Atto il soggetto, apponendo la propria firma, autorizza l Università al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
6 Quindi, dopo aver confermato la lettera A) (pag. 2), che identifica il prestatore come collaboratore coordinato e continuativo si impegna a comunicare eventuali variazioni rispetto ai dati forniti nel questionario. Infine, dopo aver indicato i documenti (es. certificazione fiscale) che allega al modulo, il soggetto data e firma l intero documento appena compilato. Avvertenze conclusive La presente circolare è suscettibile di modifiche ed integrazioni per esigenze di aggiornamento normativo e/o per effetto della emanazione di nuovi regolamenti e nuove linee guida per i Visiting Professor e/o Researcher da parte della Seconda Università degli Studi di Napoli
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