"Pacchetto" con cellulare in comodato: responsabilità del gestore telefonico Giudice di Pace Bari, sentenza n (Maurizio Cardanobile)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download ""Pacchetto" con cellulare in comodato: responsabilità del gestore telefonico Giudice di Pace Bari, sentenza 11.05.2009 n. 3615 (Maurizio Cardanobile)"

Transcript

1 "Pacchetto" con cellulare in comodato: responsabilità del gestore telefonico Giudice di Pace Bari, sentenza n (Maurizio Cardanobile) E prassi oramai consolidata che i gestori telefonici, nel proporre offerte vantaggiose per i propri clienti, vincolino gli stessi all acquisto di cellulare pre-impostati, in uno con la tariffa telefonica. A dire del Giudice di Pace di Bari, però, l errato funzionamento del telefono oggetto del contratto, o la pre-impostazione del cellulare, da parte della casa produttrice, sotto l egida del gestore, viene considerato un inadempimento contrattuale in capo a quest ultimo ed una lesione del diritto del consumatore. Nel caso di specie, l utente dopo aver acquistato un pacchetto promozionale Vodafone Facile Large, che prevedeva a costi fissi, di usufruire di una determinata tariffa vantaggiosa, si è visto addebitare sulla propria carta di credito, una fattura spropositata, per una anomalia. Il gestore, investito della causa, si difendeva asserendo che il cellulare dell offerta era un cellulare programmato dal produttore del telefono e che nessuna responsabilità si sarebbe dovuta ascrivere in capo allo stesso. Il Giudice, invece, ha ritenuto che qualora un offerta telefonica comprenda l acquisto o il comodato di un cellulare, è sempre in capo al gestore la responsabilità di eventuali anomalie funzionali. Ritenendo il Giudice, che se il produttore ha inteso impostare il telefono in un determinato modo, è verosimile che tale ordine gli sia stato fornito dal gestore. Il Giudice, inoltre, ha ritenuto che la tariffa denominata Vodafone Facile Large, per la poca chiarezza del messaggio pubblicitario, racchiuda gli elementi della pubblicità ingannevole. Il giudice, infatti, nel proprio elaborato giurisprudenziale, ha dapprima ordinato alla Vodafone l esibizione del verbale sottoscritto nel procedimento di conciliazione dinanzi al Corecom Puglia, ritenendo che l obbligo di riservatezza sussiste quanto alla diffusione pubblica del verbale e va considerata rispetto a terzi soggetti estranei alla vicenda, ma non sussiste tra le parti interessate. Inoltre ha ritenuto che essendo stata la Vodafone a vender il pacchetto telefono +servizi, il negoziante che materialmente ha effettuato la consegna del bene è da considerarsi un mero intermediario. Non può ingfatti il gestore ignorare che i cellulari offerti fossero pre-impostati e che i servizi così attivati non erano quelli indicati nel pacchetto-offerta. Pertanto il servizio non è stato oggetto di contrattati zone e nella fattispecie, si configura una frode contrattuale e che il contratto sia nullo, avendo causa illecita, in quanto predisposto per eludere la disciplina a tutela del consumatore, attraverso la pre-impostazione di servizi non richiesti. (Altalex, 20 gennaio Nota di Maurizio Cardanobile) cellulare comodato gestore telefonico Maurizio Cardanobile Giudice di Pace di Bari

2 Sentenza 30 aprile - 11 maggio 2009, n (Giudice Avv. Lia Liliana Caico) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE, AVV. LIA CAICO, HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA NELLA CAUSA ISCRITTA AL N /08 TRA XXXXXXXXXXXXXX RAPP.TA E DIFESA DALL AVV., IN VIRTÙ DI MANDATO IN CALCE ALL ATTO DI CITAZIONE - attrice - E VODAFONE OMNITEL RAPPRESENTATA E DIFESA DALL AVV , IN VIRTÙ DI MANDATO IN CALCE ALLA COMPARSA DI COSTITUZIONE - Convenuta - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CON ATTO DI CITAZIONE, NOTIFICATO IN DATA 11/06/2008, LA SIG.RA , CONVENIVA IN GIUDIZIO LA SPA VODAFONE OMNITEL, PER SENTIR DICHIARARE L INDEBITA APPROPRIAZIONE DA PARTE DELLA CONVENUTA DELLA SOMMA DI

3 2.282,30 E PER L EFFETTO SENTIRLA CONDANNARE ALLA RESTITUZIONE DELLA DETTA SOMMA O DI QUELLA DIVERSA DI GIUSTIZIA, OLTRE AL DANNO MORALE, INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA. Esponeva l attrice di aver sottoscritto un contratto di abbonamento con la convenuta, denominato facile large per la propria utenza telefonica; che tale abbonamento comprendeva per il complessivo prezzo di 89,00 mensili, la navigazione gratuita in Internet senza limiti, nonché il traffico voce, entro i 900 minuti e 90 sms; che nel Dicembre 2007 la convenuta le aveva inviato una fattura per ,00, di cui 852,75 per wap Italia e traffico internet mobile Italia, come da documentazione in atti; che essa attrice non aveva mai effettuato traffico wap o internet sull utenza de qua, che comunque, secondo il contratto, avrebbe dovuto essere gratuita; che aveva chiamato il servizio clienti Vodafone che ammetteva l errore assicurandone la correzione ed il ritiro dell addebito; che viceversa la convenuta aveva incassato la somma tramite la carta si di essa attrice; che di tanto essa era venuta a conoscenza solo con l estratto conto mensile successivo; che altra fattura per ,00 era stata emessa dalla convenuta, sempre con riferimento a traffico internet mobile Italia, nel febbraio 2008; che essa attrice si era rivolta al Corecom, chiedendo il blocco della fattura e la restituzione di quanto incassato indebitamente; che la convenuta, nelle more, incassava anche il secondo addebito; che all udienza di conciliazione, la Vodafone ammetteva l errore chiedendo termine per calcolare gli addebiti effettivi e restituire le somme indebitamente percepite; che alla successiva udienza del Corecom, la convenuta aveva offerto di restituire solo la metà della somma dovuta, a rate di 89,00 al mese, scalando gli importi dalla bolletta telefonica per i successivi due anni; che ai sensi dell art. 3 del codice del consumo, essa consumatrice, contestava la violazione, da parte della Vodafone, dell art. 2 lettere 1 e 2 e, cioè, l obbligo di trasparenza, correttezza ed equità nei rapporti contrattuali; che nella fattispecie si ravvisano gli estremi di cui all art c.c. o, in subordine, dell arricchimento senza causa ex art c.c., se non una forma di appropriazione indebita pluriaggravata; che essa attrice in tal senso, aveva diritto al danno morale; che riservava di presentare querela; che sussiste la malafede della convenuta che prima ha fornito tramite operatore una risposta sbagliata e poi ha incassato anche la seconda fattura, nonostante la richiesta di blocco spiegata dinanzi al Corecom. Alla prima udienza compariva la convenuta, già costituitasi in cancelleria. Chiedeva preliminarmente espungersi dall atto di citazione quanto affermato riguardo all incontro conciliativo dinanzi al Corecom, essendosi l attrice impegnata alla riservatezza. Nel merito, esponeva di aver legittimamente fatturato le somme richieste in questa sede; che l offerta facile large consente 900 minuti di traffico telefonico e 900 sms verso tutti, oltre alla dotazione di apparecchio cellulare, che non consente la connessione internet gratuita; che viceversa solo con particolari modalità di connessione al proprio cellulare tramite il portale Vodafone live è possibile la navigazione gratuita; che nella prima fattura l importo di. 852,75 oltre iva, riguarda due tipologie di connessione internet indicate wap e web; che i costi rilevati sono stati causati da una particolare impostazione data dall attrice al proprio cellulare; che l utente può impostare il cellulare in modo che questi si connetta on line ad intervalli periodici anche nei momenti in cui sia impossibile connettersi tramite pc; che in tal caso maturano i relativi costi; che nessuna responsabilità può quindi attribuirsi ad essa società per i servizi forniti, il cui costo va legittimamente addebitato all utente. Concludeva per il rigetto della domanda, con vittorie di spese. Con ordinanza del 26/10/2008 veniva ammessa prova per testi e all udienza successiva veniva ascoltato il teste XXXXXXXXXXXX.

4 Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste venivano rassegnate: per l attrice, riportandosi alla comparsa conclusionale e chiedendone l accoglimento con il rigetto delle deduzioni avverse; per la convenuta, riportandosi alle proprie conclusioni e contestando tutto quanto eccepito dalla difesa attorea nelle proprie conclusioni. La causa veniva riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata la richiesta di espungere dall atto di citazione la parte narrativa il procedimento di conciliazione dinanzi al Corecom, essendosi impegnate le pari alla riservatezza. La richiesta è infondata e va respinta. Si osserva che l obbligo della riservatezza sussiste quanto alla diffusione pubblica del verbale e va considerata rispetto a terzi soggetti estranei alla vicenda, ma non sussiste tra le parti interessate, che hanno il diritto di analizzare le vicende contrattuali e non contrattuali interne al rapporto loro instaurato e legate al thema decidendum, in quanto il procedimento giudiziario si svolge tra i medesimi soggetti che hanno partecipato al tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom. A parte la considerazione che l obbligo sussiste solo quanto al contenuto del presente verbale, per cui, non avendo la convenuta prodotto in giudizio il verbale, non è possibile comunque verificare il contenuto per stabilire se detto contenuto è stato o meno riportato nella narrativa dell atto di citazione. Nel merito si osserva che il contratto stipulato tra le parti è quello relativo alla offerta Vodafone Facile Large, come pacificamente ammesso dalle parti. Il contenuto dell offerta è quello che l attrice ha allegato alla propria produzione, che non è stato contestato dalla convenuta. Nell offerta de qua, è chiaramente evidenziato che l acquisto di un telefono cellulare è incluso nell offerta, che all utente spettano 900 minuti verso tutti e 900 sms, più il telefono cellulare per 89,00 mensili, nonché per 20,00-10 ore al giorno di navigazione dall Italia (cioè verso l estero) e Vodafone internet key connect card o internet box gratis ; con 10,00 al mese mobile internet e Vodafone mail con navigazione internet da cellulare gratis Vodafone mail su telefoni compatibili. Con tale testo di offerta vengono pubblicizzati i telefoni Samsung, Motorola, Blackberry e Nokia nei modelli tra cui l utente può (o poteva) scegliere quello che preferiva. Pertanto, non vi è dubbio che sia stata la Vodafone a vendere, nell ambito dell offerta, il telefono cellulare alla , in uno con i servizi previsti dall offerta.

5 Il negoziante che materialmente ha effettuato la consegna del pacchetto deve infatti, considerarsi come intermediario tra il consumatore ed il venditore, che è l odierna convenuta, proprio perché il pacchetto, telefono + servizi, viene offerto unitariamente. Pertanto, non può condividersi la tesi esposta dalla difesa della convenuta che se le modalità di connessione derivino da quanto disposto ab origine dal produttore dell apparecchio cellulare, non si comprende come l attrice possa imputare alla Compagnia telefonica alcunché. Va rilevato che il venditore ha l obbligo di consegnare al consumatore, beni conformi al contratto di vendita e la legge presume che sia conformi al contratto di vendita se sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene (art. 129 cod. cons.). E di comune conoscenza che la vendita di cellulari non avviene con pre-esistente impostazione di modalità di connessione in quanto l acquirente, normalmente, stipula un contratto dopo l acquisto del telefono oppure ne utilizza un cellulare già di sua proprietà applicando la relativa scheda. I cellulari in vendita sul mercato giungono dalla fabbrica ai rivenditori senza pre-impostazione e deve ritenersi anomala e predisposta in violazione degli obblighi di legge la modifica dell oggetto tramite pre-impostazione su servizi offerti dal venditore con modalità da questi stabilite ed a costi non dichiarati. La vendita di un cellulare pre-impostato con la modalità di connettersi ad intervalli regolari con reti costose non può ritenersi rispondente a quanto previsto dall art. 128 e segg. Cod. Cons; né può la Vodafone, venditrice del bene in uno con i servizi telefonici connessi, declinare la propria responsabilità per non aver fornito al compratore le informazioni previste sul bene venduto ed in particolare sulle caratteristiche della impostazione già predisposta, tanto più che tale predisposizione consente al professionista di incassare somme rilevanti, del tutto sproporzionate rispetto all offerta sottoscritta dal consumatore. Il codice delle consumo prevede all art. 21 che la pubblicità deve precisare il prezzo o il modo in cui questo viene calcolato e le condizioni alle quali i beni e i servizi vengono forniti, elementi che devono ritenersi essenziali nell offerta e non solo nella sua pubblicizzazione che, nella fattispecie, deve ritenersi tutt uno con l offerta. Si osserva che nessuna clausola dell offerta facile Large chiarisce i costi di tale tipo di connessione; né la professionista ha evidenziato che il telefonico poteva essere già pre-impostato per connettersi a servizi di prezzo evidentemente sproporzionato rispetto all offerta di 89,00 mensili. Deve, quindi, ritenersi che sia l offerta facile large così presentata e la relativa pubblicizzazione, siano ingannevoli e tendono a far cadere il consumatore in errore, al fine di indurlo alla stipula del contratto. La Vodafone è venuta meno all obbligo di correttezza e veridicità dell offerta facile Large in quanto ha omesso di indicare il prezzo extra contratto delle modalità di connessione previste ed attivate da essa professionista come servizi collegati all offerta e non specificati nella stessa ne risponde come offerente ingannevole, oltre che come venditore di un oggetto

6 avente in sé, al momento della consegna al consumatore, caratteristiche diverse da quelle di un telefono cellulare offerto normalmente sul mercato, perché pre-impostato per servizi non richiesti espressamente (e nemmeno implicitamente) dal consumatore e forniti a sua insaputa. Né risulta dai depliant dell offerta, così come prodotto dalla convenuta, che l offerta internet era gratuita solamente entro specifici limiti temporali o di quantità di dati da scaricare e soprattutto solamente laddove l utente navigasse tramite il portale Vodafone Live, come affermato dalla convenuta nella comparsa conclusionale, pur trattandosi di una informazione essenziale. Si osserva che a pagina 3 del depliant-offerta Vodafone Facile Large, allegato alla produzione Vodafone, è scritto: internet facile- se attivi Vodafone facile large potrai avere a soli 20 al mese Internet facile 10 ore al giorno di navigazione dall Italia Vodafone internet key, connect card o Intenet box gratis, senza alcun riferimento al portale Vodafone Live di cui la difesa della convenuta tratta nella propria comparsa come esclusivo mezzo per navigare gratuitamente, mentre era dovere della Vodafone evidenziare nell offerta un dato così essenziale. Va rilevato che anche nelle istruzioni per la connessione, allegata dall attrice, manca l indicazione dei costi legati a ciascun tipo di servizio, di tal che il consumatore è indotto a credere che tutti i tipi di connessione previsti, siano tra loro, alternativi e senza differenza quanto alla gratuità del sevizio prestato, una volta indicato il canone indicato in offerta. Infatti, il Teste.. ha dichiarato la signora..acquistò nel nostro negozio un pacchetto -offerta, comprendente un telefonino ed un abbonamento. Si tratta di telefonini pre-impostazione e giungono così dalla fabbrica Si osserva che l acquirente di un telefonino è un normale consumatore che non è tenuto ad avere particolari conoscenze tecniche e che nulla può sapere di pre-impostazione o di servizi che si attivano automaticamente senza una specifica richiesta, perché l oggetto fornito non è conforme al contratto. E evidente che vi è un accordo tra la fabbrica e la Vodafone, in virtù del quale i telefonini vengono offerti in uno con l abbonamento ai servizi della Vodafone; l offerta proviene quindi dalla Vodafone come già detto, che ne risponde come venditore, ai sensi del Codice del Consumo, in quanto, in virtù dell accordo con le case produttrici, è la Vodafone ad acquistare i telefonini per poterli poi offrire unitamente all abbonamento, nel pacchetto reclamizzato, che non sarebbe possibile porre sul mercato senza un preventivo accordo con il produttore. Poiché di tale accordo la Vodafone non ha ritenuto di chiarire il contenuto, deve presumersi dal tipo e dalle modalità dell offerta, che vi sia un contratto di vendita condizionato, che preveda la pre-impostazione dei cellulari immessi in tal modo sul mercato. Non poteva, quindi, la convenuta ignorare che i cellulari offerti erano pre-impostati e che i servizi così attivati non erano quelli indicati nel pacchetto-offerta come abbonamento. Pertanto, non può la Vodafone, addebitare al consumatore ignaro un servizio che non è stato oggetto di contrattazione, ed è stato fornito a sua insaputa, avendo il professionista, carpito il consenso del consumatore, con offerta ingannevole, venendo meno all obbligo di buonafede di cui all art c.c., oltre che quello di correttezza di cui al Codice del Consumo.

7 Deve ritenersi che nella fattispecie si configuri una frode contrattuale e che il contratto sia nullo, avendo causa illecita in quanto predisposto per eludere la disciplina a tutela del consumatore, attraverso la pre-impostazione, di servizi non richiesti dal consumatore e di cui questi ignori l attivazione, ritenendo erroneamente la Vodafone di non essere né fabbricante né venditore del bene che non è conforme al contratto e quindi non responsabile della sua pre-impostazione. Ma va rilevato che esiste il difetto di conformità del bene quando questo deriva dalla imperfetta installazione quando l installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore sotto la sua responsabilità (art. 129, 5 c. Cod. Cons). Ora, con uno sforzo interpretativo che risalga alla ratio legis può equipararsi la pre-impostazione di un cellulare alla installazione di un bene mobile, trattandosi sempre di applicazione di tecnologie ignorate dal consumatore medio, con le conseguenze giuridiche della responsabilità del venditore. Infatti, la Vodafone ha venduto il telefonino in uno con l abbonamento e solo con i servizi espressamente proposti al prezzo pubblicizzato, inserendovi, arbitrariamente, prestazioni non richieste e di cui non viene indicato il costo, determinando la sussistenza di un gravissimo squilibrio contrattuale sostanziale, per eludere l applicabilità dell art. 33 (L.M.N.O. Cod. Cons.), nonché l applicazione degli art. 50 e 52 H del codice del consumo, nonché la norma imperativa di cui all art. 2 (punti c ed e) sulla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. E pertanto, evidente, la illiceità della causa che rende nullo il contratto e che va rilevata d ufficio. Va pertanto dichiarata la nullità del contratto intercorso tra le part con la conseguente restituzione, da parte della convenuta, delle somme percepite, oltre gli interessi legali, così come richiesti in atto di citazione e la conseguente restituzione del cellulare da parte dell attrice. Non si riconosce la richiesta rivalutazione ai sensi dell art c.,c.. Ogni altra domanda devi considerarsi assorbita. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il giudice di Pace di Bari, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da, con atto notificato in data 11/06/2008, così provvede: dichiara nullo il contratto stipulato tra le parti per illiceità della causa e per l effetto condanna la Vodafone al pagamento della complessiva somma di 2.282,30, oltre interessi legali dal di del pagamento di ciascuna somma in favore dell attrice, a titolo di restituzione dei indebito, dichiara sussistente l obbligo di XXXXXXXXXXXXX alla restituzione del cellulare oggetto del contratto nullo, condanna la ridetta convenuta al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi xxxxxxxxxxxxxx, con l attribuzione diretta al procuratore anticipatario. Bari, 30/04/2009

8 Il Cancelliere Il Giudice (Avv. Lia Liliana Caico) ( da )

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

RISOLUZIONE N.106/E QUESITO

RISOLUZIONE N.106/E QUESITO RISOLUZIONE N.106/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 novembre 2011 OGGETTO: Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Trattamento fiscale ai fini IVA del

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

Abbiamo il piacere di comunicarvi che da oggi, su internet, è presente TrovaLocali.it, un portale virtuale sia per chi opera nell ambito del

Abbiamo il piacere di comunicarvi che da oggi, su internet, è presente TrovaLocali.it, un portale virtuale sia per chi opera nell ambito del Abbiamo il piacere di comunicarvi che da oggi, su internet, è presente TrovaLocali.it, un portale virtuale sia per chi opera nell ambito del divertimento e della ristorazione, sia per chi vuole cercare

Dettagli

Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori. Articolo 1 Definizioni

Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori. Articolo 1 Definizioni Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento s intendono per: a) "Autorità",

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA Contenuti 1. INFORMAZIONI GENERALI Condizioni Generali di vendita 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 5. DEFINIZIONE

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

Università per Stranieri di Siena Livello A1

Università per Stranieri di Siena Livello A1 Unità 15 Telefono cellulare e scheda prepagata In questa unità imparerai: a comprendere testi che danno informazioni su come ricaricare il telefono cellulare con la scheda prepagata parole relative all

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007

Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007 Delibera n. 96/07/CONS Modalità attuative delle disposizioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della

Dettagli

UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL BANCOMAT. In materia di controversie bancarie e finanziarie, dal 2009 è operativo l Arbitro

UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL BANCOMAT. In materia di controversie bancarie e finanziarie, dal 2009 è operativo l Arbitro UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL BANCOMAT In materia di controversie bancarie e finanziarie, dal 2009 è operativo l Arbitro Bancario Finanziario (ABF), al quale rivolgersi per risolvere stragiudizialmente le controversie

Dettagli

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini "Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SANNA / H3G S.P.A. (GU14 n. 922/2013) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 maggio 2014; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 Delibera n. 277/05 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 12 DICEMBRE 2003, N.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ASSEGNAZIONE E DELL USO DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ASSEGNAZIONE E DELL USO DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI Reggio Calabria REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ASSEGNAZIONE E DELL USO DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE MEDAlics Centro di Ricerca per le Relazioni

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 45/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.55 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Area Definizione delle controversie DELIBERA N. 16/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1355 LEGISLATURA X Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna

Dettagli

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la

Dettagli

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha pronunciato

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate

OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate Informativa per la clientela di studio N. 80 del 06.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate Con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 23/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.901 LEGISLATURA X Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

Con l eurotariffa le chiamate internazionali dai telefoni mobili diventano meno care nell Unione europea: istruzioni per l uso del roaming

Con l eurotariffa le chiamate internazionali dai telefoni mobili diventano meno care nell Unione europea: istruzioni per l uso del roaming MEMO/07/251 Bruxelles, 25 giugno 2007 Con l eurotariffa le chiamate internazionali dai telefoni mobili diventano meno care nell Unione europea: istruzioni per l uso del roaming Cos è il roaming? Il roaming

Dettagli

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. PRIVACY POLICY PERCHE QUESTO AVVISO In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un informativa

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 323/E

RISOLUZIONE N. 323/E RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

IL CONTO CORRENTE. Che cos è. Il conto corrente è il contratto attraverso il quale si regolano i rapporti tra la banca

IL CONTO CORRENTE. Che cos è. Il conto corrente è il contratto attraverso il quale si regolano i rapporti tra la banca IL CONTO CORRENTE Che cos è Il conto corrente è il contratto attraverso il quale si regolano i rapporti tra la banca e il cliente, al fine di poter gestire il proprio denaro. In particolare, la banca,

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 Giugno 2011 TRA OKcom S.p.A., (di seguito denominata OKcom o l Operatore) con sede legale in Roma Via Vittorio Rossi 21/25 00133, partita IVA

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 226 Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO Sommario Sezione I Usi generali Definizione Art. 1 Sezione II Prestito finalizzato Definizione 2 Modalità di

Dettagli

Università per Stranieri di Siena Livello A1

Università per Stranieri di Siena Livello A1 Unità 20 Come scegliere il gestore telefonico CHIAVI In questa unità imparerai: a capire testi che danno informazioni sulla scelta del gestore telefonico parole relative alla scelta del gestore telefonico

Dettagli

LAVERASCOMMESSA.COM. Premessa. La presente dichiarazione è da intendersi vincolante ed esaustiva in relazione a quanto contenuto.

LAVERASCOMMESSA.COM. Premessa. La presente dichiarazione è da intendersi vincolante ed esaustiva in relazione a quanto contenuto. PRIVACY E GESTIONE DEI DATI PERSONALI DICHIARAZIONE ESPRESSA SUL TRATTAMENTO E DETENZIONE DEI DATI E CONSENSO DEI DATI DA PARTE DI LAVERASCOMMESSA.COM Premessa La presente dichiarazione è da intendersi

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

COMUNE DI OLBIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLA TELEFONIA CELLULARE

COMUNE DI OLBIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLA TELEFONIA CELLULARE COMUNE DI OLBIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLA TELEFONIA CELLULARE ~ 2 ~ Sommario Articolo 1 Oggetto... 3 Articolo 2 Suddivisione dei cellulari... 3 Articolo 3 Cellulari ad uso esclusivo...

Dettagli

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1 1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

# $ % & '& ( ) * ' ( + &,. ' & & /& 0 1 ' & 5 6-1 ' 6 7 5 ' & & * * %++)%#(!$%"' #, )-(+. % ' &

# $ % & '& ( ) * ' ( + &,. ' & & /& 0 1 ' & 5 6-1 ' 6 7 5 ' & & * * %++)%#(!$%' #, )-(+. % ' & COMUNE DI ORBETELLO Provincia di Grosseto!" # $ % ( ) * ( +!" #!$% (, -*,. / 0 1 2 *! ($ ) ( ( $ 2. 3 * # * 4 %# 5 6-1 6 7 5 * * %++)%#(!$%" #, )-(+. %, ( * 7 8. 4 4 9 8. / / " *6 6 4 ) : ; < 5 2= 6 +

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work Modulo n. MEUCF217 Agg. n. 006 Data aggiornamento 27.07.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Promotori

Dettagli

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro

Dettagli

DOMANDA DI MEDIAZIONE

DOMANDA DI MEDIAZIONE 1 DOMANDA DI MEDIAZIONE SEZIONE 1 PARTI Il sottoscritto/a nato a il residente in via n CAP città prov. tel. fax cell mail PEC P.IVA/Codic e Fiscale (barrare una delle seguenti opzioni) in proprio quale

Dettagli

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento

Dettagli

DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA. Il sottoscritto/a. nato a il. residente in via n. CAP città prov. tel. fax cellulare. e-mail PEC

DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA. Il sottoscritto/a. nato a il. residente in via n. CAP città prov. tel. fax cellulare. e-mail PEC DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA SEZIONE 1 PARTI Il sottoscritto/a nato a il residente in via n CAP città prov. tel. fax cellulare e-mail PEC P.IVA/ Codice Fiscale (barrare una delle seguenti opzioni) in

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.

Dettagli

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile

Dettagli

SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE TRA. - Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di

SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE TRA. - Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA *** SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE TRA - Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia

Dettagli

Università per Stranieri di Siena Livello A1

Università per Stranieri di Siena Livello A1 Unità 15 Telefono cellulare e scheda prepagata CHIAVI In questa unità imparerai: a comprendere testi che danno informazioni su come ricaricare il telefono cellulare con la scheda prepagata parole relative

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5659 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CONTENTO Disposizioni per la tutela del consumatore nell ambito del mercato dell energia

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI PER TELEFONINI AZIENDALI

TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI PER TELEFONINI AZIENDALI TRATTAMENTO FISCALE DEI COSTI PER TELEFONINI AZIENDALI a cura Dott. Emilio Iorio Nel presente lavoro riepiloghiamo le situazioni più frequenti che si possono verificare in azienda relativamente al trattamento

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA. Il sottoscritto/a nato a il. residente in via n. CAP città prov. tel. fax cellulare. e-mail PEC

DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA. Il sottoscritto/a nato a il. residente in via n. CAP città prov. tel. fax cellulare. e-mail PEC DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA SEZIONE 1 PARTI Il sottoscritto/a nato a il residente in via n CAP città prov. tel. fax cellulare e-mail PEC (barrare una delle seguenti opzioni) in proprio quale titolare

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN)... (Ragione sociale dell Azienda) Nominativo del Cliente Indirizzo 1) Fornitura. La... (qui di seguito denominata Azienda ) si

Dettagli

Modifica del Regolamento dell Operazione a Premio SAMSUNG e SKY PACK

Modifica del Regolamento dell Operazione a Premio SAMSUNG e SKY PACK Modifica del Regolamento dell Operazione a Premio SAMSUNG e SKY PACK Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001, e dell art. XI del Regolamento dell Operazione

Dettagli

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.684 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.684 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2014 DEFC.2014.3 Tit. 2013.1.10.21.684 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU

Dettagli

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 9/2013 Prot. n. 19679. Tit. 1.10.21/483 del 09/05/2013. La Responsabile del Servizio CORECOM

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 9/2013 Prot. n. 19679. Tit. 1.10.21/483 del 09/05/2013. La Responsabile del Servizio CORECOM DETERMINAZIONE Determinazione n. 9/2013 Prot. n. 19679 Tit. 1.10.21/483 del 09/05/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E VODAFONE La Responsabile del Servizio CORECOM VISTA la l. 249/1997,

Dettagli

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI Iscritta nel registro Prefettizio del Governo al n. 166 codice fiscale: 91102990404 La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 36/2014 TITOLO 1.10.21/567 1.10.4.1. LEGISLATURA IX Il giorno 5 settembre 2014 si è riunito nella

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158

Dettagli

BuonpescatoQuotidiano.it Guida all utilizzo del servizio

BuonpescatoQuotidiano.it Guida all utilizzo del servizio BuonpescatoQuotidiano.it Guida all utilizzo del servizio Indice 1. Generalità e terminologia... 2 2. Registrazione nuovo utente... 2 3. Inserimento annunci di vendita del pescato... 2 4. Adesione a proposte

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

CORTE APPELLO TORINO 16 NOVEMBRE 2009 (E. Goria v/ Banca Fideuram S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., P. Vercelli): con

CORTE APPELLO TORINO 16 NOVEMBRE 2009 (E. Goria v/ Banca Fideuram S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., P. Vercelli): con CORTE APPELLO TORINO 16 NOVEMBRE 2009 (E. Goria v/ Banca Fideuram S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., P. Vercelli): con riferimento alla negoziazione di una polizza unit linked, la Corte d Appello accerta la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della

Dettagli

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi

Dettagli

DELIBERA N. 95/08/CONS L AUTORITA' NELLA sua riunione di Consiglio del 19 febbraio 2008;

DELIBERA N. 95/08/CONS L AUTORITA' NELLA sua riunione di Consiglio del 19 febbraio 2008; DELIBERA N. 95/08/CONS Interpretazione e integrazione dell articolo 5, comma 2, lettera a), del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche

Dettagli

Chiaro, semplice, veloce.

Chiaro, semplice, veloce. Chiaro, semplice, veloce. Conto telefonico business. Struttura del conto telefonico Il conto telefonico avrà la seguente struttura: + di 5 SIM (voce o dati). Fattura e riepilogo IVA. Comunicazioni da Vodafone.

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 13.1.2014, alle ore 12.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n 2998/12 R.A.C.C.,

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007 Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell

Dettagli

Chiaro, semplice, veloce.

Chiaro, semplice, veloce. Chiaro, semplice, veloce. Conto telefonico business. Struttura del conto telefonico Il tuo conto telefonico avrà la seguente struttura:. Fattura e riepilogo IVA. Comunicazioni da Vodafone 3. Dettaglio

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

Organismo di Mediazione Forense di Pordenone P.le Giustiniano 5-33170 Pordenone N. 395 del Registro degli Organismi di Mediazione

Organismo di Mediazione Forense di Pordenone P.le Giustiniano 5-33170 Pordenone N. 395 del Registro degli Organismi di Mediazione DOMANDA DI MEDIAZIONE 1 SEZIONE 1 PARTI (se le parti richiedenti sono più di una compilare anche l allegato A) Il sottoscritto/a nato a il residente in via n CAP città prov. tel. fax cellulare e-mail PEC

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO RETE MOBILE. Che cos è. cambiare operatore mobile, mantenendo al tempo stesso il proprio numero di

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO RETE MOBILE. Che cos è. cambiare operatore mobile, mantenendo al tempo stesso il proprio numero di CAMBIO OPERATORE TELEFONICO RETE MOBILE Che cos è La MNP (Mobile Number Portability) è la procedura che consente all utente di cambiare operatore mobile, mantenendo al tempo stesso il proprio numero di

Dettagli

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE Determinazione 15/2015 Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione

Dettagli

- mezzi di acquisizione dei dati provenienti da un utente chiamante (105), e relativi

- mezzi di acquisizione dei dati provenienti da un utente chiamante (105), e relativi 1 RIASSUNTO Sistema di instradamento automatico (100) di richieste di connessione telefonica, preferibilmente applicato ad una centralina di smistamento, appartenente ad una infrastruttura base di una

Dettagli

Tit. 1.10.21/1455 del 19/12/2014. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit. 1.10.21/1455 del 19/12/2014. La Responsabile del Servizio Corecom Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2014 DEFC.2014.10 Tit. 1.10.21/1455 del 19/12/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / SKY ITALIA X La Responsabile del

Dettagli

LA PRIVACY DI QUESTO SITO

LA PRIVACY DI QUESTO SITO LA PRIVACY DI QUESTO SITO 1) UTILIZZO DEI COOKIES N.B. L informativa sulla privacy on-line deve essere facilmente accessibile ed apparire nella pagina di entrata del sito (ad esempio mediante diciture

Dettagli

COME CAMBIARE SENZA PROBLEMI OPERATORE TELEFONICO MOBILE

COME CAMBIARE SENZA PROBLEMI OPERATORE TELEFONICO MOBILE NEWS 2013 PER GLI ASSOCIATI News SP/077.013/05.04.2013 COME CAMBIARE SENZA PROBLEMI OPERATORE TELEFONICO MOBILE Sempre più spesso pervengono segnalazioni di disservizi verificatisi a seguito del cambio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli