GLI ASPETTI NORMATIVI, INTERPRETATIVI E GIURISPRUDENZIALI DELL ETICHETTA NUTRIZIONALE

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1 GLI ASPETTI NORMATIVI, INTERPRETATIVI E GIURISPRUDENZIALI DELL ETICHETTA NUTRIZIONALE Avv. Giorgia Andreis Torino Milano 1

2 Art. 17 par. 1 Reg. CE 178/02: Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. 2

3 Art. 8 Reg. CE 1169/11 1. L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell Unione, l importatore nel mercato dell Unione. 2. L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. 3

4 3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. 4. Gli operatori del settore alimentare, nell ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso. 4

5 5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività. 5

6 LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Artt. 29 e ss. Reg. CE 1169/11 La dichiarazione nutrizionale è l insieme delle informazioni relative al valore energetico ed alle quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. 6

7 Elementi volontari Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: a) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato. 7

8 SFUSI Quando l etichettatura dei prodotti di cui all articolo 44, par. 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi: a) al valore energetico; oppure b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. 8

9 ESPRESSIONE DEI VALORI NUTRITIVI PER PORZIONE O PER UNITÀ DI CONSUMO. In aggiunta alle altre modalità di espressione (per 100 g o 100 ml), l operatore può fornire la dichiarazione nutrizionale della porzione. Deve, però, quantificare la porzione o unità di consumo in etichetta, o indicare il numero di porzioni o unità di consumo. 9

10 Esempio: Dichiaraz. nutrizionale Per 100 g Per porzione (30 g) AR per porzione * energia X kj X kcal X kj X kcal X % grassi X g X g X % - saturi X g X g X % carboidrati X g X g X % - zuccheri X g X g X % proteine X g X g X % sale X g X g X % * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal) 10

11 Commissione europea: 1) Linee Guide sulle tolleranze. Per tolleranze si intendono le differenze accettabili tra i valori nutritivi dichiarati nell etichetta e quelli constatati nei controlli ufficiali, in relazione alla dichiarazione nutrizionale o all etichettatura nutrizionale. La Guida definisce tolleranze specifiche per: 1. la generalità degli alimenti (Tabella 1); 2. per gli integratori (Tabella 2); 3. per alimenti con claims o alimenti arricchiti (Tabella 3). 2) Linee Guida conteggio fibre. 11

12 Ministero della salute giugno 2016 Linee guida sulle tolleranze analitiche applicabili in sede di controllo ufficiale. Linea guida sia alle Autorità che effettuano il controllo ufficiale sia agli OSA sulla tolleranza applicabile alla dichiarazione dei nutrienti in etichetta, nell ottica di assicurare una corretta informazione ai consumatori. La tolleranza rappresenta la differenza accettabile tra i valori dichiarati in etichetta e quelli risultanti dalle analisi effettuate nell ambito del controllo ufficiale e si applica sia ad alimenti immessi in commercio in UE (di provenienza UE o da Paesi terzi) sia ad alimenti destinati all esportazione in Paesi terzi. 12

13 Il valore dichiarato di energia e di nutrienti deve essere inteso come il valore medio che meglio rappresenta la quantità contenuta nell alimento anche in relazione alla naturale variabilità riscontrabile, e che dipende da numerosi fattori. Il tenore dichiarato in etichetta dall OSA deve essere un valore medio ottenuto sulla base di: - analisi effettuate sull alimento; - conteggio dei contenuti medi degli ingredienti usati sia conosciuti sia calcolati; - conteggio derivato da dati generalmente stabiliti e accettati. 13

14 Inoltre, poiché la scelta del tenore dichiarato deve essere una media tra i valori possibili, tale tenore non deve coincidere con il limite di tolleranza in difetto per nutrienti di cui si raccomanda al consumatore di ridurre l apporto oppure con il limite di tolleranza in eccesso nel caso contrario. I valori dichiarati devono essere compresi nei limiti di tolleranza per tutta la shelf life del prodotto 14

15 Un risultato eventualmente al di fuori della tolleranza ammessa deve essere valutato caso per caso, (in funzione della sua entità, caratteristiche del prodotto o altro) per definire le azioni da intraprendere e/o le sanzioni da applicare. Agli OSA può essere richiesto un razionale con cui giustificare le deviazioni riscontrate rispetto ai valori di tolleranza stabiliti. 15

16 ART. 35 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici (es. codici di colore) oltre a parole o numeri, purché siano rispettati una molteplicità di parametri fra cui: essere basati su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte sui consumatori; essere tali da non indurre in errore il consumatore; essere basati su un ampia consultazione; essere tali da facilitare la comprensione delle informazioni nutrizionali; essere obiettivi e non discriminatori; non creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. 16

17 Il Reg. UE 1169/11 prevede alcuni casi di esenzione dall obbligo della dichiarazione nutrizionale. Tra questi, gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale. 17

18 All. V Reg. UE 1169/11 Alimenti ai quali non si applica l obbligo della dichiarazione nutrizionale 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 5. il sale e i succedanei del sale; 18

19 6. gli edulcoranti da tavola; 7. i prodotti contemplati dalla dir. 1999/4/CE, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; 9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; 10. gli aromi; 11. gli additivi alimentari; 19

20 12. i coadiuvanti tecnologici; 13. gli enzimi alimentari; 14. la gelatina; 15. i composti di gelificazione per marmellate; 16. i lieviti; 17. le gomme da masticare; 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ; 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale. 20

21 Commissione Europea Marzo aprile 2016 Interrogazione Parlamentare Aggiornamento FAQ gennaio Le discussioni riguardano anche l allegato V, punti 1 e 2, sull esenzione dal fornire la dichiarazione nutrizionale mediante esempi, come suggerito dall onorevole parlamentare. Esenzione per gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti: le «piccole quantità» non sono definite e sono a discrezione delle autorità competenti degli Stati membri responsabili dell applicazione di tali disposizioni. 21

22 Per quanto riguarda la possibilità per i prodotti alimentari oggetto di acquisto collettivo di beneficiare di tale esenzione, la Commissione desidera chiarire che ciò è possibile solo se le condizioni di cui all allegato V, punto19, sono soddisfatte, come ad esempio l acquisto di piccole quantità di prodotti, direttamente fornite dal produttore o dal coltivatore al consumatore finale o agli stabilimenti locali di vendita al dettaglio. Infine la Commissione desidera osservare che la versione riveduta del documento relativo alle domande e risposte presenterà l interpretazione delle questioni in oggetto da parte della Commissione. In caso di controversia la responsabilità ultima per l interpretazione del diritto spetta tuttavia alla Corte di giustizia dell'unione europea. 22

23 In Italia: nota MISE e MINSAL 16 novembre ) Gli alimenti non preimballati non sono soggetti all obbligo della dichiarazione nutrizionale; salva la applicazione dell art. 44 e delle disposizioni nazionali. 2) Esenzioni previste dall Allegato V Reg. UE 1169/11. 3) In particolare punto 19: deroga ex Regg. CE 852 e 853 del

24 PROFILI SANZIONATORI Ambito amministrativo Reg. CE 178/02: D. Lgs. 190/06 Pacchetto igiene: D. Lgs. 193/07 Reg. UE 1169/11: Decreto legislativo ad hoc e procedura ex legge 689/1981 Eventuale applicazione delle sanzioni ex D. Lgs. 109/92, ove compatibili. Dichiarazione nutrizionale (D. Lgs. 77/93)? D.L. 91/2014: istituto della diffida e pagamento della sanzione in misura ridotta del 30%, se effettuato entro 5 giorni dalla notifica. 24

25 Codice del consumo Pratiche commerciali sleali. Artt quater: definizioni e competenza dell AGCM. Principio di ingannevolezza e elementi rilevanti ai fini dell induzione in inganno che in generale coincidono con quelli previsti dal Reg. UE 1169/11. Sanzioni: divieto di diffusione o continuazione della pratica sleale. Sanzione pecuniaria: va da a Euro (Principio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/81). Pubblicazione del provvedimento. 25

26 Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria Codice di Autodisciplina art. 2 e art. 6 Sanzioni: Divieto di diffusione (art. 38) Comunicazione al pubblico mediante pubblicazione di un estratto della decisione (art. 40) A fronte dell inottemperanza alla decisione del Giurì, l ordine di cessazione è reiterato (art. 42) 26

27 Ambito penale Art. 515 c.p. Frode nell esercizio del commercio Chiunque, nell esercizio di un attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all acquirente una cosa mobile per un altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punto, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro Avv. Giorgia Andreis - 27

28 Riforma dei reati alimentari Nuovo art. 444 c.p.: Informazioni commerciali ingannevoli pericolose Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440, 441, 442, 443 e dell articolo 5, comma secondo, legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 28

29 PRONUNCE 2015 I punti trattati dal Garante: 1. Il claim comparativo light 30% di grassi non era immediatamente e adeguatamente accostato al necessario termine di paragone (non corretta veicolazione del termine di raffronto); 2. nella presentazione del prodotto (patatine) si enfatizzava l olio di oliva senza però evidenziarne contestualmente l effettivo ridotto contenuto rispetto agli altri oli vegetali presenti nel prodotto; 3. la presentazione del prodotto (patatine) insieme ad alimenti freschi è stata ritenuta ambigua e omissiva sulle reali caratteristiche e ingredienti del prodotto a causa della assenza di specificazioni evidenti accanto all immagine stessa presente nella confezione. Il TAR respinge i ricorsi e conferma AGCM 29

30 PRONUNCE ) Vino libero : claim non contestualizzato e non specificamente riferito alle effettive caratteristiche del prodotto. Messaggio fuorviante che induce a ritenere che il vino sia totalmente libero da sostanze chimiche. 2) Olio extra vergine di oliva diverse pronunce: Veridicità della informazione; Inidoneità dei test effettuati dal segnalante a fondare la scorrettezza della pratica, non assicurando la riconducibilità certa del campione analizzato al marchio del professionista (mancato rispetto delle procedure - più campionamenti). 30

31 SUL REG. CE 1924/06 9 novembre 2016: Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo: 1) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (decreto legislativo esame preliminare). 31

32 Colesterolo 2015: vanto salutistico anticolesterolemico IMPEGNI ACCOLTI 2016 sanzionato il claim solo 0,0025% di colesterolo. Senza zuccheri aggiunti Provvedimenti del 2012 e 2013 sul claim e TAR Lazio n del 30 luglio 2014 Avv. Giorgia Andreis - 32

33 Claims comparativi Meno grassi Botanicals negli integratori Posizione AGCM, Posizione Giurì di Autodisciplina e Posizione TAR Avv. Giorgia Andreis - 33

34 Giurì - Pronuncia n. 27/2015 del 7/07/2015 Relativo alla campagna promozionale di un acqua minerale, presentata come capace di agire sul fegato e l intestino per ovviare al senso di gonfiore addominale e pesantezza e, in quanto povera di sodio e ricca di solfati e magnesio, in grado di pulire fino in fondo il fegato e stimolare l intestino. Dalla disamina affrontata è emerso come la funzionalità di depurare il fegato non fosse scientificamente accertata e come la decodifica del messaggio da parte del consumatore potesse sconfinare e attribuire al prodotto un effetto medicamentoso che non gli era riconosciuto. 34

35 In questo senso, ritenuto che il mancato assolvimento dell onere di provare la veridicità delle affermazioni pubblicitarie determina una presunzione di non rispondenza al vero del messaggio, il Giurì ha ritenuto la comunicazione commerciale in contrasto con l art. 2 Cap limitatamente all espressione pulire fino in fondo il fegato. 2016: attenzione al claim senza allergeni 35

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