PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2009/2011

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1 Piano Sociale di Zona L. R. n. 19/2006 Ambito Territoriale Appennino Dauno Settentrionale DISTRETTO SOCIO SANITARIO N 3 AZ. U.S.L. FG Alberona - Biccari - Carlantino - Casalnuovo M.ro - Casalvecchio di P. - Castelnuovo della D. - Celenza V.re Lucera - Motta M.no - Pietra M.no - Roseto V.re - S. Marco la C. - Volturara A. - Volturino c/o Assessorato Politiche Sociali Comune Capofila di Lucera Via Petrarca, Lucera (Fg) LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2009/2011 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE Approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 11/02/2010 1

2 INDICE ART. 1 - ISTITUZIONE ART. 2 - SEDE ART. 3 - COMPOSIZIONE ART. 4 - FUNZIONI ART. 5 PRESIDENZA ART. 6 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE ART. 7 - SEGRETERIA TECNICA ART. 8 CONVOCAZIONI ART. 9 - ORDINE DEL GIORNO ART.10 - VALIDITA DELLE RIUNIONI E VOTAZIONI ART PUBBLICITA DELLE DELIBERAZIONI DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE ART APPROVAZIONE, MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO ART RINVIO ART ENTRATA IN VIGORE ART. 1 ISTITUZIONE In applicazione dell art. 8 della Convenzione per la gestione associata delle funzioni dei servizi socioassistenziali, sottoscritta tra i Comuni dell Ambito Territoriale APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE A.U.S.L. FG, è istituito un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale, costituito dai Comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Dauna, Celenza Valfortore, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino. ART. 2 SEDE 2

3 Il Coordinamento Istituzionale ha sede presso il Comune capofila. ART. 3 COMPOSIZIONE Fanno parte del Coordinamento Istituzionale, con diritto di voto, i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali, o Consigliere comunale specificamente delegato dal Sindaco di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento istituzionale ed approvati dal Comune capofila, nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte. Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa il Direttore Generale della ASL, o un suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione socio-sanitaria, e il Presidente della Provincia, o un suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte relative agli interventi che prevedono la collaborazione e il coordinamento con l Ente Provincia e alla determinazione dei servizi sovra-ambito. Più in generale possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito del Presidente del Coordinamento Istituzionale ed anche su richiesta dei componenti il Coordinamento, anche altri soggetti, ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi. Al Coordinamento Istituzionale partecipa senza diritto di voto, il Responsabile dell Ufficio di Piano, con funzioni di ufficiale verbalizzante. ART. 4 FUNZIONI Il Coordinamento Istituzionale è l organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politicoistituzionale dei comuni dell Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell Ambito; di stabilire forme e strategie di collaborazione con l AUSL, finalizzate all integrazione socio-sanitaria; con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati; di promuovere e coordinare l attività di programmazione; di promuovere e facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali; di individuare gli atti fondamentali per il funzionamento e gestione del Piano di Zona che dovranno essere approvati dai singoli Consigli comunali, anche per permettere una maggiore discussione ed informazione; di approvare il piano dettagliato di utilizzo delle risorse del Piano Sociale di Zona e le eventuali variazioni, nonché il rendiconto della gestione e le rendicontazioni di spese sostenute da inviare alla Regione Puglia; di svolgere qualsiasi altra funzione prevista dal Piano Sociale di Zona, dalla Convenzione di cui al precedente art. 1, dai Regolamenti dell Ambito e dalla normativa vigente in materia. Al Coordinamento istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all approvazione e attuazione del Piano di Zona. Il Coordinamento Istituzionale, il quale è titolare della funzione d indirizzo generale dell attività dell'ufficio di Piano, in particolare: definisce i termini della programmazione di Ambito; individua le strategie di politica sociale; favorisce la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di co-progettazione e di co-valutazione; formula indirizzi, direttive, proposte, osservazioni per la predisposizione del Piano Sociale di Zona, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali di settore; 3

4 definisce la composizione dell Ufficio di Piano, come struttura tecnica a supporto della programmazione di Ambito; disciplina il funzionamento del Tavolo della Concertazione e dell Ufficio di Piano; adotta il Regolamento di funzionamento dell'ufficio di Piano, da trasmettere agli organi competenti per l approvazione definitiva; esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo delle attività dell Ufficio di Piano; dà attuazione alle forme di collaborazione e di integrazione tra i Comuni e l Azienda Unità Sanitaria Locale di riferimento, per i servizi e le prestazioni dell area socio-sanitaria; stabilisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla organizzazione dell'ambito territoriale e della rete dei servizi sociali; predispone e adotta il Piano Sociale di Zona da trasmettere agli organi competenti per l approvazione definitiva. ART. 5 PRESIDENZA La funzione di Presidente del Coordinamento Istituzionale è attribuita al Sindaco del Comune capofila o suo delegato. Il Presidente rappresenta il Coordinamento Istituzionale nei rapporti con i soggetti esterni. Il Presidente convoca le riunioni del Coordinamento Istituzionale, ne definisce l ordine del giorno, ne presiede e coordina i lavori, dà esecuzione alle sue determinazioni attraverso l Ufficio di Piano ed il Responsabile dello stesso. In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente ed in assenza anche di questi, dal componente più anziano di età del Coordinamento Istituzionale. Il Vice-Presidente viene eletto dal Coordinamento Istituzione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dello stesso. La durata della carica di Presidente del Coordinamento Istituzionale è di anni tre. Alla scadenza naturale della carica, ovvero in caso di dimissioni, il Vice-Presidente, ovvero il componente più anziano di età del Coordinamento stesso, continuano a svolgere le funzioni di Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente. ART. 6 FUNZIONI DEL PRESIDENTE Il Presidente dirige e regola la discussione concedendo la parola agli aventi diritto, mantiene l ordine, vigila sul rispetto delle procedure nelle deliberazioni. Al termine della discussione di ogni punto all o.d.g. in cui vengano prese decisioni, il Presidente riassume agli intervenuti i contenuti della deliberazione per l approvazione definitiva e la sua corretta messa a verbale. ART. 7 SEGRETERIA TECNICA L assistenza tecnica ai lavori del Coordinamento Istituzionale è assicurata da una Segreteria Tecnica. La Segreteria Tecnica ha la funzione di predisporre l istruttoria, nonché gli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni, agli ordini del giorno ed ai verbali delle riunioni del Coordinamento Istituzionale ed è composta di personale in numero adeguato alle necessità riscontrate. ART. 8 CONVOCAZIONI 4

5 Il Coordinamento Istituzionale è convocato dal Presidente, di norma ogni mese, mediante avvisi scritti con comunicazione degli argomenti all ordine del giorno. L avviso deve pervenire ai destinatari, componenti del Coordinamento Istituzionale, con indicazione del giorno, dell ora e del luogo di riunione, in prima convocazione, e in seconda nel caso la prima vada deserta, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta. Nei casi d urgenza il Coordinamento Istituzionale può essere convocato anche con avviso da comunicare almeno 48 ore prima della seduta con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il Coordinamento Istituzionale é convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti mediante comunicazione scritta al Presidente nella quale sono riportate le proposte da sottoporsi al Coordinamento. In tal caso il Presidente convoca il Coordinamento Istituzionale con le modalità di cui ai precedenti commi. ART. 9 ORDINE DEL GIORNO Con l avviso di convocazione, in prima e seconda, viene trasmesso l ordine del giorno dei lavori, anche mediante il richiamo agli argomenti a precedenti ordini del giorno non esauriti nella seduta precedente. Al primo punto dell ordine del giorno viene iscritto il verbale della seduta precedente per l approvazione. ART.10 VALIDITA DELLE RIUNIONI E VOTAZIONI Non oltre 60 minuti dall ora fissata per la convocazione il Presidente procede all appello dei presenti e la riunione può avere inizio soltanto se sussiste il numero legale dei componenti il Coordinamento Istituzionale. In sede di prima convocazione il numero legale si ha in presenza dei due terzi dei membri aventi diritto al voto. In seconda convocazione il numero legale si ha in presenza di almeno cinque dei componenti il Coordinamento Istituzionale. Il numero legale deve permanere per tutta la seduta. Il processo verbale delle riunioni è curato dal Segretario del Coordinamento Istituzionale che lo sottoscrive unitamente al Presidente e viene conservato nell archivio della Segreteria Tecnica. Il Segretario del Coordinamento Istituzionale è individuato nel Responsabile dell Ufficio di Piano o suo delegato. Il Coordinamento Istituzionale delibera con voto palese e con la maggioranza dei due terzi dei membri per l approvazione dei seguenti atti: - il Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale - il Piano Sociale di Zona triennale ed ogni altro suo aggiornamento - lo schema di Convenzione per la gestione associata; altri atti previsti nel Piano Sociale di Zona, nella Convenzione di cui al precedente art. 1, ne di svolgere qualsiasi altra funzione prevista dal Piano Sociale di Zona, dalla Convenzione di cui al precedente art. 1, dai Regolamenti dell Ambito e dalla normativa vigente in materia. - i Regolamenti dell Ambito e dalla normativa vigente in materia. Qualora nella prima seduta gli atti di cui sopra non sono approvati per mancanza del quorum stabilito si procede a nuova votazione, in una seduta di seconda convocazione, nella quale gli atti sono validamente approvati con la maggioranza dei presenti. 5

6 Il Coordinamento Istituzionale delibera con voto palese e a maggioranza dei componenti in prima convocazione o a maggioranza semplice dei presenti, in seconda convocazione, tutti gli altri atti di propria competenza, non previsti al comma precedente. Nel Coordinamento Istituzionale ogni componente detiene un voto. Qualora vi fosse parità di voti in ordine ad una determinata deliberazione, il voto del Presidente del Coordinamento Istituzionale si riterrà prevalente. ART. 11 PUBBLICITA DELLE DELIBERAZIONI DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE Le decisioni assunte dal Coordinamento Istituzionale, unitamente ai verbali delle sedute, sono trasmessi a cura della Segreteria Tecnica a ciascun membro dello stesso organismo politicoistituzionale, che ha l obbligo di assicurare loro la pubblicità nelle medesime forme previste dai vigenti regolamenti comunali per le deliberazioni delle Giunte e dei Consigli Comunali. Le decisioni assunte dal Coordinamento Istituzionale, unitamente ai verbali delle sedute, saranno pubblicate, in conformità alla normativa vigente in materia, anche sui siti istituzionali dei singoli Comuni costituenti l Ambito, nonché sul sito del Piano Sociale di Zona, ovvero, nell area riservata a, ciò del sito istituzionale del Comune capofila. ART. 12 APPROVAZIONE, MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO L approvazione, le modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento saranno approvate con il voto dei due terzi dei componenti. Qualora nella seduta di prima convocazione non viene raggiunto tale quorum si procederà a una nuova votazione da tenersi in una seduta di seconda convocazione, nella quale per la validità della deliberazione è sufficiente la maggioranza dei componenti. ART. 13 RINVIO Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale del Piano Sociale di Zona. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Piano Sociale di Zona, alla Convenzione di cui al precedente art. 1, ai Regolamenti dell Ambito ed alla normativa vigente in materia. ART. 14 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge e dai rispettivi statuti e regolamenti dei comuni dell Ambito territoriale. 6

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