BENECONDUCENTE. FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione per la copertura Infortuni e Assistenza del Conducente

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1 FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione per la copertura Infortuni e Assistenza del Conducente Il presente Fascicolo Informativo contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

2 NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO TUTTI I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO AGGIORNATI AL 1 GENNAIO 2014 Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

3 PREMESSA pag. 3 A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE pag Informazioni generali pag Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa di assicurazioni pag. 4 B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO pag Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni pag Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità pag Aggravamento e diminuzione del rischo pag Premi pag Adeguamento del premio e delle somme assicurate pag Diritto di recesso pag Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto pag Legge applicabile al contratto pag Regime fiscale pag. 8 C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI pag Sinistri - Liquidazione dell indennizzo pag Reclami pag Arbitrato pag. 10 GLOSSARIO pag. 11 Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

4 NOTA INFORMATIVA (ai sensi del Regolamento IVASS n 35 del 26 maggio 2010) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA INFORTUNI E ASSISTENZA DEL CONDUCENTE PREMESSA - La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. - Il Contraente deve prendere visione delle prima della sottoscrizione della Polizza. Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

5 A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI a) Generali Italia S.p.a. (di seguito Società o Impresa ) è una società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto al n.026 dell Albo dei gruppi Assicurativi; b) la sede legale è in Via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV) Italia; c) recapito telefonico: ; sito internet: indirizzo di posta elettronica: info@augusta.generali.com d) la Società è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n dell Albo delle imprese di assicurazione. Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. 2 - INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONI Patrimonio netto Euro ,00; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali Euro ,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 - l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

6 B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La durata contrattuale non deve essere inferiore ad 1 anno, e la Polizza nella forma Assicurazione sulla Targa non può avere durata superiore a 5 anni. Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. Avvertenza in caso di durata poliennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Se il contratto è annuale la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza. Si rinvia all Art. 8 delle Norme Comuni a tutte le sezioni delle per gli aspetti di dettaglio. 3 - COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI BeneConducente è un assicurazione modulare e personalizzabile che indennizza i danni conseguenti ad infortunio derivante dalla circolazione stradale. Si può stipulare in due diverse Forme: - Assicurazione Nominativa: consente agli Assicurati indicati in Polizza (massimo 4) di essere coperti quando sono alla guida di qualsiasi veicolo rientrante nella tipologia scelta; - Assicurazione sulla targa: consente di coprire chiunque sia alla guida del mezzo identificato in Polizza. La garanzia può essere estesa ai trasportati a fronte di un sovrappremio. BeneConducente prevede una Sezione base (Infortuni) e una Sezione facoltativa (prestazioni di Assistenza). All interno della Sezione Infortuni l Assicurato potrà scegliere le garanzie da attivare: Morte da infortunio (Art. 6 della Sezione I - Infortuni), Invalidità Permanente (Art. 7 della Sezione I - Infortuni), Diaria da Ricovero - pagamento dell importo convenuto e indicato sul modulo di Polizza per ogni giorno di ricovero - (Art. 8 della Sezione I - Infortuni), Rimborso Spese Sanitarie da Infortunio (Art. 9 della Sezione I - Infortuni). Le garanzie Diaria da ricovero e/o Rimborso Spese Sanitarie possono essere prestate solo congiuntamente alle garanzie Morte e/o Invalidità Permanente. Per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alle. Avvertenza Comune a tutte le Sezioni La copertura assicurativa concessa con il prodotto BeneConducente prevede inoltre delle esclusioni valide per tutte le Sezioni di Polizza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt. 3 e 4 - del Capitolo B - Rischi esclusi dall Assicurazione - Persone non assicurabili - delle Condizioni Generali di Assicurazione e all Art. 5 della Sezione II Assistenze. L indennizzo spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti al Cap. C della Sezione I - Somme assicurate - Rimborsi - Indennizzi, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti dei capitali e dei massimali assicurati. Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

7 Esempi: - Indennizzo per Invalidità Permanente: il grado di Invalidità permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella tabella presente nelle (Art 11 - del Capitolo D - Accertamento del grado di invalidità permanente). - Massimale: Euro 2.500,00: il massimale, riportato nel modulo di Polizza, è annuo e per persona e costituisce il massimo impegno dell Impresa di assicurazione. Nel caso di massimale assicurato per spese sanitarie da infor tunio pari a Euro 2.500,00, ove più sinistri abbiano complessivamente comportato una spesa di Euro 5.000,00, il rimborso massimo sarà pari all intero massimale. 4 - DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ Avvertenza Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Impresa di assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Avvertenza sono presenti cause di nullità. Esempio: il contratto è nullo se il veicolo appartiene ad una categoria diversa da quella dichiarata. 5 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO In caso di cessazione del rischio per uno dei veicoli identificati in Polizza (sostituzione per es. del veicolo) o in caso di cessazione del rischio relativamente ad uno o più Assicurati, l Assicurato ha l obbligo di darne immediata comunicazione scritta alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive. Si rinvia agli Art. 17 e Art. 18 della Sezione E delle Condizioni Generali di Assicurazione e all Art. 5 delle norme comuni a tutte le sezioni. Esempio di aggravamento del rischio: insorgenza di disturbi schizofrenici. 6 - PREMI La periodicità di pagamento del premio è indicata in Polizza alla voce FRAZIONAMENTO - SVILUPPO DI PREMIO della Scheda di Polizza. Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale). Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

8 Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi: - assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all impresa o intermediario, espressamente in tale qualità - ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l intermediario) - denaro contante per importi fino a Euro 750, limite annuo per contratto. (*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. Per quanto attiene alle modalità di pagamento si rinvia all Art. 2 - Pagamento del premio - del Capitolo IV delle Norme Comuni a tutte le sezioni. Avvertenza è prevista l applicazione di sconti di premio in presenza di determinate condizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici. 7 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Qualora sul modulo di Polizza sia indicato l indice iniziale di adeguamento, le somme assicurate, il premio e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione sono soggetti annualmente ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice costo della vita). Si rinvia all Art. 12 delle Norme Comuni a tutte le sezioni delle per gli aspetti di dettaglio. 8 - DIRITTO DI RECESSO Avvertenze La Polizza prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla Legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all Art. 10, Recesso in caso di sinistro, delle Norme comuni a tutte le parti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 9 - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

9 10 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per tutto quanto non diversamente regolato dalle, valgono le norme di Legge (Art. 14 delle norme comuni a tutte le sezioni delle ) REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modifiche ed integrazioni: l imposta attualmente è pari al 2,5% per la Sezione Infortuni ed è pari al 10% per la Sezione Assistenze. Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

10 C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12 - SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Avvertenza Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società entro 5 giorni dall infortunio o da quando ne abbiano avuto conoscenza i beneficiari. La denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l ora dell evento, le cause che l hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico. Si rinvia all Art. 10 del Capitolo D delle. Relativamente alla Sezione II - Assistenze - si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance Italia (Art. 6 della Sezione II) RECLAMI Eventuali reclami nei confronti dell Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. Reclami Generali-Augusta Via Mazzini, TORINO fax: reclami@augusta.generali.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale Roma. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: market/finservices-retail/finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

11 14 - ARBITRATO In caso di controversia tra le parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. Avvertenza in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all Autorità Giudiziaria. Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

12 GLOSSARIO ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Articolo 1882 del Codice Civile). BENEFICIARIO Il soggetto o i soggetti ai quali la Società deve liquidare l indennizzo. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società a termini di Polizza in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO La perdita definitiva, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. ISTITUTO DI CURA L ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale sia private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. POLIZZA Il documento contrattuale che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RICOVERO Degenza in Istituto di cura che comporta pernottamento. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

13 SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l assicurazione. SOCIETÀ Generali Italia S.p.A. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno - incaricata dalla Società di effettuare le prestazioni e le assistenze previste in Polizza. VEICOLO Ciclomotore, motociclo, motocarro, autovettura, autocarro. Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale Philippe Donnet Mod. NI497/ di 12 Nota Informativa

14 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTTI I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO AGGIORNATI AL 1 GENNAIO 2014 SEZIONE I - INFORTUNI pag. 2 A - Garanzie assicurative pag. 2 B - Rischi esclusi dall assicurazione - Persone non assicurabili pag. 3 C - Somme assicurate - rimborsi - indennizzi pag. 3 D - Liquidazione del danno pag. 5 E - Cessazione del rischio pag. 8 SEZIONE II - ASSISTENZE pag. 10 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI pag. 13 GLOSSARIO pag di 16

15 SEZIONE I - INFORTUNI A - GARANZIE ASSICURATIVE Art. 1 - Oggetto dell assicurazione Premesso che per infortunio si intende l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente rilevabili, l assicurazione è prestata sino alla concorrenza delle somme e per le garanzie previste in scheda di Polizza per gli infortuni derivanti da incidenti durante la circolazione subiti: a) Assicurazione Nominativa - da una delle persone nominativamente indicate sulla scheda di Polizza in qualità di conducente di un veicolo rientrante nella tipologia indicata sulla stessa scheda nell apposita casella; b) Assicurazione sulla Targa - da qualunque persona in qualità di conducente del veicolo identificato in scheda di Polizza con il numero di targa nell apposita casella; - da qualunque persona in qualità di trasportato sul veicolo identificato in scheda di Polizza con il numero di targa se indicato in Polizza nell apposita casella. Per entrambe le forme di assicurazione, la garanzia vale: - purché il conducente sia in possesso di regolare abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti; - in caso di autovetture solo per quelle adibite ad uso privato; - e per gli infortuni: avvenuti durante la circolazione nel fornire assistenza in caso di incidente stradale; avvenuti durante la salita o la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia; derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza; derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono considerati infortuni anche: a) l asfissia, purché non dipendente da malattia; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze od inalazioni accidentali di sostanze tossiche; c) l annegamento; d) l assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; e) le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o da trattamenti resi necessari da infortunio; f ) gli strappi muscolari e le ernie muscolari derivanti da sforzo; g) la rottura sottocutanea del tendine d Achille, del tendine del muscolo bicipite brachiale o di un altro tendine della cuffia dei rotatori, del tendine del quadricipite femorale, nei limiti di quanto riportato nell apposita tabella per l accertamento dell invalidità permanente. Art. 2 - Validità territoriale L assicurazione vale per gli infortuni avvenuti in tutto il mondo. 2 di 16

16 B - RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE - PERSONE NON ASSICURABILI Art. 3 - Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non è operante per: 1. gli infortuni che si verifichino durante la partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove; 2. gli infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato e/o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; 3. gli infarti e le ernie non traumatiche; 4. gli infortuni subiti alla guida di veicoli, occorsi in stato di ubriachezza, derivanti dall abuso di psicofarmaci o sotto l effetto di stupefacenti o allucinogeni; 5.gli infortuni occorsi in occasione dell uso del veicolo in modo illecito e/o contro la volontà del Contraente; 6. le conseguenze dirette o indirette di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche, non resi necessari da infortunio; 7. gli infortuni occorsi in occasione di: - trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); - terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; - atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione. Sono altresì escluse dall Assicurazione le conseguenze dell infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Art. 4 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossico-dipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, forme maniaco-depressive, stati o disturbi paranoidi. Di conseguenza l assicurazione cessa al manifestarsi di una delle predette affezioni e la Società si impegna a rimborsare la parte di premio al netto dell imposta relativa al periodo di rischio non corso. C - SOMME ASSICURATE - RIMBORSI - INDENNIZZI Art. 5 - Determinazione delle somme, dei rimborsi e delle indennità assicurate Se il contratto viene stipulato come Assicurazione sulla Targa: qualora la garanzia sia prestata per il solo conducente, le somme assicurate sono quelle indicate sulla scheda di Polizza alla relativa casella Somme assicurate ; qualora la garanzia sia estesa ai Trasportati (risposta Si nell apposita casella riportata sulla scheda di Polizza), questi devono intendersi assicurati singolarmente per una somma pari a quella esposta sulla scheda di Polizza per il conducente, con il massimo di una persona trasportata su motocicli, motocarri, autocarri e di quattro persone trasportate su autovetture. Qualora al momento del sinistro il numero delle persone trasportate risulti superiore a quello sopraindicato, i capitali, le indennità e i rimborsi individuali si otterranno dividendo il cumulo delle somme assicurate - pari a quattro volte per le autovetture e a una volta per motocicli, motocarri, autocarri - previste per il conducente per ciascuna garanzia, per l effettivo numero delle persone trasportate. 3 di 16

17 Art. 6 - Caso morte - Morte presunta Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di Polizza che comporti il decesso dell Assicurato, la Società effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parte uguali tra loro. L indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro due anni dal giorno dell infortunio, anorché successivamente alla scadenza della Polizza. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, il corpo dell Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile. Se dopo la liquidazione dell indennizzo è provata l esistenza in vita dell Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Società avrà diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell Assicurato stesso per la restituzione della somma assicurata. Art. 7 - Invalidità permanente Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Società effettua in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della relativa somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri e le percentuali indicate alla specifica tabella riportata all Art. 11. L indennizzo per il caso di invalidità permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della Polizza. Il diritto all indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l importo liquidato od offerto. Art. 8 - Diaria da ricovero In caso di infortunio indennizzabile a termini di Polizza che comporti il ricovero dell Assicurato in istituto di cura sia in Italia che all Estero, la Società assicura la corresponsione della diaria giornaliera pattuita. L indennizzo in caso di ricovero viene computato dal giorno del ricovero e termina il giorno antecedente la dimissione, con il massimo di 360 giorni complessivamente per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio. Art. 9 - Rimborso spese sanitarie da infortunio In caso di infortunio indennizzabile a termini di Polizza che comporti il ricovero dell Assicurato in istituto di cura sia in Italia che all Estero, la Società assicura il rimborso delle spese sanitarie sostenute, sino alla concorrenza del massimale Assicurato per: - onorari di medici e chirurghi; - diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l intervento; - rette di degenza; - spese per assistenza medica, cure mediche, trattamenti terapeutici, fisioterapici e rieducativi; - accertamenti diagnostici; - trasporto in ambulanza all istituto di cura. In caso di danni estetici al viso dovuti a sfregi o deturpazioni conseguenti all infortunio, vengono rimborsate, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute dall Assicurato entro 2 anni dalla 4 di 16

18 guarigione clinica per cure od applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Sono in ogni caso escluse le protesi dentarie. D - LIQUIDAZIONE DEL DANNO Art Denuncia dell Infortunio L Assicurato, o chi per esso, deve dare avviso scritto del sinistro all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, o alla Società, entro 5 giorni dall infortunio o da quando ne abbiano avuto conoscenza i beneficiari, con l indicazione del luogo, giorno, ora, modalità causa e conseguenza dell evento, corredato da un certificato medico. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Art del Codice Civile). Quando l infortunio abbia causato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società. L Assicurato, i suoi familiari ed aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l Assicurato stesso. Art Accertamento del grado di invalidità permanente Il grado di invalidità permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella tabella che segue: Tabella accertamento del grado di invalidità permanente Perdita totale, anatomica o funzionale di: Destro Sinistro un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% la falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi: della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono supinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera) 10% 8% Paralisi completa: del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% Esiti di rottura tendinea completa, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato: del capo prossimale o distale del bicipite brachiale 5% 4% di un tendine della cuffia dei rotatori 5% 4% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% 5 di 16

19 al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% di un piede 40% di ambedue i piedi 100% di un alluce 5% di un altro dito del piede 1% della falange ungueale dell alluce 2,5% Postumi di lesioni meniscali: se complete e disposte in senso trasversale 3% in tutti gli altri casi 1% Postumi di rottura completa di legamento del ginocchio: collaterale interno 12% collaterale esterno 8% crociato anteriore 6% crociato posteriore 6% Anchilosi: dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo: sciatico propliteo esterno 15% Esiti di rottura tendine completa indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato: tendine di Achille 4% quadricipite femorale 5% esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12ª dorsale 10% una vertebra lombare 10% postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% esiti di frattura del sacro 3% esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale anatomica o funzionale di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% Perdita anatomica di: un rene 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% 6 di 16

20 e i seguenti criteri: - nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche od invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti suddette; - la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; - nel caso in cui l infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso; - la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; - per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi; - in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; - in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all arto superiore destro s intendono applicate all arto sinistro e viceversa. Nei casi non specificati nella tabella l indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa dell Assicurato, indipendentemente dalla sua professione. Art Cumulo indennizzi L indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l Assicurato muore entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Gli altri indennizzi sono invece cumulabili. Art Indennizzo in caso di diaria da ricovero La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di Polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa dalla quale risulti la diagnosi circostanziata e la durata del ricovero. Agli effetti del computo dell indennità dovuta il primo e l ultimo giorno di ricovero si considerano giorno unico. L assicurazione non è operante per i ricoveri iniziati successivamente alla data di scadenza o di anticipata cessazione per qualsiasi motivo della Polizza, anche se l infortunio è avvenuto durante il periodo di validità della garanzia, ad eccezione dei ricoveri iniziati durante il periodo di validità dell assicurazione e protrattisi successivamente senza soluzione di continuità sino alla data di dimissione. Art Indennizzo in caso di rimborso spese sanitarie La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di Polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originale di spesa. Le fatture in originale di spesa saranno successivamente restituite dalla Società, previa apposizione della data di pagamento e dell importo pagato. 7 di 16

21 Qualora l Assicurato abbia presentato a terzi l originale delle fatture per ottenere un rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di Polizza, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, dietro presentazione della copia delle fatture delle spese sostenute dall Assicurato e del documento, in originale, comprovante il rimborso effettuato dai suddetti terzi. Se l Assicurato si è avvalso dell Assistenza Sanitaria Nazionale in forma diretta o indiretta, la Società rimborserà le eventuali spese sostenute in proprio dall Assicurato indennizzabili a termini di Polizza. Per le spese sostenute all estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in EURO, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano dei Cambi. L assicurazione non è operante per le spese relative a prestazioni sanitarie effettuate successivamente alla scadenza di Polizza anche se l infortunio è avvenuto durante la validità della garanzia, ad eccezione delle spese relative ai ricoveri iniziati durante il periodo di validità dell assicurazione e protrattisi successivamente senza soluzione di continuità sino alla data di dimissione. Art Pagamento dell indennizzo Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. Art Tabella delle percentuali di riduzione dell indennizzo (in caso di assicurazione nominativa) Premesso che il premio della presente Polizza è determinato in base alla tipologia del conducente (assicurazione nominativa), qualora il veicolo utilizzato al momento dell infortunio rappresenti un rischio maggiore rispetto alla tipologia indicata in Polizza, l indennizzo sarà ridotto delle percentuali riportate nella seguente tabella: ASSICURAZIONE NOMINATIVA Legenda tipologia conducente: X = qualsiasi veicolo; Y = autovetture ad uso privato, autocarri sino a 40 q.li; Z = autovetture ad uso privato. E - CESSAZIONE DEL RISCHIO TIPOLOGIA CONDUCENTE DICHIARATA X Y Z VEICOLO CICLOMOTORE O MOTOCICLO - 50% 70% UTILIZZATO AUTOCARRO OLTRE 40 Q.LI - 50% 70% AL MOMENTO AUTOCARRO SINO A 40 Q.LI % DEL SINISTRO AUTOVETTURA AD USO PRIVATO Art Cessazione del rischio in caso di assicurazione sulla targa In caso di cessazione del rischio per uno dei veicoli identificati in Polizza, il Contraente ha l obbligo di darne immediata comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata, documentando la relativa circostanza. Qualora il veicolo sia sostituito da altro, appartenente allo stesso codice, l assicurazione cessa per il veicolo alienato e diventa valida per quello nuovo dal momento della comunicazione dell alienazione. 8 di 16

22 In questo caso il premio resta invariato per la residua durata del contratto. Qualora si configuri cessazione del rischio per uno dei veicoli identificati in Polizza, il Contraente ha l obbligo di darne avviso alla Società con lettera raccomandata ed il contratto cessa nei confronti del veicolo dal momento della comunicazione della cessazione stessa, fermo il diritto della Società di acquisire il premio relativo alla annualità in corso. In questo caso la Società provvederà a modificare il premio delle rate anniversarie successive alla data di comunicazione per la residua durata del contratto. Art Uscita di persone assicurate in caso di assicurazione nominativa Nel caso di cessazione di rischio relativamente ad uno o più Assicurati il Contraente ha l obbligo di darne immediata comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata con indicazione del motivo di cessazione del rischio. Il contratto cessa nei confronti dell Assicurato dal momento della comunicazione, fermo il diritto della Società di acquisire il premio relativo all annualità in corso al momento della comunicazione stessa. La Società provvederà a modificare il premio delle rate anniversarie successive alla data di comunicazione per la residua durata del contratto. 9 di 16

23 SEZIONE II - ASSISTENZE Art. 1 - Oggetto della garanzia La Società alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati si obbliga a prestare all Assicurato che, a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale, ne abbia necessità, le prestazioni sottodescritte. Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Le prestazioni di assistenza sono fornite, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni all anno. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di tre volte entro il periodo di durata annuale della garanzia. Art. 2 - Prestazioni Le seguenti prestazioni sono fornite senza applicazione di franchigia chilometrica. Art Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio, l Assicurato necessiti di una consulenza medica può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Art Informazioni sanitarie Qualora l Assicurato necessiti di informazioni riguardanti il Servizio Sanitario pubblico e/o privato, potrà ottenerle telefonando alla Struttura Organizzativa e potrà accedere alla banca dati che fornirà informazioni su: - diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici o privati, pensionati, ecc.); - ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura; - strutture sanitarie nazionali ed internazionali ed eventuali specializzazioni; - consigli sull espletamento delle pratiche, documenti ed uffici competenti; - assistenza sanitaria all estero, trattati di reciprocità con Paesi dell unione Europea e non; - cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; - medici specialisti. N.B. Questa prestazione è in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i festivi infrasettimanali. Art Invio di un medico generico al domicilio in Italia Qualora, a seguito di infortunio, l Assicurato in Italia necessiti di un medico, dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell Assicurato nel centro medico idoneo più vicino, mediante autoambulanza. Art Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo Qualora l Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio, necessiti dell assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al suo domicilio un fisioterapista. La Società terrà a proprio carico l onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 150 per sinistro. 10 di 16

24 Art Invio di un infermiere al domicilio in Italia Qualora l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere in Italia, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all Assicurato un infermiere a tariffa controllata. La Società terrà a proprio carico l onorario dell infermiere fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Le seguenti prestazioni sono fornite con applicazione di franchigia chilometrica. Art Viaggio di un familiare Qualora a seguito di infortunio l Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (I classe) di andata e ritorno per consentirgli di recarsi presso l Assicurato ricoverato, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. Art Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia, o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa riterranno più idoneo alle condizioni del paziente: - aereo sanitario; - aereo di linea (classe economica), eventualmente in barella; - treno I classe e, occorrendo, vagone letto; - autoambulanza (senza vincoli di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria, dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi nei Paesi Europei. La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell Assicurato a spese della Società, ha il diritto di richiedere all Assicurato stesso, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto, o che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione inoltre non è dovuta qualora l Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l Assicurato è ricoverato. Art Rientro della salma Qualora a seguito di infortunio, l Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all eventuale recupero della salma. Art. 3 - Estensione territoriale Italia (comprese Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell Unione Europea, Norvegia, 11 di 16

25 Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera. Art. 4 - Validità e durata della copertura Le prestazioni dei punti 2.6, 2.7 e 2.8 sono operanti quando, in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell Assicurato, determinano la richiesta di assistenza da parte dell Assicurato dalla medesima località ove si è verificato il sinistro. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata all estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni. Art. 5 - Rischi esclusi dall assicurazione Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a)guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; b)scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell Assicurato; d)suicidio o tentato suicidio; e)infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti; f) infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Art. 6 - Modalità per l accesso alla Struttura Organizzativa Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facendo capo al numero verde: oppure al numero di Milano: (telefonando dall estero, il numero dovrà essere preceduto dal prefisso internazionale +39) Inoltre è possibile inviare un telegramma a: EUROPE ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, MILANO MI oppure al numero di fax L Assicurato dovrà sempre comunicare con precisione: 1) Il tipo di assistenza di cui necessita 2) Nome e Cognome 3) Numero di Polizza preceduto dalla sigla ACON 4) Indirizzo del luogo in cui si trova 5) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L Assicurato libera dal segreto professionale relativamente ai sinistri formanti oggetto di questo servizio i medici che lo hanno visitato e curato dopo o anche prima del sinistro. 12 di 16

26 In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Il diritto alle prestazioni fornite dalla Società decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati: altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati presso l Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure presso la sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell Art del Codice Civile. I mezzi di pagamento del premio ammessi dalla Società sono i seguenti: - assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'impresa o all intermediario, espressamente in tale qualità; - ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l'intermediario); - denaro contante per importi fino a 750 Euro, limite annuo per contratto. Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art del Codice Civile. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni. La presente assicurazione è prestata indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle Leggi vigenti. Art. 4 - Assicurazione per conto altrui Poiché la presente assicurazione può essere stipulata anche per conto altrui, in tal caso gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono che essere adempiuti dall Assicurato così come disposto dall Art del Codice Civile. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o 13 di 16

27 parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell Art del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 8 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. Nel caso la facoltà di recesso sia stata esercitata dalla Società, essa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all Art del Codice Civile, verso i terzi responsabili. Art Adeguamento automatico Qualora sul modulo di Polizza sia indicato l indice iniziale di adeguamento, le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei Prezzi al consumo per Famiglie di Operai o Impiegati (base 1985=100) pubblicati dall Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l indice del mese di giugno dell anno precedente; b)alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all indice iniziale od a quello dell ultimo adeguamento (od al loro equivalente) le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, verranno aumentati o ridotti in proporzione; c)l aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua di premio successiva al 31 dicembre dell anno in cui si è verificata la variazione, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza 14 di 16

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