VEZZANI&ASSOCIATI COMUNICAZIONE DI STUDIO N. 10/2003. A: Da: Vezzani&Associati Pagine: 1+la presente Fax: Data: 04/11/2003

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1 VEZZANI&ASSOCIATI S T U D I O T R I B U T A R I O E S O C I E T A R I O COMUNICAZIONE DI STUDIO N. 10/2003 A: Da: Vezzani&Associati C/a: Pagine: 1+la presente Fax: Data: 04/11/2003 IL REGIME FISCALE PER DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL'1 GENNAIO 2004 PREMESSA Gli articoli che disciplineranno a partire dal 1 gennaio 2004 l IRE (che sostituirà l IRPEF) e l IRES (che sostituirà l IRPEG) introducono importanti novità in materia di tassazione di dividendi e in materia di capital gain. LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI In tema di tassazione dei dividendi, la novità più rilevante consiste nell eliminazione del sistema dei crediti d imposta e dei relativi canestri. In generale, nel sistema attuale, ai percettori di dividendi è attribuito un credito d imposta (nella misura del 56,25% del dividendo percepito, per le distribuzioni avvenute nei periodi d imposta successivi a quello in corso al 1 gennaio 2001 di dividendi percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni non qualificate, tale reg) che viene considerato in sede di dichiarazione dei redditi e scorporato dalle imposte dovute. Nel caso di partecipazioni non qualificate tale regime di tassazione è alternativo, su opzione espressa del contribuente; il regime normale prevede infatti l assoggettamento ad una ritenuta alla fonte a titolo d imposta ( cedolare secca ) del 12,5% (art. 27 DPR 600/73). Nessuna modifica è attesa relativamente alla distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate; anche in futuro, saranno considerate partecipazioni qualificate, quelle che consentono di esercitare in assemblea ordinaria diritti di voto superiori al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. VIA DE AMICIS MILANO TEL.02/ / FAX 02/ VIA BURAGO, VIMERCATE (MI) TEL.039/ / FAX 039/

2 PERSONE FISICHE I dividendi relativi a partecipazioni non qualificate saranno assoggettati esclusivamente alla cedolare secca del 12,5%. I dividendi relativi a partecipazioni qualificate, saranno soggetti a tassazione limitatamente nella misura del 40% del loro importo (art. 47 del D.Lgs di riforma). Ciò vale anche per gli utili percepiti da persone fisiche in regime di impresa; tali proventi concorreranno, nella misura del 40%, alla determinazione del reddito d impresa (art. 59 del D.Lgs di riforma). Riassumendo si avrà: Persone fisiche Ante riforma (fino al 31/12/03) Utili da partecipazioni non - cedolare secca 12,5%, non qualificate dichiarazione, - su opzione, in dichiarazione con credito d imposta Utili da partecipazioni qualificate - in dichiarazione con credito d imposta Utili da partecipazioni in regime di impresa À - in dichiarazione con credito d imposta, concorrono alla formazione del reddito d impresa, Post riforma (dal 1/1/2004) - cedolare secca 12,5%, no dichiarazione, no credito d imposta - imponibile al 40%, in dichiarazione senza credito d imposta - imponibile al 40%, in dichiarazione, senza credito d imposta; concorre alla formazione del reddito d impresa I dividendi percepiti da società o altri enti commerciali, relativamente a utili distribuiti da: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità; enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, concorreranno alla formazione del reddito limitatamente ad una quota pari al 5% del loro ammontare. È prevista infatti l esenzione al 95% di tali proventi. Società Utili da partecipazioni (di qualsiasi tipo) Ante riforma (fino al 31/12/03) - in dichiarazione con credito d imposta Post riforma (dal 1/1/2004) - in dichiarazione il 5% del dividendo, senza credito d imposta Pare opportuno sottolineare che il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2003 (maxi decreto relativo alla manovra Finanziaria 2004) prevede alcune modifiche in 2

3 tema di credito d imposta sui dividendi. L art. 40 del decreto infatti afferma che alle distribuzioni di utili deliberate successivamente alla data del 30 settembre 2003 e sino alla data della chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2003 il credito d imposta di cui all art. 14, comma 1, TUIR spetta esclusivamente nella misura del 51,51% e in ogni caso il credito d imposta memorizzato nel canestro A (credito d imposta pieno), deve essere trasferito nel canestro B, relativo al credito d imposta limitato. CAPITAL GAIN Con riferimento alla normativa sul capital gain, l attuale quadro normativo prevede le seguenti modalità di tassazione: plusvalenze realizzate da persone fisiche in relazione a partecipazione non qualificate: imposta sostitutiva del 12,5% e possibilità di riportare le minusvalenze nei quattro periodi d imposta successivi; plusvalenze realizzate da persone fisiche in relazione a partecipazione qualificate: imposta sostitutiva del 27%; plusvalenze realizzate da società e da persone fisiche nell esercizio di imprese commerciali, in relazione a partecipazioni di ogni tipo (qualificate e non qualificate): a) concorrono alla formazione del reddito d impresa nell esercizio in cui sono realizzate o, se possedute per un periodo non inferiore a tre anni ed iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, in quote costanti in cinque esercizi (artt. 53 e 54 TUIR); b) se possedute per un periodo non inferiore a tre anni ed iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 19% (D.Lgs 358/97). A seguito della riforma le plusvalenze realizzate da persone fisiche in relazione a partecipazione non qualificate saranno sempre assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,5% e le eventuali minusvalenze potranno essere riportate come è possibile ora. Risulta modificato il trattamento fiscale delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate, realizzate da persone fisiche e le quelle realizzate da società (di persone e di capitali) per partecipazioni di ogni tipo. Nel dettaglio: 3

4 Persone fisiche Ante riforma (fino al 31/12/03) Post riforma (dal 1/1/2004) Cessione di partecipazioni - imposta sostitutiva del - Invariato non qualificate 12,5%, - riportabilità delle minusvalenze in quattro esercizi Cessione di partecipazioni - Imposta sostitutiva del 27% - tassazione in dichiarazione qualificate - riportabilità delle (aliquote IRE *) del 40% minusvalenze in quattro della plusvalenza al netto del esercizi, 40% delle minusvalenze; - soppressione della riportabilità delle minusvalenze Cessione di partecipazioni in - concorso alla formazione - se la partecipazione ha i regime di impresa del reddito d impresa (e requisiti di esenzione quindi tassazione con (participation exempion) aliquota marginale IRPEF); concorre per il 40% alla - facoltà di rateazione in formazione del reddito della cinque periodi d imposta società (esente il 60%); per quelle iscritte tra le - per le altre partecipazioni immobilizzazioni iscritte fra le finanziarie; immobilizzazioni finanziarie - per le partecipazioni di in almeno tre bilanci la controllo o collegamento plusvalenze concorre possibilità di applicare integralmente alla formazione l imposta sostitutiva del del reddito nell esercizio o in 19% quote costanti in cinque esercizi; - per le partecipazioni iscritte nell attivo circolante o per quelle immobilizzate possedute da meno di tre esercizi la plusvalenza concorre a formare il reddito nell esercizio in cui è realizzata - le minusvalenze non sono mai deducibili * per il periodo d imposta 2004 le aliquote IRE corrisponderanno a quelle IRPEF in vigore per il 2003 (23% per i redditi da 0 a , 29% per i redditi oltre a , 31% per i redditi oltre fino a , 39% oltre fino a e 45% per i redditi oltre euro). In tema di società è prevista l introduzione di un regime di imposizione ad hoc per le partecipazioni possedute ininterrottamente da un anno e iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo bilancio chiuso successivamente all acquisto delle partecipazioni stesse, sempre che si riferiscano a società residenti in un territorio diverso da quelli a fiscalità privilegiata. Le plusvalenze realizzate su tali partecipazioni godranno, ai sensi dell art. 88 del D.Lgs di riforma, del regime della c.d. participation exempion, che prevede la totale esenzione da tassazione di tali valori. 4

5 Società Ante riforma (fino al 31/12/03) Post riforma (dal 1/1/2004) - concorso alla formazione - se la partecipazione ha i del reddito d impresa (e requisiti di esenzione 1) Società di persone quindi pro quota in capo ai (participation exempion) (partecipazioni di ogni soci con le aliquote a concorre per il 40% alla tipo) scaglioni IRPEF); formazione del reddito della - facoltà di rateazione in società (esente il 60%); cinque periodi d imposta - per le altre partecipazioni per quelle iscritte tra le iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie; immobilizzazioni finanziarie in almeno tre bilanci la - per le partecipazioni di plusvalenze concorre controllo o collegamento integralmente alla possibilità di applicare formazione del reddito l imposta sostitutiva del nell esercizio o in quote 19% costanti in cinque esercizi; - per le partecipazioni iscritte nell attivo circolante o per quelle immobilizzate possedute da meno di tre esercizi la plusvalenza concorre a formare il reddito nell esercizio in cui è realizzata - le minusvalenze non sono mai deducibili 5

6 2) Società di capitali (partecipazioni di ogni tipo) - concorso alla formazione del reddito d impresa (aliquota IRPEG 34%); - facoltà di rateazione in cinque periodi d imposta; - per le partecipazioni di controllo o collegamento possibilità di applicare l imposta sostitutiva del 19% Gli effetti dell introduzione della nuova normativa saranno pertanto i seguenti: - se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (participation exempion) non concorre alla formazione del reddito della società (non sono deducibili le eventuali minusvalenze); - per le altre partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in almeno tre bilanci la plusvalenza concorre alla formazione del reddito in quote costanti in cinque esercizi (aliquota IRES 33%); - per le partecipazioni iscritte nell attivo circolante e per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni, possedute da meno di tre esercizi, la plusvalenza concorre a formare il reddito nell esercizio in cui è realizzata (aliquota 33%) e le minusvalenze da realizzo sono de deducibili; indeducibili le minusvalenze da valutazione Contribuenti Tassazione dei dividendi Tassazione Capital Gain - svantaggi per i percipienti di - nessun effetto per le dividendi relativi a plusvalenze realizzate da partecipazioni non cessione di qualificate, in particolare se partecipazioni non titolari di redditi bassi, qualificate Persone fisiche - regime non eccessivamente - regime delle plusvalenze svantaggioso per i titolari di su partecipazioni partecipazioni qualificate con qualificate più redditi complessivi elevati vantaggioso - regime delle minusvalenze su partecipazioni qualificate meno vantaggioso; 6

7 Società di capitali - si verifica una doppia imposizione parziale - regime non eccessivamente svantaggioso - rilevanti vantaggi derivano dal regime della participation exemption - negli altri casi i vantaggi sono più ridotti In particolare per le persone fisiche, una valutazione del reale impatto della nuova normativa in potrà essere analizzata solo con riferimento a casi specifici. Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti Vezzani&Associati 7

8 Ogni informazione contenuta nel presente messaggio è di esclusivo interesse della parte che lo invia e del destinatario. Ogni abusivo utilizzo delle informazioni ricevute da parte di persone terze o comunque non indicate nella presente comunicazione potrà essere perseguito in termini di legge. 8

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