Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

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1 Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

2 Modalità e criteri per il rilascio di autorizzazioni e permessi ART. 1 -FINALITÀ 11 presente regolamento è adottato in applicazione della Legge Regione Puglia n. 12 del 25 agosto 2003 pubblicata sul Bollettino Regionale n 99 il e della deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2004, n. 375, al fine di conservare l equilibrio delle biogenesi indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi vegetali e per la tutela della propagazione degli stessi. ART. 2 -AUTORIZZAZIONI PATENTINO E PERMESSI PER LA RACCOLTA Patentino per la raccolta: Il patentino e il permesso per la raccolta per i raccoglitori professionali va richiesto all Ente, ha carattere strettamente personale, con validità annuale ed è rinnovabile su richiesta dell interessato all inizio dell anno solare. La documentazione necessaria per il rilascio del patentino è la seguente: Domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco; Attestato di frequenza ad idoneo corso formativo della durata del minimo di 12 ore con superamento di prova finale, riconosciuto dalla Regione Puglia; Autocertificazione nei modi di legge attestante che la raccolta dei funghi è effettuata per integrare il reddito normalmente percepito; Fotografia del patentino A seguito di favorevole esame della predetta documentazione, l Amministrazione interessata invita il richiedente al versamento dei diritti fissati e rilascia il patentino. I commercianti di funghi epigei spontanei, ai fini della commercializzazione del prodotto, devono essere in possesso del patentino per la raccolta rilasciato come innanzi ed a seguito di frequenza ad apposito corso formativo ella durata del minimo di 12 ore con superamento di prova finale, riconosciuto dalla Regione Puglia. Il patentino deve riportare le indicazioni di cui all allegato modello. Permesso di raccolta Il permesso di raccolta è rilasciato dall Ente, conformemente all intesa innanzi indicata, ai raccoglitori occasionali di funghi epigei i quali raccolgono funghi per proprio consumo. Il permesso è rilasciato a seguito di: presentazione di domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco; esibizione della ricevuta di versamento secondo le modalità e l entità stabilite, a seguito di accettazione della domanda e di invito al versamento da parte dell Amministrazione; il permesso di raccolta ha validità per una settimana e rinnovabile a volontà del richiedente dietro rinnovo del versamento; Il permesso di raccolta ha carattere strettamente personale. 2

3 Rilascio dei patentini e dei permessi di raccolta- Il numero di patentini rilasciabili durante l anno solare è 20, Il numero massimo dei permessi di raccolta da rilasciare per settimana è 70 ed è subordinato al versamento dei sotto specificati diritti: AUTORIZZAZIONE VALIDITA TEMPORALE SOMMA DA VERSARE PERMESSO 1 settimana. 0,50 PATENTINO 1 anno. 250,00 Permessi speciali per la raccolta Gli Enti Parco, le Comunità Montane, i Comuni, in riferimento all'intesa di cui innanzi, possono rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiori ai tre chilogrammi giornalieri e fino ad un massimo di dieci chilogrammi di funghi giornalieri per persona al giorno. Tali permessi speciali sono concessi a soggetti residenti negli ambiti territoriali dì propria competenza nonché ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo - forestali per i quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione al reddito. I permessi speciali hanno validità annuale e sono rilasciati previo versamento di una somma annuale disposta dagli enti deputati al rilascio di tale permesso che non può essere inferiore a. 103,29 annui. Le modalità di richiesta e rilascio dei permessi speciali, nonché quelle relative al rinnovo, sono simili a quelle indicate per i patentini per la raccolta dei funghi come innanzi esplicitate. I dati che i permessi speciali devono contenere e le modalità di rinnovo annuale, sono gli stessi indicati per i patentini di raccolta. Vendita dei funghi freschi epigei spontanei: Coloro i quali esercitano l'attività commerciale, per la vendita dei funghi freschi epigei spontanei devono essere in possesso, oltre al patentino e al permesso, di apposita autorizzazione comunale. La richiesta di autorizza ione deve essere presentata al Comune ove si intende esercitare la vendita allegando l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fanginee commercializzate, a seguito di specifico corso -formativo della durata di minimo dodici ore, rilasciato dai centri di controllo micologico delle Aziende Sanitario Locali. I raccoglitori professionali sono autorizzati alla vendita diretta al consumatore, previa presentazione di apposita domanda all'amministrazione comunale ove si intende esercitare la vendita. ART. 3-VALIDITA DEI PERMESSI I permessi sono personali e non cedibili, e abilitano alla raccolta dei funghi sull intero territorio per il periodo di loro validità, fatto salvo il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia. ART. 4-REVOCA DEI PERMESSI I permessi, fatta comunque salva l applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall art. 7 della L. R. n. 12 del 25 agosto 2003, saranno revocati in caso di reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, di: raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito; 3

4 uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni della L. R. n. 12 del 25 agosto 2003; raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell art. 5, commi i e 2 della L. R. n. 12 del 25 agosto ART. 5-VIGILIANZA La vigilanza sull applicazione della presente legge, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai Comandi Carabinieri per la Sanità, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia Urbana e Provinciale, ai tecnici della prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione, agli Agenti di Custodia dei Consorzi Forestali e delle Aziende Speciali, alle Guardie Giurate volontarie e agli uffici di Sanità Marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. Le Guardie Giurate addette ai compiti di vigilanza devono possedere i requisiti di cui all articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Puglia, delle Province, dei Comuni e dei Parchi Regionali cui i rispettivi regolamenti conferiscono la qualifica di Polizia Giudiziaria, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 28/07/2003, n. 10 Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica. ART. 6- SANZIONI Fermo quanto indicato all'art.7 della Legge Regionale 25 agosto 2003 n. 12, le violazioni sono accertate mediante processo verbale di constatazìone redatto a norma della Legge 24 novembre 1981 n.689 dal personale indicato all'art.8 della medesima L.R. 12/2/2003. Il Processo verbale di constatazione deve essere immediatamente consegnato al trasgressore. L'originale del verbale di constatazione deve essere trasmesso entro 15 giorni alla Regione Puglia, Assessorato all'agricoltura, Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura ed Alimentazione, Ufficio II Alimentazione e Tutela, che provvederà ad elevare verbale di contestazione e ed alla successiva notifica. Copia del verbale di contestazione è trasmessa all'ente competente di gestione del territorio cosi come innanzi indicato. I proventi dell'azione sanzionatoria sono devoluti all'ente competente a rilasciare il permesso di raccolta e/o patentino di raccolta e destinati, di norma, ad attività dì ricostruzione, e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di educazione e informazione. ART. 7- NORME TRANSITORIE Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno valide a decorrere dall anno 2005 e fino a loro revoca. Sono revocate, per quanto non compatibili con il presente regolamento, le eventuali disposizioni emanate in materia di raccolta di funghi epigei durante gli scorsi anni. Al fine dell applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato, si applicano le norme della Legge 23 agosto 1993 n. 352 e della Legge Regionale 25 agosto 2003, n.12. 4

5 INDICE Art. 1 Finalità pag. 2 Art. 2 Autorizzazioni patentino e permessi per la raccolta pag. 2 Art. 3 Validità dei permessi pag. 3 Art. 4 Revoca dei permessi pag. 4 Art. 5 Vigilanza pag. 5 Art. 6 Sanzioni pag. 5 Art. 7 Norme transitorie pag. 5 5

6 CITTA DI MAGLIE Provincia di Lecce Il presente regolamento: E stato deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 79 del

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