L anno il giorno del mese di presso. T R A il Comune di, con sede legale in. , rappresentato dal Sig.
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1 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RIVAROLO MANTOVANO, RIVAROLO DEL RE ED UNITI, CASTELDIDONE, SPINEDA E L UNIONE LOMBARDA DI COMUNI FOEDUS PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN UNIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI L anno il giorno del mese di presso T R A con, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. del con, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. del con, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. del con, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. del e L Unione di Comuni Lombarda Foedus con, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell Unione anzidetta,
2 presente atto giusta deliberazione dell Assemblea n. del si conviene e si stipula quanto segue P R E M E S S O - che l art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; - che l art. 30 del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000), al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali si disciplinano i fini della gestione associata, nonché la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; - che l articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei servizi dell ente locale dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, stabilendo, tra l altro, che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare;
3 - che l art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, ha modificato il richiamato art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, sostituendo il comma 27, che ora individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell esercizio delle funzioni di competenza statale; - che il successivo comma 28, come modificato dal richiamato D.L. n. 95/2012, ha stabilito che i comuni con popolazione fino a abitanti, ovvero fino a abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l), e che, se l esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell informatica; - che la funzione di cui alla lettera l) è definita funzione fondamentale non in obbligo di gestione associata; - che i Comuni sottoscrittori della presente convenzione hanno valutato positivamente in termini di funzionalità dei servizi e di qualità dell offerta ai cittadini, la gestione coordinata anche della funzione: Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva militare e Statistica; Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione 1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata dei servizi demografici e statistici ed in particolare l ufficio anagrafe, lo stato civile, l elettorale, la leva militare e la statistica. 2. Le attività oggetto di convenzione riguardano l organizzazione e la gestione unitaria dei servizi medesimi. In particolare, il conferimento attiene agli aspetti strumentali, organizzativi e gestionali sottesi all esercizio delle funzioni relative alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione (APR e AIRE) ed agli adempimenti previsti dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 3. Poiché le suddette funzioni sono di competenza statale ai sensi dell art.14 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 267/2000, l esercizio delle relative potestà amministrative resta in capo ai Comuni ed al rispettivo Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo. Resta inteso che in virtù
4 dell art.2,comma 5 bis, Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ogni Sindaco delegherà al personale dei servizi demografici degli altri Comuni associati le funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile. 4. Analogamente si provvederà per le funzioni elettorali trasferibili a personale dipendente. 5. Il conferimento delle funzioni è finalizzato a garantire: a) l unitarietà dell organizzazione delle funzioni di anagrafe, di stato civile, elettorali, di leva militare e di statistica sul territorio dei Comuni associati; b) l uniformità delle procedure e delle modalità operative dell esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia; c) l efficienza, l efficacia e l economicità dell esercizio delle funzioni in parola. 6. Rientrano nell ambito di applicazione della presente convenzione: a) l organizzazione ed il coordinamento dei servizi demografici e statistica dei Comuni associati, con particolare riferimento: - all individuazione di modalità operative uniformi nella gestione dei relativi procedimenti, nonché la standardizzazione della modulistica; - alla progressiva omogeneizzazione dell articolazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico, tendenti al miglioramento dei rapporti con gli utenti dei servizi demografici; - all ottimizzazione del personale dipendente dei servizi demografici di cui sono dotati i Comuni associati, anche ai fini di una più efficace gestione dei carichi di lavoro; - alla costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti tra gli enti interessati e con gli utenti, con particolare riferimento all informatizzazione ed alla telematica; - al miglioramento della logistica e della dotazione di beni strumentali dei servizi demografici dei Comuni aderenti. b) La formazione e l aggiornamento professionale del personale tendente: - a promuovere la professionalità degli operatori e ad incentivare forme di coordinamento e di lavoro comune; c) L acquisto centralizzato di beni e servizi, mediante la programmazione dei fabbisogni su scala intercomunale, la gestione unitaria dei procedimenti di affidamento ed il conseguimento di potenziali economie di scala. Art. 2 Ente capofila 1. Le amministrazioni contraenti individuano l Unione di Comuni Lombarda Foedus quale capofila per il coordinamento, l attuazione e la gestione del servizio/funzione Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva militare e Statistica. 2. L Ente capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l attuazione di quanto oggetto della presente convenzione fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni convenzionati. Art. 3 Assetto organizzativo 1. A seguito di trasferimento di tutto il personale alle dipendenze dell Unione di Comuni, con conseguente riapprovazione da parte dell Unione del proprio organigramma e della propria dotazione organica, si dà atto che gli uffici comunali preposti ai servizi di Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva militare e Statistica e quindi il personale ad essi dedicato, è inquadrato nell area dell Unione denominata Gestione del personale e Amministrazione generale, cui è preposto un responsabile, titolare di posizione organizzativa, designato con Decreto del Presidente dell Unione. Art. 4 Durata della convenzione 1. La presente convenzione, fatti salvi tempi e modi di recesso unilaterale, così come regolati dal vigente Statuto dell Unione, ha durata pari a quella dell Unione.
5 2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti. Articolo 5 Funzioni di indirizzo 1. La Giunta dell Unione è l organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all art. 1 del presente atto. 2. Alle riunioni della stessa possono partecipare, con funzioni consultive senza diritto di voto e senza che la loro presenza possa determinare il numero legale per la sua validità, anche tutti gli altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione. Art. 6 Rapporti finanziari - Beni e strutture 1. Per quanto concerne i rapporti finanziari tra gli enti aderenti, si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di riparto delle spese, di personale e per beni e servizi, vigenti all interno dell Unione. 2. I beni strumentali funzionali all esercizio dei servizi demografici e statistici, di cui i Comuni aderenti sono dotati all atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. 3. I Comuni ne autorizzano l uso gratuito da parte dei Comuni in Unione. 4. L unione è abilitata ad acquistare beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, da utilizzare per l organizzazione e la gestione in forma associata dei servizi demografici e statistici; la relativa dotazione finanziaria è assicurata, a valere sul bilancio di previsione dei singoli Comuni, mediante contributi dei Comuni aderenti ripartiti, secondo i criteri già richiamati al comma 1. Art. 7 Impegni degli enti associati 1. Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio. 2. Gli Enti si impegnano altresì ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato. Art. 8 Disposizione finale 1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d intesa tra i Comuni aderenti. COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI
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