UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA Lunedì, 03 novembre 2014

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA Lunedì, 03 novembre 2014"

Transcript

1 UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA Lunedì, 03 novembre 2014

2 UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA Lunedì, 03 novembre 2014 Prime Pagine 03/11/2014 Prima Pagina Il Sole 24 Ore 1 03/11/2014 Prima Pagina La Voce di Romagna 2 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 1 MARINO LONGONI MLONGONI@CLASS.IT False semplificazioni fiscali 3 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 4 PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI Società in perdita sistemica, rientrano in gioco 2009 e /11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 2 Comuni, effetto manovra: ecco i tagli città per città 7 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 5 Beni sequestrati alla mafia, stretta sulle esenzioni 9 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 2 L' allarme dei sindaci: conto oltre i 3 miliardi 10 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 5 Data unica per le addizionali Irpef 12 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 6 PAGINA A CURA DI SANDRO CERATO Stp, conta il modello societario 13 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 3 Nota: Isernia e L' Aquila, dati non disponibili /11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 9 PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA Attività economica, guidano norme e giurisprudenza Ue 16 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 11 Regole quasi simili tra passato e presente 19 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 4 Spese dei tribunali, i sindaci risparmiano 300 milioni 20 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 12 PAGINA A CURA DI MATTEO BARBERO Certificazione crediti in salita 22 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 12 In stallo lo sblocco dei debiti in parte capitale 24 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 7 Prove di rilancio per il bonus ricerca 25 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 15 PAGINA A CURA DI ROBERTO LENZI Minibond garantiti dal Fondo 27 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 7 AMEDEO SACRESTANO Regole certe per rendere il sistema più efficace 29 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 19 PAGINA A CURA DI GIANFRANCO DI RAGO Tassato l' annuncio immobiliare 31 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 42 Corsi & Master 34 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 207 A CURA DI FRANCESCO ROMANO letture di diritto 36 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 16 La lenta marcia del fisco semplice 38 03/11/2014 Italia Oggi Sette Pagina 207 ANGELO COSTA Parcelle, palla al giudice civile 40 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 16 Lobby in cerca di trasparenza 41 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 17 Agenda digitale, Italia ancora in ritardo su strategie e risorse 43 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 17 «Finito il tempo degli allarmi: concentriamoci sulle /11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 17 Dalla Ue i fondi per l' attuazione 47 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 23 Il modello Italia fa scuola in Cina 49 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 DECRETI Provvedimento N. N. atto Scad /11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 28 Eccedenze Ace a utilizzo ampio 52 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 33 Seminterrati, ok al recupero in sette Regioni 54 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 34 Accertamenti e impegni con la data di scadenza 56 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 34 Acquisti, piccoli enti verso nuovi blocchi 58

3 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 34 Dal 2015 rischio azzeramento per i «premi» degli avvocati 59 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 34 Ricorsi da «girare» alle Centrali uniche 61 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 34 Sale giochi, sulla collazione le scelte spettano ai Comuni 62 03/11/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 40 È online la nuova versione del sito dell' Esperto risponde. 64 Web 03/11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Il Concorso Presepi /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Maiali ammassati per 21 ore 66 03/11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: La vertenza della Sica di /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Mirco Bagnari è il /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Con i tagli ai patronati si /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Ordine del Giorno a favore /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Il nuovo presidente di /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Lavori per oltre 400mila /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: La Giornata /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Confcooperative Ravenna si /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Un mammotone elite donato /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Partita la Maratona /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Cambiamenti 80 03/11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: La vita vale sempre la pena /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Si è spenta la /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Lugo per gli studenti' 83 03/11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Un'area verde a Barbiano 85 03/11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Selvatico.Tre Una testa /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: AVIS: non solo sangue! 87 03/11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Ripetere l'anno è /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Il potere delle immagini 90 03/11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: Un importante /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: All'asta 23 biciclette a /11/2014 Pavaglione Lugo PavaglioneLugo.net La Bassa Romagna on line: /11/2014 Lugo Notizie Faenza / Schianto sulla circonvallazione: muore un 15enne. Feriti due /11/2014 Lugo Notizie Estate 2014 da dimenticare per Parmigiano Reggiano e ortofrutta 99 02/11/2014 Lugo Notizie E' partita la Maratona Telethon dal Lions Club di Lugo 101 Il Resto del Carlino Ravenna 03/11/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 5 Cancellate altre quaranta piccole aziende nell' ultimo trimestre /11/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 6 «Erbacce di due metri nei pressi del polo scolastico» /11/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 6 «Ho trovato un tartufo bianco di 400 grammi» 105 Corriere di Romagna Ravenna

4 03/11/2014 Corriere di Romagna (ed. Ravenna Imola) Pagina 56 Incontro per far nascere un' area verde /11/2014 Corriere di Romagna (ed. Ravenna Imola) Pagina 57 Tutte le celebrazioni per il 4 novembre nel Lughese /11/2014 Corriere di Romagna (ed. Ravenna Imola) Pagina 59 Emma Calderini, l' arte del costume 109 La Voce di Romagna Ravenna 03/11/2014 La Voce di Romagna Pagina 10 Lions Club e Telethon da grandi numeri /11/2014 La Voce di Romagna Pagina 48 PAOLO TURRONI Aurea ed Elli, la poesia che vive /11/2014 La Voce di Romagna Pagina 48 vive a Brisighella, la seconda ad Alfonsine. Sono tra le nuove

5 Il Sole 24 Ore Prima Pagina 1

6 La Voce di Romagna Prima Pagina 2

7 Pagina 1 Italia Oggi Sette False semplificazioni fiscali Il 730 precompilato non darà alcun beneficio ai contribuenti: dovranno comunque farsi aiutare dai Caf e dai professionisti per completarlo, correggerlo e controllarlo. L' emblema delle semplificazioni fiscali, varate dal consiglio dei ministri della scorsa settimana, è indubbiamente il 730 precompilato. Ma è una bufala. Per i contribuenti non ci sarà alcun reale vantaggio. L' anno prossimo dovranno avvalersi dell' aiuto di un professionista o di un Caf. Anche perché l' 85% dei modelli precompilati sarà incompleto. Coloro che si limiteranno a controllore la correttezza dei dati già inseriti dall' Agenzia delle entrate (e anche qui servirà quasi sempre l' aiuto di un professionista o un Caf) saranno meno del 15% del totale. Non ci sarà quindi alcun reale beneficio in termini di semplificazione o di riduzione dei costi. Al contrario la finta semplificazione si ritorcerà contro coloro che dovranno predisporre i dati da inserire nel modello 730. Il Cud dovrà essere trasmesso dai sostituti d' imposta entro marzo invece che entro settembre. Il modello 770 per le ritenute da lavoro dipendente e le altre ritenute, a marzo invece che a luglio. Insomma, si prepara un lavoro a tappe forzate per sostituti d' imposta, imprese, banche, assicurazioni ecc. Come al solito le cosiddette semplificazioni finiscono per scaricarsi sulle spalle dei contribuenti e dei sostituti d' imposta, che saranno anche soggetti a sanzioni piuttosto severe: 100 euro per ogni dato errato o trasmesso in ritardo. Inoltre il modello precompilato non mette al riparo il contribuente da ulteriori accertamenti fiscali, perché l' Amministrazione finanziaria potrebbe sempre accorgersi che un dato da lei stessa inserito è sbagliato, e quindi sanzionare il contribuente che non si è accorto dell' errore. In molti casi finirà che, per risparmiare il compenso del commercialista o del Caf, il contribuente si limiterà a rispedire il modello precompilato (ammesso e non concesso che riesca a procurarselo accedendo al cassetto fiscale, cosa più facile a dirsi che a farsi) rinunciando alle detrazioni e deduzioni cui avrebbe diritto, ma non indicate nel precompilato, perché di importo inferiore al compenso del professionista. Nei prossimi anni il modello 730 precompilato dovrebbe arricchirsi di ulteriori elementi, quali le spese sanitarie, di istruzione, le erogazioni liberali, ma la musica non cambierà di molto: saranno sempre i contribuenti e i sostituti d' imposta a dover fornire i dati e saranno sempre loro i responsabili di errori o incompletezze. La vera semplificazione sarebbe il ritorno alla situazione precedente la riforma tributaria degli anni Continua > 3

8 Pagina 1 < Segue Italia Oggi Sette Settanta. Allora al contribuente arrivava a casa la cartella esattoriale, e il suo compito era solo quello di versare gli importi ivi indicati. Ma nel frattempo il sistema tributario è diventato così complesso che una semplificazione radicale come questa è destinata a rimanere un miraggio. Da almeno vent' anni tutte le promesse di semplificazione si sono infrante contro la complessità delle norme, i loro continui cambiamenti, le esigenze crescenti dell' erario e la necessità di chiudere le falle che un sistema ormai fuori controllo apre continuamente a favore degli evasori. Il gioco delle guardie e dei ladri che si pratica in Italia (e non è che negli altri paesi stiano poi tanto meglio) non è compatibile con alcuna vera azione di semplificazione. Quest' ultima sarebbe possibile solo se qualcuno fosse in grado di dare uno stop alla legislazione tributaria, mentre questa è sempre più avvitata su riforme mal scritte, imposte retroattive, interventi a gamba tesa della giurisprudenza, intrecci pericolosi tra legislazione statale, regionale, comunale ed europea. Il rischio è che il 730 precompilato faccia la fine dello statuto dei diritti dei contribuenti: una presa per i fondelli dei soliti noti. Riproduzione riservata. MARINO LONGONI MLONGONI@CLASS.IT 4

9 Pagina 4 Italia Oggi Sette L' effetto del passaggio a cinque degli esercizi consecutivi utili ai fini delle non operative. Società in perdita sistemica, rientrano in gioco 2009 e 2010 Società in perdita fiscale, «non operative» solo se il risultato negativo si protrae per cinque periodi d' imposta consecutivi. Nel testo del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, approvato definitivamente dal consiglio dei ministri lo scorso 30 ottobre, il legislatore ha introdotto (art. 18) alcune disposizioni che tendono a migliorare la situazione delle società, di persone e/o di capitali, che, al persistere di risultati negativi, entrano a far parte delle cosiddette «società non operative» (o «società di comodo»). Recentemente, infatti, il legislatore fiscale ha introdotto un' altra fattispecie di società non operativa, prevista dai commi 36 decies e 36 undecies, dell' art. 2, dl 138/2011, concernente le «società in perdita sistemica» (o sistematica), cui viene estesa la disciplina, penalizzante, di cui all' art. 30, legge 724/1994. Sono tali le società che presentano, per tre periodi d' imposta consecutivi, dichiarazioni in perdita fiscale o che, per un triennio, presentano due dichiarazioni in perdita fiscale e una dichiarazione con un reddito fiscale inferiore a quello minimo, determinato ai sensi del citato art. 30, legge 724/1994. In tal caso, la società diventa «non operativa» al quarto anno successivo al triennio considerato: se, per esempio, la società ha realizzato una perdita fiscale nel 2011, un utile fiscale inferiore al reddito minimo nel 2012, e una ulteriore perdita fiscale nel 2013, nel 2014 entrava a far parte della grande famiglia delle società di comodo, pur realizzando, in detto ultimo periodo (2014), utili anche cospicui e superiori all' ammontare di quello minimo, a prescindere dal fatto che i ricavi realizzati risultino superiori a quelli minimi, come determinati con l' applicazione delle percentuali disposte dal comma 1, dell' art. 30 della citata legge 724/1994. Sulla base del tenore letterale delle disposizioni vigenti, i tre periodi d' imposta devono essere consecutivi e non rileva il risultato civilistico, con la conseguenza che le società che rilevano perdite anche in modo strutturale ma che, per effetto delle variazioni fiscali in aumento, risultano in utile fiscale per un ammontare superiore al minimo, fuoriescono dalla detta presunzione. È noto che l' art. 30, legge 724/1994 e, recentemente, i commi 36 decies e 36 undecies, dell' art. 2, dl 138/2011, rispettivamente per le società «non operative» (o di comodo) e per quelle in «perdita sistemica» (o sistematica), hanno introdotto numerose penalizzazioni che vanno dalla determinazione di un reddito minimo, al blocco dell' Continua > 5

10 Pagina 4 < Segue Italia Oggi Sette utilizzo del credito Iva, transitando per la maggiorazione Ires (dal 27,50 al 38%). Anche ai fini dell' imposta regionale sulle attività produttive (Irap) è stabilito che il valore della produzione netta non deve risultare inferiore al reddito minimo presunto determinato ai fini delle Ii.dd., incrementato di taluni costi (retribuzioni, compensi ai collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro occasionale e interessi passivi). Infine, il comma 4, dell' art. 30, legge 724/1994 dispone la preclusione al rimborso del credito Iva o alla compensazione orizzontale, fino al completo divieto di compensazione anche con il debito Iva se la società, risultata non operativa, per tre periodi d' imposta non effettua operazioni rilevanti ai fini del detto tributo per un entità pari ai ricavi minimi presunti. Di conseguenza, si rende necessario verificare la presenza di una causa di disapplicazione (società in liquidazione, in fallimento, congrua e coerente, nel primo periodo d' imposta, con mol positivo e quant' altro), come individuato da uno specifico provvedimento direttoriale (Entrate, provvedimento 11/6/2012) o presentare una specifica istanza di «interpello disapplicativo» alla competente direzione regionale delle Entrate. Con il decreto semplificazioni si modificano le disposizioni contenute nei commi 36 decies e 36 undicies, dell' art. 2, dl 138/2011 prevedendo l' estensione del monitoraggio da tre a cinque periodi d' imposta consecutivi, con riferimento alle dichiarazioni in perdita fiscale e l' applicazione della disciplina anche in presenza di quattro periodi in perdita e uno con reddito inferiore al minimo. Tale novità si rende applicabile alla data di entrata in vigore del provvedimento e, presumibilmente, se lo stesso sarà definitivamente licenziato entro la fine dell' anno, a partire dal periodo d' imposta in corso (2014); detta lettura è stata inserita, con maggior certezza, all' interno della relazione illustrativa, in quanto si afferma testualmente che «in deroga a quanto previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212, le modifiche previste dai commi 1 e 2 (art. 18) trovano applicazione a decorrere dal periodo d' imposta in corso all' entrata in vigore del provvedimento che le introduce, ossia, per i soggetti con periodo d' imposta coincidente con l' anno solare, dal periodo d' imposta 1/1 31/12/2014». La conseguenza è, pertanto, che la società sarà soggetta alla disciplina richiamata (società non operative) nel periodo d' imposta 2014, soltanto se il medesimo soggetto ha realizzato perdite fiscali nel quinquennio 2009/2013 ovvero, se è risultata in perdita per quatto periodi, inseriti in tale quinquennio (per esempio, 2009, 2010, 2012 e 2013) e se, in uno (2011), ha realizzato un utile fiscale inferiore al reddito minimo, con il paradosso che si deve tenere conto di esercizi pregressi (2009 e 2010) non considerati prima dell' allungamento del periodo di monitoraggio. Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI 6

11 Pagina 2 Il Sole 24 Ore Legge di stabilità. I conti di «patto» e spending review alla vigilia del confronto tra sindaci e governo. Comuni, effetto manovra: ecco i tagli città per città Reggio Calabria e Milano le più colpite, saldo positivo in molte amministrazioni. Uno scambio tra tagli e sconti:?sono le regole 2015 per i Comuni. Secondo le stime realizzate dal Sole 24 Ore con il Centro studio ReAl Sintesi, saranno penalizzati i Comuni del Centro Sud, mentre nel Nord (esclusa Milano)?molti centri potranno avere aumenti di risorse, se rispetteranno le nuove, più stringenti regole di contabili tà. Cimbolini e Trovati pagine 2 e 3 Meno spesa corrente, soprattutto al Sud, e più investimenti, in particolare al Nord, con una lotta serrata alla pratica diffusa di "aggiustare" i bilanci con entrate che esistono sulla carta ma non nella cassa. Può suonare così la geografia degli effetti della nuova manovra sui conti comunali scritta nella legge di stabilità 2015, con una premessa d' ob bligo. La strategia delle regole 2015 per i conti dei Comuni scritta nella legge di stabilità approvata dal Governo è questa: punta dritto contro alcuni difetti strutturali nella gestione dei Comuni, ma apre un interrogativo fondamentale sulla reale sostenibilità della manovra, per una ragione semplice. Tutto si basa su uno scambio fra tagli e forti sconti sugli obiettivi del Patto di stabilità: i tagli, però, sono certi, mentre per sfruttare gli sconti sul Patto bisogna avere risorse da spe ndere. Le tabelle in queste pagine, realizzate dal Sole 24 Ore con il Centro studio ReAl Sintesi, provano a stimare gli effetti della manovra in tutti i capoluoghi di Provincia, e basta qualche semplice passaggio per capirne i meccanismi. Nella prima colonna sono riportati i tagli aggiuntivi (1,5 miliardi a livello complessivo) in arrivo nel 2015 portati dalla legge di stabilità (1,2 miliardi) e dai capitoli residui delle vecchie spending review. Per assegnare la sforbiciata a ogni Comune, si ipotizza che i nuovi sacrifici siano distribuiti in modo proporzionale ai tagli di quest' anno. La seconda mossa che colpisce i bilanci comunali è rappresentata dall' avvio generalizzato della riforma della contabilità, che impone ai Comuni di congelare in bilancio una quota di risorse proporzionale alle mancate riscossioni degli ultimi cinque anni. Proprio da qui parte il siluro contro uno dei difetti di fondo dei bilanci locali: i Comuni, chi più chi meno, mettono a bilancio entrate che non riescono a incassare davvero, e quando questo fenomeno supera i livelli fisiologici altera gli equilibri effettivi, perché finisce per finanziare spese reali con entrate solo teoriche. Per questa ragione, la riforma della contabilità chiede di Continua > 7

12 Pagina 2 < Segue Il Sole 24 Ore costituire un fondo paracadute, proporzionale alla quota di mancate riscossioni degli ultimi cinque anni. In media (si vedano le elaborazioni AidaPa Bureau Van Dijk sul Sole 24 Ore del 20 ottobre) i capoluoghi incassano ogni anno il 66,5% delle tasse e delle tariffe che mettono a bilancio, ma al Sud questa percentuale scende fino ai record negativi di Vibo Valentia, Trapani o Palermo dove le riscossioni effettive si fermano al per cento. Con le nuove regole, meno si è incassato e più si dovranno congelare risorse nel fondo di garanzia, con un effetto restrittivo potente nei Comuni dove la riscossione zoppica. Solo dopo questi due passaggi si arriva alla terza mossa offerta dalla manovra, cioè il maxi sconto sul Patto di stabilità. Con i parametri scritti dal Governo, il valore del Patto crolla di tre miliardi di euro (il 70% del totale) e si attesta intorno a quota 1,4 miliardi. Questo drastico abbassamento degli obiettivi, cioè dei "risparmi" che ogni Comune deve raggiungere per rispettare i vincoli di finanza pubblica, è stato pensato per liberare la spesa per investimenti locali, che il Patto di questi anni ha ridotto al lumicino. La mossa è importante, anche perché rispetto alle grandi infrastrutture le opere comunali fanno più in fretta a tradursi in lavoro reale, ma al tavolo di questi investimenti "liberati" dalla manovra potranno sedersi solo i Comuni che hanno ancora risorse disponibili dopo aver compiuto i primi due passaggi descritti sopra. Fuori gioco appare prima di tutto la maggioranza delle città del centro Sud, dove la riscossione fa spesso acqua e di conseguenza la riforma blocca in genere molte più risorse rispetto a quelle liberate dal nuovo Patto di stabilità. In prima fila appaiono invece le città come Siena, Pavia, Bologna, Modena e altri capoluoghi del centro Nord, dove la macchina degli incassi di tasse e tariffe funziona bene, il fondo di garanzia è leggero o nullo e lascia spazio per sfruttare gli sconti sul Patto. Anche in questi casi, però, la "primavera" può essere breve, perché dal secondo anno le regole di costituzione del fondoparacadute diventano più severe e aumentano la quota di risorse da congelare. Lo dimostrano i numeri di città come Milano o Prato, che pur avendo tassi di riscossione effettiva pari o superiori alla media nazionale mostrano in proporzione fondi molto più alti perché hanno già avviato la sperimentazione, e quindi devono seguire le regole a regime. Lo stesso destino che attende tutti i Comuni dal RIPRODUZIONE RISERVATA 8

13 Pagina 5 Italia Oggi Sette Beni sequestrati alla mafia, stretta sulle esenzioni Ristretto l' ambito di applicazione delle esenzioni da imposte e tasse per gli immobili sequestrati alla criminalità organizzata. Con effetto retroattivo al 1 gennaio 2014, non saranno dovute le sole imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell' immobile, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono. Ciò significa che saranno sospese Imu, Tari e Ivie. Non saranno dovuti neppure i tributi che gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili posti in essere durante la vigenza della misura cautelare: imposta di registro, bolli e ipo catastali. Il dlgs semplificazioni chiarisce la portata dell' articolo 51 del dlgs n. 159/2011 (Codice antimafia), come modificato dalla legge n. 228/2012. L' attuale formulazione, infatti, prevede un' esenzione generalizzata da ogni prelievo fiscale per tutti gli immobili sequestrati o confiscati, fino alla loro assegnazione o destinazione. Tale «vaghezza» ha suscitato qualche incertezza applicativa, sfociata in contenzioso da parte dei contribuenti confiscati. Ai sensi della nuova norma, invece, risulteranno sospese soltanto le imposte connesse alla proprietà o al possesso (Imu, Tari, Ivie), nonché le imposte d' atto. L' esenzione riguarderà, dunque, tutti quei prelievi che, in assenza del provvedimento cautelare, sarebbero risultati dovuti dall' indagato in relazione all' immobile. Ai fini delle imposte dirette, viene previsto che i redditi prodotti dagli immobili oggetto di sequestro (anche in caso di locazione) non concorrono alla formazione della base imponibile. Il beneficio è riconosciuto purché i redditi siano determinati secondo le regole dei redditi fondiari previste dal Tuir o, se i beni sono situati all' estero, secondo le disposizioni di cui all' articolo 70 del medesimo Testo unico. Laddove la confisca sia revocata, l' amministratore giudiziario dovrà dare comunicazione della decisione all' Agenzia delle entrate e agli altri enti impositori (vale a dire i comuni). Questi ultimi provvederanno alla liquidazione delle imposte e tasse dovute per il periodo di custodia giudiziaria. A versarle sarà ovviamente il soggetto al quale i beni vengono restituiti. 9

14 Pagina 2 Il Sole 24 Ore Stime distanti tra Governo e amministratori locali Al via domani i tavoli tecnici di confronto. L' allarme dei sindaci: conto oltre i 3 miliardi Riuscirà Roma a contrarre la propria spesa di 302 milioni di euro, tagliandone almeno 90 da quella corrente? E che cosa succederà a Reggio Calabria, appena uscita da due anni di commissariamento, impegnata nel piano di rientro per sfuggire al dissesto e ora chiamata a tagliare 172 euro a cittadino? E dall' altra parte della classifica, Bologna avrà davvero le risorse per sfruttare i 32 milioni di euro che si liberano sul Patto di stabilità, come accade in proporzione anche a Siena, Pavia, Modena e tante città del Centro Nord? Ruoterà intorno a questi interrogativi il tavolo tecnico di confronto che i sindaci sono riusciti a ottenere dal Governo e che terrà la prima riunione domani. Dietro ai numeri della finanza locale, infatti, ci sono sempre scelte concrete, asili da aprire o chiudere, strade da rinnovare o abbandonare, ma anche sprechi da tagliare (con i costi politici e sociali che questo comporta) o da mantenere. Quando si parla di bilanci dei Comuni, poi, un conto è discutere delle manovre generali, un altro è vedere gli effetti che queste producono da città a città. E con un cambio di rotta profondo come quello prospettato dalla legge di stabilità, come mostrano i grafici in queste pagine, il film da Comune a Comune cambia drasticamente. Le posizioni di partenza di sindaci e Governo, in realtà, non potrebbero essere più distanti. Renzi e i ministri mettono l' accento sui "maxi sconti" offerti dalle nuove regole del Patto di stabilità: il Patto, è il ragionamento, è stata la bestia nera dei Comuni, ha bloccato investimenti e pagamenti (si vedano gli articoli nella pagina a fianco), e ora viene tagliato di tre miliardi di euro (cioè il 70% del totale) in vista di un suo definitivo superamento. A permettere questa manovra è l' avvio della riforma dei bilanci, che arriva ora all' attuazione generalizzata ma è in programma fin dal 2011, e che crea problemi soprattutto agli enti caratterizzati da gestioni "allegre", riscossioni scarse e spese eccessive. La riforma, secondo i calcoli governativi, blocca 2,3 miliardi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 settembre) e si aggiunge alla spending review da 1,5 miliardi. In totale, insomma, ai Comuni si chiederebbero circa 800 milioni, sforzo considerato accettabile all' interno di una manovra «che taglia 18 miliardi di tasse». Completamente opposti, invece, i conti dei sindaci, che sottolineano anche l' addio agli incentivi regionali sul Patto di stabilità (circa un miliardo di euro quest' anno) e un altro effetto collaterale della riforma della contabilità. Si tratta di un punto molto tecnico, cioè il divieto di applicare agli equilibri di bilancio gli avanzi di amministrazione (cioè gli eventuali "risparmi" realizzati nell' anno precedente, spesso più teorici che reali), ma in soldoni significa che i Comuni devono trovare circa 1,4 miliardi in più rispetto all' anno scorso. In tutto, secondo queste stime, la manovra chiederebbe ai sindaci oltre tre Continua > 10

15 Pagina 2 < Segue Il Sole 24 Ore miliardi di euro, avvicinando il conto a quello presentato alle Regioni. RIPRODUZIONE RISERVATA G.Tr. 11

16 Pagina 5 Italia Oggi Sette Data unica per le addizionali Irpef Addio al doppio binario per addizionali comunali e regionali all' Irpef. Per verificare il domicilio fiscale del contribuente la data di rilevazione sarà unica. Il tributo dovrà essere pagato all' ente nel cui territorio la persona fisica risiede all' inizio del periodo d' imposta (1 gennaio di ogni anno). Il dlgs semplificazioni uniforma così la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini delle addizionali locali all' Irpef, finora fissate al 31 dicembre per quella regionale e al 1 gennaio per quella comunale. Per facilitare l' attività dei sostituti d' imposta, dei professionisti e dei Caf, le delibere delle regioni e province autonome saranno pubblicate sul sito internet del Dipartimento finanze (come già avviene per Imu e Tasi). La comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio dell' anno a cui l' addizionale si riferisce. La mancata pubblicazione sul sito del Df comporterà l' inapplicabilità di sanzioni e interessi. A livello comunale, invece, l' acconto dell' addizionale sarà sempre versato con la stessa aliquota deliberata per l' anno precedente. Oggi invece è consentito ai municipi di variare l' aliquota già in acconto, se la delibera viene pubblicata entro il 20 dicembre dell' anno precedente. Inoltre, il dlgs prevede l' individuazione di modalità uniformi di comunicazione telematica dei dati delle decisioni comunali e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni. Tali modalità saranno fissate con decreto del ministero dell' economia, sentita la Conferenza stato città. Tutte le informazioni saranno consultabili sul Portale del federalismo fiscale. I dm attuativi dovranno essere emanati entro 30 giorni dall' entrata in vigore del dlgs semplificazioni. 12

17 Pagina 6 Italia Oggi Sette Dopo lo stop all' assimilazione delle società tra professionisti ai redditi da lavoro autonomo. Stp, conta il modello societario Le società tra professionisti producono reddito d' impresa in base alle regole previste in funzione del modello societario prescelto. Questa la conseguenza che deriva dall' eliminazione dal decreto semplificazioni, che ha ottenuto il via libera del consiglio dei ministri di giovedì 30 ottobre, della disposizione che assimilava le società tra professionisti alle associazioni costituite per l' esercizio di attività di lavoro autonomo di cui all' art. 5, comma 3, lett. c), del Tuir. Le società tra professionisti (Stp) sono state disciplinate dall' art. 10 della legge n. 183/2011, in cui si prevede che le stesse siano costituite secondo i modelli societari previsti nei Titoli V e VI del Libro V del Codice civile, e quindi utilizzando i modelli societari commerciali già esistenti, sia con riferimento alle società di persone, sia alle società di capitali. Tuttavia, la predetta disposizione non contiene alcuna indicazione in relazione alla disciplina fiscale cui sottoporre le società in questione. In passato, l' Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi in merito all' individuazione del regime di tassazione di particolari fattispecie di società tra «professionisti», e in particolare: con la ris. 4/5/2006, n. 56/E, è stato chiarito che le società di ingegneria, di cui all' art. 90, comma 2, lett. b), del dlgs n. 163/2006, obbligate a costituirsi con il modello società di capitali, ovvero cooperativo, e con oggetto sociale esclusivamente «professionale», producono reddito d' impresa. Tale conclusione si basa sul presupposto che tali società sono obbligatoriamente costituite con una delle predette forme, che in base alle norme del Tuir rientrano tra i soggetti che producono reddito d' impresa. Conseguentemente, i compensi percepiti da tali società, che ai fini fiscali si qualificano come ricavi, non sono assoggettati a ritenuta d' acconto di cui all' art. 25 del dpr n. 600/73, che si riferisci ai soli compensi di lavoro autonomo; con la ris. 28/5/2003, n. 118/E, l' Amministrazione finanziaria ha qualificato come di lavoro autonomo il reddito prodotto dalle società tra avvocati di cui al dlgs 2/2/2001, n. 96, per le quali si prevede l' applicazione della disciplina civilistica delle società in nome collettivo. La posizione dell' Agenzia si giustifica in quanto la relazione governativa al predetto dlgs n. 96/2001, dopo aver sottolineato più volte il carattere professionale della società, ha altresì precisato che il richiamo delle norme sulle società in nome collettivo non significa che le società tra avvocati siano inquadrabili tra le società commerciali, e che il non assoggettamento alle procedure concorsuali conferma la peculiarità del tipo societario e la natura non commerciale dell' attività svolta. Pertanto, il rinvio alle disposizioni previste per le società in nome collettivo opera solo in Continua > 13

18 Pagina 6 < Segue Italia Oggi Sette ambito civilistico, in quanto consente di utilizzare le regole di funzionamento previste per tali soggetti collettivi, mentre ai fini fiscali è necessario aver riguardo alla concreta attività svolta, che nel caso di specie si riferisce esclusivamente all' attività professionale di avvocato. Ne consegue che il reddito prodotto si qualifica come di lavoro autonomo, essendo tali società assimilabili alle associazioni professionali costituite per l' esercizio in comune di arti e professioni, di cui all' art. 5, comma 3, lett. c), del Tuir, e i relativi compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d' acconto di cui all' art. 25 del dpr 600/73. La questione del regime fiscale applicabile alle Stp è stata affrontata anche dall' Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Irdcec), che con la circ. n. 34/IR del 2013 ha sposato la tesi dell' inquadrabilità del reddito prodotto dalle società in questione tra quelli di lavoro autonomo. Tale posizione troverebbe il suo fondamento nella considerazione che nelle Stp l' attività professionale è esercitata in via esclusiva, a prescindere dalla tipologia societaria utilizzata, ed è soggetta al regime disciplinare dell' ordine di appartenenza in base alla professionale svolta (o alla disciplina dei diversi Ordini professionali nell' ipotesi di Stp multidisciplinare). L' eventuale presenza di soci non professionisti con mansioni «accessorie» (quali la gestione delle risorse umane o dei sistemi informatici), non snaturerebbe in alcun modo l' attività principale svolta che rimane comunque quella professionale. La tesi «sponsorizzata» dall' Istituto di ricerca, nonché da gran parte della dottrina, è stata accolta dal legislatore, e più precisamente nell' art. 11 dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale (legge n. 23/2014) in materia di semplificazioni fiscali (da qui il nome di «decreto semplificazioni»), secondo cui «alle società costituite ai sensi dell' art. 10 della legge 183/2011, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini Irap, il regime fiscale delle associazioni di cui all' art. 5, comma 3, lett. c), del Tuir». L' intervento normativo proposto ha quindi l' obiettivo di mantenere l' adozione del criterio di cassa per l' imputazione temporale dei compensi e delle spese riferite alle società tra professionisti, nonché di salvaguardare gli obblighi previdenziali in favore delle Casse professionali di appartenenza in funzione dell' attività professionale svolta dalla società stessa. Tuttavia, nel testo finale licenziato dal governo dopo l' esame delle osservazioni pervenute dalle commissioni parlamentari, la riportata disposizione normativa è stata espunta dal testo del decreto semplificazioni, con la conseguenza che il reddito prodotto dalle Stp non deve considerarsi di lavoro autonomo, bensì quale reddito d' impresa in funzione del tipo di società prescelta, come tra l' altro era stato sostenuto nella risposta a un' istanza di interpello presentato alla Dre Emilia Romagna. Pertanto, se la Stp adotta il modello societario delle società di persone, il reddito d' impresa prodotto è attribuito per trasparenza ai soci in proporzione alle quote di partecipazione degli stessi, mentre se si utilizza il modello societario delle società di capitali, il reddito è tassato in capo alla stessa e in capo ai soci solamente in caso di successiva distribuzione (resta salva per le srl con soci persone fisiche la possibilità di optare per il regime di trasparenza fiscale). È evidente che la qualificazione di reddito d' impresa fa venir meno anche l' assoggettamento a ritenuta d' acconto di cui all' art. 15 del dpr 600/73 dei compensi percepiti dalle società tra professionisti. Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI SANDRO CERATO 14

19 Pagina 3 Il Sole 24 Ore Nota: Isernia e L' Aquila, dati non disponibili. Nota: Isernia e L' Aquila, dati non disponibili. Sono stati esclusi i Comuni capoluogo del Friuli VG, del Trentino A.A. e della Valle d' Aosta, ai quali non si applicano le regole nazionali del Patto di stabilità; (1) La legge di stabilità prevede tagli aggiuntivi per 1,2 miliardi, che si aggiungono ai tagli aggiuntivi calendarizzati per il 2015 dal DL 95/2012 (100 milioni) e dal DL 66/2014 (188 milioni). La ripartizione dei tagli è stata effettuata sulla base della distribuzione 2014; (2) Dal 2015 ogni Comune deve congelare in un fondo crediti di dubbia esigibilità una quota di risorse proporzionale all' entità delle entrate tributarie e tariffarie accertate ma non riscosse nell' ultimo quinquennio; (3) La legge di stabilità abbassa. 15

20 Pagina 9 Italia Oggi Sette La linea da seguire se i presupposti impositivi di Iva e imposte sui redditi non combaciano. Attività economica, guidano norme e giurisprudenza Ue Anche lo sfruttamento di un bene per ricavarne entrate stabili costituisce un' attività economica ai fini dell' Iva, tributo armonizzato a livello Ue, pure nell' ipotesi in cui non sia qualificabile come attività commerciale agli effetti delle imposte sui redditi. In considerazione della non perfetta coincidenza dei presupposti impositivi e della differente matrice giuridica dei due settori, pertanto, deve ammettersi, per esempio, l' eventualità che una locazione immobiliare possa conferire la soggettività passiva dell' Iva pur dando luogo a redditi fondiari. L' accertamento dello status di soggetto passivo dell' Iva, infatti, deve basarsi unicamente sulle disposizioni della direttiva 2006/112/Ce e sull' interpretazione della Corte di giustizia Ue, oramai costantemente richiamate dalla stessa amministrazione finanziaria nelle proprie pronunce. Il quadro normativo. Com' è noto, nella disciplina armonizzata a livello comunitario, l' Iva colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dell' Unione europea da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. L' imposta è riscossa dallo stato membro nel cui territorio l' operazione si considera effettuata secondo i criteri di ripartizione previsti dalla direttiva, nella misura da esso stabilita. La soggettività passiva del cedente o prestatore è quindi uno dei due presupposti per attrarre l' operazione nella sfera impositiva (l' altro è il presupposto oggettivo, che richiede l' esistenza di un' operazione qualificabile come cessione di beni o come prestazione di servizi; il cosiddetto presupposto territoriale, invece, non concorre a determinare l' operazione imponibile, ma attiene soltanto alla sua localizzazione). La disciplina del presupposto soggettivo presenta qualche divergenza nella normativa domestica rispetto a quella comunitaria (prevalente). Vediamo brevemente le disposizioni della direttiva Iva, per poi passare in rassegna i principi interpretativi elaborati e le soluzioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue. Articolo 9. Il paragrafo 1, primo comma, stabilisce che si considera soggetto passivo dell' Iva chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un' attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati. Il secondo comma specifica che si considera attività economica ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, Continua > 16

21 Pagina 9 < Segue Italia Oggi Sette nonché quelle di professione libera o assimilate; aggiunge, poi, che si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Il paragrafo 2 estende, in via di eccezione, la soggettività passiva a ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato in altro stato membro; per fini di equilibrio del mercato, infatti, tale cessione rientra sempre nel sistema dell' Iva, anche se è posta in essere al di fuori dallo svolgimento di un' attività economica (si vedano, nell' ordinamento interno, le disposizioni dell' art. 38, comma 3, lettera c, e 41, comma 2, lettera b, del dl n ). Articolo 10. Chiarisce che la condizione dell' esercizio dell' attività «in modo indipendente», richiesta ai fini della qualifica di soggetto passivo, esclude dall' imposizione i lavoratori dipendenti e altre persone se sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi rapporto giuridico che preveda vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione e alla responsabilità del datore di lavoro. La Corte di giustizia, nella sentenza 6 novembre 2003, C 78/02 e C 80/02, ha dichiarato che la valutazione circa l' esistenza di un rapporto di subordinazione spetta al giudice nazionale, potendo essa pronunciarsi solo sull' interpretazione e sulla validità di un testo comunitario, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale. Articolo 11. Attribuisce ai singoli stati membri, previa consultazione del comitato Iva, la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone stabilite all' interno dello stesso stato membro, giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi. Lo stato membro che esercita questa opzione, tuttavia, può adottare le misure necessarie a prevenire l' elusione o l' evasione fiscale mediante l' esercizio della predetta disposizione. Il legislatore italiano non si è finora avvalso della facoltà di introdurre l' istituto in esame, che nulla ha a che fare con la procedura di liquidazione Iva di gruppo prevista dalla normativa nazionale. Il recepimento del «gruppo Iva» è però previsto dall' art. 13 della legge delega n. 23/2014. Articolo 12. Anche questo articolo reca disposizioni (non vincolanti) delle quali non vi è traccia nell' ordinamento italiano. Il paragrafo 1 attribuisce ai singoli stati la facoltà di considerare soggetto passivo anche chi effettui occasionalmente un' operazione relativa alle «attività economiche» di cui all' art. p, paragrafo 1, secondo comma, e in particolare una delle operazioni seguenti: a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente; b) la cessione di un terreno edificabile. Il paragrafo 2 reca norme complementari per l' applicazione del paragrafo 1. Articolo 13. Reca la speciale disciplina degli enti pubblici. Il paragrafo 1 stabilisce che lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non sono considerati soggetti passivi per le attività o operazioni che svolgono in quanto pubbliche autorità, anche quando percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni, a meno che il mancato assoggettamento all' Iva provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, i predetti enti sono considerati soggetti passivi relativamente alle attività elencate nell' allegato I, quando esse non sono trascurabili. Il paragrafo 2 stabilisce che gli stati membri hanno facoltà di considerare come attività della pubblica amministrazione (escludendole, quindi, dal sistema dell' Iva), le attività svolte dai predetti enti quando si tratta di attività esenti a norma degli articoli 132, 135, 136, 371, da 374 a 377, dell' art. 378, paragrafo 2, dell' art. 379, pag. 2 e degli articoli da 380 a 390. Nell' ordinamento interno, il presupposto soggettivo è definito negli articoli 4 e 5 del dpr n. 633/72, intitolati rispettivamente «Esercizio di imprese» ed «Esercizio di arti e professioni» (mentre il titolo «Soggetti passivi» è attribuito impropriamente all' art. 17, che tratta della figura del debitore dell' imposta, che nella direttiva 112 è delineata negli articoli 193 e ss.). La disciplina nazionale, come già accennato, non è del tutto allineata a quella sopranazionale, a cominciare dalla definizione duale del presupposto soggettivo, con la distinzione tra imprese, da una parte, ed esercenti arti e professioni, dall' altra, dovuta probabilmente all' influsso di altri settori dell' Continua > 17

22 Pagina 9 < Segue Italia Oggi Sette ordinamento giuridico (quello civilistico e quello dell' imposizione diretta), che finisce per determinare esiti incongruenti e contrastanti con il principio di neutralità, laddove consente di fondare differenziazioni di trattamento ingiustificate. Ne costituisce un esempio il trattamento del cosiddetto «autoconsumo» di servizi, che può dare luogo a tassazione, in base all' art. 3, terzo comma, del dpr n. 633/72, soltanto nei confronti degli esercenti attività d' impresa e non nei confronti degli esercenti arti e professioni. Sarebbe erroneo ritenere che la differenza di trattamento sia giustificata dal fatto che l' art. 26, paragrafo 1, lett. b), della direttiva, nel delineare la fattispecie imponibile, ravvisa l' autoconsumo di servizi, da parte del soggetto passivo, nella destinazione estranea alla sua «impresa». Questa spiegazione si baserebbe infatti su un equivoco, ossia sull' interpretazione del termine «impresa» nell' accezione che il termine assume nell' ordinamento interno; una tale interpretazione non è minimamente autorizzata dalla direttiva, giacché (a prescindere dalle pur rilevanti considerazioni in ordine ai criteri interpretativi delle nozioni proprie del diritto comunitario e ai principi dell' imposta, quali quelli della neutralità e della non discriminazione) in quel contesto il termine è più volte impiegato con riferimento all' attività economica di qualsiasi soggetto passivo, compresi gli esercenti le professioni liberali (che ai fini dell' Iva sono, dunque, «imprenditori»). Un' altra incoerenza si rinviene nell' art. 36, secondo comma, che in deroga al principio dell' unitarietà dell' applicazione dell' imposta da parte del soggetto passivo, per tutte le sue operazioni economiche, stabilisce l' obbligo di applicazione separata nel caso di contemporaneo esercizio di imprese e arti o professioni. Un simile obbligo, in effetti, in particolari circostanze si giustifica per tutelare la corretta applicazione dell' imposta (per esempio, in presenza di attività sottoposte a detrazione ridotta o forfetaria, come prevede lo stesso art. 36 al successivo quarto comma); non ha invece alcuna ragion d' essere qualora venga prescritto in linea pregiudiziale, in assenza di esigenze del genere, probabilmente al solo scopo di allineamento con la normativa reddituale, in funzione della diversa disciplina del reddito d' impresa e del reddito di lavoro autonomo. Riproduzione riservata. PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA 18

23 Pagina 11 Italia Oggi Sette Regole quasi simili tra passato e presente Cambia poco nella nuova disciplina della Tari sul trattamento dei rifiuti speciali e assimilati che i comuni sono tenuti ad applicare da quest' anno, rispetto alle regole stabilite in passato per Tarsu, Tia e Tares. Non sono soggette al pagamento della Tari le superfici in cui vengono prodotti rifiuti speciali. Nella determinazione della superficie tassabile, però, non si calcola solo quella parte dove si formano questi rifiuti in modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, purché dimostrino l' avvenuto trattamento in base alla normativa vigente. Il tributo, invece, è dovuto in misura ridotta sulle superfici produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani. Il comune, come previsto dall' articolo 1, comma 649, della legge di Stabilità (147/2013), è tenuto a concedere, con regolamento, riduzioni della quota variabile della tariffa proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. L' amministrazione comunale, inoltre, ex lege è tenuta a emanare una disposizione regolamentare per individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati alle suddette aree, ai quali si estende il divieto di assimilazione. 19

24 Pagina 4 Il Sole 24 Ore La finanza locale. Spese dei tribunali, i sindaci risparmiano 300 milioni La gestione sarà sostenuta direttamente dal ministero. Più di 280 milioni di euro per i Comuni più grandi. E qualche altra decina di milioni distribuiti tra quelli minori. Sono questi i risparmi promessi dal ministero della Giustizia che, dal 1 settembre dell' anno prossimo, dovrebbe accollarsi direttamente le spese di gestione degli uffici giudiziari, ora a carico dei Comuni. A prevederlo è il Ddl stabilità 2015, approvato dal Consiglio dei ministri e in attesa di iniziare l' esame alla Camera. Certo, il beneficio non compensa i sacrifici chiesti dal Governo ai municipi sempre con la manovra di fine anno (si vedano le pagine precedenti). Ma dà comunque una boccata d' ossigeno ai Comuni in affanno. Inoltre, «elimina una norma iniqua, che grava solo sugli enti che ospitano uffici giudiziari», spiega Paolo Perrone, sindaco di Lecce, che ha seguito la questione per l' Anci. La situazione Il Ddl stabilità corregge la legge del 1941 (la 392), che aveva addossato agli enti sede degli uffici giudiziari i costi per la loro gestione. Si tratta delle spese per i locali, dalla manutenzione all' illuminazione, dalla custodia all' arredo per finire con la pulizia e le utenze varie (riscaldamento, acqua, telefono e così via). Le spese gravano per intero sui Comuni sede di giudice di pace, di tribunale o di Corte d' appello, mentre non devono contribuire gli enti che rientrano nel "territorio" del tribunale o della Corte. La stessa legge del 1941 ha però confermato che è lo Stato come previsto già da un regio decreto del 1923 a pagare le spese di gestione della Cassazione e degli uffici del palazzo di giustizia di Roma (resta fuori solo l' affitto dell' ufficio del giudice di pace). Un' altra eccezione è stata fatta nel 1993 per Napoli: gli uffici giudiziari sono gestiti direttamente dal ministero, attraverso un ufficio speciale che ha sede nel capoluogo campano. Nel 2013 fanno sapere dal ministero per gli uffici giudiziari di Napoli sono stati spesi circa 32,8 milioni di euro. Più bassi, e molto variabili, sono gli importi sborsati dai Comuni. Il calcolo è stato effettuato partendo dai conti consuntivi relativi al 2012 i più recenti disponibili e conteggiando le uscite di cassa per spese di giustizia (inclusi i residui). A spendere di più è stata Milano, che ha destinato agli uffici giudiziari poco meno di 25,5 milioni, seguita da Torino, con quasi 22 milioni, da Venezia, con 16,2 milioni, e dagli altri centri più grandi, sede, oltre che di tribunale, anche di Corte d' appello. Mentre a spendere meno sono stati i Comuni più piccoli, in particolare quelli che ospitavano i tribunalini, soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria partita il 13 settembre Continua > 20

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Imposta di bollo sui documenti informatici

Imposta di bollo sui documenti informatici Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza e Riforme Istituzionali Decreto legge 24 aprile 2014, n 66 - Misure urgenti per la competitività

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Periodico informativo n. 131/2015 OGGETO: Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013 RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività

Dettagli

SUGLI IMMOBILI PESA UN CARICO FISCALE DI OLTRE 52 MILIARDI DI EURO. RISPETTO AL 2013, QUEST ANNO PAGHEREMO 2,6 MILIARDI IN PIU

SUGLI IMMOBILI PESA UN CARICO FISCALE DI OLTRE 52 MILIARDI DI EURO. RISPETTO AL 2013, QUEST ANNO PAGHEREMO 2,6 MILIARDI IN PIU SUGLI IMMOBILI PESA UN CARICO FISCALE DI OLTRE 52 MILIARDI DI EURO. RISPETTO AL 2013, QUEST ANNO PAGHEREMO 2,6 MILIARDI IN PIU La Tasi ci costerà almeno 4 miliardi ===========================================

Dettagli

SPECIALE Legge di Stabilità

SPECIALE Legge di Stabilità SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: ASSEGNAZIONI E CESONI AGEVOLATE AI SOCI La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 1 NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 2 Decreto legge n. 98/2011 ARTICOLO 23, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011 HA MODIFICATO LE MODALITA DEL RIPORTO DELLE PERDITE DISCIPLINATA DALL ARTICOLO

Dettagli

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2014, ma non per tutti

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2014, ma non per tutti News per i Clienti dello studio del 16 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2014, ma non per tutti Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

1. Oggetto e struttura del disegno di legge Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 109/E Roma, 23 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento fiscale, ai fini dell Irpef e ai fini dell Irap, delle borse di studio

Dettagli

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 24 AL 30 OTTOBRE 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 24 AL 30 OTTOBRE 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 24 AL 30 OTTOBRE 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LEGISLAZIONE Revisione contabile E in corso di emanazione un

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A.

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. RISOLUZIONE N. 170/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. Con l interpello specificato in oggetto,

Dettagli

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE Circolare 20 del 29 luglio 2015 School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE 1 Premessa... 2 2 Credito d imposta per le erogazioni liberali agli istituti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

Fiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

a cura del Rag. Vassilli TIENGO

a cura del Rag. Vassilli TIENGO Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 17 07.05.2014 Riporto perdite e imposte differite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il meccanismo del riporto delle perdite ex art.

Dettagli

OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014

OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 Informativa per la clientela di studio N. 04 del 07.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 La Legge di Stabilità 2015 porta con sé un aggravio

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 05/08/2011 Circolare n. 105 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 maggio 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della L. n. 212 del 2000 Credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012 INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori

Dettagli

Giugno 2013. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette

Giugno 2013. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette Giugno 2013 I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Gabriella Antonaci, Studio Legale e Tributario

Dettagli

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015 A tutti i Fondi Pensioni Loro sedi Milano, 11 gennaio 2015 Oggetto: nuova comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali. Prime osservazioni Come noto, con provvedimento

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

Dottore Commercialista I Sessione 2008

Dottore Commercialista I Sessione 2008 PRIMA PROVA SCRITTA COMPITO N 1 Il candidato illustri le finalità del bilancio d esercizio secondo la normativa civilistica e i principi contabili. In particolare, si soffermi sulla capacità informativa

Dettagli

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico)

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) Vediamo innanzi tutto quali sono le imposte a cui è soggetto il medico. I.A Imposte sui redditi I.A.1 IRPEF

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Studio Bitetti Dottori Commercialisti Revisori Contabili

Studio Bitetti Dottori Commercialisti Revisori Contabili Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La nuova tassazione per le locazioni degli immobili Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è entrato

Dettagli

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI SCRITTURE E REGIMI CONTABILI Parte III I regimi contabili per imprese e professionisti Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Piercarlo Bausola Regimi adottabili: I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati 15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Operatori dell e-commerce - partite dal 1 ottobre le registrazioni al mini sportello unico Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il Provvedimento

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 22 22.04.2015 Redditi di lavoro dipendente e assimilati La novità del Bonus Irpef Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Nel quadro

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli