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2 per i disoccupati e gli inoccupati, lo stage può rappresentare uno strumento per rendere più agevole la conoscenza e la sperimentazione di una nuova attività lavorativa, per arricchire la propria formazione professionale e, di conseguenza, per favorire l eventuale nuovo inserimento lavorativo; per i soggetti alla ricerca di un primo impiego, lo stage costituisce una forma utile e semplice per facilitare la conoscenza concreta di attività lavorative e per rendere possibile un primo ingresso nella realtà del mondo del lavoro; per i soggetti con disabilità fisica o psichica, beneficiari della normativa sul collocamento obbligatorio, rappresenta uno degli strumenti più flessibili e quindi, utilizzati per realizzare il primo inserimento nell azienda. Per le aziende infine, lo stage rappresenta certamente uno strumento che facilita la preselezione del personale, in quanto consente di valutare il soggetto tirocinante direttamente nell ambiente di lavoro e senza che ciò comporti alcun obbligo di assunzione al termine dello stesso. Tenuto conto dell'ampio utilizzo dell'istituto, la presente guida nasce per fornire un quadro sintetico ma esauriente della disciplina dello stage, nonchè per mettere a disposizione delle aziende una serie di utili strumenti per ospitare uno stagista, per provvedere alle assicurazioni necessarie e per riconoscere, se così deciso, una borsa di studio.

3 Capitolo n. 1 Natura giuridica dello stage Lo stage non costituisce rapporto di lavoro. Ciò determina queste conseguenze: 1) il rapporto di stage può essere interrotto in qualunque momento tanto dal tirocinante che dall azienda ospitante. La cessazione deve essere comunicata al Centro per l Impiego competente entro i 5 giorni successivi (vedi successivo punto 2) Pur non essendo richiesto dalla legge, è opportuno che l eventuale interruzione anticipata dello stage venga comunicata per iscritto, oltre che al tirocinante (ovviamente nell ipotesi sia l azienda ad interrompere il tirocinio), anche all ente con cui lo stage era stato attivato (ad esempio istituto scolastico). È comunque da tener presente che la convenzione che regolamenta lo stage (si veda capitolo 6) può imporre particolari regole da osservare in caso di cessazione del tirocinio, che in questo caso azienda e tirocinante sono tenuti a rispettare (ad esempio potrebbe essere richiesta la forma scritta o un preavviso per la comunicazione dell interruzione); 2) il tirocinante, durante tutto il periodo di effettuazione dello stage, conserva di norma il diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento e a percepire la relativa indennità; 3) il rapporto di stage non d à diritto ad alcuna retribuzione. L azienda di sua iniziativa può comunque decidere di riconoscere allo stagista una somma a titolo di rimborso spese o di borsa di studio, oppure altre agevolazioni di carattere economico (ad esempio tickets restaurant); 4) lo stagista non deve essere iscritto nel libro matricola né nel libro paga: l adempimento in questione infatti, è espressamente previsto per i soli lavoratori dipendenti; 5) lo stagista non è soggetto ad alcun potere disciplinare da parte del datore: nel caso di violazione da parte del tirocinante degli obblighi a suo carico quindi, il datore non potrà adottare nei suoi confronti alcun tipo di sanzione disciplinare (Cass. n del 1 aprile 2000); 6) lo stagista non ha diritto ad alcuna prestazione economica in caso di malattia, infortunio o maternità, né l azienda è tenuta ad osservare particolari adempimenti (fatte salve specifiche disposizioni contenute nella convenzione). Va ricordato comunque che se si verifica un infortunio sul lavoro di durata superiore ai tre giorni, il datore è tenuto a presentare denuncia all Inail nelle forme ordinarie (se la durata è inferiore è sufficiente la sola registrazione nel registro degli infortuni): se l azienda non è titolare della posizione INAIL, ha l obbligo di comunicare tempestivamente l infortunio all Ente promotore (Scuola, Università, etc.), al fine di consentire allo stesso di adempiere alle formalità sopra descritte; 7) al termine dello stage l eventuale assunzione dello stagista può avvenire anche con un contratto avente finalità formativa (apprendistato e contratto di inserimento): l addestramento e la formazione ricevuta durante lo stage infatti, non sono incompatibili con quelli che vengono resi al dipendente nel corso del successivo rapporto di lavoro subordinato con contratto di inserimento o apprendistato (nel senso dell ammissibilità si veda Cass. n del 4 febbraio 1994; Pret. Verona 30 luglio 1996); 8) al termine dello stage l eventuale assunzione dello stagista può avvenire conservando le agevolazioni previste per l assunzione di lavoratori in mobilità, disoccupati da almeno 24 mesi e cassaintegrati. Il periodo di stage infatti, non essendo qualificabile come rapporto di lavoro, è irrilevante ai fini della sussistenza dei requisiti per tali agevolazioni, nel senso che essi permangono anche durante il periodo di tirocinio; 9) nel contratto di lavoro subordinato successivo allo stage, può essere apposto il periodo di prova:

4 l eventuale prestazione lavorativa effettuata durante lo stage infatti, non può essere paragonata all attività lavorativa richiesta e prestata durante il rapporto di lavoro subordinato, e non può pertanto essere presa in considerazione ai fini della valutazione dell attitudine professionale e delle capacità lavorative del soggetto (in senso contrario solo Trib. Torino 11 dicembre 1997). È comunque possibile che in sede di contrattazione collettiva l esperienza di stage già effettuata, venga presa in considerazione ai fini della determinazione della durata massima del contratto formativo da stipulare: così ad esempio il vigente CCNL Industria Tessile prevede una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante per quei lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio (art. 33 Disposizioni Generali CCNL Industria Tessile 28 maggio 2004).

5 Sotto Capitolo n. 1.1 Fonti normative Lo stage, che nel nostro ordinamento è definito tirocinio formativo e di orientamento, è attualmente disciplinato dalle seguenti fonti normative nazionali: a) art. 18, L. n.196/1997 (cd. pacchetto Treu ). L articolo in questione, che riforma in modo completo la precedente disciplina (L. n. 236/1993, D.L. n. 525/1995 e successivi decreti non convertiti), costituisce attualmente la normativa fondamentale in tema di stage; b) D.M. 25 marzo 1998, n.142, con cui è stato introdotto il regolamento di attuazione dell articolo 18 della L. n. 196/1997; c) D.M. 22 gennaio 2001, che è intervenuto per dettare i casi e la disciplina applicabile per l ammissione delle aziende ai rimborsi per gli oneri economici sostenuti e collegati allo svolgimento dello stage (si veda capitolo 5, paragrafo 4); Una particolare forma di stage, denominata tirocinio estivo di orientamento, era disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. n. 276/2003 (cd. "Legge Biagi"): l'articolo in questione tuttavia, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza gennaio 2005, n. 50), è stato definitivamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 80/2005. In tema di stage hanno poi rilievo, seppur indirettamente, le seguenti normative: 1) art. 68 della L. n.144/1999, con cui è stato esteso l obbligo formativo fino ai 18 anni consentendone l espletamento nel percorso scolastico, professionale e di apprendistato anche con le forme di alternanza tra scuola e lavoro; 2) D.P.R. n. 257/2000, recante il regolamento attuativo dell articolo precedente; in virtù di tale decreto lo stage assume rilevanza sia come occasione d integrazione tra i percorsi sia come momento di arricchimento formativo;

6 Capitolo n. 2 Comunicazioni al Centro per l'impiego Sebbene l istituto dello stage non costituisca rapporto di lavoro, l attivazione del tirocinio, come la cessazione dello stesso, comporta l obbligo di comunicazione al Centro per l Impiego. In virtù delle disposizioni contenute nella L. n. 296/2006 (art. 1, commi Legge Finanziaria 2007) infatti, l attivazione di un tirocinio ai sensi della L. n. 196/97 deve essere comunicata dal soggetto ospitante entro il giorno antecedente all inizio dello stesso: restano esclusi dall obbligo di comunicazione soltanto quei tirocini che costituiscano dei meri periodi di alternanza scuola/lavoro nell ambito del ciclo di studi cioè i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro (in questo senso Ministero del Lavoro nota 4 gennaio 2007 e nota 14 febbraio 2007, secondo cui non sussiste l obbligo di comunicazione preventiva se il tirocinio è promosso da un istituto scolastico, i destinatari sono studenti iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso e lo svolgimento di quest'ultimo avviene all interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione). La cessazione del tirocinio deve essere comunicata entro i 5 gg. successivi. Come chiarito dal Ministero del Lavoro la comunicazione può anche essere effettuata, in vece dell azienda azienda ospitante, dal soggetto promotore. Sempre per previsione della L. n. 296/2006 (art. 1 comma 1183) sussiste l obbligo di comunicazione della eventuale trasformazione a tempo indeterminato del tirocinio entro i 5 giorni successivi: si tratta peraltro di una disposizione già prevista nel D.Lgs. n. 181/2000 (art. 4-bis, comma 5), ma la cui efficacia era ed è comunque subordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002, alla prossima - oramai - emanazione di un apposito decreto di attuazione da parte del Ministero del Lavoro: fino a tale momento quindi, nessuna particolare comunicazione dovrà essere effettuata agli uffici del collocamento in caso di trasformazione.

7 Capitolo n. 3 I soggetti dello stage Lo stage è un rapporto, regolato da un apposita convenzione, che coinvolge tre soggetti: Soggetto promotore, che procede all attivazione dello stage; Tirocinante, che di fatto è il soggetto beneficiario dell esperienza di stage; Azienda ospitante. SOGGETTI PROMOTORI L attivazione di uno stage può essere promossa da parte dei seguenti soggetti: Università o Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; Provveditorati agli Studi, Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; Enti di formazione professionale pubblici, a partecipazione pubblica od operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente; Enti di formazione privati, non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione - revocabile - della Regione; Agenzie per l Impiego, Centri per l Impiego e Servizi per l Impiego; Comunità terapeutiche e Cooperative sociali, purchè iscritte negli specifici albi regionali, ove esistenti; Servizi di Inserimento Lavorativo per disabili (SIL), istituiti presso le ASL. Nota bene Lo stage può essere attivato anche direttamente dall azienda, ma solo nell ambito delle convenzioni-quadro che i soggetti competenti per legge a promuovere i tirocini possono stipulare con le associazioni dei datori di lavoro interessate (art. 4, 4 comma, D.M. n. 142/1998). In proposito si ricorda che l Associazione Industriali della Provincia di Vicenza ha stipulato nel 1999 un apposito accordo quadro con l Amministrazione Provinciale che consente alle aziende associate di ricercare autonomamente lo stagista e di proporre esse stesse l attivazione di uno stage ai Centri per l Impiego territorialmente competenti (si veda sul tema quanto riportato nel capitolo 8). I TIROCINANTI Non tutti i soggetti possono svolgere un esperienza di stage in azienda. Per prendere parte ai progetti di stage infatti, i soggetti devono trovarsi in queste condizioni, non alternative: essere disoccupati, inoccupati, iscritti alle liste di mobilità o in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; avere già assolto l obbligo scolastico (art. 1, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Tenendo conto di quanto dispone in tema di obbligo scolastico l'attuale legislazione, l attivazione dello stage risulta al momento possibile nei confronti dei soggetti che abbiano compiuto i 15 anni di età e abbiano osservato per almeno 8 anni la frequenza scolastica obbligatoria. Non sussistono invece limiti massimi di età. Per beneficiare dello stage i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti devono essere alternativamente (art. 8, D.M. n. 142/1998):

8 cittadini italiani; cittadini stranieri appartenenti all Unione Europea; cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per quelli privi del permesso di soggiorno si veda quanto riportato nel capitolo 10. AZIENDE AMMESSE AD OSPITARE STAGE Possono ospitare stages tutti i datori di lavoro, privati o pubblici, a prescindere dal settore di attività e dalla sussistenza o meno della qualifica di imprenditore: per ospitare uno stage non è necessario un numero minimo di dipendenti, ma soltanto il rispetto dei limiti numerici stabiliti dalla legge (si veda capitolo 5).

9 Capitolo n. 4 Limiti di durata dello stage La legge non impone un limite minimo di durata, ma solo i seguenti limiti massimi: 4 mesi per gli studenti che frequentano la scuola secondaria 6 mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti alle liste di mobilità, anche se in possesso di un titolo di diploma o laurea per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività 6 mesi formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione - per studenti che frequentano la scuola secondaria 12 mesi - per inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità - per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi 12 mesi - per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonchè di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi - per laureati da non più di 18 mesi 12 mesi - per le persone svantaggiate, con esclusione dei soggetti portatori di handicap (si tratta, ai sensi dell art. 4, comma 1, L. n. 381/1991, di: invalidi fisici, psichici e sensoriali; ex degenti di istituti psichiatrici; soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ex artt L. n. 354/1975 e L. n. 663/1986; altri soggetti indicati con D.P.C.M.). 24 mesi per i portatori di handicap (compresa l eventuale proroga) I limiti sopra riportati non possono essere superati se lo stage viene svolto all interno della stessa azienda. EVENTI SOSPENSIVI Nei limiti di durata massima non si computano gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonchè i periodi di congedo di maternità/paternità (art. 7, 2 comma D.M. n. 142/1998): lo stagista o l azienda possono pertanto richiedere una momentanea interruzione dello stage e riprenderlo dopo la sospensione fino a sua completa conclusione. Nonostante il silenzio della legge, si deve ritenere che nel computo di durata massima debbano essere esclusi anche i periodi di malattia ed infortunio ed il periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa). Nel caso si verificasse un evento sospensivo, la sospensione dello stage e la conseguente proroga dello stesso, potranno essere comunicati e concordati in presenza dei presupposti e con le modalità riportati nel paragrafo immediatamente successivo. PROROGA DELLO STAGE La proroga dello stage è possibile soltanto se: a) nel progetto formativo la durata dello stage è inferiore a quella massima prevista dalla legge: in questo caso la proroga è possibile per un periodo non superiore a quello mancante per il raggiungimento della durata massima dello stage, indicando i motivi che rendono necessario il proluingamento del periodo di tirocinio; b) si verifica un evento sospensivo: in questo caso la durata della proroga sarà pari a quella dell evento sospensivo verificatosi. La proroga determina ovviamente il mantenimento di tutti gli obblighi ed i doveri propri dello stage, in particolare per quanto riguarda gli obblighi della garanzia assicurativa, del tutorato e del rispetto dell originario progetto formativo. La proroga andrà comunicata/richiesta all Ente promotore seguendo le formalità dallo stesso eventualmente previste (art. 7, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

10 Nota bene Se lo stage è stato attivato direttamente dall azienda sulla base della Convenzione quadro stipulata dall Associazione Industriali (si veda quanto detto nel capitolo 8), la proroga andrà richiesta al Centro per l Impiego di riferimento che ha firmato il progetto formativo acquisendo il preventivo consenso del tirocinante ed utilizzando la modulistica sotto riportata.

11 Capitolo n. 5 Limiti numerici di utilizzo dello stage I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all attività dell azienda, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla legge. La limitazione del numero massimo di stagisti è prevista al fine di garantire che lo strumento dello stage non assuma ruoli diversi da quelli previsti dalla normativa e dallo spirito del tirocinio stesso: un numero eccessivo di tirocinanti infatti, inseriti contemporaneamente in azienda, renderebbe impossibile fornire a tutti un adeguata formazione. I limiti sono i seguenti (art. 1, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142): Numero dipendenti a tempo indeterminato Aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato Aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19 Aziende con 20 o più dipendenti a tempo indeterminato Numero stage in contemporanea 1 tirocinante massimo 2 tirocinanti contemporaneamente tirocinanti in misura non superiore al 10% contemporaneamente Va ricordato che non ci sono vincoli sul numero di stage che una persona può svolgere nel corso del suo percorso di studio o una volta terminato lo stesso: resta fermo ovviamente, che uno stage di identico contenuto non può essere ripetuto presso la stessa azienda.

12 Capitolo n. 6 La disciplina dello stage Il rapporto di stage non costituisce rapporto di lavoro e pertanto non è ad esso applicabile la disciplina normalmente applicabile al rapporto di lavoro subordinato. Di seguito sono riportati i principali adempimenti ed obblighi a carico di azienda e tirocinante di cui è necessario il corretto rispetto, tenendo comunque presente che nella specifica convenzione di attivazione dello stage possono essere disposti ulteriori obblighi ed adempimenti a carico delle parti.

13 Sotto Capitolo n. 6.1 Obblighi a carico di tirocinante ed azienda Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto in primo luogo a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento (si veda capitolo 6), da lui stesso conosciuto e sottoscritto. È inoltre tenuto a (D.M. 25 marzo 1998, n. 142): rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; ciò rende necessario che le stesse norme siano conoscibili dal tirocinante o che vengano portate a conoscenza dello stesso; mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti. L obbligo in questione sussiste durante e dopo l esperienza di stage, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge (artt Codice Penale); rispettare i regolamenti aziendali e a seguire le indicazioni dei tutori, facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze: si ricorda comunque che non essendo lo stage un rapporto di lavoro, non è possibile l esercizio del potere disciplinare nei confronti dello stagista che non si attenga alle istruzioni ricevute. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO OSPITANTE Il datore di lavoro ospitante deve (Circ. Min. Lavoro n. 92/1998): svolgere l attività di formazione ed orientamento secondo gli obiettivi e con le modalità contenute nel progetto formativo; indicare, contestualmente alla sottoscrizione del progetto formativo, il TUTOR AZIENDALE, cioè la figura in azienda che avrà il compito di seguire l inserimento del tirocinante; garantire la sicurezza e la salute del tirocinante sul luogo di lavoro (art. 2, 1 comma, lett. a) D.Lgs. n. 626/1994). Si tratta di un obbligo di particolare rilevanza e da non trascurare: in caso di infortunio del tirocinante infatti, la violazione degli obblighi in materia di sicurezza, può determinare a carico dell azienda ospitante l insorgenza di una responsabilità in sede civile per i danni eventualmente subiti dal tirocinante (si veda per esempio Trib. Bassano del Grappa e Trib. Ravenna 18 novembre 2003).

14 Sotto Capitolo n. 6.2 La figura del tutor Nella gestione del rapporto di stage un ruolo determinante viene svolto dai TUTOR, cioè dai soggetti incaricati di seguire lo svolgimento dello stage e di fornire assistenza al tirocinante. TUTOR FORMATIVO Il tutor formativo è il soggetto individuato dall ente promotore con l incarico di responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Concretamente tale figura viene individuata dall Ente promotore nell ambito della convenzione e costituisce il punto di riferimento per l azienda per tutte le problematiche che dovessero manifestarsi in ordine al rapporto di stage. Nota bene Se lo stage è stato attivato direttamente dall azienda sulla base della Convenzione quadro stipulata dall Associazione Industriali (si veda capitolo 8), il tutor formativo viene individuato dal Centro per l Impiego presso il quale si è provveduto alla sottoscrizione del progetto formativo. TUTOR AZIENDALE Il tutor aziendale è la figura in azienda che avrà il compito di seguire l inserimento del tirocinante. Il tutor aziendale, che deve essere individuato dal datore di lavoro già all atto dell attivazione dello stage (indicandone il nominativo nel progetto), ha il compito di: 1) seguire il tirocinante nell area aziendale dove opera, affiancandolo nei momenti formativi ed illustrandogli le modalità delle fasi lavorative; 2) contribuire alla stesura del progetto formativo; 3) chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio; 4) valutare la prestazione del tirocinante. Tale figura è inoltre il riferimento in azienda per il tutor formativo che segue i tirocinanti durante la loro esperienza.

15 Sotto Capitolo n. 6.3 Obblighi assicurativi I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. L obbligo assicurativo è, di norma, a carico del soggetto che ha promosso l attivazione dello stage, anche se può essere previsto che tale onere sia a carico del datore di lavoro ospitante (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Le Regioni o le singole Province possono stanziare appositi fondi per far fronte agli oneri connessi alle sopra ricordate coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Nota bene Se lo stage è stato attivato direttamente dall azienda sulla base della Convenzione quadro stipulata dall Associazione Industriali con la Provincia di Vicenza, l obbligo assicurativo è posto a carico dell azienda. ASSICURAZIONE PRESSO L'INAIL Lo stagista deve essere assicurato per i rischi connessi alla sua presenza nei luoghi di lavoro: le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento (ad esempio eventuali trasferte nazionali od estere). Non è invece necessaria la denuncia all Inail dell inizio e della cessazione di stage. La posizione assicurativa Inail è unica, a prescindere dall ambito aziendale in cui verrà collocato il tirocinante, ed è priva di scadenza. Il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 (art. 3, comma 3) stabilisce che ai fini dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo deve essere calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL sulla base del tasso del 9 per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi. Attualmente, a seguito dell introduzione delle nuove tariffe dei premi operata con il D.M. 12 dicembre 2000, la voce da prendere a riferimento è la 0611 con i seguenti tassi: settore industria: tasso del 9 per mille; settore artigianato: tasso del 5 per mille; settore terziario: tasso del 6 per mille; altre attività: tasso dell 11 per mille. L importo minimo giornaliero della retribuzione da assumere a riferimento sia ai fini contributivi che risarcitivi, risulta fissato, dal 1 luglio 2009, in 47,83. Si ricorda che il minimale giornaliero si determina dividendo per 300 l'importo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL (dal 1 luglio 2009 pari a ,30): di conseguenza la retribuzione convenzionale giornaliera è soggetta a periodica revisione, appunto perchè collegata all importo del minimale di retribuzione che viene annualmente fissato per il periodo 1 luglio - 30 giugno ai fini assicurativi per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. Per aprire una posizione assicurativa è necessario recarsi personalmente all'ufficio INAIL e compilare il modulo di apertura della posizione (denominato "Denuncia di esercizio del gruppo 0") sul quale andrà specificato che i tirocinanti sono coperti durante gli stage "ovunque", anche in caso di trasferta: la richiesta di apertura deve essere presentata almeno 5 giorni prima che inizi lo stage.

16 Tale richiesta non è necessaria se l'attività svolta dallo stagista rientra già in uno dei rischi assicurati dal'azienda: in tal caso infatti la posizione assicurativa sarà la medesima di quella già in possesso dell'azienda. Il numero della posizione assegnato dall'inail deve essere indicato sul progetto formativo. Nota bene In caso di infortunio l'azienda ha l'obbligo di informare l'ente promotore immediatamente. Ove l'infortunio abbia una durata superiore a tre giorni, l'ente promotore (o l'azienda, nei casi in cui sia questa la titolare della posizione assicurativa) dovrà effettuare secondo la normativa di legge la denuncia di infortunio all'inail e all'autorità di pubblica sicurezza iscrivendo l'infortunio nell'apposito registro. ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI Lo stagista deve essere assicurato per i rischi ed i danni che potrebbe causare a terzi presso idonea compagnia assicuratrice: dal punto di vista pratico, l azienda che già dispone di tale copertura assicurativa per i propri dipendenti, si limiterà ad estenderla anche agli stagisti eventualmente presenti nei locali aziendali.

17 Sotto Capitolo n. 6.4 Compensi e rimborsi al tirocinante Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non dà diritto ad alcuna retribuzione: al tirocinante comunque, può essere riconosciuta una borsa di studio/compenso od altri incentivi di carattere economico (tickets restaurant, rimborsi spese, etc.). Le somme possono essere riconosciute dall azienda ospitante, a sua discrezione, oppure, se si tratta di stages proposti da Istituti di formazione o Enti pubblici, dagli Istituti stessi o da appositi fondi regionali o europei (ad esempio Fondo Sociale Europeo). TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE DEL COMPENSO VERSATO AL TIROCINANTE Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non dà diritto ad alcuna retribuzione: al tirocinante comunque, può essere riconosciuta una borsa di studio/compenso od altri incentivi di carattere economico (tickets restaurant, rimborsi spese, etc.). Le somme possono essere riconosciute dall azienda ospitante, a sua discrezione oppure, se si tratta di stages proposti da Istituti di formazione o Enti pubblici, dagli Istituti stessi o da appositi fondi regionali o europei (ad esempio Fondo Sociale Europeo). La borsa di studio o il compenso eventualmente pattuito possono essere corrisposti con cadenza mensile, oppure al termine dello stage: il pagamento di tali somme può anche essere subordinato al raggiungimento di un periodo minimo prefissato di stage (ad esempio al raggiungimento di una percentuale minima del monte ore inizialmente previsto). Le somme versate ai tirocinanti non sono soggette ad alcuna contribuzione previdenziale, dal momento che lo stage non costituisce rapporto di lavoro. Dal punto di vista fiscale invece, le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti sono qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: in particolare, tali somme rientrano nell ipotesi prevista dall art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986, che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente. L assimilazione dei compensi con i redditi da lavoro dipendente ha queste conseguenze diritto del tirocinante di godere delle stesse detrazioni previste per i lavoratori dipendenti. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni, il datore dovrà acquisire dallo stagista la dichiarazione di spettanza; obbligo di assoggettare le somme versate alla ritenuta d acconto con scaglioni e aliquote Irpef (di norma, l entità delle somme corrisposte, rende applicabile l aliquota del primo scaglione di reddito); obbligo per il sostituto d imposta di effettuare il conguaglio di fine anno o di fine rapporto di cui all art. 23, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, nonché, su richiesta, il conguaglio complessivo ; diritto per il tirocinante di vedersi consegnato, in esito al rapporto di stage, il modello CUD, nei termini di legge previsti; obbligo per il sostituto d imposta di redigere nel Mod. 770 Semplificato, la Comunicazione per lavoro dipendente ed assimilati relativa al tirocinante. In merito alle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dai tirocinanti, si precisa che: costituisce reddito imponibile il rimborso allo stagista di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante (o le eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto) e il rimborso delle spese comunque sostenute per recarsi presso il soggetto ospitante (Ministero delle Finanze circ. n.326/1997); in caso di rimborso analitico, non concorrono a formare reddito le spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio collegate agli incarichi conferiti dal soggetto ospitante da eseguire fuori dal Comune in cui si

18 trova la sede di svolgimento dello stage. Nel caso di incarichi da eseguirsi nell ambito del Comune in cui si trova la sede di svolgimento dello stage, non concorrono a formare reddito le sole spese di viaggio documentate dai titoli di viaggio emessi dal vettore; le somme percepite in via forfetaria a titolo di rimborso delle spese sostenute dai tirocinanti per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante fuori del Comune in cui si trova la sede di svolgimento dello stage, trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono assoggettate al regime fiscale previsto per l indennità di trasferta. Ciò significa che tali rimborsi forfetari non concorrono al reddito imponibile fino a 46,48 o 77,47 euro a seconda che la trasferta sia in Italia o all estero: il limite di esenzione fiscale viene ridotto di 1/3 o di 2/3, qualora al tirocinante venga riconosciuto il rimborso rispettivamente delle spese di viaggio o di alloggio, oppure di entrambe (art.51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986). Nota bene: stagista residente all'estero Non è infrequente che lo stagista sia una persona residente in uno Stato estero. Dal punto di vista fiscale, se il tirocinante non é iscritto nell Anagrafe di un Comune italiano come residente per almeno 183 giorni nell anno solare, è da considerarsi non-residente. Tuttavia poichè le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono inserite tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (art.50, comma 1, lett.c, TUIR), se erogate a soggetti non residenti, si considerano prodotte nel territorio dello Stato, e sono quindi rilevanti ai fini fiscali, quando siano corrisposti da soggetti residenti nel territorio stesso (art.23, comma 2, lett.b, TUIR). Questi emolumenti erogati da un impresa italiana a tirocinanti residenti all estero sono, quindi, soggetti a tassazione in Italia. In questo caso, il sostituto d imposta potrà scegliere tra: - applicare, sotto la propria responsabilità, la Convenzione contro le doppie imposizioni, se esistente, stipulata tra lo Stato estero di residenza e l Italia, non effettuando le ritenute eventualmente dovute, qualora le norme convenzionali lo consentano; in tal caso, il sostituto dovrà acquisire dallo stagista, un certificato di residenza fiscale, rilasciato dalle autorità dello Stato estero; - applicare le ritenute eventualmente dovute e lasciare all interessato l onere di chiedere il rimborso delle ritenute subite all amministrazione finanziaria italiana, se le norme convenzionali prevedono l esonero dalla tassazione. Per quanto riguarda la determinazione del reddito e della base imponibile dell IRAP dell impresa ospitante, si segnala, in estrema sintesi, che, le somme corrisposte costituiscono un costo fiscalmente deducibile solo ai fini delle Imposte sul reddito. Viceversa, ai fini dell IRAP, trattandosi di compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell art.50 del TUIR, il costo in esame non appare deducibile (art.11, comma 1, lett.b), n.4), del D.Lgs. n.446 del 1997). RIMBORSO DEGLI ONERI ECONOMICI SOSTENUTI DALL'AZIENDA OSPITANTE I datori di lavoro che abbiano ospitato tirocinanti del Mezzogiorno presso imprese di regioni del Centro e del Nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale, nei casi e con le modalità indicati dalla legge, dei seguenti oneri economici (art. 9 D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e D.M. 22 gennaio 2001): oneri finanziari connessi all attuazione dei progetti di tirocini, ivi comprese le spese per il vitto e l alloggio dei giovani tirocinanti; spese sostenute a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I rimborsi vengono concessi tenendo conto in via prioritaria alle aziende che hanno dato attuazione agli accordi di programma approvati dalle regioni di destinazione e di residenza del tirocinante, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente rappresentative a livello regionale (art. 2, D.M. 22 gennaio 2001). Per i soli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, verrà data priorità alle imprese con sede nelle aree di cui all obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/1993 e successive modificazioni (Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Molise), con particolare preferenza di quelle con minore dimensione e che abbiano attivato i tirocini in favore dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 (art. 3, D.M. 22 gennaio 2001).

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20 Sotto Capitolo n. 6.5 Valore formativo dello stage Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, ove debitamente certificate dai soggetti promotori possono avere valore di credito formativo ed essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore (art.12, D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998; art. 6, D.M. 25 marzo 1998, n. 142; D.M. n. 34 del 10 febbraio 1999). Il credito formativo permette allo studente dell ultimo anno della scuola media superiore di ottenere un punteggio che si aggiunge al punteggio riportato nelle prove scritte ed orali dell esame di maturità. Nelle Università la modalità secondo la quale viene convertita l esperienza di stage in punteggio di esame o laurea viene stabilita autonomamente da ogni Accademia. Per essere considerato come credito formativo lo stage dovrà essere debitamente documentato e coerente con il tipo di studi seguito. Per le modalità di certificazione bisogna fare riferimento alle specifiche previsioni contenute nella convenzione stipulata con l'ente promotore. Nota bene Se lo stage è stato attivato direttamente dall azienda sulla base della Convenzione quadro stipulata dall Associazione Industriali (si veda quanto detto nel capitolo 8), i risultati dello stage andranno certificati utilizzando il modulo sotto riportato.

21 Sotto Capitolo n. 6.6 Sanzioni in caso di violazione delle norme sullo stage La normativa non prevede specifiche sanzioni per il caso di violazione della disciplina in tema di stage. Sul punto attualmente consta un sola decisione della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 23 ottobre 1999), secondo la quale qualora manchi l attività di addestramento e di formazione professionale e sussistano gli indici propri della subordinazione, devono trovare applicazione le normali regole previste per il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questo orientamento, seppur isolato (*), rende necessario che l azienda gestisca lo stage in modo conforme ai principi e alle modalità indicate nella convenzione a suo tempo sottoscritta ed in ogni caso che la stessa eviti di considerare e gestire lo stagista come un lavoratore subordinato. (*) L impostazione espressa nella citata sentenza del Tribunale di Milano è indirettamente confermata anche dal Tribunale di Bassano del Grappa (sent ) e dal Tribunale di Ravenna (sentenza 18 novembre 2003), i quali pronunciandosi in tema di responsabilità dell azienda ospitante in caso di infortunio del tirocinante, hanno evidenziato la violazione della normativa in tema di stage e rilevato gli indici di subordinazione nel rapporto intercorso.

22 Capitolo n. 7 Attivazione e gestione dello stage L attivazione dello stage deve essere sempre preceduta dalla stipula di un apposita convenzione, finalizzata a individuare le modalità di svolgimento e gestione dello stage. Alla convenzione deve essere necessariamente allegato un progetto formativo e di orientamento contenente i tempi, le modalità e le caratteristiche dello stage che si intende effettuare. In particolare in esso devono essere indicati: i dati identificativi dell azienda ospitante e del tirocinante; gli obiettivi che lo stage si prefigge di far raggiungere al tirocinante; le modalità di svolgimento (ad esempio particolari formalità da rispettare per comunicare l intenzione di interrompere lo stage o la proroga dello stesso, possibilità di effettuare trasferte eventualmente anche all estero, etc.); il nominativo del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale; gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile. Questo comporta che la posizione Inail deve essere aperta prima della sottoscrizione della convenzione; le attività pratiche e teoriche che dovranno essere svolte dal tirocinante; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio, con l indicazione degli orari di presenza prevista in azienda; l area o il settore aziendale di inserimento; l eventuale compenso pattuito, o le altre agevolazioni di carattere economico che si intende riconoscere allo stagista. I modelli di convenzione e di progetto formativo da utilizzare, allegati al D.M. n. 142/1998, sono i seguenti: Nota bene Per le aziende associate, che intendono avvalersi della Convenzione quadro stipulata dall Associazione Industriali della Provincia di Vicenza con la Provincia di Vicenza, la modulistica utilizzabile è quella riportata nel capitolo 8.

23 Sotto Capitolo n. 7.1 Obblighi di informazione La convenzione ed il progetto formativo sottoscritti, deve essere trasmessa in copia, a cura dell Ente promotore, ai seguenti soggetti: Regione; Direzione provinciale del Lavoro-Settore Ispezioni del Lavoro; RSU aziendali o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali esterne. Nota bene Se lo stage è stato attivato direttamente dall azienda sulla base della Convenzione quadro stipulata dall Associazione Industriali, l informazione di cui sopra viene adempiuta direttamente dal Centro per l Impiego che ha sottoscritto il progetto formativo e di orientamento.

24 Sotto Capitolo n. 7.2 Certificazione risultati stage Gli esiti dello stage devono essere certificati dall azienda al termine dello stesso (art. 6, D.M. n. 142/1998). Tale certificazione, che va effettuata utilizzando l apposita modulistica messa a disposizione dall ente promotore, è importante ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e di un eventuale ricerca di un posto di lavoro. Nota bene Per le aziende associate che abbiano attivato lo stage avvalendosi della convenzione quadro stipulata dall Associazione Industriali di Vicenza la certificazione può essere effettuata utilizzando la modulistica sotto riportata.

25 Capitolo n. 8 Convenzione quadro con la Provincia di Vicenza L Associazione Industriali di Vicenza ha stipulato il 23 dicembre 1999 con la Provincia di Vicenza un apposita convenzione quadro volta a consentire e a regolamentare l instaurazione di stage direttamente da parte delle aziende associate nella Provincia di Vicenza. La convenzione consente l attivazione di stage con giovani disoccupati/inoccupati, anche iscritti alle liste di mobilità, per un periodo non superiore a 6 mesi; ciò implica che possono avvalersi della stessa anche le aziende che intendano proporre lo stage ad un neolaureato o neodiplomato. La convenzione quadro costituisce uno strumento di indubbia utilità per le aziende soprattutto per due motivi: a) l azienda può ricercare autonomamente e direttamente il tirocinante da inserire in azienda con stage, senza che sia necessario attendere la segnalazione o l offerta di stage da parte di Istituti scolastici, Enti di formazione o dagli uffici del collocamento: ciò consente di poter utilizzare lo strumento dello stage in modo più flessibile e rapido, dal momento che la persona viene ricercata ed avviata a scelta e discrezione dell azienda che lo ospita; b) non è necessario che l azienda stipuli alcuna convenzione, dal momento che essa risulta già stipulata in via generale dall Associazione in nome e per conto delle proprie associate. Nota bene La convenzione stipulata con la Provincia di Vicenza ha un contenuto analogo a quella già sottoscritta dall Associazione Industriali in data 8 giugno 1998 con l Agenzia per l Impiego del Veneto (oggi Ente Veneto Lavoro): tale convenzione, visionabile nel file allegato, può essere utilizzata in tutti quei casi in cui un azienda associata desideri attivare uno stage da svolgersi esclusivamente in una filiale/sede posta fuori dalla provincia di Vicenza. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLO STAGE L azienda che intende avvalersi della convenzione quadro in esame deve seguire questa procedura: individuare il soggetto da inserire in azienda con lo stage; aprire una posizione assicurativa Inail per lo stagista; prevedere la copertura assicurativa dello stagista per la responsabilità civile verso terzi. Dal punto di vista pratico è sufficiente estendere la polizza eventualmente già esistente in azienda per i dipendenti anche ai tirocinanti presenti in azienda; compilare il progetto informativo utilizzando il modello allegato: contestualmente al progetto dovranno essere compilati e presentati gli allegati B e C sotto riportati; fissare un appuntamento con il Centro per l Impiego territorialmente competente per la sottoscrizione del progetto formativo compilato: all incontro, l azienda dovrà presentarsi insieme al futuro stagista. Modulistica per attivazione stage (valida per entrambe le convenzioni )

26 GESTIONE DELLO STAGE La gestione dello stage attivato sulla base della convezione quadro segue le regole generali di tutti gli stage con queste sole particolarità: l obbligo di comunicazione ed informazione dell avvenuta attivazione dello stage viene posto a carico dell Amministrazione provinciale per il tramite dei Centri per l Impiego; l obbligo assicurativo INAIL e per la RCT è a carico dell azienda; il tutor formativo viene individuato direttamente dal Centro per l Impiego che sottoscrive il progetto formativo; la certificazione dei risultati dello stage va eseguita utilizzando l'allegato A sotto riportato; in caso di missioni da operare per conto dell azienda, in Italia o all estero, il tirocinante ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

27 Capitolo n. 9 Stage con soggetti disabili Gli stage possono essere svolti in azienda anche da parte di soggetti con disabilità fisica o psichica ai sensi della L. n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio (si tratta degli invalidi civili, con invalidità superiore al 45%, degli invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, degli invalidi di guerra (compresi gli invalidi civili di guerra) e per servizio con invalidità accertata dalla Commissione militare, dei soggetti non vedenti e sordomuti). Si tratta di un ipotesi di stage specifica, prevista dal legislatore con una duplice finalità: permettere al disabile di conoscere il luogo in cui sarà chiamato a svolgere la propria attività lavorativa, una volta perfezionatasi l assunzione definitiva; consentire alle aziende di valutare direttamente sul posto di lavoro il disabile da assumere in ottemperanza alla legge, conservando il diritto di non dar corso all assunzione qualora l esperienza di stage non abbia oggettivamente fornito i risultati sperati. Lo stage previsto dalla L. n. 68/1999, che riguarda soltanto le aziende soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio (cioè le aziende che occupino complessivamente almeno 15 dipendenti), ha la natura e la regolamentazione propria di ogni tipo di stage, salvo che per queste particolarità: a) lo stage, pur non costituendo rapporto di lavoro, consente all azienda di assolvere l obbligo di assunzione per tutta la durata dello stage e dell eventuale proroga dello stesso (art. 6, D.M. 22 gennaio 2001; art. 13, 3 comma, L. n. 68/1999): in particolare, i disabili impegnati in attività di tirocinio, sono computati nella quota di riserva, ma sono esclusi dalla base di computo della stessa; b) la durata può arrivare, compresa l eventuale proroga, fino ad un massimo di 24 mesi (art. 7, lettera f del D.M. 142/1998; art. 13, 3 comma, L. n. 68/1999); c) gli oneri contributivi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, che devono comunque essere anticipati dal datore di lavoro, vengono posti a carico del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13, 3 comma, L. n. 68/1999). Questo vantaggio sussiste solo se lo stage viene proposto dal Centro per l Impiego: nel caso in cui sia il datore a segnalare il nominativo del disabile da coinvolgere nell esperienza di stage, gli oneri assicurativi sono a suo integrale carico, senza possibilità di rimborso (fatto salvo l eventuale trattamento di miglior favore concesso dal Centro per l Impiego stesso); d) l attivazione di questo stage, è sempre subordinata alla sottoscrizione di un apposita convenzione con i Centri per l Impiego, che stabilisce modalità, durata e il tipo di tutoraggio che verrà garantito nel corso del tirocinio). Le Convenzioni sono di tre tipi; per ciascuno di essi la Regione Veneto ha elaborato i relativi schemi e i criteri applicativi della legge in materia di convenzioni: A) Criteri applicativi B) Convenzione di programma (articolo 11, primo comma) C) Convenzione di integrazione lavorativa (articolo 11, quarto comma) D) Convenzione di inserimento lavorativo (articolo 12) Alle aziende che stipulano convenzioni di programma o di integrazione lavorativa con soggetti affetti da disabilità di particolare gravità, sono riconosciute le agevolazioni contributive previste dall articolo 13 della legge 68/1999.

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