in evidenza l interpello la giurisprudenza l approfondimento lo sapevi che N 7 del 5 luglio 2013

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1 N 7 del 5 luglio 2013 in evidenza Decreto Legge n. 76 del MISURE URGENTI PER L OCCUPAZIONE : Le principali novità introdotte dal Governo e già in vigore dal 28 Giugno p.2; l interpello Quale disciplina si applica agli stage extra-curriculari da svolgersi all estero o presso le ambasciate?...p.17; la giurisprudenza Doppia iscrizione INPS per l Amministratore... p.19; l approfondimento LE ASSENZE DAL LAVORO..... p.21; lo sapevi che...grazie al nuovo portale studio leoni, puoi accedere ai listini paga di dipendenti e collaboratori, ai consueti documenti aziendali e tanto altro, direttamente dal tuo PC. Leoniweb: un nuovo servizio sempre attivo e a vostra disposizione. Contattaci per una dimostrazione Pag. 1 di 24

2 NEWS Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013: misure urgenti per l occupazione Lo scorso 28 Giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 76, attraverso il quale il Governo ha adottato urgenti misure per la promozione dell occupazione e della coesione sociale. Gli interventi in tali ambiti sono finalizzati a: - accelerare la creazione di posti di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con particolare riferimento a giovani, disoccupati e residenti nel mezzogiorno); - migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e potenziare le politiche attive; - aumentare le tutele di imprese e lavoratori; - ridurre la povertà assoluta ed accrescere l inclusione sociale Il Decreto contiene inoltre disposizioni in materia di IVA (è stato prorogato al 1 Ottobre 2013 l incremento dell 1% dell imposta) ed altre misure urgenti, e rappresenta il primo di una serie di provvedimenti che il Governo, in coordinamento con le Istituzioni Europee, ha emanato nell ambito di una più ampia strategia di crescita e di sviluppo a breve termine del nostro paese. Qui di seguito riportiamo una sintesi dei principali provvedimenti approvati, con la precisazione che tali misure sono già entrate in vigore il 28 Giugno u.s. e sono pertanto già operative (in attesa ovviamente dell esame di conversione del decreto legge, attraverso il quale, si ricorda, il Parlamento potrebbe apportare modifiche anche di carattere sostanziale). Contratti a tempo determinato 1) Vengono ripristinati, in caso di successione di contratti a termine, gli intervelli temporali previsti prima che venissero modificati dalla Legge 92/2012, c.d. Riforma Fornero (tale provvedimento aveva difatti esteso gli intervalli temporali tra due successivi contratti a termine stabilendo che dovessero trascorrere, in caso di nuova assunzione a tempo determinato, 60 giorni qualora il precedente contratto avesse durata sino a sei mesi e 90 giorni qualora tale durata fosse invece superiore). Tornano quindi ad essere rispettivamente di 10 e 20 giorni gli intervalli temporali che i datori di lavoro dovranno rispettare in caso di successione di contratti a tempo determinato, per evitare che il secondo rapporto venga considerato a tempo indeterminato. Pag. 2 di 24

3 2) viene prevista la possibilità che anche i contratti acausali, ossia quelli stipulati senza obbligo di motivazione scritta (ragioni di carattere tecnico, produttivo, sia prudente formalizzare la prosecuzione del rapporto con il lavoratore nonchè darne comunicazione al Centro per l Impiego (entro 5 giorni dal termine). organizzativo e sostitutivo) in quanto sottoscritti con lavoratori alla loro prima missione in azienda: - possano essere prorogati alla loro Collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e contratti di associazione in partecipazione scadenza nell ambito dei 36 mesi massimi consentiti; - possano proseguire di fatto oltre il termine 1) Viene introdotta una modifica alla legge 92/2012 attraverso la quale viene estesa ai pattuito (massimo 30 giorni per i contratti di collaborazione coordinata e contratti di durata sino a 6 mesi e massimo 50 giorni per i contratti di durata superiore) corrispondendo al lavoratore la maggiorazione retributiva prevista dalla legge (20% sino al decimo giorno e 40% per i giorni successivi). Viene inoltre stabilito che la contrattazione collettiva (a tutti i livelli, pertanto anche quella aziendale) possa prevedere ulteriori ipotesi in cui la motivazione del termine non sia necessaria. 3) l obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l Impiego della prosecuzione di fatto oltre il termine di cui al punto precedente (30 o 50 giorni per durata sino o superiore a sei mesi), introdotta dalla Riforma Fornero, viene abrogata. In tali ipotesi, pertanto, non sarà più necessaria alcuna comunicazione, sebbene si ritiene continuativa, anche nella modalità a progetto, ad ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, l applicazione della norma introdotta per i lavoratori dipendenti al fine di contrastare il fenomeno delle c.d dimissioni in bianco. Per effetto di tale modifica, anche le cessazioni (dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute dal 28 Giugno u.s.) di queste tipologie di rapporti necessitano, al fine di essere efficaci, della convalida del lavoratore. Il committente sarà pertanto tenuto anche con riferimento a queste categorie di prestatori di lavori ad inviare formale invito di convalida del recesso nelle modalità attualmente previste per i lavoratori subordinati. 2) la previsione del divieto di stipula di contratti a progetto qualora l attività Pag. 3 di 24

4 comporti lo svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi viene modificata nel senso che ora i requisiti dell esecutività e della ripetitività dei compiti affidati deve essere soddisfatto congiuntamente. Attraverso tale modifica, pertanto, i progetti che comportino mansioni ripetitive potranno ad esempio essere considerati validi in assenza di specifiche e reiterate disposizioni esecutive. Si ricorda ad ogni modo che il progetto deve continuare a rappresentare uno specifico risultato che il collaboratore deve autonomamente realizzare. 3) viene stabilito come l obbligo di redigere il contratto di lavoro a progetto in forma scritta non sia più solo ad probationem (ossia ai soli fini della prova), ma diventi ad substantiam (ossia necessario per la validità dell atto). Ne consegue che mentre prima per legge l assenza di forma scritta non influiva sulla validità del contratto a progetto, ora è invece richiesta affinchè il negozio giuridico possa considerarsi validamente stipulato. Lavoro a chiamata La disciplina del lavoro intermittente, c.d. lavoro a chiamata, viene nuovamente modificata con il principale obbiettivo di contrastare l uso improprio di questa particolare tipologia contrattuale e sono tre le novità introdotte: 1) al fine di attribuire al lavoro a chiamata la sua reale connotazione di prestazione lavorativa di fatto discontinua, ossia caratterizzata dall intermittenza della prestazione di lavoro resa a favore del datore di lavoro (come era del resto già nelle intenzioni del legislatore in sede di sua introduzione nel 2003), viene stabilito come il contratto di lavoro intermittente sia ammesso, con riferimento a ciascun lavoratore, per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell arco di tre anni solari, e che il superamento di tale limite comporti la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Pare che la norma debba essere interpretata nel senso che tale limite sia riferito alla prestazione resa nei confronti di ogni singolo datore di lavoro, e non riguardi pertanto il numero complessivo di giornate effettivamente lavorate da un singolo soggetto in regime di job on call presso più datori di lavoro (si auspica ad ogni modo un chiarimento amministrativo in tal senso). Si precisa come il decreto espressamente preveda che ai fini del conteggio delle quattrocento giornate nel triennio si computino esclusivamente quelle prestate Pag. 4 di 24

5 successivamente all entrata in vigore del provvedimento. 2) viene alleggerito il regime sanzionatorio previsto per la mancata preventiva comunicazione alla DTL delle giornate lavorative del prestatore a chiamata. Le sanzioni, previste nella misura da 400,00 ad 2.400,00 con riferimento a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione, a decorrere dal 28 Giugno u.s. non sono più applicate qualora dagli adempimenti di carattere contributivo in precedenza assolti emerga la non intenzionalità del datore di occultare il rapporto di lavoro. La norma necessita senza dubbio di chiarimenti soprattutto con riferimento all identificazione degli elementi e degli indici in base ai quali si dovrebbe desumere la buona fede o meno del datore di lavoro, in modo tale anche da poter limitare il potere discrezionale dei singoli ispettori; 3) il periodo transitorio di vigenza dei rapporti di lavoro a chiamata instaurati ai sensi della disciplina ante riforma abrogata dalla legge 92/2012 (requisiti di età non più previsti e prestazioni rese nei fine settimana, ferie estive, vacanze pasquali e natalizie), la cui scadenza era prevista trascorsi 12 mesi dall entrata in vigore della Riforma Fornero (quindi fissata al 17 Luglio 2013), è stato prorogato al 1 Gennaio Ne consegue che tali rapporti di lavoro potranno continuare ad essere resi nella modalità job and call fino a tale data. Lavoro accessorio 1) Con l eliminazione da parte del Decreto 76/2013 della locuzione di natura meramente occasionale, introdotta dalla legge 92/2012 per descrivere e tipizzare le prestazioni di lavoro accessorio, vengono meno i dubbi interpretativi circa il regime di occasionalità che doveva caratterizzare il lavoro accessorio. La modifica normativa riprende quindi la recente linea interpretativa del Ministero, il quale si era già espresso nel senso di considerare unicamente i requisiti di carattere economico (limiti di 5.000,00 o 2.000,00 se riferiti a prestazioni rese ad imprese) quali elementi qualificatori del lavoro occasionale accessorio. Ne consegue che solo il superamento di tali limiti fa venire meno la presunzione che si tratti di lavoro occasionale, e nell ambito di detta soglia l attività ispettiva non deve quindi effettuare ulteriori indagini sulle modalità di svolgimento dell attività lavorativa, anche, ad esempio, se in azienda fossero presenti lavoratori che Pag. 5 di 24

6 svolgono la medesime prestazioni con contratto di lavoro subordinato; 2) viene concessa al Ministero la possibilità di stabilire con proprio decreto particolari regole, con riguardo sempre ai voucher, qualora si tratti di prestazioni rese nei confronti della pubblica amministrazione e che siano interessate categorie in condizione di oggettivo disagio sociale (detenuti, tossicodipendenti, disabili e percettori di ammortizzatori sociali). delegato nuovamente la conferenza Stato Regioni ad elaborare, entro il 30 Settembre 2013, nuove linee guida che possano finalmente rilanciare l utilizzo di questo istituto nonché consentirne un applicazione quanto più uniforme sull intero territorio nazionale. Il decreto prevede che le linee guida promosse dalla conferenza Stato - Regioni dovranno proporre le modalità di rilancio dell istituto in primis attraverso la previsione di deroghe al D.lgs 167/2011 finalizzate a semplificare le modalità di erogazione della formazione (elaborazione piano Apprendistato formativo, registrazione della formazione ecc..). Non vengono apportate sostanziali modifiche alla Tirocini formativi nuova disciplina dell istituto introdotta dal D.lgs 167/2011. L unica concreta novità inserita è la possibilità, successivamente alla stipula di un contratto di apprendistato di primo livello (ossia quello finalizzato al raggiungimento di una qualifica o di un diploma professionale), di trasformare detto contratto di apprendistato nella tipologia di secondo livello (ossia quello c.d. di mestiere finalizzato all ottenimento da parte del lavoratore apprendista di una qualificazione professionale). La durata massima dei due cicli di apprendistato non potrà comunque superare quella che sarà individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il decreto, nell ottica di far divenire il contratto di apprendistato realmente quale modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, ha Anche con riferimento ai c.d. stage, non si rilevano sostanziali novità, se non un forte impegno soprattutto economico finalizzato a favorirne l attivazione con particolare riguardo al Mezzogiorno. Queste le misure inserite nel decreto: 1) nell ambito delle Regioni che non hanno emanato una propria normativa in materia di tirocini formativi gli stage potranno ugualmente essere attivati secondo le disposizioni in materia di carattere nazionale e la durata massima, sino al 31 Dicembre 2015, sarà prorogabile di un ulteriore mese (quanto detto pertanto non dovrebbe riguardare i tirocini promossi nella Regione Lombardia in quanto la Pag. 6 di 24

7 stessa è già dotata di una completa ed autonoma regolamentazione normativa); 2) è previsto lo stanziamento di fondi da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare al fine di promuovere l alternanza tra studio e lavoro (il meccanismo prevede l attribuzione di risorse direttamente alle Università che le assegneranno agli studenti più meritevoli anche in base alle condizioni economiche individuali); 3) vengono introdotte borse di tirocinio formativo in favore di giovani residenti nelle Regioni del Mezzogiorno e di età recedere dal rapporto di lavoro al fine di esperire in quella sede il tentativo obbligatorio di conciliazione. E stato previsto che: 1) la procedura non debba essere seguita qualora il licenziamento abbia luogo per superamento del periodo di comporto, per cambio di appalto o per fine lavori nelle attività nel settore edilizio; 2) la mancata presentazione di una delle parti presso la DTL per il tentativo di conciliazione può incidere negativamente su una successiva eventuale pronuncia in sede giudiziaria. compresa tra i 18 e i 29 anni, che possiedono i seguenti requisiti: - non lavorano; - non studiano; Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati - non partecipano ad alcuna attività formativa. I datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 28 Giugno u.s., Licenziamenti aziende con più di 15 dipendenti e tentativo obbligatorio di conciliazione soggetti percettori dell indennità ASPI (vecchia indennità di disoccupazione), hanno diritto ad un contributo mensile (con riferimento quindi ad ogni mensilità corrisposta al lavoratore) pari al Sono state introdotte alcune modifiche alla procedura di conciliazione obbligatoria introdotta dalla Riforma Fornero per le aziende con più di 15 dipendenti che effettuano licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, e che sono quindi obbligate, dal 18 Luglio 2012, a dare preventiva comunicazione alla DTL dell intenzione di 50% dell indennità mensile residua di disoccupazione che il lavoratore non percepirà per effetto dell avvenuta assunzione. Viene precisato come non sia previsto l accesso al contributo qualora l assunzione derivi da un obbligo di legge (esempio applicazione del diritto di precedenza) o qualora la stessa abbia luogo da Pag. 7 di 24

8 parte di aziende che all atto dell attivazione del rapporto di lavoro abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell azienda che ha provveduto al licenziamento (il mancato accesso in questo ultimo caso ha effetto unicamente quando l assunzione avviene prima che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento). L INPS emanerà le istruzioni necessarie per la concessione ed il recupero del contributo. Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori Al fine di favorire l occupazione giovanile è stato introdotto un beneficio contributivo a favore delle aziende che assumono, sempre a decorrere dal 28 Giugno u.s. ed entro il 30 Giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (da intendersi 29 anni e 364 giorni), che possiedano anche uno solo dei seguenti requisiti: a) siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; c) vivano da soli o con una o più persone a carico. Il contributo mensile è stabilito nella misura del 33% della retribuzione lorda del lavoratore e nel limite di 650,00 mensili. Il beneficio, la cui erogazione è prevista per un periodo di 18 mesi, spetta qualora l assunzione determini un incremento occupazionale netto con riferimento alla forza lavoro aziendale. Tale incremento è calcolato confrontando la differenza del numero di lavoratori di ciascun mese con la media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti all assunzione (ai fini del conteggio rilevano le eventuali diminuzioni occupazionali che si sono eventualmente verificate in società controllate o collegate). L incentivo spetta inoltre in caso di trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato (sempre in presenza di uno dei tre requisiti soggettivi prima menzionati). L erogazione è prevista per dodici mesi fermo restando la realizzazione dell incremento occupazionale prima menzionato con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e a condizione che abbia luogo una successiva nuova assunzione (per quest ultima non è necessario il rispetto dei requisiti). Entro 60 giorni dall entrata in vigore del decreto l INPS disciplinerà le modalità attuative del decreto fornendo inoltre i chiarimenti necessari per un corretto accesso al beneficio. L istanza all Istituto sarà avanzata in modalità telematica e l incentivo sarà prioritariamente riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziate (stabilite in misura differenziata per Mezzogiorno e resto d Italia), sulla base della data di assunzione più risalente ed in considerazione dell ordine cronologico di invio. Pag. 8 di 24

9 Mantenimento iscrizione alle liste di disoccupazione Viene reintrodotta la norma, modificata dalla Riforma Fornero, che prevedeva il diritto per i soggetti con status di disoccupato di conservare lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da tassazione. Ne consegue che i lavoratori potranno nuovamente continuare a svolgere prestazioni di lavoro subordinato e mantenere l iscrizione alle liste di disoccupazione qualora il reddito annuo non si attesti su valori superiori a 8.000,00 (il limite è invece previsto nella misura di 4.800,00 con riferimento ai lavoratori autonomi). Ulteriori Misure previste dal decreto legge 76/2013 Il decreto prevede ulteriori misure che si riassumono qui di seguito: - è stato differito al 31 Ottobre2013 il termine entro il quale le parti sociali sono chiamate a stipulare accordi per la costituzione di Fondi di Solidarietà Bilaterali nei settori non coperti dagli ammortizzatori sociali, al fine di garantire analoghe tutele anche ai lavoratori di questi settori; - è prevista l istituzione presso il Ministero del Lavoro di una specifica struttura di missione che ha il compito di ridurre l inattività e la disoccupazione giovanile attraverso la creazione di nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani; - è istituita presso il Ministero del Lavoro la Banca dati delle politiche attive e passive, finalizzata a raccogliere informazioni sui soggetti da collocare sul mercato occupazionale e favorire quindi l incontro tra la domanda e l offerta di lavoro; - il regime di responsabilità solidale negli appalti viene esteso anche in relazione ai compensi ed agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di lavoro di natura autonoma; - è introdotto l obbligo di depositare presso le DTL competenti i contratti aziendali che derogano alla disciplina legale e contrattuale stipulati ai sensi dell art. 8 del d.l. 138/2011 (sarà necessario venga chiarito dal Ministero se il mancato deposito del contratto aziendale da parte del datore di lavoro comporta il venir meno della validità dell accordo); - vengono aumentate le ammende in caso di violazione del T.U. sulla sicurezza, con fine di rafforzare le tutele dei lavoratori in Pag. 9 di 24

10 materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. costitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione). Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si riserva di fornire alle Aziende Clienti con il prossimo numero di Soppressione certificazione sanitaria di idoneità al lavoro per minori ed apprendisti Lavoro & Notizie delucidazioni aggiuntive qualora venissero emanate a breve, da parte del Ministero ed altri organi competenti, le attese circolari interpretative. E stato abrogato l obbligo di visita preventiva per i minori e gli apprendisti (con riferimento a questi ultimi nelle Regioni dove tale obbligo era ancora Decreto del Fare: disposizioni urgenti per il rilancio dell economia previsto). Restano ad ogni modo in vigore gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal D.lgs 81/2008 (T.U. sulla Lo scorso 22 giugno è entrato in vigore il Decreto Sicurezza) Legge n. 69/2013, contenete disposizioni urgenti per il rilancio dell economia. Tra queste ve ne Semplificazione in materia di DURC sono alcune che riguardano, nell ottica di una generale semplificazione, il mondo del lavoro: Si prevede che, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di Denuncia Infortuni sul Lavoro ottenimento del DURC che segnali, però, un inadempienza contributiva relativa ad Viene abrogato l obbligo per il datore di lavoro, in presenza di infortuni sul lavoro che obbligano ad effettuare la denuncia di infortunio all INAIL, di darne comunicazione anche alle autorità di Pubblica Sicurezza. Viene difatti previsto che i dati vengano acquisiti dall INAIL in via telematica. Tale nuova modalità entrerà in vigore entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto uno o più dei soggetti impiegati nell esecuzione del contratto, agli stessi soggetti (amministrazioni aggiudicatrici) verrà chiesto di trattenere dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d ufficio e in modo telematico il DURC per verificare la dichiarazione sostitutiva, per Pag. 10 di 24

11 l aggiudicazione del contratto, per la stipula dello stesso, per il pagamento dello stato di avanzamento lavori. Il DURC in tali fattispecie ha una validità di 180 giorni dalla data di emissione. minimo i rischi da interferenze. Deve, altresì, individuare, per i settori di attività a basso rischio infortunistico, un proprio incaricato per sovraintendere l elaborazione di tale documento. Quest obbligo decade quando vi sono Responsabilità solidale sugli appalti in materia di IVA lavori o forniture aventi durata non superiore a dieci uomini al giorno, salvo il fatto che questi non siano a contatto con E stata abrogata la responsabilità solidale dell appaltatore per il versamento all erario dell IVA dovuta dal subappaltatore in relazione a prestazioni effettuate nell ambito di un contratto di subappalto. fattori o agenti cancerogeni, biologici, esplosivi. È stato anche previsto che, in caso di costruzione e realizzazione di edifici che saranno adibiti a lavorazioni industriali, i relativi lavori devono essere eseguiti rispettando la normativa di settore e 770 Mensile comunicati all organo di vigilanza territorialmente competente (se è prevista Viene in modo definitivo accantonato il la presenza di più di 3 lavoratori). progetto che preveda l invio dei dati contenuti nel modello 770 con cadenza mensile. Trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza Il certificato medico recante la data Semplificazioni di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro presunta del parto deve essere inviato all Inps esclusivamente per via telematica e direttamente dal medico del Ssn. Con le Il datore di lavoro committente, in caso lavoro in appalto, deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi tutte le misure adottate per eliminare, se possibile, o ridurre al stesse modalità deve essere trasmesso all Inps il certificato del parto o dell interruzione della gravidanza. La nuova modalità di comunicazione troverà applicazione a decorrere giorno Pag. 11 di 24

12 successivo alla data di entrata in vigore dello specifico decreto ministeriale che stabilirà le modalità di attuazione di questo nuovo adempimento. del Lavoro, del concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali nei primi dodici mesi. Con questa fattispecie è stata introdotta, per le aziende in cessazione di attività totale o parziale, Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata l elemento di un piano di gestione delle eccedenze occupazionali tale da articolarsi su un arco temporale più ampio dei dodici mesi previsti Saranno fissate delle misure di semplificazioni degli adempimenti in materia di sicurezza, informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per quelle prestazioni che prevedono la permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell anno solare di riferimento. dalla l. n. 223/1991. La norma suddetta disciplina, infatti, l ipotesi di un programma di crisi aziendale che ha causato la crisi dell intera azienda, o parte di essa, supportato da interventi mirati alla gestione dei lavoratori che risultino essere in esubero, da realizzarsi durante un biennio. Quest intervento prevede, dunque, la possibilità di tutelare i lavoratori con il trattamento di integrazione Cassa integrazione per aziende in cessazione salariale erogato per un arco temporale più ampio rispetto ai dodici mesi, volto a favorire la Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 20 del 6 giugno 2013, è intervenuto in merito all art. 1 del d. l. n. 249/2004 (convertito in legge n. 291/2004), prevedendo che nelle ipotesi di crisi aziendale tali da determinare la cessazione dell attività dell intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, la proroga del trattamento straordinario d integrazione salariale per un periodo massimo di 12 mesi e nel caso di programmi che comprendono la formazione avente lo scopo della ricollocazione dei lavoratori, può essere concessa solo previo accertamento, da parte del Ministero ricollocazione degli stessi riconoscendo la proroga del trattamento per ulteriori dodici mesi, qualora si accerti che l impresa abbia dato avvio al concordato piano di gestione degli esuberi delle eccedenze con azioni volte al ricollocamento e alla formazione per il reinserimento nel mercato del lavoro. Le imprese intenzionate ad avvalersi della disposizione normativa sopra richiamata in sede di consultazione sindacale, hanno l onere di presentare un piano biennale che preveda, in modo chiaro ed esaustivo, gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento per Pag. 12 di 24

13 la gestione delle eccedenze occupazionali. Se, però, il piano di gestione degli esuberi si articola su un periodo più ampio (fino a 24 mesi) - ove non possa essere autorizzato per l intero periodo dei 12 mesi previsti dall art. 1 della l. n. 223/1991, in quanto l azienda richiedente nell arco del quinquennio di riferimento ha già beneficiato di altri periodi di integrazione salariale - il trattamento di CIGS per il primo anno potrà essere autorizzato nel limite del periodo residuo al raggiungimento del computo massimo dei 36 mesi. Successivamente,, il trattamento straordinario per il secondo anno potrà essere autorizzato laddove il Ministero, attraverso i propri organi ispettivi, abbia accertato che durante il periodo già autorizzato, l impresa abbia già dato avvio al piano di gestione delle eccedenze occupazionali rimodulato al periodo d integrazione salariale autorizzato. Modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ha pubblicato il decreto interministeriale 27 marzo 2013 avente ad oggetto le modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente, che debbono essere utilizzate dal 3 Luglio 2013 pena l invalidità della comunicazione. Le modalità di comunicazione vengono effettuate attraverso il modello UNI-Intermittente che va compilato esclusivamente mediante strumenti informatici. In tale modello devono essere obbligatoriamente inserite: - I dati identificativi del lavoratore; - I dati identificativi del datore di lavoro; - La data d inizio e fine della prestazione lavorativa per cui si fa la chiamata. Il modello deve essere trasmesso via all indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato, o attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale clic lavoro ( oppure mediante sms contenente almeno il codice fiscale del lavoratore (per le prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione). La trasmissione effettuata con modalità differenti dalle suddette, come detto non è valida ai fini dell assolvimento dell obbligo imposto dalla legge. Copia della comunicazione deve essere conservata dal datore di lavoro e fa fede per documentare l adempimento. Collaboratori familiari nell artigianato, nell agricoltura e nel commercio Molto spesso accade che un familiare renda delle prestazioni occasionali nei settori dell artigianato, dell agricoltura e del commercio, al fine di espletare compiti e attività a carattere puramente Pag. 13 di 24

14 residuale o saltuario a titolo di aiuto nella conduzione dell azienda. Ci si è chiesti se anche in questi casi si debba adempiere agli obblighi nei confronti dell Istituto previdenziale competente. A tale quesito ha risposto il Ministero del Lavoro, con una circolare del 10 giugno scorso avente lo scopo di fornire indicazioni tecniche riguardo la metodologia ispettiva. È stato chiarito che nella maggior parte dei casi la collaborazione viene resa in base ad un legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità, e che non prevede la corresponsione di alcun compenso. Proprio la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare è alla base della natura occasionale della prestazione lavorativa, tale da escludere l obbligo di iscrizione previdenziale. Il Ministero ha chiarito, in primo luogo, che vanno sicuramente ricondotti nell ambito delle collaborazioni occasionali familiari (ed escluse quindi dall obbligo di iscrizione all Istituto previdenziale) le prestazioni rese dai pensionati, che non possono, verosimilmente, garantire al familiare, titolare o socio, un impegno avente carattere di continuità. Perciò il personale ispettivo dovrà considerare le prestazioni rese dai pensionati parenti o affini dell imprenditore come occasionali e gratuite, che non devono, dunque, richiedere né l iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione. Analoghe considerazioni vanno fatte per il familiare impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro, in considerazione del residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l azienda del familiare. Nei casi sopracitati la collaborazione familiare va considerata presuntivamente di carattere occasionale, pertanto il personale ispettivo qualora avesse dei dubbi riguardo tale impostazione dovrà presentare dettagliata e puntuale documentazione probatoria che abbia carattere oggettivo. Fatta questa premessa concernente due esempi specifici di lavoro gratuito occasionale, è bene ora fare riferimenti a due interventi legislativi con l obiettivo di affermare il carattere occasionale della prestazione lavorativa. L art. 21, co. 6-ter, d.l. n. 269/2003, concernente la disciplina delle prestazioni di natura occasionale nell ambito delle imprese artigiane, prevede che gli imprenditori artigiani possano avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali, aventi il carattere di aiuto e senza la corresponsione di nessun compenso, di parenti entro il terzo grado per un periodo non superiore a 90 giorni durante il corso dell anno. Tuttavia, per tale settore vi è la necessaria iscrizione all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le Pag. 14 di 24

15 malattie professionali, ex D.P.R. n. 1124/1965. L art. 74, D. Lgs. 276/2003 con riferimento alle attività agricole stabilisce che non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini entro il quarto grado in modo occasionale e ricorrente per brevi periodi di tempo, a titolo d aiuto e senza la corresponsione di denaro. Per il settore del commercio l obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste solo per i titolari o i gestori in proprio di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado. Comune denominatore delle fattispecie illustrate è costituito dall esclusione dell obbligo di iscrizione all Ente previdenziale e dalla conseguente assenza di versamenti contributivi relativi all attività svolta dal familiare a titolo gratuito. Liquidazione in un unica soluzione di ASpI e mini-aspi Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio decreto del 29 Marzo 2013 ha dato attuazione al provvedimento (sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015) introdotto dalla c.d Riforma Fornero e volto ad incentivare i lavoratori disoccupati verso la ricollocazione in attività di lavoro autonomo. I destinatari dell intervento sono i lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell indennità mensile ASpI o mini-aspi, e che vogliano intraprendere un attività di lavoro autonomo, o avviare un attività di auto impresa o di micro impresa, o associarsi in cooperativa, o vogliano sviluppare a tempo pieno un attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-aspi. La prestazione consiste nella liquidazione, effettuata dall Inps in un unica soluzione, dell indennità mensile ASpI o mini-aspi per un numero di mensilità corrispondente a quelle che devono ancora essere percepite. Il limite massimo complessivo è stato fissato in 20 milioni di euro annui. I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione anticipata devono trasmettere telematicamente all Istituto una domanda recante la specificazione riguardo l attività da intraprendere o da sviluppare. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell attività che dà la possibilità di accedere al beneficio. L istanza va presentata entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini- ASpI, e comunque entro 60 giorni dalla data d inizio attività autonoma o dell associazione cooperativa. Pag. 15 di 24

16 Laddove il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di spettanza dell indennità, lo stesso dovrà comunicare per iscritto l avvenuta assunzione alla sede dell Inps che ha provveduto alla liquidazione (entro 10 giorni dall inizio dell attività subordinata). ANF E IMU L Inps, con messaggio n del 14 Giugno 2013, ha chiarito che per ciò che riguarda la disciplina degli assegni familiari, l introduzione dell IMU non ha apportato alcuna modifica ai criteri che vengono utilizzati per effettuare il conteggio degli stessi, né per ciò che riguarda il loro computo. Premesso ciò, le richieste degli ANF per il periodo dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all anno 2012, dovranno continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all IRPEF. Pag. 16 di 24

17 Un interpello al giorno Domanda: Risposta: Qual è la disciplina applicabile ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari da svolgersi in territorio straniero, e a quelli da espletarsi all esterno dei confini nazionali ma in territorio italiano, come ad esempio i tirocini attivati presso le ambasciate? Il tirocinio costituisce uno strumento rivolto a soggetti che abbiano già assolto l obbligo scolastico, finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e che possono aver luogo nell ambito di processi formativi (cd. tirocini curriculari) o nell ambito di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo (cd. tirocini non curriculari). Per le fattispecie oggetto d interpello occorre far presente che, per quanto concerne i tirocini non curriculari svolti all esterno dei confini nazionali ed in territorio straniero, trova evidentemente applicazione, in virtù del principio di territorialità, la normativa del Paese estero dove viene realizzato il tirocinio stesso o specifiche convenzioni tra Itali e Paese estero. Diversamente, nelle ipotesi di tirocini non curriculari svolti presso le ambasciate ovvero all esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano, non può trovare applicazione sulla base del medesimo principio di territorialità la normativa del Paese straniero ospitante ma la normativa interna. In questa ultima ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina regionale del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile Pag. 17 di 24

18 configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18, L. n. 196/1997 e D.M. 142/1998). Tale soluzione assicura peraltro, in linea con il principio di parità di trattamento, l applicazione di uno stesso regime normativo nell eventualità di tirocini contestualmente promossi da Università situate in Regioni diverse da realizzarsi presso la medesima ambasciata. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Pag. 18 di 24

19 Rassegna della giurisprudenza A cura dell Avv. Lidia Levantino Obbligo di doppia iscrizione INPS per il soggetto che svolge contemporaneamente attività autonoma e attività commerciale L'amministratore di società che svolge lavoro presso la sua attività commerciale deve aprire due distinte posizioni Inps, iscrivendosi alla gestione separata e a quella dei commercianti. Lo ha sancito la Suprema Corte che, con l'ordinanza in oggetto, ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale il quale ha Conclude la Corte che il "criterio dell'attività prevalente non opera per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi". (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n dell'11/06/2013) impugnato la sentenza della Corte d'appello giudicante in base al criterio dell'unificazione della base previdenziale a seconda dell'attività avente "carattere di abitualità e prevalenza" La Corte di Legittimità interviene cassando totalmente tale statuizione poiché, secondo giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent /2009), "in caso di esercizio di attività in forma di impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996". Divieto di assegnazione al lavoratore di mansioni che, sebbene formalmente equivalenti, non salvaguardano il livello professionale acquisito "Con riguardo allo ius variandi del datore di lavoro, il divieto di variazioni in peius opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo Pag. 19 di 24

20 svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.". E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di una Società avverso la sentenza con cui i giudici di merito avevano statuito la reintegra di un dipendente nelle vecchie mansioni condannando il datore a risarcire il danno. La Suprema Corte ha precisato che "l'indagine del giudice di merito deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali. In particolare, le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze". Nel caso in esame - si legge nella sentenza - la Corte territoriale non si è discostata dagli indicati principi mettendo a raffronto l'attività svolta dal lavoratore prima con quella successivamente spiegata, pervenendo alla conclusione della concreta dequalificazione, sul piano fattuale, del lavoratore in violazione del disposto dell'art cod. civ., sotto il profilo che lo svolgimento di attività semplici e meramente ripetitive determinasse l impossibilità per il dipendente di utilizzare le pregresse capacità professionali ed, eventualmente, di accrescerle, ma anzi importasse necessariamente la progressiva perdita delle capacità già acquisite nei precedenti incarichi. La Corte territoriale - proseguono i giudici di legittimità - lungi dall'effettuare una ipervalutazione delle mansioni di coordinamento svolte dal lavoratore, ha cogniamente motivato, esplicitando le ragioni in base alle quali i nuovi compiti del lavoratore (...) dovessero ritenersi riduttivi rispetto ai precedenti e non consentissero allo stesso un accrescimento del patrimonio professionale. Di conseguenza, va esclusa la sindacabilità, in sede di legittimità, di tale valutazione dei fatti accertati dal Giudice del gravame in maniera adeguata e con motivazione priva di vizi logici e giuridici.". (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. S. n del 14/06/2013) Pag. 20 di 24

21 L approfondimento condizioni fisiche e ha quindi ancora bisogno dell assistenza genitoriale per giungere al suo completo ristabilimento. LE ASSENZE DAL LAVORO (seconda parte) Questo tipo di congedo per la malattia del figlio non è retribuito e spetta anche se l altro genitore non ne ha diritto (rientra comunque nel computo In questa trattazione intendiamo terminare il nostro breve excursus sulle assenze dal lavoro trattando le caratteristiche di altre tre fattispecie: - Congedo per la malattia del figlio; - Permesso di cui alla legge n. 104/1992; - Permesso per cariche elettive e funzioni pubbliche. dell anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità). Per poter fruire di questo congedo è necessario che il lavoratore presenti un certificato di malattia del bambino rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, accompagnato da un autocertificazione dell altro genitore di non chiedere lo stesso tipo di congedo nello stesso Congedo per la malattia del figlio periodo e per lo stesso figlio. L art. 47 del Testo unico sulla maternità e paternità, prevede per entrambi i genitori la possibilità di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio che non superi i tre anni di età. Inoltre, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, per un massimo di 5 giorni lavorativi annui, per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni. La Cassazione, con le sentenze n. 2953/1997 e n. 1293/1988, ha specificato che il concetto di malattia sussiste sia durante la fase patologica che in quella successiva di convalescenza del bambino che, dopo il superamento dei sintomi acuti, deve ancora recuperare le normali Permessi di cui alla legge n. 104/1992 La legge n. 104/1992 s inserisce in una serie di misure a favore dei soggetti disabili. Alle agevolazioni previste da tale legge possono accedere sia i parenti di un disabile grave sia lo stesso lavoratore portatore di handicap. Permesso per il lavoratore portatore di handicap grave Ogni mese il lavoratore portatore di handicap grave può usufruire, alternativamente, di due ore di permesso di giornaliero retribuito o di tre giorni di permesso mensili retribuiti (entrambe le fattispecie coperte da contribuzione figurativa). Pag. 21 di 24

22 Il lavoratore ha la facoltà di modificare, di mese in mese, il tipo di permesso richiesto apponendolo sulla domanda. Laddove sopraggiungano delle esigenze improvvise, opportunamente documentate dal lavoratore, può essere consentita anche una modifica all interno del mese. Permesso per assistere il portatore di handicap grave La materia di assistenza dei portatori di handicap grave è stata recentemente modificata dalla legge n. 183/2010. A seguito di ciò, i soggetti che possono fruire dei tre giorni di permesso mensile per assistere i portatori di handicap in situazione di gravità sono il coniuge o i parenti ed affini del disabile, entro il secondo grado 1. Il permesso è fruibile anche dai genitori di soggetti con disabilità grave, che possono richiederlo già a partire dai primi tre anni di vita del bambino, ma solo alternativamente al prolungamento del congedo parentale o alla fruizione delle due ore di permesso giornaliero. I tre giorni di permesso mensile spettano ad entrambi i genitori che possono fruirne 1 Il diritto può essere esteso ai parenti ed affini di terzo grado esclusivamente nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona bisognosa di assistenza abbiano compiuto i 65 anni, o siano anch essi affetti da patologie invalidanti, oppure siano mancanti (cioè assenti naturalmente e giuridicamente, o divorziati, separati legalmente) o deceduti. alternativamente per lo stesso figlio e anche in maniera continuativa nell arco dello stesso mese. Per questo permesso vige il principio del referente unico, in base al quale non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l assistenza dello stesso disabile. A tale regola fanno eccezione, come già detto, i genitori, anche adottivi, di figli disabili gravi che possono fruire dei permessi alternativamente, seppur nel limite dei tre giorni mensili. Da ultimo va ricordato che condicio sine qua non alla fruizione di questo congedo è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno, 24 ore su 24, presso strutture ospedaliere o simili. A ciò fanno eccezione solo l interruzione del ricovero per recarsi al di fuori della struttura ospedaliera per effettuare visite o terapie debitamente certificate, e il ricovero a tempo pieno del disabile per il quale risulti, da apposita certificazione medica, la necessità di assistenza da parte di un familiare. Permesso per cariche elettive e funzioni pubbliche Lo Statuto dei lavoratori, l. n. 300/1970, dispone che i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche hanno la facoltà di richiedere al proprio datore di lavoro di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. Per tutto questo periodo al lavoratore continua a decorrere la sola anzianità di servizio. Pag. 22 di 24

23 Infatti, i lavoratori del settore pubblico e privato nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, qualora vogliano avvalersi dell accredito figurativo, sono tenuti a corrispondere per tutto il periodo di aspettativa non retribuita, l equivalente dei contributi pensionistici per la quota a loro carico. Il versamento di tali somme deve essere effettuato all amministrazione dell organo presso il quale il lavoratore appartiene a seguito della nomina. A tal ultima amministrazione spetterà poi riversare queste somme contributive al fondo dell ente previdenziale di appartenenza del lavoratore in aspettativa. La base imponibile su cui verrà effettuato il calcolo dell onere viene determinata dalla retribuzione posseduta dall interessato al momento del collocamento in aspettativa e adeguata in base alle dinamiche salariali dello stesso lavoratore. Il lavoratore in aspettativa deve comunicare, mediante un prospetto fornitogli dal datore di lavoro di provenienza, all amministrazione presso la quale è distaccato la volontà di avvalersi della possibilità di chiedere l accredito della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita e provvedere al versamento dei contributi pari alla percentuale a suo carico. Questo versamento dovrà essere completato entro il 16 ottobre dell anno successivo a quello nel quale ha avuto inizio, o si è protratta, l aspettativa. Ai fini dell attribuzione della contribuzione sulla posizione del lavoratore, l organo elettivo deve rilasciare una certificazione individuale all interessato attestante l ammontare della contribuzione versata, con lo scopo di consentire a quest ultimo di fornire, alla sede territorialmente competente a ricevere la domanda di accredito, il riscontro dei versamenti effettuati (condizione essenziale per procedere all accredito della contribuzione figurativa). Pag. 23 di 24

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