PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n

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1 PS D-LINK-CARATTERISTICHE DISPOSITIVO POWERLINE DHP-P309AV Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di euro già stabilito dall articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. D-Link Mediterraneo S.r.l. (di seguito D-Link), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede a Milano, presta servizi di marketing, assistenza commerciale e organizzativa, attività di supporto alle vendite e assistenza tecnica nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per il collegamento a reti locali e per internetworking. La società è controllata dalla D-Link (Europe) Ltd, con sede a Londra, Regno Unito, che ne detiene l intero capitale sociale. Il fatturato realizzato dalla D-Link nel 2013 è pari a circa euro. 2. TP-LINK Italia S.r.l. (di seguito TP-LINK), facente parte della TP-LINK Technologies CO., LTD, attiva nella fornitura di prodotti di networking, in qualità di segnalante. II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla D-Link, consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli in merito alla velocità di trasferimento dati del dispositivo PowerLine DHP-P309AV, dispositivo la cui funzione consiste nel prolungamento della rete wireless In particolare, secondo la segnalazione pervenuta in data 29 maggio 2014, la velocità dichiarata dalla D-Link, pari a 500Mbps, non sarebbe in realtà raggiungibile, poiché il dispositivo in esame integrerebbe al suo interno il chip BCM60321 prodotto dalla Broadcom Corporation, che permetterebbe di arrivare ad una velocità di trasferimento dati pari a massimo 200Mbps e non pari a 500Mbps, come invece pubblicizzato sulle confezioni del prodotto e attraverso le pagine del sito della società stessa. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività preistruttoria 5. In data 25 luglio 2014 è stata indirizzata alla TP-LINK una richiesta di informazioni volta ad ottenere documentazione di supporto ai fatti oggetto della segnalazione del 29 maggio 2014, cui la società ha risposto in data 4 agosto Attività istruttoria 6. In relazione alla condotta descritta al precedente punto II, in data 14 ottobre 2014 è stato comunicato alle Parti l avvio del procedimento istruttorio n. PS9601 per possibile violazione degli articoli 20, commi 1 e 2, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1, 2 e 4, lettera a), del Codice del Consumo. In tale sede, in particolare, veniva ipotizzata una presunta pratica commerciale scorretta da parte del professionista, in quanto i consumatori potrebbero essere indotti in errore dalla diffusione di informazioni ingannevoli in merito a una caratteristica fondamentale del prodotto pubblicizzato, quale la velocità di trasferimento dati, con particolare riferimento ai risultati che si possono attendere dall utilizzo dello stesso. 1 [I dispositivi PowerLine, come si legge nel sito internet della stessa D-Link Mediterraneo S.r.l., al dominio dlink.com\it, sono appunto funzionali al prolungamento della rete wireless: «utilizzano l'impianto elettrico esistente per fornire la connettività completa: basta inserirli nelle normali prese di corrente» «per estendere la tua connessione ad internet e portarla nei punti in cui non è accessibile, trasformando le prese elettriche in connessioni ad alta velocità», vedi doc. n. 4. ]

2 7. Nella stessa sede, D-Link è stata invitata a fornire eventuali elementi a sostegno dell affermazione secondo la quale il dispositivo in esame raggiungerebbe la velocità dichiarata, indicazioni circa il volume delle vendite e dei ricavi generati nel mercato italiano, nonché informazioni relative agli altri modelli della gamma PowerLine commercializzati con velocità fino a 500Mbps. 8. In data 31 ottobre 2014, è pervenuta da parte di D-Link una prima nota difensiva. In data 1 dicembre 2014, in seguito a un audizione tenutasi, su richiesta della stessa D-Link il giorno 20 novembre, è pervenuta una seconda e più dettagliata nota difensiva, successivamente integrata in data 17 dicembre 2014 e contenente anche le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento. 9. Con lo stesso atto, e successiva integrazione pervenuta in data 17 dicembre 2014, ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione 2. Tali impegni sono stati ritenuti inammissibili in quanto relativi a condotte che potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali "manifestamente scorrette e gravi dall'autorità nell adunanza del 19 dicembre 2014 e comunicati al professionista in data 22 dicembre In data 23 dicembre 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite 11. La società D-Link, a partire dalla fine del mese di settembre 2012, come emerso da evidenze fornite dallo stesso professionista, ha diffuso informazioni ingannevoli in merito all effettiva velocità di trasferimento dati del dispositivo PowerLine DHP-P309AV - impiegato al fine di prolungare la portata della rete wireless - sia attraverso le pagine del sito sia sulle confezioni del prodotto, sia nei documenti tecnico-informativi contenuti al loro interno. 12. In particolare, nel sito internet della società, viene indicato che: «con velocità fino a 500 Mbps, PowerLine rappresenta una soluzione incredibilmente veloce ed economica per le diverse esigenze della rete domestica, dalla semplice condivisione di file alla trasmissione in streaming di musica e film fino alla connessione di un lettore multimediale» 3. Inoltre, nel definire il prodotto come «ideale per le applicazioni che spingono la banda ai limiti», viene specificato che lo stesso è: «in grado di garantire velocità di trasferimento fino a 500Mbps, più veloce dei prodotti PowerLine tradizionali. L alta velocità di trasmissione dei dati lo rende ideale per streaming fluidi di video HD, chiamate VoIP, gaming in rete senza lag» Dalle informazioni fornite dal professionista nel corso del procedimento, in realtà, risulta che l hardware del dispositivo in esame veniva aggiornato alla fine del mese di settembre 2012, passando dalla versione A1, «la quale si basava sull uso del chip AR7420 prodotto dalla società Qualcomm, che ha tra le sue caratteristiche quella di poter funzionare ad una velocità fino a 500Mbps», alla versione B1, basata sul chip BCM60321 prodotto dalla Broadcom Corporation e che permetterebbe di arrivare ad una velocità «fino a 200Mbps» Sul punto, il professionista riferisce che nel passaggio dalla versione A1 alla B1, ora sostituita dalla C1, «per mero lapsus calami è stato omesso l aggiornamento delle informazioni tecnico-commerciali riguardanti le velocità», sia nella documentazione pubblicata sul sito web della società (scheda tecnica, Manuale e Guida di installazione rapida), sia sulla scatola in cui è contenuto il prodotto, sia nei documenti informativi all interno della confezione stessa. 15. In risposta alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, il professionista riferisce altresì che vi sono unicamente altri quattro modelli della famiglia PowerLine interessati dalla medesima problematica in esame: DHP-329AV, DHP-328AV, DHP-309AV e DHP-P308AV. 16. D-Link fornisce poi alcuni dati di mercato inerenti il volume delle vendite e dei ricavi generati in Italia dal prodotto oggetto del procedimento e da quelli successivamente indicati dalla società stessa. In particolare, alla data del 3 novembre 2014, la società stima che siano state vendute nel mercato italiano un totale di circa [ ] 6 unità, che hanno generato (in capo alla controllante D-Link Europe Ltd) un fatturato di circa [ ] euro Infine, D-Link ha precisato che le informazioni tecnico-commerciali riguardanti i cinque modelli della famiglia PowerLine in questione diffuse tramite internet sono state adeguate in data 7 novembre 2014 e che in data 28 novembre era stato avviato il processo di recall dai distributori dei suddetti prodotti da concludersi entro la fine del [Gli impegni presentati erano volti ad adeguare l informativa contenuta sulle confezioni dei prodotti e nel materiale informativo al loro interno, nonché a completare il recall dai distributori dei prodotti in esame (recall iniziato in data 28 novembre 2014).] 3 [Cfr. allegati doc. n. 4.] 4 [Cfr. allegati doc. n. 4 ] 5 [Cfr. doc. n. 14.] 6 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.] 7 [Cfr. doc. n. 14.] 8 [Cfr. doc. n. 14.]

3 3) Le argomentazioni difensive del professionista 18. Il professionista, pur riconoscendo che l informazione tecnica che ha accompagnato i prodotti in esame, limitatamente alla velocità di trasferimento dati raggiungibile, non era «adeguata alle nuove release B1 e C1 dei prodotti, risultando così imprecisa e non più adeguata alle reali caratteristiche del prodotto» afferma che l informazione medesima «è di natura squisitamente tecnica, e come tale difficilmente apprezzabile dal consumatore medio, tanto da potersi dubitare che possa essere stata idonea a trarlo in inganno» Inoltre, il professionista mette in luce come il numero di unità vendute possa considerarsi «molto limitato», rappresentando una percentuale [inferiore al 5%] dei prodotti appartenenti alla medesima famiglia venduti complessivamente in Italia da tutti i competitors nel medesimo periodo di riferimento, come emergerebbe dai dati elaborati dalla società indipendente di rilevamento Context Infine, come già richiamato, la società sottolinea, fornendone relativa evidenza, che, a partire dall inizio di novembre 2014, sono già state adeguate le informazioni commerciali sulla velocità di trasferimento dati contenute nel sito e come «non sono stati e non saranno distribuiti ulteriori prodotti PowerLine modelli DHP- P309AV, DHP-329AV, DHP-328AV, DHP-309AV e DHP-P308AV con informazioni tecniche non adeguate e, quelli esistenti presso i distributori, sono stati ritirati dal mercato» 11. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 21. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa per via televisiva, in data 12 gennaio 2015 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 22. Con parere pervenuto in data 4 febbraio 2015, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20,comma 2, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 4, lettera a), del Codice del Consumo, in ragione della diffusione di indicazioni fuorvianti e non idonee all informare sulle effettive caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle principali, tali da pregiudicare il comportamento economico dei consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, nonché dell omissione di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una consapevole decisione di natura commerciale, nella misura in cui, nel caso di specie, il fine promozionale appare realizzarsi esclusivamente attraverso l indicazione della quantità di velocità di trasferimento dati del dispositivo in questione, inferiore a quella effettiva. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 23. Il presente procedimento concerne la diffusione di informazioni ingannevoli in merito alla velocità di trasferimento dati del dispositivo PowerLine DHP-P309AV, risultate pari a massimo 200 Mbps, e non invece a 500Mbps come risultava pubblicizzato sulle confezioni del prodotto, nei documenti tecnico-informativi e attraverso le pagine del sito del professionista. Lo stesso professionista, nella memoria difensiva finale, afferma che: «atteso che l informazione tecnica che descrive le PowerLine modello DHP-P309AV, versione hardware A1, non si attaglia alle versioni hardware B1 e C1, e alle PowerLine della stessa famiglia di modelli DHP-329AV, DHP-328AV, DHP-309AV e DHP-P308AV, perché non descrive in maniera precisa le reali caratteristiche di tali prodotti, appare opportuno provvedere al loro immediato aggiornamento» In merito alla rilevanza di tale informazione, va considerato come la velocità di trasferimento dati sia da ritenersi una caratteristica essenziale del prodotto, essendo la capacità di garantire un elevata velocità della rete notoriamente riconosciuta quale fondamentale parametro di riferimento della funzionalità dei prodotti di networking, quali router, switch, access point e, appunto, PowerLine. 25. Gli stessi messaggi pubblicitari della D-Link risultano incentrati sull importanza della velocità di trasferimento dati: il dispositivo in esame viene infatti descritto come «ideale per le applicazioni che spingono la banda ai limiti», specificando come sia «in grado di garantire velocità di trasferimento fino a 500Mbps, più veloce dei prodotti PowerLine tradizionali». In particolare, tale importanza viene enfatizzata anche con riferimento ad usi specifici del PowerLine, oggi sempre più diffusi: «L alta velocità di trasmissione dei dati lo rende ideale per streaming fluidi di video HD, chiamate VoIP, gaming in rete senza lag» Inoltre, va evidenziato che le informazioni sulla velocità di trasmissione dati sono contenute nelle pagine internet di presentazione del prodotto e sulle confezioni dei medesimi prodotti, dunque immediatamente visibili per tutti i consumatori: quindi anche il consumatore eventualmente meno avveduto, leggendo i claims di cui sopra, prenderebbe 9 [Cfr. doc. n. 14.] 10 [Cfr. doc. n. 14.] 11 [Cfr. doc. n. 14.] 12 [Cfr. doc. n. 14.] 13 [Cfr. allegati doc. n. 4 ]

4 subito coscienza dell importanza di tale caratteristica. Per tali motivi, appare pertanto privo di pregio l argomento difensivo della Parte secondo cui l informazione tecnica che ha accompagnato i prodotti avrebbe avuto «natura squisitamente tecnica, e come tale difficilmente apprezzabile dal consumatore medio». 27. In conclusione, per le motivazioni sopra riportate, l aver presentato il prodotto come dotato una velocità che non può raggiungere, integra una pratica commerciale scorretta ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettera b) e 22 commi 1 e 2 con riferimento alle previsioni di cui al comma 4, lettera a) del medesimo articolo del Codice del Consumo. 28. La condotta del professionista va ritenuta, inoltre, non rispondente alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile, ai sensi dell articolo 20 del Codice del Consumo, considerato che la promozione del prodotto di cui trattasi si è basata sulla divulgazione di informazioni non rispondenti al vero in merito alle effettive caratteristiche dello stesso, idonee a falsare il comportamento economico dei consumatori. 29. Alla luce di quanto sopra esposto, la pratica risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, commi 1 e 2, 21, comma 1, lettera b) e 22, commi 1 e 2, con riferimento alle previsioni di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e per la diffusione di informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche principali del prodotto pubblicizzato, con particolare riferimento ai risultati che si possono attendere dal suo utilizzo, nonché per l omissione di informazioni ritenute rilevanti. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 30. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 31. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 32. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto delle modalità di diffusione dell offerta attraverso internet, suscettibile di raggiungere un ampio numero di consumatori, e della rilevanza del profilo contestato su cui incide la pratica commerciale scorretta, relativo a una caratteristica essenziale del prodotto. 33. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a partire dalla fine del mese di settembre 2012 fino a novembre 2014 per quanto riguarda le informazioni sul sito e fino al 29 dicembre 2014 con riferimento alle confezioni. 34. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società D-Link Mediterraneo S.r.l., nella misura di (centomila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, commi 1 e 2, 21, comma 1, lettera b) e 22, commi 1 e 2, con riferimento alle previsioni di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni ingannevoli in merito a una delle caratteristiche essenziali del prodotto pubblicizzato, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, con particolare riferimento ai risultati che si possono attendere dall utilizzo del prodotto stesso, nonché per l omissione di informazioni ritenute rilevanti; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società D-Link Mediterraneo S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, commi 1 e 2, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, con riferimento alle previsioni di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società D-Link Mediterraneo S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di (centomila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

5 Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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