Pesca e tutela della fauna ittica: la normativa
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1 Agricoltura Caccia e Pesca Fotografia: Marco Aldrigo Pesca e tutela della fauna ittica: la normativa Brescia, 20 giugno 2015
2 Il diritto di pesca Pesca come libera estrinsecazione delle facoltà umane Pesca come attività esercitata nel rispetto dei limiti imposti dallo Stato Pesca subordinata all interesse prioritariamente tutelato della conservazione del patrimonio ittico
3 La normativa statale Legge 1877 a tutela della pescosità delle acque Regolamento 1914 attuativo per la pesca fluviale e lacuale Legge 1921 sulla pesca e i pescatori Regolamento 1922 attuativo L T.U.1604/1931
4 Quadro delle competenze in materia di pesca Pesca marittima Dal 1877 Dal 1947 Dal 1993 Ministero agricoltura e foreste Ministero marina mercantile Ministero risorse agricole Dal 2001 Regioni Pesca interna Dal 1877 Dal 1977 Ministero agricoltura e foreste Regioni
5 Evoluzione della normativa in materia di pesca La pesca marittima e d acqua dolce sono trattate dal legislatore in maniera indifferenziata; Per la pesca marittima il diritto di pesca diventa parte del diritto di navigazione; Nel diritto internazionale la pesca è subordinata all interesse prioritariamente tutelato della preservazione delle risorsa ittica per le generazioni presenti e future; L attività di pesca, sia marittima che d acqua dolce, è equiparata all attività agricola: prevale l aspetto economicoproduttivo in base al principio generale dello sviluppo sostenibile
6 L.R. 25/1982 sulla pesca L.R. 11/1998 L.R. 12/2001 sulla pesca La Regione ha compiti di programmazione, regolamentari e di gestione La Provincia partecipa alla programmazione ed esercita funzioni delegate dalla Regione La Regione trasferisce alle Province alcune funzioni amministrative anche in materia di pesca La Regione emana linee guida, ha compiti di coordinamento e indirizzo Alla Provincia sono attribuite le funzioni amministrative, di programmazione, regolamentari e gestionali in materia
7 Quadro normativo attuale Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale R.R. n. 9/2003 e succ. mod. Regolamento sull attività di pesca D.G.R N.7/20557 Documento tecnico regionale per la gestione ittica
8 La normativa in materia di pesca si applica alle acque pubbliche alle acque pubbliche in disponibilità privata
9 L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 Titolo IX Disposizioni sull incremento e la tutela del patrimonio ittico e l esercizio della pesca nelle acque della Regione Capo I - Disposizioni generali ed organizzative (artt ) Capo II- Programmazione e gestione dell ittiofauna (artt ) Capo III - Contributi regionali e licenze (artt ) Capo IV Pesca-Turismo (art. 145) Capo V - Divieti e sanzioni (artt ) Capo VI - Disposizioni finali (art. 149)
10 Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9 e succ. mod. Attuazione del Titolo IX della L.R. 31/2008 Titolo I - Ambito di applicazione (art. 1) Titolo II - Modalità e disposizioni per l esercizio della pesca Capo I - Pesca dilettantistica (artt. 2-10) Capo II - Pesca professionale (art. 11) Capo III Forme esclusive di pesca (art. 12) Titolo III Gare di pesca, centri privati di pesca, licenze e norme finali Capo I - Gare di pesca (art. 13) Capo II - Centri privati di pesca (art ) Capo III - Licenza di pesca (art. 18) Capo IV Norme finali (art. 19)
11 LA LEGGE REGIONALE Principi La pesca è disciplinata nel rispetto dell equilibrio biologico e ai fini della tutela e dell incremento naturale della fauna ittica autoctona La Regione favorisce la ricerca, la sperimentazione e l acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca e al ripopolamento delle acque La Regione riconosce la qualifica delle associazioni piscatorie dilettantistiche per la partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della pianificazione ittica e per la diffusione della coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell integrità dell ambiente naturale La pesca professionale è sostenuta e supportata con una gestione che assicuri l equilibrio del popolamento ittico, la valorizzazione e l incremento della risorsa nel rispetto dell equilibrio biologico del popolamento ittico
12 Le competenze regionali La Regione ha potestà legislativa Spettano alla Regione i rapporti con l Unione Europea, e con lo Stato La Regione esercita il coordinamento delle funzioni conferite e formula gli indirizzi programmatici in campo ittico I suoi strumenti di pianificazione sono la Carta regionale delle vocazioni ittiche e il Documento tecnico regionale
13 Esercitano funzioni di programmazione e gestione Rilasciano le licenze di pesca; Organizzano la vigilanza ittica; Spetta alle Province: Le Province: classificare le acque ai fini della pesca; definire il programma annuale delle semine ittiche; definire programmi di incremento della fauna ittica; indicare le zone di salvaguardia ittica; controllare e approvare i programmi delle esclusività ecc;
14 esprimere pareri e prescrizioni per concessioni di derivazione d acqua interventi in alveo; riscuotere obblighi ittiogenici annuali ecc. indicare gli istituti piscatori, i tratti di pesca regolamentata, le gestioni particolari della pesca, le acque per la pesca da natante, per la pesca subacquea ecc; autorizzare i Centri privati di pesca, definire le norme dei corpi idrici provinciali e interprovinciali, esercitare le funzioni amministrative nelle aree protette ecc. Gli strumenti di programmazione sono la Carta delle Vocazioni Ittiche e il Piano ittico provinciale
15 PIANIFICAZIONE PROVINCIALE CARTA ITTICA CARTA ITTICA PIANO ITTICO PIANO ITTICO Supporto conoscitivo Stato Stato ecosistemi acquatici Criticità Stato Stato dei dei popolamenti ittici ittici Interventi diretti diretti sulla sulla fauna fauna ittica ittica Regolamentazione dell attività di di pesca pesca Interventi ambientali a sostegno indiretto della della fauna fauna ittica ittica
16 RIPOPOLAMENTI Interventi diretti a tutela dell ittiofauna Priorità per le specie scarsamente presenti per la carenza di habitat riproduttivi Interventi ricostitutivi del popolamento ittico a seguito di morie o asciutte RIPRODUZIONE ARTIFICIALE Incubatoi ittici per la riproduzione delle principali specie di pregio ittico e alieutico ZONE ZONE DI DI SALVAGUARDIA Zone di protezione per preservare habitat ad elevata integrità ambientale e popolazioni naturali di pregio Zone di ripopolamento per la crescita di novellame in ambiente naturale Zone di tutela per proteggere le specie ittiche di pregio nei periodi riproduttivi
17 RIPOPOLAMENTI ITTICI Piano semine annuale Entro il 31 dicembre di ogni anno per l anno successivo Interventi di ripopolamento Da gennaio a dicembre in ragione della disponibilità e della pezzatura del materiale ittico da immettere Semine straordinarie Verifiche di campo Quantificazione del fabbisogno Semina
18 Centro ittiogenico del Garda Incubatoio del lago di Iseo
19 Tra gli interventi indiretti per la tutela dell ittiofauna meritano attenzione: Le attività di miglioramento degli habitat per favorire la riproduzione naturale I piani di controllo delle specie dannose Le partecipazione alle procedure di valutazione per il rilascio di nuove concessioni di derivazioni d acqua e l espressione dei pareri L approvazione dei progetti di realizzazione delle scale di monta per pesci Le prescrizioni relative all asciutta dei corpi idrici
20 ASCIUTTE DI CORPI IDRICI Chi intende svuotare o interrompere corsi d acqua che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato a darne comunicazione alla provincia entro trenta giorni dall inizio dei lavori. Nei casi d urgenza calamità naturali o guasti che possano provocare gravi danni chi svuota o interrompe i corsi d acqua deve darne immediate comunicazione alla Provincia. La Provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce agli interessati, le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico. Nei tratti posti in asciutta la pesca è vietata. La fauna ittica rimasta deve essere recuperata ed immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia.
21 DERIVAZIONI D ACQUA PUBBLICA Nelle nuove concessioni di derivazioni d acqua o nei rinnovi l Ufficio Pesca: fissa gli obblighi ittiogenici annuali dovuti dal concessionario i criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica le modalità per la realizzazione di strutture idonee alla risalita dei pesci
22 REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA Periodi di divieto Periodi di divieto Misure minime Misure minime Quantità di cattura Quantità di cattura per salvaguardare il periodo riproduttivo per tutelare le classi giovanili per un prelievo sostenibile Mezzi e modi Mezzi e modi Divieti per specie a rischio per limitare i sistemi di pesca impattanti a salvaguardia delle specie di pregio faunistico per lo stato di contrazione dei relativi popolamenti ittici
23 CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE ACQUE A grandi corpi idrici (laghi) con popolamenti ittici abbondanti e diversificati che rappresentano anche risorse economiche per la pesca professionale ACQUE B sono quelle che, naturalmente, per le loro caratteristiche chimico-fisiche sono popolate principalmente da specie ittiche salmonicole ACQUE C quelle che, naturalmente, per le loro caratteristiche chimico-fisiche sono popolate principalmente da specie ittiche ciprinicole o comunque non salmonicole
24 ACQUE A Lago di Garda, Lago d Iseo, Lago d Idro ACQUE B ACQUE C Fiume Oglio con i suoi affluenti e tutti i laghi alpini (escluso il lago Moro); affluenti del lago d Iseo; Fiume Mella e suoi affluenti sino a Sarezzo; Fiume Caffaro ed affluenti; Fiume Chiese fino a Vobarno e suoi affluenti sino a Gavardo; affluenti del lago di Garda sino a Salo (escluso il lago Valvestino) Tutte le restanti che non sono classificate A e B (compreso il Lago Moro e il Lago Valvestino)
25 Specie di pregio con divieto assoluto di pesca STORIONE COBICE SCAZZONE LASCA SPINARELLO ALBORELLA BARBO CANINO GHIOZZO PADANO
26 Specie di pregio con divieto assoluto di pesca PIGO SAVETTA COBITE COMUNE COBITE MASCHERATO TRIOTTO PANZAROLO LAMPREDA PADANA
27 Specie ittiche con limitazioni di cattura VAIRONE SANGUINEROLA GOBIONE
28 ACQUE A LAGO DI GARDA LAGO D ISEO LAGO D IDRO Nelle acque A può essere svolta la pesca dilettantistica e professionale. La pesca dilettantistica può essere svolta da natante ancorato o in movimento La pesca può essere svolta tutto l anno Per i periodi di divieto di cattura, le misure minime, le quantitàdi cattura, i mezzi e i modi della pesca dilettantistica e professionale valgono i regolamenti per il Lago di Gardae per il Lago d Iseoe le disposizioni contenute nel piano ittico provinciale per il Lago d Idro
29 Pesca professionale Deve essere esercitata solo nei Laghi di Garda, Lago d Iseo e Lago d Idro Per esercitare il pescatore di professione è necessaria: l abilitazione acquisita presso una Provincia lombarda dopo aver frequentato un corso ed avere sostenuto un esame La licenza di cat. A e l iscrizione negli elenchi dei pescatori presso l INPS, alla Camera di Commercio, all Ufficio IVA La pesca professionale viene esercitata tenuto conto dell elenco degli attrezzi e delle loro limitazioni d uso specificati nei singoli regolamenti Il pescatore professionista ha l obbligo di rispettare i periodi di divieto di cattura delle specie, le zone di tutela, le misure minime della fauna ittica Non ha l obbligo di rispettare le quantità di cattura e l orario giornaliero di pesca, salvo specifiche limitazioni contenute nei regolamenti
30 ACQUE B La pesca ad ogni specie ittica è vietata da un ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un ora prima dell alba dell ultima domenica di febbraio La pesca può essere esercitata esclusivamente con l uso di una sola canna per pescatore con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali E vietato utilizzare o detenere larve di mosca carnaria, pasturare in qualsiasi forma, pescare dai ponti
31 ACQUE C L attività di pesca può essere svolta tutto l anno (eccetto che sul Chiese tra Vobardo e Gavardo e nel Lago Valvestino) La pesca da natante è possibile solo se il natante poggia con una estremità alla riva Per il Fiume Oglio postlacualei periodi di divieto di cattura, le misure minime, le quantitàdi cattura, i mezzi e i modi di pesca sono contenuti nel regolamento interprovinciale
32 I tratti dove possono svolgersi gare di pesca sportiva sono appositamente costituiti in campi di gara permanenti gestiti dalle associazioni nazionali riconosciute di pescatori. In tratti d acqua autorizzati dalla Provincia possono svolgersi manifestazioni locali in un numero di non più di quattro all anno entro il confine di ciascun Comune.
33 Durante le gare di pesca possono essere superati i limiti di cattura previsti dalla legge Quando non sono in corso gare la pesca è libera a tutti
34 Laghetti, cave ed altri specchi d acqua in disponibilità privata ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive nei quali si eserciti l attività di pesca sono denominati C.P.P. a seguito di autorizzazione provinciale. La pesca è esercitata in deroga ad alcuni articoli del R.R. 9/2003 (licenza, periodi di divieto della fauna ittica, misure minime, mezzi di pesca)
35 L autorizzazione provinciale ha durata quinquennale Le specie ittiche oggetto di immissione nei C.P.P. sono elencate nell art. 17 del R.R. 9/2003 Il pesce pescato nei C.P.P. deve essere asportato morto Chi trasporta pesce proveniente da C.P.P. deve essere munito di documentazione attestante la provenienza del pesce, anche sotto forma di permesso giornaliero di pesca
36 PROVINCIA DI BRESCIA Centro Privato di Pesca Pesca consentita ai soli autorizzati ( autorizzazione n. del.)
37 FAC-SIMILE MODULO DI CONTROLLO DEL PESCATO CENTRO PRIVATO DI PESCA Permesso di accesso n. Rilasciato al signor per il giorno Agli effetti della let. c) comma 1 art. 16 del Regolamento Regionale n 9 si attesta che il titolare del presente permesso ha pescato il seguente materiale ittico: n. n. n. n. Il proprietario o gestore (timbro e firma) CENTRO PRIVATO DI PESCA Permesso di accesso n. Rilasciato al signor per il giorno Agli effetti della let. c) comma 1 art. 16 del Regolamento Regionale n 9 si attesta che il titolare del presente permesso ha pescato il seguente materiale ittico: n. n. n. n. Il proprietario o gestore (timbro e firma) (matrice: da trattenersi presso il C.P.P.) (figlia: da consegnare al pescatore)
38 I DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA sono diritti reali di utilizzo della risorsa ittica da parte di privati, Comuni e altri Enti. In provincia di Brescia sono stati censiti 44 tratti (17 quelli attivi), quasi tutti sui laghi Per USO CIVICO DI PESCA il diritto di una comunità, sancito dal Comune quale titolare dell uso civico, di catturare il pesce con l utilizzo di attrezzi professionali. In provincia di Brescia sono gravate da usi civici le acque del Lago d Idro (Anfo e Idro) e il litorale di San Felice sul Lago di Garda
39 La Provincia può affidare ad enti o associazioni qualificate di pescatori la gestione di tratti di corpi idrici per attuare gestioni particolari della pesca (art. 134 L.R. 31/2008). L affidamento delle acque costituisce elemento di eccezionalità. Nella nostra provincia riguarda ambienti di scarsa e insoddisfacente fruizione alieutica per i quali sono state previste gestioni sitospecifiche.
40 PESCA PRENDI E RILASCIA o NO KILL è obbligatorio l utilizzo di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato anche per la pesca a spinning. Può essere vietato l uso di esche naturali. PESCA A MOSCA con canna singola con o senza mulinello armata con non più di tre mosche artificiali montate su amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato In questi tratti è obbligatorio il rilascio del pescato e il tesserino segna catture
41 Tesserino cartaceo Tesserino on line
42
43 La pesca subacquea può essere esercitata solo nei tratti individuati dalla Provincia nei laghi di Garda e Iseo. Altre regole sono contenute nei singoli regolamenti interprovinciali Bisogna essere in possesso di licenza B Deve essere esercitata solo in apnea Solo dall alba al tramonto Con fucile non provvisto di carica esplosiva Senza l ausilio di fonti luminose
44 Le licenze di pesca sono rilasciate dalle Province di residenza ed hanno valore per la pesca nelle acque interne di tutto il territorio nazionale: LICENZA A: autorizza alla pesca di professione. Vale 10 anni dalla data del rilascio LICENZA B: autorizza alla pesca dilettantistica Vale 10 anni dalla data del rilascio
45 Solo i minori di 13 anni che usano la canna da pesca possono pescare senza licenza Sono esentati dal pagamento della tassa regionale, purché utilizzino la sola canna da pesca, i minori di 18 anni, i maggiori di 65 anni e i portatori di handicap N.B.: Nei C.P.P. e nelle acque pubbliche in disponibilità privata non c è obbligo della licenza di pesca
46 LICENZA D: autorizza alla pesca dilettantistica gli stranieri soggiornanti in Italia. E costituita da una autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Vale 3 mesi dalla data del rilascio rinnovabili per tre volte all anno.
47 Il permesso turistico di pesca dilettantistica è sostitutivo della licenza B e permette al titolare l esercizio della pesca nelle zone individuate dalla Provincia (in provincia di Brescia, su tutte le acque). Consiste nel solo versamento alla Provincia. Vale 15 giorni dalla data del versamento
48 Fotografia: FINE
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