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1 AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture L I N E E G U I D A P E R L A P R E S E N T A Z I O N E D I U N A P R O P O S T A D E L P R I V A T O R E L A T I V A A L L A R E A L I Z Z A Z I O N E D I L A V O R I P U B B L I C I N O N P R E S E N T I N E L L A P R O G R A M M A Z I O N E T R I E N N A L E e x A R T , C O M M A 1 9 d e l D. L G S / e s s. m m. i i. Indice dei contenuti: 1. Scopo e Definizioni 2. Premesse 3. Requisiti del proponente 4. Contenuti della proposta 5. Valutazione della proposta 6. Tempistiche 7. Conseguenze dell accettazione della proposta 8. Sintesi procedimentale 9. Informazioni ulteriori 1. SCOPO e DEFINIZIONI 1. Scopo del presente documento è fornire agli operatori economici le indicazioni necessarie per la presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell art. 153, comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e dell art. 278 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. che siano complete e coerenti con il quadro normativo. 2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato e, in particolare, al project financing, deve rispondere a due fondamentali criteri, ossia, da un lato, soddisfare un esigenza dell amministrazione, connotata dall interesse pubblico e, dall altro, realizzare l operazione attraverso una corretta allocazione dei rischi tra amministrazione e concessionario. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni che seguono: 1. l ACP è l Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia Autonoma di Bolzano, cui è demandata la conduzione della procedure di gara; 2. l Aggiudicatario è il concorrente selezionato a valle della Gara per l esecuzione dell intervento; 3. il Codice è il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 4. il DPR 445 è il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 5. il Regolamento è il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 6. il RUP è il Responsabile Unico del Procedimento; 7. la Gara è la procedura ad evidenza pubblica, indetta ai sensi dell art. 153, comma 19 del Codice, sulla base del progetto preliminare predisposto dal Promotore; Dr.-Julius-Perathoner-Straße Bozen Tel Fax agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz.it agenturauftraege@provinz.bz.it Steuernr./Mwst.Nr via Dr. Julius Perathoner Bolzano Tel Fax agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz.it agenziaappalti@provincia.bz.it Codice fiscale/partita Iva

2 Seite / Pag. 2 von /di 8 8. il Gestionale di Servizi o GS è il disciplinare dei servizi, che stabilisce gli obblighi, gli indicatori prestazionali e le relative penali da applicare in caso di mancato raggiungimento, da parte del concessionario, dei livelli minimi stabiliti, nell ambito della fase di gestione; 9. le Linee guida sono il presente documento informativo adottato dall Amministrazione volto a definire le modalità operative per la presentazione e la disamina delle proposte presentate ai sensi dell art.153, comma 19 del Codice; 10. l Operatore/i economico/i è l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi; 11. il PEF è il piano economico-finanziario presentato dal Proponente, a corredo della Proposta, asseverato ai sensi di legge; 12. il Proponente è l operatore economico che presenta all Assessorato competente una Proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, anche con le modalità di cui all art. 160 bis del Codice, non presenti nella programmazione triennale, di cui all art. 128 del Codice, ovvero negli strumenti di programmazione approvati da un amministrazione sulla base della normativa vigente; 13. la Proposta è il documento che descrive l intervento sottoposto dal Proponente al vaglio dell Amministrazione, contenente i documenti dettagliati al punto 4 delle Linee Guida; 14. il Promotore è il soggetto la cui Proposta è stata dichiarata di pubblico interesse ed il cui progetto preliminare è posto a base di gara per l affidamento della concessione; 15. la Società di revisione è quella di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n e ss.mm.ii.; 16. il Testo unico bancario o TUB è il D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii. 17. la Conferenza di servizi (Cs), come disciplinata dalla L.P. 17/93, ha l incarico di valutare le offerte presentate ai sensi dell art. 153, comma 19 del Codice ed è composta di regola almeno da un esperto dell ACP, un esperto del settore Finanze, un esperto dell Avvocatura della Provincia, un esperto del settore Opere pubbliche nel caso di proposta che preveda anche la realizzazione dell opera, un esperto del settore competente alla gestione del servizio, e puó essere di volta in volta integrata in funzione della specificità dela proposta. La Conferenza di servizi verifica la completezza ed esaustività della proposta e fornisce supporto alle amministrazioni interessate nelle attività di valutazione tecnico-economica e procedurale-legale delle proposte presentate. La Conferenza di servizi, integrata in funzione dellla proposta oggetto di esame, esprimerà il parere finalizzato alla dichiarazione di pubblico interesse; 18. importo è il valore economico puntuale esprimibile in euro ante IVA; 19. valore è l ammontare complessivo determinato dalla somma di più importi; 20. costo per la PA indica alternativamente un singolo importo o valore al lordo IVA di legge; 21. prezzo è il prezzo ai sensi dell art. 143 del Codice; 22. avvio fase costruzione viene calcolata dalla data prevista per la consegna lavori (cantierizzazione) secondo il cronoprogramma presentato dal proponente; 23. avvio fase gestione viene calcolata dal momento di inizio della gestione che corrisponde alla messa in esercizio post collaudo provvisorio secondo il cronoprogramma presentato dal proponente. 2. PREMESSE 1. Gli Operatori economici possono presentare all Amministrazione una Proposta concernente la realizzazione in concessione di lavori pubblici, o di lavori di pubblica utilità, non presenti nella

3 Seite / Pag. 3 von /di 8 programmazione triennale, di cui all art. 128 del Codice, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione medesima sulla base della normativa vigente. 2. La Proposta può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'art. 160 bis del Codice. Con le presenti Linee Guida s intende fornire agli Operatori economici una guida operativa sulle modalità di presentazione della Proposta con un livello di definizione e completezza tali da consentire alla Conferenza di servizi, superato positivamente il controllo in ordine alla completezza formale della Proposta, di poter adeguatamente istruire la procedura di valutazione del pubblico interesse della stessa, ai sensi dell art. 153, comma 19 del Codice. 3. REQUISITI DEL PROPONENTE ex artt. 95 e 96 del Regolamento, ex artt. 38 e 153, commi 21 e 22 del Codice 1. Gli Operatori economici che presentano una Proposta devono possedere i requisiti generali di cui all art. 38 del Codice. Nel caso di soggetti raggruppati, o consorziati, ognuno dei componenti il raggruppamento, o consorzio, deve possedere i suddetti requisiti. 2. Possono presentare la Proposta, oltre ai soggetti elencati negli articoli 34 1 e 90, comma 2, lettera b) 2 del Codice, i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura e importo almeno pari a quello oggetto della Proposta. 3. Possono presentare la Proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali, comunque, devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel paragrafo precedente. 4. Al momento dell'indizione della Gara, il Proponente, a quel punto divenuto Promotore, deve possedere, anche associando, o consorziando, altri soggetti, i requisiti del concessionario, previsti dall'articolo 95 del Regolamento. 5. Ai sensi dell art. 153, comma 22 del Codice, i soggetti che hanno presentato la Proposta possono recedere dalla composizione del Proponente in ogni fase della procedura, fino alla pubblicazione del bando di Gara, purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi, senza inficiare la validità della Proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione. 4. CONTENUTI DELLA PROPOSTA È richiesta una relazione sintetica in cui si inquadra l operazione sotto i seguenti aspetti: oggetto della proposta; rispondenza ai bisogni dell amministrazione; localizzazione; 1 Ossia, ad esempio, gli imprenditori, gli artigiani, le imprese organizzate in forma societaria, consortile o associata, le imprese aderenti al contratto di rete, i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ecc. Per l elencazione completa si rimanda integralmente all art. 34 del Codice, rubricato Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici.. 2 Ossia, le società di ingegneria organizzate nella forma della società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.

4 Seite / Pag. 4 von /di 8 programma planivolumetrico; concept gestionale. È altresì incoraggiata la descrizione della composizione delle fonti di finanziamento e dell eventuale coinvolgimento preliminare di soggetti finanziatori. La Proposta dovrà inoltre contenere la seguente documentazione, a pena di irricevibilità: a) il progetto preliminare, unitamente alla documentazione di cui agli artt del Regolamento, limitatamente alle proposte di cui all art. 153, comma 19 del Codice; b) la bozza di convenzione 3 ; c) il PEF, asseverato da un istituto bancario o da una società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 TUB 4 o da una Società di revisione, secondo le previsioni di cui all art del Regolamento. Il PEF comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento, quale previsto nella Proposta. Laddove il Proponente preveda di utilizzare un terreno di sua proprietà ai fini della Proposta, il costo di quest ultimo dovrà essere chiaramente evidenziato nel PEF e il Proponente dovrà dichiarare di impegnarsi a cederlo, al suddetto prezzo, all Aggiudicatario, o all amministrazione interessata, in modo da consentire la parità di trattamento nella successiva fase della Gara 6 ; il valore inserito nel PEF dovrà corrispondere al valore venale dell immobile, tenuto conto dello stato di fatto e di diritto dello stesso al momento della presentazione della proposta; d) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, attraverso la predisposizione di GS, nonché di altri documenti, ove ritenuti necessari. Si ricorda che lo scrupoloso rispetto degli obblighi in materia di GS costituisce il principale parametro di adempimento in fase di gestione, cui è condizionata non solo l applicazione delle penali, ma - in caso di opere a fruizione diretta da parte dell amministrazione interessata e senza tariffazione sull utenza - la stessa possibilità di percepire il relativo canone di disponibilità; e) copia della cauzione fideiussoria, ai sensi dell art. 75 del Codice; f) l impegno, nel caso di indizione della Gara, a rilasciare una cauzione per un importo massimo pari al 2,5% del valore dell investimento, ex art. 153, comma 19 del Codice; g) la dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui la Proposta sia messa a base della Gara, la mancata partecipazione alla Gara da parte del Promotore - o l assenza dei prescritti requisiti in capo allo stesso - comporterà l immediata escussione della garanzia prestata dal medesimo ai sensi dell art. 75 del Codice. 3 Per l indicazione dei criteri di elaborazione si rinvia all Allegato II. 4 Fino al completamento dell attuazione della riforma di cui al D.Lgs. 141/2010 e ss.mm.ii. deve farsi riferimento agli intermediari vigilati, di cui all elenco speciale ex art. 107 del TUB, nella versione vigente alla data del 4 settembre 2010, che continua ad applicarsi limitatamente all attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 5 L'asseverazione del PEF presentato dal Proponente consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità dell operazione di generare flussi di cassa positivi e della congruenza di tali dati rispetto a quelli dettagliati nella bozza di convenzione. Il PEF dovrà essere elaborato tenendo conto delle indicazioni dettagliate nell Allegato I. 6 Cfr. Deliberazione n. 48 dell 11 luglio 2006 dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo cui Contrasta con il principio della libera concorrenza e della massima partecipazione alle gare il bando, predisposto dall Amministrazione ai sensi dell art. 37quater, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (project financing), contenente clausole che possono sostanzialmente scoraggiare la partecipazione alla gara dei promotori privi della proprietà delle aree oggetto di intervento, nella misura in cui il valore nominale del fondo e gli altri importi da erogare al promotore titolare dell area risultino eccessivi e, rapportati all importo complessivo di esecuzione dei lavori, rendano poco appetibile il margine di guadagno dell investitore.

5 Seite / Pag. 5 von /di 8 La completezza ed esaustività della documentazione presentata dal Proponente è condizione necessaria per avviare il procedimento di valutazione da parte della Cs. 5. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA 1. Accertata la completezza della documentazione presentata a corredo della Proposta, inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, la Conferenza di servizi istruirà la procedura di valutazione della stessa, incaricando gli uffici competenti della disamina dei contenuti. 2. Tale attività si articolerà nell analisi approfondita degli aspetti tecnici (progetto preliminare, GS, bozza di convenzione) ed economici (PEF) caratterizzanti l intervento, al fine di verificare la fattibilità dell operazione e la rispondenza della Proposta alle esigenze delle amministrazioni coinvolte. 3. I parametri indicativi utilizzabili dalla Conferenza di servizi nel corso delle attività di valutazione sono dettagliati nell Allegato I TEMPISTICHE 1. La Conferenza di servizi valuta la Proposta entro tre mesi dalla relativa presentazione, solo nel caso in cui la documentazione predisposta a corredo della stessa sia completa. 2. Il suddetto termine ha natura meramente ordinatoria e decorre dalla data di trasmissione della Proposta alla Conferenza di servizi. Lo stesso rimane sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale formulata dalla Conferenza di servizi al Proponente. 3. Il termine riprende a decorrere solo a seguito del puntuale soddisfacimento, da parte del Proponente, delle richieste della Conferenza di servizi. Le integrazioni richieste saranno da inoltrare alla Conferenza di servizi. 4. I termini concernenti l approvazione del progetto preliminare, ai sensi dell art. 97 del Codice, non sono determinabili ex ante e saranno parametrati sulla base della complessità tecnica dell intervento, nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili. 7. CONSEGUENZE DELL ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA 8 1. Ove la Proposta sia dichiarata di pubblico interesse da parte della Giunta provinciale, sarà posta a base di Gara per l individuazione dell Aggiudicatario. 2. In tale fase, il Proponente assumerà la denominazione di Promotore e sarà invitato alla Gara. 3. All esito della stessa, il Promotore, non risultato Aggiudicatario, potrà, comunque, essere dichiarato affidatario della concessione, se, entro quindici giorni dalla comunicazione dell aggiudicazione definitiva, dichiara di voler esercitare la prelazione, impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nei termini e alle condizioni previste nell offerta presentata dall Aggiudicatario. 4. In tal caso, il Promotore dovrà corrispondere all Aggiudicatario l importo delle spese di redazione dell offerta, entro il limite massimo del 2,5% del valore dell investimento. In caso contrario, ossia laddove il Promotore non eserciti il proprio diritto di prelazione, l Aggiudicatario corrisponderà tale pagamento al Promotore. 7 Tenuto conto dell eterogeneità degli interventi realizzabili attraverso la procedura di cui all art. 153, comma 19 del Codice, i parametri dettagliati nell Allegato I hanno un valore meramente orientativo. 8 Per il dettaglio di tali aspetti, si veda Punto 8, III Fase, delle Linee Guida.

6 Seite / Pag. 6 von /di 8 8. SINTESI PROCEDIMENTALE La Proposta deve pervenire all Assessorato competente per la gestione dell opera/ prestazione del servizio, il quale sottopone alla Giunta Provinciale la valutazione circa l opportunità dell esame della Proposta. L esito positivo di tale valutazione preliminare da parte della Giunta Provinciale comporta la nomina del Rup da parte dell Assessorato competente alla realizzazione dell opera, la successiva convocazione della Conferenza di servizi secondo le modalitá della L.P. 17/93 e l autorizzazione dell Assessorato competente alle eventuali spese necessarie per la verifica della Proposta. La fase successiva all acquisizione della Proposta è articolata nelle seguenti attività istruttorie e procedimentali: I FASE - Verifica formale della documentazione da parte della Conferenza di serivzi: a) verifica della presenza di tutta la documentazione richiesta dall art. 153, comma 19 del Codice nella Proposta; b) verifica della completezza, correttezza e chiarezza, sotto un profilo formale, degli elaborati progettuali presentati dal Proponente (presenza degli elaborati grafici previsti dagli artt del Regolamento), della specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, dei dati riportati nel PEF, nonché della bozza di convenzione. 1. In caso di documentazione incompleta, la Conferenza di servizi dichiarerà la Proposta non valutabile: disporrà di non dar corso alla procedura e ne darà motivata comunicazione all Assessorato competente per la gestione, restituendogli la documentazione. 2. Nel caso di lacune documentali tali da non compromettere la ricevibilità della Proposta, Conferenza di servizi potrà richiedere al Proponente le opportune integrazioni documentali. 3. Conferenza di servizi ha facoltà di richiedere al Proponente i chiarimenti ed i riscontri documentali ulteriori, rispetto all elenco di cui al punto 4 delle Linee guida, ritenuti necessari per la completa valutazione della Proposta. 4. Conferenza di servizi, darà seguito al procedimento di valutazione solo ove la documentazione presentata a corredo della Proposta sia completa. II FASE - Analisi della Proposta ai fini della dichiarazione di pubblico interesse ed approvazione del relativo progetto preliminare: La Conferenza di servizi esaminerá la completezza ed esaustivitá della documentazione ed acquisirá le verifiche tecniche, economiche e legali necessarie. Tale attivitá è necessaria alla formulazione del parere per la dichiarazione di pubblcio interesse. a) su proposta della Conferenza di servizi, il Presidente della Giunta Provinciale o l Assessore competente convoca una prima conferenza di servizi per la presentazione del progetto e per l individuazione delle strutture da coinvolgere negli ambiti delle rispettive competenze, al fine di verificare la rispondenza della proposta all interesse pubblico; b) la conferenza di servizi puó essere presieduta, su delega del Presidente della Giunta Provinciale o dell Assessore, dal Rup; c) il Presidente della Conferenza di servizi invita il Proponente ad apportare alla Proposta le modifiche necessarie al fine di una eventuale dichiarazione di pubblico interesse e si assicura che vengano trasmesse alla Conferenza di servizi per la valutazione congiunta;

7 Seite / Pag. 7 von /di 8 d) in caso di mancato riscontro del Proponente rispetto alle modifiche richieste, non potrà essere espesso un parere in ordine alla dichiarazione del pubblico interesse; e) il Proponente, qualora interessato, apporterá le eventuali ed ulteriori modifiche senza costi aggiuntivi per l amministrazione; f) a seguito dell introduzione delle modifiche, la procedura di valutazione si conclude con l ultima convocazione della conferenza di servizi per l acquisizione del parere prodromico alla dichiarazione di pubblico interesse: il parere riguarda la fattibilità delle Proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché la qualità progettuale, la funzionalità, la fruibilità dell'opera, l'accessibilità al pubblico, il rendimento, il costo di gestione e di manutenzione, la durata della concessione, i tempi di ultimazione dei lavori della concessione, le tariffe da applicare, la metodologia di aggiornamento delle stesse, la sostenibilità economico finanziaria del PEF e del contenuto della bozza di convenzione e l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione; la conclusione del parere dovrá consentire una valutazione globale dell iniziativa. L elencazione non è esaustiva, in quanto potrá variare in funzione della specificitá della proposta. g) il Presidente della conferenza di servizi trasmette il parere della Confrenza di sevrizi all Assessorato competente per la predisposizione della delibera di Giunta9. La delibera di Giunta conterrá la decisione in ordine alla dichiarazione di pubblico interesse della Proposta e all inserimento dell opera nei documenti di programmazione; h) a seguito della dichiarazione di pubblcio interesse e inserimento nel programma, l Assessorato competente alla realizzazione dell opera procede alla verifica, alla validazione e all approvazione del progetto preliminare, ai sensi dell art. 97 del Codice. Considerata la specificitá del PPP, la verifica riguarderà l intera proposta e quindi saranno necessarie competenze tecniche, legali ed economiche. Ai fini dell approvazione, al Promotore potrà essere richiesto di apportare ulteriori modifiche al progetto preliminare presentato, senza oneri per l amministrazione, ai sensi dell art. 153, comma 19 del Codice. 5. Il progetto preliminare approvato sarà posto a base di Gara per l'affidamento di una concessione - o di un contratto ai sensi dell art. 160 bis del Codice -, alla quale sarà invitato il Proponente, che assumerà la denominazione di Promotore. III FASE Svolgimento della Gara: a) tutti i concorrenti, compreso il Promotore, dovranno possedere - oltre ai requisiti generali di cui all art. 38 del Codice - i requisiti del concessionario, ai sensi dell art. 95 del Regolamento, quali illustrati nell Allegato III; b) se il Promotore non risulterà Aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire Aggiudicatario, se dichiarerà di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario; 9 La delibera dovrà indicare: il valore dell investimento, l importo dell eventuale contributo pubblico richiesto, i canoni annuali di gestione e/o disponibilità con evidenziazione dei relativi oneri fiscali. nonché la matrice dei rischi, Nel dispositivo, la delibera dovrà dichiarare il pubblico interesse, approvare l offerta, nominare il Promotore, approvare la bozza di convenzione con i relativi allegati, approvare la bozza del PEF, disporre l inserimento dell opera nella programmazione dei lavori pubblici, impegnare la spesa sui capitoli di competenza dei vari esercizi finanziari ed autorizzare lo svolgimento della gara.

8 Seite / Pag. 8 von /di 8 c) se il Promotore non risulterà affidatario della concessione, e non eserciterà la prelazione, avrà diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della Proposta, nel limite massimo pari al 2,5% del valore dell'investimento; d) se il Promotore eserciterà la prelazione, l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta, nel limite massimo pari al 2,5% del valore dell'investimento. 6. Nel caso in cui la procedura si interrompa nella fase precedente all approvazione del progetto, rimarrà impregiudicata la possibilità per l Amministrazione di assumere le determinazioni ritenute opportune, eventualmente al fine di eseguire interventi analoghi e/o similari a quelli oggetto della Proposta, anche attraverso l utilizzo di strumenti procedurali differenti da quelli di cui all art. 153, comma 19 del Codice. 9. INFOMAZIONI ULTERIORI 1. Le presenti Linee Guida sono state pubblicate sul sito internet dall ACP. 2. Eventuali aggiornamenti delle stesse saranno resi noti con le stesse modalità. 3. Per tutto quanto non specificato nelle presenti Linee Guida si rimanda integralmente a quanto disposto dal Codice e dal Regolamento. Allegati: I) indicazioni per la valutazione e l elaborazione del progetto preliminare e del PEF e per la valutazione della bozza di convenzione; II) contenuti minimi della bozza di convenzione e indicazioni operative; III) requisiti del concessionario.

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